T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 341 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo

La società E. s.r.l., proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Altopascio, dopo l’approvazione di apposita variante al PRG, chiedeva allo stesso Comune il rilascio dei permessi di costruire, indicando come utilizzatrice dell’immobile la società odierna ricorrente.

Dopo la realizzazione dell’immobile, in data 30 luglio 2002, la F. presentava, ai sensi dell’art. 15 ter del Regolamento comunale di igiene e sanità, istanza per il rilascio del nullaosta necessario all’avvio dell’attività di produzione di accessori per serramenti in alluminio

Il Comune di Altopascio trasmetteva in data 1 agosto 2002 la domanda alla Azienda Usl n. 2 di Lucca per il parere di competenza.

A seguito della produzione dei chiarimenti richiesti alla società richiedente, l’ASL rilasciava in data 15 ottobre 2002 il parere favorevole all’inizio dell’attività.

L’iter del procedimento si arrestava, però, a seguito dell’accoglimento, da parte di questo T.A.R., del ricorso presentato da alcuni cittadini contro la variante al Piano regolatore in cui si inseriva il progetto della E. e della ricorrente.

Ottenuto nuovamente dalla E. s.r.l. il permesso di costruzione per la realizzazione di due fabbricati industriali, la società ricorrente avanzava nuovamente istanza per l’avvio della sua attività.

La ASL n. 2, investita della questione per il rilascio del parere di competenza, chiedeva al Comune se si volesse dar corso ad una attività insalubre di 1^ o di 2^ classe. La F. trasmetteva perciò un parere della ASSOFOND che qualificava l’attività in parola come insalubre di 2^ classe a seguito del quale l’Azienda sanitaria rilasciava il parere favorevole.

Dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione dei fabbricati si rendeva necessario, in relazione ad alcune difformità rispetto al progetto originario, richiedere una variante al permesso di costruire già rilasciato, ottenuta attraverso una dichiarazione di idoneità del direttore dei lavori.

Successivamente veniva richiesto nuovamente il nullaosta per l’inizio dell’attività al Comune che, in data 11 aprile 2006, inviava l’istanza alla ASL per il parere di rito.

Dopo l’iniziale avviso negativo espresso il 24 maggio 2006, conseguente all’asserita incompletezza della documentazione che la F. provvedeva ad integrare con una nota trasmessa il 5 giugno 2006, la ASL rilasciava il parere favorevole il successivo 26 giugno.

Ritenendosi lesa nell’interesse legittimo alla trasparenza e speditezza del procedimento, la società ricorrente propone una domanda di risarcimento del danno ingiusto asseritamente subito per effetto del ritardo verificatosi nelle pratiche di autorizzazione all’inizio dell’attività, deducendo la violazione delle norme in materia di trasparenza e partecipazione di cui agli artt. 1 e segg. della l. n. 241, e quantificando il pregiudizio patrimoniale subito in Euro 50.000 o in altra somma che dovrà essere stabilita dal Tribunale anche disponendo una consulenza tecnica d’ufficio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Altopascio opponendosi all’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene domandato il risarcimento del danno ingiusto che la società ricorrente assume di aver subito in conseguenza del ritardo verificatosi nelle pratiche di autorizzazione all’inizio dell’attività di produzione di accessori per serramenti in alluminio.

Si imputa, sostanzialmente, al Comune di Altopascio e alla ASL n. 2 di Lucca di avere pretestuosamente intralciato il rilascio del provvedimento attraverso la richiesta di superflue integrazioni documentali, determinando così un ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento.

In particolare, il parere di competenza sarebbe stato rilasciato dall’Azienda sanitaria circa un mese dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 447/1998 e gravata da analogo ritardo sarebbe stata anche la stessa richiesta di integrazione documentale senza contare che il Comune, attesa l’inconferenza della richiesta, non avrebbe dovuto darvi corso.

La ricorrente, secondo un orientamento dottrinale (peraltro largamente minoritario in giurisprudenza) qualifica, quindi, la responsabilità dell’Amministrazione per attività provvedimentale come responsabilità "da contatto" nascente dall’inadempimento di una obbligazione senza prestazione, comunque non ricollegata alla lesione dell’utilità finale cui aspira il privato, ma derivante dalla sola violazione di quei particolari obblighi stabiliti ex lege (tra i quali, nella fattispecie, la conclusione tempestiva e senza aggravamenti del procedimento) ed il cui rispetto è funzionale alla garanzia dell’affidamento del privato sulla legittimità dell’azione amministrativa (Cass. civ. sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157.

