Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-12-2011, n. 27360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv.to G.G., già capo della consulenza legale della Direzione generale del Banco di Sicilia esponeva al giudice del lavoro di Palermo di avere rassegnato in data 1.10.1996 dimissioni dal rapporto di lavoro con il detto Istituto nell’ambito di un piano di pensionamenti incentivati rinunciando ad una parte dell’incentivazione in cambio della stipula di un contratto d’opera professionale per la prestazione in favore del Banco di Sicilia spa di un’attività di consulenza, assistenza e difesa legale; che il Banco non aveva adempiuto a quanto stabilito dal contratto di cui chiedeva la risoluzione con condanna del Banco al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di L. 3.000.000.000, oltre accessori. Sull’opposizione del Banco di Sicilia costituitasi in giudizio che aveva allegato di aver rispettato tutti gli obblighi stipulati contrattualmente con la controparte, il Tribunale di Palermo con sentenza dell’11.10.2005 rigettava la domanda.

Sull’appello proposto dal G., la Corte di appello di Palermo con sentenza del 28.11.2008 confermava la sentenza impugnata. La Corte territoriale, esaminato l’accordo contrattuale tra le parti, rilevava che lo stesso non prevedeva un numero minimo di affari garantiti al professionista o anche di impiegare lo stesso in tutti i settori menzionati nel contratto; nè era significativo in tal senso il conferimento di una procura generale alle liti che evitava solo di dovere attribuire al G. una procura speciale ogni volta per svolgere l’attività convenuta. La specificazione di un onorario medio di tariffa per le prestazioni di straordinaria importanza aveva la finalità di liquidare gli onorari secondo un principio di ragionevole economicità, salvaguardando la dignità professionale del G.. Non sussisteva peraltro un rapporto di esclusiva a vantaggio di entrambe le parti; anche esaminando gli incarichi specificamente attribuiti (13 incarichi più cinque pratiche più ancora il rinnovo dell’incarico a seguire 29 vertenze che aveva in precedenza curato come legale interno del Banco) emergeva che gli obblighi contrattuali erano stati rispettati, senza violazione peraltro del principio di correttezza e buona fede. Il termine triennale era specificato nel contratto ed era prevista la facoltà di disdetta. Non vi era alcun obbligo del Banco ad attivarsi presso le società controllate per far attribuire incarichi al G..

Ricorre il G. con quattro motivi, resiste l’Unicredit con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega il vizio di motivazione relativo all’interpretazione del contratto di cui è causa con riferimento alla predisposizione del contratto, alle obbligazioni assunte dal Banco di Sicilia spa in ordine agli affari legali da affidare all’avv.to G., ed alla comune intenzione della parti contraenti.

Il fulcro del complesso motivo è stato condensato nella sintesi di cui a pag. 47. In sostanza si argomenta che se il giudice avesse considerato che il contratto di cui è causa era stato preceduto da intese ad hoc tra le parti, avesse avuto maggiore attenzione al volume del contenzioso afferente alla Banca ex datrice di lavoro del G. ed alle prassi bancarie, avesse altresì dato maggior rilievo all’indicazione specifica di settori di attività e comparti richiamati in contratto, si sarebbe raggiunta l’ovvia conclusione che l’Istituto bancario era in realtà obbligato a conferire al professionista gli incarichi professionali nei settori in specifico elencati o almeno di garantire un volume di affari.

