Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9098 Sentenze e decreti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta, giudice dell’esecuzione, rigettava – per quanto interessa in questa sede – l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 669 c.p.p. da S. G., con la quale si chiedeva che venisse dichiarato che le sentenze di condanna pronunziate nei suoi confronti dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta in data 23.7.2004, irrevocabile il 6.10.2005, e dalla Corte d’appello di Caltanissetta in data 12.4.2007, irrevocabile il 21.10.2009, concernevano il medesimo fatto.

A ragione del rigetto la Corte d’appello osservava che le sentenze si riferivano entrambe al reato di cui all’art. 416-bis c.p.. La prima condanna era però riferita alla condotta di partecipazione al sodalizio mafioso che andava da epoca imprecisata sino alla sentenza di primo grado, pronunziata il giorno 12.6.2002; la seconda condanna aveva invece ad oggetto la condotta di partecipazione (al medesimo sodalizio) nel periodo successivo, da luglio 2002 e il 31.12.2003. La non coincidenza temporale delle condotte bastava ad escludere che si trattasse nella sostanza del medesimo fatto. L’intervenuta sentenza di condanna in relazione al primo frammento di condotta interrompeva quindi formalmente la permanenza, rendendo contestabile e attribuibile, a titolo di autonomo reato in continuazione, il prosieguo dell’attività delittuosa.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato Franceso Bellino, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata in relazione al diniego del riconoscimento del bis in idem.

Premesse natura ed elementi costitutivi del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa – sottolineando in specie che la permanente adesione può cessare soltanto con lo scioglimento della consorteria (nel caso di specie non avvenuta) o con il volontario recesso del partecipe, positivamente accertato -afferma che non v’era in atti alcuna prova che il ricorrente avesse deciso d’interrompere il suo vincolo con l’associazione criminale nel giugno 2002 e che un mese dopo l’avesse ripreso, nè poteva costituire un ostacolo al mantenimento dell’adesione la carcerazione patita. La successiva condanna dimostrava d’altronde che la condotta di partecipazione era la medesima e costituiva un unico fatto permanente per il quale il S. era stato condannato due volte in violazione dell’art. 649 c.p.p..

Nè, prosegue, poteva condividersi l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la sentenza di condanna delimitava il divieto di secondo giudizio alla porzione di condotta in quella "delineata", giacchè in presenza di reati permanenti sarebbe illogico e ingiusto consentire di "cadenzare" le contestazioni e di instaurare tanti procedimenti quanti, per le più svariate ragioni d’opportunità, prescelga l’accusa, artificiosamente frammentando l’unicità della condotta, seppure con il correttivo – non pienamente reintegratolo però – della continuazione.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

La nozione di medesimo fatto attribuito alla stessa persona, rilevante ai fini del divieto di bis in idem e del rimedio, nel caso di sua violazione, istituito dall’art. 669 c.p.p. (evocato dal ricorrente), è ancorata alla corrispondenza storico-naturalistica delle fattispecie concrete poste a raffronto, considerate in tutti i loro elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e delimitate dalle loro connotazioni temporali oltre che, eventualmente, di luogo (S.U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati).

Sicchè se può non bastare ad escludere l’identità del fatto la diversa qualificazione giuridica data ad uno stesso comportamento, sono in ogni caso e per converso naturalisticamente e storicamente diversi i fatti che, seppure realizzati mediante condotte analoghe costituenti identico reato, sono state ripetute o sono proseguite in tempi diversi.

Appurato che le due sentenze di condanna si riferivano a segmenti di condotta assolutamente non sovrapponibili, in quanto l’uno protrattosi da epoca imprecisata sino alla prima decade di giugno 2002, il secondo realizzato a partire da luglio 2002 (e sino alla fine del 2003), la tesi difensiva, che le due sentenze concernevano la medesima condotta, appare all’evidenza priva di fondamento.

2. Nè può sostenersi – come vorrebbe il ricorrente – che, condannato l’imputato per il delitto di partecipazione mafiosa in relazione alla condotta tenuta per un determinato periodo di tempo, l’accertata realizzazione in epoca precedente o successiva a quella coperta da giudicato di un’ulteriore analoga condotta, perfetta in tutti gli elementi necessari alla integrazione del reato, non può avere autonomo rilievo penale perchè il reato associativo è reato permanente.

