Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-06-2011, n. 3602 trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno appellato la sentenza con la quale la Sezione di Salerno del T.A.R. della Campania, in accoglimento del ricorso proposto dal signor O. V., ha annullato il provvedimento con cui lo stesso era stato trasferito d’autorità dalla Compagnia di Eboli al I° Gruppo di Napoli della Guardia di Finanza.

A sostegno dell’impugnazione, le predette Amministrazioni hanno dedotto l’erroneità della sentenza con riguardo all’applicabilità della legge 7 agosto 1990, nr. 241, ed alla necessità di una congrua motivazione a supporto della ritenuta incompatibilità ambientale del ricorrente.

2. Si è costituito l’appellato, signor O. V., il quale ha replicato ai motivi d’appello opponendosi al loro accoglimento e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

3. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, è stato dato alle parti rituale avviso in ordine alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata.

4. Infatti, l’appello è manifestamente fondato.

5. Ed invero, il primo giudice ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’odierno appellante per un duplice ordine di ragioni:

– per violazione dell’art. 7 della legge nr. 241 del 1990 (non essendo stato previamente comunicato all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo);

– per carente o insufficiente motivazione (dovendo ritenersi generico il mero richiamo a "situazioni di palese conflittualità tra l’ispettore ed il proprio contesto di lavoro").

La Sezione non condivide le statuizioni impugnate né sotto il primo né sotto il secondo degli evidenziati profili.

5.1. Quanto al primo aspetto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i trasferimenti d’autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo e – in particolare – non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, nr. 2377; id., 24 febbraio 2006, nr. 813; id., 5 luglio 2002, nn. 3693 e 3694).

Tale principio, come correttamente evidenziato dalle Amministrazioni appellanti, è stato da ultimo recepito dall’art. 1349, comma 3, del nuovo Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66.

5.2. Con riguardo al secondo dei profili richiamati dal giudice di prime cure, anche su tale punto la sentenza impugnata contrasta con il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (dal quale questo Collegio non ravvisa ragione per discostarsi).

In particolare, con riguardo ai provvedimenti con i quali l’Amministrazione dispone il trasferimento d’autorità dei militari, va ribadita l’ampia discrezionalità che li connota, afferendo essi a esigenze di servizio che non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, nr. 8022; id., 5 settembre 2008, nr. 4231).

Ne consegue che, essendo stato nella fattispecie il trasferimento determinato dall’esigenza di ovviare all’oggettiva situazione di pregiudizio causata dalla "conflittualità" esistente fra l’odierno appellato e il proprio contesto lavorativo (situazione originata da vicende certamente note all’interessato), non ha alcuna rilevanza – contrariamente a quanto si assume nella sentenza impugnata – l’accertamento di chi avesse la responsabilità nella determinazione di detta situazione, essendo sufficiente che essa comportasse un obiettivo rischio di lesione delle suindicate esigenze organizzative dell’Amministrazione.

6. Alla luce di quanto fin qui esposto, s’impone la riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.

7. In considerazione della peculiarità della presente controversia, coinvolgente una sfera di ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 23-06-2011, n. 25238

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 6/5/2010, confermava la decisione 22/11/2006 del Tribunale di Asti, che aveva dichiarato C.V. colpevole del reato di cui all’art. 361 c.p. e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti genetiche, a pena ritenuta di giustizia; concedeva all’imputato, riformando sul punto la pronuncia di primo grado, il beneficio della non menzione della condanna.

L’addebito specifico mosso all’imputato è di avere omesso, quale responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Aramengo e quindi di pubblico ufficiale, di dare tempestiva notizia all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella aveva obbligo di riferirne del reato edilizio commesso da A.L. e F.N., che avevano realizzato, senza permesso a costruire, un’edicola funeraria nel cimitero del paese, illecito del quale l’imputato, in epoca successiva e prossima al mese di (OMISSIS), aveva avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Giudice distrettuale, dopo avere sottolineato che il C., sia pure in forza di un rapporto di collaborazione esterna con il Comune di Aramengo, era investito delle funzioni di vigilanza in materia urbanistico-edilizia e di istruttoria delle relative pratiche, evidenziava che il predetto, venuto a conoscenza della violazione edilizia innanzi citata tra il 20 e il 24 ottobre 2003, aveva relazionato al Segretario comunale, che lo aveva espressamente sollecitato, soltanto il successivo 14 novembre, incorrendo così in un indebito ritardo della denuncia, non giustificato neppure dal fatto che, nel periodo compreso tra il 28 ottobre e l’8 novembre 2003, si era recato all’estero, considerato che avrebbe potuto e dovuto denunciare la rilevata violazione edilizia prima della partenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo l’inosservanza, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, anche sotto il profilo che il ritenuto ritardo della denuncia, tenuto conto della concreta situazione operativa, non appariva penalmente rilevante.

