Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11685 Commercianti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Nocera Inferiore, P.F., esponeva di essere socio di società svolgente attività commerciale, e come tale iscritto alla gestione Commercianti, ed al contempo di essere iscritto presso la gestione separata lavoratori autonomi quale amministratore della medesima società. Deduceva di essere tenuto a versare i contributi solo presso la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, sicchè proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali notificategli dall’I.N.P.S. inerenti i contributi dovuti alla gestione Commercianti.

Il Tribunale accoglieva le opposizioni, ritenendo non provato che il ricorrente svolgesse attività lavorativa personale, nella società commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza.

Proponeva appello l’INPS. Resisteva il P..

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 25 ottobre 2006, accoglieva il gravame, ritenendo che la richiesta dell’INPS si basava sulla richiesta di iscrizione alla gestione Commercianti redatta dallo stesso P., nonchè sulla circostanza che la società era composta solo da quest’ultimo e da un solo altro socio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a tre motivi.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2702, 2697, 2730 e 2731 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la prova dell’attività commerciale svolta fosse contenuta nella domanda di iscrizione alla gestione commercianti da lui stesso redatta, avente valore confessorio, laddove egli non aveva sottoscritto il riquadro B ove è contenuta la dichiarazione di svolgere tale attività con carattere di abitualità e prevalenza.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 434 c.p.c. (senza tuttavia svolgere nell’esposizione del motivo alcuna deduzione al riguardo); dell’art. 2082 c.c. e art. 116 c.p.c. nonchè contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente allo svolgimento da parte sua di attività commerciale, addirittura come gestore dell’impresa, omettendo di considerare adeguatamente le emergenze istruttorie.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito ammesso le prove richieste al riguardo.

2. I motivi, che per la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili (laddove sottopongono alla Corte una diversa ricostruzione dei fatti, ex plurimis: Cass. 26 marzo 2010 n. 7394) e per il resto infondati.

Deve invero considerarsi che il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, ha stabilito che "la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.

Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale (separata) di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".

Tale disposizione è stata ritenuta effettivamente interpretativa e dunque retroattiva da questa Corte a sezioni unite (sentt. 8 agosto 2011 nn. 17074 e 17076), e non lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost., nonchè conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012.

In altri termini, in caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, si determina automaticamente l’obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza, avendo la norma di interpretazione autentica dato una lettura della disposizione tale da escludere, in questi casi, la regola dell’obbligo di iscrizione "solo" presso la gestione ove si svolge l’attività prevalente. Ne consegue che la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione I.N.P.S. dei lavoratori autonomi, ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti (ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione etc). Per le altre ipotesi di cumulo, come nella specie, permane l’obbligo di iscrizione presso ciascuna delle gestioni previdenziali di competenza (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 3839 del 2012).

La citata sentenza n. 17074 del 2011 ha del resto chiarito che: "In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma (nella specie amministratore di società) per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208".

Nella specie, essendo legittima la doppia contribuzione e non rilevando il carattere dell’attività prevalente, osserva la Corte che i giudici di appello hanno evinto la prova dell’esercizio di attività commerciale da parte del P., sia dalla domanda di iscrizione alla gestione commercianti da lui stessa presentata all’I.N.P.S., ove si indica come attività della società quella del commercio di generi alimentari, sia dalla circostanza che tale società era composta solo dal ricorrente ed altro socio, evincendone il necessario effettivo esercizio di attività commerciale svolto in modo abituale e prevalente.

Trattasi di accertamenti di fatto, logicamente motivati e come tali sottratti al sindacato di legittimità.

Circa la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, deve ribadirsi che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (ex plurimis, Cass. 18 luglio 2008 n.20027; Cass. 9 agosto 2007 n. 17477; Cass. 5 marzo 2007 n. 5066;

Cass. 16 gennaio 2007 n. 828; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3601).

Il ricorso va dunque rigettato.

