Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 2 dicembre 2008 della Corte di appello di Firenze, la quale (in parziale riforma della sentenza 9 novembre 2004 del Tribunale di Prato, che aveva assolto il ricorrente perchè il fatto non costituisce reato, per difetto dell’elemento psicologico) ha condannato il ricorrente al risarcimento del danno subito dalla parte civile e liquidate in Euro 1.500, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) Il capo di imputazione e le difformi sentenze di merito.

L’imputato è accusato del reato di cui all’art. 388 c.p. perchè eludeva l’esecuzione del provvedimento emesso il 15 maggio 1997 dal giudice civile del tribunale di Prato nel giudizio possessorio tra T.A. e la società Di Gas s.r.l., in quanto, anzichè mantenere il passo carraio oggetto della causa "…costantemente aperto", così come disposto dal Giudice, lo faceva chiudere con un cordolo di cemento, paletti e catena metallica, pur offrendo la chiave di apertura alla stessa T., misura peraltro non idonea a ripristinare il preesistente stato di fatto.

Accertato in (OMISSIS) e permanente fino ai mese di (OMISSIS).

Risulta agli atti che T.A., proprietaria in di un fondo insistente nel comune di (OMISSIS), al quale accedeva, tramite una stradello realizzato dal Comune, aveva rilevato che la società Di Gas s.r.l. aveva posto in essere una recinzione che impediva di raggiungere rappezzamento.

A seguito di ricorso al giudice civile, questi emetteva, il 15 maggio 1997, un provvedimento con il quale si intimava alla convenuta di mantenere costantemente aperto il passo carraio, oggetto della causa.

La s.r.l. Di Gas di cui era responsabile S.M.A., nel maggio 1998, faceva chiudere il passo con un cordolo di cemento, paletti e catena di ferro e solo successivamente provvedeva ad offrire la chiave di apertura alla T. la quale presentava querela.

Con sentenza 9 novembre 2004 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica assolveva, perchè il fatto non costituiva reato il S.M.A..

Il giudice dell’assoluzione, pur rilevando che obiettivamente vi era stata "la elusione del provvedimento del giudice, dato che erano stati apposti una catena e dei paletti ad un sito che, secondo quanto disposto in sede giudiziaria, doveva essere mantenuto aperto in modo da garantire il libero passaggio, non era nella specie ravvisabile la consapevole volontà del S. di porre in essere una condotta diversa da quella prescritta, dato che il prevenuto aveva agito nella convinzione di dovere fronteggiare una questione di sicurezza e di comportarsi nel migliore dei modi offrendo la chiave alla T., che l’aveva rifiutata".

La Corte di appello, su gravame della costituita Parte Civile, ha ritenuto fondato il gravame, nel quale si era evidenziato che il S.M.A., all’atto di regolare in tal modo l’accesso al terreno di proprietà dell’appellante, era ben consapevole di violare il provvedimento del giudice civile, essendo di "solare evidenza" la differenza fra la disposizione di mantenere l’accesso "costantemente aperto in qualsiasi momento della giornata", e la difforme condotta di apporre invece, in loco, un cordolo due paletti ed una catena munita di lucchetto.

2.) I motivi di ricorso dell’imputato e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che la corte distrettuale avrebbe inferito l’esistenza del dolo dalla mera conoscenza del tenore del provvedimento del giudice civile, con un automatismo apodittico, che avrebbe ignorato la condotta successiva del reo, il quale, dopo aver creato "lo sbarramento" (paletti, cordolo, catena munita di lucchetto) aveva offerto le chiavi del lucchetto alla T., con ciò dimostrando la diversa volontà di rispettare il decisum del giudice civile ed avrebbe del pari non valorizzato la causale della condotta contestata la quale aveva origine dalla necessità di fronteggiare problemi di sicurezza del distributore del gas.

Il motivo è infondato per più profili, senza voler considerare che per ognuna delle questioni oggi riproposte vi è chiara e ragionevole risposta della corte distrettuale che il ricorrente sembra ignorare.

