Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-04-2011, n. 8251 Dirigenti

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Trieste, l’ing. A.A. esponeva di essere dipendente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal 10 gennaio 1988 con la qualifica di funzionario e di aver svolto nel periodo 15 aprile 1994-22 aprile 1996 le funzioni di sostituto facente funzioni del Direttore del servizio tecnico della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Rimasto nuovamente vacante il citato posto di Direttore, all’ing. A. in data 21 luglio 1999 era stato revocato l’incarico di sostituto, che venne affidato all’arch. R.. L’arch. R., già sostituto facente funzioni presso altra struttura, era stato assegnato al servizio tecnico della gestione immobili dal marzo 1999 solo virtualmente, secondo la ricorrente, posto che l’organigramma della Direzione degli affari finanziari e del patrimonio lo comprendeva ivi solo con decorrenza 26 luglio 1999.

La ricorrente aveva richiesto di essere inquadrata nella qualifica di dirigente del ruolo unico regionale in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 10 del 2002, ma l’amministrazione regionale non l’aveva ammessa al colloquio-esame in quanto, pur avendo esercitato funzioni di sostituto di dirigente a fronte di un’effettiva vacanza, non svolgeva tali funzioni al momento di entrata in vigore della legge. Tutti coloro che erano stati ammessi all’esame colloquio, proseguiva la ricorrente, avevano conseguito la qualifica di dirigente.

La A. lamentava l’illegittimità del provvedimento di nomina dell’arch. R. a sostituto del Direttore del servizio tecnico della gestione degli immobili, in quanto adottato in violazione della L.R. n. 18 del 1996, art. 49, comma 3; tale norma imponeva di individuare il sostituto del Direttore del servizio tra i funzionari della medesima struttura, nel caso di specie da intendersi quale servizio, mentre il R. apparteneva ad altra struttura della stessa Direzione regionale. Lamentava che il provvedimento di nomina dell’arch. R. risultava privo di una valida motivazione e viziato anche da eccesso di potere e sviamento.

Dalla denunciata violazione di legge era derivato alla ricorrente un grave danno economico, stante la mancata attribuzione dell’indennità prevista dalla L.R. n. 18 del 1996;

la ricorrente era poi stata privata della possibilità di essere inquadrata come dirigente ai sensi della L.R. n. 10 del 2002, art. 10.

Quest’ultima disposizione doveva peraltro ritenersi costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

Chiedeva pertanto condannarsi la Regione F.V.G. al pagamento di detta indennità e alla regolarizzazione della sua posizione; sollevarsi la questione di illegittimità della L.R. n. 10 del 2002, laddove imponeva quale requisito per la partecipazione all’esame-colloquio per l’inquadramento nella qualifica di dirigente lo svolgimento di tali funzioni al momento dell’entrata in vigore della legge;

accertare che ella aveva tutti i requisiti per partecipare all’esame colloquio e condannare la Regione a collocare la ricorrente nella qualifica dirigenziale, anche in soprannumero.

Si costituiva la Regione Friuli Venezia Giulia resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Trieste respingeva le domande.

Avverso tale sentenza proponeva appello la A.;

resisteva la Regione.

Con sentenza del 1 dicembre 2006, la Corte di appello di Trieste respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la dipendente, affidato a quattro motivi.

Resistono la Regione ed il R. con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 49, anche in relazione alla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 18 del 1996, artt. 56 e 57 lamentando che la corte territoriale, a fronte del chiaro dettato normativo (secondo cui "i sostituti dei dirigenti di cui all’art. 47 sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario in servizio presso la medesima struttura, ovvero, ove ciò non sia possibile, in sevizio presso altre strutture"), aveva ritenuto che quello della presenza nella struttura era solo un elemento di valutazione tra gli altri, evincibili dall’art. 48, per cui ove pure vi fosse personale con qualifica di funzionario presso la medesima struttura ma lo stesso non fosse ritenuto idoneo, la Regione ben poteva attingere al personale in servizio presso altre strutture.

Lamentava la ricorrente che l’art. 49 non prevedeva alcun ulteriore adempimento, trattandosi, per i funzionari in servizio presso la medesima struttura, di conseguenza diretta dell’assenza, impedimento o vacanza del posto dirigenziale. Anche perchè era sostanzialmente impossibile che vi potessero essere funzionari presso altre strutture più competenti di quelli operanti nella struttura ove doveva procedersi alla nomina del sostituto.

Evidenziava che la nota 26 marzo 1999, con cui venne nominato sostituto del direttore l’arch. R. in base alla notevolmente superiore anzianità di servizio nella qualifica di funzionario, risultava motivata in modo apodittico, essendovi presso la struttura altri funzionari e che ella, in particolare era già stata nominata sostituto del direttore del servizio tecnico della gestione degli immobili (periodo 1992-96).

