Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-09-2011, n. 5263 Sanità e igiene

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società P. D. S., operante nel campo dell’allevamento di galline ovaiole nel Comune di Monzambano, esponeva dinanzi al Tar Lombardia, sezione di Milano, che nell’aprile del 2003 l’Azienda sanitaria della provincia di Mantova, a seguito all’esito positivo degli esami per l’influenza aviaria su quaranta campioni di sangue prelevati da altrettante galline sentinella dell’allevamento, aveva intimato alla società stessa di abbattere una pluralità di capi presenti nel proprio allevamento.

A seguito di tale abbattimento, con istanza del maggio 2003, la società richiedeva la erogazione della indennità di cui alla legge n. 218 del 2008. Sempre nel maggio 2003 veniva tuttavia contestata all’allevamento la violazione del programma vaccinale a suo tempo attivato per avere ritardato il secondo intervento previsto per cui l’azienda senza impugnare il verbale provvedeva a pagare la prevista sanzione in misura ridotta.

Nell’ottobre 2003 veniva adottata la ordinanza del Direttore Generale della Asl di Mantova n. 2 prot. G 94028/2003 con cui si negava la corresponsione della sopradetta indennità prevista dalla legge n. 218 del 1988 motivando il rifiuto con l’avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

Tale comportamento costituiva un implicita ammissione di avere commessa la violazione contestata sicché in base all’art. 8, comma 2 della legge suddetta non spettava alla ricorrente la richiesta indennità. La suddetta interpretazione veniva avvalorata dal parere reso dal Ministero della Salute. Conseguentemente la società esperiva la azione giurisdizionale dinanzi al Tar Lombardia, impugnando la sopradetta ordinanza e contestando altresì il pregresso verbale di accertamento, il decreto regionale n. 24957/2002, il parere n.600.1/24400/A4/828 emesso in data 8 agosto 2003 dal Direttore dell’Ufficio 1 D.G.S.V.A. del Ministero della Salute, il parere del Responsabile del Dipartimento di prevenzione veterinaria di cui alla nota n. 2540 del 27 ottobre 2003 e il parere del Direttore Amministrativo.

Il Tar Lombardia, respingeva il ricorso.

Il primo giudice riteneva infatti che la trasgressione contestata alla ricorrente costituiva violazione al regolamento di polizia veterinaria, essendo lo stesso costituito non solo dal d.P.R. 320/1954, ma anche dalle norme comunitarie e dalla direttiva 92/40/CEE recepita con il d.P.R. 656/96.

Nell’atto di appello la società sostiene fondamentalmente che la sentenza avrebbe mal applicato la legge 218/88, art. 2 comma 8, non risultando violate alcuna delle tassative disposizioni che tale articolo assume a presupposto per il rifiuto dell’indennità per l’abbattimento di animali affetti da malattie epizootiche.

Per l’appellante la legge n. 218 del 1988 prevede tassativamente i casi in cui il beneficio non è concesso all’uopo indicando le specifiche violazioni normative che ne comportano la esclusione, con l’effetto che non tutte le violazioni di norme sanitarie o di polizia veterinaria danno luogo alla esclusione della indennità bensì solo alcune. Il legislatore infatti, nell’esercizio della propria potestà, avrebbe predeterminato, senza lasciare spazio a valutazioni autonome o residuali dell’amministrazione, le violazioni ostative alla concessione del beneficio in relazione alla specifiche disposizioni normative indicate e tale valutazione analitica, compiuta dal legislatore, sarebbe esaustiva e non suscettibile di specificazioni e integrazioni in sede applicativa.

In ogni caso la appellante assume di non avere censurato il diniego impugnato né di avere violato il programma di vaccinazione di cui al decreto regionale n.2495/2002 sia perché il suo allevamento di galline ovaiole in fase di deposizione non era soggetto agli obblighi del programma che era rivolto a galline ovaiole leggere di pollaio di svezzamento, sia perché la mancata esecuzione della seconda vaccinazione era dipesa da causa imputabile alla stessa ASL che dopo avere effettuato i prelievi il 14.3.2003, non aveva dato alcuna comunicazione alla ricorrente, così impedendo ad essa di dare corso alla seconda vaccinazione in attesa di detti risultati durante la quale il 14.4.2003 era stata poi riscontrata la presenza dell’infezione nell’allevamento con la conseguente emanazione dell’ordine di abbattimento di tutti i capi.