Il motivo non appare fondato. Giova premettere il contenuto dell’accordo del 2.8.1996 tra le parti, come riportato nella sentenza gravata: "a far data dal 1.10.1996 e senza obbligo di esclusiva l’incarico di consulenza, assistenza e difesa legale di durata triennale, con remunerazione a parcella … per i settori di diritto del lavoro, civile ed amministrativo (magistratura del lavoro, giurisdizioni contabili, giurisdizioni amministrative, con particolare riferimento al contenzioso in materia di servizi di cassa e/o tesoreria, giurisdizioni ordinarie, con particolare riferimento ai giudizi di cassazione ed a quelli di appello dinanzi a giudici del distretto di Palermo) con prestazioni in favore del Banco di Sicilia (per le occorrenze: sia dell’Amministrazione centrale, sia delle Filiali di (OMISSIS) per gli affari più rilevanti di quest’ultime) di a) attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza di carattere giuridico legale di volta in volta richieste; attività sub a) in autonomia o in collaborazione con altri legali esterni dell’Amministrazione centrale o delle Filiali e/o con i legali interni componenti la struttura legale della Direzione generale". La Corte territoriale ha anche opportunamente ricordato che il testo finale prima riportato era stato predisposto dallo stesso avv.to G. (che la Banca aveva recepite senza apportare modifiche) e riportato nella lettera del 1.8.1996 con la quale il detto legale manifestava la volontà di aderire al piano di pensionamenti anticipati, se gli fosse consentito" di poter attenuare il distacco dal Banco con un incarico professionale di natura legale" e precisava che "con riferimento ai colloqui intercorsi comunica, dunque, di essere disponibile a rassegnare le dimissioni dal servizio, che con la presente formalmente rassegno con effetto dal 1.10.1996 a condizione che, a fronte della riduzione a L. 100.000.000 netti dell’ammontare dell’incentivo previsto con la risoluzione anticipata del rapporto, mi sia conferito incarico triennale di consulenza , assistenza e difesa legale del banco, come specificato in calce".

Ora correttamente la Corte territoriale ha interpretato le clausole contrattuali in primis alla luce della loro formulazione letterale evidenziando come le stesse non stabiliscano alcun obbligo di conferire incarichi in ciascuno dei comparti indicati, nè tanto meno un volume minimo di affari ed, anzi, che tale obbligo risulta escluso proprio dal riferimento alle "attività di volta in volta richieste".

Emerge dall’accordo solo l’individuazione di settori in cui l’attività di consulenza e difesa poteva avvenire, con chiaro riferimento all’esperienza acquisita dal ricorrente nella pregressa attività come dipendente. Peraltro un obbligo nel senso prospettato dal ricorrente viene escluso nella sentenza impugnata anche con riferimento agli accordi pregressi, poichè non emerge in alcun modo dalla missiva precedente dell’avv.to G. di formulazione delle proposte contrattuali, un qualsiasi accenno ad obblighi specifici di conferimento di incarichi, sia riguardo ai settori individuati, sia riguardo un "minimo garantito" di incarichi. Nella missiva del G. risulta poi chiaramente lo scopo dell’accordo intercorso tra le parti: una riduzione dell’incentivo in cambio di un incarico professionale di natura legale "per poter attenuare il distacco dal Banco", finalità peraltro raggiunta in sede di esecuzione degli accordi contrattuali posto che al ricorrente sono state attribuite le vertenze specificamente indicate a pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata. Il G. ha in effetti goduto di una parte dell’incentivo e ha contato sull’inserimento immediato, attraverso tali incarichi legali, nella ormai libera attività di Avvocato.

Pertanto la motivazione della sentenza appare immune da vizi di natura logica e conforme a criteri persuasivi di interpretazione letterale, logica e di tipo telelogico o funzionale dell’accordo contrattuale, essendosi mostrato in modo ragionevole e convincente come da tale accordo non scaturissero obblighi di conferimento di incarichi in tutti i settori indicati o di "un minimo di incarichi, e come tali obblighi non fossero emersi neppure nei contatti preliminari (del resto emerge che il testo dell’accordo è stato predisposto dallo stesso G. che non ha apposto tali pretesi obblighi nella missiva poi recepita dal datore di lavoro, il che il ricorrente avrebbe potuto agilmente fare, se gli stessi fossero stati effettivamente concordati). Le censure peraltro si concretano in gran parte in critiche di mero fatto, incompatibili con il giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine all’interpretazione del contatto di cui è causa e del ruolo delle 29 vertenze indicate nell’ultima parte del contratto de quo.

Il motivo presuppone l’adesione alla tesi proposta dal ricorrente secondo la quale vi sarebbe stato un obbligo per la Banca di conferire incarichi legali in tutti i settori indicati negli accordi contrattuali o comunque di garantire un’attività professionale minima, che non può essere accolta per le ragioni prima evidenziate.