Con ciò, contrariamente alla posizione espressa dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 500/1999, e dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la lesione di un interesse legittimo pretensivo non comporta automaticamente il risarcimento del danno causato dall’attività illegittima della P.A. se non quando esso abbia determinato anche la lesione del bene della vita cui l’interesse legittimo è collegato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 08 settembre 2009, n. 5266, T.A.R. Toscana, sez. II, 05 febbraio 2010, n. 190; T.A.R. Veneto, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 197; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12 giugno 2009, n. 4005).

In particolare, secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato deve escludersi il risarcimento del danno da ritardo della p.a. nel caso in cui i provvedimenti adottati in ritardo risultino di carattere negativo per colui che ha presentato la relativa istanza di rilascio e le statuizioni in essi contenute siano divenute inoppugnabili (Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7).

Nella fattispecie, peraltro, la questione si atteggia in termini differenti, non essendo controversa la spettanza del bene della vita alla deducente che, in effetti, si è vista rilasciare le autorizzazioni richieste, bensì il differimento dell’iter necessario all’emissione del provvedimento, venendo in rilievo, quindi, la violazione procedimentale consistente nel superamento dei tempi stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento stesso.

Nondimeno l’assunto della ricorrente non può essere condiviso.

Va, in primo luogo, rilevato che costituisce ius receptum il principio per cui i termini normativamente stabiliti per la conclusione del procedimento devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2009, n. 4567; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11 febbraio 2010, n. 550).

Tale, quindi, deve ritenersi anche il termine fissato dall’art. 6 del d.P.R. n. 447/1998 per la conclusione del procedimento di cui trattasi.

Oltretutto deve porsi in evidenza che il comma 8 della norma citata afferma che "Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell’impresa o su richiesta della struttura" e, quindi, detto termine viene in rilevo solo nell’ipotesi in cui non occorrano "chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto.." (comma 4).

Né può sostenersi, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune, che alla fattispecie possa essere applicato l’art. 2 bis della l. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69) a tenore del quale "Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento", ostandovi il principio di irretroattività della legge.

Ad avviso della ricorrente il danno da mero ritardo sarebbe idoneo a fondare un danno risarcibile diverso e autonomo rispetto alla lesione del bene della vita.

Posta in questi termini la questione non si sottrae, tuttavia, al tema più generale della responsabilità della pubblica amministrazione conseguente all’asserito illegittimo esercizio dei propri poteri o del suo comportamento come fonte di danno ingiusto.

E" agevole in tale ottica rilevare che, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza, la semplice violazione della norma non implica di per sé, in materia di risarcimento danni, la sussistenza della colpa dell’amministrazione, dovendo essere provata l’esistenza del danno, il nesso causale con il provvedimento o la condotta dell’Amministrazione e il profilo soggettivo della colpa.

Orbene, anche a prescindere dal fatto che, nel caso di specie difetta la prova del danno risarcibile, genericamente assunto, e privo di ogni indicazione in ordine alle possibili voci di danno, la responsabilità del Comune viene fatta derivare unicamente dal dato oggettivo del superamento del termine (peraltro ordinatorio, come si è visto) per la conclusione del procedimento volto al rilascio del nullaosta all’avvio dell’attività della ricorrente.

E" noto in proposito che la domanda di risarcimento dei danni, anche quando la posizione soggettiva vulnerata abbia natura di interesse legittimo, è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Grava, perciò, sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ossia l’evento dannoso, la condotta, la colpa, il nesso di causalità (Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797).

Ne discende, in ordine al danno – che la società ricorrente non può sottrarsi all’onere di provarne l’esistenza, soprattutto tenendo conto dell’esiguità del margine di superamento del termine fissato dalla legge, e neppure potendo invocare il c.d. principio acquisitivo, in quanto attinente allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti che costituiscono oggetto di prova.

Per quanto concerne la controversia all’esame è poi necessaria la prova che l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento sia attribuibile a una condotta dolosa o colposa dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio, sez. I, 22 settembre 2010, n. 32382, T.A.R. Toscana, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5145).

