Cassazione Penale, Sentenza 36659 del 2010 Bulli a scuola con la pistola? Scatta il divieto di frequenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con ordinanza in data 12 maggio 2010, il Tribunale per i Minorenni di Potenza, in funzione di Tribunale per il riesame, accoglieva l’appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento, in data 4/10/2006, con il quale il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare in IPM nei confronti di [omissis] e [omissis] indagati per reati vari connessi ad atti di “bullismo” posti in essere nell’Istituto lPSlA di Potenza, e, per l‘effetto, disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di entrambi gli indagati.

Il Tribunale osservava che le modalità e le circostanze dei fatti-reati denotavano una spiccata pericolosità sociale, tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi. In particolare osservava che il pericolo concreto di reiterazione dei comportamenti criminosi era desumibile dalle dichiarazioni rese dallo [omissis] studente il quale aveva riferito di minacce rivolte in classe agli studenti che avevano sporto denunzia. Il Tribunale quindi escludeva che misure meno afflittive della custodia cautelare potessero rivelarsi adeguate a neutralizzare il pericolo concreto per l’assenza di comportamenti collaborativi negli indagati.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli indagati per mezzo del rispettivi difensori.
[omissis] propone due motivi di ricorso con i quali deduce:

1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli art. 274 e 275 c.p.p.;

2) Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 275, 5° comma c.p.p.

Al riguardo osserva che, trattandosi di atti di bullismo verificatisi in ambito scolastico, il Tribunale aveva completamente omesso di motivare sulla inadeguatezza di altre misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora nel comune di residenza, ovvero il divieto di avvicinarsi all’ IPSIA ai sensi dell’art. 282 1co. c.p.p. in relazione ai reato di cui alI’art. 612 bis c.p.

[omissis] propone un unico motivo di ricorso con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. Al riguardo deduce che la pistola sequestrata allo [omissis] non è stata mai usata per minacciare o intimidire gli altri studenti. E che dopo l’intervento della Polizia il comportamento scolastico dei due indagati era cambiato, come rilevato dalla relazione della Dirigente scolastica e dalle dichiarazioni degli operatori dell’azienda sanitaria ASP. Successivamente il difensore di [omissis] ha depositato memoria ex art. 611

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi sono fondati.

Se appare incontestabile, nella fattispecie, la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, congrua e priva di vizi logici, altrettanto non può dirsi in ordine all’esigenza di disporre la custodia cautelare in IPM per l’inadeguatezza di ogni altra misura.

Al riguardo il provvedimento impugnato appare affetto dal vizio di motivazione apparente, in quanto esclude l’adeguatezza di ogni altra misura cautelare senza una specifica indagine sugli effetti che l’allontanamento dei prevenuti dall’ambiente scolastico, con altre misure cautelari, potrebbe produrre in ordine ai pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose.

Di conseguenza si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per i
Minorenni di Potenza per una nuova valutazione delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Potenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati idenfificativi a norma dell’arI. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Depositata in Cancelleria il 13.10.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2010) 20-01-2011, n. 1763

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 26.6.09, il tribunale di Verona ha confermato la sentenza 8.4.08 del giudice di pace della stessa sede,con la quale A.C. e A.F. erano stati condannati alla pena di Euro 1.400 di multa, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuti colpevoli del reato di diffamazione in danno di D.C..

Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. illogicità della motivazione e violazione dell’art. 595 c.p.: il documento contenente le espressioni ritenute offensive era diretto al D. e a un funzionario della banca, dr. M., quindi non è ravvisabile la comunicazione a più persone,: anche se trasmesso via fax, attraverso un apparecchio accessibile a più persone.

Da tale circostanza non se ne può trarre la conclusione che lettura del documento sia avvenuta da parte di più persone, in assenza di prove in tal senso;

2. illogicità della motivazione in riferimento alla responsabilità di A.C.: il documento era firmato solo dal fratello F. e la prova del concorso morale non può essere tratta dal successivo comportamento, consistito nella sottoscrizione delle successive dichiarazioni rese a un funzionario della banca, all’esito di attività ispettiva. Secondo il ricorrente, l’invio del documento via fax e le dichiarazioni successive costituiscono due fatti slegati tra loro.

3. vizio di motivazione e violazione degli artt. 595 e 51 c.p.: con la sottoscrizione delle dichiarazioni rese agli ispettori della banca, gli imputati non avevano intenzione di diffamare il querelante, ma di esprimere doglianze circa le modalità di conduzione del loro rapporto intercorrente con l’istituto di credito.

4. illogicità della motivazione e violazione dell’art. 596 c.p.: il tribunale ritiene che non è stata raggiunta la prova della veridicità dei fatti in ordine alla exceptio veritatis formalizzata dal D., (il D., denominato "(OMISSIS)" era stato accusato di "abitudinaria arroganza" e di aver esercitato pressione per ottenere il 2% sull’ammontare di un fido e di aver trattenuto la metà dell’importo di un assegno di L. 10 milioni).

Il tribunale ha ritenuto che:

a) le dichiarazioni degli imputati sono contraddittorie in ordine ai tempi in cui sarebbero avvenuti i fatti e prive di qualsiasi riscontro;

b) l’episodio citato dal teste M., funzionario della banca, manca ugualmente di riscontro;

c) non risulta che la banca abbia posto in essere qualsiasi accertamento.

Osservano i ricorrenti, che il M. aveva riferito di aver ricevuto, in epoca coeva ai fatti narrati, la doglianza di un cliente, tale R., circa analoghe richieste a lui fatte dal D. e queste dichiarazioni sono già di per sè riscontro, che non necessita,per avere forza dimostrativa, di altro riscontro.

