T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 03-03-2011, n. 616

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 23.2.2011, il difensore dell’esponente ha depositato un’istanza, sottoscritta anche dal sig. Zoia personalmente, nel quale si dichiara che non vi è più interesse alla prosecuzione del procedimento;

la difesa del Comune ha preso atto di tale dichiarazione, non opponendosi alla compensazione delle spese;

non resta, pertanto, al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del presente ricorso (cfr. art. 35, comma 1°, lett. c del codice del processo amministrativo), a spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1716 Opere pubbliche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla E.B. s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, Sezione I, n. 4621/2009, che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della nota della Prefettura di Caserta del 5 marzo 2008 (con la quale si evidenziava a suo carico la sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 4 d.lgs. n 490/1994) e della successiva determinazione con la quale il Comune di Marcianise ha revocato l’autorizzazione al subappalto per i lavori di urbanizzazione della zona D5, comporto I, lotto I.

2. La ricorrente chiede la riforma di tale sentenza, deducendo che la predetta informativa antimafia sarebbe stata emessa solo sulla base di meri rapporti di affinità parentale con la famiglia G. (il sig. V.B. – socio della E.B. s.r.l. e fratello dell’amministratore unico della citata società – è coniugato con la signora M. G., figlia dell’imprenditore A. G. e sorella del sig. G. G., entrambi componenti del C.E.S.A., C.E.S.A. s.r.l." a sua volta colpita da una informativa antimafia, che però è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza di questa Sezione n. 684/2010) e di un solo episodico accertamento dei Carabinieri di Marcianise, che hanno controllato il sig. V.B. in compagnia del sig. B.B., fratello dei signori D. e S., capi dell’omonima associazione camorristica.

3. L’appello non risulta fondato e va respinto.

4. Gli elementi raccolti dall’Amministrazione statale sono, infatti, idonei, a sorreggere l’informativa impugnata.

Dalla nota della Questura di Caserta del 10 maggio 205, emerge che il sig. V.B., pur non essendo inserito nell’organigramma delle cosche camorristiche, risulta essere stato controllato dai Carabinieri di Marcianise in compagnia del sig. B.B., fratello di D. e S. B., capi dell’omonimo clan camorristico, attivo in Marcianise.

Vicino alla famiglia B. è inoltre considerato il suocero del V.B., A. G., il quale, sebbene non annoveri precedenti di polizia per reati associativi e strumentali ad essi, risulta che abbia intrattenuto rapporti con il sig. Pas. B., con pregiudizi per furto, ricettazione, tentato omicidio volontario, violazione della leggi sulle armi, fratello dei medesimi D. e S. B..

Lo stesso V.B. è stato inoltre controllato dal personale del Commissariato di P.S. di Marcianise mentre si accompagnava col sig. N.L., con pregiudizi per rapina, furto estorsione ed evasione; A.P., con pregiudizi per violazione della legge sugli stupefacenti; P.S., con pregiudizi per rapina e violazione della legge sugli stupefacenti.

Sempre a carico del sig. V.B. è stato emesso inoltre un divieto prefettizio di detenere armi e munizioni.

Gli elementi in questione, valutati non separatamente ma complessivamente dalla Prefettura di Caserta nell’impugnato provvedimento, risultano sufficienti a sorreggere la valutazione di pericolo di infiltrazione mafiosa compiuta dalla valutazione di Caserta e già condivisa dal Tribunale amministrativo regionale

La frequentazione reiterata e non occasionale di soggetti pregiudicati o aventi rapporti con ambienti camorristici, che rende attendibile, specie nel contesto in considerazione nel presente giudizio, il pericolo che l’attività di impresa, anche in maniera indiretta, possa agevolare od avere rapporti con la criminalità organizzata.

