Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-12-2011, n. 27287 Acque pubbliche e private

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Svolgimento del processo

Con ricorso n. 103/2009 il Naviglio della Città di Cremona, preposto alla manutenzione e gestione dei canali nel territorio di sua competenza ed alla distribuzione delle relative acque ad una serie di antiche utenze, ai sensi dei D.M. n. 913 del 1960, e D.M. n. 6051 del 1960, adì il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei confronti della Provincia di Cremona, nonchè della società semplice Gipponi Giuseppe e Pietro, impugnando la concessione di acqua ad uso irriguo dalla roggia (OMISSIS), rilasciata a detta società con provvedimento provinciale n. 18976 del 2/2/09.

Premesso di non aver potuto aderire alle richieste di aumento della portata della derivazione, di cui la suddetta società era già titolare, per evitare la conseguente diminuzione di portata per tutti gli altri utenti, l’ente ricorrente censurava il suddetto provvedimento, che tale richiesta aveva accolto nonostante la propria opposizione e quella del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli, sulla base di sei motivi, rispettivamente deducenti:

1) violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis, poichè, essendo l’acqua della suddetta roggia destinata a ricongiungersi con quelle del canale principale "Naviglio della Città di Cremona" ed impoverendo il concesso prelievo gli utenti a valle di me 1800 annui, sarebbe risultato alterato tutto il sistema di regole governanti l’attingimento dal comprensorio;

2) violazione dell’art. 21 cit. R.D., come mod. dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, per non essersi tenuto conto, nella concessione, della tipologia delle colture in funzione della disponibilità della risorsa e della occorrente quantità minima necessaria, prevedendo le specifiche modalità di esecuzione del caso;

3) violazione dell’art. 47 cit. R.D., perchè il concesso aumento avrebbe compromesso le legittime aspettative degli altri utenti, titolari di ultrasecolari titoli;

4) violazione dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 2 del 2006, attuativo della L.R. n. 26 del 2003, per omessa verifica della disponibilità della risorsa sulla base di un bilancio calcolato secondo criteri e metodi previsti dalla vigente pianificazione in materia di corsi d’acqua superficiali e mancata valutazione della tipologia delle colture in funzione della disponibilità idrica;

5) violazione dell’art. 28 del suddetto Regolamento, per omessa imposizione di precise prescrizioni alla concessionaria finalizzate ad evitare pregiudizio agli interessi degli altri utenti titolari di diritti preesistenti;

6) carenza di motivazione in ordine alle controdeduzioni esposte dagli opponenti. Costituitesi le parti intimate, resistevano entrambe al ricorso, segnatamente e tra l’altro eccependola Provinciali difetto d’interesse della ricorrente, la cui domanda si sarebbe basata sull’indimostrata natura privata della (OMISSIS), le cui acque erano invece pubbliche.

Disattesa la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, il T.S.A.P, con sentenza n. 138 del 19.5.2010, depositata il 7.10.2010, premessa la manifesta infondatezza dell’eccezione preliminare Respingeva tuttavia il ricorso, dichiarando infondati i relativi motivi ritenendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato, sulla scorta dell’esauriente istruttoria espletata, e condannava il ricorrente al rimborso delle spese in favore di ciascuna parte resistente.

Avverso tale decisione il Naviglio della città di Cremona ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Hanno resistito con rispettivi controricorsi la Provincia di Cremona e la società semplice "Gipponi Giuseppe e Pietro", svolgendo la prima ricorso incidentale.

Sono state infine depositate memorie ex art. 378 c.p.c., dai difensori del ricorrente principale e della Provincia suddetta.

Motivi della decisione

p.1. Il ricorso principale, come fondatamente eccepito da entrambe le controricorrenti, è inammissibile, tali essendo, per quanto di seguito precisato, tutti i motivi esposti a sostegno dell’impugnazione, per difetto del requisito di specificità previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, che impone la precisa indicazione degli errori contenuti nella sentenza impugnata, comportante l’esatta individuazione dei capi della pronunzia che ne siano inficiati e l’esposizione delle corrispondenti ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente, le dedotte violazioni delle norme o dei principi di diritto, oppure le carenze o illogicità della motivazione.