La sentenza quindi è del tutto illogica e deve ritenersi che la prova sulla verità dei fatti sia stata raggiunta, quanto meno in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 3. Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo sull’assenza dell’elemento costitutivo della comunicazione con più persone è infondato: la diffamazione è un reato formale ed istantaneo e si consuma con l’adozione di mezzi, che rendano accessibile alla conoscenza di più persone le affermazioni lesive della reputazione, senza che sia rilevante l’impiego di mezzi che garantiscano la immediata e comprovata percezione da parte di una pluralità dei potenziali destinatali.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, integra l’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo dell’elemento costitutivo negato dai ricorrenti, la scelta, da parte degli imputati, del telefax quale strumento di comunicazione della missiva dal contenuto pacificamente diffamatorio: le caratteristiche e la natura del mezzo hanno determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva da parte, non solo del destinatario, ivi indicato (il diretto superiore del D.), ma di tutti i dipendenti della banca, che avevano quotidiano acceso al materiale cartaceo sopraggiunto nella sede, attraverso quel canale (sez. 5, n. 30819 del 24.4.03,rv 228322, ripresa da sez. 1, n. 18888 del 26.4.07, rv 237367). La funzione diffamatoria di questo mezzo di comunicazione si profila in tutta la sua evidenza, alla luce della logica considerazione che era ben possibile ai due clienti della banca, per esprimere le proprie doglianze, l’utilizzazione di altro mezzo, che garantisse la dovuta riservatezza. La scelta di affidarsi a un telefax, posto in un corridoio dei locali degli uffici, pone in evidenza che era voluta una garanzia su tutt’altro versante. La sottoscrizione del documento redatto dai funzionari della banca ha dato conferma e ancor maggiore consistenza alle accuse diffamatorie contenute nella missiva. Quanto alle censure sulla logicità della motivazione, va rilevato che esse attengono a valutazioni fattuali del tutto sottratte al sindacato in sede di giudizio di legittimità, in quanto entrambe la sentenza emesse dai giudici di merito – articolate correttamente e razionalmente in un unico apparato argomentativo – hanno messo in evidenza:

a) il mancato conseguimento della prova della verità delle accuse mosse al D.;

b) l’inconsistenza storica di altra accusa similare, nei confronti del D. rimasta senza seguito investigativo e decisorio, sul piano disciplinare;

c) la logica inconsistenza dell’argomento difensivo, secondo cui gli imputati hanno sottoscritto il documento predisposto dai funzionari della banca, in maniera frettolosa (e quindi in assenza di piena consapevolezza): la natura dell’atto, il suo forte contenuto accusatorio e gli evidenti effetti che ne derivavano smentiscono in maniera certa questa tesi difensiva;

d) la sottoscrizione logicamente consapevole, da parte di entrambi, di questo documento, confermativo e rafforzativo delle iniziali accuse inviate a mezzo fax dal solo A.F., dimostra in maniera altrettanto certa la responsabilità anche del fratello C..

I ricorsi va quindi rigettati, con la conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2010) 04-02-2011, n. 4424 Arresto Custodia cautelare in carcere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Convalidatone l’arresto in flagranza del reato di concorso (con il convivente D.G.V.) in estorsione pluriaggravata continuata di natura camorristica ( L. n. 203 del 1991, art. 7) in danno di F.S., il procedente g.i.p. del Tribunale di Napoli con ordinanza del 3.10.2009 applicava ad D.A. la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al predetto reato di estorsione, determinativo dell’arresto in flagranza, ed al connesso reato di concorso in usura aggravata continuata. Reati per i quali il g.i.p. riteneva la D. raggiunta da gravi indizi di colpevolezza nella concomitante sussistenza di immanenti esigenze cautelari (pericolo di recidività specifica) tutelabili con la sola restrizione carceraria ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, stante la qualificazione dei fatti estorsivi aggravati da modalità camorristiche.

Con provvedimento del 15.10.2009 il Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., respingeva il gravame della D., confermando la misura carceraria.

Nel prosieguo delle indagini il g.i.p. con ordinanza in data 26.2.2010 rigettava l’istanza della D. di revoca e/o di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari.

2. Pronunciando sull’appello interposto avverso quest’ultimo provvedimento reiettivo, il Tribunale distrettuale di Napoli con l’ordinanza del 31.5.2010, richiamata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione, limitata -per l’esistenza del precedente giudicato cautelare sugli indizi di colpevolezza (provvedimento del riesame del 15.10.2009)- ai soli profili concernenti le esigenze cautelari.

Nel confermare la cautela carceraria, il Tribunale ha rimarcato, per un verso, che la contestata aggravante delle modalità mafiose della più grave condotta estorsiva non consente, in ragione del precetto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, di applicare, in costanza di esigenze cautelari, una misura diversa da quella della custodia in carcere ed ha evidenziato, per altro verso, che le esigenze cautelari e l’anzidetta correlata presunzione relativa non possono ritenersi superate dagli sviluppi delle indagini. Ciò con particolare riferimento tra l’altro – all’assenza di ogni utile dato che, al di là delle prospettazioni dell’indagata, accrediti una reale rescissione dei collegamenti della donna con gli ambienti criminali in cui si sono sviluppati i comportamenti delittuosi attribuitile.

3. L’ordinanza del giudice del riesame è stata impugnata per cassazione dal difensore di D.A.. Con il ricorso si deduce una unitaria censura per violazione di legge e insufficienza e illogicità della motivazione.

Il Tribunale ha erroneamente assunto il carattere assoluto della presunzione introdotta dall’art. 275 c.p.p., comma 3, ritenendo la previsione normativa insuperabile in rapporto al titolo del reato di estorsione qualificata ai sensi alla L. n. 203 del 1991, art. 7, trascurando di rilevare che la citata disposizione reca una clausola di "salvezza" che non preclude l’applicazione di meno afflittive misure restrittive, allorchè il quadro delle esigenze cautelari risulti oggettivamente affievolito.

Questa è la situazione della D., semplicisticamente liquidata dai giudici dell’appello cautelare, l’invocata misura cautelare domiciliare apparendo giustificata:

– dal fatto che il coindagato D.G., autore materiale delle condotte incriminate, continuerebbe a restare in carcere, la qual cosa implica il venir meno dei legami della D. con soggetti legati o contigui ad organizzazioni criminali;

– dallo stato di incensuratezza della D., immune da pendenze giudiziarie e non raggiunta da informative di p.g. che attestino sue frequentazioni con pregiudicati;

– dall’intento risarcitorio del danno verso la persona offesa mostrato dall’indagata a riprova della sua "inequivoca presa di distanza dal contesto nel quale sono maturati i fatti";

– dal proposito della donna di trasferirsi in altra area territoriale, attesa la disponibilità di un fratello ad accoglierla in casa in regime di custodia domiciliare, cui l’indagata si sottoporrebbe anche accettando forme di controllo elettroniche.

