Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 3 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Viene in discussione l’appello verso la sentenza n. 2911/2010 con la quale il TAR Sicilia – Catania ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante verso il provvedimento prot. n. 13861 del 13.11.2007, notificata il 20.11.2007, con il quale il Dirigente V funzione dell’Area Urbanistica del Comune di Taormina ha denegato il rilascio della concessione edilizia presentata dal medesimo appellante ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003; nonché, con primi motivi aggiunti, avverso l’ordinanza n. 63 del 15.4.2008, notificata il 15.4.2008, con cui il Dirigente V funzione dell’Area Urbanistica del Comune di Taormina ha disposto la demolizione delle opere per le quali era stata richiesta la concessione in sanatoria da parte della ditta Gi.Go.; nonché, ancora, con ulteriori motivi aggiunti depositati il 17.10.2008, avverso l’ordinanza n. 164 del 9.10.2008, con la quale è stato disposto lo sgombero di cose e persone dagli immobili per i quali era stata richiesta la predetta concessione edilizia in sanatoria.

Avverso l’appello il Comune di Taormina resiste con controricorso, e, in vista dell’udienza pubblica, con ulteriore memoria scritta.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Decidendo nel merito la questione risolta con la sentenza riportata in epigrafe, il Giudice di prime cure, in contrasto con quanto sostenuto in quella sede dall’odierno appellante, ha ritenuto che costui, benché sia titolare di un diritto personale di godimento quale conduttore dell’edificio, risulta privo di legittimazione ad ottenere, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, il rilascio della concessione in sanatoria delle opere abusive dal medesimo realizzate in mancanza di nulla osta alla richiesta prodotto del proprietario del bene interessato dalle opere edilizie da condonare. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, il dettato normativo di riferimento (cioè il cit. art. 31 della legge n. 47/1985, per come richiama la legge n. 10/1977) "non può che essere interpretato nel senso di ritenere ammissibile la presentazione di una domanda di condono da parte del soggetto titolare di un diritto personale di godimento (quale conduttore), ma nel contempo non consente di per sé il rilascio della conseguente concessione edilizia in sanatoria, che presuppone il consenso, quanto meno implicito, del legittimo proprietario del bene interessato dalle opere edilizie".

2. Avverso l’opinione che sostiene l’impugnata sentenza, l’odierno appellante, invocando l’autorità di alcuni precedenti giurisprudenziali (TAR Campania – Napoli, sez IV, 23.4.1999, n. 1107 e TAR Veneto – Venezia, sez. II, 21.11.2002, n. 6351) oppone l’irrilevanza dell’eventuale dissenso manifestato del proprietario dell’edificio interessato dalla domanda di sanatoria, atteso che "non può disconoscersi in capo al conduttore di un immobile un autonomo e distinto interesse a conseguire la sanatoria dell’abuso realizzato: sia per paralizzare i poteri repressivi della P.A. in ordine ad un bene suscettibile di arrecare vantaggio all’attività condotta nell’immobile, sia per paralizzare il potere repressivo dello Stato con la conseguente irrogazione delle sanzioni penali (ex art. 38, legge n. 47/1985)". In questo senso, rileva ancora la difesa della parte appellante sulla scorta di una pronuncia della Corte Costituzionale (11-15.7.1991, n. 345) "il dissenso del proprietario risulta valorizzabile soltanto all’interno del procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione accessoria dell’acquisizione gratuita dell’area interessata dagli interventi edilizi oggetto di condono, in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione intimata al conduttore – costruttore abusivo, quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al conseguimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento – e non anche nel procedimento promosso dal conduttore dell’immobile per conseguire la sanatoria dell’opera".