Circa le 29 vertenze menzionate espressamente nell’accordo del 2.10 la Corte territoriale ha già sottolineato come si trattava di controversie in cui la cessazione del rapporto di impiego del G. faceva cessare lo ius postulando Quindi, essendo stato previsto il conferimento del relativo incarico professionale al G. proprio nel ricordato accordo contrattuale, non si vede perchè tale conferimento non debba essere configurato come esecuzione del contratto stesso, come con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici ha accertato la Corte territoriale. Per quanto già sottolineato non emergono violazioni ai principi di buona fede e correttezza perchè non vi sono elementi letterali o di altra natura per poter affermare che il Banco di Sicilia fosse obbligato a conferire un numero di incarichi professionali superiori a quelli in concreto affidati. Peraltro non sono confrontabili l’attività svolta dal ricorrente come dipendente del Banco e quella svolta come libero professionista, essendosi nel frattempo il G. pre-pensionato attraverso gli incentivi ricevuti ottenendo anche un incarico libero- professionale: appare in piena evidenza come le due esperienze lavorative siano di natura radicalmente diversa.

Con il terzo motivo si allega nuovamente il vizio di motivazione relativo alla interpretazione del contratto per cui è causa, circa l’impossibilità di configurare l’istituto giuridico della presupposizione" in riferimento alla facoltà di disdetta del contratto medesimo, ivi prevista.

La tesi per cui il contratto sarebbe stato costruito dalla parti con una necessaria durata ultratriennale, è smentita, come osservato nella sentenza impugnata, per tabulas dalla espressa previsione di una facoltà di disdetta del contratto, anche se soggetta a limiti temporali. Non si vede per quale ragione la disdetta, come osservato nella sintesi ex art. 366 bis c.p.c., dovesse necessitare comunque di una motivazione congrua di supporto, avendo le parti stesse definito la clausola in modo palesemente potestativo, consentendo cioè a ciascuna parte di recedere, sia pure osservando i limiti temporali previsti. La motivazione della sentenza impugnata appare sul punto congrua e logicamente motivata.

Con l’ultimo motivo si allega il vizio di motivazione relativo all’interpretazione del contratto per cui è causa, con riferimento agli obblighi assunti dal Banco di Sicilia spa nella qualità di " capogruppo dell’omonimo gruppo creditizio". Si era trascurato in sede interpretativa il ruolo propulsivo, di direzione e di coordinamento che la "capogruppo" esercitava sulla altre società collegate; avendo il Banco di Sicilia espresso il suo gradimento a che analogo incarico legale fosse incardinato nei confronti del G. presso le società del gruppo, la stessa avrebbe dovuto poi attivarsi, in relazione ai poteri che deteneva nell’ambito del gruppo, per procurare i previsti incarichi.

Il motivo è infondato in quanto propone un’interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti cui osta la formulazione letterale degli stessi essendosi precisato in tali accordi " salvo le decisioni in materia da parte delle singole società, decisioni che rimarranno ad ogni effetto nella sfera di autonomia di ciascuna società", il che rende evidente come il Banco di Sicilia non abbia assunto alcun obbligo di fare, ma abbia espresso solo il proprio gradimento nel caso in cui le società del Gruppo avessero deciso di conferire un incarico legale al G.. Il fatto che il Banco di Sicilia avesse dei poteri di direzione e di coordinamento sulle altre società del gruppo, non esclude che queste mantenessero il potere di nominare i propri legali, potere che viene anche espressamente richiamato negli accordi tra le parti. La motivazione sul punto appare congrua e logicamente coerente in quanto fornisce un’interpretazione del contratto di cui è causa che è l’unica coerente con la sua formulazione letterale e che appare persuasiva in base alla ricostruzione dei rapporti giuridici richiamati tra Capogruppo e società controllate di una holding. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidare in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 17-08-2011, n. 32142 Responsabilità civile del datore di lavoro e subappalto Responsabilità penale

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Svolgimento del processo

1. G.F., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso il cantiere di (OMISSIS), veniva tratto a giudizio per rispondere del reato ex art. 590 c.p., per avere cagionato per colpa e inosservanza della normativa antinfortunistica lesioni personali gravi (frattura del cranio e rachide dorsale) al lavoratore P.G., dipendente della ditta C., con conseguente malattia giudicata guaribile in mesi due e giorni diciotto (fatto del (OMISSIS)).