4. I rilievi censori espressi nell’interesse di D.A., in gran parte aspecifici (replicanti gli stessi motivi di appello pur valutati dal Tribunale), sono indeducibili, perchè imperniati su critiche di mero fatto che impingono il merito della regiudicanda destinato ad essere eventualmente apprezzato dal giudice di cognizione, ed altresì manifestamente infondati, perchè basati su premesse interpretative errate.

Per l’effetto l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Rettamente il ricorso definisce come relativa la presunzione di pericolosità sociale recata dall’art. 275 c.p.p., comma 3 che prevede, in presenza di esigenze cautelari connesse alla contestazione di reati di particolare gravità, la custodia in carcere quale unica misura applicabile. Sbaglia, però, il ricorso nel congetturare che l’ordinanza del Tribunale accrediterebbe la diversa tesi del carattere assoluto della presunzione in parola.

Così certamente non è, sol che si presti attenzione ai contenuti espositivi della ordinanza impugnata, che non a caso si pone il problema della verifica della adeguatezza e della attualità cautelari della custodia carceraria della D. proprio alla luce dei dati di riferimento indicati dall’indagata ed oggi riproposti con il ricorso.

Deve puntualizzarsi, d’altro canto, che la obbligatorietà – relativa nei termini predetti – della custodia carceraria ex art. 275 c.p.p., comma 3 investe in particolare il provvedimento genetico della custodia cautelare, ma non anche o necessariamente le vicende successive della permanenza o meno delle esigenze cautelari, per le quali occorre pur sempre verificare la concretezza e l’attualità della pericolosità sociale dell’indagato, di guisa che – ove la stessa risulti affievolita – è ben possibile applicare una misura meno gravosa (cfr. Cass. Sez. 6,9.4.2010 n. 25167, Gargiulo, rv.

247595).

E’ in questa corretta dimensione prospettica che il Tribunale ha valutato la permanenza delle esigenze cautelari legittimanti la perdurante custodia in carcere della ricorrente, considerando – all’esito dell’esame dei dati descritti dall’indagata – non sorretta da idonei o decisivi elementi dimostrativi la testi dell’ipotizzata attenuazione delle esigenze cautelari. La valutazione del Tribunale è frutto di un giudizio di fatto articolato attraverso passaggi logici e corretti sul piano processuale, che lo sottraggono all’invocato scrutinio di legittimità. E’ appena il caso di osservare che l’indiscutibile gravità dei reati ascritti alla ricorrente e la disinvoltura e la determinazione con cui sono stati realizzati e reiterati nel tempo legittima la negativa prognosi comportamentale formulata dal Tribunale in funzione delle esigenze cautelari che involgono la posizione processuale dell’indagata.

Prognosi rispetto alla quale il pur non irrilevante stato di incensuratezza della ricorrente diviene una variabile indipendente, di per sè non idonea a vanificare o stemperare le esigenze cautelari socialpreventive (v. Cass. Sez. 3, 8.6.2010 n. 25633, rv. 247698).

L’inammissibilità del ricorso impone la condanna della D. al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo fissare nella misura di Euro 1.000,00 (mille). La cancelleria provvederà alle comunicazioni connesse allo stato di detenzione della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-04-2011, n. 8061 Licenziamento per riduzione del personale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/12/06 – 5/2/07 la Corte d’Appello di Torino rigettò l’appello proposto da B.M. avverso la sentenza del 5/7/05 del Tribunale di Biella, con la quale era stato ritenuto legittimo il licenziamento del 17/9/04 intimatogli con effetto dall’1/10/04 dalla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A nell’ambito della procedura di mobilità avviata ex L. n. 221 del 1991 dalla Capogruppo Banca Intesa, e compensò tra le parti le spese di lite in ragione della complessità della vicenda.

La Corte torinese addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che non solo le specifiche deduzioni svolte in prime cure dalla Biverbanca sulla situazione di criticità e sulla necessità di avviare un processo di riorganizzazione non avevano trovato alcuna smentita in giudizio, ma anche che il licenziamento del B. era stato il punto d’arrivo di una complessa procedura, contraddistinta dalla individuazione, in base al criterio della maggiore anzianità, di 104 esuberi nella Regione Piemonte, in cui serrato e costante era stato il confronto fra l’impresa bancaria e le organizzazioni sindacali, all’esito del quale il lavoratore era risultato essere in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità e di versare, perciò, nelle condizioni previste per il suddetto esodo. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il B., affidando l’impugnazione a tredici motivi di censura. Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa – Biverbanca. Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 24 laddove prevede come presupposto della procedura il requisito numerico minimo di "almeno cinque licenziamenti" ( art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare, il B. si duole della totale mancanza di qualsiasi disamina dell’eccezione di illegittimità del licenziamento, che fu da lui sollevata in base alla dedotta insussistenza del predetto requisito numerico, in mancanza del quale la società avrebbe potuto licenziarlo solo per giusta causa o giustificato motivo ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la censura in esame integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non, come nella fattispecie, come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (ex plurimis Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993,n. 3665).

Infatti, il vizio di omessa pronunzia, quale vizio che si assume incidere sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. SU. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468).

Da ultimo (Cass. Sez. 3, n. 1196 del 19/01/2007) è stato ribadito che "la pronuncia d’ufficio da parte del giudice del merito su una domanda o un’eccezione che può essere fatta valere esclusivamente dalla parte interessata integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellarle nello stesso art. 360 c.p.c., n. 5". 2. L’inammissibilità del primo motivo preclude l’esame del secondo che è incentrato sulla dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per l’asserita insussistenza del predetto requisito numerico minimo dei cinque licenziamenti: invero, come si è appurato in precedenza, tale requisito è stato già oggetto della eccezione di omesso esame di cui alla precedente doglianza che si è, però, rivelata inammissibile.

