Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 11-05-2011, n. 18522 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 19/1/09, dichiarava V. C.S. responsabile del reato di cui all’art. 600 bis e sexies c.p., comma 3 per avere indotto, favorito e sfruttato, con violenza e minaccia, la prostituzione della minore M. L.R., e lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni 5 ed espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, nonchè al risarcimento del danno in favore della p.c. da liquidarsi in separata sede.

La Corte di Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 16/3/2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione il V. personalmente, con i seguenti motivi:

-manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello e, in particolare, riguardo alla ricostruzione del fatto;

-vizio di motivazione in attinenza alla valutazione della prova della sussistenza del reato contestato;

-violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, rilevato che i giudici di merito, desumono la esistenza del fatto dalla sola testimonianza della p.o. che pur ammettono e concedono essere regolata dalle forme di cui all’art. 197 bis c.p.p., e, conseguentemente, dalle regole di valutazione di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3 secondo cui occorrono altri elementi di prova, quali riscontri esterni, che confermino la attendibilità della deposizione, elementi nella specie non rinvenibili.

-mancata assunzione di una prova decisiva sulla minore età della p.o..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito per pervenire alla conferma della affermata colpevolezza del prevenuto, in ordine al reato ad esso ascritto, si palesa del tutto logica e corretta.

La Corte di Appello condivide le considerazioni svolte dal Tribunale sulla attendibilità della L., richiamandosi al verbale di incidente probatorio, da cui emerge un racconto lineare, circostanziato e non contraddittorio nel nucleo essenziale della vicenda.

Il decidente specifica, a giusta ragione, che dette dichiarazioni non costituiscono il solo elemento posto a sostegno dell’assunto accusatorie, sussistendo plurimi elementi di riscontro, di diversa natura: la deposizione del teste M.; quelle del teste B.: l’esito della attività di p.g. svolta dall’isp. P..

Alla luce di tali emergenze istruttorie il giudice di merito ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Peraltro, osservasi che con le censure mosse nei primi due motivi di ricorso si tende ad una diversa valutazione interpretativa della piattaforma probatoria, non tenendo conto che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa, quindi, integrare il vizio dì legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

In una tale prospettiva, questa Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova raccolte, essendo, invece, compito di questo decidente stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta delle conclusioni raggiunte (ex plurimis Cass. 23/1/03. Cozzi).

Quanto alla censura sulla ignoranza del prevenuto della minore età della p.o.. e al rigetto della assunzione di una prova decisiva sul punto, costituita acquisizione del passaporto della donna, il giudice, correttamente, rileva che la stessa età era desumibile da altri documenti, certificanti la data di nascita della L. ( permesso di soggiorno e dal codice fiscale), non contestati dalla difesa, non necessitando la produzione in giudizio di ulteriori documenti.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20107 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 458/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda proposta da N.T. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 22- 6-1999, concluso per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ. con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla detta data, e condannava la società al ripristino del rapporto e alla corresponsione della retribuzione a decorrere dal 4-3-2004.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La N. si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale condizionato per sentir dichiarare, all’occorrenza, la nullità del termine apposto al successivo contratto, intervenuto con la società dal 2-5-2002 al 21-6-2002, per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 26-9-2006, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La N. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, sul primo motivo, con il quale si lamenta violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione, ribadendosi, in sostanza, la ampiezza della delega conferita alle parti collettive e la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi dell’accordo del 1997, osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994. come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 c.d. al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862. Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a lavoro dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062. Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383. Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare., quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., tra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-U-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979. Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e vizio di motivazione, in sostanza censura l’impugnata sentenza laddove ha escluso la configurabilità nel caso di specie della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro, nonostante la breve durata del contratto de quo, la conclusione del rapporto con la accettazione del TFR senza riserve da parte della lavoratrice e la contestazione della legittimità del termine avvenuta dopo lungo tempo.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

In base al principio più volte affermato da questa Corte "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554. Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Tale principio il Collegio ritiene di dover qui riaffermare, rilevando peraltro che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello in particolare ha affermato di condividere "la valutazione del Tribunale circa l’irrilevanza de mero decorso del tempo, in mancanza di ulteriori elementi – nemmeno in questa sede addotti dall’appellante – idonei ad avallare la volontà risolutiva dell’appellata".

