Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 27-01-2011) 26-05-2011, n. 21039 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza del 9 gennaio 2009, dichiarava, ex art. 425 cod. proc. pen., non luogo a procedere nei confronti di L.S. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendo l’azione penale essere proseguita – secondo la previsione dell’art. 649 cod. proc. pen. – per precedente giudicato.

Più specificamente, il reato contestato all’imputato è quello di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 1, (così detta legge fallimentare), per avere, nella qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società All You Need di Stefano Loy & C. s.a.s., dichiarata fallita – unitamente allo stesso accomandatario – con sentenza 23 giugno 2005 del Tribunale di Trieste, dissipato, distratto, occultato, dissimulato attività della società, prelevando, in più occasioni, somme di denaro di vario importo dai conti correnti di cui aveva la disponibilità, con le aggravanti di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1, e la recidiva semplice.

Il Giudice dell’udienza preliminare, prescindendo da qualsiasi valutazione di merito e facendo leva sulla mera comparazione formale tra i fatti sottoposti al suo esame e quelli di bancarotta preferenziale (L. Fall., art. 216, comma 3) e semplice nell’ipotesi di cui alla L. Fall., art. 217, comma 1, n. 4, relativi al medesimo fallimento ed oggetto della sentenza 14 marzo 2006 (irrevocabile il 18 luglio 2006) dello stesso G.u.p, con la quale al L. era stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., riteneva che, dato il carattere unitario del reato di bancarotta, non era consentito, in presenza di un giudicato su tale illecito, l’inizio di un nuovo e differente processo per ulteriori e diversi fatti di bancarotta accertati successivamente, ostandovi il divieto del bis in idem, in quanto questi ultimi fatti, pur non sovrapponibili naturalisticamente ai primi, erano comunque assorbiti nel disvalore dell’unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato e non davano luogo a una pluralità di reati.

Il Giudice dell’udienza preliminare, nel pronunciare il dispositivo della decisione alla presenza del p.m. e del difensore dell’imputato, indicava, ex art. 544 c.p.p., comma 3, il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza, completa di motivazione, veniva depositata in cancelleria nel termine preannunciato ed esattamente in data 7 aprile 2009. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, con atto depositato in data 19 maggio 2009, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e L. Fall., art. 219, per i seguenti rilievi: a) la tesi privilegiata dalla sentenza impugnata comporta una abrogazione implicita del richiamato art. 219, comma 2, n. 1, che dovrebbe invece operare proprio nei casi di plurimi fatti di bancarotta, e conduce a risultati assolutamente irragionevoli, come conferma il caso in esame, in cui l’imputato, dopo avere patteggiato la pena per i meno gravi reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, ha beneficiato della declaratoria d’improcedibilità per il diverso e più grave reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; b) l’art. 649 cod. proc. pen. prevede, in linea generale, il divieto di un secondo giudizio per il "medesimo fatto" (principio del ne bis in idem), intendendosi per tale il fatto storico così come cristallizzato nella sentenza irrevocabile; c) fatti storici che si differenziano per condotte e conseguenze sono logicamente diversi tra loro, con conseguente inapplicabilità del divieto del bis in idem;

d) la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, prevedendo un aumento di pena ove vengano commessi più fatti tra quelli previsti in ciascuno dei precedenti artt. 216, 217, 218, persegue la finalità di mitigare il rigore sanzionatorio conseguente al concorso materiale di più fatti di bancarotta, che vengono unificati solo quoad poenam, rimanendo ferma, quindi, l’innegabile autonomia ontologica dei singoli fatti di bancarotta, ciascuno dei quali è idoneo a fondare una decisione di responsabilità penale; e) il contrario orientamento espresso dalla sentenza impugnata implica che il trattamento sanzionatorio da riservare ad un soggetto che si sia reso responsabile di più fatti di bancarotta dipenderebbe non già dalla valutazione delle condotte complessivamente considerate, ma dalla tempistica – variabile e casuale – di emersione e di contestazione dei diversi fatti, con le conseguenze irragionevoli innanzi evidenziate.