Lamentava poi la mancata valutazione della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con cui venne irrogata tempo addietro una sanzione disciplinare irrogatale, circostanza quest’ultima che aveva certamente influito nella decisione in questione.

Si duoleva inoltre della rilevanza attribuita dalla corte triestina alla circostanza che con L.R. n. 20 del 2002 era stato abolito l’inciso "qualora ciò non sia possibile", ciò avvalorando, in tesi, la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta.

Formulava il prescritto quesito di diritto.

3. -Il motivo è infondato.

Deve preliminarmente osservarsi che le questioni inerenti l’interpretazione della L.R. n. 18 del 1996, artt 56 e 57 sono inammissibili per non essere state agitate nei precedenti gradi di giudizio, come si legge nella sentenza impugnata ed in difetto di diverse allegazioni, rispettose del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, da parte della ricorrente.

Quanto ai criteri di scelta di cui all’art. 49 L.R. cit., ritiene la Corte correttamente motivata la sentenza impugnata. L’art. 49 citato stabilisce che "Il consiglio di amministrazione del personale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all’art. 48, comma 1, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all’art. 47, comma 2, in caso di assenza, impedimento o vacanza …;

3. I sostituti dei dirigenti di cui all’art. 47, comma 2, lett. B) sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, in servizio presso altre strutture". Come osserva la corte territoriale i criteri per il conferimento degli incarichi di svolgimento di funzioni vicarie, in caso di vacanza del posto di dirigente, sono inderogabilmente quelli previsti dall’art. 48, mentre la presenza in servizio presso la medesima struttura è criterio derogabile.

La L.R. cit., art. 48 stabilisce che "Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti al personale appartenete alla qualifica funzionale di dirigente, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. n. 7 del 1988 alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all’attività svolta in precedenza nell’ambito dell’amministrazione regionale".

Tali requisiti risultano adeguatamente motivati nella nota 26 marzo 1999, di conferimento dell’incarico di sostituto al R., per la comprovata capacità tecnica e gestionale dimostrata nella direzione, in qualità di Direttore sostituto, del Servizio della Consulenza Tecnica, supportata da ottima capacità di relazione sia interna che esterna e da precedenti molteplici esperienze in diversi settori dell’Amministrazione Regionale, che hanno contribuito all’arricchimento della conoscenza professionale, proficuamente utilizzata con indubbie capacità di sintesi e forte senso di responsabilità. Oltre a tali requisiti veniva evidenziato che l’arch. R. godeva di anzianità notevolmente superiore rispetto agli altri funzionari nella qualifica.

A tali motivazioni la ricorrente oppone sostanzialmente solo che ella doveva essere preferita in quanto interna alla struttura (servizio tecnico della gestione degli immobili), mentre affida al secondo motivo le doglianze circa la ritenuta (dall’amministrazione) presenza del R. presso la medesima struttura al momento del conferimento dell’incarico.

4. -Circa la prima questione questa Corte non ritiene, a fronte della disciplina legale invocata, che l’essere interno alla struttura possa assurgere, in contrasto col tenore dell’art. 49, a criterio dirimente. Tale norma stabilisce infatti, come notato, che il consiglio di amministrazione del personale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all’art. 48, comma 1 alla nomina dei sostituti dei dirigenti. La motivazione adottata per la nomina del R. risulta soddisfare tali criteri. Che i sostituti debbano essere individuati, in via generale, tra i funzionari in servizio presso la struttura, è invece criterio derogabile, stabilendo la medesima norma, in sostanza, che ciò avviene ove sia possibile in base ai criteri di cui all’art. 48. Non può dunque ritenersi che sussista un diritto per il funzionario in forza presso la struttura a ricevere il menzionato incarico anche in violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 48, per i quali l’art. 49 non stabilisce alcuna deroga.

5. – Con secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), ravvisato nella presenza o meno dell’arch. R. presso il Servizio tecnico della gestione degli immobili nel marzo 1999, lamentando nella specie che le prove, in particolare testimoniali, richieste non erano state illegittimamente ammesse.

Lamentava peraltro che dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello risultava che il R., dal marzo al luglio 1999, risultava in forza presso il servizio consulenza tecnica in qualità di direttore del servizio, sicchè non poteva risultare presso il Servizio tecnico della gestione degli immobili.