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza ai principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della società ricorrente, fondata in sostanza su circostanze generiche e non decisive.

De resto il "ragionamento decisorio" dei giudici di merito non è suscettibile di "revisione" in questa sede, neppure attraverso il controllo di logicità de fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Il ricorso va pertanto respinto non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, "applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547. Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Infine la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della N..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla N. le spese, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-10-2011, n. 21315 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

D.M. e C.C. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro C.A. e S. L. per sentir dichiarare risolto il contratto di vendita- permuta stipulato inter partes il 18 luglio 1983 a rogito notaio Ragazzinì per inadempimento dei convenuti e sentirli condannare al risarcimento dei danni ex art. 1226 cod. civ.. Esponevano gli attori che:

controparte nel menzionato contratto aveva, fra l’altro, assunto l’obbligo di rispettare e garantire la veduta panoramica che dallo studio professionale di essi attori si godeva dall’immobile adibito ad abitazione e studio professionale e, quindi, di astenersi dal piantare alberi di alto fusto che precludessero detta veduta e siepi di altezza, comunque, non superiore a metri 1,80; era, inoltre, prevista la possibilità di impiantare specie arboree,a foglie caduche, non più alte di quattro metri sul confine di campagna in zona che si trovava ad una distanza notevole dalla villa di loro proprietà e su livello più basso, nonchè di porre a dimora cespugli, ma non piante, sulle scarpate a valle, del fabbricato medesimo, scarpate che si trovavano immediatamente a ridosso di quest’ultimo;

i convenuti avevano violato gli obblighi contrattualmente previsti per aver messo sia nel lato nord ovest sia in quello nord est vegetazione che impediva di fatto la veduta panoramica e il soleggiamento della loro proprietà.

Si costituivano il C. e la S. che negavano qualsiasi inadempimento in ordine a quanto stabilito pattiziamente, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..

Con sentenza del 22 aprile 2003 il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli attori che, in accoglimento della riconvenzionale condannava, ex art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di Euro 15.000,00, oltre alle spese processuali.

Con sentenza dep. l’8 settembre 2005 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, ex art. 96 cod. proc. civ., e riduceva gli importi delle spese processuali liquidate dal Tribunale, confermando peraltro il rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dagli attori.

Per quel che ancora interessa nella presente sede, i Giudici di appello, nel respingere la domanda di risoluzione del contratto, escludevano che fosse di non scarsa importanza l’eventuale inadempimento da parte dei convenuti alle prescrizioni e limitazioni del diritto di piantumazione stabilite nel contratto di vendita – permuta, posto che la volontà delle parti era principalmente e fondamentalmente diretta al trasferimento dei cespiti immobiliari che costituiva l’essenza stessa del negozio posto in essere: il che era evidenziato dal fatto che le clausole in questione erano state inserite nel contratto soltanto in un secondo momento, come dimostrava la circostanza che erano state redatte in calce al contratto con appositi richiami, mentre gli accordi relativi alla veduta erano intervenuti solo in un secondo momento allo scopo di definire aspetti che, nell’ambito dell’economìa generale del contratto avente a oggetto una compravendita immobiliare riguardanti due appezzamenti di terreno per complessivi mq. 6.300, apparivano del tutto marginali e accessorii carattere marginale che era confermato dal fatto che furono oggetto di discussione dinanzi al notaio quando le parti avevano comunque già raggiunto l’accordo circa l’obbligazione principale; priva di riscontri obiettivi era la circostanza che il prezzo fosse stato determinato in misura non elevata proprio per gli impegni assunti a favore degli appellanti.

