Cass. pen., sez. I 23-12-2008 (11-12-2008), n. 47798 Confisca dei beni – Beni acquistati prima dell’inserimento nel sodalizio mafioso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con decreto del 29/6/2005 il Tribunale di Palermo applicava nei confronti di C.S. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., siccome indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, e, qualificato lo stesso come imprenditore "colluso" con la mafia fin dagli anni ’70, ordinava la confisca di numerosi beni immobili, depositi titoli e polizze vita, sull’assunto dell’esclusiva derivazione illecito-mafiosa degli utili ricavati dall’esercizio di detta impresa e quindi dell’intero patrimonio, nonchè dell’indimostrata legittima provenienza aliunde dei medesimi beni.
Il decreto della Corte d’appello di Palermo di data 22/5/2006, confermativo di quello del Tribunale impugnato dal C. e dall’interveniente R.T.M., veniva peraltro annullato dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza del 23/3/2007, fermo restando l’accertamento di pericolosità qualificata del C., di appartenenza allo stesso dei beni confiscati seppure intestati all’interveniente, della natura di "impresa mafiosa" delle attività imprenditoriali del C. nel settore edile e della sproporzione fra il valore dei beni rispetto ai redditi percepiti e dichiarati, osservava come fosse necessario verificare il momento dell’avvenuto inquinamento dell’impresa ad opera di capitali mafiosi, e quindi distinguere fra beni legittimamente acquisiti prima e beni acquisiti dopo l’avvenuta contaminazione mafiosa delle imprese del proposto.
La Corte territoriale di rinvio, premesso che sulla base degli elementi probatori (in particolare, delle propalazioni accusatorie del collaboratore M.G.) emersi nel processo penale conclusosi con la condanna del C. per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di riciclaggio, si rilevava l’esistenza di rapporti di contiguità imprenditoriale con i vertici del mandamento mafioso della Noce di Palermo, Di Maio e Scaglione, risalenti fino agli anni ’70, affermava che, attesa la correlazione temporale suindicata, la contaminazione mafiosa delle imprese del C. fosse già realizzata all’epoca dell’acquisto ((OMISSIS)) del primo appartamento oggetto di confisca e, perciò, a maggior ragione all’epoca dei successivi acquisti e investimenti, così confermando l’impugnato decreto del Tribunale.
Avverso le statuizioni patrimoniali del suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e vizio di apparente motivazione, il C. e la R., i quali hanno denunziato l’apodittica retrodatazione da parte di quel giudice, dalla metà degli anni ’80 (come sarebbe indicato nelle sentenze di merito relative alla condanna per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di riciclaggio) agli anni ’70, solo sulla base dell’isolata propalazione del M., della linea temporale di demarcazione degli indizi di appartenenza mafiosa del proposto e di collusione mafiosa delle imprese a lui facenti capo.
2.- Ritiene il Collegio che, come ha esattamente osservato il P.G. requirente, siano manifestamente infondate le censure dei ricorrenti aventi ad oggetto l’accertata retrodatazione della linea del collegamento temporale fra collusione mafiosa ed acquisizioni patrimoniali dalla metà degli anni ’80 (secondo quanto affermato dal giudice della cognizione: "quantomeno a partire dal 20/6/1983") ai primi anni ’70, con i conseguenti effetti pregiudizievoli in punto di illiceità delle acquisizioni patrimoniali e societarie risalenti a quel periodo.
Non può certo dubitarsi, infatti, che la misura ablativa ha per presupposto l’esistenza di indizi di appartenenza ad un’associazione mafiosa e la sua applicazione è del tutto indipendente dai limiti e dagli esiti del processo penale. Sicchè, non potendosi stabilire alcuna relazione vincolante tra l’ambito temporale della condotta associativa contestata ed accertata in sede di giudizio penale, sulla base di canoni valutativi improntati al rigore della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e quello, potenzialmente diverso, valutabile sotto un profilo indiziario nel procedimento di prevenzione, deve ritenersi legittimo che gli indizi di appartenenza associativa risalgano ad epoca anteriore rispetto al periodo temporale considerato in sede di cognizione: come, nella specie, logicamente affermato dai giudici della prevenzione alla stregua di un’adeguata, puntuale e insindacabile valutazione di merito della piattaforma indiziaria, con particolare riguardo alle dettagliate e affidabili propalazioni del collaboratore di giustizia M..
S’intende dire che, pur rimanendo valido l’insegnamento di questa Corte per cui occorre verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto non già anteriormente, ma contestualmente o successivamente al suo inserimento nel sodalizio mafioso, la pure innegabile necessità di un nesso temporale tra manifestazione della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni non va riferita alle risultanze del processo penale, ma al quadro indiziario posto a base dell’autonomo processo di prevenzione, il cui "perimetro cronologico" ben può essere diverso da quello del giudizio penale (Cass., Sez. 1, 4/7/2007, Richichi e Vadala; Sez. 1, 5/10/2006 n. 35481, Gashi), ed addirittura estendersi ai beni acquistati prima dell’inizio dell’appartenenza ad associazione mafiosa, sempre che essi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, nel senso che esista una chiara connessione dei beni con un’attività illecita senza che rilevi distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso (Cass., Sez. 1, 15/1/1996, Anzelmo, rv. 204036; Sez. 2, 26/1/1998, Corsa, rv. 211435; Sez. 2, 6/5/1999, Sannino, rv. 213853;
Sez. 6, 25/9/2003 n. 36762, Lo Iacono, rv. 226655; Sez. 1, 5/10/2006 n. 35481, Gashi, rv. 234902).
Del resto, dagli esposti motivi del ricorso si ricava in larga parte che essi, riproponendo le medesime deduzioni in fatto e in diritto già precedentemente svolte e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, prospettano, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge e alla inesistenza o mera apparenza della motivazione, un’inammissibile richiesta di sindacato di legittimità esteso alla motivazione in fatto e alla rivalutazione del merito, laddove risulta, invece, corretto il presupposto logicogiuridico su cui si fonda la decisione impugnata alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali in punto di metodologia della prova.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Pen. Sentenza 36539 del 2010 L’imminente prescrizione non letittima di per sè il rigetto della richiesta di rinvio per impedimento del difensore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 25-1-2008, con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato [OMISSIS] colpevole del reato di maltrattamenti nei confronti del coniuge [OMISSIS] e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in euro 4.000,00.