Tanto premesso va ribadito che la prova della volontà, che sottende e supporta ogni reato, in mancanza di confessione, è prevalentemente affidata alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità in relazione all’evento penalmente rilevante, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 1, 6 giugno 1989/22 febbraio 1990 Caldarelli; sez. 1, 2 giugno 1989 – 22 febbraio 1990 Pres. Aiello, rel. Pompa, in ric. Della Pasqua), valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione.

Nella procedura di indagine e verifica della sussistenza dell’elemento intenzionale, che ha sorretto e sostenuto l’azione, è pertanto necessario:

a) considerare tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possano essere espressione dell’atteggiamento psicologico dell’agente (cfr.: Cass. Pen. sez. 1, 27 ottobre 1986 – 28 aprile 1987 n. 2973 in ric. Mazzeo);

b) inferire, unicamente dalla esistenza di tali circostanze – salva la presenza di circostanze che lascino ragionevolmente supporre uno sviluppo degli eventi diverso o deviato rispetto a quello normale ed usuale – la sussistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto , sulla base delle comuni regole di esperienza, procedendo cioè ad un estensione analogica, dell’id quod plerumque accidit, al caso concreto (cfr.: Cass. Pen. sez. 1, 13 gennaio – 8 aprile 1986, n. 54 in ric. Comparato; Cass. Pen. sez. 1, 6 novembre 1986 – 22 maggio 1987 n. 3110 in ric. Marziano);

c) non utilizzare, per la individuazione del processo volitivo (normalmente del tutto intimo, e della direzione della volontà, che ne costituisce il risultato) lo strumento della usuale indagine probatoria, ma operare, a tale effetto, mediante una valutazione correlata tra elementi estrinseci ed elementi intrinseci alla azione criminosa, che possa fornire al giudice la dimostrazione esauriente della sussistenza della "voluntas" tipica dell’illecito in questione, ovvero della sua esclusione (cfr.: Cass. Pen. 19 ottobre – 18 maggio 1988 n. 2299, in ric. Battaglino).

Orbene, la corte distrettuale risulta aver fatto compiuto e corretto governo di tali regole giungendo ad una coerente affermazione di responsabilità del S. che, per come condotta e giustificata, si sottrae a critiche in sede di legittimità.

In ogni caso va subito rammentato che il comportamento dell’imputato, consistito nella "offerta" delle chiavi alla parte civile, costituisce una attenuazione ma non una elisione della condotta illecita, circostanza questa di cui la Corte ha tenuto doverosamente atto all’atto della quantificazione del risarcimento del danno subito dalla parte civile.

In secondo luogo, come già anticipato, la giustificazione dell’elemento intenzionale della condotta sanzionata risulta conforme alle regole che nel nostro sistema sostanziale informano la ricostruzione e valutazione dei profili soggettivi del comportamento.

Nella specie il dolo è stato affermato non per effetto di un apodittico automatismo ("sapeva, quindi ha violato"), ma in relazione ad una complessa disamina della fattispecie e della chiara e non equivocabile decisione del giudice civile, la quale -in modo incontrovertibile- imponeva "di mantenere costantemente aperto il passo carraio oggetto della vertenza".

La volontaria apposizione della "barriera" in tale contesto operativo non abbisognava di ulteriori indagini introspettive, apparendo ogni possibile diversa giustificazione una mera "protestalo contra factum" che, notoriamente, nel broccardo latino e nella comune esperienza, "nihil valet", a fronte della immanente compressione del diritto di passaggio, che è stato giudizialmente affermato nella sua incoercibile pienezza e senza costrizioni modali o di tempo ("costantemente aperto").

Da ultimo va ancora ricordato che il reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2 (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), è configurabile tutte le volte che l’agente ponga in essere, con consapevole volontà e con le modalità che hanno caratterizzato la fattispecie, una condotta diversa da quella disposta dal giudice, così ledendo il bene giuridico protetto.