In fatto, era emerso che l’Impresa individuale C.G. aveva ottenuto in appalto i lavori di ristrutturazione di una serie di fabbricati siti in (OMISSIS). L’operaio specializzato P.G., il giorno (OMISSIS), stava lavorando alla realizzazione di un solaio operando all’altezza di circa tre metri di altezza dal suolo, tenendo i piedi appoggiati sulle pignatte (mattoni forati impiegati nella costruzione dei solai) e sui travetti già posati e stava posando le successive pignatte per completare la soletta, allorchè una pignatta si era frantumata facendo perdere l’equilibrio al lavoratore che era caduto nel vuoto riportando le indicate lesioni.

2. Il Tribunale di Pavia – Giudice monocratico -, con sentenza in data 24/09/2009, dichiarava l’imputato colpevole per il reato ascritto. Lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generìche equivalenti all’aggravante, alla pena di mesi uno di reclusione, sostituita con quella di Euro 3.000,00 di multa. Lo condannava pure al risarcimento del danno nei confronti della parte civile da liquidarsi in separata sede.

Il Giudice metteva in rilievo che l’Incaricato della ASSL, intervenuto nelle immediatezze del fatto, aveva riferito che innanzi al fabbricato in ristrutturazione era stato collocato un ponteggio perimetrale, sia pure parziale ed incompleto, ma mancava qualsiasi riparo per evitare il pericolo di caduta dall’alto degli operai. Al riguardo, risultava che l’imputato G.F., il quale rivestiva anche la qualifica di direttore del lavori ed aveva svolto pure il compito di coordinatore per la sicurezza in sede di progettazione, in tale ultima veste aveva, in sede di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, correttamente individuato il rischio di caduta dall’alto nel corso della posa di elementi del solaio in laterizio. In particolare, era stata prevista la collocazione di un ponteggio esterno, nonchè di impalcati intermedi sotto il piano di posa ovvero in alternativa l’utilizzazione di cinture di sicurezza. Peraltro, al momento dell’infortunio non risultavano approntati nè le impalcature intermedie nè erano in uso le cinture di sicurezza.

Il Giudice riteneva responsabile dell’occorso innanzitutto il datore di lavoro, quale soggetto obbligato ad attuare le misure di sicurezza, ma riteneva pure responsabile in concorso (cooperazione) il G., quale coordinatore in fase di esecuzione, per avere omesso di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza da lui redatto da parte dell’impresa; sottolineava che l’epoca di svolgimento dell’attività lavorativa in questione ad opera della parte offesa P.G. sarebbe stata in concreto prevedibile per cui l’imputato avrebbe dovuto effettuare una più tempestiva ed attenta opera di vigilanza in loco.

3. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 07/07/2010, confermava la decisione di primo grado.

Ribadiva che la presenza in cantiere di G.F., nella sua qualità di coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto essere più attentamente modulata in riferimento all’avanzamento dei lavori ed alla concreta previsione di realizzazione di opere presentanti situazioni di pericolosità, per le quali sarebbe stata necessaria la verifica dell’applicazione delle misure contemplate nel piano di sicurezza.

4. L’imputato avanzava ricorso per cassazione.

Rappresentava che egli non era venuto meno agli incombenti di sua competenza, stabiliti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, avendo correttamente predisposto il piano di sicurezza con la previsione delle misure antinfortunistiche idonee ad evitare infortuni. D’altro canto, non spettava a lui di essere presente In cantiere in via continuativa; nel caso di specie, egli aveva visitato il cantiere il martedì senza essere messo a conoscenza che il venerdì successivo sarebbero state eseguiti i lavori al solaio.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Si osserva che, in materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l’esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza In relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori.

Nel caso in esame, l’imputato, nella qualifica di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente Informato circa lo sviluppo delle opere In corso controllando. In ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza. Nella fattispecie, la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall’alto, avrebbe richiesto la specifica verifica da parte del G. della effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti.

2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2012, n. 1362 Assicurazione contro i danni contro gli incendi Contratto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Gela il 13 settembre 2001 dichiarava il difetto di legittimazione attiva di F.G., nella qualità di fruitore di un contratto di assicurazione contro incendio e furto stipulato dalla RAS e dalla cooperativa COFIAL e relativo ad un immobile di sua proprietà.

