Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 233 Trasferimento

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, il sig. M.D.M., ispettore capo della Polizia di Stato, impugnava il D.M. n. 333C/1- Sez. 3/23903 in data 14 ottobre 2004 con il quale era stato disposto il suo trasferimento dal Commissariato del Vomero a quello di San Giorgio a Cremano a seguito della sua candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Napoli per i collegi di Afragola, Arzano e Casoria; impugnava inoltre la nota del Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali in data 2 aprile 2004 n. 557/RS01.102/1253 ed, in parte qua, la nota della Direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333A/9801.G.D.8 in data 6 aprile 1995.

Lamentava violazione dell’art. 53 del D.P.R. 24 aprile 1992, n. 335 e dell’art. 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, difetto di motivazione ed eccesso di potere, chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione VI, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. M.D.M. contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno depositando solo il relativo atto.

Con ordinanza 29 settembre 2005, n. 4358, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2010.

L’appello è infondato.

Il ricorrente sostiene che nella specie non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 53 del D.P.R. 24 aprile 1992, n. 335, ai sensi del quale "il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato".

Sostiene che i Comuni della circoscrizione nella quale si è candidato non rientrano nella giurisdizione del Commissariato presso il quale presta servizio, per cui non vi è alcuna possibilità d’interferenza con la sua attività lavorativa, contestando anche le circolari che hanno dato attuazione alla normativa appena richiamata.

La tesi non può essere condivisa.

Deve essere rilevato come la norma della cui applicazione si discute lascia all’Autorità amministrativa la competenza in ordine al significato dell’espressione "prestare servizio", individuando i casi in cui l’attività istituzionale può ricadere sulla circoscrizione nella quale si è candidato il dipendente della Polizia di Stato.

Ad avviso del Collegio, il metro di valutazione adottato dall’Amministrazione non è illogico.

Questa, con le circolari impugnate, ha dato un’applicazione univoca alla norma, stabilendo che costituisce motivo d’interferenza la coincidenza del territorio del comune, sede dell’ufficio, con il collegio elettorale considerato, o comunque il fatto che la competenza dell’ufficio si estenda anche alla circoscrizione elettorale o parte di essa.

Le stesse circolari qualificano i commissariati territoriali articolazioni territoriali delle rispettive questure; di conseguenza, i dipendenti ad essi addetti sono ritenuti assoggettati alle stesse limitazioni che incombono sugli addetti alle questure.

Costituisce attenuazione del principio la disposizione in base alla quale ai commissariati distaccati viene riconosciuta una maggiore autonomia dalla questura, per cui i dipendenti ad essi addetti non soggiacciono alle stesse limitazioni previste per i dipendenti delle questure e dei commissariati territoriali.

In base a tale norma l’odierno appellante è stato trasferito ad altro commissariato della Provincia di Napoli, anziché ad altra provincia.

Afferma, in conclusione, il Collegio che l’Amministrazione dispone di un margine di discrezionalità nel valutare, nell’ambito del parametro legislativo, quali siano le circostanze nelle quali l’attività lavorativa del dipendente interferisce con il territorio interessato dalle elezioni per le quali egli si è candidato.

La scelta adottata è certamente rigorosa, ma la delicatezza del problema impedisce di ravvisare in essa profili d’illogicità.

L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.

In considerazione della limitata attività processuale posta in essere dalla parte appellata le spese del grado possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2010) 04-02-2011, n. 4171 Danno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

VI.MA.PI., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 22.2.2010, con la quale la Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione 11.6.2008 del Tribunale di Prato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante e ritenuta al continuazione fra i reati contestati, l’ha condannata alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, 1.500,00 Euro di multa, siccome responsabile della violazione: a) degli artt. 81 cpv., 485 e 491 c.p., art. 61 c.p., n. 2, e art. 11 c.p., perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, abusando della qualità di dipendente amministrativa e della relativa prestazione d’opera, alterava titoli di credito della società VANNUCCI IMPIANTI Srl, nelle cifre in numeri e lettere, con il maggiore importo rispetto a quello ordinato per poi metterli all’incasso; il tutto annotando sulla matrice del carnet degli assegni l’importo effettivamente disposto dall’amministratore come dettagliatamente riportato nell’elenco dei titoli si allega"; b) (assorbito nel capo c; c) artt. 81 cpv. e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, e art. 11 c.p., perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella condotta indicata al capo a), nonchè nella registrazione su scritture contabili di annotazioni non veritiere del diverso maggiore importo induceva in errore V.E. e V.M., quali soci e amministratori della Srl VANNUCCI IMPIANTI circa la regolarità dei prelievi effettuati e procurava a sè un ingiusto profitto pari alla complessiva somma di Euro 458.298,11 (somma relativa ai prelievi illecitamente effettuati) con le aggravanti di avere commesso il fatto abusando della qualifica di dipendente amministrativa della società indicata e di avere cagionato alla persona offesa un danno di rilevante entità. (In (OMISSIS))".

