Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 22-11-2011, n. 896 Graduatoria

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con l’appello in epigrafe le società Turismo 2000 s.r.l. e SA.BA s.r.l. hanno proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania n. 309 del 27 febbraio 2006. Le società appellanti hanno premesso che hanno partecipato alla procedura per ottenere le agevolazioni riguardanti le iniziative imprenditoriali private incluse nel "Patto territoriale delle Aci" ai sensi dell’art. 2, commi 203 e seguenti della legge n. 662/1996; che nel maggio 2000 è stata approvata una graduatoria nella quale sono stati ritenuti ammissibili 84 progetti, di cui sono stati ammessi al finanziamento solo i primi 52; che, dei tre progetti da esse presentati, solo uno, proposto dalla società Turismo 2000 è stato finanziato, mentre quello della società Sa.Ba si è collocato al 64° posto della graduatoria e altro ancora della Turismo 2000 si è collocato al 66° posto.

Hanno soggiunto che con i ricorsi n. 4273 e 4274 del 2004 hanno impugnato il decreto ministeriale del 26 febbraio 2004, concernente l’approvazione del patto territoriale con 52 interventi, e col ricorso n. 563 del 2005 il decreto ministeriale di rettifica della copertura finanziaria; che con la sentenza appellata, il T.A.R. ha respinto i primi due ricorsi e dichiarato il terzo ricorso inammissibile per carenza d’interesse, in quanto l’eventuale scorrimento della graduatoria non avrebbe consentito ai progetti delle società ricorrenti di graduarsi in posizione utile.

2) – Ciò posto, le appellanti hanno dedotto avverso la sentenza impugnata i seguenti motivi di censura:

a) – ha errato il T.A.R nel ritenere che "ove tale punteggio diverso e aggiuntivo fosse stato previsto, i progetti de quibus non avrebbero potuto avvantaggiarsene e che è incontestata la circostanza che i progetti non ammessi al finanziamento non erano conformi agli strumenti urbanistici";

3) – ha errato il T.A.R. nel dichiarare il difetto di interesse, avendo le società appellanti interesse al miglioramento della graduatoria.

4) – Resiste al ricorso il Ministero delle attività produttive con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

5) – L’appello è infondato.

6) – Quanto al primo motivo di appello, vanno condivisi i rilievi del T.A.R.

Se i progetti proposti dalle società appellanti non risultavano conformi agli strumenti urbanistici, non è dato scorgere l’utilità che avrebbero potuto ricevere le appellanti medesime da una modifica del bando, nel senso cioè di eliminare l’asserita illogicità consistente nella previsione di nessun punteggio per la conformità urbanistica a fronte di 10 punti per la compatibilità territoriale.

7) – Infine, è infondato il secondo motivo di appello.

Il motivo di censura non considera che lo scorrimento della graduatoria costituisce esercizio di una potestà discrezionale che non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l’obbligo per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (cfr., di recente, C.d.S., sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8369).

Non avendo esercitato l’Amministrazione siffatta potestà, la collocazione in un posto più vicino a quello dell’ultimo dei vincitori non sarebbe per le appellanti di alcuna utilità.

Va, comunque, osservato che, se come sostenuto nella memoria depositata il 7 aprile 2011 in vista della data di discussione dell’appello, sono state escluse dalla graduatoria altre numerose imprese, si da rendere probabile l’inserimento al loro posto delle appellanti, queste ultime ben potranno rivolgersi all’Amministrazione per chiedere di adottare un provvedimento di scorrimento.

8) – In conclusione per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 40987

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 1/6/11 il Tribunale dell’Aquila rigettava la richiesta di riesame di D.L.P. e R.C.J. avverso l’ordinanza 3/5/11 del Gip del Tribunale di Pescara, applicativa nei loro confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di associazione per delinquere (capo A), di favorito ingresso illegale aggravato di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (capo B) e di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione (capo C). Il Tribunale rilevava come dalle conversazioni intercettate risultasse che (in concorso con il coindagato M.O.) i due coniugi (o ex coniugi) procurassero l’arrivo in Italia di ragazze cubane, che avviavano successivamente alla prostituzione (con ruoli per entrambi esecutivi: di "manovalanza" per il D.L. e cioè di trasporto delle ragazze – alcune di loro sono individuate tra le altre come il gruppo di Guantanamo – dall’arrivo in Italia agli alloggi loro destinati e da lì ai vari locali dove venivano impiegate, con connessa attività di controllo, e alle varie questure per le pratiche di soggiorno; di gestione delle ragazze stesse – interessandosi la donna anche della loro regolarizzazione in Italia – per la R., detta W.).