6. -Il motivo è inammissibile per non avere la ricorrente riprodotto, neppure in sintesi, i capitoli di prova richiesti. Come più volte osservato da questa Corte, il ricorso per cassazione -in ragione del principio di "autosufficienza" – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, il ricorrente per cassazione, il quale deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione di una prova orale, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la prova non ammessa dal giudice, riportando i capitoli della prova per testi non ammessa, dato che, per il citato principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. n. 4849 del 2009, Cass. n. 15952 del 2007, Cass. n. 14751 del 2007, Cass. n. 12362 del 2006, Cass. n. 1113 del 2006).

La doglianza risulta comunque assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo.

7. – Con terzo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ravvisato nel "rigetto dell’ammissibilità della domanda di inquadramento formulata dall’ing. A., anche in posizione soprannumeraria nella qualifica dirigenziale", che invece trovava fondamento nella circostanza che se ad essa non fosse stata revocata la nomina a sostituto del Direttore di Servizio, con contestuale sua nomina a "secondo sostituto", avrebbe potuto partecipare alla procedura concorsuale di cui alla L.R. 10 del 2002 e, al pari di tutti i colleghi che vi avevano partecipato, "avrebbe ottenuto la qualifica di dirigente".

La corte territoriale, secondo la ricorrente, con motivazione del tutto insufficiente e contraddittoria negava tale richiesta a causa dell’assenza dell’attualità dello svolgimento delle funzioni vicarie ("sull’errato presupposto dell’indimostrata illegittimità dell’affidamento delle funzioni vicarie in data 22 aprile 1996", pag.

23 attuale ricorso).

Il motivo è inammissibile non essendo individuato alcun fatto decisivo per il giudizio. Esso infatti si basa su di una ulteriore e diversa circostanza: la legittimità o meno della revoca delle funzioni vicarie adottata nei suoi confronti con provvedimento del 21 luglio 1999 (pag. 4 attuale ricorso), per la valutazione della quale non risultano forniti adeguati elementi di giudizio, salvo quelli, esaminati e respinti, di cui al primo motivo.

8. – Con ultimo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 10 del 2002, art. 10 ritenuta manifestamente infondata dalla corte di merito. Lamentava al riguardo che la prevalenza dell’attualità di esercizio delle funzioni dirigenziali non poteva essere ragionevolmente utilizzata come criterio per discriminare il personale che, per i più vari motivi, al momento in cui veniva indetto il concorso non svolgeva più le funzioni di sostituto.

Risultando inammissibile la doglianza sub 3), la questione di legittimità costituzionale proposta difetta di rilevanza. La Corte può aggiungere comunque che ben può la legge prevedere discrimini temporali, a condizione che essi non risultino irragionevoli (cfr. C. Cost. n. 214 del 2009), condizione che può verificarsi solo ove l’efficacia della norma dipenda da circostanze meramente casuali, e ciò non può dirsi con riferimento al caso in cui il dipendente, da molti anni, non si trovi nelle condizioni previste dalla norma, che peraltro prevede, come incontestatamente osservato dalla corte territoriale, lo svolgimento di funzioni vicarie per almeno due anni.

9. – Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese processuali che liquida in Euro 44,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 08-03-2011, n. 9082 Colloqui e corrispondenza

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 22 aprile 2010, depositata in cancelleria il 26 aprile 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava i reclami avanzati nell’interesse di A.A. avverso le ordinanze 31 luglio 2009, 24 luglio 2009, 24 luglio 2009 del Magistrato di Sorveglianza di Milano di non inoltro, in arrivo e in partenza, di corrispondenza che lo riguardavano.

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione A.A. chiedendone l’annullamento per difetti motivazionali, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); veniva altresì eccepito vizio di carenza motivazionale del provvedimento gravato in relazione altresì al fatto che il Magistrato di Sorveglianza non avesse competenza a decidere trovandosi il ricorrente in attesa di giudizio.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – In relazione all’eccezione di incompetenza si osserva essere del tutto corretta la decisione sviluppata dal Tribunale di Sorveglianza avendo, ancorchè implicitamente ritenuto, il soggetto contemporaneamente detenuto per un titolo definitivo e per una custodia cautelare per diversa causa: in base al disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter, infatti, deve ritenersi la concorrente competenza del Magistrato di Sorveglianza per quel che attiene ai profili inerenti la sicurezza o l’ordine in Istituto, e del giudice che procede in relazione alle esigenze inerenti le indagini. In tal senso depone la diversità delle anzidette finalità, quali espressamente indicate dalla norma in esame, cui non può non corrispondere anche diversa competenza valutativa. La concentrazione della decisione in unico organo, invero, condurrebbe, con risultato inammissibile, o ad annullare uno dei profili valutativi richiesti dalla norma, o ad addossare ad un magistrato la valutazione anche di aspetti a lui estranei. La disciplina sulle limitazioni e i controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è interamente regolata dalla L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, come modificata, per la materia, dalla L. 8 aprile 2004, n. 95). Il primo comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni e censure (visto di controllo), disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma quarto, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto. Le censure e i controlli della corrispondenza, incidendo su un diritto fondamentale le cui limitazioni sono, ai sensi dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, possono essere attuati, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, soltanto in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti. Relativamente alla procedura da seguire, l’art. 18 ter ord. pen., comma 6, prevede che, per quanto non diversamente disposto, in relazione al procedimento instaurato a seguito del reclamo proposto nel rispetto dell’iter delineato dall’art. 14 ter ord. pen., trovano applicazione le disposizioni dell’art. 666 c.p.p..

