Cassazione Civile, Sentenza n. 11185 del 2011 Il proprietario del veicolo non è tenuto a comunicare i dati del consudente se la multa arriva in ritardo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

1) Si apprende dalla sentenza impugnata – e in parte dal ricorso che il 6 settembre 2005 veniva accertata dalla Polizia Municipale di Trieste un’infrazione stradale commessa dal conducente di un veicolo di proprietà di [OMISSIS]

Il relativo verbale veniva notificato alla proprietaria del veicolo il 18 febbraio 2006, con l’invito a comunicare i dati di identità e di patente di guida dell’effettivo trasgressore.

La S. provvedeva al pagamento della sanzione per l’infrazione contestata.

Con raccomandata spedita il 5 maggio 2006 (pur se datata 20 aprile 2006, cfr. sentenza d’appello, pag. 3, terz’ultimo rigo) comunicava di non essere in grado di fornire i dati richiesti per le seguenti ragioni: a) perché la contestazione era pervenuta cinque mesi dopo la notifica del verbale relativo alla prima violazione; b) perché era cittadina austriaca che si trovava all’epoca del fatto presso la famiglia di origine; c) perché coniugata con un avvocato italiano al quale aveva lasciato in uso il veicolo per le esigenze di lui e degli altri professionisti dello studio legale.

Il 25 settembre 2006 veniva notificato alla S. verbale di contestazione “elevato l’8 settembre 2006 relativo alla violazione commessa con la mancata positiva risposta all’invito a comunicare i dati del conducente.

L’opposizione proposta a questa sanzione con atto del 26 ottobre 2006 veniva respinta dal giudice di Pace di Trieste il 23 gennaio 2007.

L’appello della opponente, che ribadiva le tesi circa la non addebitabilità della omissione e l’incostituzionalità della pretesa, veniva rigettato dal tribunale di Trieste il 4 novembre 2008, con sentenza notificata il 21 novembre successivo.

Il giudice d’appello riteneva che la ricorrente non aveva ottemperato all’invito a comunicare nel termine di legge i dati richiestile, perché, pur prescindendo dalla idoneità della comunicazione di mancata identificazione del conducente, la comunicazione stessa era avvenuta fuori termine, essendo stata eseguita il 5 maggio 2006 e non entro il venti marzo 2006, allo scadere dei trenta giorni dalla data della notifica del primo verbale, avvenuta, come detto, il 18 febbraio. Escludeva poi la sussistenza di un giustificato motivo dell’omissione.

La S. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, al quale il Comune dì Trieste ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. E’ stata depositata memoria. L’adunanza camerale, tenutasi il 5 novembre, è stata riconvocata il 3 maggio 2011.

2) La relazione preliminare ha rilevato che il ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Parte ricorrente, che non individua in apposita rubrica i motivi di censura e le norme violate formula due quesiti di diritto. Il primo attiene alla ritenuta tardività della comunicazione ed è
così formulato: “Caducato il DL 21 settembre 2005 n. 184 che modificava secondo le indicazioni della Corte Costituzionale l’art 126 bis c.2 CdS nel senso che la comunicazione dei dati del conducente doveva essere fornita all’organo di polizia procedente entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, può dirsi rimasta in vigore la precedente formulazione dell’articolo di cui sopra, già rilevata in contrasto con la Costituzione, secondo cui detta comunicazione doveva essere invece effettuata entro trenta giorni?”

Il secondo quesito concerne “un secondo errore ed una motivazione gravemente carente” che parte ricorrente ascrive alla sentenza impugnata e che sono riferiti alle ragioni per le quali il proprietario del veicolo ignorava il nome del conducente trasgressore, ragioni ritenute inadeguate dal tribunale, con sentenza che secondo la ricorrente non sarebbe motivata specificamente.

Il primo quesito è viziato da carenza di concretezza, mancando ogni riferimento alla fattispecie esaminata.

In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che “a norma dell’art. 366 “bis” cod, proc. civ. e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08, 112010/08.

Orbene, il quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di tatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).

Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimita’ in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”,(Cass. 2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’ (Cass. 26020/08)

La mancanza di concretezza del quesito si desume, nel caso in esame, non solo dalla assenza nel quesito di ogni riferimento alla fattispecie, ma anche dalla inidoneità a risolvere in concreto la controversia in favore dell’istante. Va infatti osservato che ove fosse possibile ritenere il quesito
autoindividuante in relazione al caso deciso (per il fatto di avere il giudice di merito preferito la tesi della necessità di rispondere entro trenta giorni come previsto dal testo originario dell’art. 126 bis, e non sessanta come sostenuto dall’opponente rifacendosi alle modifiche normative successive), parimenti la questione non sarebbe risolutiva. Le date riportate in sentenza evidenziano infatti che la comunicazione venne effettuata ben oltre i sessanta giorni atteso che la spedizione avvenne il 5 maggio 2006, cioè 76 giorni dopo il 18 febbraio, data in cui era stata contestata la prima violazione ed era stato contestualmente intimato l’invito di comunicare i dati del conducente.

Pertanto la censura, al di là della norma applicabile ratione temporis nella specie (per via del sovrapporsi di tre versioni dell’art. 126 bis e di Corte Cost. n. 27/05) è comunque inammissibile, perché priva di aderenza alla realtà fattuale accertata in sentenza e non impugnata.

In proposito mette conto evidenziare che l’accertamento in ordine all’invio della comunicazione contenuto nel passo (citato supra) della sentenza d’appello non è stato oggetto di critica, né è stato smentito con gli opportuni riferimenti documentali, Neppure si è dato atto in ricorso della produzione del documento attestante una diversa data di spedizione della comunicazione. Vale in proposito evidenziare, come ha già fatto il giudice relatore, che parte ricorrente ha anche omesso la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366 c.p.c., come interpretato da Cass. 23019/07) . La specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto anche in sede di legittimità (SU 28547/08 e, più dettagliatamente 7161/2010) . Le omissioni di cui aIl’art. 366 c.p.c. comportano, giova ricordare, l’inammissibilità del ricorso, ove quest’ultimo si debba fondare su tali atti e documenti.

3) Il secondo quesito posto è stato formulato (pag. 5 del ricorso) con due alternative: la prima versione è la seguente: “Può il proprietario del veicolo dirsi obbligato a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della contravvenzione, in conformità all’art. 126 bis Cds, anche se il verbale gli viene notificato oltre i 150 giorni previsti per la validità della notifica?”

La seconda versione è la seguente: “Deve considerarsi l’apprezzato ritardo della notifica della violazione oltre i cinque mesi concessi dalla legge, eventualmente in concomitanza ad altri fattori causali di rilievo, “giustificato e documentato” motivo di omissione della comunicazione di cui all’art. 126 bis CdS?”

Anche questo quesito è inammissibile. Rilevano in questo caso non solo le carenze individuate con riguardo al primo, relative: a) alla mancanza di riferimenti alla concreta fattispecie e all’ incompletezza della sintesi logico – giuridca della questione; b) alla omessa indicazione degli atti processuali (atto di opposizione e atto di appello) indispensabili per l’ammissibilità dello scrutinio, ma anche la mancata indicazione del fatto controverso relativamente al prospettato vizio di motivazione e la novità della questione giuridica affrontata dal quesito, come prontamente segnalato dal controricorso.

Il Comune di Trieste nel proprio scritto difensivo ha messo in evidenza che la censura relativa alla ‘asserita tardività” della notifica del verbale è stata formulata per la prima volta in sede di legittimità.

Il rilievo coglie nel segno, atteso che i riferimenti al tempo trascorso dalla constatazione della infrazione, nei precedenti gradi di giudizio erano funzionali a sostenere la sussistenza del giustificato motivo della condotta omissiva contestata.

Invero la questione posta con la prima versione del quesito è diversa rispetto a quella, riecheggiata nella seconda versione del quesito, attinente al giustificato motivo della omissione, questione questa che in giurisprudenza è risolta considerando giustificate sostanzialmente solo la circolazione del mezzo contro la volontà del proprietario o dopo la cessione del veicolo a terzi (cfr. Cass. 22042/09, richiamata dalla relazione preliminare). Si mira infatti ad affermare, più nettamente, che la comunicazione degli estremi del conducente non è dovuta (e non può essere pretesa dall’amministrazione) per il solo fatto del decorso di un tempo superiore ai 150 giorni, stabilito dall’art. 201 bis CdS (nel testo vigente all’epoca), prima della notificazione al proprietario del veicolo del verbale di accertamento dell’infrazione al quale accede l’intimazione contenente l’invito a comunicare i dati del conducente.