Con ricorso proposto personalmente il [OMISSIS] eccepisce in primo luogo la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di Appello illegittimamente rigettato, con ordinanza dibattimentale del 12-1-2010, l’istanza di rinvio dell’udienza per documentato ed assoluto impedimento dell’unico difensore di fiducia dell’imputato.

Con un secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia sulle istanze proposte in via subordinata con l’atto di appello, di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, di riduzione della pena inflitta e di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato.

Allorché venga presentata istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen. (Sez. Un. 25-6-2008 n. 29529).

Nel caso in esame, come emerge dalla lettura dell’ordinanza pronunciata all’udienza del 12-1-2010, la Corte di Appello di Caltanissetta ha del tutto omesso di esaminare le evidenziate circostanze, in quanto, a fronte della tempestiva e documentata istanza di rinvio dell’udienza del 12-2-2010 per concomitante impegno professionale, presentata dal difensore dell’imputato, si è limitata a rilevare che già in precedenza vi era stata una analoga richiesta e che il reato era prossimo alla prescrizione. Trattasi, all’evidenza, di ragioni che di per sé non legittimavano il rigetto dell’istanza, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione che, a norma dell’art. 159 comma 1 n. 3 c.p., consegue al rinvio del dibattimento disposto per legittimo impedimento dell’imputato o del suo difensore.

S’impone, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio,

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 3463 Pignoramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. A.F. propone ricorso per cassazione "anche ex art. 111 Cost., comma 7" (iscr. al n. 1328/09 r.g.) avverso il provvedimento, qualificato di natura decisoria e definitiva, con cui in data 15 dicembre 2008 ed in procedura esecutiva immobiliare n. 203/05 r.g. del Tribunale di Civitavecchia, il giudice dell’esecuzione ha di ufficio dichiarato inefficace il pignoramento immobiliare da lei eseguito in danno di A.E., suo padre e reiteratamente inadempiente all’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento.

1.2. In particolare, il giudice dell’esecuzione ritiene di applicare il principio espresso da Cass. 15476/08 anche alle obbligazioni periodiche, ritenendo che il creditore avrebbe invece potuto intervenire, per i ratei successivamente maturati della stessa nelle obbligazione alimentare, nelle procedure da lui stesso già intentate o comunque pignorare con unica procedura i beni del debitore; e, dichiarata l’inefficacia del pignoramento, per quel che qui interessa riserva di provvedere sulla cancellazione della sua trascrizione a successiva udienza.