Si osserva in proposito che, in relazione al procedimento introdotto con l’istanza del 9 luglio 2004, il lamentato superamento del termine fissato dall’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 447/1998 va ricondotto alla richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata dalla Asl n. 2 di Lucca e, quindi, non può in alcun modo attribuirsi ad inerzia dell’Amministrazione comunale, attesa la necessità di acquisire il parere dell’Azienda sanitaria. Né, d’altro canto, la richiesta di quest’ultima appare pretestuosa, come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di stabilire se, ai sensi del d.m. 5 settembre 1994, l’attività svolta dalla ricorrente andasse qualificata come insalubre di 1^ o di 2^ classe, con evidenti ricadute sul regime delle prescrizioni sanitarie da osservare.

Quanto alla procedura avviata con la domanda del 30 marzo 2006 è la stessa ricorrente a rilevare che il parere favorevole della ASL (ugualmente indispensabile) intervenuto in data 26 giugno 2006 solo dopo un primo avviso negativo dell’ente, è stato conseguito grazie all’intervento del Comune di Altopascio. In ogni caso è agli atti documentazione dalla quale si evince che il parere negativo inizialmente espresso dalla ASL era motivato (doc. n. 16 di parte ricorrente) dalla carenza di elaborati grafici nell’istanza dell’interessata concernenti profili connessi alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro, cioè ad aspetti non certo marginali e ultronei rispetto al rilascio del nullaosta.

Se ne deve concludere che nel comportamento del Comune e in quello della ASL, non sono ravvisabili quei profili meramente dilatori lamentati dalla ricorrente e, conseguentemente, non appare comprovata la colpa di tali Amministrazioni quale elemento soggettivo della responsabilità delle medesime.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 10089 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto del 5 marzo – 23 ottobre 2007 la Corte d’Appello di Roma quale giudice di rinvio con dannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 9.000,00 rispettivamente in favore di P., G. e D.L.A. quali eredi di D.L.C. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso con ricorso del 7 marzo 1975 dal loro dante causa dinanzi alla Corte dei Conti per la retrodatazione della pensione di guerra e definito con sentenza del 18 settembre 2000.

Va premesso che con decreto del 28 luglio 2003 la Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto un’eccedenza temporanea di venti anni accordando a D.L.C. un equo indennizzo di Euro 4.000,00.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 novembre 2005, n. 24754, aveva cassato con rinvio il decreto per l’erronea determinazione della misura del l’eccedenza temporale e per l’esiguità dell’indennizzo liquidato.

Il giudizio veniva riassunto dagli eredi di D.L.C., frattanto deceduto, e la Corte di Appello di Roma determinava in circa quindici anni la durata del processo pensionistico e, detratti tre anni, liquidava un equo indennizzo in favore di ciascuno degli eredi nella misura dei Euro 9.000,00, pari ad Euro 750,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo.

Contro il decreto ricorrono per cassazione D.L.P., G. e A. con tre motivi.

Non hanno presentato difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, limitandosi alla discussione orale della causa.
Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze poichè la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, che ha attribuito al predetto Ministero la legittimazione residuale in precedenza spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica esclusivamente ai giudizi iniziati nella fase di merito successivamente all’entrata in vigore della modifica suddetta (art. 1, comma 1225) e non a quelli che, come nella specie – iniziato con ricorso depositato il 20 maggio 2003 – sono iniziati e si sono svolti legittimamente in contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cass. 6 ottobre 2009, n. 21352).

Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del giudicato per avere il giudice di rinvio proceduto al riesame dell’intera vicenda calcolando in quindici anni il ritardo irragionevole del processo presupposto nonostante sin dal primo giudizio di merito il ritardo fosse stato calcolato in venti anni, come ribadito altresì dalla pronuncia di cassazione.

La censura è inammissibile poichè investe un errore di fatto che si annida già nella sentenza di cassazione dove – come puntualmente evidenziato dai ricorrenti – si legge che già il giudice di merito aveva calcolato in quindici il periodo di durata irragionevole del processo; tale errore – che non è coperto da giudicato perchè non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato – avrebbe dovuto quindi esser fatto valere con l’impugnazione per revocazione in presenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, nei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

Il secondo motivo, con il quale si denuncia l’immotivato divario dell’indennizzo liquidato rispetto ai parametri cui si informa la giurisprudenza della Corte europea è inammissibile per l’assoluta genericità del quesito articolato dai ricorrenti i quali si limitano a proporre a questa Corte un interrogativo meramente teorico – che si risolve nel sottoporre la questione se il giudice possa discostarsi dai parametri anzidetti senza fornire congrua e coerente motivazione – la cui risoluzione non consente per ciò solo l’accoglimento della cen-sura e la riforma del provvedimento impugnato (Cass. 21 aprile 2009 n. 9477).