La questione del limite temporale, più chiaramente trattata dalla stessa parte ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. non risulta però posta in questi termini al giudice di appello come si evince dalle conclusioni di parte appellante riportate in epigrafe, che alludevano, oltre che al giustificato motivo, a ulteriore profilo, costituito dalla mancanza di coscienza e volontà dell’omissione, involgente l’art. 3 della legge 689/81 e quindi ben diverso da quello esposto in sede di legittimità.

Se così è, è d’uopo ricordare: A) che per evitare una statuizione di inammissibilita’, per novità della censura, la parte aveva l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, e, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis’ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. B) che il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell ‘amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, e’ delimitato per l’opponente dalla causa petendi fatta valere con quel ricorso e per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l’ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. 17625/07) ; C) che, per conseguenza il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non puo’ tuttavia introdurre in corso di causa motivi dei quali il ricorso era del tutto privo (Cass. 6013/03) e far valere vizi diversi da quelli esposti, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio (Cass.12544/03; 1533/05)

4) Il ricorso di [OMISSIS] è dunque inammissibile con riguardo a ognuno dei profili proposti.

Esso ha però fatto emergere una questione che risulta nuova in giurisprudenza e che può interessare, soprattutto in sede di opposizione davanti ai giudici di pace, una diffusa platea di controversie.

Si tratta di stabilire se la tardività (per superamento del termine di cui all’art. 201 comma 1 codice_della_strada) della contestazione della violazione principale renda illegittima la sanzione de qua perché esclude la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulterebbe illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, successivamente contestata con apposito verbale di accertamento.

5) Il Collegio reputa opportuno e possibile affrontare l’esame della questione, per giungere a enunciare, nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
E’ qui applicabile il comma terzo dell’art. 363 c.p.c. a tenore del quale il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

In dottrina sono state manifestate perplessità, o addirittura contrarietà, in ordine al potere delle Sezioni semplici della Corte di decidere in via di certiorari la questione giuridica posta dal ricorso dichiarato inammissibile.

Si è detto che almeno di regola dovrebbero essere investite le Sezioni Unite o comunque disposta la trattazione in pubblica udienza. Quest’ultima tesi ha trovato isolata eco giurisprudenziale, in ragione del fatto che il rito camerale di cui agli artt. 375 e 380 – bis cod. proc. civ. costituirebbe uno strumento acceleratorio del giudizio per l’esercizio di ben definite tipologie decisionali, tra le quali non rientrerebbe l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge (Cass. 28327/09)

Queste opinioni, puntualmente criticate da altra parte della dottrina, non convincono.

A favore del potere delle Sezioni semplici milita la circostanza che il testo normativo, che menziona genericamente la Corte si è ben guardato dal prevedere che il Collegio debba necessariamente innescare il meccanismo di cui all’art. 374 c.p.c. per la rimessione alle Sezioni unite.

Ferma la possibilità di rimettere la causa al Primo Presidente perché ne investa le Sezioni Unite in presenza di questione di diritto già decisa in modo contrastato dalle sezioni semplici o che presenti questione di massima di particolare importanza, al Collegio giudicante è consentito tuttavia di affrontare la questione giuridica per enunciare un principio di diritto che sia comunque particolarmente importante.

Tale facoltà risponde all’esigenza di decidere più sollecitamente la questione, verosimilmente già studiata almeno da presidente e relatore, tanto se la ragione di inammissibilità sia emersa in corso di adunanza, quanto in presenza di declaratoria di inammissibilità prospettata nella relazione preliminare.

Risponde altresì all’opportunità, laddove si tratti di questioni nuove o comunque non tali da meritare l’immediata attenzione delle Sezioni Unite, di consentire che si dispieghi al più presto l’esame delle sezioni semplici, il confronto di opinioni, il dialogo con la dottrina; di verificare sollecitamente le ricadute anche sulla giurisprudenza di merito, di avviare quel reticolo sedimentato di giudizi che dà forma al diritto vivente, il quale non è articolato solo dalla voce privilegiata del consesso apicale.

Né si deve trascurare che la sede camerale è quella che propriamente è chiamata a sancire l’inammissibilità di un ricorso secondo il rito di cui agli artt. 375 e segg. c.p.c. Se il legislatore ha inteso estendere l’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. rispetto alla conformazione iniziale, che lo ancorava alle sollecitazioni del procuratore qenerale, ciò ha fatto ben conoscendo che l’occasione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso – e nel contempo di voler pronunciare il principio di diritto nell’ interesse della legge – sarebbe sorta, principalmente, in sede di camera di consiglio.