A tal riguardo non sono sufficienti ad assolvere al suindicato onere la mera enunciazione delle assunte violazioni di legge, il rinvio ai precedenti atti difensivi o la pura e semplice riproposizione delle ragioni esposte in sede di merito, senza anche evidenziare i vizi giuridici o logici in cui il giudice a quo sia incorso nel disattenderli (v., ex plurimis, Cass. nn. 11984/11, 20652/09, 4044/09, 17125/07, 15952/07, 16763/02, 5024/02, 6123/01). p.1.1. Il primo mezzo, deducente "violazione del principio di cui al D.L. n. 152 del 2006, art. 144, comma 2, nonchè del disposto di cui al D.Lgs. n. 1775 del 1933, art. 1", per assunta violazione del "criterio di solidarietà" correlato all’esclusiva destinazione dell’acqua ad "uso pubblico e di generale interesse", espone un motivo d’impugnazione, per violazione di norme di diritto, nuovo, in quanto non corrispondente ad alcuno di quelli posti a base del ricorso al giudice a quo, peraltro privo di specifica attinenza alla decisione impugnata, siccome consistente nella mera enunciazione di astratti principi, senza precisare in qual guisa gli stessi sarebbero stati in concreto dalla stessa disattesi. p.1.2. Il secondo mezzo, deducente "violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis", consiste nella mera ripetizione, peraltro riassuntiva, del corrispondente primo motivo del ricorso al TSAP, in narrativa indicatole cui articolate ragioni reiettive non attacca e neppure menziona. p.1.3. Altrettanto è a dirsi del terzo motivo, deducente "violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 21, come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96", che risulta meramente riproduttivo del secondo addotto nel ricorso al TSAP, limitandosi ad esporre il contenuto della norma citata ed a richiamare alcune censure di carattere tecnico, che il giudice a quo ha motivatamente disatteso sulla base di insindacabili accertamenti di merito, che in precedenza erano state rivolte avverso il provvedimento amministrativo impugnato, omettendo di formulare alcuna critica contro le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. p.1.4. Dalla stessa carenza di specificità è affetto il quarto motivo, deducente "violazione R.D. n. 1775 del 1933, art. 47", poichè, dopo aver accennato al contenuto della norma invocataci si limita a riprodurre il corrispondente terzo motivo addotto in sede di merito, secondo cui nella concessione in questione, pur non ricorrendo preminenti ragioni di pubblico interesse, sarebbe stata omessa l’adozione di adeguate cautele atte a salvaguardare i diritti dei titolari delle preesistenti utenze. Anche in questo caso, pur richiamandosi precedenti di "codesto Tribunale" (vale dire del TSAP), difettano espresse censure alla motivazione della decisione impugnata (v. par. 6.2, 6.3., 6.3.1.), che ha specificamente disatteso le doglianza, sulla scorta degli acquisiti rilievi tecnici, pervenendo alla conclusione della "innocuità dell’attingimento rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi". Quanto ai richiamati precedenti giurisprudenziali, neppure si precisa se e sotto quali profili nella fattispecie il T.S.A.P. si sarebbe discostato dalla propria precedente giurisprudenza. p.1.5. Anche nel quinto motivo, deducente "violazione art. 14 del Regolamento Regionale n. 2/2006", il ricorrente si limita a riportare il testo della norma invocata ed a lamentare che nel rilascio della concessione non vi sarebbe stata traccia di "verifica alcuna delle disponibilità della risorsa da effettuarsi sulla base di un bilancio calcolato secondo criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente e di indagini relative alla portata del cavo", nè di "garanzie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione, della necessaria considerazione della tipologia delle colture da effettuarsi in funzione della disponibilità e della quantità necessaria alla coltura stessa…".

