Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36056 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del 19/2/2010 la Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza del Tribunale di Milano che aveva assolto R.M. per non avere l’imputata commesso il fatto, dal reato di lesioni colpose gravi, a lei addebitato, ha ritenuto la R. responsabile del reato a lei ascritto e la ha condannata alla pena della reclusione di mesi quattro nonchè al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento del danno cagionato dal reato da liquidarsi in separata sede, salva una provvisionale immediatamente esecutiva per 60.000,00 Euro.

R.M. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

1) nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 522 c.p.p. cagionata da mancanza di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto per aver collocato le omissioni colpose tra le 16 e le 16 e 30 del 31/12/2005 a fronte di una contestazione che collocava le omissioni colpose in coincidenza della medicazione delle successive 19,30. Lo spostamento orario avrebbe inciso sul giudizio controfattuale posto che secondo la sentenza impugnata una corretta condotta di allertamento del medico di guardia alle 16 16,30 avrebbe dato tempo per un intervento medico di urgenza nello stesso pomeriggio, tempo che avrebbe evitato la perdita del visus o in ogni caso limitato il danno all’occhio destro, laddove l’orario riportato in contestazione in ogni caso non avrebbe lasciato spazio ad un intervento salvifico e dunque l’omissione se consumata nell’orario di contestazione non avrebbe avuto incidenza alcuna sul determinarsi dell’evento di danno.

2) nullità della sentenza di appello a causa di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale per avere quella sentenza ritenuto pacifici i profili di colpa specifica ritenuti dal primo giudice e avere poi ribaltato la decisione assolutoria che si era centrata sulla assenza di rapporto causale tra colpe accertate e sopravvenuta perdita del visus dell’occhio destro.

La sentenza impugnata avrebbe assunto a fondamento della sua ricostruzione in fatto una falsificazione della cartella infermieristica, asseritamene contraddetta dalle annotazioni dell’infermiere del turno successivo ritenute più fedeli e peraltro convalidata da analoghe annotazioni del medico del turno di Capodanno che avrebbe così celato la propria responsabilità per la mancata valorizzazione di una pur risultante cremosi. Per la ricorrente la mancata considerazione delle annotazioni di quell’infermiere che secondo la sottolineatura rilevabile nel verbale stenotipico non avrebbe in alcun modo menzionato nella annotazione di cartella alle ore 23 del 31.12 una perdita del visus in O/Dx vale invece a evidenziare la assenza di adeguata motivazione sul punto e la conseguente nullità della sentenza impugnata.

La ricorrente nega che la motivazione della sentenza impugnata abbia adeguatamente individuato un rapporto di causalità tra le omissioni comunque addebitate alla R. e la successiva perdita del visus in O/Dx della paziente, secondo la considerazione che l’unico dato medico-legale accertato in dibattimento, evidenziava che la perdita del visus diventa irreversibile a 120/150 minuti dalla insorgenza dello stillicidio di sangue e dunque in un tempo nel quale le omissioni addebitate alla imputata pur se surrogate da una condotta corretta e immune da colpa non avrebbero evitato la perdita del visus. Gli errori logici denunziati avrebbero portato ad un giudizio di colpevolezza contrastante quantomeno col principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

3) la motivazione sarebbe nulla anche in relazione al rovesciamento delle statuizioni di primo grado adottato senza adeguata motivazione circa il cambiamento di prospettiva e le ragioni che sconvalidando la motivazione di primo grado rendevano preferibile il diverso assetto motivazionale di appello.

4) nullità della sentenza di appello a causa di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle richieste attenuanti generiche diniego fondato su una duplicazione delle valutazioni sfavorevoli degli stessi fattori di cui all’art. 133 c.p. e su una inammissibile qualificazione negativa delle condotte tutte proprie di lecita strategia difensiva. Tanto determinerebbe una iniquità finale della pena in concreto irrogata.