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omessa pronuncia sugli interessi legali spettanti sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo.

La censura è fondata e conseguentemente il ricorso merita accoglimento limitatamente alla predetta censura, ferma ogni altra statuizione, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può pronunziarsi nel merito con la condanna della Presidenza del Consiglio a corrispondere gli interessi legali dalla domanda sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza previa compensazione nella misura della metà in considerazione dell’accoglimento del tutto parziale del ricorso e se ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.

La Corte dichiara la carenza di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, e, ferma ogni altra statuizione, cassa il decreto impugnato limitatamente al mezzo accolto; pronunziando nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione degli interessi legali dalla domanda sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione nonchè al pagamento delle spese giudiziali che, previa compensazione nella misura della metà, liquida per la restante metà in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12694 Ammissibilità o inammissibilità

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 19-5-99 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava la domanda proposta da G.A. nei confronti di C.E. volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di riscatto agrario in relazione ad un terreno da lui condotto in fitto e venduto senza il prescritto avviso L. n. 817 del 1971, ex art. 8.

A seguito di appello proposto da G.A. con atto notificato il 12-7-2000, la Corte di Appello rigettava il gravame con sentenza depositata il 5-10-2004.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione G. A. sorretto da un motivo.

Si difende con controricorso C.E..
Motivi della decisione

E’ necessario preliminarmente l’esame della richiesta di dichiarazione di tardività dell’appello formulata dal resistente.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria C. V. è stata depositata in data 19 maggio 1999. Il gravame proposto dal G. è stato notificato in data 12 luglio 2000, ben oltre il decorso dell’anno e quarantasei giorni dalla data di deposito della sentenza del Tribunale di Santa Maria C. V. e quindi allorchè la decadenza dalla impugnazione era già maturata.

Difatti l’ultimo giorno utile per proporre impugnazione era il 4 luglio 2000, mentre l’atto di appello risulta notificato il 12 luglio 2000, oltre il termine lungo di scadenza previsto dall’art. 327 c.p.c..

Pertanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2 perchè il processo non avrebbe potuto essere proseguito in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello . Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 11-04-2011, n. 14237 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

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austo del foro di Brescia che chiede l’accoglimento dei motivi del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 30.9.2008 dichiarava F.F., all’epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato della questura di Brescia, colpevole dei reati di rapina aggravata, omessa denuncia di reato, favoreggiamento personale, estorsione, falsità ideologica, concussione, calunnia, abuso d’ufficio, estorsione, omissione di atti di ufficio, reati commessi in danno di soggetti extracomunitari controllati nel corso dei servizi d’istituto e quindi con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti Italia pubblica funzione e lo condannava alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione e Euro 1200 di multa.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 2/3/2010, in parziale riforma della sentenza impugnata dall’imputato lo assolveva, limitatamente al delitto di calunnia, con riferimento ai capi f) e H), nonchè dai reati di rapina, falso, calunnia, concussione rispettivamente ascritti ai capi N, O, P, T, U, V, operato l’assorbimento e la riqualificazione di altri reati ascritti, concessa l’attenuante di cui all’art. 62, numero quattro, c.p. con riferimento al capo Q, rideterminava la pena in anni tre, mesi cinque, giorni 22 di reclusione e Euro 1067 di multa, dichiarando condonata la pena principale nella misura di anni tre di reclusione e l’intera multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, omessa, o contraddittoria motivazione:

a) con riferimento ai capi a), b), c), per illogica e illegittima attribuzione di valore di prova ad elementi ipotetici privi di valenza indiziaria, palesemente contraddetti da altri elementi di carattere oggettivo e per omessa pronuncia su specifici motivi di appello;

b) con riferimento ai capi e), g), i), per avere ritenuto che il fatto contestato al capo e) (concussione), integrasse la fattispecie di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata), già contestata al capo i) e per aver omesso di applicare il principio dell’assorbimento dell’ipotesi cui al capo e), così come riqualificata, nell’ipotesi di cui al capo i);

c) con riferimento ai capi J e k, per la valutazione manifestamente illogica degli elementi di prova, privi di valenza indiziaria per la frammentarietà e non univocità della conversazione telefonica intercettata n. 528, per aver ritenuto erroneamente che i fatti contestati al capo J configurassero il reato di abuso d’ufficio, anzichè l’ipotesi speciale di cui all’art. 361 c.p., (omessa denuncia di reato);