Ne deriva che l’elemento psicologico del reato rimane integrato dalla cosciente volontà di eludere il provvedimento senza che sia richiesto alcun fine specifico (Cass. pen. sez. 6, 11254/1998 Rv.

211739), irrilevante apparendo quindi, nella specie, l’asserita giustificazione, avanzata dal ricorrente e precisata nella volontà di impedire a persone terze – diverse dalla T. – l’accesso al bene immobile.

Il ricorso, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 18421 Amministrazione del condominio

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icorsi.
Svolgimento del processo

V.G. e T.M.G., proprietari di due appartamenti in un edificio condominiale in (OMISSIS), convenivano in giudizio G.M., già amministratore del condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi attori subiti a causa degli illeciti commessi dal convenuto nella sua detta qualità e che avevano determinato la revoca dall’incarico di amministratore.

G.M., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda e, comunque, la chiamata in causa della s.p.a. Assicurazioni Generali con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale.

La citata società si costituiva ed eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia e contestava l’operatività dell’assicurazione.

Con sentenza 26/8/2002 l’adito tribunale di Genova condannava il G. a risarcire agli attori il danno non patrimoniale c.d. esistenziale che liquidava in Euro 1.200,00 per ciascun attore e condannava il convenuto a pagare alla Assicurazioni Generali un terzo delle spese.

Avverso la detta sentenza proponevano distinti appelli gli attori ed il convenuto.