Su gravame del F. la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta il 31 gennaio 2006, che procedeva alla riforma solo in merito alla compensazione nella misura del 50% delle spese di lite.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il F., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la RAS, ora Allianz s.p.a., che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

In via preliminare va rilevato che il ricorso non necessita dei quesiti, essendo la sentenza impugnata anteriore al 2 marzo 2006. 1.-Con il primo motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., 81 c.p.c., art. 1932 c.c., art. 2907 c.c., art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in buona sostanza, il ricorrente denuncia la nullità della pattuizione di cui all’art. 3.9 delle condizioni di contratto per contrasto a norme imperative e comunque falsa applicazione dell’art. 1891 c.c..

In punto di fatto, la COFIAL e la RAS stipularono un contratto di assicurazione per furto ed incendio sull’immobile di proprietà del F..

Sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno qualificato il contratto come contratto a favore di terzo, per cui ai sensi dell’art. 3.9 del contratto tutte le ragioni nascenti dallo stesso potevano essere azionate solo dai contraenti e non dal terzo.

Tenuto conto della formulazione e della redazione del motivo, il Collegio osserva quanto segue.

Il contratto stipulato rientra nello schema normativo di cui all’art. 1891 c.c. e come tale ben può derogare alla disciplina legale, in quanto l’art. 1891 c.c., comma 2, non è compreso tra le disposizioni che l’art. 1932, dichiara espressamente inderogabili (Cass. n. 709/95) con l’effetto che le eventuali clausole limitative e le eccezioni in esso contenute ben possono essere opposte al beneficiario in quanto il suo diritto non è svincolato dalle pattuizioni contrattuali (Cass. n. 22809/09 e, quindi, la clausola in questione non è affatto vessatoria o nulla ex art. 1469 bis c.c., comma 2).

Ciò posto in rilievo risulta irrilevante perchè non conferente, il richiamo che fa il ricorrente all’art. 81 c.p.c. che attiene alla rappresentanza processuale e all’art. 24 Cost..

2.-Con il secondo motivo (nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa pronuncia; violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., art. 1362 c.c., comma 2, art. 1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi su tutte le altre questioni sollevate.

Ma, è evidente – va detto – che una volta esclusa la legittimazione attiva,ogni altro accertamento è da ritenersi ultroneo ed impossibile.

3.-Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e che concerne le spese, il ricorrente afferma che il giudice dell’appello l’abbia condannato ex art. 92 c.p.c..

In realtà il giudice a quo, ha riconosciuto nel F. la convinzione della sussistenza del suo diritto ad ottenere il risarcimento e, quindi, ha compensato per la metà le spese di primo grado, riducendole nell’ammontare ivi determinato e ha compensato al 50% le spese di secondo grado ponendole per la restante a suo carico perchè soccombente (p. 7 sentenza impugnata).