I recenti interventi, legislativo e giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 14-02-2013, n. 7346

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Svolgimento del processo

Il Presidente della Corte di appello di Napoli – 4^ sezione – ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di sostituzione, nei confronti di C.F., delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l’esecuzione della pena, applicate con la sentenza di condanna, dell’1 dicembre 2009, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2011, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale della Corte di appello di Napoli, deducendo:

– violazione di legge. Il C. è stato condannato ad una pena complessiva di anni sei di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, ma la pena base per il reato più grave è stata fissata in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della riduzione per il rito. La pena detentiva, cui pertanto deve essere commisurata l’applicazione della pena accessoria, è inferiore ad anni cinque di reclusione, perchè nel caso di reato continuato, nella commisurazione della durata della pena accessoria a quella principale, deve aversi riguardo alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Deve anzitutto premettersi che il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale, prevalente, secondo cui può porsi rimedio in sede esecutiva agli errori incorsi nel giudizio di cognizione per quel che concerne l’irrogazione di pene accessorie predeterminate per legge nel tipo e nella misura temporale, senza attribuzione di ruolo alcuna alla discrezionalità giudiziale. Il principio di diritto da applicare nel caso di specie è, pertanto, quello secondo cui "l’assoluto automatismo nell’applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l’erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione, e dall’altro che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria così dalla legge stabilita, il pubblico ministero ne può chiedere l’applicazione al giudice dell’esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna" – Sez. 1, n. 45381 del 10/11/2004 (dep. 23/11/2004), P.G. in proc. Tinnirello ed altro, Rv. 230129 -.

Tanto premesso si rileva che, secondo il disposto dell’art. 29 c.p., la condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferire a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; e, ancora, che, secondo il disposto dell’art. 32 c.p., comma 3, il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale. Deve allora prendersi atto che il C., come osservato dal pubblico ministero ricorrente, è stato condannato, per il reato più grave della continuazione, ad una pena inferiore ad anni cinque, specificamente pari ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e che, secondo quanto affermato da questa Corte, "in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell’aumento per la continuazione – Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008 (dep. 30/4/2008), Pizza e altri, Rv. 240067 -.

L’ordinanza deve pertanto essere annullata, ma questa Corte può provvedere direttamente a rettificare gli errori rilevati, come è stato già affermato statuendo che "qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale in relazione a condanna a pena detentiva che non la consente (nella specie a due anni e mesi sei di reclusione), la Corte di cassazione provvede direttamente alla loro eliminazione, senza pronunciare annullamento" – Sez. 1, n. 823 del 31/10/1995 (dep. 27/1/1996), P.G. in proc. Totti e altro, Rv. 203488 -.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Elimina la pena accessoria dell’interdizione legale applicata a C.F. con sentenza 1 dicembre 2009 della Corte di appello di Napoli e sostituisce la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione per anni cinque.