Se, dunque, l’eventuale inadempienza non avrebbe potuto incidere sulla funzionalità del rapporto sinallagmatico, gli attori avrebbero potuto, comunque, ottenere, con l’abbattimento o la riduzione in pristino, l’osservanza delle prescrizioni contrattuali.

La liquidazione delle spese del giudizio di primo grado era rideterminata nel minore importo di Euro 9,500,00: dopo avere rilevato che la causa era di valore indeterminabile e – in considerazione del numero ed entità delle questioni trattate – di particolare importanza, i Giudici ritenevano peraltro congrua la nuova determinazione a stregua dell’oggetto e dell’articolazione delle argomentazioni difensive svolte.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione D.M. e C.C. sulla base di tre articolati motivi.

Resistono con controricorso gli intimati, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

Va dichiara inammissibile la produzione depositata nel giudizio di legittimità, perchè non rientrante fra i documenti previsti dall’art. 372 cod. proc. civ..

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, anche in relazione all’art. 1343 cod. civ., censurano la decisione gravata che, nel verificare la rilevanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, avrebbe preso in considerazione soltanto quello relativo alle prestazioni tipiche, cioè quelle stabilite ex lege dal tipo contrattuale adottato, non dando invece rilevanza a quelle ulteriori previste dalle parti, pur se la nozione di corrispettività delle prestazioni che è nozione diversa da quella di corrispettività delle obbligazioni, sussiste anche per le seconde: l’art. 1455 cod. civ. non giustifica la distinzione fra obbligazioni principali e obbligazioni accessorie. I Giudici non avevano considerato che andava esaminata in concreto la causa del negozio, tenuto conto della effettiva funzione pratica del contratto e degl’interesse perseguito concretamente.

Nella valutazione della gravità dell’inadempimento non era stato valutato l’interesse soggettivo della parte e che abbia formato oggetto di pattuizione.

1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nonchè assenza o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione gravata che, nell’interpretazione del contratto, non aveva ricercato la comune intenzione delle parti, fermandosi all’apparente senso letterale delle parole senza esaminare il complessivo contenuto dell’atto e coordinare le relative clausole, tenuto conto che il contratto conteneva tutta una serie di clausole volte a regolare i rapporti fra le famiglie C. – D. e Sa. (acquirente di una porzione della villa degli attori.

Denunciano il difetto di motivazione della sentenza impugnata che, facendo riferimento esclusivamente al trasferimento dei terreni, non avrebbe considerato le ragioni della cessione e il contesto in cui la medesima si inseriva alla stregua del complessivo contenuto del contratto.

1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione gravata che non avrebbe indicato le ragioni in base alle quali fosse possibile comprendere perchè le clausole relative alla piantumazione sarebbero accessorie, tenuto conto che le parti avevano previsto una serie di obbligazioni ulteriori contenente una minuziosa regolamentazione di servitù, diritti di passaggio ecc.. I ricorrenti si erano decisi ad alienare gli immobili de quibus ai convenuti perchè questi si erano impegnati a non effettuare piantumazioni:

trattavasi di obbligazioni assolutamente basilari ed essenziali.

Censurano quindi la classificazione fra clausole facenti parte del contenuto del contratto e postille aggiunte, osservando che le postille non erano semplici aggiunte ma puntualizzazione di punti controversi che costituivano la base e l’essenza del contratto del contenuto: erroneamente la Corte le aveva attribuito un rilievo marginale alla stregua di un criterio formale, ovvero il loro inserimento in un secondo momento. In realtà, le prescrizioni riguardanti la piantumazione erano state inserite nel testo contrattuale.

Il giudizio era stato introdotto per invocare l’inadempimento delle clausole principali e non delle postille. In ogni caso, in base alla legge notarile, le aggiunte, le variazioni costituiscono parte integrante del testo; una obbligazione può essere principale anche se contenuta in una postilla.