La tesi confonde la fattispecie astratta con quella concreta, individuata dalla pronunzia giudiziale che rende il fatto storico oggetto di contestazione giuridicamente rilevante per le conseguenze che la norma incriminatrice ad esso connette. In tema di reati permanenti, commissivi od omissivi, l’applicazione della norma penale al caso concreto determina dunque – con o senza la volontà del soggetto agente e che vi sia stata o non un interruzione materiale – la delimitazione giuridica dell’azione o dell’omissione punibile che viene a coincidere con quella punita. Così che, irrogata la punizione per un fatto costituente reato delimitato nel tempo, è assurdo invocare per ogni condotta ulteriore della medesima specie il principio ne bis in idem, che – come detto – postula identità del fatto nel tempo e si risolverebbe, nell’accezione voluta dal ricorrente, in una licenza a continuare a delinquere.

3. Del tutto prive di fondamento sono quindi le osservazioni sul possibile arbitrio degli organi inquirenti nella frammentazione delle condotte e sulle conseguenze inique che tale frammentazione potrebbe avere in punto di trattamento sanzionatorio. Il S. era stato tratto a giudizio per una determinata condotta e dopo la condanna ha continua a tenerla, così liberamente e consapevolmente continuando a delinquere; delle conseguenze di tale sua azione è perciò unico responsabile. Ma anche a volere considerare l’ipotesi astratta di condotte non coperte da giudicato che riguardino periodi pregressi, nessuna ingiusta lesione da arbitraria frammentazione dell’imputazione ad opera dell’accusa è ipotizzabile se nessuna prova dei fatti precedenti emergeva dagli atti del procedimento definito per primo; mentre se le prove di tali condotte erano agli atti o potevano esservi portate mediante il contributo dell’imputato, lo stesso aveva in ogni caso la facoltà di chiedere l’estensione al pregresso della contestazione.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-03-2011, n. 11665 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 11 marzo 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, procedendo a sensi dell’art. 264 c.p.p., comma 4 ha respinto la istanza di restituzione di un fucile sottoposto a sequestro probatorio in relazione al reato previsto dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato B.G. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che il Giudice ha erroneamente proceduto de plano non rispettando la procedura dell’art. 127 cod. proc. pen.;

– che l’indagato aveva introdotto un fucile all’interno di un parco regionale la cui area non era limitata da tabulazione o perimetrazione:

pertanto, non è configurabile il contestato reato.

La prima censura è puntuale in fatto in quanto dagli atti di causa (che la Corte è facoltizzata ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale) emerge che il Giudice ha proceduto de plano; in diritto, la deduzione è meritevole di accoglimento e questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dall’affrontare il residuo motivo del ricorso.

Nella fase delle indagini preliminari, quando è richiesta la restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio, la sequela procedimentale, fissata dall’art. 263 c.p.p., commi 4 e 5 è la seguente.

Se il Pubblico Ministero, cui compete la gestione delle indagini preliminari, reputa la istanza fondata restituisce il bene all’avente diritto oppure, nel caso contrario, respinge l’istanza con decreto motivato; contro tale decreto, gli interessati possono proporre opposizione al Giudice che decide con le formalità dell’art. 127 cod. proc. pen..

Nel procedimento di opposizione – volto al controllo giurisdizionale sulla decisione dell’organo della accusa – non è prevista la procedura de plano e deve sempre essere garantito il rispetto del principio del contraddittorio la cui violazione determina una nullità a sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5; tale nullità è stata tempestivamente dedotta con il ricorso in Cassazione. Per il rilevato errore di diritto, l’ordinanza in esame deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3012 Procedimento e provvedimento disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione datata 24 luglio 2010, notificata il 6 settembre 2010, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari del ricorrente e della richiesta avanzata dallo stesso Comando, in data 1 ottobre 2010, alla sede provinciale INPDAP di Frosinone di sospendere il trattamento pensionistico provvisorio;