d) con riferimento ai capi L, M, per la valutazione manifestamente illogica degli elementi di prova ed illogica e illegittima attribuzione di tale valore alle dichiarazioni rese da B. A. ai Carabinieri e, successivamente, al Pubblico Ministero, nonostante fossero contraddette dai suoi familiari nonchè da elementi di prova di carattere oggettivo (esami peritali sulla persona dell’imputato), ritenendo la Corte territoriale ora attendibili ora inattendibili le dichiarazioni del medesimo teste, non avendo ritenuto attendibili le prove contrarie e le deduzioni difensive relative agli elementi di prova a discarico; contestava anche la sentenza per avere erroneamente ritenuto che il fatto contestato al capo L) integrasse la fattispecie di estorsione aggravata anzichè il reato di peculato;

e) con riferimento ai capi Q, R, S, per la valutazione illogica degli elementi di prova, avendo affermato la colpevolezza dell’imputato sulla base delle sole dichiarazioni rese da K.S., teste già ritenuto inattendibile e omessa motivazione in ordine a specifiche contestazioni proposte dalla difesa al riguardo, nonchè sull’assenza di dolo in relazione all’omessa denuncia, lamentando anche la mancata redazione del verbale di perquisizione, non avendo l’imputato partecipato personalmente all’attività di controllo del K.; inoltre la Corte ha erroneamente ritenuto che il fatto contestato al capo Q integrasse la fattispecie di estorsione, anzichè il reato di concussione;

f) con riferimento al capo w), per la mancanza di motivazione e illogicità nella valutazione degli elementi di prova, avendo attribuito valenza alle dichiarazione rese da P.E., soggetto pregiudicato e tossicodipendente, nei cui confronti l’imputato ha proposto denuncia-querela per il delitto di calunnia;

g) con riferimento ai capi X e Y per mancata pronuncia su specifici motivi di appello non avendo la Corte specificato le ragioni per le quali non ha ritenuto accogligli le deduzioni difensive.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) I motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sono inammissibili perchè propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

La Corte di Appello di Brescia, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, con riferimento ai capi a), b), c) rileva come la dedotta ristrettezza dei tempi durante i quali la vicenda avrebbe avuto svolgimento non inficia la valutazione degli elementi di prova a carico dell’imputato, confutando anche le ulteriori argomentazioni difensive, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dal B., riscontrate da una telefonata intercettata tra il F. e il K., ritenendo integrato il delitto di rapina ai danni del F., anche indipendentemente da eventuali percosse ricevute, in quanto essendo soggetto irregolare, la pattuglia aveva la possibilità di arrestarlo, ritenendo provata la circostanza che l’imputato, approfittando di tale situazione, lo avesse indotto a consegnare il telefonino e il denaro che aveva con sè, come evidenziato dalla telefonata intercettata, ritenuta attendibile dalla Corte. Ulteriori elementi di riscontro sono stati individuati nella presenza della pattuglia capitanata dell’imputato alle 17:40, nella circostanza che il F. sia stato fermato proprio in quella zona, in mancanza di prova che una diversa pattuglia forse transitata per controlli nella medesima località, avendo l’imputato ammesso, seppur in maniera vaga, la presenza di un extracomunitario che si dava alla fuga prima di procedere alla sua identificazione, non facendone alcuna menzione nella relazione di servizio; lo stesso F. aveva inoltre dichiarato al telefono, per giustificare il suo ritardo al bar, del controllo di polizia con sottrazione del telefonino e dei soldi, evidenziando come la condotta del prevenuto non era da considerarsi isolata, essendosi reso protagonista di altri episodi simili.

2) Con riferimento ai capi e), g), i), lamenta l’imputato la riqualificazione del fatto di cui al capo e) da concussione (in relazione alla quale l’imputato è stata assolto), in violenza privata, con l’attribuzione di un fatto diverso da quello contestato nel capo d’imputazione.

Anche tale rilievo è infondato; la giurisprudenza di legittimità si ispira, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, al principio secondo cui il parametro che consente di verificare, nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato, l’esistenza della violazione del principio in questione è costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l’imputato deve avere avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dall’addebito contestatogli.