2. A sostegno del ricorso la A. deduce:

2.1. un primo motivo, di "violazione dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, nonchè dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità del provvedimento e/o del procedimento (art. 360 n. 4). Violazione artt. 99-100-101-112- 113-115-483 c.p.c. – artt. 2907 – 2908 – 2910 cod. civ. – artt. 615- 616-617-618 c.p.c.", concluso con il seguente quesito: "il giudice dell’esecuzione, nel rispetto delle norme di cui all’art. 97 Cost., comma 1 e art. 111 Cost., commi 1 e 2, nel rispetto, altresì, delle norme di cui agli artt. 2907-2908 c.c. oltre che degli artt. 99-100- 101-112-115-483 c.p.c. non può, in assenza di domanda e/o eccezioni di parte e di opposizioni agli atti esecutivi e/o all’esecuzione, pronunciare, ex officio, la improponibilità di una procedura esecutiva immobiliare (assertivamente) instaurata successivamente ad altre, nell’ambito delle quali si potrebbe intervenire, ovvero perchè si sarebbe potuto pignorare contestualmente i diversi immobili, non trattandosi di materia di improponibilità sottratta alla disponibilità delle parti". 2.2. un secondo motivo di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1175-1176-1374-1880-2948-1183-1185 cod. civ., art. 483 c.p.c. – artt. 24-30 Cost. artt. 143-147-155 cod. civ.. Violazione, omessa, insufficiente e/o contraddittoria – errata motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)", concluso con il seguente quesito di diritto: "non è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e non si risolve in un abuso del processo (ostativo all’esame della domanda) od in un frazionamento giudiziale in via esecutiva (contestuale o sequenziale) come in ipotesi di un credito unitario, laddove il credito, pur derivante da un titolo giudiziale, maturi ratealmente e sia per cd. parcellizzato all’origine ed, in presenza dell’inadempimento del debitore, il creditore agisca con diverse richieste ed ingiunzioni di pagamento fatte dopo la scadenza dei ratei e procedure esecutive". 3. La stessa A.F. propone poi ulteriore ricorso per cassazione "anche ex art. 111 Cost., comma 7, nonchè e/o ex art. 43 c.p.c." (iscr. al n. 4917/09 r.g.) avverso il successivo provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione immobiliare n. 203/05 r.g.e del Tribunale di Civitavecchia, con cui alla susseguente udienza del 6.2.09 questi ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento già dichiarato inefficace con il primo provvedimento: in particolare, il giudice dell’esecuzione ha motivato tale conclusione sulla persistenza della efficacia esecutiva del precedente provvedimento, con il quale oltretutto aveva rinviato ad apposita successiva udienza per provvedere sulla trascrizione.

4. A sostegno del secondo ricorso la A.:

4.1. premette di avere già proposto ricorso per cassazione (iscr. al n. 1328/09 r.g.) avverso il precedente provvedimento di declaratoria ufficiosa di inefficacia del pignoramento, di cui riproduce il letterale tenore;

4.2. deduce un unitario motivo di cassazione specifico per il provvedimento di cancellazione della trascrizione del pignoramento, di "violazione delle norme sulla competenza di merito e funzionale per gradi con conseguente provvedimento di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., perchè il procedimento esecutivo non poteva essere proseguito davanti il giudice dell’esecuzione del tribunale (1 grado) – (art. 360 c.p.c., n. 2 – art. 373 c.p.c. – art. 112 c.p.c. – artt. 360 e segg. c.p.c. – artt. 133 e segg. disp. att. c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità del provvedimento e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c. – artt. 629 – 630 – 631 – 632 c.p.c. – art. 112 c.p.c.);

4.3. conclude con il seguente quesito: posta la natura della trascrizione del pignoramento ed i casi nei quali il giudice della esecuzione, in seguito alla estinzione del processo esecutivo (artt. 629 e segg. c.p.c. – art. 632 c.p.c.) dispone la cancellazione della trascrizione, può, peraltro in assenza di opposizione tempestiva del debitore, il giudice disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo, disposizione non contenuta nel provvedimento che ha definito (ex officio) improponibile la procedura esecutiva ed in pendenza oltretutto del ricorso per Cassazione avverso il suddetto ultimo provvedimento che ne ha sottratto la competenza cd. verticale?;

5. All’udienza pubblica del 19.1.11, non avendo proposto il resistente controricorso, partecipa alla discussione orale la sola ricorrente, dopo aver depositato le ricevute delle notifiche dei ricorsi.