Con sentenza 24/8/2005 la corte di appello di Genova rigettava il gravame del V. e della T. e, in accoglimento del gravame del G., rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori compensando tra il G. e la Assicurazioni Generali le spese del giudizio di secondo grado. La corte di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che, come esattamente rilevato dal tribunale, la domanda come formulata dal V. e dalla T. conteneva sia la causa petendi correlata alla responsabilità contrattuale derivante dal non corretto adempimento delle mansioni di amministratore, sia la causa petendi correlata ai denunciati comportamenti lesivi di diritti assoluti tutelati "erga omnes"; che era fondato l’appello del G. ed infondato quello del V. e della T. per cui la sentenza impugnata andava riformata nel senso del rigetto delle istanze risarcitorie formulate dagli attori; che nella condotta del G. non erano ravvisabili estremi di antigiuridicità ritenuti sussistenti dal tribunale; che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria non risultando comprensibile la ragione per la quale l’eventuale arbitrarietà nelle determinazioni e iniziative dell’amministratore dovessero essere apprezzate solo sul piano della responsabilità contrattuale e non anche su quello della responsabilità extracontrattuale e la ragione per la quale le situazioni esimenti da responsabilità extracontrattuale non dovessero essere valutate anche in ordine alla responsabilità contrattuale; che la riconosciuta rispondenza della condotta del G. alle esigenze della legittima e doverosa esecuzione del mandato conferitogli era sufficiente ad integrare la dimostrazione della insussistenza – prima ancora della violazione del principio del "neminem laedere"- degli estremi della responsabilità contrattuale; che andava considerata la doverosità delle iniziative del G. volte alla riscossione dei contributi dovuti dai condomini morosi, quali erano il V. e la T., come andava considerata la doverosità sia dello svolgimento dell’attività conservativa dei diritti concernenti le parti comuni, sia della conseguente valutazione delle diverse situazioni in concreto verificabili; che, a differenza di quanto sostenuto dal V. e dal T., la mera enunciazione dell’assunto circa la connotazione dolosa emergente dalle modalità oggettive del comportamento del G. non assolveva l’onere della dimostrazione della sussistenza delle imprescindibili componenti della fattispecie di illecito generico; che le espressioni usate nella memoria difensiva depositata nell’interesse del G. nel procedimento di revoca, non risultavano offensive nei confronti del V. e della T., essendosi limitata la difesa del G. a ricordare il principio della rimessione della decisione di agire o meno nei confronti dei condomini morosi alla discrezionalità dell’amministratore tenendo conto di varie valutazioni concernenti anche "la solvibilità e le condizioni personali"; che, dovendo i condomini essere considerati titolari del trattamento dei dati riservati sia singolarmente che nella collettività, non poteva essere ritenuta illecita la comunicazione all’interno della compagine condominiale avente ad oggetto i dati concernenti nell’insieme la gestione condominiale ivi compresi quelli attinenti alle posizioni personali di ciascun condomino; che, in relazione alle spese del giudizio possessorio, appariva chiara l’estraneità del tema al giudizio restando in tale sede solo da rilevare che la reiezione della domanda avanzata ex art. 96 c.p.c., escludendo l’ipotesi della mala fede o della colpa grave nell’aver agito in giudizio, e-scludeva anche la prospettabilità di estremi di responsabilità dell’amministratore; che il G. non aveva formulato specifici motivi di censura in ordine al governo delle spese tra esso appellante e la s.p.a. Assicurazioni Generali.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta dal V. e dalla T. con ricorso affidato a sette motivi. Il G. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale – sorretto da un solo motivo – nei confronti della s.p.a. Assicurazioni Generali la quale non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale il V. e la T. denunciano vizi di motivazione in relazione agli artt. 1176, 1218. 1710 e 2043 c.c., deducendo che quella che la corte di appello ha considerato come una contraddittorietà della sentenza di primo grado costituisce invece una contraddittorietà della sentenza di appello. La corte di merito, lungi dall’esaminare il lamentato errore commesso dal tribunale nel non condannare il G. anche per la responsabilità extracontrattuale, ha preferito utilizzare il detto errore al fine di demolire la sentenza di primo grado con la quale era stata ravvisata la responsabilità contrattuale del G.. In tal modo si è sommato errore ad errore. Inoltre il tribunale non aveva ravvisato una situazione esimente, ma aveva escluso la responsabilità extracontrattuale per difetto di prova del dolo. In ogni caso non era possibile trasferire le eventuali "situazioni esimenti" dal campo della responsabilità extracontrattuale nel campo della responsabilità contrattuale. La corte di appello ha altresì obliterato il contenuto della pregressa decisione con la quale il tribunale di Genova aveva revocato la nomina di amministratore del G. sulla base della affermata arbitrarietà del comportamento dell’amministratore.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1130, 1175, 1176, 1218, 1375, 1710 e 2043 c.c., in relazione all’art. 2 Cost., sostenendo – con ampie e dettagliate argomentazioni – che la decisione impugnata è insufficiente ed è frutto del malgoverno dei principi in tema di responsabilità contrattuale. Ad avviso dei ricorrenti la corte di appello ha espresso solo un teorema generale senza alcun effettivo supporto motivazionale: il concetto di "doverosità" più volte ripetuto dalla corte di merito, non è calato nel caso di specie e non poggia su alcuna specifica indicazione di norma. La corte non ha considerato che anche l’amministratore del condominio deve esercitare i propri doveri secondo i principi di correttezza e buona fede e che essi ricorrenti avevano denunciato il cattivo uso da parte del G. dei suoi poteri stravolti allo scopo di danneggiare alcuni condomini e di favorire altri. La corte di merito non ha tenuto in alcun conto i comportamenti – nel dettaglio riportati – denunciati a carico del G. a dimostrazione della violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia incombenti su un amministratore di condominio e che trovano applicazione in sede contrattuale e extracontrattuale. Dalla telegrafica motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere il perchè il G. è stato assolto dagli addebiti contrattuali ed extracontrattuali. Il giudice di appello non ha considerato che anche il cattivo uso dei poteri è indice di assenza di buona fede e di correttezza il che rappresenta una fonte di risarcimento del danno. Un comportamento astrattamente "doveroso" è passibile di responsabilità ove venga tenuto in modo abusivo e scorretto. Nessuno degli elementi provati da essi ricorrenti – e posti a base del denunciato scorretto comportamento del G. – è stato valutato dalla corte di appello.