3. I motivi di gravame sollevati dalla difesa dell’odierno appellante non meritano di essere accolti.

Giova a questo proposito ribadire che una corretta lettura dell’art. 31 della legge n. 47/1985 depone nel senso che l’attribuzione della legittimazione a chiedere la sanatoria edilizia, operata attraverso il richiamo della legge n. 10/1977, anche ai conduttori dell’immobile interessato, ha fondamentalmente natura e funzione surrogatoria rispetto ad una eventuale inerzia del proprietario dell’immobile, ancorché nei limiti di un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento della sanatoria da parte del soggetto agente, secondo il contenuto proprio della situazione soggettiva di cui è titolare: ad esempio, come ricorre nella fattispecie in discorso, la situazione di titolare di un diritto personale di godimento in quanto conduttore dell’immobile interessato.

Secondo l’art. 31 della legge n. 47/1985, sono innanzi tutto "proprietari di costruzioni e di altre opere che risultano ultimate…" i quali "possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria … anche se "possono altresì provvedere alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi" sia "coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10", nonché "salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima".

Nella articolata rappresentazione della disciplina de qua, allora, la diversa formulazione utilizzata per indicare la legittimazione alla richiesta della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria, rispettivamente, dei "proprietari": che "possono…", rispetto agli altri legittimati: che "possono altresì provvedere…" esprime la precisa scelta del legislatore della legge n. 47/1985 di consentire una regolarizzazione, sotto il profilo amministrativo e/o penale, degli assetti di interesse qualificato, istituiti dal proprietario titolare sul bene, o alla volontà del quale possono ricondursi, che rischierebbero altrimenti di essere compromessi dalla mancata conformità del bene rispetto alla normativa urbanistica di riferimento, in assenza della prescritta concessione.

Si precisa così, d’altra parte, il tipo di problema che il legislatore della legge n. 47/1985 ha inteso risolvere attraverso la formulazione del cit. art. 31, rispetto ai diversi modi con cui il proprietario può voler "godere e disporre", ai sensi dell’art. 832 c.c., del bene di cui è titolare e principale legittimato, in particolare, quando la realizzazione del contenuto utile del diritto di proprietà non avviene direttamente, bensì attraverso la costituzione di una posizione qualificata di interesse in capo ad altri soggetti: i quali, come titolari di un diritto reale minore, o personale di godimento, o altrimenti, possono vantare una posizione qualificata di interesse, e, a tale stregua e in tali limiti "possono altresì provvedere…" ad avviare il procedimento di sanatoria, in sostituzione di quanto avrebbe dovuto fare il proprietario, che comunque resta confermato nella sua posizione di dominus dell’intero procedimento e dei suoi esiti.

In questo senso, la decisione disposta dalla sentenza oggetto del presente gravame risulta ispirata dal tipo di problema sopra delineato, quando, in particolare, sulla scia di una coerente decisione del Consiglio di Stato (V, 9.11.1998, n. 1583), richiama i principi che presiedono, invito domino, all’esercizio dello ius aedificandi anche sotto il profilo della disciplina civilistica dei poteri di uso e disposizione attribuiti al conduttore di beni immobili. Sia per i primi che per la seconda (arg. ex art. 1590 c.c.), infatti, al conduttore non compete tipicamente la facoltà di modificare unilateralmente la struttura del bene locato e, perciò, non risulta a tal fine legittimato né per chiedere una concessione edilizia in via preventiva, né per ottenere una concessione in sanatoria per opere abusive conducenti al medesimo risultato, in mancanza di un espresso consenso del proprietario.

Ma, se è così, allora la facoltà di "provvedere alla richiesta di sanatoria…", pure riconosciuta al conduttore dalla legge n. 47/1985, non può comunque sortire nessuno effetto lesivo del contenuto del diritto di proprietà vantato dal locatore, e non altrimenti attribuito dal medesimo, atteso che la situazione di godimento nella quale è stato posto contrattualmente non istituisce in capo ad esso alcun "interesse" che possa giustificare una conformazione del bene locato diversa da quella voluta o accettata dal proprietario del bene stesso.