Motivi della decisione

6. Preliminarmente la Corte, essendo chiamati nella stessa udienza i ricorsi di cui si è riferito nel suesteso svolgimento del processo, stante la connessione tra gli stessi sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello della prospettazione di questioni in diritto in larga parte identiche, dispone la riunione al ricorso iscr. al n. 1328/09 r.g. di quello iscr. al n. 4917/09 r.g.; ciò posto, peraltro, i ricorsi sono inammissibili.

6.1. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di rilevare di ufficio un vizio originario del procedimento, consistente nell’illegittima reiterazione del pignoramento, sia pure in base a ratei successivi di un’obbligazione alimentare periodica, a fronte di possibilità alternative meno dispendiose offerte al creditore ed a salvaguardia del debitore; con successivo provvedimento il medesimo giudice ha provveduto anche sulla trascrizione del pignoramento, disponendone la cancellazione sul riscontro della mancata sospensiva del suo precedente provvedimento – oggetto del primo dei ricorsi oggi qui esaminati – e della persistenza della sua efficacia.

6.2. Con tutta evidenza, il successivo provvedimento costituisce una mera integrazione oltretutto dovuta, non potendo ammettersi una sorta di ultraattività della trascrizione separata dall’estinzione o dalla chiusura anticipata della procedura originata dall’atto trascritto – della precedente pronuncia di improseguibilità del processo esecutivo e fa con essa corpo. In sostanza, le due ordinanze integrano un unicum inscindibile, sicchè il capo relativo alla sorte della trascrizione è certamente di competenza, se non altro in astratto, del giudice dell’esecuzione, non venendo meno la competenza istituzionale di quegli sulla cancellazione siccome provvedimento meramente accessorio e consequenziale – una volta definita la procedura esecutiva.

6.3. Viene così proposto direttamente un ricorso per cassazione avverso un complessivo provvedimento del giudice dell’esecuzione che nega al creditore il diritto di procedere in via esecutiva in relazione ad una determinata procedura da lui intentata: si è dinanzi quindi ad un provvedimento di "blocco anticipato" del processo esecutivo, adottato in danno del creditore procedente e con efficacia retroattiva, atteso che travolge lo stesso pignoramento fin dal momento in cui esso è stato eseguito.

Da tempo oramai in via interpretativa si è ammessa, dinanzi alla multiforme peculiarità delle concrete fattispecie processuali ed alla geometrica esponenzialità della verificazione di varianti di queste, l’esistenza di differenti ipotesi o cause di definizione anticipata del processo esecutivo, anche se diverse da quelle espressamente codificate, variamente denominate ma accomunate dal tratto caratterizzante della constatazione dell’impossibilità, per il processo, di proseguire secondo lo schema tradizionale e fino all’esito, normale per ogni espropriazione, della trasformazione in denaro del compendio staggito e della distribuzione del denaro così ricavato ai creditori; e lo stesso ordinamento contempla espressamente, quale categoria a sè stante e considerandola evidentemente con una clausola generale, le ipotesi di "chiusura anticipata" – come si esprime l’art. 187 bis disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4 novies, lett. b), conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80 – del procedimento esecutivo per regolarne gli effetti nei confronti quanto meno degli aggiudicatari.

6-4. La giurisprudenza di questa Corte è peraltro da tempo ferma nel ritenere che in tali ipotesi, quando non siano in modo espresso qualificate come fattispecie di estinzione (e siano in tal caso sussumibili entro il paradigma del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c.), il rimedio concesso alle parti si riconduce alla fattispecie dell’opposizione agli atti esecutivi, in quanto tali provvedimenti di chiusura anticipata culminano e sono trasfusi in un provvedimento del giudice dell’esecuzione (Cass. 3276/08, Cass. 27148/06, Cass. 6391/04).

Infatti, intesa la nozione di "singoli atti di esecuzione", come relativa agli "atti del processo esecutivo" (Cass. n. 1755/70, Cass. n. 2675/75, Cass. n. 1244/78), in quest’ambito si riconduce agevolmente il provvedimento, adottato al di fuori o prima di qualunque causa incidentale di cognizione e di quelle espressamente codificate per l’estinzione, che nega al creditore il diritto di procedere esecutivamente; pertanto, ove sia il creditore a dolersene, egli non potrebbe certo avvalersi dell’opposizione ad esecuzione, concessa al contrario al debitore o comunque al soggetto che sta subendo l’esecuzione per fare valere le situazioni di insussistenza originaria o sopravvenuta del diritto ad agire esecutivamente (anche limitatamente ad un determinato compendio staggito): ma gli è consentito il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi (in termini, con riferimento ad un caso in cui è stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, v. Cass. 23 febbraio 2009 n. 4334).