Il Tar avrebbe disatteso la censura richiamando la lettera dell’art. 2 comma 8 della legge n. 218 del 1988 non tenendo conto che è erroneo equiparare il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa alla conclusione negativa del procedimento di irrogazione della sanzione mediante la emanazione della ordinanza ingiunzione di pagamento.

Con ulteriore motivo la appellante ha reiterato la censura di violazione dell’art. 2 della legge 216/1988 n. 218 e di eccesso di potere per carenza di potere assumendo che la indennità può essere negata solo per le violazioni indicate dalla legge 218 del 1988 non potendo la Regione né un suo dirigente modificare con un proprio provvedimento la portata della norma.

Si è costituita ed ha depositato una memoria difensiva la Regione Lombardia chiedendo con dovizia di argomentazioni il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza.

All’udienza di trattazione del 17.6.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. La Sezione ritiene che l’appello non sia meritevole di accoglimento.

L’ articolo 2, comma 8, della legge 218/88 prevede che la indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni, tra altre, del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 320 del 1954. In tali casi l’indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa.

Contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, ritiene la Sezione che debba attribuirsi una portata dinamica al richiamo al regolamento di polizia veterinaria, costituito non solo dal d.P.R. 320/1954 e segnatamente dall’art. 152, che prevede la obbligatorietà dei trattamenti immunizzanti contro le malattie del pollame, ma anche da successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda la presente controversia, dal d.P.R. n.656 del 1996 concernente "Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria". Tale regolamento dispone "..il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell’influenza aviaria".

L’art.8 del decreto regionale n.24957/2002, poi, prevedendo che in caso di malattia in allevamento, ai trasgressore non possano essere riconosciuti gli indennizzi previsti dalla legge n. 218 del 1988, si caratterizza per una mera valenza ricognitiva del sistema come già delineato dalle norme primarie di riferimento.

E invero nella fattispecie da un lato non è esclusa una interpretazione estensiva della norma primaria di riferimento posta dall’art. 2 comma 8 della legge n. 218 del 1988 tenuto conto che questa non ha carattere di sanzione amministrativa, dall’altro, la ratio del divieto di corrispondere l’indennità in questione a coloro che trasgrediscono le norme di polizia veterinaria risiede nella esigenza di evitare che dalla commissione di tali violazioni, possa derivare l’arricchimento del trasgressore risultando incoerente, anche dal punto di vista sistematico, ritenere che il beneficio economico possa essere erogato a chi abbia posto in essere una trasgressione a norme a tutela di interessi primari quali la salute anche a carattere sovranazionale. Nel caso in esame è stata appunto contestata alla società la violazione di un atto amministrativo, il decreto del dirigente regionale n. 24957/02, costituente applicazione di una norma di polizia veterinaria di derivazione comunitaria, contenuta nell’art. 16 del d.P.R. 656/96.

Il fatto che la società abbia pagato volontariamente la sanzione in misura ridotta ha realizzato la preclusione sancita dall’art. 2 comma 8 della legge n. 218 del 1988 che prevede che "..l’indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa".

Al punto 1.II dell’atto di appello la società, sul presupposto che le galline presenti nel proprio allevamento non sarebbero state soggette all’obbligo vaccinale in base al decreto dirigenziale suddetto e che, comunque, la violazione del programma di vaccinazione sarebbe derivato da causa imputabile all’intimata Azienda Sanitaria, evidenzia che il pagamento in misura ridotta non equivale a negativa conclusione del procedimento di irrogazione della sanzione, ma avrebbe la esclusiva finalità di definire la violazione in modo automatico a prescindere dalla fondatezza della contestazione.