3. Il ricorso è fondato.

L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 361 c.p., per avere ritardato di denunciare la violazione edilizia della quale aveva avuto notizia nell’espletamento delle sue funzioni di tecnico comunale, venuto a conoscenza, infatti, della violazione sin dal 24/10/2003, ne aveva ufficialmente informato il Segretario comunale, per la conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria, soltanto il successivo 14 novembre.

Si pone quindi il problema di stabilire se tale condotta integri o no il ritardo punibile, che il legislatore equipara all’omessa denuncia.

Osserva la Corte che gli artt. 331 e 347 c.p.p., riguardanti rispettivamente l’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e l’obbligo di riferire la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, non stabiliscono alcun termine esplicito entro il quale si debba presentare o trasmettere la denuncia, limitandosi a prevedere che essa debba essere presentata o trasmessa "senza ritardo". Il ritardo, quindi, in assenza dell’espressa previsione di un termine entro il quale adempiere, diventa penalmente apprezzabile nell’ipotesi in cui la dilazione dell’atto dovuto sia tale da ostacolare la pronta persecuzione del reato.

Nel caso in esame, la stessa ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito porta a non ravvisare, nella condotta ascritta all’imputato, gli estremi della protrazione indebita dell’atto dovuto.

Ed invero, considerato che il C., in quanto legato al Comune di Aramengo da un rapporto di mera collaborazione esterna, non prestava la propria attività professionale a tempo pieno per conto dell’Ente territoriale ed era rimasto assente dall’Italia nell’arco temporale 28 ottobre-8 novembre 2003, la denuncia del reato edilizio a distanza di venti giorni dall’accertamento non può ritenersi tardiva, non avendo determinato alcun apprezzabile ostacolo all’eventuale esercizio tempestivo dell’azione penale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perchè il fatto-reato contestato al ricorrente non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 12-07-2011, n. 27172 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 28 dicembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari disponeva, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, conv. con mod. dalla L. 7 agosto 1992, il sequestro preventivo di una villetta di proprietà di M.V., risultata nella disponibilità di A. R., indagato per traffico di stupefacenti.

Secondo l’ipotesi accusatoria, accolta nel decreto di sequestro, l’ A., allora latitante, avrebbe utilizzato il suddetto immobile, formalmente intestato allo zio M.V., per il tramite della sua convivente S.C.S., al fine di destinarlo, dopo la nascita della figlia, ad accogliere il suo nucleo familiare.

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 7 febbraio 2011, confermava il suddetto decreto di sequestro, respingendo l’istanza di riesame presentata dal M..

Evidenziava in particolare che, dalle indagini di p.g., era emerso che, sin dall’apertura del cantiere per l’edificazione della villetta in questione, di circa 100 mq. sita in agro di Talana, la cui concessione edilizia – richiesta dal M. -risaliva al 2004, la S.C. aveva pagato la fornitura dell’energia elettrica, aveva affidato i lavori per l’edificazione, dettando le relative direttive e curando personalmente le fasi di costruzione, facendosi fare i preventivi e trattando le modalità di pagamento; che sempre la S.C. aveva acquistato i materiali di costruzione insieme al padre dell’ A., facendosi rilasciare anche fatture a nome del M.; che i genitori dell’ A. avevano seguito le operazioni di scarico dei materiali edilizi; e che la S.C., unitamente alla figlioletta E., aveva occupato sin dall’inizio, senza alcun contratto, la villetta, mentre il formale intestatario M. aveva continuato ad abitare altrove.

Quest’ultimo era risultato del tutto estraneo alla realizzazione dell’immobile, i cui oneri erano stati sopportati interamente dall’ A. e dalla sua compagna, ragion per cui doveva ritenersi che costui avesse svolto soltanto la figura di mero prestanome del nipote.