Vengono, all’evidenza, riproposte le medesime doglianze formulate in sede di merito, con il quarto motivo, contro il provvedimento della Provincia, senza anche esporre alcuna specifica critica contro la motivazione reietti va del T.S.A.P., che nei punti sopra citati ha pure dato atto dell’avvenuta adeguata valutazione da parte dell’ente territoriale concedente, sulla base della richiesta relazione tecnica agronomica, "della qualità delle colture interessate" dalla derivazione de qua, successivamente anche precisando (v. par. 6.4.1) che, "nel determinare la quantità d’acqua da derivare, è stato tenuto conto delle colture esistenti, con l’utilizzo del valore medio relativo alle sole colture di mais per il calcolo delle quantità e sono state considerate le condizioni locali in relazione ai parametri tecnici con indicazione dei punti di prelievo della tipologia e della potenza delle pompe da impiegare nonchè dei mappali da irrigare e degli orari", altresì evidenziando (par. 6.4.2) come nel disciplinare di concessione fossero state imposte specifiche limitazioni, più restrittive di quelle proposte dalla relazione tecnica, relative al numero di giornate, alla durata ed agli orari delle irrigazioni. p.1.6. Non miglior sorte, infine, merita il sesto motivo, meramente riproduttivo del quinto di merito, con il quale si lamenta la "violazione dell’art. 28 del Regolamento Regionale n. 2/2006", formulando, dopo aver menzionato il contenuto della disposizione, le stesse precedenti critiche di natura tecnica (omessa imposizione di specifiche prescrizioni alla nuova concessionaria, al fine di non pregiudicare gli interessi dei titolari delle preesistenti utenze) già proposte contro il provvedimento di "concessione di derivazione da (OMISSIS) rilasciata dalla Provincia di Cremona", senza rivolgere invece alcuna diretta critica contro la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto adeguatamente valutata la compatibilità della concessione con le utenze preesistenti. p.1.7. Di nessun apporto all’ammissibilità del ricorso principale risulta, infine, la memoria ex art. 378 c.p.c., contenente "note conclusive" meramente riassuntive delle censure di merito dirette contro il provvedimento concessorio, che confermano l’assenza di alcuna specifica attinenza delle sopra esaminate doglianze al contenuto della sentenza impugnata. p.2. La rilevata inammissibilità del ricorso principale dispensa dall’esame di quello incidentale, con il quale si ripropone l’eccezione di difetto d’interesse all’impugnazione della concessione da parte del Naviglio, trattandosi di impugnazione che, in quanto relativa ad una condizione, si a pur preliminare, dell’azione ed attinente al merito della vicenda, risulta priva di concreto interesse a seguito della confermata reiezione della domanda principale. p.3. Le spese, infine, seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in favore di ciascuna parte resistente, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al rimborso in favore delle resistenti delle spese del giudizio, nella complessiva misura, per ciascuna delle stesse, di Euro 3.200, 00, di cui 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7374 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente prospetta:

– di essere dipendente del Ministero della Difesa;

– di essere inquadrata ai sensi dell’art. 4, comma VIII, della legge n. 312/1980 nel profilo professionale n. 210 della III qualifica funzionale;

– di espletare sin dal 1984 le mansioni di ragioniere inerenti il superiore profilo professionale 15 della VI qualifica funzionale;

– che lo svolgimento di tali mansioni risulta da atti formali provenienti dalla P.A. quali la scheda ricognitiva relativa alle mansioni svolte.

Premesso quanto sopra la ricorrente propone al T.a.r. le azioni in epigrafe (di annullamento di un silenzio rifiuto su diffida; di annullamento della relativa lettera di risposta del Ministero della Difesa; di accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori; di accertamento del diritto al trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate e assegnate).

Con il ricorso sono stati depositati documenti.

L’Amministrazione non si è costituita.

In data 18 aprile 2011 parte ricorrente ha depositato una memoria.

2. – La memoria depositata data 18 aprile 2011 è tardiva, perché oltre il termine di 30 giorni liberi anteriori all’udienza imposto dall’art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo.

Relativamente all’impugnazione del silenzio rifiuto – e a prescindere da ogni altra considerazione su di esso – può omettersi una specifica pronuncia, poiché il Tar è in grado di pronunciarsi sulla pretesa sostanziale, e dunque parte ricorrente non ha interesse a una pronuncia limitata al silenzio che lamenta esserle stato opposto.