All’udienza pubblica del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva che il reato, per il quale è intervenuta condanna nel merito, è procedibile a querela ai sensi dell’art. 590 c.p., comma 5, e che nelle more del giudizio è intervenuta rituale remissione di querela, accettata dalla querelata (atto trasmesso il 4/5/2011 nel quale è apposta la accettazione della remissione ad opera del difensore di P.T. munito di adeguata procura all’uopo), idonea ad estinguere il reato addebitato. Invero la regola, fissata dall’art. 152 c.p., comma 3, che la remissione possa intervenire solo prima della condanna è riferita solo a sentenza di condanna che sia diventata definitiva (Cass. pen. sez. 5 31/3/2002 n. 21520), sicchè la remissione operata e accettata dopo una condanna di merito, determina i suoi effetti estintivi anche in sede di giudizio di cassazione. Il governo delle spese tra le parti segue la convenzione tra esse intercorsa.

In conclusione la sentenza di condanna impugnata dalla R. deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perchè il reato è estinto per remissione di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 24-10-2011, n. 38360

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Almenno San Salvatore ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.D., imputato del delitto di ingiurie, commesso, secondo quanto riportato erroneamente in sentenza, il 6 maggio 2006, mentre risulta dagli atti commesso in realtà il (OMISSIS), con querela presentata il 7 maggio 2008, per estinzione del reato a seguito di tacita remissione di querela in quanto la persona offesa querelante non era comparsa all’udienza, dopo aver ricevuto esplicito avvertimento che la sua assenza sarebbe stata considerata come manifestazione tacita di non voler insistere nell’istanza di punizione. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, che deduce violazione di legge ed in particolare dell’art. 152 c.p. secondo cui la remissione tacita della querela può avere solo natura extraprocessuale non potendosi inferire una volontà di remissione dell’istanza di punizione da un comportamento quale la mancata comparizione all’udienza del querelante nell’ambito del procedimento iniziato con citazione ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, come statuito dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Risulta peraltro, da nota della stazione carabinieri di Villa d’Alme inviata a questa Corte il 30 maggio 2011, che in date 24 e 25 febbraio 2010 erano intervenute rispettivamente la remissione della querela e l’accettazione da parte del prevenuto, atti dei quali era stata data notizia il 25 febbraio 2010 alla Procura della Repubblica di Bergamo ed il 6 maggio 2010 alla Procura Generale presso la Corte d’appello di Brescia, mentre la sentenza impugnata era stata pronunciata l’8 marzo 2010.

Il delitto de quo si è quindi estinto in data anteriore alla pronuncia della sentenza di merito per remissione di querela con dichiarazione regolarmente raccolta dalla polizia giudiziaria ed accettazione del prevenuto, manifestata con le medesime modalità.

A fronte di una tale situazione, pur dovendosi convenire con il Procuratore generale ricorrente sull’infondatezza delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, per i motivi rappresentati in ricorso, l’impugnazione non può raggiungere alcun risultato essendo emersa una situazione, non conosciuta dal giudicante, comportante l’estinzione del reato, così che la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata nella sua parte dispositiva è del tutto in linea con l’evoluzione del procedimento, anche con riferimento alla condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, ed il ricorso del Procuratore generale si manifesta come inammissibile per carenza di interesse, sopravvenuta alla presentazione del ricorso, di data anteriore alla trasmissione a quell’ufficio della notizia della intervenuta remissione di querela.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7552 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

C.M. conveniva davanti al tribunale di Torino il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per aver riportato un’infezione da HCV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, ricevute nel (OMISSIS), presso l’ospedale di (OMISSIS); che tanto era stato accertato il (OMISSIS) dalla Commissione medica ospedaliera nel procedimento per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992. Il tribunale di Torino, con sentenza del 24.4.2008 condannava il Ministero della Salute al risarcimento del danno pari ad Euro 59.900,00.