Ricorreva per cassazione la difesa degli indagati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Premesso che il matrimonio tra il D.L. e la R. non aveva avuto la finalità (ritenuta dall’accusa) di far acquisire alla donna la cittadinanza italiana, ma che i due, sposatisi il 21/8/04, avevano effettivamente convissuto fino al 15/4/08 quando avevano consensualmente deciso di separarsi (il decreto di omologa era intervenuto il 9/5/08), nulla dalle conversazioni telefoniche intercettate intercorse con il M. – tre il D.L., una la R. – consentiva di dedurre per loro un ruolo illecito nella vicenda: non per il D.L., nei confronti del quale mancava ogni riscontro di indagine (servizi di ocp, dichiarazioni di terzi); non per la R., che in sede di interrogatorio di garanzia (l’11/5/11) aveva spiegato al Gip come il suo interessamento fosse a titolo solidaristico nei confronti delle connazionali. Ciò era tanto vero che con provvedimenti del 13/5/11 lo stesso Gip aveva revocato nei confronti della R. la cautela domiciliare senza disporle altre e l’aveva sostituita, nei confronti del D.L., con l’obbligo di presentazione quotidiana ai CC di Pescara. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per i ricorrenti.

Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, a parte che dopo i provvedimenti in tema cautelare emessi dal Gip il 13/5/11 l’interesse dei ricorrenti all’impugnazione è per un verso scemato ( D.L.) e per altro venuto meno ( R.), è manifestamente infondato. E’ giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., S.U., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, ric. Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto (sia pur in gran parte con riferimento al provvedimento del Gip) la gravità del quadro indiziario a carico dei ricorrenti. Ciò sia per il D.L., la cui cointeressenza col M. nella gestione delle ragazze cubane unitamente alla moglie emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate, sia per la R., il cui interessamento solo solidaristico per le connazionali contrasta con le dimensioni cumulative e i rilevanti aspetti economici dell’interessamento medesimo. Dall’insieme dei rapporti tra gli indagati, quali emergono dalle intercettazioni, risulta dunque per gli odierni ricorrenti un sufficiente quadro di gravità indiziaria in ordine a tutti i reati loro contestati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Visto l’art. 606, comma 3 e art. 616 c.p.p.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro ciascuno alla cassa delle ammende.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-01-2012, n. 13

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AGEA relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne del periodo 2001/2002 ex art. 1, comma 5, della L. n. 79 del 2000, nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 5147/2002, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che il Ministero intimato ed AGEA si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, tra le tante di recente, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in L. n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11728

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 19 novembre 1995 G. F. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Me.Se., R., T., M. e M.S. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo S.M. e, premesso di essere proprietari di un fabbricato di civile abitazione in (OMISSIS), limitrofo ad altro edificio di proprietà del convenuto, esposero che questi aveva realizzato la propria costruzione incorporata alla vicina fabbrica degli attori, priva di giunto tecnico, e che l’inosservanza da parte dello stesso convenuto della normativa antisismica aveva provocato danni al loro immobile. Chiesero, pertanto, che lo S. fosse condannato ad arretrare il muro di tompagnamento, costruito in aderenza a quello degli attori, per ripristinare il giunto tecnico, nonchè a risarcire loro i danni subiti.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva, condannò il convenuto a corrispondere agli attori la somma di L. 9.000.000, disponendo la prosecuzione della causa al fine di accertare se fosse possibile eliminare la situazione di pericolo derivante dalla mancata realizzazione del giunto tecnico mediante l’impiego di rimedi idonei ovvero se fosse necessario l’arretramento della costruzione.

2. – Con sentenza definitiva il convenuto fu condannato ad arretrare il proprio fabbricato in modo da ricavare lo spazio di 16 cm, per consentire la oscillazione in sede sismica, mediante demolizione di una congrua porzione della costruzione e la sua ricostruzione a distanza di legge.

Avverso detta sentenza propose appello lo S..

3. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 12 luglio 2007, rigettò il gravame. Con riguardo alla censura avente ad oggetto il convincimento del primo giudice, non avvalorato dal c.t.u., che l’inosservanza della normativa antisismica comporta l’automatica situazione di pericolo per i fabbricati privi del giunto di oscillazione, il giudice di secondo grado richiamò il principio enunciato a Sezioni unite da questa Corte secondo il quale, in tema di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dalla L. n. 1684 del 1962, art. 9, il proprietario dell’edificio contiguo ha il diritto di chiedere l’eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o la riduzione in pristino. D’altra parte – osservò ancora la Corte di merito – la legge ipotizza una presunzione iuris et de iure di pericolosità conseguente alla mancata realizzazione del giunto di oscillazione. Quindi, una volta accertata la violazione, è irrilevante che la costruzione risulti assentita da concessione edilizia, ovvero che l’Ufficio del Genio Civile abbia rilasciato il nulla osta quanto ai calcoli del cemento armato (circostanze nella specie dedotte dall’appellante a sostegno della tesi della non configurabilità di alcuna violazione urbanistica).