Con il terzo motivo il V. e la T. denunciano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1218, 2697, 1130, 1175, 1218, 1375, 1710, 2043 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il tribunale aveva condannato il G. per i riconosciuti comportamenti abusivi ed arbitrari in danno di essi ricorrenti e per non aver il G. fornito la prova contraria di assenza di colpa.

Rimasto identico in secondo grado il materiale probatorio, la corte di appello avrebbe dovuto confermare la condanna per responsabilità contrattuale. Da ciò la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non potendo la corte di merito colmare di ufficio la lacuna probatoria utilizzando a fondamento dell’assoluzione una petizione di principio apodittica ed avulsa dal caso concreto.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione e violazione dell’art. 2043 c.c. sostenendo che la pronuncia di condanna in primo grado era stata determinata dal riconoscimento della responsabilità contrattuale del G. con riferimento a due abusi in relazione ai quali era stata esclusa la responsabilità extracontrattuale. Erroneamente la corte di appello ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale confondendo il dolo con la colpa e non considerando che il richiamo di essi ricorrenti all’art. 2043 c.c., era nel senso dell’illecito colposo. Nella sentenza impugnata manca qualsiasi accenno all’illecito colposo del G. per i comportamenti oggetto di causa. Inoltre il dolo generico (consapevolezza di cagionare il danno) va desunto dal giudice attraverso le concrete modalità del comportamento oggetto di esame. La corte di appello ha anche errato nel non censurare l’inosservanza delle regole di condotta del "buon" amministratore e nel non ravvisare la responsabilità aquiliana anche per la colpa lieve.

Con il quinto motivo il V. e la T. denunciano violazione dell’art. 89 c.p.c., artt. 594 e 595 c.p., artt. 2043 e 2059 c.c., lamentando l’errore commesso dalla corte di appello nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento per le offese contenute nella memoria difensiva depositata dal G. nel giudizio di revoca. E’ sfuggito alla Corte che nella detta memoria il G. aveva accusato essi ricorrenti di essere condomini insolventi e in cattive condizioni personali con l’aggravante di giustificare ex post un proprio comportamento arbitrario. Era quindi evidente l’offensività intrinseca delle dichiarazioni del G. sia perchè basate su presupposti falsi e tendenziosi, sia perchè ingeneranti nella collettività condominiale l’errata convinzione dello stato di insolvenza di essi ricorrenti. L’omissione di lettura degli atti ha condotto la corte di appello a violare le norme sopra indicate ed a negare il risarcimento del danno morale e da lesione dell’identità e dell’immagine personale di essi ricorrenti offesi dall’attribuzione di fatti determinati comunicati a più persone.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 675 del 1996, artt. 9, 11, 20 e 21, in relazione agli articoli 18, 29 e 35 di detta legge e dell’art. 2050 c.c. deducendo che erroneamente la corte di appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno per violazione della "privacy" di essi istanti consumatasi il (OMISSIS) quando il G. diffuse documenti personali di essi V. e T.. I dati oggetto della contestazione giudiziale non erano contenuti in un documento condominiale, ma in una lettera privata spedita da essi ricorrenti al G. per avvertire in ordine all’esistenza dell’iniziativa privata di costruzione di un ascensore. Il G. spedì a tutti i condomini una fotocopia della documentazione riservata ricevuta in visione, consentendo quindi ad un numero imprecisato di persone di conoscere dati personali di esso V.. La sbrigativa motivazione adottata dalla corte di appello sul punto ha condotto alla violazione delle norme sopra indicate.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1223, 1176, 1218, 1710, 2043 e 2056 c.c., deducendo che ha errato la corte di appello nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento patrimoniale, indicato nelle spese di giudizio ingiustamente sopportate da essi V. e T. in relazione ai procedimenti monitori instaurati dal G. abusando dei propri poteri di amministratore. E’ lampante l’errore di lettura delle carte processuali da parte della corte di appello in quanto le spese legali in questione erano collegate non al giudizio possessorio, ma ai due procedimenti di ingiunzione.

