T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 59

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la sentenza deve essere redatta nelle forme di cui all’art. 74 cod. proc. amm. (art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.);

che risulta legittima l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale;

che, infatti, non viene contestato (art. 64, secondo comma, cod. proc. amm.) che le quattro pagine in più della relazione della ricorrente contengano anche il glossario;

che il glossario è parte del testo, in quanto elemento imprescindibile per la sua comprensione;

che può, quindi, prescindersi dalle ulteriori questioni relative all’esclusione della ricorrente;

che il soggetto escluso dalla procedura ha interesse a effettuare contestazioni il cui accoglimento imponga l’integrale rinnovazione della gara (cfr., da ultimo, Cons. St., V, n. 7515/2010, nonché Cons. St., Ad. Plen., n. 11/2008, Cons. St., V, n. 417/2010 e Cons. St., Ad. Plen. m. 1/2010), posto che tale soggetto potrebbe utilmente partecipare alla nuova gara;

che il soggetto escluso dalla procedura non ha, invece, interesse a formulare contestazioni il cui accoglimento imponga la parziale rinnovazione della gara, posto che tale soggetto non potrebbe comunque partecipare alla selezione, sebbene parzialmente rinnovata, dalla quale è stato legittimamente escluso;

che il legittimo provvedimento di esclusione equivale, sotto tale profilo, alla mancata domanda di partecipazione alla gara;

che, pertanto, sono inammissibili tutte le censure relative alla formazione della Commissione di gara, posto che il loro accoglimento determinerebbe il rifacimento della procedura nei confronti dei soli partecipanti che non siano stati legittimamente esclusi (e, comunque, perché una nuova Commissione non potrebbe che "ratificare" la legittima esclusione della ricorrente sancita dalla precedente Commissione);

che sono, invece, ammissibili le censure relative al bando di gara e al capitolato;

che devono essere impugnate, in quanto immediatamente lesive, nel termine decadenziale decorrente dalla loro conoscenza solo le clausole delle legge di gara che impediscono una valida formulazione dell’offerta (sul punto, cfr. Tar Roma, II, n. 6297/2006);

che, nel caso in esame, vengono, invece, in rilievo clausole che condizionano, ma non impediscono, la formulazione dell’offerta e la cui efficacia lesiva resta subordinata all’esito negativo della procedura nei confronti del soggetto che intende contestarle (Tar Reggio Calabria, I, n. 496/2009);

che, perciò, le censure avverso il bando e il capitolato avrebbero dovuto essere sollevate nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, mentre esse sono state proposte solo con i motivi aggiunti e, quindi, tardivamente (la ricorrente ha conosciuto l’esclusione al più tardi in data 10 giugno, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati in data 30 settembre);

che resta da esaminare la questione relativa alla mancata esclusione della controinteressata (posto che l’eventuale esclusione della E. s.p.a., unica legittima partecipante alla selezione, imporrebbe all’Amministrazione di rinnovare interamente la procedura);

che, ad avviso della ricorrente, l’offerta della controinteressata è anomala, in quanto non rispetta i minimi tabellari previsti per il personale dipendente, prevede un gruppo di lavoro composto solo per il 10% da persone residenti in Calabria, prevede l’impiego di soggetti già impegnati su altri contratti e non indica singolarmente il numero di giornate per unità lavorativa;

che il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, censurabile solo allorquando emerga una concreta irragionevolezza della decisione assunta dall’Amministrazione (per tutte, cfr. Cons. St., IV, n. 2348/2008);

che il gruppo di lavoro di E. è costituito da soci, liberi professionisti e dipendenti;

che E. ha puntualmente giustificato il costo del personale, specificando che per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato avrebbe trovato applicazione il Contratto Collettivo Nazionale per il settore del Commercio e che, per talune figure professionali, si sarebbe fatto ricorso ai cosiddetti contratti di inserimento (i quali importano un minore costo del lavoro);

che, con ulteriore nota, la controinteressata ha specificato il valore giornaliero in relazione a ciascuna figura professionale, inclusi i soggetti liberi professionisti;

che il costo medio per giornata che risulta dall’offerta di E. è pari ad Euro 268,60 e non appare irragionevolmente basso, come anche dimostrato dal fatto che, applicando tale costo al numero di giornate di cui all’offerta della ricorrente, l’importo dell’offerta di quest’ultima sarebbe pari ad Euro 8.134.448 (cioè di 1.134.448 Euro superiore all’importo a base di gara);

che, quindi, il ricorso va in parte rigettato, in parte dichiarato inammissibile e in parte dichiarato irricevibile;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) nei termini di cui in motivazione, in parte rigetta, in parte dichiara inammissibile e in parte irricevibile il ricorso in epigrafe;