La Corte aveva omesso di valutare il comportamento successivo delle parti e la vicenda processuale, non tenendo conto che i convenuti si erano preoccupati di ottenere dal Sa. un atto di rettifica;

gli attori avevano chiesto prova testimoniale per dimostrare l’esistenza di accordi intercorsi fra le parti difformi dall’atto pubblico; non era stata considerata l’omessa alterazione dello stato dei luoghi; illogica si sarebbe rivelata la motivazione laddove la sentenza aveva ritenuto priva di riscontri la circostanza che il prezzo fosse non elevato perchè vi erano le obbligazioni sulle piantumazioni, quando era stata la stessa controparte ad affermare l’esiguità del valore di L. 7.200.000; i convenuti avevano formulato domanda di danni, per le turbative al godimento, pari a Euro 150,000,00. 2. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Occorre premettere che in tema di risoluzione del contratto, la verifica della gravità dell’inadempimento va compiuta, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., tenendo conto della sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale, essendo compito del giudice valutare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva dello stesso:

peraltro, il valore della prestazione inadempiuta o non esattamente adempiuta in rapporto al sinallagma contrattatale (criterio oggettivo) deve essere considerato unitamente alla valutazione dell’interesse della controparte all’altrui adempimento (criterio soggettivo), dovendo qui chiarirsi che tale interesse deve essere verificato pur sempre in base all’utilità obiettiva, cioè a quella risultante dal regolamento contrattuale, e non può essere rimesso alla soggettiva valutazione del creditore.

Nella specie, la sentenza ha preso in esame quello che, secondo la ricostruzione della volontà negoziale, doveva considerarsi l’effettivo contenuto del contratto, avendone verificato la causa, che va intesa come scopo pratico del negozio ovvero come sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. Al riguardo, i Giudici hanno accertato che il negozio posto in essere aveva a oggetto il trasferimento di appezzamenti di terreni per complessivi mq. 6.300 che ne costituiva l’"essenza", avendo così verificato – alla stregua della natura delle prestazioni derivanti dal contratto – lo scopo pratico perseguito: in tal modo la sentenza, pur facendo riferimento anche al comportamento al riguardo tenuto dalle parti nella formazione del contratto e nella redazione delle relative pattuizioni, ha nella sostanza dato rilevanza decisiva all’oggetto delle obbligazioni convenute, prescindendo in definitiva dal momento e dalle modalità di inserimento nel contratto delle relative clausole ovvero dalla classificazione formale delle stesse come pattuizioni contenute nel testo o di postille aggiunte (elementi, di per sè, certamente non decisivi).

Dunque, la sentenza ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che l’adozione delle prescrizioni contenenti limitazioni del diritto di collocare piante ovvero la salvaguardia del diritto di veduta trovavano la loro ragion di essere (nel) ed erano conseguenti (al) trasferimento dei beni oggetto della vendita- permuta, essendo state evidentemente dettate dall’esigenza di tutelare il diritto di godimento dell’immobile degli attori (esigenza sorta a seguito e per effetto del trasferimento degli immobili oggetto del contratto). Al riguardo, appare significativa l’affermazione dei Giudici secondo cui le eventuali violazioni avrebbero potuto essere sanzionate con l’abbattimento o la riduzione della vegetazione impiantata in contrasto con le previsioni contrattuali. Ed invero, nel fare riferimento alla possibilità di ottenere l’adempimento delle relative obbligazioni, la sentenza ha inteso escludere la non scarsa importanza della condotta eventualmente addebitabile ai convenuti, avendo preso in esame e valutato, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., il concreto interesse degli attori: proprio in considerazione della funzione che il negozio era preordinato a realizzare (il trasferimento dei terreni) e della conseguente utilità derivante, ha formulato un giudizio negativo circa l’incidenza dell’inadempimento ascritto ai convenuti nell’economia complessiva del rapporto, sostanzialmente ritenendo che la realizzazione del sinallagma funzionale non poteva essere seriamente pregiudicata dalla condotta ascritta ai convenuti.