5. Né in senso contrario vale richiamare la sentenza pronunciata da questa Sezione n. 684/2010 (che non fa stato nel presente giudizio in quanto resa tra parti diverse e riguardante distinti atti), perché, comunque, il suo contenuto non contraddice le conclusioni cui è giunta l’informativa prefettizia oggetto del presente giudizio, essendovi solo una parziale comunanza di elementi tra l’informativa CESAP e quella adottata nei confronti della s.r.l. E.B..

6. Né rileva la circostanza che in alcune note informative degli organi di polizia si riferisca, in premessa, che alla luce degli elementi raccolti non risultano sussistere pericoli di infiltrazione mafiosa nei confronti dell’impresa ricorrente. Tali valutazioni degli organi di polizia, basate su aspetti di per sé isolati, non possono avere, infatti, l’effetto di incidere sul potere attribuito alla Prefettura, alla quale sola spetta, alla luce e all’esito di un esame globale dei vari elementi raccolti dagli organi di polizia, la decisione finale sull’adozione del provvedimento interdittivo.

7. Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4158 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, n. 4621 del 2009.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Marcianise (nella misura di cinquemila euro) e del Ministero dell’Interno (nella misura di cinquemila euro), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14460 Condominio di edifici

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Svolgimento del processo

All’esito del secondo grado di un giudizio avente ad oggetto varie questioni tra il condominio Parco (OMISSIS), e il condomino B.N., esercente l’attività di medico specialista in dermatologia, la Corte d’appello di Napoli rigettava, fra l’altro, l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato illegittima la destinazione dell’appartamento di proprietà del predetto condomino a suo studio professionale.

Il giudice d’appello, premessa la necessità d’interpretare restrittivamente le norme del regolamento condominiale che stabilivano divieti e imponevano limitazioni all’uso delle unità immobiliari di proprietà individuale, riteneva corretta l’interpretazione fornita dal Tribunale relativamente alla disposizione del regolamento che vietava di destinare gli appartamenti condominiali a gabinetti di diagnosi e cura di malattie infettive o contagiose, includendovi l’attività svolta da N. B. quale medico specializzato in dermatologia. Osservava, al riguardo, che la branca della dermatologia includeva anche la diagnosi e cura di malattie parassitarie, provocate da insetti, da funghi microscopici e da microbi, distinguendo, dal punto di vista epidemiologico, tra malattie infettive contagiose e malattie infettive non contagiose, e all’interno di quest’ultima categoria tra malattie altamente o scarsamente diffusive. Richiamato il precedente di Cass. n. 4125/01, che nel tenere distinte le malattie contagiose da quelle infettive aveva individuato nelle prime quelle che notoriamente possono trasmettersi da un individuo all’altro mediante contatto diretto o indiretto, aveva ritenuto che queste ultime rientrassero senz’altro fra quelle di competenza dello specialista dermatologo, la Corte territoriale perveniva alla conclusione che dall’espresso richiamo, contenuto nell’art. 6, comma 5, del regolamento condominiale, alle "malattie infettive o contagiose" conseguisse senz’altro l’illegittimità della destinazione dell’unità immobiliare di proprietà dell’appellante a studio medico dermatologico.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre B.N., con due motivi d’impugnazione.

Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o tal sa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. in relazione all’interpretazione dell’art. 6 del regolamento contrattuale.

Lamenta al riguardo che la Corte d’appello abbia errato nell’avvalersi esclusivamente del criterio letterale nell’interpretazione del regolamento di condominio, senza ricorrere alle altre regole ermeneutiche previste dall’ordinamento. In particolare, si sostiene, il giudice di secondo grado non ha tenuto conto della condotta delle parti posteriore all’adozione del regolamento, atteso che il dr. B. esercita la sua attività professionale nell’appartamento in questione sin dal 1981, e che il condominio fino al 1987, allorchè egli lo convenne in giudizio per far valere i propri diritti in materia di uso dell’ascensore e del garage, non aveva mai contestato la destinazione dell’appartamento a studio professionale; non ha considerato che l’art. 6 del regolamento condominiale è composto da sei commi, la cui lettura complessiva lascia intendere che le attività escluse sono soltanto quelle che presentano un carattere di oggettiva pericolosità, non esistente nella specie atteso che lo studio dermatologico è collocato all’interno di un poliambulatorio nel quale operano vari altri specialisti; e, in definitiva, la sentenza impugnata più che interpretare il regolamento condominiale si è persa nel descrivere le competenze dermatologiche.