3. Col terzo motivo il B. si duole della omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 24 laddove prevede come presupposto della procedura di licenziamento collettivo "la riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro", nonchè in relazione alla comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo del 27 marzo 2003 ed ai successivi accordi sindacali del 10 aprile 2003, del 29 Aprile 2003 e del 23 marzo 2004 ( art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare il B. lamenta che nel ricorso in appello aveva ribadito l’eccezione di illegittimità del licenziamento per carenza dell’ulteriore indefettibile presupposto previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 24 essendo insussistente, a suo giudizio, l’ipotesi della "riduzione o trasformazione di attività o di lavoro", ma che, ciò nonostante, nella sentenza impugnata non era stata adottata al riguardo alcuna motivazione. Il ricorrente ribadisce la decisività dell’eccezione non esaminata, posto che in assenza di un presupposto della procedura collettiva di licenziamento, quale quello appena denunziato, la risoluzione del suo rapporto di lavoro avrebbe potuto essere adottata solo per "giusta causa" o per "giustificato motivo" ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 1.

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte nella trattazione della prima censura, vale a dire per il rilievo che il vizio di omessa pronunzia, quale vizio che si assume incidere sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non come vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, così come prospettato nella fattispecie.

4. Col quarto motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 24 in relazione alla comunicazione di avvio della procedura per licenziamento collettivo del 27 marzo 2003 ed ai successivi accordi sindacali del 10 aprile 2003, del 29 aprile 2003 e del 23 marzo 2004 ( art. 360 c.p.c., n. 3), per l’inesistenza di una "riduzione o trasformazione di attività o di lavoro". Al riguardo viene posto il quesito di diritto che può riassumersi nei seguenti termini: dato per presupposto, secondo la tesi del ricorrente, che non è consentito attribuire all’attività della società capogruppo (nella fattispecie la INTESABCI S.p.A) una valenza giuridicamente idonea a farla percepire come entità unificata nella procedura di licenziamento collettivo, il giudice avrebbe dovuto accertare la sussistenza del nesso causale tra il progettato ridimensionamento (rientrante nell’ipotesi di accordo di programma stipulato il 5/12/02 dalla Capogruppo) ed i singoli provvedimenti di recesso, anche per la ragione che la carenza dei presupposti legittimanti il licenziamento collettivo è insuscettibile di essere sanata per il tramite di accordi sindacali; pertanto, a suo dire, deve considerarsi illegittima la sentenza nella parte in cui si esclude che l’omessa comunicazione preventiva delle ragioni atte a far ritenere esuberante ognuna delle 104 posizioni lavorative individuate costituisca un vizio della procedura di riduzione del personale; altrettanto illegittima è la sentenza nella parte in cui si afferma che una simile individuazione finirebbe per contraddire il presupposto della necessità di procedere genericamente all’esubero di personale e di far fronte alla stessa riduzione attraverso l’accesso al Fondo di solidarietà per i dipendenti delle aziende di credito.

5. Col quinto motivo, che è strettamente correlato al precedente, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alla eccezione di violazione della L. n. 223 del 1991, art. 24 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè dell’omessa motivazione su un fatto decisivo (360 c.p.c., n. 5), evidenziando l’omessa pronunzia sia sulla decisiva eccezione di illegittimità del licenziamento per inesistenza dei presupposti di legge di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 24 che sulle prove documentali offerte. Al riguardo il ricorrente segnala che egli era stato l’unico dipendente licenziato per effetto dell’avvio di procedura di cui alla lettera del 27 marzo 2003, così come comprovato dalle comunicazioni in atti del 29 settembre e del 1 ottobre 2004; inoltre, egli aveva eccepito che la procedura di licenziamento non era neppure scaturita dall’effettiva riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e, quindi, da alcuna effettiva esigenza tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendo ritenersi, a tal fine, sufficiente il mero richiamo contenuto nella comunicazione di avvio della procedura all’ipotesi di accordo di programma del 5 dicembre 2002 sottoscritto dall’impresa Capogruppo INTESABCI e dalle organizzazioni sindacali.

Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell’identità del tema ad essi sotteso, sono infondati.

Anzitutto, non è affatto vero che il giudice d’appello abbia omesso di pronunziarsi sulla questione della presunta inesistenza dei presupposti di legge di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 24 e sulle prove documentali che sarebbero state offerte a tal riguardo.

Invero, a pagina 12 della sentenza il giudice d’appello spiega che non solo le specifiche deduzioni svolte dalla Biverbanca in prime cure sulla situazione di criticità e sulla necessità di avviare un processo di riorganizzazione (pagg. 8-10 e 33-34 della memoria costitutiva) non trovarono alcuna smentita in giudizio, applicando, pertanto, correttamene il principio della non contestazione, ma anche che il licenziamento del B. non era stato altro che il punto d’arrivo di una complessa procedura in cui si era rivelato serrato e costante il confronto fra l’impresa e le organizzazioni sindacali. A questo riguardo il giudice d’appello richiama, anzitutto, la lettera del 2/10/2002, con la quale la Capogruppo Banca Intesa avviò la procedura prevista dagli artt. 17 e 18 del ccnl 11/7/99, cioè di quelle norme collettive che stabilivano che ancor prima dell’avvio della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, le aziende, ovvero la Capogruppo in caso di pluralità di aziende facenti capo al medesimo gruppo, dovevano comunicare alle organizzazioni sindacali le motivazioni e gli obiettivi che intendevano adottare (documento 2 di parte appellata). Tale constatazione consente, tra l’altro, di per sè stessa, di fugare qualsiasi ombra di dubbio sulla asserita inidoneità giuridica dell’iniziativa della Capogruppo nell’avvio della procedura di licenziamento collettivo, cosi come infondatamente prospettata dall’odierno ricorrente nel vano tentativo di svilire la legittimazione dell’ente promotore della procedura di cui trattasi, mentre, al contrario, la legittimazione derivava alla Capogruppo delle aziende bancarie direttamente dalle summenzionate norme contrattuali; inoltre, nell’ambito di tale procedura preliminare vennero effettuati, su richiesta delle organizzazioni sindacali, molteplici incontri (a tal proposito in sentenza è richiamato il documento n. 7 di parte appellata). Il giudice d’appello menziona, altresì, l’intervenuta sottoscrizione da parte della Federdirigenti, della quale il B. era Vicepresidente, dell’Accordo di programma concernente anche la Biverbanca, col quale vennero individuati gli obiettivi specifici di riduzione strutturale del costo del personale e si previde che ciascuna azienda del gruppo avrebbe avviato la procedura ex L. n. 223 del 1991 anche ai fini dell’intervento del "Fondo di solidarietà" ex D.M. n. 158 del 2000;