Se, come si è visto, il procedimento logico-giuridico seguito dai Giudici è immune da vizi logici o giuridici, occorre piuttosto considerare che le deduzioni formulate dai ricorrenti si risolvono nella censura delle valutazioni compiute dalla Corte circa l’assetto degli interessi regolato dalle parti, la rilevanza ("essenzialità") delle obbligazioni inadempiute, la loro incidenza sul sinallagma contrattuale o ancora il significato di talune pattuizioni (come ad es. quella sull’entità del prezzo pattuito): trattasi evidentemente di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale ha il compito di ricostruire la volontà negoziale quale si è obiettivamente consacrata nel contratto. E le doglianze, per l’appunto, censurano quella che è stata l’interpretazione del contratto compiuta dalla sentenza impugnata, prospettandone i ricorrenti una difforme da quella accolta dai Giudici. Occorre qui ricordare che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, laddove la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice che – come nella specie – si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione dell’atto.

D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;

sicchè, quando di un testo contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Inoltre il ricorrente, che denunci la violazione delle regole ermeneutiche, deve trascrivere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il testo integrale delle clausole contrattuali di cui lamenti l’errata interpretazione, tenuto conto che la Corte di cassazione non ha accesso diretto gli atti.

Nella specie, il motivo difetta anche di autosufficienza, in quanto – pur lamentando il mancato esame dell’intero testo contrattuale e del complessivo contenuto delle pattuizioni contrattuali – non trascrive il testo integrale del contratto, limitandosi a riportare stralci dello stesso.

Per quel che concerne la doglianza circa l’omessa valutazione della vicenda processuale (terzo motivo), va innanzitutto ricordato che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, si che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Pertanto, non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito:

altrimenti la Corte di Cassazione, come appunto nella specie, verrebbe in sostanza investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al giudice di legittimità.

Per quanto concerne,poi, la mancata ammissione della prova che sarebbe stata articolata per dimostrare l’esistenza di accordi intercorsi fra le parti diversi da quelli menzionati nell’atto pubblico e che il notaio avrebbe sostituito alcune parole e aggiunto riferimenti catastali errati, va rilevato il difetto di autosufficienza del motivo laddove non trascrive il testo integrale delle circostanze capitolate non consentendo alla Corte di verificarne l’ammissibilità e la rilevanza, e ciò prescindendo evidentemente da ogni considerazione circa l’inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare patti contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione sia anteriore o contraria ( art. 2722 cod. civ.) e in merito alla fede privilegiata fino a querela di falso di quanto attesta il notaio circa le dichiarazioni al medesimo rese dalle parti in sede di stipula dell’atto pubblico (Cass. 12386/2006).

Oltre a quanto già si è detto con specifico riferimento all’interpretazione del contratto, va qui ribadito che le doglianze si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio acquisito, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, va denunciato il vizio intrinseco del ragionamento del giudice, quale risulta dal provvedimento impugnato.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. L’unico motivo, lamentando omessa e comunque contraddittoria motivazione, censura il regolamento delle spese processuali compiuto dalla sentenza impugnata che aveva ridotto, con motivazione contraddittoria, la liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado e, senza alcuna giustificazione, la nota spese presentata da essi ricorrenti incidentali nel giudizio di appello, senza peraltro indicare le voci non dovute o liquidate in misura inferiore.

Il motivo è inammissibile.

In tema di liquidazione del spese processuali, con il ricorso per cassazione può essere denunciato il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali e, tenuto conto che tale vizio configura un error in iudicando, il ricorrente, a pena di inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare nel ricorso per cassazione non solo la nota presentata ma anche le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dovere espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa.

Nella specie il motivo, che non denuncia la violazione di minimi tariffar nè trascrive le tariffe forensi (i ricorrenti incidentali si sono limitati a riprodurre soltanto la nota spese depositata nei giudizi di primo e di secondo grado), censura sotto il profilo del vizio di motivazione la determinazione degli onorari che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito il quale deve valutare l’attività defensionale svolta e che, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità.