Le stesse ragioni che escludono il riconoscimento in capo all’odierno appellante del diritto ad attenere invito domino la sanatoria delle opere abusive, rendono altresì legittimi gli ulteriori provvedimenti adottati dall’Amministrazione impugnati dall’odierno appellante, comprendenti sia l’ordine di demolizione delle opere in oggetto (ordinanza n. 63 del 15.4.2008) sia l’ordine di sgombero di cose e persone dagli immobili (ordinanza n. 164 del 9.10.2008): la cui validità è sorretta dall’efficacia del provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta dall’odierno appellante, per le ragioni in punto di fatto e di diritto sopra motivate.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del presente giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono fissate nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa, per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.

Spese a carico della soccombenza Euro 3000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 15 marzo 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11675

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Svolgimento del processo

C.R., premesso di aver lavorato alle dipendenze dalla XX s.a.s. dal 10.8.2001 al 21.5.2002 a bordo della nave (OMISSIS) nella tratta (OMISSIS), esponeva al Giudice del lavoro di essere sbarcato per avvicendamento il 21.5.2001, ma in realtà licenziato oralmente.
Chiedeva quindi la condanna della XX al pagamento della somma indicata in ricorso a titolo di risarcimento del danno nonchè al pagamento dell’indennità sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro ed infine la condanna della società al pagamento del dovuto a titolo di lavoro straordinario.
La XX si costituiva contestando la fondatezza del ricorso. Il licenziamento era avvenuto in forma scritta e non era stato impugnato nei termini; non esistevano possibilità di reimpiego del ricorrente.
Il Tribunale di Lanusei con sentenza del 10.11.2006 condannava la XX sas al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.358,12 a titolo di differenze per lavoro straordinario e rigettava le ulteriori domande.
L’impugnazione del C. era rigettata dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza dell’8.4.2008. La Corte territoriale osservava che il recesso risultava intimato per iscritto, in quanto nel foglio di sbarco l’armatore aveva comunicato l’interruzione del rapporto di lavoro e il C. nulla aveva eccepito, quindi l’appellante non era stato allontanato verbalmente. Emergeva anche l’impossibilità di utilizzare il C. in altre mansioni.
Per la cassazione della detta sentenza ricorre il C. con 4 motivi.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Come riportato anche nello stesso ricorso in cassazione la sentenza impugnata è stata depositata il 29.8.2009, mentre risulta che il ricorso è stato notificato in data 13.10.2010 e quindi oltre il termine annuale e quindi tardivamente.
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso. Nulla spese non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 670 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che analoghi provvedimenti sono stati annullati da questa Sezione, con sentenze peraltro passate in giudicato (cfr. fin dalla decisione T.A.R. Lazio, Sez. II Sezione, 28 luglio 2009 n. 7641 e, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 dicembre 2010 n. 37894), in ragione del condivisibile rilievo per cui i provvedimenti di riscossione di cui è questione per il raggiungimento del minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle cd. misura di salvaguardia, con conseguente accoglimento anche del presente ricorso ed annullamento dell’atto con lo stesso principalmente impugnato;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza nei confronti della sola Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, in complessivi Euro 1.000,00 come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda,definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente indicata in epigrafe che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Spese compensate nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