infine, lo stesso accordo previde che l’individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe dovuta avvenire secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 del citato D.M.; conseguentemente, si da atto nella sentenza che la Biverbanca avviò la procedura con lettera del 27/3/2003, alla quale seguì l’esame congiunto che si concluse con l’Accordo del 10/4/2003, poi modificato parzialmente a seguito dei successivi Accordi del 29/4/03 e del 23/3/04. Quanto alla prospettata necessità di accertamento giudiziale della verifica della sussistenza del nesso causale tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso è agevole osservare che la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, per cui i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo), ma la correttezza procedurale dell’operazione (ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso), con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva, (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 21541 del 6/10/2006).

Invece, per quel che concerne la deduzione della presunta illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato escluso che l’omessa comunicazione preventiva delle ragioni atte a far ritenere esuberante ognuna delle 104 posizioni lavorative individuate possa costituire un vizio della procedura di riduzione del personale, si osserva quanto segue: questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 4653 del 26/2/2009) che "in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione. D’altronde, nella fattispecie in esame, non può non rilevarsi l’assenza di qualsiasi elemento suscettibile di far paventare l’esistenza di un intento discriminatorio da parte della società datrice di lavoro, essendo innegabile l’equità di un sistema di riduzione de personale incentrato sull’esigenza di una più efficiente riorganizzazione dell’impresa non disgiunta da quella di addossare la ricaduta degli effetti negativi della riduzione stessa sui soggetti che, per essere prossimi a pensione, hanno la capacità economica di ammortizzare meglio detti effetti, ed essendo certo che la società aveva prospettato che l’individuazione dei lavoratori da porre in esodo doveva avvenire in base allo strumento prioritario del ricorso al Fondo di solidarietà di cui al D.M. n. 158 del 2000, con specifico richiamo al contenuto dell’art. 8 di tale decreto.

Infatti, del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 8, comma 4 (pubblicato su G.U. n. 139 del 16/6/2000 e contenente il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito) stabilisce espressamente che ai sensi di quanto previsto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1, l’individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. Il summenzionato D.M., art. 8, comma 2 prevede, altresì, che l’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

Infine, il citato D.M., art. 8, comma 3 stabilisce che per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

E’, pertanto, evidente che il ricorso, in sede di accordi sindacali, al predetto criterio normativo di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 8 rappresentava senz’altro una garanzia di individuazione oggettiva e facilmente verificabile dei lavoratori da porre in esodo, per cui alcuna discriminazione poteva derivarne per chi, come il ricorrente, era in possesso dei requisiti prescritti per il collocamento in pensione.

6. Col sesto motivo il B. deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alla eccezione di violazione della L. n. 223 del 1991, art. 8 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa motivazione su fatto decisivo (360 c.p.c., n. 5). In sostanza ci si duole del fatto che non fu comunicata al ricorrente l’esistenza di posizioni vacanti in organico e di conseguenza che non gli fu concessa l’opportunità, in violazione del predetto L. n. 223 del 1991, art. 8 di esservi ricollocato.

Rileva la Corte che è fondata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla difesa dell’intimata, posto che la doglianza riflettente la circostanza dell’assunzione di nuovo personale dopo il licenziamento del B. non fu da questi formulata col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Tra l’altro, che trattasi di nuovo motivo di doglianza lo si evince non solo dal fatto che di esso non è fatta menzione nel corpo della sentenza d’appello, ma soprattutto dalla circostanza che nel presente ricorso il B., nel riepilogare i motivi posti a base dei ricorso di primo grado, non lo cita.

7. Col settimo motivo si denunzia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 in relazione alla comunicazione di avvio della procedura di mobilità del 27 marzo 2003 e dei successivi accordi sindacali del 10 aprile 2003, del 29 aprile 2003 e del 23 marzo 2004 ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Il quesito che viene posto al riguardo può riassumersi nei seguenti termini: premesso che la L. n. 223 del 1991, art. 5 fa riferimento al fatto che i lavoratori da collocare in mobilità siano individuati in base alle esigenze tecnico – produttive ed organizzative del complesso aziendale sia nella prima parte della norma che nella parte enunciativa dei criteri da seguirsi nell’ipotesi in cui manchino accordi collettivi (in tal caso dopo i criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità), ne conseguirebbe che le esigenze tecnico- produttive di cui alla prima parte rileverebbero indipendentemente dal criterio di scelta adottato ai sensi della seconda parte della stessa disposizione normativa. Ne deriverebbe, quindi, secondo tale assunto, che l’individuazione del personale da collocare in mobilità dovrebbe avvenire tassativamente ed esclusivamente in relazione ad una effettiva riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro ( L. n. 223 del 1991, art. 24) ed in relazione alle effettive esigenze tecnico-produttive e organizzative che a ciò conseguono, per cui quest’ultimo criterio finirebbe per concorrere con quelli dei carichi di famiglia e dell’anzianità solo in un momento successivo, vale a dire al momento dell’individuazione, tra il personale in esubero, dei singoli lavoratori da licenziare.

Da ciò scaturirebbe l’illegittimità della decisione dei giudici di merito secondo cui il criterio di scelta da utilizzare come parametro della liceità dei recessi intimati è soltanto quello prescelto in sede collettiva e non anche quello legale delle esigenze tecnico – produttive. Inoltre, il ricorrente sostiene che va dichiarata l’illegittimità del recesso intimato qualora manchi fin dall’inizio, come nel caso in esame, il nesso causale tra il programma di ristrutturazione aziendale ed il profilo professionale di appartenenza del lavoratore licenziato, costituendo un tal nesso il presupposto del potere datoriale di recesso e laddove il personale da collocare in mobilità e quello da licenziare (nel caso il solo dott. B.) è stato individuato non già in base alle comprovate esigenze tecnico-produttive ed organizzative, bensì unicamente sulla base del criterio dell’anzianità. Il motivo è infondato.