La Corte rileva l’infondatezza e, in parte, l’inammissibilità delle dette numerose (a volte ripetitive) censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte o asseriti vizi di motivazione (primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso) o – sia pur sotto aspetti e profili diversi – le stesse questioni o questioni collegate.

Va innanzitutto osservato che le riportate censure si risolvono essenzialmente – pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge – nella pretesa di contrastare e criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi -come nella specie – gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso in esame non sono ravvisabili gli asseriti vizi di motivazione; parimenti sono insussistenti le dedotte (in particolare al secondo ed al quarto motivo) violazioni di legge (e dei principi in tema di correttezza e buona fede, di rispetto degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia).

La corte di appello ha escluso la ravvisabilità nella condotta del G., quale amministratore condominiale, di estremi di "antigiuridicità" rilevando che la detta condotta rispondeva alle esigenze della legittima e doverosa esecuzione del mandato, con conseguente insussistenza di estremi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Il giudice di secondo grado ha quindi logicamente ritenuto il comportamento del G. – e il concreto esercizio dei suoi poteri – non in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e con gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia incombenti sull’amministratore condominiale nell’espletamento del mandato conferitogli.

La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni (sopra ampiamente riportate nella parte narrativa che precede) attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici – nel pieno rispetto, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, delle regole che disciplinano l’onere della prova e con ragionamento ineccepibile – nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie richiamate nella decisione impugnata.

Va in proposito notato – con riferimento alla tesi dei ricorrenti relativa al quadro probatorio rimasto inalterato nel giudizio di secondo grado – che la corte di merito era tenuta a procedere ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite in primo grado dovendo rispondere ai contrapposti rilievi critici sul punto mossi alla pronuncia di primo grado dal G. e dai V. – T. nei rispettivi atti di appello.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle principali tesi difensive del G., ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del V. e della T..

Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie – provvedimento di revoca della nomina di amministratore (primo motivo), veri atti non letti (quinto motivo), contenuti dati personali (sesto motivo) – sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel l’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie le censure mosse dai ricorrenti sono carenti sotto l’indicato a-spetto in quanto non riportano il contenuto specifico delle prove documentali indicate nei motivi di ricorso. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisi vita dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Va aggiunto che con alcune censure i ricorrenti mirano a contrastare il risultato dell’attività istituzionalmente affidata al giudice del merito come, ad esempio, la valutazione della sussistenza del carattere offensivo o meno del contenuto degli scritti difensivi (quinto motivo) ovvero la ravvisabilità o meno nel concreto comportamento tenuto dal G., quale amministratore condominiale, del rispetto dei principi di correttezza e buona fede (quarto motivo e, in parte, secondo motivo).

Al riguardo è opportuno porre in evidenza che, come questa Corte ha a-vuto modo di precisare, ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si realizza necessariamente una violazione della citata legge, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti (sentenza 4/1/2011 n. 186).

E’ appena il caso di segnalare infine – in relazione al settimo motivo – l’irrilevanza dell’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado nel far riferimento alle spese del giudizio possessorio e non dei procedimenti monitori atteso che, in ogni caso, il rigetto della domanda del V. e della T. sul punto in questione è stato espressamente motivato con l’affermazione della estraneità del detto punto al giudizio in esame: la detta ratio decidendi, oltre ad essere corretta sul piano logico-giuridico, non è stata in alcun modo censurata dai ricorrenti.

In definitiva sono insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna in via solidale dei soccombenti V. e T. al pagamento delle spese processuali in favore del G..