La corte di appello di Torino, adita dal Ministero della Salute, con sentenza depositata il 16.12.2009, accoglieva l’appello e rigettava la domanda, ritenendo che l’unica indagine che avrebbe potuto compiere all’epoca il Ministero atteneva ad analisi in merito alle transaminasi eventualmente alterate dei donatori, ma che tale indagine riduceva il rischio di contagio da epatite non-a e non-b solo del 30%; che consequenzialmente tale limite era inferiore al 50%, con la conseguenza che non risultava provato il nesso causale tra il comportamento omissivo ascritto al convenuto di mancata vigilanza e l’evento lesivo subito dall’attore. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore. Resiste con controricorso il convenuto.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto non provato il nesso causale tra il preteso comportamento omissivo del Ministero (da omessa vigilanza in tema di sangue per emotrasfusioni) e l’evento dannoso.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Con sentenza 31/05/2005, n. 11609, questa Corte osservava che, finchè non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale, i virus della HIV, HBC ed HCV, proprio perchè l’evento infettivo da detti virus era già astrattamente inverosimile, in quanto addirittura anche astrattamente sconosciuto, mancava il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e l’evento lesivo, in quanto all’interno delle serie causali non poteva darsi rilievo che a quelle soltanto che, nel momento in cui si produsse l’omissione causante e non successivamente, non apparivano del tutte inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale o giuridica, che imponeva l’attività omessa. La corte di legittimità, quindi, riteneva esente da vizi logici la sentenza della Corte di appello, che aveva ritenuto di delimitare la responsabilità del Ministero a decorrere dal 1978 per l’HBC (epatite B), dal 1985 per l’HIV e dal 1988 per l’HCV (epatite C), poichè solo in tali rispettive date erano stati conosciuti dalla scienza mondiale rispettivamente i virus ed i tests di identificazione.

3. Rivisitando la questione, le S.U di questa Corte (n. 576 e 581 del 11/01/2008) hanno statuito che, in conformità a quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell’integrità. Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell’esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge. Di fronte ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo imposti dalla legge, deve inoltre sottolinearsi che si arresta la discrezionalità amministrativa, ove invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi. Il dovere del Ministero di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza nell’impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione.

4.1. Premesso ciò, va osservato che effettivamente le stesse S.U. hanno statuito che lo standard probatorio in materia civile si fonda sul principio "del più probabile che non" ovvero della preponderanza dell’evidenza, come rilevato dalla sentenza impugnata.

Sennonchè, pur richiamandosi la sentenza impugnata a tali principi, non nè ha fatto una corretta applicazione ai fini della ricostruzione ed accertamento del nesso causale.

4.2. Infatti, anzitutto, ha ritenuto che l’esclusione dalla donazione di sangue degli individui con transaminasi alterate avrebbe ridotto di circa il 29% il rischio delle epatiti post trasfusionali non A e non B (come originariamente veniva individuata quella nuova forma di epatite, poi chiamata C). Tale impostazione torna al principio, superato dalle citate sentenze delle S.U., secondo cui il dovere di vigilanza si doveva necessariamente esplicare da parte del Ministero (ed accertare da parte del giudice) con riferimento allo specifico virus (HCV) lamentato dal soggetto trasfuso infettato. Inoltre, come sopra rilevato, il dovere di vigilanza , proprio per effetto delle ritenuta unicità dell’evento lesivo, doveva investire qualunque donatore di sangue indipendentemente dal punto se si trattava di accertamenti diretti a rilevare transaminasi alterate.

5.1. Ma l’errore maggiore in cui è incorso il giudice di appello nella valutazione della prova, e quindi nell’applicazione del principio della prevalenza, consiste nell’aver trasferito direttamente la percentuale statistica di riduzione del rischio post- trasfusionale di infezione da epatite non-a e non-b (nella misura del 29 % per effetto della esclusione dei soggetti con transaminasi alterate) nella minore probabilità ai fini della prova del nesso causale.

Cioè il giudice di appello ha ritenuto che, poichè la riduzione del rischio di contrazione di tale epatite era solo del 29% a seguito di esclusione dalla trasfusione del sangue di donatori con transaminasi alterate, tanto costituisse una minore probabilità rispetto al 50% e quindi dovesse ritenersi non provato il nesso di causalità omissiva (da omessa vigilanza).

5.2. Ciò è errato.

Essendo eguali i principi che regolano il nesso causale in materia penale ed in materia civile ( art. 40 e 41 c.p.) ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l’identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238).

Il principio ha avuto larga diffusione in tema di prova del nesso causale. Anche la Corte di Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n. 295, ha ritenuto sussistere la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se "appaia sufficientemente probabile" che l’intesa tra compagnie assicurative possa avere un’influenza sulla vendita delle polizze della detta assicurazione; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, ha ritenuto che "occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, ad fine di accogliere quelle maggiormente probabili"). Sennonchè detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l’attendibilità dell’ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).