3. – Ciò premesso, si rileva che questo T.a.r. si è già espresso con numerose pronunce (v. per tutte la sentenza n. 33901/2010) sulle stesse questioni di diritto, proposte con ricorsi di altri dipendenti del Ministero della Difesa, assistiti dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente. E non vi sono ragioni per discostarsi da quelle pronunce di rigetto, cui si fa rinvio.

Pertanto, per le medesime considerazioni più volte espresse dal T.a.r., anche il presente ricorso va respinto.

Nulla va disposto a quanto alle spese, non essendovi costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla dispone quanto alle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-02-2012, n. 1515 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di La Spezia, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Fallimento di P.R., titolare della ditta individuale Pierre, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, dichiarava l’inefficacia delle rimesse eseguite sul c/c del fallito nell’anno anteriore al fallimento, dichiarato nell’ottobre 2004, e condannava quindi la convenuta al pagamento di Euro 37.780,90 oltre accessori. 2. Proponeva appello la B.N.L., censurando, tra l’altro, la quantificazione dell’obbligo restitutorio e chiedendo il rigetto delle domande del Fallimento con la restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero della minor somma da determinarsi in corso di causa. Si costituiva in giudizio il Fallimento di P.R., resistendo al gravame; si costituivano anche, con unica difesa, la s.r.l. Solomoda, quale assuntore del concordato fallimentare omologato con sentenza del Tribunale di La Spezia passata in giudicato dopo la notifica dell’atto di appello, e P.R., chiedendo il rigetto del gravame. La B.N.L. eccepiva il difetto di legittimazione degli intervenuti, in quanto non risultava dalla sentenza di omologa la cessione delle azioni revocatorie alla Solomoda s.r.l.. 3. La Corte d’appello di Genova rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione della Solomoda osservando che, alla luce delle condizioni della proposta di concordato che contemplavano l’assunzione da parte della predetta società dell’obbligo di adempiere al concordato (con accollo cumulativo delle passività) e la cessione alla medesima delle attività fallimentari ivi compresa, tra le azioni legali in corso, l’azione revocatoria in questione, la predetta era – a differenza del fallito Pastine, effettivamente privo di legittimazione – da ritenere parte necessaria ed esclusiva nel presente giudizio in cui era subentrata per effetto della sentenza di omologazione, sia pure nei limiti dell’art. 111 c.p.c., che comunque conferisce all’assuntore legittimazione autonoma a far valere la domanda del fallimento, indipendentemente dall’estromissione di quest’ultimo. Nel merito, accoglieva parzialmente il gravame riducendo le rimesse inefficaci all’importo complessivo di Euro 13.499,03, e rigettava per difetto di prova la domanda di restituzione proposta dalla B.N.L., compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza, depositata il 15 dicembre 2007, la Banca Nazionale del Lavoro ha, con atto notificato il 27 gennaio 2009, proposto ricorso a questa Corte sulla base di tre motivi. Resiste la Solomoda srl con controricorso, illustrato anche da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la B.N.L., censura l’accertamento della acquisita legittimazione autonoma di Solomoda s.r.l., quale assuntore del concordato fallimentare, a far valere la domanda proposta dal Fallimento, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che, secondo la proposta di concordato alla quale la Corte ha fatto riferimento, la Solomoda avrebbe ricevuto l’attivo fallimentare – da intendersi comprensivo della legittimazione alle azioni revocatorie – soltanto dopo l’adempimento dei debiti concordatari, e non con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato: non rilevando tale dato decisivo, la Corte avrebbe asserito apoditticamente che il trasferimento delle attività fallimentari in favore dell’assuntore fosse già avvenuto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. 1.1 Il motivo è privo di fondamento. Nella sentenza impugnata la corte d’appello ha esaminato – e puntualmente trascritto – le condizioni della proposta di concordato, tra le quali quella qui evidenziata dalla ricorrente, che ha motivatamente interpretato come riferibile al solo trasferimento dei beni immobili compresi nell’attivo fallimentare (cfr. pag. 3). La ricorrente non sottopone specificamente a critica tale interpretazione delle condizioni concordatarie, ma si limita inammissibilmente ad asserire una propria diversa interpretazione, dalla quale deriva che il fatto del non avvenuto adempimento dei debiti concordatari sarebbe decisivo ai fini del subentro dell’assuntore nell’azione revocatoria. La statuizione censurata non si basa dunque sull’accertamento dell’avvenuto adempimento (che peraltro non risulta essere stato tempestivamente contestato in sede di merito), bensì sulla suddetta interpretazione inammissibilmente criticata in questa sede, alla cui stregua l’avvenuto, o non, adempimento dei debiti concordatari non è rilevante, tantomeno decisivo, ai fini della legittimazione contestata.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso hanno ad oggetto il rigetto della domanda di restituzione (in parte qua) delle somme che la B.N.L. ha allegato di aver versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il secondo, la ricorrente denunzia vizio di motivazione circa la prova documentale di tale circostanza, che sostiene di aver fornito mediante la lettera del 9.10.2003, non contestata dalle controparti, con la quale comunicava al Curatore del fallimento di aver disposto il bonifico della somma richiesta, al solo scopo di evitare atti esecutivi. Con il terzo motivo, denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ., e art. 2697 cod. civ.: dovendo considerarsi pacifico il fatto del pagamento – non avendo il Fallimento neppure chiesto il rigetto della domanda di restituzione, non sussisterebbe a suo carico l’onere di provarlo.