Si comunichi al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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Cass. pen., sez. I 11-12-2008 (02-12-2008), n. 45776 Decisione che respinge l’istanza di riabilitazione speciale per i minorenni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione minorenni, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da di B.G. avverso la sentenza 27.7.2007 con la quale il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di riabilitazione speciale (R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, ex art. 24) del B..
A ragione osservava che, in mancanza di previsione che abilitasse l’appello, la pronunzia era solamente ricorribile per Cassazione.
Ha proposto ricorso il B. con atto sottoscritto da lui e dal difensore Elio Cannizzaro, chiedendo l’annullamento della decisione d’inammissibilità e la concessione della riabilitazione speciale, in subordine l’annullamento con rinvio.
A sostegno il ricorrente espone dapprima "motivi in fatto", riportando le deduzioni articolate con l’atto d’appello ed evidenziando che in primo grado era stata positivamente valutata la personalità del B., che l’arma era un coltellino usato per la pesca, che la frequentazione con pregiudicati era relativa alla stessa vicenda, che l’avviso orale nei confronti del ricorrente era stato revocato.
Denunzia quindi la violazione del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24 e dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 568 c.p.p., censurando l’affermazione che il provvedimento di primo grado non era appellabile; osservando che doveva tenersi conto delle peculiarità del processo minorile, anche in grado d’appello quale giudizio di controllo sui provvedimenti di primo grado; lamentando che detto controllo era stato nel caso in esame negato con violazione dei principi del giusto processo; ribadendo che la riabilitazione speciale richiede la sola valutazione del comportamento del minore dalla sentenza di condanna sino alla data della domanda e a tal fine occorreva acquisire informazioni dalla scuola, dall’ambiente di lavoro, dai servizi sociali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che la doglianza relativa alla appellabilità della decisione di primo grado è preliminare ed è infondata.
La pronunzia che respinge la richiesta di riabilitazione speciale, non è infatti appellabile, non essendo tale mezzo d’impugnazione previsto nè dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24 nè da altra norma di tale decreto e successive sue modificazioni, che la riabilitazione speciale regola, nè infine dal D.P.R. n. 448 del 1988, che sul punto nulla ha innovato. E neppure consente un gravame di merito la disciplina del codice sulla riabilitazione ordinaria (la cui decisione è affidata al Tribunale di sorveglianza ex art. 683 c.p.p. ed è ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 678 c.p.p. comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 6).
Non pertinente è dunque il richiamo agli artt. 568 e 591 c.p.p. che anzi, contrariamente a quanto pare assumere il ricorrente, danno forma al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.
E non appare sufficiente, per superare l’assenza di previsione che abiliti la parte a proporre appello avverso il provvedimento R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, ex art. 24, l’evocazione della specialità del procedimento minorile, teso a garantire l’interesse preminente del fanciullo assicurandone la rapida fuoriuscita dal circuito giudiziario penale. Tale finalità è nella disciplina vigente, profondamente innovativa rispetto a quella dell’epoca in cui la riabilitazione speciale è stata istituita, ampiamente assicurata nella fase preprocessuale e in quella processuale dagli specifici istituti della messa alla prova, della irrilevanza del fatto, del perdono. E sicuramente non interferisce sulle esigenze di considerazione preminente dell’interesse del minore e di rapida fuoriuscita dal circuito penale dello stesso la inappellabilità delle decisione sulla riabilitazione speciale del condannato che non abbia compiuto i 25 anni, giacchè appare al contrario ragionevole in tale sistema che la decisione sulla riabilitazione speciale, sempre in astratto riproponibile fino al suo venticinquesimo anno, sia impugnabile solo mediante ricorso per Cassazione, in applicazione della disciplina generale codicistica in materia di riabilitazione.
Non esiste conclusivamente, alcun estremo normativo per una applicazione estensiva o analogica capace di giustificare l’invocato secondo grado di giudizio di merito e nessuna ragione per dubitare della razionalità di tale scelta legislativa.
Correttamente la Corte di merito ha di conseguenza ritenuto inammissibile l’appello che non poteva e non può d’altro canto neppure essere qualificato alla stregua di ricorso, non avendone la forma nè, soprattutto, i contenuti (si trattava infatti di gravame esclusivamente di merito che invocava la rivalutazione dei fatti e una riforma del provvedimento impugnato).
Il ricorso non può dunque che essere rigettato.
Trattandosi di procedura relativa a minorenne il rigetto non comporta condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sentenza 23590 del 2010 Niente mantenimento per il figlio maggiorenne disoccupato ma che ha lavorato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

In data 17 luglio 2003 il signor [OMISSIS] chiese al Tribunale di Siena di modificare le condizioni della separazione personale dalla moglie, [OMISSIS], omologata con decreto 9 settembre 1999, e l’autorizzazione a ritirare la differenza tra la somma di L. 400.000.000, da lui vincolata – secondo gli accordi di separazione – in una polizza denominata Ticino Vita, a garanzia del pagamento degli assegni, e l’ammontare degli arretrati dovuti per assegni di mantenimento non pagati.

Allegò la diminuzione dei suoi redditi in conseguenza della cessazione della sua attività di fantino, il miglioramento della situazione patrimoniale della moglie e la raggiunta indipendenza economica del figlio A., che aveva raggiunto la maggiore età da due anni. La signora [OMISSIS], costituitasi, resistette alla domanda.

Accogliendo il gravame dI [OMISSIS], il Tribunale di Siena, con decreto in data 31 marzo 2004, ridusse l’assegno mensile di separazione dovuto alla moglie signora [OMISSIS], e a ciascuno dei figli, e autorizzò nei limiti di Euro 94.139,06, pari agli arretrati non corrisposti, lo svincolo della polizza da lui costituita in conformità degli accordi di separazione, con pagamento diretto della somma alla moglie.

Decidendo sul reclamo proposto in via principale dallo stesso [OMISSIS], e in via incidentale dalla signora [OMISSIS], la Corte d’appello di Firenze, con decreto 7 febbraio 2006, ridusse ulteriormente l’assegno per il mantenimento della moglie, dispose la cessazione dell’assegno per il mantenimento del figlio maggiore A. e autorizzò lo svincolo della polizza per l’ulteriore somma di Euro 50.000,00.