2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione e della controinteressata, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 1.950,00, oltre accessori di legge se dovuti;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Giovanni Iannini, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13657

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Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza n. 5 del 20.2.06 il Tribunale di Catania – sez. dist. di Adrano rigettò l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da G.C. avverso gli atti del processo di esecuzione per rilascio immobile intentato ai di lui danni da P. C.: opposizione che era fondata sulla dedotta violazione del termine di efficacia del precetto, essendo stato esso notificato il 27.10.03 ed avendo avuto luogo l’accesso dell’ufficiale giudiziario il 12.2.04; e che era articolata sulle domande di declaratoria di nullità dell’atto di accesso e di quello di immissione in possesso, nonchè di condanna dell’esecutante al risarcimento dei danni, consistenti pure nell’impossibilità di usare le attrezzature di lavoro restate all’interno dell’immobile dopo l’immissione in possesso di controparte.

1.2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre G.L., adducendo la propria qualità di erede di G.C. ed al riguardo producendo copia della propria dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario, sviluppando quattro motivi;

non resiste con controricorso la P..

Motivi della decisione

2. La ricorrente formula quattro motivi e:

2.1. con il primo – rubricato: "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 481 c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio" – ella contesta la gravata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto rispettato il termine di efficacia del precetto a partire dalla sua notifica del 27.10.03 in presenza di un primo accesso, avutosi il 3.12.03, nonostante l’intervenuta sospensione dell’esecutività del titolo esecutivo (benchè poi revocata con ordinanza collegiale del giudice dell’appello): con conseguente insanabile tardività dell’unico valido accesso, eseguito in data 12.2.04 e dopo la notifica di altro preavviso, avutasi in data 8.1.04;

2.2. con il secondo – rubricato: "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 2. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" – ella contesta la sentenza gravata per non avere essa applicato i principi in tema di effetti del giudicato, in quanto il titolo esecutivo era stato appunto caducato con pronuncia del giudice di secondo grado, sia pure in tempo successivo al completamento delle operazioni di rilascio;

2.3. con il terzo – rubricato: "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" – ella si duole della mancata condanna di controparte al rilascio dell’immobile ed al risarcimento dei danni, nonostante l’intervenuta caducazione del titolo esecutivo;

2.4. con il quarto – rubricato "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c." – ella si duole della mancata condanna della P. al pagamento delle spese processuali.

3. Dei tre motivi:

3.1. è inammissibile il primo:

in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione (in forza del quale è necessario che il ricorso stesso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa; ex plurimis:

Cass. 9 giugno 2011, n. 12713; Cass. 4 aprile 2006, n. 7825), infatti, la ricorrente omette di trascrivere – e neppure indica la relativa sede processuale di produzione – i documenti dai quali dovrebbe risultare la tesi della tardività dell’atto di accesso e cioè: il primo verbale di accesso, intrapreso o iniziato dall’ufficiale giudiziario in data 3.12.03, con menzione del motivo del non completamento delle operazioni; il provvedimento di sospensione dell’esecutività del titolo esecutivo azionato; il secondo verbale di accesso ed il relativo eventuale preavviso;

– eppure, solo dal puntuale riscontro delle motivazioni addotte e dello stato effettivo di compimento del primo accesso sarebbe stato possibile verificare che quest’ultimo non abbia avuto alcuna efficacia utile ai fini del rispetto del termine di efficacia previsto dall’art. 481 cod. proc. civ. per il precetto;

– in mancanza, è preclusa a questa corte di legittimità la stessa possibilità di verificare la sussistenza o la fondatezza dei presupposti di fatto invocati a sostegno del primo motivo di ricorso, che deve pertanto qualificarsi inammissibile;

3.2. sono infondati il secondo ed il terzo, congiuntamente considerati:

– per scolastica nozione, l’esecuzione per rilascio si conclude, ove non vi siano stati incidenti, con l’immissione in possesso dell’esecutante: una volta immesso l’esecutante nel possesso dell’immobile ad opera dell’ufficiale giudiziario, viene ad esaurirsi l’intera fase esecutiva ai sensi dell’art. 608 cod. proc. civ.;

pertanto, si è concluso in modo non più reversibile tale procedimento in forma specifica (Cass. 26 marzo 2009, n. 7357; Cass. 15 aprile 2010, n. 9048);

potrebbe rilevarsi che, anche in tal caso in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso, non è trascritta integralmente – o quanto meno nella parte che interessa – la sentenza che avrebbe travolto il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione per rilascio, sebbene integralmente compiuta;