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 1158 Atti amministrativi confermativi o non Legittimità o illegittimità dell’atto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il dottor O.P. ha partecipato a due concorsi banditi contestualmente dal Politecnico di Torino per la copertura di due posti (uno per ciascun concorso) di ricercatore universitario di ruolo nel settore disciplinare FIS/03 Fisica della Materia presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura.
2. All’esito delle procedure concorsuali sono risultati vincitori la dottoressa P.R. (per il concorso 12/09/E) e il dott. E.D. (per il concorso 13/09/E).
3. Gli atti del concorso 12/09/E sono stati approvati con decreto rettorale n. 457 del 29.11.2010.
4. A seguito di riesame sollecitato dal dott. O., con decreto rettorale n. 64 del 28.02.2011 è stato revocato con efficacia ex nunc il precedente decreto n. 457/2010, sono stati riapprovati gli atti della procedura concorsuale con alcune modifiche nell’attribuzione dei punteggi ed è stata nuovamente dichiarata vincitrice, "ora per allora", la dottoressa P.R..
5. Con ricorso ritualmente proposto, il dott. O. ha impugnato i due predetti decreti unitamente a tutti gli atti della procedura concorsuale e al decreto di nomina della vincitrice, e ne ha invocato l’annullamento, previa sospensione, sulla base di quattro motivi con i quali ha lamentato:
I) Violazione del bando di concorso (art. 11 del D.R. n. 267 del 21.12.2009) e dei principi di trasparenza, imparzialità e giusto procedimento: in entrambe le procedure si sono verificati gli stessi errori sebbene le commissioni fossero composte da membri diversi e si fossero riunite in momenti differenti; in particolare, in entrambe le procedure non è stato inserito il valore della pertinenza di una pubblicazione presentata dal ricorrente; analoghi errori sono stati commessi in relazione ad altri candidati; gli stessi verbali delle due procedure comparative, compresi quelli di correzione redatti in sede di riesame, presentano frasi identiche pur provenendo da commissioni diverse riunitesi in momenti diversi; non è verosimile che i giudizi di 6 commissari presentino gli stessi errori; ciò configura violazione dell’art. 11 del bando di concorso (D.R. n. 267 del 21.12.2009) secondo cui ogni commissario assegna a ciascuna pubblicazione un punteggio motivato, nonché dei principi generali di imparzialità, trasparenza e giusto procedimento;
II) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso (‘art. 13 del decreto rettorale n. 267 del 21.12.2009); violazione del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost.: per l’attribuzione dei punteggi la commissione si è avvalsa di una formula matematica ("algoritmo") vergata su due pagine "volanti" non allegate ad altri atti concorsuali, prive di data e reperite dal ricorrente solo a seguito di accesso agli atti; tale algoritmo non è stato reso pubblico secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 267/2009; la mancanza di una data impedisce persino di stabilire se lo stesso sia stato redatto prima o dopo l’esame delle pubblicazioni da parte dei commissari;
III) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e violazione dei criteri di valutazione predeterminati nella seduta del 12.10.2010: l’algoritmo utilizzato dalla commissione non rispetta i criteri predeterminati dalla commissione, in particolare in relazione ai requisiti della "originalità" e dell’"apporto individuale del candidato" ai lavori svolti in collaborazione, peraltro determinanti ai fini dell’esito della procedura;
IV) Eccesso di potere sotto ulteriori profili; violazione dei criteri di massima predeterminati dalla commissione: la commissione ha sottostimato i titoli e le pubblicazioni del ricorrente e sovrastimato quelli della vincitrice.
5. Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e il Politecnico di Torino con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, resistendo al gravame con foglio di stile e successiva articolata memoria.
6. Si è costituita la controinteressata Rivolo Paola eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché diretto contro un atto di natura meramente confermativa; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso ed invocandone il rigetto.
7. Con ordinanza n. 446/11 del 01.07.2011 la Sezione, ritenendo il ricorso assitito da fumus boni iuris, ha fissato l’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a..
8. In prossimità di detta udienza le difese di parte ricorrente e della controinteressata hanno depositato memorie.
9. In esito all’udienza pubblica del 5 ottobre 2011, sentiti gli avv.ti Cr. e Co. per la parte ricorrente e l’avv. Gi. per la controinteressata, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. Il collegio osserva quanto segue.