5.3. Esigenze di coerenza e di armonia dell’intero processo civile comportano che tale principio della probabilità prevalente si applichi anche allorchè vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, quando tali ipotesi abbiano ottenuto gradi di conferma sulla base degli elementi di prova disponibili. In questo caso la scelta da porre a base della decisione di natura civile va compiuta applicando il criterio della probabilità prevalente. Bisogna in sede di decisione sul fatto scegliere l’ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. Trattasi, quindi, di una scelta comparativa e relativa all’interno di un campo rappresentato da alcune ipotesi dotate di senso, perchè in vario grado probabili, e caratterizzato da un numero finito di elementi di prova favorevoli all’una o all’altra ipotesi.

Il criterio della probabilità prevalente fonda anche il sistema logico-operativo della prova presuntiva (secondo la dottrina che più di ogni altra ha esaminato l’argomento, con riferimento al requisito della "gravità") che è essenzialmente un ragionamento probabilistico per giungere alla conclusione più probabile (fatto ignoto) tra quante possono esser ipoteticamente tratte dalla stessa premessa e cioè dal fatto noto.

Questi criteri operativi della valutazione degli elementi probatori fondati sulla probabilità prevalente attengono esclusivamente al processo civile, mentre sono estranei al processo penale, attesa la diversità di struttura e di finalità dei due procedimenti.

5.4. Ne consegue che nella fattispecie presenta i lamentati vizi la sentenza impugnata che ha ritenuto non provato il nesso causale tra condotta emissiva ed evento sul rilievo che gli accertamenti omessi dei livelli di transaminasi avrebbero ridotto solo di un 30% il rischio di infezione.

Invece il giudice di appello avrebbe dovuto porsi il diverso problema di quali fossero le possibili cause dell’infezione da epatite e tra queste cause avrebbe dovuto individuare quella "più probabile che non".

Se la causa era individuata nella trasfusione di sangue infetto durante l’intervento presso l’ospedale , giusto quanto ritenuto sia dal c.t.u. che dalla Commissione medica, all’interno di tale causa andava ulteriormente valutato, utilizzando lo stesso principio di preponderanza dell’evidenza nella concatenazione causa-effetto, se il comportamento omissivo del convenuto (che non aveva compiuto gli accertamenti necessari sul donatore) si presentava con maggiore probabilità eziologica rispetto ad altri elementi alternativi, se esistenti.

Il ricorso, va, pertanto, accolto e va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della corte di appello di Torino, che si uniformerà ai principi suddetti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese ad altra sezione della corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43697

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.11.2010, depositata in data 5.01.2011, la Sezione 4^ di questa Corte rigettava il ricorso proposto da V.A. avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma 19.10.2009 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta contro la sentenza 5.07.2005 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che l’aveva condannato alla pena della reclusione per il delitto di violenza sessuale in danno della minore R.T., confermata dalla Corte d’appello di Napoli a sua volta confermata da questa Sezione con sentenza 10.04.2008.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’interessato deducendo che la pronunzia è frutto di errore percettivo:

– sulla qualificazione della nuova prova costituita dalla consulenza di parte sul suo DNA;

– sulle risultanze processuali con riferimento al principio di diritto di cui alla sentenza n. 16455/2005 della prima Sezione di questa Corte;

– sulle risultanze processuali in ordine all’esclusione della violenza sessuale a seguito della prova del DNA;

– sulle conclusioni rassegnate dal PG che aveva chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza della Corte d’appello;

– sulla menzione nella sentenza 12.11.2010, quale giudice che aveva pronunciato l’ordinanza d’inammissibilità della richiesta, della Corte d’appello di Firenze in luogo della Corte d’appello di Roma.

Il ricorso è inammissibile.

Ha affermato questa Corte che la sentenza che ne è oggetto, non riguardando una pronunzia con la quale il ricorrente sia stato condannato, ma una decisione d’inammissibilità d’istanza di revisione di precedente condanna irrevocabile, esula dai provvedimenti ammessi al regime di cui all’art. 625 bis c.p.p. (Sezione 6, n. 4124/2007, RV. 235612).

Il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto che, ex art. 625 bis c.p.p. circoscrive la legittimazione ad agire al solo condannato, oltre che al Procuratore Generale, ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.