3.2. – Tanto premesso si osserva che il gravame non si profila correlato con il contenuto dell’ordinanza impugnata posto che non censura le determinazioni specifiche del rigetto dei reclami nè propone censure che non siano state già ampiamente esaminate dal medesimo Tribunale con argomentazioni esaustive, congrue oltre che immuni da vizi logici e giuridici. Il Tribunale di Sorveglianza per vero esplicita le ragioni del trattenimento chiarendo che il tenore delle missive è tale da dissimulare sub-contenuti idonei a veicolari informazioni non consentite o dal contenuto non lecito.

4. – Al rigetto consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11577 Archiviazione

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statuizioni consequenziali.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- con provvedimento del 12.12.08 il GIP presso il Tribunale di Rimini dichiarava inammissibile l’opposizione ex art. 410 c.p.p. proposta da C.D. e T.R. nel procedimento a carico di N.E. per il reato p. e p. ex art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 e, contestualmente, disponeva archiviarsi la notitia criminis.

Contro detto provvedimento – di cui chiedono l’annullamento – ricorrono il C. e il T., lamentando violazione degli artt. 408 e 409 c.p.p. in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione e la contestuale archiviazione erano state emesse senza previa fissazione dell’udienza camerale nonostante che le parti offese avessero indicato l’oggetto di investigazioni suppletive e relativi elementi di prova.

2- Il ricorso è fondato.

Premesso che, compulsando gli atti al fine del mero accertamento del fatto processuale, non risulta che l’impugnato decreto fosse stato notificato alla parte offesa, si ricordi che, alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza di opposizione il GIP può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1. 10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale.

Altro è – invece – la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sè inidonea a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09).

Nel caso di specie, l’impugnato provvedimento opera una valutazione negativa sulla potenziale incidenza concreta delle nuove investigazioni sulle risultanze dell’attività già compiuta, nel senso che, ove pure sortissero l’esito auspicato dagli odierni ricorrenti, del pari resterebbe non configurabile la truffa de qua per motivi di diritto, insensibili ad ulteriori approfondimenti su una vicenda in punto di fatto già ricostruita anche alla stregua delle esaustive descrizioni contenute nell’atto di querela.

In tal modo il decreto non nega la pertinenza delle nuove investigazioni, ma ne esclude – pur sempre in via prognostica – la rilevanza ai fini del decidere.

Ma è proprio ciò che al GIP non è consentito affermare de plano, come asserito dalla ricordata giurisprudenza, secondo cui tale valutazione prognostica va effettuata in sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass. Sez. 4^ n. 34676 del 22.6.2010, dep. 24.9.2010).

D’altronde, proprio perchè la decisione de plano presuppone l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, inammissibilità che l’art. 410 c.p.p., comma 1 ricollega unicamente alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (non anche ad un’eventuale sua manifesta infondatezza), l’opposizione provvista di tali requisiti non può considerarsi inammissibile sol perchè il GIP ritenga (a torto o a ragione) che in punto di diritto il reato non sia configurabile: al più, detta opposizione potrà – in ipotesi – risultare infondata (o, persino, manifestamente infondata) per ragioni giuridiche, ma una statuizione del genere, giova ribadire, non può adottarsi se non all’esito di udienza camerale.

Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 05-04-2011, n. 2990 Agricoltura

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, gli istanti hanno impugnato, per l’annullamento, le comunicazioni inviate da AGEA nel mese di luglio 2004 ai primi acquirenti (M.&.M. srl, L.S. Scarl, G.V. scarl, Coop P.L.D.S. scarl, C.S.R. scarl, C.D.F.) aventi ad oggetto l’intimazione rivolta ai produttori ricorrenti al pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento della "quota latte" (QRI) loro assegnata per l’annata lattiera 2003/2004.

Avverso tali atti e quelli ad essi connessi (in particolare, la circolare AGEA n. 5226 del 19 luglio 2004), i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi:

1) sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire in capo ai produttori e conseguente violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli artt. 113 e 24 della Cost..