Anche in tal caso giova, infatti, ribadire il concetto già richiamato in precedenza per il quale la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, per cui i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 21541 del 6/10/2006) Non a caso, nella fattispecie, le parti sociali adottarono concordemente (v. Accordo del 10/4/03 il cui contenuto è richiamato dal medesimo ricorrente a pagina 9 del presente ricorso) lo strumento dell’accesso al Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158 al fine di pervenire alla riduzione degli organici.

Orbene, come si è già evidenziato in precedenza, trattasi di un criterio legittimamente adottato in quanto normativamente previsto in tema di ammortizzatori sociali ( L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3 e D.M. n. 158 del 2000, art. 8). In particolare, come si è visto, il Fondo di solidarietà contemplava espressamente i criteri di individuazione dei lavoratori in esubero, cioè, anzitutto, quelli che alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro erano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se avevano diritto al mantenimento in servizio, poi quelli prossimi alla maturazione del diritto a pensione e, infine, in caso di numero dei lavoratori in possesso dei predetti requisiti maggiore a quello preventivato per gli esuberi, coloro che volontariamente intendevano avvalersene.

Tra l’altro, "in materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro". (Cass. sez. lav. n. 21541 del 6/10/2006).

Se ne deve, perciò, trarre la conclusione che il ricorso, in sede di accordi sindacali, al predetto criterio normativo di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 8 rappresentava indiscutibilmente una garanzia di individuazione oggettiva e predeterminata dei lavoratori da porre in esodo, per cui alcuna discriminazione poteva conseguirne per chi, come il ricorrente, vantava all’atto della risoluzione del rapporto i necessari requisiti prescritti per il collocamento in pensione.

8. Con l’ottavo motivo si denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla lettera di avvio della procedura di mobilità del 27/3/03 ed al successivo accordo del 10/3/04 ed a quanto previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 in quanto la sentenza avrebbe fatto leva sul tenore di tale comunicazione che richiamava astrattamente le esigenze tecnico-produttive ed organizzative, quando di fatto, invece, come rilevato nella stessa decisione impugnata, il personale in esubero era stato individuato esclusivamente sulla base del criterio dell’anzianità, oltretutto, secondo la tesi dell’odierno ricorrente, nemmeno concordato, bensì imposto da Biverbanca, per cui non poteva non evidenziarsi una discrasia tra il criterio apoditticamente affermato nella lettera di avvio della procedura e quello realmente utilizzato. Il motivo è inammissibile per due ragioni: anzitutto, la denunziata discrasia tra il criterio indicato nella lettera di avvio della procedura e quello effettivamente seguito per effetto degli accordi sindacali non risulta tra i motivi che furono posti a base del ricorso di primo grado, per cui, come giustamente eccepito dall’intimata, trattasi di motivo nuovo e come tale inammissibile.

Invero, basta leggere la parte del presente ricorso nella quale è contenuto il riepilogo dei motivi di doglianza del ricorso di primo grado per convincersi del fatto che il motivo in questione non risulta tra quelli che furono sottoposti all’esame del primo giudice.

Ne consegue che non può essere lamentata l’omessa motivazione, da parte del giudice d’appello, su di un fatto che non fu nemmeno specificatamente dedotto in prime cure.

Si è, infatti, precisato (Cass. sez. lav. n. 16033 del 17/8/2004) che "non è configurabile il vizio di omessa pronuncia in relazione ad una domanda che il giudice di appello non sia tenuto a prendere in esame in quanto proposta in violazione del divieto di nuove domande, sancito dall’art. 345 c.p.c., comma 1, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2".

Inoltre, il ricorrente non specifica, in spregio al principio dell’autosufficienza, in quale parte degli accordi che seguirono alla informativa era contenuta la lamentata discrasia rispetto all’oggetto della comunicazione iniziale, per cui, non essendo consentito effettuare un tale tipo di verifica, nemmeno è dato sapere se realmente vi fu una discrepanza tra il contenuto degli accordi collettivi successivi e la lettera di avvio della procedura, dovendosene, perciò, trarre la conclusione che si è solo in presenza di una generica doglianza assolutamente apodittica.

9. Col nono motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alle comunicazioni di Biverbanca datate 29 settembre e 1 ottobre 2004 L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, (art. 360 c.p.c., n. 3). Attraverso tale motivo si evidenzia, in particolare, che l’onere di provare la correttezza e la completezza della comunicazione della procedura di licenziamento collettivo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2, 3 e 9 requisiti, questi, di cui il ricorrente lamenta l’insussistenza, ricadeva sulla parte datoriale e che, invece, nella sentenza impugnata era stata rilevata l’inammissibilità delle doglianze attoree riflettenti l’incompletezza della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, per non essere state le stesse specificamente allegate nel ricorso di primo grado. Il motivo è infondato.

Invero, va subito rilevato che il ricorrente prospetta una questione dell’onere della prova in maniera avulsa dal contesto della decisione che si è basata, invece, sul presupposto, trascurato dalla difesa del B., della novità e della conseguente inammissibilità delle deduzioni dei motivi di illegittimità del licenziamento che secondo la tesi dell’appellante erano riconducibili alla presunta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9.

Al riguardo il giudice d’appello ha chiaramente evidenziato che le circostanze per le quali la Biverbanca non avrebbe inviato agli organismi locali delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti la comunicazione di cui al comma 9 e che la stessa comunicazione sarebbe stata inviata solo in un secondo momento all’Ufficio del Lavoro, ma non contestualmente al suo licenziamento, non erano state mai dedotte in primo grado, per cui erano inammissibili ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2; inoltre, con riferimento alla doglianza per la quale la comunicazione finale non conteneva l’indicazione delle puntuali modalità di applicazione dei criteri di scelta, il medesimo giudicante ha spiegato che non solo – in nessuna parte del ricorso di primo grado venivano richiamate le previsioni di cui al citato L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, ma che neppure era stato dedotto come motivo di illegittimità del licenziamento il fatto che la comunicazione del 29/9/04 fosse priva delle indicazioni inerenti le modalità di applicazione dei criteri di scelta per l’esodo, per cui anche sotto tale aspetto l’appello si rivelava inammissibile.