3. Tale assunto non merita accoglimento.

La chiara previsione del comma 8 dell’art. 2, della legge n. 218/88 richiede che l’interessato si attivi per contestare l’irrogazione della sanzione. L’interessato ha piena discrezionalità nel decidere se ricorrere contro la sanzione o pagarla in misura ridotta, ma il pagamento dell’importo irrogato in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 689 del 1981, se comporta la estinzione della relativa obbligazione, conferma la violazione dell’ordinamento, in quanto il trasgressore anziché contestare e opporsi alla determinazione, si avvale della facoltà di pagare immediatamente e in misura ridotta la pena prevista. La conseguenza connessa a tale fatto dal legislatore è, ragionevolmente, il mancato riconoscimento della indennità in questione.

In sostanza solo dopo l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione, l’interessato acquista titolo per ottenere l’indennità in questione.

Né può ora eccepirsi che l’allevamento non sarebbe stato obbligato al programma di vaccinazione o comunque che la violazione del piano di vaccinazione sarebbe stata imputabile alla ASL in quanto a norma dell’art. 2 comma 8 della legge 218/1988 non è ravvisabile la "conclusione favorevole del procedimento".

In materia di violazioni del codice della strada la Cassazione ha infatti posto un principio applicabile anche alla fattispecie rilevando che "il pagamento in misura ridotta nel processo verbale di contestazione della violazione…implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini della deflazione dei processi, la rinunzia a esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2862 del 2005).

In conclusione il primo e fondamentale motivo dedotto non merita accoglimento.

4. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la legittimità del decreto n. 24957/02 del Dirigente dell’Unità Organizzativa Veterinaria dell’A.S.L. della Provincia di Mantova, nella parte in cui dispone la perdita della richiesta indennità in conseguenza della violazione alle sue disposizioni: solo la legge, infatti, avrebbe la forza giuridica di disporre in tal senso, non il decreto emanato dal dirigente regionale.

Anche tale motivo tuttavia non merita accoglimento perché il decreto contestato si limita pedissequamente a dare atto delle conseguenze già previste dalla norma primaria posta dalla legge n. 218/88 e, pertanto, assume valore ricognitivo e non dispositivo nulla innovando sotto il profilo sanzionatorio.

5. In conclusione l’appello non merita accoglimento mentre la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34720

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 26/7/10 il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile la richiesta di incidente probatorio (perizia contabile) avanzata dalla difesa di C.V. sia per la mancata notifica della richiesta medesima alle altre parti sia per essere stata la stessa depositata dopo la conclusione delle indagini.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge per la abnormità del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui escludeva la possibilità di chiedere l’incidente probatorio dopo la conclusione delle indagini: premesso che l’indagato era venuto a conoscenza del procedimento a suo carico solo con la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., la tesi del Gip collideva con i principi costituzionali della parità delle parti e del diritto di difesa ( art. 111 Cost. e art. 24 Cost., comma 2) e con la stessa giurisprudenza costituzionale in materia (sent. 10/3/94 n. 77).

Irragionevole, pertanto, una volta affermato che l’incidente probatorio possa essere chiesto non solo (ex artt. 392 e 393 c.p.p.) in pendenza dei termini per le indagini preliminari ma anche in sede di udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio (giusta la giurisprudenza richiamata), che non lo possa essere nella fase intermedia. Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ricordando come il provvedimento del Gip che accoglie o respinge l’incidente probatorio sia sottratto ad ogni impugnazione, chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso (peraltro neppure ricorrendo la dedotta abnormità del provvedimento impugnato).

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Per un verso, come correttamente osservato dal PG (ma vedi anche Cass., 4, sent. n. 42520 del 7/10/09, rv. 245780, Antonelli e altri), contro il provvedimento in esame non è previsto alcun mezzo di impugnazione (laddove, in materia, vige il principio di tassatività), nè il provvedimento stesso può essere definito abnorme (è da qualificarsi tale quel provvedimento che sia in contrasto con l’intero sistema processuale e risulti pronunciato al di fuori dei poteri dell’organo decidente, determinando un’irrisolvibile stasi del procedimento), e, per altro verso, il ricorso non tiene conto del primo rilievo del decidente e, cioè, che la richiesta di incidente probatorio non era stata notificata alle altre parti, come prescrive l’art. 395 c.p.p.. Irrilevanti, pertanto, le deduzioni del ricorrente circa la pretesa incostituzionalità della scelta legislativa. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-03-2012, n. 3383 Decreto di espropriazione

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Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 17 giugno 2007 il Tribunale di Caltanissetta condannava il Ministero dei Lavori Pubblici al risarcimento dei danni – liquidati in Euro 246.403,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi – in favore della S.a.s. RRB di Salvatore Bonaccorso & C., in relazione all’irreversibile trasformazione di un fondo, la cui occupazione si era resa illegittima per mancata emissione, nel termine previsto, del decreto di espropriazione, occupato per la realizzazione di una caserma della Polizia di Stato e della Polizia Stradale.