Con l’unico motivo del ricorso incidentale – rivolto nei confronti della s.p.a. Assicurazioni Generali – G.M. denuncia omessa pronuncia in ordine alla domanda di garanzia ed alla conseguente regolamentazione delle spese processuali. Deduce il G. che in secondo grado aveva chiesto di essere garantito dalla società di assicurazione con vittoria di spese dei due gradi del giudizio, così impugnando il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata pronunciata la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nel confronti della Assicurazioni Generali. La corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla tale richiesta di riforma del detto capo della sentenza del tribunale.

Il motivo è palesemente infondato e frutto di una non attenta lettura e di una non corretta interpretazione della sentenza impugnata con la quale la corte di appello – al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente – ha espressamente esaminato il gravame proposto dal G. avverso la sentenza di primo grado anche con riferimento alla parte relativa alla domanda di garanzia dallo stesso avanzata nei confronti della s.p.a. Assicurazioni Generali e che il tribunale aveva rigettato.

In proposto il giudice di appello ha coerentemente ed ineccepibilmente posto in evidenza che il risultato decisionale cui era pervenuto in merito ai rapporti tra il G. da una parte ed i V. e la T., dall’altra parte, avevano fatto "venir meno nell’attualità l’interesse sotteso all’istanza di riforma in tale parte della sentenza di primo grado" formulata dal G..

La corte di merito ha poi aggiunto che non erano stati introdotti dal G. "specifici motivi di censura in ordine alla distribuzione dell’onere delle spese tra le suddette parti", ossia tra il G. e la s.p.a. Assicurazioni Generali precisando quindi che non ricorrevano "le condizioni per cui qualsiasi statuizione specifica debba essere assunta al riguardo in appello" (pagina 20 sentenza impugnata).

La riportata ragione posta a base della decisione in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado tra il G. e la citata società non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente per cui sul capo in questione si è formato il giudicato.

Non vi è luogo a provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione con riferimento alla posizione della s.p.a. Assicurazioni Generali in difetto di attività di resistenza della detta parte intimata.
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero tra i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione; nulla per le spese tra il G. e la s.p.a. Assicurazioni Generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 1296 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di Maresciallo aiutante S.U.P.S. dei Carabinieri, ritenuto non idoneo al servizio dal 29 gennaio 2005 per "infarto con intervento chirurgico di triplice bypass aorto- coronarico" e per "diabete mellito", in data 7 aprile 2004 presentava istanza al Ministero della Difesa al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte e la concessione dell’equo indennizzo.

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione riteneva le infermità sofferte dal maresciallo L.S. non dipendenti da causa di servizio e pertanto respingeva l’istanza di concessione dell’equo indennizzo, sulla scorta del parere del Comitato di verifica reso nell’adunanza n. 344/2008 del 1° luglio 2008, confermativo del precedente parere di uguale segno reso in data 14 settembre.

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione anche in relazione alla violazione degli artt. 10 e 10 bis l. n. 241/90. Violazione di tali norme;

2) Eccesso di potere per scoordinamento logico, travisamento dei fatti, per difetto di esame, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà.

Lamenta il ricorrente che il Comitato di Verifica con il parere del 1° luglio 2008, abbia confermato il parere negativo espresso nell’adunanza del 14 settembre 2007, senza svolgere alcuna ulteriore indagine in sede di riesame, limitandosi a rilevare, nelle osservazioni presentate dal maresciallo Laganà, la insussistenza di elementi tali da fare modificare il precedente giudizio, senza entrare nel merito della valutazione degli elementi esposti, violando così gli obblighi procedimentali calendati e incorrendo nei vizi di eccesso di potere di cui al secondo motivo di ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La normativa di settore e, specificatamente il D.P.R. n. 461 del 29/01/2001, ha effettuato una chiara e precisa ripartizione tra le competenze relative all’accertamento clinico della patologia riscontrata, demandata alle Commissioni Mediche, e quelle inerenti alla verifica della dipendenza della patologia da causa di servizio, attribuita alla competenza del Comitato di Verifica.