Il ricorso incidentale va rigettato In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 23-06-2011, n. 25192 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Trieste confermò la sentenza 4.3.2008 del tribunale di Udine, che aveva dichiarato R.D. colpevole del reato di cui all’art. 81 cod. pen. e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 178, comma 1, lett. b), per avere posto in commercio o detenuto al fine di porre in commercio, come autentiche una serie di opere pittoriche contraffatte, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. Osserva che con l’atto di appello aveva eccepito la sua mancanza di volontà di porre in commercio le opere ulteriori rispetto ai due quadri attribuiti a Fontana, ed in particolare il dipinto attribuito a De Chirico, detenuto in attesa di restituirlo e di ottenere dal P. il rimborso della somma pagata per esso, nonchè il disegno a firma Picasso, ritrovato appeso ad una parete di casa. Per tutti gli ulteriori quadri manca la motivazione sulla sua volontà di destinarli al commercio. Manca inoltre la prova che egli fosse a conoscenza della falsità delle opere sequestrate, anche per quanto concerne i due falsi Fontana.

2) mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla richiesta perizia ai sensi dell’art. 220 cod. proc. pen., avene ad oggetto il dipinto firmato De Chirico, per accertare l’autenticità dell’opera e l’autenticità della sottoscrizione posta a tergo dell’opera medesima, nonchè in ordine alla richiesta prova testimoniale.

Ricorda che la firma dell’autore era stata autenticata con atto del notaio Gandolfo di Roma, e che la prova richiesta era decisiva anche per l’accertamento dello elemento psicologico, perchè l’autentica notarile era elemento idoneo a configurare la buona fede del detentore del quadro.

3) mancanza di motivazione sull’entità della pena.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto solo in relazione ai fatti relativi ai dipinti di cui ai nn. 4 e 10 del capo di imputazione.

Il n. 4 riguarda un olio su tela intitolato "Piazza d’Italia con Arianna" o "Malinconia torinese" attribuito a Giorgio De Chirico.

L’imputato aveva eccepito che il dipinto recava sul retro una dichiarazione di autenticità della firma dell’autore rilasciata dal notaio Diego Gandolfo di Roma. Questa circostanza, secondo la difesa, da un lato provava che l’opera era autentica e, dall’altro lato, provava comunque la buona fede dell’imputato che aveva fatto legittimo affidamento sulla autentica notarile. L’imputato aveva chiesto quindi l’espletamento di una nuova perizia che accertasse sia l’autenticità dell’opera sia l’autenticità dell’autentica rilasciata dal notaio Gandolfo o comunque altri accertamenti istruttori sul punto.

La corte d’appello ha rilevato che il consulente del PM prof. Pi., che era stato anche sentito nel dibattimento di primo grado, aveva escluso l’autenticità dell’opera. Di conseguenza, ha osservato che era "di perspicua comprensione porsi il legittimo dubbio che anche l’autentica notarile possa essere contraffatta, onde la necessità di una verifica sull’autentica". Ma però proseguito affermando che si trattava di "una prospettazione del tutto eventuale che, nella carenza di concreti, aggettivi dati fattuali a sostegno dell’assunto, non scardina in alcun modo le autorevoli conclusioni sul dipinto sequestrato" espresse dalla consulenza del PM. Ha quindi aggiunto che "ogni ulteriore approfondimento istruttoria da svolgere nella presente sede giudiziale, mirato ad un’ulteriore verifica di una sola delle molteplici opere la cui contraffazione è stata accertata, oltre a dilatare eccessivamente la durata del processo in rapporto all’economìa complessiva dei fatti per i quali l’imputato è stato riconosciuto colpevole, appare del tutto esplorativo e non fondato su idonee ragioni giustificatrici di tale, ulteriore dispendio processuale".