6.5. Tanto significa che il provvedimento in esame non ha il carattere della definitività e, in mancanza di questo, che il diretto ricorso per cassazione, anche ai sensi dell’art. 111 Cost., è inammissibile (in materia, v. tra le molte, Cass. 14707/06 o 2745/07, che rimarcano il carattere ostativo a tale ricorso straordinario dell’esistenza, nel sistema dell’esecuzione forzata, di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell’art. 617 c.p.c.).

E’ appena il caso di rilevare che il ricorso avverso il secondo provvedimento sarebbe a sua volta inammissibile pure nell’ipotesi in cui fosse riqualificato ex art. 43 c.p.c., per difetto di indicazione del giudice ritenuto competente sia nell’esposizione narrativa che nel quesito indispensabile anche per tale evenienza: e tanto esimerebbe dal rilevare la sua infondatezza nel merito per quanto di cui sopra, al punto 6,2., ravvisandosi l’esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione a pronunciare sulla cancellazione del pignoramento su cui si fonda la procedura esecutiva che egli ha – in qualunque modo – definito.

7. In ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità non vi è luogo a provvedere, non avendo l’intimato proposto controricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 1328/09 r.g. e 4917/09 r.g., li dichiara inammissibili; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5705 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-5 marzo 2003 il Tribunale di Brindisi condannava L.P. e la Sai Assicurazione S.p.A. a risarcire ad M.A. i danni biologici e morali conseguenti al sinistro stradale in cui era stata coinvolta.

Con sentenza in data 15 luglio – 19 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza impugnata.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il danno patrimoniale non risultava adeguatamente provato, per cui occorreva confermare la liquidazione equitativa del Tribunale, mancando la prova sicura della effettiva incidenza dell’invalidità sulla vita lavorativa della danneggiata; il danno morale andava liquidato tenendo conto delle effettive sofferenze, patite, dell’età della vittima delle sue condizioni familiari, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati hanno ha espletato attività difensiva.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, 2057 e 2697 c.c.; insanabile contrasto logico tra le premesse e la conclusione cui perviene la sentenza sul punto della prova della riduzione della capacità lavorativa specifica; omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si assume che la M. ha perso totalmente la capacità lavorativa specifica. Un’affermazione siffatta implica necessariamente esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto che sono riservati al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione. La Corte territoriale ha rilevato l’incongruenza delle valutazioni espresse in sede di C.T.U. in cui, a fronte di una micropermanente per il danno biologico, era stata riconosciuta una incapacità lavorativa totale. Nessuna delle argomentazioni addotte dalla M. dimostrano che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione delle numerose norme di diritto indicate, nè viene dimostrata alcuna contraddittorietà nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Invece la ricorrente compie ampi riferimenti a documentazione nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e che, comunque, esigono attività valutative inibite al giudice di legittimità.

Non giova alla M. il riferimento al precedente (sentenza n. 28399 del 2008) di questa stessa sezione, stante la diversità delle situazioni fattuali.

Nel caso in esame la Corte territoriale, rilevato che l’appellante non aveva dato la necessaria prova del danno patrimoniale e negata attendibilità all’affermazione del C.T.U. circa la perdita quasi integrale della capacità lavorativa specifica, ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva riconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante, anche se lo aveva liquidato in via equitativa, laddove, nel precedente citato, la Corte territoriale aveva respinto la domanda di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante sebbene fosse risultato che il ricorrente, per effetto dell’incidente, era stato dimesso dall’incarico espletato presso l’amministrazione della Marina militare.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità del procedimento e dell’impugnato provvedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 sul punto del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale nella misura adeguata a ristorare il danno.

La violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata ancorata all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e non al n. 4, come sarebbe stato corretto. Le argomentazioni a sostegno si muovono sul piano generale e non dimostrano specifici errori addebitabili alla Corte territoriale.

Esse sostanzialmente propugnano una decisione più favorevole, ma ancora una volta sollecitano la Corte ad invadere l’ambito decisionale riservato al giudice di merito. Conseguentemente anche il secondo motivo risulta infondato.

Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.