Non v’è da sorprendersi di questa scelta, poiché la composizione della Corte in adunanza camerale è identica a quella che essa ha in pubblica udienza, essendo il Collegio formato sempre da cinque magistrati della Sezione. La concreta organizzazione della Corte consente di aggiungere che a questo ufficio sono chiamati (tanto dopo l’istituzione della Sesta Sezione, L. 69/09, quanto al tempo della struttura per l’esame preliminare formata in occasione della riforma del 2006) tutti i magistrati delle sezioni – o contemporaneamente o con periodici avvicendamenti restando così escluso che in sede camerale siano impiegati soltanto consiglieri meno esperti o autorevoli.

Da disattendere è infine anche l’orientamento dottrinale che vuol limitare il potere d’ufficio di cui al comma terzo dell’art. 363 all’enunciazione del principio di diritto attinente le ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inanmissibile.
Va affermato per contro che il chiaro intento del legislatore, che traspare dal comma primo dell’art. 363, è quello di favorire l’emergere, nonostante l’inammissibilità del ricorso, del principio di diritto cui il giudice di secondo grado avrebbe dovuto attenersi nel decidere la questione – di merito o processuale che era stata fatta oggetto del giudizio di legittimità.

In tal senso si muove inequivocabilmente l’interpretazione data nei primi anni di applicazione dell’istituto dalle Sezioni Unite e dalle Sezioni semplici della Corte, le quali, come constatato in dottrina, hanno respinto le interpretazioni restrittiva e hanno mostrato largo favore verso la nuova opportunità di pervenire a una pronuncia nomofilattica, cogliendo appieno le potenzialità deflattive dell’istituto.

6) La questione giuridica occasionata dalla controversia in esame e qui riassunta sub 4) deve essere risolta nel senso che era postulato dal ricorso.

Va ricordato che l’art. 201 CdS impone la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada nel termine di centocinquanta giorni (oggi 90) dalla commessa violazione, con la conseguenza che la notifica tardiva rende illegittima la sanzione.

La peculiare sanzione prevista dall’art. 126 bis CdS, che deriva dalla omessa o negativa risposta all’invito dell’amministrazione a comunicare gli estremi del conducente del veicolo con cui sia stata commessa l’infrazione, pur venendo definita con verbale di accertamento separato, trae origine dalla prima contestazione. Si pretende intatti che il proprietario del veicolo sia in grado di conoscere il nome del conducente, dovendo avere il controllo dell’uso del veicolo e consapevolezza mnemonica degli utilizzatori effettivi di esso.

Come ha osservato la memoria della ricorrente questa pretesa dell’amministrazione non può però protrarsi per un tempo illimitato, tenendo obbligato il proprietario anche se l’invito gli venga inoltrato tardivamente.
Il testo dell’art. 126 bis prevede che la comunicazione debba essere inoltrata entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione Detta notifica può però avere effetto solo se ritualmente eseguita, cioè se pervenuta all’obbligato entro i 150 giorni dalla commessa violazione. Tale interpretazione si impone per coerenza logica con quanto previsto dall’art. 201 Cds in ordine alla illegittimità della sanzione conseguente alla violazione principale.

Il legame tra le due violazioni è con tutta evidenza inscindibile. Si badi che lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, che sono dal legislatore previsti in relazione al fatto che la sanzione è – in questi casi necessariamente – irrogata in relazione a ipotesi in cui è mancata la contestazione immediata dell’infrazione (art. 201 comma 1 bis CdS) Pertanto l’obbligo del proprietario (comunicazione entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione) può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale.

Va aggiunto che non rileva che il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. La sanzione conseguente all’omessa comunicazione viene infatti accertata in un secondo momento, a seguito della verifica del mancato adempimento all’invito. Solo il verbale di sanzione ex art. 126 bis CdS – se notificato – può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.
Va pertanto affermato, nell’interesse della legge, il seguente principio di diritto:

“In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis CdS, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 201 comma 1 CdS), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento.”

Le spese di questo grado di giudizio possono essere interamente compensate, atteso che la questione posta con il ricorso ha fatto emergere l’illegittimità della pretesa sanzionatoria, non senza considerare che la “particolarità del caso” aveva indotto la stessa ricorrente a non chiederne la rifusione in caso di esito favorevole, volendo essa agire “per un sostanziale principio di equità “.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In relazione al secondo motivo di ricorso pronuncia nell’interesse della legge principio di diritto nei sensi di cui in motivazione.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 20-01-2011, n. 1574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 26.5.10 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna emessa il 21.9.04 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di R.R. e S.F. per concorso in ricettazione di un furgone FIAT Fiorino di provenienza furtiva.