Quindi, come è dato vedere, il problema non è quello dell’incidenza dell’onere probatorio in corso di causa, bensì quello della esatta delimitazione del tema decisionale ancorato allo schema processuale che il ricorso in materia di lavoro deve seguire ai sensi dell’art. 414 c.p.c., oltre quello della verifica del rispetto del principio del divieto di introduzione di motivi nuovi del contendere nella conseguente fase d’appello.

In ogni caso, per quel che concerne più in generale l’esigenza della puntuale indicazione degli eventuali aspetti invalidanti dell’iter procedimentale dei licenziamenti collettivi, la Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 13727 del 4/10/2000) che "il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia o l’annullamento del licenziamento intimatogli in base alla L. n. 223 del 1991, sull’assunto del mancato rispetto dell’"iter" procedurale previsto dalla citata legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto – a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalla menzionata legge – ad indicare nell’atto introduttivo del giudizio le specifiche omissioni e irregolarità addebitate al datore su cui fonda il "petitum". Ne consegue che egli non può far valere nel corso del giudizio omissioni o irregolarità diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente denunziate perchè una siffatta condotta processuale si traduce in una "mutatio libelli" non consentita ai sensi dell’art. 420 cod. proc. civ. (in senso conforme v. Cass. sez. lav. n. 8423 del 20/6/2001 e n. 11651 del 29/7/2003).

10. Col decimo motivo si denunzia la violazione L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, in relazione alle comunicazioni di Biverbanca del 29 settembre e del 1 ottobre 2004 ( art. 360 c.p.c., n. 3).

In pratica il ricorrente evidenzia che la mera indicazione, nella prevista comunicazione agli uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, dei nominativi dei lavoratori licenziati, dei loro dati anagrafici, dell’anzianità aziendale e della precisazione del criterio di scelta applicato (nella fattispecie l’anzianità di servizio) non può considerarsi sufficiente a soddisfare l’onere della puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, poichè la omessa valutazione comparativa dei dipendenti, fra i quali la scelta è stata operata, rende la comunicazione inidonea a consentire la verifica della effettiva applicazione di criteri stessi ed integra, perciò, violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9. Inoltre, la comunicazione stessa deve essere contestuale all’esecuzione degli adempimenti datoriali, mentre nella fattispecie essa era stata inoltrata a distanza di oltre quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento. Anche
P.Q.M.

hanno condotto al rigetto del precedente motivo, vale a dire la rilevata inammissibilità, da parte del giudice d’appello, dei motivi di doglianza tra i quali era compreso anche quello oggetto della presente censura.

Si è, infatti, già evidenziato che il giudice d’appello aveva espressamente rilevato che le circostanze per le quali la Biverbanca non avrebbe inviato agli organismi locali delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti la comunicazione di cui al comma 9 e che la stessa comunicazione sarebbe stata inviata solo in un secondo momento all’Ufficio del Lavoro, ma non contestualmente al suo licenziamento, non erano state mai dedotte in primo grado;

egualmente, con riferimento alla doglianza per la quale la comunicazione finale non conteneva l’indicazione delle puntuali modalità di applicazione dei criteri di scelta, il medesimo giudice d’appello aveva spiegato che non solo in nessuna parte del ricorso di primo grado erano state richiamate le previsioni di cui al citato L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, ma che neppure era stato dedotto come motivo di illegittimità del licenziamento il fatto che la comunicazione del 29/9/04 fosse priva delle indicazioni inerenti le modalità di applicazione dei criteri di scelta per l’esodo, per cui anche sotto tale aspetto l’appello era stato dichiarato inammissibile.

11. Con l’undicesimo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, in relazione alla comunicazione di Biverbanca del 27 marzo 2003 ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe da considerare illegittima nella parte in cui ritiene che non sia richiesta la necessità di specificazione, in occasione della comunicazione prevista per l’avvio della procedura di licenziamento collettivo, delle ragioni che rendono esuberante ogni singola posizione lavorativa. Il motivo è infondato.

Invero, è condivisibile il ragionamento del giudice d’appello per il quale la norma in esame non contempla la necessità di specificazione delle ragioni atte a rendere esuberante ogni singola posizione lavorativa, tanto più che la finalità della procedura oggetto di causa era rappresentata nella fattispecie proprio dalla necessità di carattere generale di un ridimensionamento dell’organico dell’intero complesso aziendale e che lo stesso ridimensionamento finiva per interessare dipendenti con mansioni obiettivamente fungibili tra di loro, senza trascurarsi la non indifferente circostanza che sin dall’Accordo di programma del 5/12/2002 lo strumento prioritario individuato dalle parti per pervenire alla riduzione degli esuberi era stato quello specifico del ricorso al Fondo di Solidarietà di cui al citato D.M. n. 158 del 2000, a sua volta contenente i criteri oggettivi e prefissati per il perseguimento di un tale risultato.

E’, infatti, il caso di ricordare che questa Corte (Cass. sez. lav. n. 267 del 9/1/2009) ha già avuto modo di affermare che "in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione dei personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. cit., art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi di riduzione di personale, cosicchè, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali completati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, tanto più ove proponga ai sindacati, nella stessa comunicazione e con riferimento alle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, la stipulazione di un accordo, derogatorio dei criteri legali di scelta dei lavoratori da licenziare, che fondi la selezione sul possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione. (Nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento originato da una comunicazione incompleta perchè priva di indicazioni in ordine alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori interessati, ha asserito che la decisione cassata, avente ad oggetto il ridimensionamento dell’impresa con esclusivo riguardo alla consistenza complessiva del personale al fine di ridurre i costi di gestione, si traduceva in un indebito sindacato sulla scelta imprenditoriale di Poste Italiane s.p.a. e, pertanto, violava la L. n. 223 del 1991, artt. 1 e 4) (in senso sostanzialmente conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 4653 del 26/2/2009 e Cass. sez. lav. n. 84 del 7/1/2009).