2.1 Entrambe le doglianze non meritano accoglimento. Quanto alla seconda, logicamente pregiudiziale, va osservato come l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello in ordine alla insussistenza nella specie del fatto pacifico, implicito nella affermazione circa la sussistenza del relativo onere probatorio a carico dell’istante, esclude la violazione delle regole di diritto sull’onere della prova.

Si tratta cioè di una questione di merito, come tale sottratta al controllo di legittimità, salvo che la ricognizione della fattispecie concreta sia affetta da vizi di motivazione, nella specie non denunziati. Quanto alla prima doglianza, la Corte di merito ha motivato il suo convincimento in ordine al rilievo probatorio della lettera di comunicazione anzidetta osservando come il suo contenuto, in difetto di un riscontro diretto, non fosse di per sè idoneo a provare l’avvenuto pagamento: la non contestazione riguardo a tale contenuto, evidentemente, nulla toglie nè aggiunge a siffatta valutazione, peraltro non illogica nè incongrua.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, in Euro 1.500,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8493

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la parte in epigrafe indicata agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08 emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08 con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del ricorrente all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08, emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08, con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del predetto all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

La predetta declaratoria giurisdizionale ha ad oggetto diritti che debbono essere, in concreto, portati ad esecuzione dall’amministrazione allorché il dipendente viene collocato in quiescenza e presuppone, pertanto, che l’interessato sia stato collocato in quiescenza o sia in procinto di esserlo, requisito la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta nell’atto introduttivo.

Ne consegue che l’azione di ottemperanza, concernendo una statuizione giurisdizionale non suscettibile, allo stato, di esecuzione coatta, si presenta priva dell’interesse ad agire, costituente presupposto di ammissibilità della stessa.

Né, in senso favorevole al ricorrente, risulta significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11945/90 (citata nella memoria depositata il 3 ottobre 2011) la quale riguarda l’interesse ad agire nel giudizio di cognizione, finalizzato all’accertamento delle voci computabili nella base pensionabile, e non nel giudizio di esecuzione, quale quello in esame.

Nello stesso senso, ai fini del riscontro del necessario interesse ad agire, non appare utile il riferimento agli atti dispositivi previsti dalla legge (ad es. l’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.) dal momento che, solo al momento dell’erogazione concreta del relativo importo, sarà possibile accertare se l’amministrazione ha eseguito correttamente la sentenza in epigrafe indicata e, in caso contrario, intervenire in sede giurisdizionale in sostituzione dell’ente inadempiente.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.