Con la medesima decisione la Corte territoriale confermava altresì la condanna dell’imputata al risarcimento dei danni patiti da V.E. liquidati in Euro 110.000,00 e da V. M., liquidati in Euro 120.000,00, soci e amministratori della VANNUCCI IMPIANTI srl, dichiarata fallita nell’anno 2006.

La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale essendo stata autorizzata la costituzione di parte civile da parte dei fratelli V. in luogo di quella della società, persona giuridica, unico soggetto offeso dall’atto illecito ascritto alla imputata; 2) inosservanza di norme penali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza essendo stato violato l’art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c); 3) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e travisamento delle prove.

Entrambe le questioni, oggetto di appello, sono state esaminate dalla Corte territoriale in modo adeguato.

Con riferimento alla denunciata nullità ex art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c), questo collegio si limita ad osservare che dalla semplice lettura del capo di imputazione si evincono, in forma chiara e precisa, sia la descrizione del fatto contestato alla VI. M.P., sia la indicazione delle circostanze aggravanti sia quella degli articoli di legge violati. L’imputata ha pertanto avuto chiara contezza dell’oggetto del giudizio, senza pregiudizi alcuno dei suoi diritti e la doglianza che, in base alla accusa, la VI. sarebbe stati erroneamente imputata per la sottrazione di somme di denaro ai fratelli V. invece che alla società di cui costoro erano soci e amministratori, appare destituita di oggi fondamento: il capo di imputazione descrive in modo articolato il dispiegarsi della condotta attribuita alla imputata, la quale ha avuto ben chiari sia il "fatto" (esplicitato nella sua dinamica fattuale) sia l’oggetto" del reato intesa, conseguito attraverso la induzione in errore degli amministratori della società della quale era dipendente. La censura mossa dalla difesa è in sè manifestamente infondata, oltre che inammissibile per genericità.

Infatti la doglianza, si sostanzia, in questa sede, nella semplice riproposizione di un motivo di appello sul quale la Corte Fiorentina ha dato una risposta adeguata, senza che peraltro siano state addotte argomentazioni nuove idonee a confutare il giudizio espresso dalla Corte di Merito.

Per le stesse ragioni deve essere dichiara la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la legittimità della costituzione in giudizio dei fratelli VI. come parti civili. Anche in questo caso la difesa incorre nel vizio di inammissibilità per genericità dei motivi per le medesime ragioni indicate per il motivo precedente.

Il motivo, inoltre, è anche manifestamente infondato. Infatti, se è pacifico che la società VANNUCCI IMPIANTI srl è il soggetto giuridico direttamente leso dall’azione illecita della VI., devono ritenersi però, altrettanto lesi i fratelli V. che, in quanto fideiussori della detta società così come affermato nella decisione di primo grado – pag. 23), si sono trovati nella condizione di dovere adempiere all’obbligazione di garanzia per la VANNUCCI srl che non era più nelle condizioni di assolvere ai propri debiti a causa delle condotte frodatorie della sua dipendente.