La circolare AGEA n. 5226 del 19 luglio 2004 prevede che le comunicazioni inviate ai primi acquirenti non devono indicare i rimedi giurisdizionali di opposizione, in ragione del fatto che le ditte acquirenti non hanno interesse alla loro proposizione agendo nella veste di sostituti dei produttori.

Tale indicazione è illegittima in quanto non consente il controllo giurisdizionale sui calcoli dei prelievi supplementari effettuati da AGEA e si pone altresì in contrasto con il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.;

2) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 2, comma 3, del D.L. 24 giugno 2004 n. 157.

L’art. 2, comma 3, del D.L. 24 giugno 2004 n. 157 ha introdotto un nuovo criterio di compensazione che privilegia i produttori che risultano in regola con i versamenti.

È risultato, tuttavia, che tale criterio è stato inteso nel senso che la compensazione deve essere effettuata nei confronti di coloro che hanno comunque operato il versamento, senza cioè tenere conto dell’esistenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti (che inibivano il pagamento) ovvero di contratti stipulati tra produttori e primi acquirenti (secondo cui i pagamenti delle consegne sarebbero stati effettuati nel mese di novembre, successivo al termine dell’annata lattiera di riferimento) che rendevano "regolare" la posizione del produttore dinanzi all’AGEA;

3) violazione di legge per vizio derivato dall’incompatibilità dell’art. 2, comma 3, del D.L. 24 giugno 2004 n. 157 con l’art. 9 del Reg. CE n. 1392/2001 del 9 luglio 2001.

Il criterio introdotto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 24 giugno 2004 n. 157 risulta incompatibile con la normativa comunitaria che, infatti, non prevede tale modalità preferenziale di compensazione;

4) violazione di legge per vizio derivato dall’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 157/2004 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 25 della Cost..

La norma è irragionevole in quanto ingenera disparità di trattamento con coloro che sono legittimati a non versare.

La norma è altresì irragionevole nei casi in cui la responsabilità del mancato versamento non è unicamente imputabile all’acquirente che non procede alla trattenuta ovvero al versamento nei confronti di AGEA. In questo caso, si fanno ricadere sui produttori le inadempienze del primo acquirente.

Altresì, la norma fa ricadere sui produttori non in regola con i versamenti l’accantonamento del 5% di quanto dovuto alla Comunità europea. Ciò costituisce un altro elemento di irragionevolezza della norma di che trattasi;

5) violazione dell’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992; violazione del Reg. CE n. 1256/1999.

Per l’annata 2003/2004, AGEA, nell’effettuazione dei conteggi finali, non ha utilizzato l’intero QGG assegnato all’Italia (pari a 10.298.399 ton.). L’utilizzo del dato relativo all’intera quota nazionale, rispetto agli esuberi registrati (10.686.918,52 ton.), avrebbe comportato un importo del prelievo supplementare più basso di quello risultante dai conteggi finali di AGEA;

6) violazione dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 157 del 2004.

Il calcolo dell’accantonamento del 5% non è corretto in quanto avrebbe dovuto essere calcolato sul residuo risultante all’esito delle restituzioni effettuate in favore di coloro che ne avevano diritto;

7) violazione di legge per vizio derivato dalla violazione dell’art. 7 del Reg. CE n. 1392/2001.

La normativa introdotta dal D.L. n. 49 del 2003 (che prevede l’obbligo di trattenuta e versamento mensile da parte del primo acquirente) è incompatibile con il Reg. CE n. 1392/2001 che, oltre a non prevedere tale scansione temporale, impone che le operazioni di calcolo vengano effettuate al termine dell’annata lattiera;

8) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Gli atti impugnati non recano alcuna motivazione e per ciò sono illegittimi in quanto i ricorrenti non hanno alcuna contezza della regolarità delle operazioni effettuate da AGEA per giungere alla richiesta di prelievo supplementare;

9) violazione di legge per vizio derivato; incompatibilità costituzionale dell’art. 2 del DL n. 49/2003 con gli artt. 117, 118 e 136 della Cost..

L’art. 2 del DL n. 49/2003 si limita a prevedere che il QRI assegnato al produttore deve tenere conto della riduzione già prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 46/1995, norma che è già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. con sentenza n. 520/1995 per mancanza del parere delle Regioni interessate.

Poiché, per l’annata di che trattasi, sono stati reiterati i tagli della c.d. quota "B" senza l’apporto delle Regioni, anche tale norma (l’art. 2 del DL n. 49/2003) deve ritenersi incompatibile con gli artt. 117 e 118 della Cost.;

10) incompetenza relativa; violazione dell’art. 10 del D.lgs n. 165/1999; illegittimità derivata.