11. In primo luogo va respinta l’eccezione preliminare formulata dalla difesa della controinteressata, dal momento che l’impugnato decreto rettorale n. 64 del 28.02.2011 non ha carattere meramente confermativo del precedente D.R. n. 457 del 29.11.2010, dovendosi riaffermare il principio per cui un atto amministrativo non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un precedente quando la sua formulazione è preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento; ricorre, invece, l’atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria) quando l’Amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Consiglio Stato, sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1530; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 08 aprile 2011, n. 868). Nel caso di specie, l’atto impugnato non ha carattere meramente confermativo del precedente decreto rettorale perché, pur confermando l’esito del concorso, è stato adottato in esito ad una rinnovata istruttoria ed un motivato riesame che hanno consentito, peraltro, di rilevare e correggere taluni errori commessi nella precedente fase concorsuale.
Il ricorso è quindi ammissibile e tempestivo.
12. Nel merito, il gravame è fondato e va accolto nei termini qui di seguito precisati.
12.1. Il primo motivo è fondato. L’art. 11 comma 9 del bando di concorso (D.R. n. 267 del 21.12.2009) prescriveva che "ogni commissario" dovesse assegnare un punteggio a ciascuna pubblicazione sulla base di criteri predeterminati. L’esame degli atti concorsuali induce a ritenere che detta prescrizione sia stata violata. Si evince dagli atti che in entrambi i concorsi le due commissioni, pur essendo composte da membri diversi e pur essendosi riunite in momenti differenti, hanno, nell’ordine: valutato le pubblicazioni dei concorrenti in maniera identica, attribuendo punteggi identici persino nei valori decimali; commesso gli stessi identici errori di valutazione in entrambe le procedure e in relazione ai medesimi concorrenti; corretto i predetti errori in sede di riesame sulla base di valutazioni identiche e sovrapponibili; stilato, per entrambe le procedure, verbali in gran parte speculari anche da un punto di vista meramente lessicale, addirittura con l’erronea indicazione a stampa di un medesimo codice identificativo per entrambe le procedure (12/09/E), poi corretto a mano, tanto da indurre la convinzione che sia stata utilizzata per entrambe le procedure, con una semplice operazione materiale di "copiaincolla", la valutazione elaborata per una sola di esse da un unico soggetto. Non è ragionevolmente ipotizzabile che i sei commissari delle due commissioni, riunendosi in momenti e in contesti diversi, possano aver attribuito punteggi identici ai medesimi concorrenti e commesso, ciascuno di essi, gli stessi identici errori di valutazione, ad esempio omettendo di attribuire il valore della pertinenza ad una delle pubblicazioni prodotte in gara dal ricorrente; è inevitabile ritenere che tali adempimenti non siano stati svolti da "ogni commissario", ma delegati e materialmente eseguiti da uno solo di essi, in palese violazione della richiamata prescrizione della lex specialis.
Le deduzioni della difesa erariale e della controinteressata confortano tale conclusione, ed anzi aggravano la percezione di un contesto formale gravemente illegittimo. Entrambe le difese hanno sostenuto che gli errori rilevati ed emendati dalla commissione in sede di riesame sarebbero dipesi da un mero "errore materiale di digitazione" determinato "dall’utilizzo di uno strumento imperfetto": il "database in formato excel’ in cui i commissari prof. Allia e Pirri, riunendosi in sede di "consultazione preliminare" su designazione delle rispettive commissioni, avrebbero ritenuto opportuno inserire "i dati oggettivi" relativi ai candidati (generalità, pubblicazioni, numero autori, rivista, ranking ISI della stessa) al fine di assicurare uniformità di criteri e di valutazioni in entrambe le procedure. Va tuttavia osservato che negli atti concorsuali non c’è traccia di detta "consultazione preliminare" dei due commissari, né della relativa "designazione" da parte delle rispettive commissioni e nemmeno del documento informatico asseritamente utilizzato per raccogliere i "dati oggettivi" relativi ai concorrenti: il che già di per sé configura violazione del bando (che non prevedeva tali adempimenti preliminari) e, in ogni caso, dei principi generali di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 1 della L. 214/90, che avrebbero imposto di evidenziare in modo adeguato i predetti adempimenti nella verbalizzazione delle operazioni concorsuali; inoltre, non è stato minimamente chiarito quale "imperfezione" o incompletezza dell’archivio informatico avrebbe determinato l’errore della commissione; inconsistente, infine, è la tesi dell’"errore materiale di digitazione", dal momento che l’errore denunciato dal ricorrente, consistente nell’omessa attribuzione del punteggio relativo alla pertinenza di una sua pubblicazione, non si è verificato nella fase della raccolta e archiviazione dei "dati oggettivi" relativi alle pubblicazione dei concorrenti, ma in quella successiva della "valutazione" di quei dati (in ciascun commissario avrebbe potuto attribuire un punteggio discrezionale determinabile tra un minimo e un massimo), assumendo contorni di palese inverosimiglianza per il fatto di essersi ripetuto per ben sei volte, sempre identico a se stesso, in capo a ciascun commissario nel contesto di due diverse commissioni esaminatrici. E’ palese, ad avviso del collegio, la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità dei pubblici concorsi: violazione grave e conclamata, di per sé sufficiente ad inficiare in radice la legittimità dell’intera procedura concorsuale, imponendone il rinnovo.