Sotto questo punto di vista i fratelli V., possono essere ritenuti pienamente legittimati all’esercizio dell’azione civile secondo il dettato dell’art. 74 c.p.p., per il quale le domande per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p., possono essere esercitata da qualunque danneggiato (e non solo parte offesa) dal reato; nel caso di specie i fratelli V. devono essere considerati "danneggiati", perchè quali fideiussori della società depauperata dalla VI., in quanto adempienti in favore del terzo garantito (parte offesa del reato) sono sicuramente portatori di un diritto risarcitorio, proprio ed autonomo, distinto da quello della società pure danneggiata. Sulla base dall’esame della decisione di primo grado (che può essere letta congiuntamente a quella di appello, ricorrendone tutte le condizioni di legge) si deve aggiungere che i fratelli V. hanno esercitato la azione civile anche al fine di ottenere il ristoro per i danni morali patiti, puntualmente riconosciuti dai giudici del merito; trattasi di un ulteriore titolo di legittimazione all’azione, che trova pertanto il suo fondamento in due distinte e legittime causae petendi, autonome rispetto alle astratte pretese civili proponibili dalla società. Con il terzo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione della decisione, perchè la Corte territoriale non rispondendo alle censure mosse con l’atto di gravame avrebbe proceduto ad una interpretazione dei fatti appiattendosi sulle argomentazioni della decisione di primo grado senza dare adeguata risposta alle osservazioni della difesa sulla condotta degli amministratori della società. A tal proposito la difesa deduce quale aspetto di censura particolare, il fatto che il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avrebbero travisato la prova rappresentata dal fatto che la documentazione contabile della società era custodita presso gli uffici della stessa, facilmente e liberamente consumabile in qualsiasi momento. accessibile attraverso mezzi informatici, con la conseguenza, secondo la prospettazione della difesa, che non sarebbe credibile l’affermazione che gli amministratori della società sarebbero stati all’oscuro di ogni fatto.

La censura è manifestamente infondata. In primo luogo va osservato che la Corte territoriale con motivazione adeguata: 1) ha illustrato la vicenda nel suo complesso indicando anche le relative fonti di prova; 2) ha illustrato i punti salienti della motivazione della condanna pronunciata dal Tribunale; 3) ha indicato le questioni che le sono state sottoposte con l’atto di appello e, infine, ritenendo adeguata la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale, ha espresso un proprio giudizio confutando le considerazioni della difesa sia in ordine alla tesi difensiva proposta dalla VI. circa un corresponsabile coinvolgimento anche dei fratelli V., sia con riferimento all’aspetto che questi ultimi per anni avrebbero inspiegabilmente dato ampia fiducia alla imputata. La motivazione della Corte territoriale appare del tutto adeguata, non presentando carenze o manifeste illogicità o contraddizioni. Va inoltre aggiunto che neppure può ravvisarsi, nel caso in esame, il vizio di "travisamento" della prova. Infatti, la difesa non allega, nè tantomeno indica uno specifico atto processuale ben definito, che sia stato oggetto di "travisamento" da parte del giudice del merito, ma formula un autonomo giudizio in ordine alla valutazione del materiale probatorio, così come percepito. La censura di travisamento pertanto è manifestamente infondato, potendo al più costituire ipotesi di un profilo di"contraddizione" della motivazione, peraltro inammissibile perchè, da un lato non dedotto in modo specifico ed articolato, e in secondo luogo perchè privo del carattere della evidenza.

La critica della difesa è pertanto riconducibile a censure che attengono al solo merito della decisione, e non possono essere prese in considerazione in questa sede. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ex art. 616 c.p.p., attesa la pretestuosità dei motivi di ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-04-2011, n. 8077 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata l’11 aprile 2006 la Corte di appello di Milano rigettava, dopo averle riunite, le impugnazioni di Poste Italiane s.p.a. avverso le separate decisioni di primo grado, che, accogliendo le domande rispettivamente avanzate da B. E. e C.D., avevano dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro, stipulati da costoro con la predetta società – per B. il 5 luglio 2002 e per l’altro il 14 giugno 2002 – e la conversione per entrambi del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, con la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora.

Nel disattendere l’appello della società, il giudice del gravame, premessa l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina dettata dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, riteneva che la causale della ristrutturazione aziendale, senza alcun riferimento alla sua durata, era di un’ampiezza tale da non soddisfare il requisito di specificità delle ragioni legittimanti l’assunzione di lavoratori a termine, richiesto dall’art. 1 della citata normativa. Mentre l’altra causale, dell’attuazione cioè degli accordi collettivi intervenuti da ottobre a dicembre 2001, e poi da gennaio ad aprile 2002, era considerata "ulteriormente confusiva", ed in ogni caso Poste Italiane non aveva dimostralo il coinvolgimento nel processo di mobilità dell’ufficio postale di rispettiva destinazione degli appellati. Il predetto giudice riteneva infine assorbita l’altra causale addotta per la B., concomitanza del contratto con le assenze del personale per il periodo feriale, in quanto, a suo avviso, ammissibile solo se indicata come concorrente, e non anche nel caso in cui fosse stata considerata nel contratto come alternativa.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso con cinque motivi.