Gli atti impugnati, oltre a non essere sottoscritti da alcuno, non sono stati adottati dall’organo competente di AGEA.

In prossimità della trattazione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo risulta infondato posto che l’invio delle comunicazioni ai primi acquirenti senza l’indicazione delle modalità per ricorrere in sede giurisdizionale non ha, comunque, impedito ai produttori di venire a conoscenza della richiesta di prelievo impugnata e proporre, di conseguenza, ricorso nelle modalità di rito.

2. Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo (riguardante il nuovo criterio di compensazione introdotto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 24 giugno 2004 n. 157) possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.

2.1 Le censure sono tuttavia infondate.

Sulla legittimità del nuovo criterio di compensazione introdotto dalla norma citata, la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con argomenti da cui non ha motivi per discostarsi (per tutte, TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 3 febbraio 2010, n. 1439 e 16 marzo 2010, n. 4099 nonché Cons. Stato, sez. Sesta, n. 3100/2009 e n. 1632/2009), precisando che la verifica di compatibilità della previsione va fatta con riferimento al Reg. CE n. 1788/2003, applicabile ratione temporis anche all’annata 2003/2004 (cfr, tra le tante, TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 3 febbraio 2010 n. 1439).

2.2 Ed invero, come si è avuto modo di precisare nelle sentenze citate, la compatibilità di tale criterio con la disciplina comunitaria è da verificare sulla base dell’art. 13 del Reg. CE n. 1788/2003, che disciplina appunto gli importi pagati in eccesso o non pagati.

Il primo comma di tale disposizione stabilisce, invero, che qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono: a) destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e/o b) ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi.

Solo in caso di prelievo interamente non dovuto, il successivo comma 2 prevede l’incondizionata restituzione degli anticipi riscossi.

Da ciò emerge che, anche se il prelievo non è stato versato dagli acquirenti (e quindi dai produttori), al momento del conteggio finale, l’eventuale prelievo in eccesso (anche se in concreto non ancora corrisposto) è soggetto alla disciplina degli importi pagati in eccesso, potendo quindi non essere imputato al produttore soltanto se ricorrono i suddetti presupposti per la restituzione.

Una diversa interpretazione condurrebbe a privilegiare, o quanto meno a porre sullo stesso piano, chi non versa (direttamente o per il tramite degli acquirenti) gli importi dovuti (anche se in anticipo) rispetto a chi esegue regolarmente i pagamenti.

2.3 Posto quindi che il caso in esame è disciplinato dall’art. 13, comma 1, del Reg. CE n. 1788/2003, si tratta ora di verificare se la contestata disciplina interna sia compatibile con tale disposizione e con le relative norme comunitarie di attuazione.

Il Collegio ritiene che non vi sia alcun contrasto con la disciplina comunitaria.

Il citato art. 13 lascia, invero, agli Stati membri ampi margini di discrezionalità sia con riferimento alla destinazione del prelievo eccedente, che può essere utilizzato anche per finanziare l’indennità da versare per l’abbandono della produzione lattiera, sia con riguardo ai criteri di restituzione.

È alla luce di tale disposizione che va verificato se il criterio costituito dalla preferenza in sede di restituzione per i "produttori in regola con i pagamenti" sia compatibile con la normativa comunitaria.

Il citato art. 13 del Reg. CEE n. 1788/2003 si limita, invero, a fare riferimento a criteri obiettivi che, a loro volta, sono stati specificati dall’art. 16 del Reg. CE n. 595/2004 del 30 marzo 2004 (entrato in vigore il 3 aprile 2004).

La compatibilità va quindi verificata con riferimento al citato art. 16 secondo cui "gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi: a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata; b) l’ubicazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio; c) la densità massima degli animali nell’azienda, caratterizzante l’estensivazione della produzione zootecnica; d) il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5% o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso; e) il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50% della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale; f) altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione".

Ciò conferma che gli Stati membri hanno ampia discrezionalità nell’individuare i criteri per le restituzioni, che sono elencati nel predetto art. 16 senza alcun ordine di priorità.

Del resto, nel considerando n. (5) del regolamento, è esplicitata la volontà di lasciare agli Stati membri ampia "flessibilità per la definizione delle categorie prioritarie".

La lettera f), relativa agli altri criteri obiettivi, non assume, quindi, valore sussidiario in caso di residua disponibilità di somme da restituire a seguito dell’utilizzo dei criteri precedenti, ma costituisce una delle possibilità che lo Stato membro può scegliere.