Secondo la Corte, che al riguardo si basò su una consulenza tecnica assunta in corso di causa, la situazione economica del [OMISSIS] era divenuta meno florida, ed egli era divenuto nel (…) padre di un’altra figlia avuta dalla sua nuova compagna.

Per la cassazione di questo decreto, la signora [OMISSIS] ricorre con atto notificato il 7 aprile 2006 per cinque motivi.

Il signor [OMISSIS] resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello autorizzato un parziale svincolo di Euro 50.000,00 a sconto del suo credito nei confronti del marito separato, da imputare al mutuo e agli accessori di esso, sebbene non vi fosse alcuna specifica richiesta di rimborso della somma da lei mutuata alla locanda del marito, per la quale pendeva un separato ed autonomo giudizio davanti al Tribunale di Siena. La ricorrente sostiene di essersi opposta, nel procedimento per reclamo all’eventuale ed ipotetico svincolo delle somme oggetto di polizza con riferimento all’obbligazione derivante dal mutuo, autonoma rispetto a quella alimentare, tenuto conto del vincolo di destinazione gravante sulle somme.

Il motivo è fondato.

Dagli atti del processo, che questa Corte è abilitata ad esaminare direttamente in ragione della natura processuale del mezzo d’impugnazione, risulta che con il reclamo alla Corte d’appello il signor [OMISSIS] aveva chiesto di essere autorizzato a svincolare la somma giacente presso una banca, in forza di una polizza stipulata a garanzia dei crediti della moglie separata, al fine di far fronte ai suoi debiti nei confronti della stessa moglie, mentre nessuna domanda era stata proposta, sul punto, dalla signora [OMISSIS].

Disponendo che la signora [OMISSIS] potesse svincolare direttamente presso la banca la somma di Euro 50.000,00, imputandola innanzi tutto alla restituzione di un mutuo, e solo per il resto agli assegni di mantenimento maturati, la Corte ha pronunciato su una domanda che, negli stessi termini, non era stata proposta da alcuna delle parti. Essa, infatti, non era stata proposta dal reclamante, che aveva chiesto piuttosto di essere autorizzato a svincolare lui stesso la somma in questione, sebbene oggi non si dolga della statuizione adottata e censurata con il mezzo in esame. Ma la domanda non era stata proposta neppure dalla beneficiaria dell’attribuzione patrimoniale, e non poteva pertanto essere disposta d’ufficio dal giudice del reclamo.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., del decreto nella parte in cui autorizza lo svincolo della polizza per la somma di Euro 50.000,00 direttamente a favore della signora [OMISSIS], perchè relativa ad un’azione che non era stata esercitata, restando in tal modo assorbiti i motivi secondo e terzo, vertenti sul medesimo punto.

Con il quarto motivo si censura l’immotivata riduzione dell’assegno di mantenimento, e l’illegittima statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno a favore del figlio maggiorenne con lei convivente il quale, essendo rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contrato di lavoro a tempo determinato, non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

Il mezzo è inammissibile nella parte concernente la motivazione della riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie separata, traducendosi in una sollecitazione a riesaminare criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi proponendo una questione di merito inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

Lo stesso mezzo è poi infondato nella parte concernente la statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, essendosi il giudice di merito uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. 2 dicembre 2005 n. 26259; 7 luglio 2004 n. 12477).

Inammissibile è il quinto motivo, con il quale la pretesa violazione delle norme sul mantenimento del coniuge separato e del figlio è argomentata dal fatto che le domande della controparte sarebbero sprovviste di prova, trattandosi di una questione di merito estranea al presente giudizio.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi per il ricorso incidentale, con il quale il [OMISSIS] denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., e il vizio di motivazione nella statuizione che conferma l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento per la moglie separata, e in quella che respinge la richiesta di svincolo integrale della polizza, perchè, secondo le risultanze della consulenza tecnica, la sua condizione economica sarebbe deteriore rispetto a quella della moglie. Anche in tal caso, infatti, è prospettata una tipica questione di merito.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il terzo e rigetta gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Depositata in Cancelleria il 22.11.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.