2. – Con il secondo motivo si deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo costituito dall’assimilazione dell’attività svolta dal dr. Balato con la conduzione, vietata dal regolamento condominiale, di un gabinetto di cura di malattie infettive e contagiose.

Pur limitandosi al dato letterale, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello ha di fatto mancato di motivare la ragione per cui la partecipazione del ricorrente ad uno studio medico polispecialistico dovrebbe configurare la conduzione diretta e personale di un gabinetto di cura, nonostante la necessità di un’interpretazione restrittiva della clausola. Di qui l’insufficienza motivazionale derivante dall’aver la sentenza d’appello erroneamente assunto la qualificazione professionale del ricorrente quale elemento decisivo per inferire la destinazione specifica dell’appartamento di proprietà del dr. B..

3.- I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro inerenza a profili interagenti di una medesima questione interpretativa del regolamento condominiale, sono fondati nei termini che seguono.

3.1 – In tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 cod. civ. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. fra le più recenti, Cass. nn. 4670/09, 18180/07, 4176/07 e 28479/05).

Di qui l’erroneità dell’esegesi fissata esclusivamente su di una singola parola o frase, astratta dal resto della stessa o di altre clausole del contratto, cui pure deve applicarsi il medesimo canone interpretativo.

3.1.1.- Nell’impiego della tecnica ermeneutica basata sul contesto letterale dell’atto, occorre considerare, poi, che l’esatto significato lessicale delle espressioni adoperate può non corrispondere all’intenzione comune delle parti allorchè i singoli vocaboli utilizzati possiedano un preciso significato tecnico- scientifico, che rimandi ad una branca dello scibile umano non necessariamente a conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni. Ne deriva che, salvo una precisa e comune volontà delle parti di rinviare all’esatta valenza semantica propria di determinate nozioni specialistiche, l’interpretazione letterale deve essere contestualizzata in maniera da scontare una ragionevole approssimazione alla materia richiamata. Diversamente, ne risulterebbe vulnerata la stessa portata soggettiva del canone d’interpretazione letterale, in quanto l’espressione indagata non sarebbe più storicizzabile, ma risulterebbe sostituita da un dato oggettivo e astratto (e per di più potenzialmente mobile) dipendente non dalla comune intenzione delle parti, ma da fattori significanti ad esse sostanzialmente estranei.

3.2. – Nello specifico la sentenza impugnata mostra di aver adoperato il canone ermeneutico dell’interpretazione letterale in maniera non conforme agli enunciati anzi detti, e di non aver motivato in modo sufficiente in ordine alla concreta destinazione dell’immobile ad un uso contrario alla regola condominiale, anch’essa insufficientemente indagata.

Infatti: a) non ha tenuto conto dell’intero contenuto della clausola di cui all’art. 6 del regolamento di condominio, di più ampio tenore, così come riportato dal ricorrente "gli appartamenti degli edifici dovranno essere destinati ad uso abitazione, di ufficio o studio professionale, ivi compreso studi odontoiatrico e laboratorio odontotecnico" (…) "è vietato di adibire anche parzialmente gli appartamenti ad uso incompatibile con la loro destinazione, o farne uso comunque contrario alla tranquillità, alla sicurezza, all’igiene ed al decoro dell’edificio" (…) "resta pertanto espressamente vietato di destinare gli appartamenti, i negozi e i locali deposito ad impianti commerciali pericolosi, ad uso sanatorio, di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose, a scuola di musica, canto e ballo, a circoli ricreativi e politici, ma si è limitata a interpretare la sola espressione "malattie infettive o contagiose", tralasciando l’indagine sul restante contesto letterale; b) ha decontestualizzato il richiamo contenuto nel regolamento a nozioni di carattere medico, ricavando le proprie conclusioni unicamente dalla circostanza astratta che anche le malattie contagiose possono rientrare nell’ambito di competenza della dermatologia; e c) non ha accertato quale fosse l’effettiva destinazione dell’immobile, traendo quest’ultima non da un elemento di fatto concreto, ma solo dalla specializzazione medica di cui è in possesso il proprietario, dato viepiù insufficiente in assenza di una complessiva interpretazione della clausola (che come detto parla di "gabinetto di cura malattie infettive o contagiose").