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Cass. pen., sez. I 28-01-2009 (13-01-2009), n. 3856 Affidamento in prova in casi particolari – Appartenenza al tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull’istituto di pena in cui si trova l’istante al momento della richiesta.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
con ordinanza del 10.6.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile le istanze proposte da G.E. volte alla fruizione delle misure alternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali, della semilibertà e della detenzione domiciliare e rigettava quella volta alla sua ammissione alla misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.
Ricorre per cassazione per l’annullamento di tale provvedimento il G., denunciandone l’illegittimità giacchè viziata la stessa, a suo avviso, da violazione di legge e questo sul rilievo che il giudice barese sarebbe incompetente per territorio a conoscere della sua domanda.
Deduce sul punto il ricorrente che il giudice a quo ha affermato la tesi contraria con l’argomento che, in relazione alle ipotesi per cui è causa, l’art. 656 c.p.p., comma 6, statuisce la competenza del tribunale di sorveglianza nel cui distretto ha sede il P.M. che ha disposto la sospensione dell’ordine di esecuzione di cui al precedente comma 5, della norma citata.
Ad avviso dell’impugnante il Tribunale barese errerebbe nel richiamo normativo, dappoichè al caso di specie troverebbe applicazione il principio generale di cui all’art. 677 c.p.p., comma 1, in forza dei quale la competenza territoriale della magistratura di sorveglianza va individuata con riferimento all’istituto di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, nella fattispecie concreta il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, posto che al momento in cui venne emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione unitamente al relativo decreto di sospensione, il ricorrente era detenuto presso la casa circondariale di (OMISSIS).
Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento perchè territorialmente incompetente il giudice a quo.
Il gravame appare fondato.
Va premesso che, trattandosi di procedura iniziata successivamente alle modifiche al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, introdotte con L. 21 febbraio 2006, n. 49, la competenza deve essere verificata alla stregua della normativa novellata.
Anteriormente alla riformata disciplina, l’art. 47 bis, legge citata rinviava, quanto alle formalità introduttive, al comma 4, del precedente art. 47 che, nel testo all’epoca vigente, prescriveva la presentazione della domanda “al Pubblico Ministero o a Pretore" competente per l’esecuzione; ciò, precisava l’art. 47 bis, comma 2, anche "dopo che l’ordine carcerazione è stato eseguito" (in tal caso, il P.M. o il Pretore disponevano la scarcerazione). La giurisprudenza ne aveva tratto la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza competente (cui dovevano essere trasmessi immediatamente gli atti) fosse necessariamente quello avente giurisdizione sulla sede dell’organo del P.M. investito dell’esecuzione. Tale speciale disciplina non è venuta meno con l’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 – che ha regolato in via generale, con l’art. 677 c.p.p., la competenza nel procedimento di sorveglianza in riferimento al luogo di detenzione o, se l’interessato è libero, a quello di residenza – perchè l’art. 236, delle relative norme di coordinamento stabilisce: "nelle materie di competenza del Tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354", (salvo quelle di cui al titolo 2, capo 2 bis, nel quale non è compreso l’art. 47 bis). Nè alcuna innovazione in tema di competenza è stata introdotta dal sopravvenuto D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, che – nel testo originario qui applicabile "ratione temporis" – rimandava al precedente art. 91, commi 3 e 4, secondo i quali l’istanza introduttiva doveva essere, come in precedenza, presentata al P.M. competente per l’esecuzione il quale (provveduto alla scarcerazione se il richiedente era detenuto) la trasmetteva immediatamente al Tribunale di sorveglianza. La giurisprudenza è perciò rimasta ferma nell’affermazione che la competenza in tema di affidamento terapeutico era sempre attribuita – libero o detenuto che fosse l’interessato – al Tribunale di sorveglianza individuato con riferimento alla sede del P.M. investito dell’esecuzione (organo quest’ultimo cui spettavano i preliminari e provvisori provvedimenti in ordine allo "status libertatis") (cfr., Cass., Sez. 1^, 3.5/9.6.2000, confl., comp. in proc. Cifrane; Cass., Sez. 1^, 6.10.2004, n. 41732, rv. 229817; Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2006, rv. 234888).
Tale quadro giurisprudenziale e normativo deve però tenere conto che, allo stato, con D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49, l’affidamento in prova in casi particolari contemplato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è stato nuovamente modificato e diversamente formulato. il comma 6, della norma novellata infatti statuisce che, per l’applicazione della disciplina ivi contenuta, trova applicazione quella prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, con la conseguenza, sui piano processuale, che, attraverso il meccanismo di riferimenti normativi di cui all’art. 236 disp. att. c.p.p., in tema di competenza torna ad applicarsi il principio generale di cui all’art. 677 c.p.p., comma 1.
Tanto premesso può affermarsi il seguente principio: in tema di affidamento in prova in casi articolari, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, la competenza a provvedere appartiene, in ipotesi di concessione di misura alternativa alla detenzione richiesta da persona detenuta a seguito di sospensione dell’esecuzione, al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, dappoichè nella fattispecie trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 677 c.p.p., in luogo di quella speciale di cui all’art. 656 c.p.p..
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al giudice competente per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.