La censura in esame è quindi fondata e va accolta.
12.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono anch’essi fondati nei termini qui di seguito precisati. Per l’attribuzione dei punteggi alle singole pubblicazioni la commissione si è avvalsa di una formula matematica (cosiddetto "algoritmo operativo") che, in termini puramente astratti, avrebbe dovuto costituire la mera traduzione in forma numerica dei criteri di valutazione predeterminati dalla stessa commissione. Così però non è stato, dal momento che la predetta formula, stabilendo che "i commissari optano per usare Originalità = 1 dappertutto", e quindi prevedendo, in sostanza, di attribuire un punto fisso per l’originalità a ciascuna pubblicazione a prescindere da ogni effettiva valutazione di merito, ha finito per vanificare il predetto criterio, sebbene la stessa commissione, all’atto di predeterminare i criteri di valutazione e il loro ordine di priorità, l’avesse ritenuto il secondo in ordine di importanza subito dopo quello della "congruità". E’ palesemente contraddittorio aver ritenuto prioritario il criterio dell’originalità della pubblicazione e averlo poi sostanzialmente annullato prevedendone l’applicazione in una misura fissa indifferenziata per tutte le pubblicazioni e per tutti i concorrenti. Per giustificare tale scelta la difesa erariale ha sostenuto che "i commissari hanno – dapprima individualmente e poi collegialmente – ritenuto che l’originalità dei lavori presentati in questa valutazione comparativa, pur nella diversità di metodi e di approcci seguiti, fosse in tutti i casi ugualmente elevata e comunque non passibile di significativa differenziazione, anche tenuto conto della giovane età dei candidati"; ma tale affermazione aggrava ulteriormente il quadro valutativo, dal momento che, contraddicendo la decisione iniziale della stessa commissione di attribuire proprio a quel criterio un rilievo prioritario nell’ordine gerarchico dei criteri di valutazione, sta necessariamente a significare che la predetta formula matematica (e la decisione in essa contenuta di vanificare il criterio dell’originalità) è stata redatta dalla commissione soltanto dopo aver acquisito conoscenza delle pubblicazioni scientifiche dei candidati; e tale constatazione è di per sé sufficiente ad inficiare l’intera procedura valutativa della commissione, dal momento che l’aver innovato, anche solo parzialmente, i criteri di valutazione dopo aver acquisito conoscenza delle pubblicazioni dei candidati costituisce una gravissima violazione delle regole di imparzialità e di trasparenza che governano l’agire amministrativo in generale e le procedure concorsuali in particolare, inducendo la chiara sensazione che i criteri di valutazione siano stati modificati in corso d’opera per orientare l’esito della procedura verso risultati precostituiti. Lo stesso è a dirsi per la formula matematica in cui è stato tradotto il criterio valutativo dell’"apporto individuale" del candidato nei lavori svolti in collaborazione ("2,5/numero autori"): formula di per sé non irragionevole, in quanto dichiaratamente diretta ad evitare che un criterio di valutazione di rilievo non prioritario assumesse un’incidenza preminente rispetto a quelli ad esso sovraordinati (pertinenza, originalità e rilevanza scientifica), ma che per la circostanza di essere stato anch’esso elaborato dalla commissione esaminatrice soltanto dopo aver acquisito conoscenza delle pubblicazioni dei concorrenti non si sottrae allo stesso rilievo di illegittimità svolto in relazione al criterio dell’"originalità": tanto più che, all’esito delle complessive valutazioni delle pubblicazione dei candidati, è stato proprio quel criterio a determinare la preminenza dei due concorrenti vincitori (entrambi candidati "interni" del Politecnico), chè se invece si fosse adottato il diverso criterio proposto dalla parte ricorrente (punti 10 /numero di autori) – come pure è avvenuto in analoghe procedure concorsuali bandite in anni anche recenti dal Politecnico di Torino nello stesso settore scientifico disciplinare – l’esito sarebbe stato favorevole al ricorrente, come ha provato la difesa di quest’ultimo con argomentazioni non smentite dalle difese avversarie.
Anche in relazione a tale profilo è dunque palese la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità delle pubbliche gare, con conseguente illegittimità della procedura qui in esame, che va pertanto annullata ai fini di un suo sollecito rinnovo.
12.3. L’accoglimento delle censure svolte con i primi tre motivi di ricorso consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze proposte con il quarto e conduce all’annullamento dell’intera procedura concorsuale e degli atti conseguenti impugnati nel presente giudizio.
12.4 Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e le amministrazioni resistenti, mentre possono essere compensate nei rapporti tra il ricorrente e la controinteressata, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
a) lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
b) condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
c) compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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