Inoltre, era emerso che lo stesso M. tra il 1997 ed il 2008 aveva percepito redditi decisamente modesti, tenuto conto dei redditi dominicali e del volume di affari della sua piccola impresa agricola, mentre aveva un’esposizione debitoria sin dal 2001 nei confronti dell’Inps pari ad oltre 20.000 Euro.

Il Tribunale riteneva altresì che la copiosa documentazione prodotta dal M. in sede di riesame, al fine di dimostrare la titolarità effettiva della villetta, non venisse ad inficiare le conclusioni cui era giunto il g.i.p., in quanto le fatture intestate al ricorrente costituivano un dato formale, che ben poteva essere preordinato al fine di occultare l’intestazione fittizia, e le attestazioni esibite provenivano o da parenti coinvolti nell’operazione o risultavano nettamente smentite dagli accertamenti di p.g..

Quanto alle lecita provenienza del bene, i giudici del riesame escludevano infine la plausibilità della tesi, secondo cui il M. avesse devoluto i suoi risparmi accumulati da anni per costruire la villetta al nipote.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore del M., munito di procura speciale, lamentando la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 125 cod. proc. pen..

Deduce che l’ordinanza impugnata risulterebbe solo apparentemente motivata in ordine alla dimostrazione della intestazione fittizia del bene sequestrato, posto che il giudice del riesame si sarebbe limitato a ricondurre a S.C.S., persona estranea alle indagini, alcune attività di ausilio nella finitura dell’immobile (soprattutto per l’arredamento).

Il ricorrente a tal riguardo evidenzia che l’ A. venne arrestato nella casa dei genitori a Talana, dove era dimorante anche la sua convivente S.C., così smentendo la circostanza che la casa del M. venisse occupata da costoro.

Il Tribunale avrebbe invece tralasciato di considerare la documentazione prodotta dalla difesa attestante la riferibilità al solo M. di tutta l’attività di costruzione dell’immobile, ipotizzando – senza alcuna base fattuale – che la coppia A. – S.C. si sia potuta accordare con i fornitori per l’intestazione fittizia della documentazione fiscale.

In particolare, la difesa aveva rappresentato che, negli anni 2000- 2010, il M. aveva fatturato ben 156.116 Euro ed aveva percepito contributi a fondo perduto dal 1991 per oltre 143.355 Euro. Pertanto, ben poteva far fronte economicamente alla costruzione della villa negli anni 2004/2006, sul terreno ereditato dai genitori. Evidenzia, a tal fine, che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale opera a condizione che l’accusa dimostri che il titolare apparente non svolga una attività tale da procurargli il bene. Il prevedimento impugnato avrebbe omesso invece totalmente di considerare tale presupposto.

Inoltre, il ricorrente deduce che i fatti ascritti all’ A. sono datati alla metà del 2008, ovvero ben due anni dopo la realizzazione del rustico e di parte delle finiture della villa. Pertanto, mancherebbe ogni correlazione temporale tra il reato contestato all’ A. e i beni oggetto di sequestro.

Infine, il ricorrente lamenta la assoluta carenza di motivazione in ordine al requisito della sproporzione tra il valore del bene sequestrato – il cui ammontare non è neppure indicato – ed il reddito del M. con riguardo al momento dell’acquisto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve ribadirsi che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), dovendosi in tale nozione comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi della motivazione così radicali però da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Va premesso, inoltre, che quando il provvedimento di sequestro preventivo sia stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies, i soggetti anzidetti sono legittimati a richiedere il riesame o a proporre appello limitatamente al profilo della interposizione di persona, onde far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di relazioni di "collegamento" con l’imputato, restando esclusa tale legittimazione in relazione a presupposti diversi del provvedimento di sequestro, sui quali le persone estranee al provvedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire (Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, dep. 12/04/2002, Zagaria, Rv. 221843).

Così limitato l’ambito di controllo affidato a questa Corte, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non è affatto immotivato e le ragioni che lo sostengono sono, anzi, oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta.

Il Tribunale, come risulta dalla esposizione in fatto, ha diffusamente evidenziato l’esistenza di situazioni che avallavano concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, spiegando le ragioni della ipotizzata interposizione fittizia e adducendo circostanze di consistente spessore indiziario del superamento della coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.