C.D. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, contrastato dal controricorso della società.

B.E. non ha espletato alcuna attività difensiva.

C.D. e Poste Italiane hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia contraddittoria motivazione, e addebita alla sentenza impugnata di avere dapprima affermato che il ricorso al D.Lgs. n. 368 del 2001 costituisce una legittima causale per la stipulazione di contratti a termine, ma al contempo che tale previsione è invalida qualora non sia offerta dal datore di lavoro la prova dell’eccezionalità dell’assunzione a tempo determinato, in sostanza cosi ammettendo e subito dopo negando la pienezza dell’autonomia delle parti sociali.

Con il secondo motivo Poste Italiane, nel denunciare violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1 e 11, deduce l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell’escludere le ragioni previste dalla normativa denunciata, ove sia fatta valere una causale così ampia come quella della ristrutturazione a tempo indeterminato: la causale riportata nel contratto precisa invece, ad avviso della ricorrente, le ragioni giustificative, "che sono la riorganizzazione aziendale, l’introduzione di nuove tecnologie, prodotti e servizi, nonchè l’attuazione degli accordi di mobilità, tutte circostanze notorie e provate documentalmente".

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1 e 11 nonchè degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Assume che l’illegittimità del termine non può derivare automaticamente, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del gravame, dalla menzione nella stessa causale di più eventi tra loro concorrenti e addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto della delega in bianco conferita dalla legge alla contrattazione collettiva; le ipotesi pattizie di cui si discute facevano esclusivo riferimento ad una situazione aziendale presente a livello nazionale e di conseguenza non poteva il giudice richiedere la prova di esigenze eccezionali presenti a livello del singolo ufficio di assegnazione del lavoratore assunto a tempo, diversamente imponendosi ai fini della legittimità del termine un elemento aggiuntivo non concordato dalle parti sociali; infatti, la valutazione della esigenza conseguente ai processi di riorganizzazione non poteva che essere fatta con riferimento ai processi e agli accordi richiamati nella lettera di assunzione.

I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti appresso specificati.

Secondo quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare in merito all’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (cfr. pronuncia n. 2279 del 1 febbraio 2010), "in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (…), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che e riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti".

Tale principio è stato poi confermato da altre decisioni di questa Corte regolatrice, le quali hanno precisato che "l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa" (cfr. Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, e fra le altre successive Cass. 14 febbraio 2011 n. 3614). Le quali hanno pure rimarcato che spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata e priva da vizi giuridici, resta esente dal sindacalo di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

Si è inoltre precisato (v. Cass. 28 luglio 2010 n. 17646, che ha richiamato anche Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che, con riferimento sia alla disciplina pregressa di cui alla L. n. 230 del 1962 sia alla nuova dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, "l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice delle stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate", ben potendo le parti, nel caso in cui concorrano due ragioni legittimanti, indicarle entrambe, nel rispetto del criterio di specificità, e sempre che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ciò comportando di per sè, salvo un diverso accertamento in concreto, indeterminatezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine.

In contrasto con tali principi, e con motivazione assolutamente insufficiente, la sentenza impugnata si è limitata ad escludere che una causale, quale quella della ristrutturazione aziendale, possa integrare per la sua ampiezza le ragioni previste dal denunciato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ed a negare qualsiasi valenza agli accordi collettivi intervenuti nei periodi ottobre/dicembre 2001 e gennaio/aprile 2002, richiamati nel contratto individuale, malgrado alcuni di essi, secondo quanto rilevato dal primo giudice, con annotazione riportata nella sentenza qui impugnata, prevedessero il ricorso ai contratti a termine, genericamente osservando che "la doppia causale è ulteriormente confusiva" e che era necessaria la prova del "coinvolgimento nel processo di mobilità anche dell’ufficio" ove era stato assegnato il lavoratore assunto e nell’ambito della funzione di recapito. In tal modo, però, ha finito con l’omettere di esaminare in concreto gli elementi di specificazione emergenti dal contratto a termine de quo, attraverso i richiami agli accordi collettivi là riportati, alla luce delle deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonchè la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui al citato D.Lgs., art. 1, comma 2.