Il Comitato di Verifica delle cause di servizio è, sì, tenuto a fare riferimento all’accertamento eseguito dalla Commissione Medica, ma unicamente con riguardo alla diagnosi, rientrando invece nella sua competenza propria ed esclusiva emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio delle patologie diagnosticate.

Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010; per la compatibilità ti tale sistema con vari principi costituzionali cfr. sent. Corte costituzionale, 21 giugno 1996, n. 209, resa in relazione al parere prevalente del CPPO, ora sostituito dal Comitato di Verifica, cit.).

Né, peraltro, sussiste obbligo per l’Amministrazione di puntualmente motivare in ordine alle ragioni espresse dai singoli organi consultivi al fine di esternare il "dissenso" rispetto a quanto espresso dalla Commissione medica, per la ragione, già evidenziata, che unico organo demandato a verificare la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo, è il Comitato di Verifica, il cui accertamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sottratta, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (TAR Lazio Roma, sez. I, sent. n. 15708 del 7/06/2010) salvo il caso di eccesso di potere per assenza di motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, sent. n. 27 del 5/01/2011).

Nel caso di specie, il parere del comitato di verifica risulta congruamente articolato e motivato, non contenendo evidenti vizi logici che soli potrebbero giustificare il sindacato di legittimità di questo Giudice. Sotto altro aspetto, non si riscontra in esso manifesta irragionevolezza, avendo il Comitato di Verifica analizzato (e per ben due volte) le singole patologie di cui il ricorrente è affetto, rapportandole al servizio prestato ed alle condizioni in cui lo stesso è stato svolto, nonché valutando la riconducibilità delle affezioni riscontrate alle condizioni soggettive e genetiche del ricorrente.

Correttamente l’Amministrazione intimata si è espressa con il provvedimento impugnato denegando la richiesta concessione dell’equo indennizzo per la patologia riscontrata dalla Commissione Medica, ma non valutata dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica, organo preposto a tale valutazione, vincolante per l’Amministrazione.

Ed in punto di onere di motivazione, il Consiglio di Stato ha da tempo precisato, in via risolutiva, che l’Amministrazione attiva è tenuta a fare proprio e ad assume il giudizio espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora Comitato di Verifica sulla causa di servizio) come motivazione unica della determinazione finale (cfr. Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3487; sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6769).

Conclusivamente, riscontrata la infondatezza delle censure addotte, il ricorso va rigettato.

Data la particolare natura della controversia, afferente alla tutela di diritti fondamentali (salute e lavoro), il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 21242 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui non ha resistito l’intimata, avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Roma lo aveva condannato ai sensi della L. n. 89 del 2001 al pagamento di Euro 8.000 oltre interessi in favore di V.R., con riferimento alla durata di un giudizio civile, apprezzata come ragionevole per tre anni, e irragionevole per otto.

In particolare con i primi cinque motivi di impugnazione il Ministero ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sotto vari profili, con riferimento al mancato accoglimento della proposta eccezione di prescrizione del credito azionato, mentre con il sesto motivo ha lamentato l’errata determinazione del periodo di durata ragionevole, asseritamente stabilito "sulla base di una mera operazione aritmetica", e quindi in modo del tutto automatico. Rileva il Collegio che le censure sono infondate, quanto alla questione relativa alla prescrizione poichè, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione della domanda previsto dal medesimo art. 4 (C. 11/478, C. 10/3325, C. 10/1886, C. 09/27719), circostanza da cui discende che nella specie il detto termine non è decorso; quanto a quella ulteriore concernente il preteso automatismo nel computo del termine di durata ragionevole, poichè il detto termine è in linea con i parametri CEDU, cui il giudice nazionale deve di norma attenersi, ed il ricorrente non ha indicato elementi idonei ad addebitare al comportamento dell’originario ricorrente parte del tempo impegnato per la trattazione della causa. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.