– ad ogni buon conto, l’opposizione agli atti esecutivi, quale pacificamente si atteggia e si qualifica la presente controversia, avente ad oggetto la regolarità formale del primo atto del processo esecutivo per decorso del termine di efficacia del precetto è allora insensibile alla caducazione del titolo successiva alla conclusione del processo esecutivo;

neppure – del resto – può il suo oggetto essere modificato con la deduzione di nuovi motivi e neppure di fatti nuovi (Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17319; Cass. 28 luglio 2011, n. 16541, esteso anche al giudizio di opposizione all’esecuzione; Cass., ord. 20 gennaio 2011, n. 1328): mentre l’effetto di una eventuale estinzione del processo esecutivo si limiterebbe a privare in radice l’opponente ex art. 617 cod. proc. civ. dell’interesse ad una decisione sui vizi formali (da ultimo: Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498);

– è certo ben vero che la caducazione successiva del titolo esecutivo, benchè sopravvenuta, travolgerebbe il processo esecutivo con efficacia immediata (e potendo anzi essere ufficiosamente rilevata: Cass. 18 agosto 2011, n. 17349; Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610), ma tanto presuppone pur sempre che il processo stesso sia ancora in corso, non potendo influire su di un processo ormai concluso;

– alle restituzioni ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. sarà quindi necessario procedere, ove non abbia ritenuto – eventualmente, perchè neppure richiesto – di provvedere in tal senso lo stesso giudice che ha riformato la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, mediante un separato giudizio ad hoc;

3.3. la qui riscontrata impossibilità di valutare la fondatezza delle doglianze avanzate dinanzi al giudice del merito elide in radice la fondatezza del quarto motivo, in merito al regime delle spese di lite: le quali correttamente cedono a carico della soccombente parte opponente.

4. L’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza degli altri comporta quindi il rigetto del ricorso, pur non essendovi luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere qui svolto parte intimata alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 30-12-2008 (12-12-2008), n. 48494 Dichiarazione – Soggetti legittimati – Parte offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da D. G. nei confronti del magistrato addetto all’ufficio G.i.p. del Tribunale di Lecce, Dr. A.E., con la quale il D. aveva chiesto la ricusazione di quest’ultimo nel procedimento di archiviazione della denuncia nei confronti della dottoressa S. dell’Ospedale (OMISSIS) (per una falsa TAC), del dottor M.E., Procuratore della Repubblica di Bari di altri due suoi sostituti e del G.i.p. del Tribunale di Bari, dottori D.M.E. e De.Gi., nonchè del G.i.p. del Tribunale di Bari dottoressa C.C..
Rilevava che il dott. A. non si era affatto già pronunciato sullo stesso fatto, come sostenuto dal ricusante, in precedente procedimento di archiviazione da lui emesso nei confronti del dottor M. per la denuncia nei confronti della dottoressa S., ma anche che non poteva ravvisarsi alcuna inimicizia grave tra il ricusante e il dottor A. (denunciato dal D. alla Procura della Repubblica di Potenza per la precedente archiviazione) perchè non sussisteva alcuna ipotesi di inimicizia grave per tale solo fatto che riguardava una vicenda strettamente endoprocessuale.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il D. il quale dopo un excursus in fatto delle denunce da lui prodotte contro magistrati baresi, deduce in diritto che, a seguito della denuncia presso la Procura della Repubblica di Potenza (dopo il primo provvedimento di archiviazione da lui emesso), vi sarebbe stata "automatica apertura del procedimento disciplinare contro il dott. A.E.". Nel procedimento di archiviazione in cui era stata proposta l’istanza di ricusazione, il magistrato (ai sensi dell’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. a), sottoposto a procedimento disciplinare, sarebbe stato condizionato nell’esercizio della attività giurisdizionale, essendo portato a decidere nello stesso senso del precedente procedimento – che insiste a definire per lo stesso fatto – sfavorevole al ricusante. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la istanza di ricusazione era basata sulla "inimicizia grave" (derivante dalla denuncia contro il dottor A. proposta), perchè in realtà la ricusazione era stata proposta perchè il G.i.p. che doveva decidere sulla istanza di ricusazione aveva "interesse" nel procedimento.
Osserva la Corte che va confermata la inammissibilità della istanza di ricusazione seppure con motivazione diversa e pregiudiziale rispetto alle questioni affrontate dalla Corte d’appello di Lecce.
Preliminarmente a ogni altra argomentazione deve qui essere ribadito che la persona offesa – come ha rilevato il P.g. in sede – non è legittimata a proporre istanza di ricusazione del giudice del procedimento di archiviazione, dato che lo strumento può essere utilizzato solo dalla parti del processo (art. 37 c.p.p., comma 1, primo periodo) tra le quali non è ricompresa la persona offesa (Cass., sez. 6, 5 luglio 2005 – 24 ottobre 2005, n. 39203 CED 232516).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sentenza 1226 del 2011 Il certificato di conformità non esonera da responsabilità il datore di lavoro se il macchinario è difettoso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