Ora, innanzitutto, dal testo della motivazione sembrerebbe che la corte d’appello abbia affermato che, in mancanza di oggettivi dati fattuali, era del tutto eventuale la prospettazione che l’autentica notarile fosse falsa, e non che la stessa fosse vera. In altre parole, sembra che la corte abbia affermato – peraltro logicamente – che in mancanza di prova contraria l’autentica notarile doveva ritenersi vera, ma allora non si comprende perchè non ne abbia tratto le dovute conseguenze e comunque perchè non abbia disposto i richiesti accertamenti. In ogni caso, la corte d’appello ha, in sostanza, ritenuto di non disporre il richiesto e dovuto approfondimento istruttorio per non allungare i tempi del processo e perchè tanto vi erano già elementi per condannare l’imputato in relazione agli altri fatti contestati. La motivazione è manifestamente logica. In primo luogo, infatti, la corte d’appello motiva solo sull’elemento materiale della falsità dell’opera (che si ricaverebbe dalla consulenza del PM) ma omette di motivare sull’incidenza dell’autentica notarile sulla sussistenza della consapevolezza della falsità in capo all’imputato, ossia non fornisce alcuna indicazione delle ragioni per le quali doveva escludersi che l’imputato avesse ritenuto in buona fede l’autenticità dell’opera a causa dell’autentica notarile. In ogni modo, la motivazione avrebbe potuto avere un senso (ma non essere giustificata) se la corte avesse concluso per l’assoluzione per mancanza o insufficienza di prove sulla falsità o sull’elemento soggettivo, ma non può supportare una pronuncia di condanna.

Infatti, la stessa corte d’appello, laddove ha riconosciuto l’esistenza di un dubbio sulla autenticità della notifica e la necessità di una verifica al riguardo, ha anche riconosciuto che, allo stato, l’elemento oggetti vo e quello soggettivo del reato non risultavano provati al di là di ogni ragionevole dubbio. In questa situazione, pertanto, non poteva pronunciare una sentenza di condanna solo per non allungare i tempi del processo e perchè tanto l’imputato era già colpevole per altri episodi.

Può aggiungersi che la sentenza impugnata ha anche omesso di motivare adeguatamente e congruamente sul rigetto delle specifiche eccezioni difensive, secondo le quali, dagli elementi indicati, sarebbe emerso che il R. non intendeva fare commercio del quadro attribuito a De Chirico, ma restituirlo al P..

Lo stesso vizio di motivazione sussiste in ordine all’opera indicata nel n. 10 del capo di imputazione, e cioè al disegno su carta bianca con firma Picasso, raffigurante un rapporto sessuale tra un uomo e una donna, munito di falsa autentica. La difesa aveva specificamente eccepito (non solo che si trattava di una mera riproduzione fotografica, ma comunque) che non vi era alcuna prova che l’imputato avesse intenzione di porre in commercio questa opera, e che anzi vi erano elementi probatori che dimostravano la mancanza di una destinazione al commercio, dato che si trattava di un regalo personale di tale S. e che il disegno era stato trovato appeso al muro dell’abitazione del R.. La corte d’appello ha omesso di motivare su queste specifiche eccezioni.

Ritiene il Collegio che, per il resto, il ricorso debba essere rigettato perchè verte in realtà su accertamenti in punto di fatto e su valutazioni degli elementi probatori che la corte d’appello ha fondato su congrua, specifica ed adeguata motivazione. In particolare, la corte d’appello ha congruamente ed adeguatamente motivato sugli elementi in base ai quali ha ritenuto provato che l’imputato fosse consapevole della falsità delle altre opere indicate nel capo di imputazione e che le detenesse per destinarle al commercio, attesa la sua abituale attività di commerciante di quadri. Del resto, i motivi del ricorso non investono specificamente altre singole opere, oltre alle due dianzi prese in esame.

Il terzo motivo, relativo alla entità della pena, resta assorbito.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai fatti relativi ai dipinti indicati ai nn. 4 e 10 dell’imputazione, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Trieste, per nuovo esame anche in ordine alla eventuale rideterminazione della pena. Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai fatti relativi ai dipinti indicati ai nn. 4 e 10 dell’imputazione, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Trieste, anche per l’eventuale rideterminazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.