Si ha dunque il rispetto del principio nei casi in cui della violazione poi ritenuta in sentenza si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (si vedano in questo senso, da ultimo, Cass., sez. 4A, 15 gennaio 2007 n. 10103, Granata, rv. 236099; sez. 2A, 23 novembre 2005 n. 46242, Mignatta, rv. 232774; sez. 4A, 17 novembre 2005 n. 2393, Tucci, rv.

232973; 10 novembre 2005 n. 47365, Codini, rv. 233182; 25 ottobre 2005 n. 41663, Canonizzo, rv. 232423; 4 maggio 2005 n. 38818, De Bona, rv. 232427; sez. 1A, 10 dicembre 2004 n. 4655, Addis, rv.

230771).

Naturalmente non deve trattarsi di fatto completamente diverso ed eterogeno in cui l’imputazione venga immutata nei suoi elementi essenziali (v. Cass., sez. 1A, 14 aprile 1999 n. 6302, Iacovone; sez. 6A, 14 gennaio 1999 n. 2642, Catone).

Nel caso in esame, l’imputato ha avuto modo di difendersi ampiamente su tutti gli aspetti che poi sono stati presi in considerazione dalla sentenze di appello con riferimento all’accusa formulata per cui la verifica dell’assenza di un pregiudizio per la sua difesa non può che concludersi negativamente. In relazione all’eccezione formulata deve dunque affermarsi che, se anche dovesse ritenersi verificato lo scostamento tra imputazione e condanna, non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa, avendo avuto il F., ampie garanzie e possibilità difensive su tutti i punti dell’accusa posti a fondamento del capo della sentenza di condanna.

3) Con riferimento ai capi J) e k) la Corte ha rilevato che le attività indicate nella conversazione intercettata il 4/3/2006 tra il F. e il C. (perquisizioni locali e domiciliari) erano state svolte nella totale illegalità, in assenza dei presupposti di legge, in violazione delle garanzie previste per il loro compimento, omettendo ogni verbalizzazione dell’attività svolta, concretando la condotta i reati contestati di abuso e omissioni di atti d’ufficio e di falso ideologico in atto pubblico.

La Corte ha anche correttamente motivato sulle ragioni per le quali nella fattispecie non poteva ritenersi integrato il meno grave reato di cui all’art. 361 c.p., invocato dell’appellante ritenendo mancare la prova dell’ingiusto vantaggio patrimoniale, anzichè il reato di abuso in atti d’ufficio ( art. 323 c.p.) L’art. 361 c.p. non prevede, a differenza dell’art. 323 c.p., ai fini della configurazione del reato, il fine di recare ad altri un danno o di procurargli un vantaggio e, pertanto, non può ritenersi fattispecie speciale quella disciplinata dall’art. 361 c.p., rispetto al reato di cui all’art. 323 c.p.. Naturalmente sia il danno che il vantaggio di cui all’art. 323 c.p., debbono avere natura patrimoniale e, nella fattispecie, è ravvisabile il vantaggio patrimoniale in favore di terzi, in quanto all’esito del controllo, il proprietario dell’autovettura Opel corsa è rimasto in possesso della stecche di hashish che, invece, avrebbe dovuto essergli sequestrata, non potendosi disconoscere un beneficio economicamente apprezzabile derivante dall’omesso sequestro dello stupefacente.

4) Riguardo ai capi L, M la Corte territoriale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da B.A. che ha accusato il F. di essersi impossessato ai suoi danni, nel corso di un controllo eseguito a suo carico presso il campo nomadi, di Euro 100 e di due dosi di cocaina, minacciandolo con la frase "vuoi andare in carcere o vuoi andare a casa?".

La Corte, ai fini della valutazione sull’attendibilità del teste, ha rilevato come lo stesso non conoscesse il F. che aveva indicato in epoca non sospetta ai familiari (avendolo visto per caso di pattuglia mentre passava per strada) come l’autore del sopruso ai suoi danni, circostanza confermata dai familiari stessi (cfr dichiarazioni in data 28/3/2007 rese da B.K. e F. C.).

I giudici di merito rilevano, inoltre, che il teste non aveva alcun interesse a calunniare l’imputato, rilevando la genuinità delle sue dichiarazioni e dei familiari.

5) Con riferimento ai capi Q, R, S, concernenti i reati di estorsione, omessa denuncia e favoreggiamento personale a carico di K.S., con impossessamento della somma di Euro 20, i fatti sono stati confermati da quest’ultimo che ha affermato di essere stato bloccato, nell’occasione, da una pattuglia e perquisito e che il F. ("molto conosciuto tra i frequentatori del castello… perchè ruba i soldi oppure ti incastra facendoti trovare addosso della roba"), aveva rovistato nel suo marsupio, aveva preso Euro 20 e quindi lo aveva lasciato andare.