[OMISSIS] veniva tratto a giudizio del Tribunale di Milano, per rispondere del reato di lesioni personali colpose secondo la seguente contestazione: perché per colpa consistita nell’aver messo a disposizione dei propri dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento del filo e quindi non idonea ai fini della sicurezza (in violazione dell’art. 35, primo comma, del D.L.vo n. 626/94), e nell’aver omesso di fornire al lavoratore [OMISSIS] sia le informazioni e le istruzioni d’uso necessarie per garantire la sicurezza durante le normali condizioni di impiego della suddetta macchina, sia la formazione adeguata sulle condizioni di impiego (in violazione degli artt. 37, primo comma, e 38, primo comma, del D.L.vo n. 626/94), e comunque con negligenza ed imprudenza, non impediva che il [OMISSIS], introducendo la mano coperta dal guanto di protezione nella zona di avvolgimento del filo per pulirlo, a causa del successivo incastrarsi del guanto tra la bobina di tiro e il contro rullo, si cagionasse lesioni consistite nella frattura della mano con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; con l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. All’esito del dibattimento, l’imputato veniva condannato alla pena di Euro 300,00 di multa, con il riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante.

A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d’Appello di Milano confermava l’impugnata sentenza, richiamando integralmente le diffuse argomentazioni del primo giudice e disattendendo le deduzioni difensive, incentrate, in particolare, sulla prospettata anomalia del macchinario intervenuta in sede di costruzione dello stesso, e sull’asserita buona fede dell’imputato il quale aveva fatto affidamento sul certificato di conformità CEE e di analisi di rischio, senza mancare peraltro – proprio per garantire al massimo la sicurezza dei lavoratori – di munire il macchinario di ulteriori griglie, e di fornire ai dipendenti tutte le informazioni utili per il corretto uso del macchinario e per evitare inconvenienti nelle operazioni di controllo del filo come precisato anche dalla stessa parte lesa. In particolare la Corte distrettuale sottolineava che: a) a nulla rilevava che il macchinario fosse munito del certificato di conformità, avuto riguardo agli obblighi del datore di lavoro, ivi compreso quello della verifica del macchinario utilizzato, e tenuto conto che l’imputato pur avendo apportato modifiche ai macchinario stesso non si era accorto che la griglia di protezione della parte frontale era larga cm. 78 anziché, come prescritto, cm. 85: larghezza, questa, che avrebbe impedito l’evento; di tal che, pacifica appariva la violazione dell’art. 35, comma primo, del D.L.vo n. 626/94; b) proprio a causa della non conformità del macchinario alla normativa, che il datore di lavoro ben avrebbe potuto rilevare avendo provveduto personalmente ad apportare modifiche al macchinario, l’operaio aveva infilato la mano per verificare la qualità del materiale, così riportando la frattura del dito; c) pur avendo frequentato i corsi di formazione svolti (corso per carrellisti e quale addetto per apparecchi di sollevamento), il [OMISSIS] non aveva però ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento, essendo stato affiancato, dopo l’assunzione nel 2002, da un collega esperto nella tecnica lavorativa.

Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze processuale, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) la Corte distrettuale avrebbe erroneamente sottovalutato che l’anomalia del macchinario al quale lavorava la parte lesa (quanto alla larghezza della griglia di protezione) poteva essere rilevata solo da persona esperta – ed era riconducile alla costruzione – e che il [OMISSIS] aveva fatto affidamento sull’esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio da considerarsi escluso dalla presenza di protezioni fisse e mobili; b) la misura di cm. 85 era riferibile non alla lunghezza della griglia ma alla distanza tra il bordo della protezione ed il punto del filo trafilato sulla bobina: non era quindi la griglia che avrebbe dovuto essere non inferiore a cm 85, ma una relazione tra punti interni alla macchina in termini di distanza, percepibile solo da persona esperta e competente; c) quanto alle modalità di addestramento, il [OMISSIS] era stato affiancato, come previsto, da un collega esperto che gli aveva assicurato assistenza nell’uso della macchina fino a quando il [OMISSIS] aveva dimostrato di aver acquisito le necessario conoscenze.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Mette conto sottolineare, preliminarmente, che, come si rileva agevolmente dal testo dell’impugnata decisione, il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dal [OMISSIS] seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell’esame della posizione dell’imputato; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell’appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (”ex plurimis”, Sez. 3^, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv. 197497).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali – quali sopra riportati (nella parte relativa allo “svolgimento del processo”) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni – forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell’infortunio e posizione di garanzia del [OMISSIS]) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato.

Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente, circa l’affidamento sull’esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio per il macchinario utilizzato dal lavoratore poi infortunatosi – muovendo dall’asserita non evidenza dell’anomalia che il macchinario stesso presentava – nonché relativamente all’addestramento del lavoratore.

Infondate sono le censure proposte in relazione al marchio “CE” apposto sulla macchina.

L’imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, a nulla rilevando la marchiatura “CE” che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza. Ancor meno può esonerare da responsabilità l’eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore.

L’imprenditore, invero, secondo quanto costantemente affermato questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza: “Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità” (in termini, Sez. 4^, n. 37060 del 12/06/2008 Ud. – dep. 30/09/2008 – Rv. 241020); “Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi” (in termini, Sez. 4^, n. 6280 del 11/12/2007 Ud. – dep. 08/02/2008 – Rv. 238959).

Ciò che rileva, dunque, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, è che tra i compiti di prevenzione del datore di lavoro è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (v., “ex plurimis”, Sez. 4^, 10 novembre 2005, Minesso).

In altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura (per riferimenti, Sez. 4^, 26 aprile 2000, Mantero ed altri).

Trattasi di affermazioni, pienamente condivisibili, che poggiano sul disposto dell’art. 2087 c.c. secondo cui l’imprenditore, al di là di ogni formalismo, è comunque tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa quelle misure che, sostanzialmente ed in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Si tratta di una disposizione che costituisce “norma di chiusura” rispetto alle norme della legislazione antinfortunistica, comportando a carico del datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e di protezione dell’incolumità dei propri lavoratori e della stessa incolumità pubblica: obblighi che rendono esigibile, da parte del datore di lavoro, il dovere di impedire, mediante adeguato controllo e la predisposizione di ogni strumento a ciò necessario, che il bene o l’attività, sorgente di pericoli e rientrante nella sfera della sua signoria, possa provocare danni a chiunque ne venga a contatto, anche occasionalmente (v. Sez. 4^, 13 giugno 2000, Forti; Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Cuccù ed altri, secondo cui il datore di lavoro deve attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, appunto, più generalmente, al disposto dell’art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40 c.p., comma 2).

Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante o fornitore certamente non elidono, come già sopra accennato, il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore: e ciò, in linea con la pacifica affermazione secondo cui è configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (v. sul punto, Sez. 4^, 3 luglio 2002, Del Bianco Barbacucchia).

Né coglie nel segno il rilievo del ricorrente secondo cui l’anomalia “de qua” non sarebbe stata percepibile. Mette conto sottolineare infatti che la Corte d’appello nell’impugnata sentenza (cfr. pag. 4) ha puntualmente evidenziato che “alla macchina l’imputato aveva fatto fare delle modifiche, non accorgendosi che la griglia di protezione della parre frontale era larga cm.78 anziché, come prescritto, cm. 85, larghezza che avrebbe impedito l’infortunio”; situazione già posta in rilievo dal Tribunale il quale, come ricordato a pag. 2 della sentenza dei giudici di seconda istanza, aveva altresì osservato che il difetto del macchinario “non poteva sfuggire all’imputato, tenuto conto della sua presenza costante in officina e delle piccole dimensioni della ditta”. Quanto all’addestramento del [OMISSIS] , i giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che quest’ultimo non aveva ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento; orbene, tale omissione non può ritenersi neutralizzata dall’affidamento del lavoratore ad altro dipendente dotato di esperienza, anche perché, tra l’altro, nulla è stato dimostrato in concreto, con inoppugnabili dati probatori, circa la durata (dal momento in cui il [OMISSIS] era stato assunto alle dipendenze dei [OMISSIS] nel 2002) di siffatto addestramento e le modalità con le quali lo stesso sarebbe stato effettuato. Giova sottolineare che il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro; trattasi di uno specifico onere di informazione, formazione ed assiduo controllo, cui il [OMISSIS] non avrebbe dovuto sottrarsi nei confronti del [OMISSIS] , allorquando questi era stato assunto ed era quindi venuto per la prima volta a contatto con un ambiente e con strutture a lui non familiari e tali, perciò, da poter riservare insidie non note.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

depositata in cancelleria il 18 gennaio 2011

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