I giudici del riesame, contrariamente all’assunto del ricorrente, hanno anche valutato la documentazione prodotta dal M., fornendo puntuale motivazione sulla loro inidoneità a scalfire il quadro indiziario rappresentato dal giudice della cautela reale.

Quanto alla omessa valutazione della proporzione tra il valore del bene formalmente intestato ed il reddito effettivamente percepito dal M., vi è da osservare che, in caso di interposizione fittizia, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del danaro, dei beni, o delle altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all’attività economica, con riferimento alla persona del sostituito, realmente titolare, e non del sostituto. Suffraga tale conclusione il rilievo della espressa previsione normativa contenuta nel primo inciso dell’art. 12-sexies, comma 1, cit., con riferimento, per l’appunto, ai beni da confiscare: "… di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona (..) risulta essere titolare o avere la disponibilità (..) in valore sproporzionato al proprio reddito..".

Conclusivamente, deve ritenersi che, a fronte di una siffatta motivazione, per nulla mancante o meramente apparente, i motivi di ricorso ripropongono le medesime deduzioni in fatto e in diritto già precedentemente svolte e disattese dal giudice del riesame, lamentando, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, un’errata ponderazione della prodotta documentazione ed introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 25-07-2011, n. 29758

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Svolgimento del processo

Il ricorso proposto da G.P. per il tramite del difensore, avv. Raffaele Monaco, ha ad oggetto la sentenza del GdP di Napoli in data 23-4-2010, con la quale il predetto G. è stato condannato a pena pecuniaria per il reato di lesioni personali semplici in danno di M.A., commesso il (OMISSIS);

M., amministratore condominiale, si era recato nella tabaccheria dell’imputato per contestargli il mancato pagamento di alcune bollette. Questi, chiusa la saracinesca del negozio, lo aveva aggredito dapprima verbalmente quindi fisicamente, mentre uno sconosciuto coperto da casco integrale, frattanto entrato nell’esercizio, lo aggrediva da dietro.

Premesso che l’imputato, in sede di esame, aveva dichiarato che il fatto si era limitato a spintonamento reciproco e che suo cugino D.R., presente, aveva cercato di frapporsi tra loro, la responsabilità era ritenuta sulla base delle dichiarazioni della p.o. avvalorate dalla chiusura improvvisa della saracinesca da parte di G., sintomatica delle sue bellicose intenzioni, e dal referto medico attestante le lesioni subite da M., in assenza di ragioni a sostegno dell’ipotesi che questi avesse falsamente accusato G..

Il ricorso è affidato alla sola censura di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata omessa la valutazione di una prova essenziale ai fini della decisione, cioè la testimonianza di D., teste oculare che smentisce la versione della p.o. avendo affermato di essersi frapposto tra i due antagonisti, con conseguente impossibilità per G. di colpire al volto M..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

E’ del tutto erronea la censura di omessa valutazione della testimonianza D., interpretata dal ricorrente come in contrasto con la versione della p.o..

Invero, nella ricostruzione dei fatti fornita dallo stesso imputato, e riportata nella sentenza di primo grado, D. si era limitato a tentare di frapporsi tra i due contendenti, con la conseguenza che la diversa interpretazione della testimonianza proposta dal ricorrente è valutazione in fatto, in questa sede preclusa. Senza contare che, se pure D. fosse riuscito ad interporsi tra i due, il suo intervento non avrebbe necessariamente evitato, a differenza da quanto sostenuto nel ricorso, che uno o entrambi si colpissero.

Anche nel suo complesso, poi, la motivazione si sottrae alle censure del ricorrente dando pienamente conto non solo del sintomatico gesto di G., incompatibile con intenzioni di pacifica discussione, di chiudere la saracinesca del negozio in orario di apertura, ma anche del fatto che, avendo D. riferito di ignorare chi avesse iniziato per primo, ciò implicava che la colluttazione tra i due ci fosse stata, con l’implicita, ma ovvia conseguenza che, non avendo G. riportato lesioni obiettivate, l’aggressore non poteva che essere stato lui, mentre l’aggressione da dietro, ad opera del terzo sopraggiunto in moto e coperto dal casco, – anche a qualificarla come autonoma rispetto a quella dell’imputato – risultava collocata dal teste in una fase successiva della vicenda.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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