La Corte ha ritenuto il teste attendibile, trattandosi di clandestino che non aveva interesse a rivelare i fatti, trovando le sue dichiarazioni conferma nella circostanza di averle riferite, in tempi non sospettai M., confutando, con motivazione coerente logica, la diversa versione dei fatti formulata dalla difesa.

6) Con riguardo al capo w), concernente la cessione, da parte del F., di una dose di cocaina a P.E. a titolo di gratitudine per pregresse operazioni di polizia che quest’ultimo, quale confidente, aveva consentito di eseguire all’imputato, la Corte territoriale ha rilevato come il P. sia stato sentito come testimone e avendo l’imputato scelto di essere giudicato con rito abbreviato, non può dedurre l’inattendibilità dello stesso, avendo rinunciato ad incrinare l’eventuale credibilità del testimone, mediante l’esame e il controesame diretto in dibattimento.

La Corte di merito, ha ritenuto credibili le dichiarazioni del teste, considerato lo svolgimento dei fatti, le risultanze delle intercettazioni che hanno evidenziato modalità illecite dell’azione dell’imputato, in mancanza di elementi concreti che smentiscano le affermazioni del teste non risultando mosso da intenti calunniatori.

7) Infine, con riferimento ai capi X e Y concernenti la detenzione di 12 cartucce calibro nove parabellum, munizioni da guerra e di una pistola lanciarazzi, la Corte ha ritenuto non attendibili le giustificazioni del difensore considerando l’efficienza sia della pistola che delle munizioni, la cui detenzione è vietata, indipendentemente dall’uso che intenda farne il soggetto che li detiene. La forza persuasiva di tale apparato argomentativo, che, per la sua decisività, assorbe in sè qualunque altro rilievo avanzato in appello dall’imputato, ritenuto implicitamente non qualificante per confortare una diversa conclusione, non può essere posta in discussione in questa sede, perchè ciò comporterebbe una inammissibile valutazione del fatto, che deve, invece, rimanere prerogativa esclusiva del Giudice di merito. Conseguentemente, i motivo di ricorso con i quali si è dedotto, sotto vari profili, il vizio di motivazione della sentenza impugnata vanno disattesi, perchè inidonei a contrastare e, quindi, a porre in crisi l’adeguatezza e la logica interna dell’iter motivazionale della stessa sentenza.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Inoltre va osservato che l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’alt. 606 cod. proc. pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.

Secondo il disposto dell’art. 597 c.p.p., comma 1, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d’appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell’appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell’appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poichè in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado.

(Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv.

194804).

Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto fondata la responsabilità del prevenuto, escludendo implicitamente che le deduzioni difensive non esaminate abbiano rilievo ai fini dell’affermazione di responsabilità.

Non sussistono neanche i presupposti per ritenere assorbito il reato di violenza privata (capo e) in quello di omessa denuncia di reato e favoreggiamento personale (capo i), trattandosi di violazione di interessi giuridici diversi e attesa la diversa obiettività giuridica dei reati; non sussistono, dunque, i presupposti per l’operatività del principio di consunzione in mancanza dell’unità normativa del fatto, trattandosi di condotte differenti, potendosi applicare tale principio solo nel caso in cui una condotta resti assorbita nella previsione dell’altra per la quale è comminata una pena più grave.

La Corte ha anche correttamente ritenuto che i fatti contestati ai capi L) e Q) integrassero la fattispecie di estorsione aggravata anzichè peculato, essendosi il pubblico ufficiale impossessato del denaro in entrambi i casi e dello stupefacente (con riferimento al capo L) al di fuori di ogni potere legale, non avendo redatto un verbale di perquisizione e tantomeno un verbale di sequestro, circostanze tutte che non consentono di ritenere che il denaro e le dosi di cocaina di cui l’imputato si era impossessato fossero legittimamente nella sua disponibilità, per ragioni del suo ufficio e potessero considerarsi, all’epoca dei fatti, corpo di reato, qualificando correttamente la condotta quale estorsione in quanto la minacciata privazione della libertà personale aveva costretto la parte offesa a omettere ogni reazione per reagire alla privazione dei soldi e della droga.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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