Considerato che il ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione eccependo abuso di potere ed errata applicazione della legge in quanto la condanna comminata al ricorrente non prevede alcuna delle pene accessorie previste dall’art. 34 n. 7 lett. b della legge n. 1168/61;

Considerato che tale censura non può essere condivisa in quanto da una attenta disamina della determinazione impugnata risulta che la stessa è stata adottata, tra l’altro, ai sensi dell’art. 34 n. 6 della legge n. 1168/1961 secondo il quale il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell’Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;

Considerato, pertanto, che nel caso in esame la perdita del grado per rimozione è stata adottata per motivi disciplinari al termine del relativo procedimento e non come conseguenza diretta della condanna penale inflitta al ricorrente, a nulla rilevando il fatto che tale condanna non preveda alcuna delle pene accessorie previste dall’art. 34 n. 7 lett. b) della legge n. 1168/1961;

Considerato che anche l’impugnativa avverso la determinazione di sospensione del trattamento pensionistico provvisorio erogato al ricorrente non si appalesa fondata, atteso che tale sospensione discende dal fatto che il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio, non aveva maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla legge n. 449 del 1997, nonché dal D. L.vo n. 165/1997 per il pensionamento;

Il ricorso va, quindi, respinto mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di Euro 1.000,00 (mille) nei confronti dell’Amministrazione resistente e nella misura di Euro 1.000,00 (mille) nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. costituitosi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16513 associazione mafiose

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o.
Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 30.1.2009 dal Tribunale di Palermo, che aveva condannato C.T. alla pena di sette mesi di arresto per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3- bis relativamente a fatto commesso omettendo di versare, entro trenta giorni a far data dal giorno (OMISSIS), data d’inizio dell’esecuzione delle misura di prevenzione, la cauzione impostagli con decreto del Tribunale di Palermo del 29.4.2006.

Osservava, a ragione, che non v’era prova in atti dell’adempimento tardivo allegato dall’imputato, che asseritamente avrebbe dovuto provare le momentanee difficoltà incontrate per il tempestivo assolvimento dell’obbligo; che in ogni caso le sopravvenute gravi necessità economiche addotte non equivalevano ad impossibilità assoluta; che la pena era adeguata e che la personalità dell’imputato, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti anche in forma attenuata, non consentiva riduzioni.

2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Giuseppe Duminico, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando:

2.1.a. erroneamente la Corte d’appello aveva affermato che non v’era prova del versamento tardivo della cauzione, lo stesso risultando invece dagli atti, e, in specie, dal verbale d’udienza 30.1.2009 e dalla produzione, in quella sede, della ricevuta in data 28.5.2008 (documenti entrambi allegati al ricorso), oltre che dalla sentenza di primo grado che di esso dava atto pur ritenendolo ininfluente;

2.1.b. erroneamente, quindi, i giudici del merito avevano omesso di considerare le difficoltà economiche che avevano impedito all’imputato di adempiere tempestivamente, così obliterando l’insegnamento della Corte costituzionale che aveva rimarcato come la mancanza di disponibilità economiche non preordinata o colposamente determinata determinava l’esenzione da responsabilità e come l’accertamento di tale condizione fosse appannaggio anche del giudice penale (la Corte d’appello aveva omesso di valutare le deduzioni difensive sul punto nonostante il Tribunale si fosse rifatto a giurisprudenza oramai superata sulla indeducibilità di tale aspetto dinanzi al giudice penale);

2.1-c. spettava d’altra parte ai giudici del merito verificare le allegazioni difensive;

2.2. per altro verso, l’entità della cauzione e il suo, seppur tardivo, versamento, avrebbero imposto quantomeno la determinazione della pena nei minimi edittali e il riconoscimento della circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Dagli atti (verbale d’udienza e attestati di pagamento allegati al ricorso, conforme riconoscimento del primo giudice) risulta difatti la prova che l’imputato aveva tardivamente versato la cauzione impostagli.