Legittimamente, quindi, lo Stato italiano ha optato per introdurre quale criterio obiettivo quello della preferenza per i "produttori in regola con i pagamenti".

Tale criterio risulta peraltro comunicato alla Commissione, che ne ha anche condiviso la coerenza con il diritto comunitario (vgs nota della Commissione europea dell’8.3.2006 in cui, benché in risposta ad una singola segnalazione, viene esaminata la disciplina italiana introdotta con la legge n. 119/03, che è stata ritenuta "in tutto e per tutto conforme ai regolamenti comunitari").

Si tratta, peraltro, di un criterio ragionevole posto a vantaggio dei produttori che pagano regolarmente il prelievo, evitando di trattare in modo uguale chi non è in regola con i pagamenti.

2.4 Il Collegio, poi, non può fare a meno di osservare come sia ravvisabile una contraddizione nella prospettazione dei ricorrenti i quali, da un lato, invocando la normativa comunitaria, ritengono che la stessa imponga che il prelievo supplementare debba essere equamente ripartito tra tutti i produttori che hanno contribuito allo sforamento e, dall’altro, deducono l’illegittimità del criterio introdotto dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 157/2004.

La contraddizione consiste nel fatto che, proprio attraverso il rispetto delle regole connesse al pagamento del prelievo previste dall’art. 5 del D.L. n. 49/2003 (anche nella forma transitoria di cui all’art. 10, commi 2729), i produttori avrebbero potuto raggiungere l’effetto che hanno sempre auspicato (ovvero che il prelievo supplementare sia equamente ripartito tra tutti i produttori che hanno contribuito allo sforamento) in quanto, versando regolarmente il prelievo, avrebbero tutti potuto usufruire della modalità principale di restituzione introdotta dall’art. 2, comma 3, D.L. n. 157 del 2004.

Ed invero, posto che il prelievo imputato in eccesso deve essere ripartito, in via prioritaria, tra tutti i produttori in regola con i versamenti, è chiaro che usufruirà di tale ripartizione anzitutto colui che si trovi in tale condizione (ovvero in regola con i pagamenti) e soltanto dopo i produttori non in regola con i pagamenti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 9, commi 3 e 4, del D.L. n. 49/2003 (ad esempio, a causa dell’ubicazione dell’azienda in zona di montagna).

2.5 I ricorrenti, altresì, contestano il loro inserimento tra coloro che non sarebbero in regola con i versamenti (così da non fruire del prioritario criterio di compensazione di cui all’art. 2, comma 3, D.L. n. 157 del 2004), pur essendo destinatari di provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario che, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., hanno inibito, in via cautelare, il pagamento del prelievo supplementare relativo all’annata di che trattasi (2003/2004).

Sul punto, va rilevato che i ricorrenti non hanno apportato alcun elemento di conoscenza in ordine ad eventuali decisioni di merito assunte da allora (2004) dal giudice ordinario in quanto, come è chiaro, in caso di pronuncia sfavorevole per gli interessati, la questione sollevata in questa sede perderebbe di rilievo e gli stessi non potrebbero invocare la errata interpretazione dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 157 del 2004.

In caso contrario, invece (ovvero con una pronuncia di merito favorevole per gli interessati), il problema sarebbe risolto in quanto gli interessati, secondo la richiesta avanzata negli atti processuali allegati al ricorso in esame, non sarebbero tenuti a pagare il prelievo supplementare per l’annata lattiera di che trattasi.

In assenza di tali elementi, la censura, per l’assenza di elementi di aggiornamento, va respinta anche perché il sistema introdotto dalla legge n. 119 del 2003 (art. 9) ha previsto un accantonamento del 5% del prelievo nazionale (da svolgere con le modalità previste nella norma da ultimo citata) da destinare ad eventuali restituzioni derivanti dalla soluzione di controversie giurisdizionali.

Né possono essere invocati i contratti stipulati tra produttori e primi acquirenti che procrastinano il regime delle trattenute previste dalla legge n. 119 del 2003 in quanto eventuali accordi tra privati, oltre a non derogare gli obblighi imposti dalla normativa vigente (trattandosi di norme indisponibili), non sono comunque opponibili ad AGEA.

2.6 Sulla ulteriore censura secondo cui sarebbe errato il calcolo dell’accantonamento del 5%, va osservato che AGEA ha fatto corretta applicazione di quanto previsto nel citato art. 2, comma 3, del D.L. n. 157 del 2004 per cui, qualora al termine dell’operazione di restituzione nei confronti di coloro che risultavano in regola con i versamenti, "il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unione europea aumentato del 5 per cento, l’AGEA non procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9…" (del D.L. n. 49/2003).