Veniva in particolare, e per quanto qui maggiormente interessa, affermata la natura edificabile dell’area, ricadente in zona F, destinata ad attrezzature per la residenza (enti sociali, chiese, scuole dell’obbligo ed attrezzature militari).

1.1 – La Corte di appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, rideterminava, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da detta società, la somma dovuta a titolo risarcitorio in Euro 251.473,78, rigettando l’impugnazione proposta in via incidentale dall’Amministrazione, con la quale, fra l’altro, era stata contestata la natura edificabile del terreno. Si affermava, in proposito, che al momento del verificarsi della vicenda ablativa, coincidente con la scadenza dell’occupazione legittima, l’area ricadeva in zona F del piano regolatore di Enna, con destinazione urbanistica di attrezzature per la residenza, tale da consentire l’edificabilità legale del suolo, poichè quanto meno gli edifici scolastici e quelli da destinare ad enti sociali sono edificabili anche ad iniziativa privata o promiscua.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la s.a.s. RRB.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’amministrazione ricorrente si duole, in particolare, dell’erronea interpretazione della norma richiamata, nonchè degli orientamenti al riguardo formatisi in giurisprudenza, in quanto l’inserimento dell’area nella zona F, destinata alla realizzazione di opere di rilevanza pubblicistica, avrebbe dovuto far ritenere la natura non edificabile del terreno.

Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto: "Se il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, conv. con modif. dalla L. n. 359 del 1992, debba interpretarsi nel senso che, nell’ipotesi in cui l’immobile assoggettato a procedura espropriativi si inserito nella ed zona F, destinata ad o-pere di interesse collettivo, dagli strumenti urbanistici vigenti, l’edificabilità dello stesso debba desumersi da elementi concreti, quali, a titolo esemplificativo, l’espressa dichiarazione di edificabilità dell’area, la regolamentazione della densità edilizia della stessa, la previsione della facoltà per i soggetti di presentare piani di lottizzazione, anzichè, come ha ritenuto la Corte di appello di Caltanissetta, dalla mera constatazione delle tipologie costruttive individuate dagli stessi strumenti urbanistici nell’effettuare il predetto inserimento". 2.1 – Con secondo motivo si denuncia, con puntuale indicazione del punto controverso, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riproponendosi, sotto il profilo motivazionale, le censure inerenti alla ritenuta edificabilità del fondo.

3 – I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, sono fondati.

Questa Corte, con orientamento consolidato e costante, ha affermato il principio secondo cui, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, non può riconoscersi la prerogativa dell’edificabilità riguardo a terreni aventi destinazione urbanistica a servizi di pubblica utilità, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione che, anche se prevista, è concepita al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (come nell’ipotesi di edilizia carceraria) riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, che non ammette margini di iniziativa privata (Cass., 23 giugno 2010, n. 15213; Cass., 26 maggio 2010, n. 12862; Cass., 13 gennaio 2010, n. 404; Cass., 6 agosto 2009, n. 17995; Cass., 12 gennaio 2007, n. 21434; Cass., 10 luglio 2007, n. 15389; Cass., 18 maggio 2006, n. n. 11741; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1626).

L’esemplificazione, contenuta nell’impugnata decisione, relativa alla previsione, fra le altre destinazioni, come le attrezzature militari, dì sicura rilevanza pubblicistica, di edifici scolastici, edificabili anche ad iniziativa privata o promiscua, prova troppo.

Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che la destinazione di aree a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti. Nè può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass., 26 maggio 2010, n. 12862; Cass., 23 giugno 2008, n. 17015; Cass., 12 luglio 2007, n. 15616; Cass., 9 dicembre 2004, n. 23028).