Tale circostanza, il pagamento avvenuto, sebbene tardivo, non poteva dunque essere ignorata dai giudici di merito: anzitutto quale elemento che, a contrario, sosteneva la tesi difensiva che l’imputato s’era prima trovato in difficoltà economiche tali che gli avevano impedito di adempiere tempestivamente; quindi, e in ogni caso, quantomeno ai fini del trattamento sanzionatorio.

2. In relazione al primo aspetto, deve ad ogni buon conto essere precisato che l’inesigibilità è categoria generale del diritto penale, che direttamente discende dai precetti dell’art. 27 Cost..

Non può difetti predicarsi colpevolezza senza rimproverabilità, e la impossibilità ad adempiere al precetto, che dipenda da errore incolpevole o da fatto impeditivo o da assenza di mezzi, renderebbe la punizione dell’inosservanza in concreto non compatibile con il principio di personalità della responsabilità penale e con la funzione rieducativa della pena.

L’impossibilità va quindi parametrata all’obbligo imposto e alla situazione concreta rispetto alla quale occorre valutare la rimproverabilità dell’omissione: parlare di impossibilità "assoluta", come ha fatto la Corte d’appello, è un non senso perchè il giudice penale deve fare del precetto regola per il caso al suo esame. Deve perciò considerare una persona reale, qual’è l’imputato, le sue condizioni, quanto gli è richiesto, eventuali insopperibili esigenze di vita; tutto quanto, insomma, concorra a verificare se l’adempimento di una specifica imposizione era possibile in relazione, ovverosia "relativamente", alla, altrettanto specifica, situazione di fatto.

D’altronde già C. cost. n. 218 del 2008, correttamente citata dal ricorrente, avvertiva che "dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell’art. 42 cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in questione presuppone quantomeno la colpa. Perciò la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economiche evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta non una forma di responsabilità oggettiva ma l’esenzione da responsabilità". E la giurisprudenza di questa Corte s’è largamente adeguata a tale insegnamento (tra molte:

sez. 1, sent. 13521 del 03/03/2010, Corso; sez. 5, sent. 39025 del 11/07/2008, laffaldano; sez. 1 sent. 34019 del 22/09/2006, Ursino, rv. 234861, e conformi riv. 215346, riv. 218785 riv. 219725 riv.

220075 riv. 220453 riv. 223157 riv. 221221 riv. 222468 riv. 224412 riv. 226123).

3. E’ vero, inoltre, spetta all’imputato allegare l’esistenza delle condizioni impeditive, tanto rispondendo ad esigenze logico- empiriche, prima ancora che giuridiche. Ma quando l’allegazione, che si risolve nella indicazione delle condizioni impeditive, è stata fatta ed è verosimile e sufficientemente specifica, l’onere di effettuare i dovuti accertamenti risorge in capo all’accusa, che ha ogni strumento per indagare su tenore di vita, per verificare redditi o introiti leciti, per allegare a sua volta ragionevoli presunzioni di illecita accumulazione di proventi di reato, senza perdere di vista tempi e modalità delle condotte o, come nel caso in esame, periodi di detenzione, con le ovvie connesse conseguenze in tema di possibilità lavorative.

4. Nessuno dei giudici di merito s’è invece peritato di esaminare nello specifico le allegazioni difensive e l’effettiva situazione del ricorrente: il Tribunale essendosi rifatto a datata e non condivisibile giurisprudenza che sosteneva la non deducibilità dell’impossibilità ad adempiere in sede penale; la Corte d’appello avendo genericamente affermato che l’impossibilità doveva essere assoluta, apparentemente ed erroneamente equiparandola quindi a una condizione di completa indigenza.

5. La sentenza impugnata, che non ha visto gli atti prodotti dall’imputato e che ha omesso di valutarne seriamente le allegazioni, e che neppure può essere surrogata dalla motivazione della sentenza di primo grado, deve per conseguenza essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi: (a) che la mancanza di disponibilità economiche sufficienti ad adempiere senza compromettere insopprimibili esigenze di vita, non preordinata o colposamente determinata, comporta l’esenzione da responsabilità;

(b) che a fronte di allegazioni difensive non inverosimili e specifiche quanto basta per procedere ai dovuti accertamenti, spetta all’accusa l’onere di verificarle o di addurre convincenti elementi contrari.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

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