La norma applicata da AGEA non risulta pertanto irragionevole né incompatibile con la normativa comunitaria.

3. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono che AGEA, per l’annata 2003/2004, nell’effettuazione dei conteggi finali, non avrebbe utilizzato l’intero QGG assegnato all’Italia (pari a 10.298.399 ton.), così da provocare un aumento dell’importo di prelievo supplementare richiesto ai produttori.

La censura va dichiarata inammissibile per genericità in quanto i ricorrenti si limitano ad operare un calcolo matematico (tra la QGG nazionale ed il latte prodotto dalle aziende sottoposto al regime delle quote latte) senza chiarire se il quantitativo prodotto si riferisca alle consegne effettive ovvero a quelle "rettificate" (art. 10 del Reg. CE n. 1788/2003 secondo cui vale il dato maggiore tra i due) e se, nel corso dell’annata, siano state registrate mobilità tra la quota "consegne" e le "vendite dirette".

In assenza di un principio di prova da parte dei ricorrenti che avrebbe consentito l’attivazione del potere acquisitivo, il Collegio non può che dichiarare inammissibile la doglianza.

4. Con il settimo motivo, i ricorrenti lamentano che la normativa introdotta dal D.L. n. 49 del 2003 (che prevede l’obbligo di trattenuta e versamento mensile da parte del primo acquirente) sia incompatibile con il Reg. CE n. 1392/2001.

Al riguardo, va anzitutto ribadito, come si è già avuto modo di affermare in precedenza (cfr precedente punto 2.1), che la verifica di compatibilità delle previsioni contenute nel D.L. n. 49 del 2003 va fatta con riferimento al Reg. CE n. 1788/2003, applicabile ratione temporis anche all’annata 2003/2004 (cit. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 3 febbraio 2010 n. 1439).

Ciò posto, sul punto della compatibilità del nuovo sistema di trattenuta e versamento del prelievo supplementare introdotto dal D.L. n. 49 del 2003, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi in senso positivo, con argomenti che ritiene di dover ribadire in questa sede (cfr, TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 10 maggio 2010, n. 10588).

In quella sede, è stato affermato che, (solo) con il Reg. CE n. 1788/2003 e con la legge n. 119/2003, è risultato chiaro l’intento della normativa comunitaria di prevedere la possibilità di effettuare la restituzione di somme riscosse in eccesso in favore di categorie privilegiate.

Al riguardo, si è aggiunto che tale nuova modalità di compensazione e restituzione è stata resa possibile attraverso il nuovo sistema introdotto dal legislatore nazionale che, nel prevedere un sistema di versamento (quasi) immediato del prelievo trattenuto dagli acquirenti alla AGEA, si è conformato a quanto previsto dalla normativa comunitaria che ha voluto rendere effettivo il pagamento del prelievo da parte dei produttori.

8. Con l’ottavo ed il decimo motivo (riguardanti vizi formali della procedura), i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione degli atti impugnati, la mancanza di sottoscrizione e l’incompetenza del soggetto emanante.

Sul punto della mancanza di motivazione, in disparte il dubbio circa l’applicabilità alla fattispecie in esame delle previsioni contenute nella legge n. 241 del 1990, va osservato che il contenuto delle note impugnate costituisce la sintesi (informatizzata) di calcoli matematici, effettuati in applicazione della normativa vigente.

Il richiamo e l’applicazione della normativa vigente, trattandosi di attività vincolata, non necessita della motivazione tipica degli atti discrezionali.

Anche il rilievo secondo cui, nelle note impugnate, mancherebbe l’individuazione del soggetto responsabile ovvero di colui che ha sottoscritto l’atto è privo di fondamento in quanto dall’intestazione degli atti e dall’intera documentazione inviata ai primi acquirenti è facilmente rilevabile l’ente da cui proviene l’atto, il che è sufficiente per escludere la sussistenza dell’omissione rilevata dal ricorrente (per tutte, Cons. St., sez. V, n. 3804/2005).

Ciò è altresì sufficiente per respingere anche la censura di incompetenza dedotta dai ricorrenti.

9. Con il nono motivo, i ricorrenti lamentano che, anche per l’annata di che trattasi, sarebbero stati reiterati i tagli della c.d. quota "B", senza l’apporto delle Regioni (come previsto, a suo tempo, dalla Corte Cost. con sentenza n. 520/1995).

Sul punto, è sufficiente osservare che l’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 119 del 2003 prevede che "prima dell’inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote…, e ne danno comunicazione all’interessato…", che costituisce attuazione concreta dell’obbligo di coinvolgimento diretto delle Regioni nella fase di assegnazione delle QRI.

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

11. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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