Ricorrevano il R. (tramite il proprio difensore) ed il S. (personalmente) contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti: il R. lamentava che la motivazione della pronuncia non conteneva una convincente ed approfondita analisi delle accuse nè indicava con chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto su cui si era basata; il S. si doleva della non esaustività della motivazione e della mancata qualificazione come furto del reato di ricettazione per cui era stata confermata la condanna.

1 – Entrambi i ricorsi sono inammissibili perchè del tutto generici, non indicando neppure per sommi capi quali singoli passaggi argomentativi dell’impugnata sentenza sarebbero viziati, nè esaminando – per confutarle – le considerazioni svolte dalla Corte territoriale che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha puntualmente ed esaurientemente ricostruito la vicenda e ha esplicitato le ragioni ostative all’invocata derubricazione.

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581, lett. c) – il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), airinammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

2- All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 702 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, n. 11233 del 1995, il sig. U.M. impugnava il provvedimento in data 17 febbraio 1994, con il quale la commissione medica in esito al concorso indetto con D.M. 31 maggio 1990 lo aveva dichiarato non idoneo alla nomina quale agente allievo nei ruoli della Polizia di Stato.

Egli lamentava la violazione, sotto diversi profili, dell’art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza insorge il sig. M., contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno depositando solo il relativo atto.

L’appellante ha depositando memoria.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 16 novembre 2010.
Motivi della decisione

1. Col provvedimento impugnato in primo grado, l’appellante è stato escluso dal concorso indetto con D.M. 31 maggio 1990 (per la nomina quale agente allievo nei ruoli della Polizia di Stato), poiché la commissione medica ha rilevato all’esita della visita e dei relativi accertamenti di laboratorio "segni biumorali di sofferenza epatica".

L’Amministrazione ha disposto l’esclusione in applicazione dell’art. 2, punto 9, del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, che annovera fra le malattie preclusive dell’assunzione "le infermità ed imperfezioni dell’addome: anomalie della posizione dei visceri, malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale, ernie."

Più precisamente, l’impugnato giudizio di inidoneità si fonda sui risultati delle analisi effettuate, a seguito delle quali sono stati riscontrati valori di transaminasi (gpt 52), bilirubina (1,16) e betaglobuline (13,10) lievemente alterati.

Con la sentenza gravata, il TAR ha ritenuto insindacabile la valutazione medica dell’Amministrazione ed ha considerato priva di rilievo la deduzione dell’interessato (per il quale il lieve rialzo dei valori è stato dovuto ad una terapia di antibiotici, assunti poco prima della visita), nonché una certificazione dell’Università degli Studi di Napoli, di data 9 maggio 1994, sulla assenza di malattie epatiche.

2. Con l’appello in esame, l’interessato ha riproposto le censure formulate in primo grado ed ha criticato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma il ricorso di primo grado sia accolto.

L’appellante non ha contestato lo scostamento dai valori ordinari di riferimento riscontrato nell’occasione degli esami cui è stato sottoposto nel corso del procedimento, ma ha lamentato la violazione del bando del concorso e il difetto di motivazione della determinazione di esclusione.

L’Amministrazione, nel suo scritto difensivo, ha sostenuto, come già dedotto in primo grado, che rientra nell’ambito dell’apprezzamento tecnico ad essa demandato accertare quando lo scostamento dai valori di riferimento costituisca una infermità o imperfezione e quando questa incida in maniera apprezzabile sullo stato generale del candidato, e quindi sulla sua idoneità ad assumere l’impiego presso la polizia di Stato.

2. Ritiene la Sezione che la domanda volta all’annullamento del provvedimento di esclusione sia fondata.

La commissione medica nulla ha esplicitato sia sulla sussistenza di una "malattia’, sia sulla conseguente "apprezzabile ripercussione sullo stato generale’, con ciò determinando i profili di eccesso di potere dedotti dall’appellante

Va rimarcato come le argomentate e documentate affermazioni dell’interessato – circa la modestia dello scostamento dei valori accertati da quelli di riferimento – non sia stata contestata dalla Amministrazione, che si è limitata a richiamare il principio – di per sé indiscutibile – della insindacabilità delle sue valutazioni tecnicodiscrezionali..

La tesi difensiva non è però condivisibile, poiché la valutazione tecnicodiscrezionale – quando si tratta conduce all’esclusione di un candidato da un concorso – è di per sé insindacabile quando si sia basata su una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per le quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione: se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere.