3.1 – Nella decisione impugnata si da atto che l’area in questione ricade in zona F, destinata ad attrezzature per la residenza (enti sociali, chiese, scuole dell’obbligo ed attrezzature militari), i senza tuttavia indicare la sussistenza di concreti elementi che possano consentire, la di là delle astratte enunciazioni sopra censurate, una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, sottraendo la zona a un utilizzo meramente pubblicistico (cfr. la citata Cass. n. 1626 del 2006).

4 – Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra enunciati, provvedendo altresì al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-04-2012, n. 5655 Dichiarazione di fallimento

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2812 depositata il 10 novembre 2009 e notificata il successivo 30 novembre, ha respinto il reclamo proposto dalla società Euro Editrice 2000 s.r.l. in persona del suo amministratore in carica avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 25 maggio 2009 che su istanza dell’ENASARCO ne aveva dichiarato il fallimento. La società fallita ha impugnalo questa statuizione con ricorso per cassazione in base ad unico motivo. Ha resistito con controricorso la Fondazione Enasarco. Il curatore fallimentare non ha invece spiegato difesa.

Motivi della decisione

La ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 10, in relazione agli artt. 2490 e 2495 c.c., deduce che la Corte del merito avrebbe erroneamente risolto la questione di diritto – se in caso di cancellazione di società disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 c.c., cui ne consegue l’immediata estinzione, ai fini del computo del termine annuale per la dichiarazione di fallimento occorra aver riguardo a quella data ovvero alla data successiva dell’iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese – avendo attribuito rilievo a tale ultimo adempimento. Sostiene che l’iscrizione ha di regola efficacia dichiarativa e non costitutiva a meno di espressa previsione contraria, tra cui rientra il caso di specie in cui la cancellazione è stata disposta d’ufficio alla luce del combinato disposto degli artt. 2193, 2490 e 2495 c.c., sì che alla data della sentenza di fallimento, pronunciata il 22 maggio 2009, il termine annuale era ormai decorso dovendosi collocare il dies a quo del relativo computo dalla data della cancellazione della società disposta il 25 febbraio 2008.

La contro ricorrente replica alla censura deducendone l’infondatezza.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto hanno affermato le sezioni unite (Cass. n. 4060 del 2010) risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all’interno delle sezioni semplici in ordine agli effetti della cancellazione della società prevista dall’art. 2495 c.c., norma che ha portata innovativa e non interpretativa della disciplina previgente, l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese ha natura costitutiva così come l’iscrizione dell’atto costitutivo. L’enunciato, seppur espresso dalla Corte di legittimità in relazione all’estinzione dell’ente in presenza di rapporti giuridici non ancora esauriti a seguito della fase di liquidazione, risolve il nodo posto nel motivo in esame ancorando l’effetto della cancellazione alla indicata pubblicità e in logica consecuzione privando di qualsiasi rilievo il distinguo, prospettato infondatamente in termini di decisività dalla ricorrente, circa le cause e l’avvio della procedura di cancellazione, regolamentato per le società di capitali dallo schema delineato dall’art. 2490 c.c., u.c., che stabilisce che "Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo (vale a dire il bilancio di liquidazione), la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495". Il procedimento di cancellazione, disciplinato dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, che ne assicura lo svolgimento innanzi all’autorità amministrativa nel necessario contraddittorio con l’ente, si conclude col decreto di cancellazione del giudice del registro, cui sono trasmessi gli atti dal conservatore, e gli effetti, in quanto espressamente riferiti dal legislatore alla previsione dell’art. 2495 c.c., ne seguono tout court la disciplina così come interpretata alla luce dell’esegesi richiamata nel precedente citato, nessuna divergenza potendo ipotizzarsi tra i differenti casi in cui sia intervenuta in concreto la cancellazione.

Seppur risulti fondato su percorso ermeneutico non esattamente coerente alla riferita ricostruzione, il decreto del Tribunale di Milano impugnato in questa sede comunque ha risolto correttamente la questione controversa, computando il termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 10, dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione della società fallita, e su tale rilievo affermando che il termine anzidetto, alla luce del fatto che la cancellazione della società risultava iscritta il 22 luglio 2008, alla data del fallimento non era decorso.

Tutto ciò premesso deve disporsi il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente Fondazione ENASARCO delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2012

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