12. Col dodicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 e del dovere di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. nell’esecuzione della procedura di licenziamento collettivo, in relazione alla comunicazione d’avvio della procedura del 27 marzo 2003 ed ai successivi accordi sindacali del 10/4/03, del 29/4/03 e del 23/3/04 ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare il ricorrente si duole del fatto che nella sentenza non si era tenuto conto della circostanza che non erano state conteggiate le cessazioni dei rapporti di lavoro effettivamente intervenute al di fuori della procedura, tanto che per effetto di ciò si era concretizzato un numero di cessazioni superiore a quello degli esuberi originariamente preventivati (101, anzichè 96 esuberi) e che egli era stato licenziato dopo che era stato già superato il numero preventivato degli esodi, senza che neppure alla data del 1 aprile 2004, prevista dall’ultimo accordo del 23/3/04, egli fosse in possesso dei requisiti per accedere alla pensione dell’AGO (tale diritto veniva a maturazione in suo favore solo il 18/5/04). Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza aveva omesso di considerare che gli esuberi individuati con decorrenza dalla data successiva del 1 ottobre 2004 erano da ritenere illegittimi in quanto essi non rappresentavano altro che il risultato dell’illegittima operazione di limitazione degli esodi volontari originariamente previsti.

Il motivo è infondato, posto che lo stesso si basa su di una prospettazione dei fatti oggetto della procedura del licenziamento collettivo che prescinde del tutto dalla disamina degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale sul contenuto e sugli esiti degli accordi collettivi che si susseguirono nel tempo, finendo, in tal modo, per non investirne la reale portata posta a fondamento della decisione. In effetti, la Corte torinese richiama in sentenza tutti i vari passaggi degli accordi collettivi, partendo dalla previsione originaria dei 104 esuberi al 31/12/02, contenuta nella lettera del 27/3/03, passando, poi, all’accordo del 10/3/04 che prese atto della intervenuta cessazione volontaria di otto rapporti lavorativi e della conseguente riduzione a 96 del numero delle unità da porre in esodo alle varie date del 177/03, del 1710/03, del 174/03, del 1710/04 e del 174/05 e curando, infine, la rassegna minuziosa del contenuto dei successivi accordi che tennero conto, volta per volta, in occasione delle varie scadenze scaglionate nel tempo, del costante raffronto tra il numero delle domande di adesione volontaria e quello preventivato, oltre che degli opportuni ridimensionamenti in conseguenza delle maggiori uscite verificatesi, senza che in queste potessero ritenersi incluse, secondo il medesimo giudicante, quelle realizzatesi al di fuori della procedura di mobilità, stante il ricorso al criterio oggettivo di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 8 intimamente connesso alla stessa procedura.

Inoltre, il giudice d’appello richiama giustamente l’attenzione sul ricorso ai criteri oggettivi di quest’ultima disposizione normativa per rilevare l’infondatezza della doglianza ancorata ad un presunto blocco illegittimo degli esodi volontari: invero, il criterio della volontarietà era stato espressamente previsto per l’ipotesi residuale in cui il numero dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici di cui al citato D.M. n. 158 del 2000, art. 8, primi due commi si fosse rivelato superiore al numero degli esuberi, circostanza, questa, non realizzatasi nella fattispecie, atteso che tutti gli accordi succedutisi nel tempo avevano dato chiaramente atto del fatto che il numero dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici era inferiore al numero degli esuberi previsti, sicchè non ricorrevano i presupposti per ricorrere al terzo criterio sussidiario della volontarietà e tutti coloro che alle date preventivate avevano raggiunto il requisito per accedere alla pensione avrebbero dovuto essere licenziati. Conseguentemente, il B., il quale aveva maturato il requisito in esame al 18/5/04 in coincidenza col compimento del suo 57 anno di età, rientrava fra coloro che, avendo raggiunto i requisiti per il diritto a pensione al 30/9/04, venne licenziato con effetto dal giorno successivo in applicazione del criterio prioritario di scelta previsto dal citato D.M. n. 158 del 2000, art. 8, comma 1. 13. Con l’ultimo motivo si denunzia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 15, degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè del D.M. n. 158 del 2000 ( art. 360 c.p.c., n. 3), oltre che l’omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare viene denunziata l’illegittimità della sentenza per aver ritenuto che il D.M. n. 158 del 2000 potesse derogare la L. n. 223 del 1991, art. 4 laddove quest’ultima norma impone la ricerca di misure alternative ai licenziamenti, per cui si sostiene che il ricorso al solo criterio del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione appariva illegittimo. Il motivo è infondato.

Invero, per quel che concerne l’adozione del criterio specifico della prossimità al raggiungimento della pensione dei dipendenti da collocare in mobilità, si è già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 9866 del 24/4/2007) che "in materia di licenziamenti collettivi – come sottolineato nella sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 – la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (che si traduce in accordo sindacale che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, senza la necessità dell’approvazione dell’unanimità), poichè adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art. 15 ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità oltre a dover essere coerenti con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori. Deve, conseguentemente, considerarsi razionalmente adeguato il criterio della prossimità al trattamento pensionistico con fruizione di "mobilità lunga", oltretutto menzionato come esempio nella suddetta sentenza costituzionale, stante la giustificazione costituita dal minore impatto sociale dell’operazione e il potere dell’accordo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, di sostituire i criteri legali e di adottare anche un unico criterio di scelta, a condizione che il criterio adottato escluda qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro." (in senso conf. Cass. sez. lav. n. 13691 del 7/12/99).

Nè si è esclusa la validità del criterio unico, quale, appunto, quello della prossimità del personale alla pensione, come affermato da questa Corte con la sentenza della sezione lavoro n. 21541 del 6/10/2006, già citata in precedenza (in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 20455 del 21/9/2006).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore della parte intimata.

P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5500,00 per onorario, oltre Euro 94,00 per esborsi, nonchè spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

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