Nel caso di specie, la commissione medica – nel ritenere sussistenti i "segni biumorali di sofferenza epatica" – non ha formulato alcuna diagnosi, o verosimile ipotesi di diagnosi e neppure ha indicato una specifica malattia di cui risulterebbe affetto l’appellante.

Inoltre, la commissione non ha verificato se, in concreto, il lieve scostamento rispetto ai parametri di riferimento (scostamento che può dipendere dagli accadimenti più diversi, anche dalla assunzione di antibiotici), sulla base delle previsioni del bando comportava una "apprezzabile ripercussione sullo stato generale’, quale ad es. una astenia, una spossatezza o un qualsiasi stato tale da incidere sulla qualità della vita quotidiana ovvero sulle attività che sarebbero state svolte nel caso di superamento del concorso per la nomina ad allievo della polizia di Stato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione.

3. Poiché il giudice amministrativo ben può individuare quali sono i principi cui si deve attenere l’amministrazione, ritiene la Sezione che, nella specie, l’annullamento del provvedimento di esclusione comporta unicamente che l’amministrazione debba provvedere, ora per allora, a verificare motivatamente se l’appellante risulti in possesso dei requisiti per partecipare al concorso.

Ove la verifica abbia esito positivo, e qualora risulti la spettanza alla nomina in presenza di tutti i relativi presupposti, la nomina dovrà avere la stessa decorrenza giuridica delle nomine disposte per gli altri vincitori all’esito del medesimo concorso, con esclusione di ogni ulteriore conseguenza di carattere economico, sia perché non risulta una rimproverabilità dell’amministrazione tale da comportare conseguenza diversa, sia perché il provvedimento impugnato in primo grado risulta essere stato emanato nel quadro normativo descritto dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 165 del 1998 (compiutamente richiamata da questa Sezione con la decisione n. 1047 del 2005).

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto nei sensi sopra precisati e l’esclusione impugnata in primo grado va annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8457 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti della autorità amministrativa

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dell’appellante, di spese ed onorari dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-02-2011, n. 6886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 14.4.2010 il Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, condannava V.L., ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 dichiarata equivalente alla contestata recidiva, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione e di Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver detenuto a fini di spaccio gr.53 di eroina.

2) Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 69 c.p., commi 3 e 4, nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005, ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il Tribunale, applicando la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, partendo da una pena base di anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00, ha evidentemente ritenuto che la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, costituisse ipotesi autonoma di reato e non, come ritiene ormai pacificamente la giurisprudenza, circostanza attenuante ad effetto speciale.

Essendo stata tale circostanza attenuante dichiarata equivalente alla ritenuta recidiva, la pena non poteva essere inferiore a quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e cioè anni 6 di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) E’ pacifico che la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4 continui ad essere facoltativa.

Ha affermato questa Corte che "la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p., comma 2, lett. a), ( art. 99 c.p., comma 5), cosicchè, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal citato art. 99 c.p., comma 4, ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, pure con prevalenza dell’attenuante speciale ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, art. 73, comma 5". (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 16750 dell’11.4.2007).

Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza successiva, per cui può ritenersi ormai consolidata (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 4221 del 9.12.2008; Cass. sez. 4 n. 5488 del 29.1.2009; Cass. sez. 5 n. 13658 del 30.1.2009; Cass. sez. 5 n. 28871 del 15.5.2009).

3.2) E’, altresì, pacifico che la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 costituisca circostanza attenuante ad effetto speciale e non ipotesi autonoma di reato. "In tema di stupefacenti, quanto la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell’art. 69 c.p., comma 4, ossia l’obbligatorio giudizio di comparazione e non la disposizione dell’art. 63 c.p., comma 3, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 16444 del 20.2.2007; Cass. pen. sez. 6 n. 13523 del 22.10.2008).

3.3) Essendo stata, in sede di giudizio di comparazione, ritenuta l’equivalenza della circostanza ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 con la contestata (e ritenuta) recidiva, la pena non poteva che essere determinata in relazione alla ipotesi "base" di cui al comma 1 e quindi non poteva essere inferiore ad anni 6 di reclusione ed Euro 26.000 di multa.

3.4) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Chiavari (trattandosi di ricorso avverso sentenza inappellabile ex art. 443 c.p.p., comma 3) per la determinazione della pena alla luce dei principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di Chiavari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.