L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento degli altri successivi due mezzi di annullamento, concernenti le conseguenze economiche derivanti dalla illegittimità della clausola di apposizione del termine, e la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame per verificare alla luce dei principi innanzi esposti se la causale riportata nel contratto rispettivamente da B.E. e da C.D. sia adeguatamente specificata, considerando, ove concluda per l’illegittimità della clausola in questione, e con riguardo alle relative conseguenze economiche, l’incidenza della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32.

Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 08-03-2011, n. 9114 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 18.8.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Trento revocava, nei confronti di T.P., la detenzione domiciliare allo stesso concessa in data 7.6.2010 per i seguenti motivi.

Nel marzo 2010 T.P., allora agli arresti domiciliari per un procedimento in corso a Bari per tentato omicidio, aveva chiesto misure alternative alla detenzione, presentando una dichiarazione di D.M.C., titolare di impresa agricola in (OMISSIS), con la quale la predetta dava la disponibilità ad assumere il T. come bracciante, con orario dalle ore 10 alle ore 17 dal lunedì al venerdì di ogni settimana. In data 6 e 7 maggio 2010 T. aveva anche chiesto, ottenendola, l’autorizzazione sia al GIP di Bari che al Magistrato di Sorveglianza di Trento ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per svolgere la suddetta attività lavorativa. In data 7.6.2010 il Tribunale di Sorveglianza aveva ammesso il T. alla detenzione domiciliare, prescrivendo la suddetta attività lavorativa. In data 1.7.2010 i Carabinieri di Rabbi avevano comunicato, nell’ambito di altro procedimento avviato a seguito di istanza di liberazione anticipata, che il T. non prestava alcuna attività lavorativa e successivamente, in data 13.7.2010, avevano informato che l’attività non era iniziata, poichè la D. era in attesa di avere notizie precise sulla disponibilità del T. a lavorare anche nel periodo invernale.

Il Tribunale di Sorveglianza poneva alla base della revoca il fatto che il T. si era subdolamente proposto, per chiedere misure alternative alla detenzione, come persona già lavorativamente occupata, mentre in realtà non aveva ancora accettato la proposta di lavoro, e si era volontariamente sottratto alla prescrizione di lavorare impostagli dal Tribunale di Sorveglianza. Riteneva, inoltre, che la nuova offerta della D. di assumerlo fino al 31.12.2010, con un impegno lavorativo di sole quindici ore alla settimana, non fosse compatibile con l’impegno lavorativo da esigere a fini rieducativi.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di T.P., chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione e per erronea applicazione dell’art. 51 ter ord. pen. e art. 47 ter ord. pen., comma 6 il Tribunale di Sorveglianza non aveva motivato sulla incidenza che i fatti contestati avrebbero avuto sulla perdurante idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi ad esso connessi. Non si era tenuto conto che il T. non aveva posto in essere alcun comportamento per ritardare l’inizio dell’attività lavorativa, in effetti non iniziata per cause indipendenti dalla sua volontà. L’attività lavorativa non aveva avuto inizio, oltre che per le condizioni poste dalla D., per lo stato di salute del T., documentato in atti e rappresentato al Tribunale di Sorveglianza che, sul punto, non aveva motivato.

Il Tribunale di Sorveglianza, inoltre, non aveva considerato che la detenzione domiciliare non è subordinata all’esistenza di un’attività di lavoro e aveva omesso qualsiasi giudizio sul comportamento generale e complessivo dell’interessato, sulla sua personalità e sulla prognosi formulabile.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Sorveglianza, con analitica motivazione immune da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la condotta del condannato fosse incompatibile con i presupposti e le finalità del beneficio penitenziario, revocando di conseguenza la misura della detenzione domiciliare, ottenuta con l’artificio di presentarsi come persona già dedita al lavoro, che non è stato svolto neppure quando gli era stato prescritto con il provvedimento in data 7.6.2010, con il quale il Tribunale di Sorveglianza l’aveva ammesso alla misura della detenzione domiciliare. A sostegno del ricorso sono stati presentati motivi in fatto che non possono essere presi in esame in questa sede e i denunciati vizi di motivazione non appaiono sussistenti per le ragioni sopra indicate. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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