4. – Per quanto sopra, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che deciderà la causa attenendosi ai principi anzi detti e provvedendo, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del processo di cassazione.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 16310 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

Con citazione del 31.10,1989 Sa.Na.Lu. conveniva davanti al Tribunale di Brindisi S.V., assumendo di essere proprietario di un terreno in (OMISSIS), confinante con altro di proprietà del convenuto e che nella primavera di quell’anno il S. aveva dato inizio alla realizzazione di un immobile in ampliamento di un preesistente trullo, in violazione delle distanze legali e, comunque, in parte su terreno di sua proprietà e ne chiedeva la demolizione oltre i danni.

Il Tribunale accoglieva la domanda solo per la demolizione della parte di immobile costruita sulla proprietà dell’attore e per le spese, decisione appellata dal S. con appello incidentale del Sa., accolto dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza 89/05, che ordinava la demolizione anche della parte di immobile realizzato in ampliamento del trullo preesistente a distanza inferiore a m. 5 dal confine, con assorbimento di ogni altra questione e condanna alle spese del soccombente.

La Corte richiamava la giurisprudenza in materia e la ctu in grado di appello, che aveva accertato la pacifica circostanza di una costruzione a metri tre.

Ricorre S. con un motivo, resiste controparte, che ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione

Si denunziano violazione degli artt. 873 ed 875 c.c., in relazione alle norme di attuazione del P.D.F. di Cisternino e vizi di motivazione.

Sul fondo del Sa. non sorge alcuna costruzione ed il PDF prevede che la distanza tra i corpi di fabbrica deve essere non inferiore all’altezza del fabbricato più alto, e mai inferiore a m.

10.

La censura non merita accoglimento.

La sentenza alle pagine tre e quattro ha statuito, in conformità alla giurisprudenza richiamata, che, quando lo strumento urbanistico, ad integrazione della normativa codicistica, impone una distanza minima tra costruzioni, poichè detta distanza minima è da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine, il criterio della prevenzione è inapplicabile per evitare che l’obbligo della maggiore distanza tra edifici venga a gravare esclusivamente su colui che edifica per ultimo.

Nondimeno il ridetto strumento, oltre alla distanza minima, può anche prevedere la facoltà di edificare sul confine o in appoggio o in aderenza: in tal caso torna ad operare il criterio della prevenzione.

Il regolamento edilizio del Comune si è limitato a prevedere che "la distanza tra i vari corpi di fabbrica deve essere non inferiore all’altezza del fabbricato più alto e mai inferiore a m. 10" nulla aggiungendo o stabilendo sulla possibilità di costruire sul confine o in appoggio o in aderenza, con la conseguenza che il S. doveva edificare ad una distanza dal confine non inferiore a metri cinque mentre il ctu aveva accertato che aveva costruito a metri tre dal confine.

Tale statuizione non viene censurata con espressa indicazione di vizi della sentenza ma, ribadendo tesi già espresse e logicamente respinte, col richiamo a violazione di norme del cc, del PDF e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo.

La distanza minima dal confine va assolutamente rispettata ancorchè il fondo del vicino sia inedificato, donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.