Aggiunse il giudice di secondo grado che l’osservanza della normativa antisismica, ancorchè questa non possa essere considerata integrativa delle disposizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni, è comunque obbligatoria per il privato. Nè il rispetto della normativa contrasta con la possibilità di costruire in aderenza, a condizione che sia lasciato tra i due edifici il distacco costituito dal giunto tecnico.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.M. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria.
Motivi della decisione

1.1. – Con l’unica, articolata censura si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 877 cod. civ. in relazione alla L. 25 novembre 1962, n. 1864, art. 9, comma 3. Avrebbe errato la Corte di merito nell’accedere alla richiesta degli attuali intimati di arretramento del fabbricato dello S., avuto riguardo alla circostanza che la L. n. 1864 del 1962, art. 9 cit., che, per i casi di costruzioni contigue, prevede che ciascun edificio costituisca un organismo a se stante mediante la realizzazione di giunti o altri accorgimenti che consentano la libera e indipendente oscillazione, individuando le modalità tecniche sulla cui base è ammessa la costruzione in continuità, non contiene alcun riferimento ai rimedi esperibili tra soggetti privati in caso di violazione di norme antisismiche. La norma applicabile nella specie – essendo emerso, anche in seguito alle consulenze tecniche espletate, che la costruzione di proprietà S. era da qualificarsi "in aderenza" rispetto a quella in comproprietà agli attuali intimati – sarebbe l’art. 877 cod. civ., che prevede la possibilità per il vicino di costruire sul confine, in aderenza ad altro fabbricato e senza che ad esso poggi la nuova costruzione, e ciò senza la necessità che chi si accinge a costruire richieda la comunione del muro posto sul confine. Rispetto alle disposizioni del codice civile relative alla disciplina delle costruzioni in aderenza, l’art. 9 non ha alcuna efficacia integrativa. Ciò posto, secondo il ricorrente, il proprietario che abbia sofferto un pregiudizio a causa della violazione della L. n. 1864 del 1963, art. 9, ad opera del vicino ha la possibilità di esperire azione di risarcimento e non anche di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, poichè, a norma dell’art. 872 cod. civ., comma 2, il diritto a chiedere la riduzione in pristino o la eliminazione dello stato di pericolo in aggiunta o in alternativa al risarcimento del danno spetta in presenza della violazione delle norme sulle distanze tra edifici contenute nel codice civile o in esse richiamate. Nella specie, inoltre – si ricorda nel ricorso, assumerebbe rilievo la circostanza che il fabbricato di cui si tratta fu costruito nel rispetto delle leggi urbanistico-edilizie vigenti nel Comune di Carini, sulla base di concessione edilizia ed in conformità ai calcoli di cemento armato in relazione ai quali fu rilasciato il nulla osta da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo.

1.2. – La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Se l’inosservanza della previsione di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684, art. 9, comma 3, alla quale va riconosciuto un carattere non integrativo delle disposizioni del codice civile sulle distanze tra costruzioni – posto che essa si limita a dettare le modalità attraverso cui tecnicamente procedere alle costruzioni di immobili in contiguità – possa fondare, in violazione alla previsione di cui all’art. 872 c.c., comma 2, in combinato disposto con l’art. 877 c.c., il diritto del privato ad incoare azione per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e, conseguentemente, fondare la legittimità di una pronuncia giudiziale di condanna alla demolizione/arretramento del fabbricato in aderenza ove sia stato omesso il giunto tecnico o, comunque, altri accorgimenti idonei a consentire l’oscillazione libera ed indipendente della costruzione. Ciò soprattutto allorquando la realizzazione di un siffatto fabbricato, come nella fattispecie concreta, sia stata assentita da valida e legittima concessione edilizia corredata da appropriato nulla osta rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile e nel pieno rispetto ed osservanza dei progetti e della documentazione tutta fornita al fine del rilascio dei menzionati provvedimenti amministrativi".

2.1. – La censura è destituita di fondamento nelle sue diverse articolazioni.

2.2. – Deve, anzitutto, richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – cui il Collegio intende dare continuità – secondo il quale, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dalla L. 25 novembre 1962, n. 1684, art. 9, in materia di edilizia nelle zone sismiche – disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici – il proprietario dell’edificio contiguo ha diritto di chiedere l’eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino (Cass., sentt. n. 9319 del 2009, n. 17357 del 2002, n. 6392 del 1999).

Inoltre, alla stregua della precisazione fornita da Cass., sent. n. 24141 del 2007, l’inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell’integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale, da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità, sempre incombente a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione di immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma.

Resta, con ciò, escluso ogni pregio dell’argomentazione del ricorrente relativa ad una presunta inibizione a carico del proprietario pregiudicato dalla violazione della L. n. 1864 del 1963, art. 9, alla proposizione dell’azione di riduzione in pristino, ferma restando la ammissibilità di una richiesta di risarcimento dei danni.

2.3. – Quanto al rilevo che il ricorrente chiede di attribuire, ai fini della decisione, alla circostanza della conformità della costruzione del fabbricato in questione alla normativa urbanistico- edilizia vigente per il Comune di Carini, correttamente la Corte di merito ha negato ogni valore vuoi alla concessione edilizia relativa alla costruzione de qua, vuoi al nulla osta rilasciato dall’Ufficio del Genio civile in riferimento ai calcoli del cemento armato, alla stregua della considerazione che l’accertamento della violazione del richiamato della L. n. 1864 del 1963, art. 9, comma 3, sub specie della mancata realizzazione del giunto tecnico di oscillazione, tale da determinare una presunzione assoluta di pericolosita con riferimento alla eventualità di eventi tellurici, rende irrilevante, ai fini che qui interessano, il rispetto della normativa urbanistico- edilizia vigente.

3. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non si da luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta dagli intimati alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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