3. Con ordinanza del 7 ottobre 2010, la Quinta Sezione penale, alla quale il ricorso era stato assegnato ratione materiae, ne ha rimesso – ex art. 618 cod. proc. pen. – la decisione a queste Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica del reato di bancarotta: da un lato, la tesi della concezione unitaria del reato, che ravvisa nella pluralità di fatti tipici, commessi nell’ambito della stessa procedura concorsuale, una circostanza aggravante e considera le diverse violazioni – in deroga alle norme sul concorso materiale di reati e sulla continuazione – come un solo reato, con l’effetto della operatività della preclusione di un secondo giudizio; dall’altro, la concezione pluralistica del reato, che ravvisa nei più fatti tipici descritti dalla norma incriminatrice fattispecie di reato autonome e ontologicamente diverse, le quali concorrono tra loro e sono unificate solo quoad poenam.

L’ordinanza di rimessione sottolinea che importanza centrale assume, nel rilevato contrasto di giurisprudenza, la disposizione della L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, a seconda che si ravvisi in essa la previsione di una vera e propria circostanza aggravante, sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale, o piuttosto una peculiare regolamentazione del concorso di reati e dell’istituto della continuazione, nella prospettiva di contenere entro limiti di ragionevolezza la pretesa punitiva dello Stato.

Segnala ancora che, se è razionale la scelta di politica criminale finalizzata a disciplinare in maniera peculiare il concorso di reati e a contenere il potere sanzionatorio del giudice in relazione a plurime e autonome fattispecie incriminatrici in materia di bancarotta patrimoniale, non è altrettanto razionale una interpretazione della disciplina speciale che, riconducendo ad unità fatti ontologicamente diversi, ne precluda il completo accertamento ed eventualmente la punizione, ponendosi in definitiva in contrasto con la logica del sistema penale e con gli artt. 3 e 112 Cost..

Sottolinea, infine, che la preclusione connessa al divieto del bis in idem opera soltanto in relazione allo "stesso fatto", che ricorre quando v’è corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

4. Il Primo presidente, con decreto del 18 novembre 2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere verificata la tempestività del ricorso.

Nel caso in esame, è accaduto che il Giudice dell’udienza preliminare, nel dare immediata lettura del dispositivo della sentenza del 9 gennaio 2009, indicò, richiamando espressamente l’art. 544 c.p.p., comma 3, il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. La sentenza, completa di motivazione, fu depositata entro il termine programmato ed esattamente in data 7 aprile 2009. L’avviso di deposito della sentenza fu comunicato, il giorno 15 successivo, al Procuratore generale presso la Corte d’appello e notificato all’imputato contumace l’8 maggio 2009.

Nessuna comunicazione e notificazione dell’avviso fu fatta rispettivamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al difensore, presenti alla lettura del dispositivo, essendo stato puntualmente osservato il preannunciato termine di deposito (cfr. l’acquisita certificazione 14 gennaio 2011 della cancelleria del Tribunale di Trieste).

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in data 19 maggio 2009, vale a dire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

La procedura seguita, mutuata da quella prevista per la redazione e l’impugnazione delle sentenze dibattimentali, non può ritenersi regolare. Tuttavia deve escludersi che le modalità prescelte per l’esplicitazione della motivazione della decisione, pur non conformi – come si preciserà – all’ortodossia procedurale, abbiano inciso negativamente sulla tempestività del ricorso.

1.1. La disciplina dettata dal legislatore in materia di udienza preliminare, con particolare riferimento alla pronuncia e ai tempi di redazione e deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, è del tutto peculiare e non è riconducibile tout court nè al modello del procedimento in camera di consiglio così detto "tipico", previsto dagli artt. 127 e 128 cod. proc. pen., nè a quello delineato per la celebrazione della fase del giudizio.

L’art. 424 cod. proc. pen. prevede che il giudice, all’esito dell’udienza preliminare, ove ritenga che non debba disporsi il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere (comma 1). Di tale provvedimento, completo – di norma – in ogni sua parte (motivazione e dispositivo), deve dare immediata lettura in udienza, il che equivale a notificazione per le parti presenti (comma 2). Ove non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi, il giudice deve provvedervi non oltre il trentesimo giorno dalla lettura del solo dispositivo (comma 4).

Non è consentito al giudice dell’udienza preliminare fissare un termine più ampio per il deposito della motivazione della sentenza:

il richiamato art. 424 cod. proc. pen., infatti, non prevede tale facoltà. Nè può farsi leva sulla diversa disposizione di cui all’art. 544 c.p.p., comma 3, riferibile alla redazione delle sole sentenze dibattimentali.

In relazione a quest’ultimo punto, non può condividersi la tesi sostenuta da Sez. 4, n. 38571 del 22/09/2010, dep. 02/11/2010, imp. Poloni, secondo cui l’art. 544 c.p.p., comma 3, sarebbe applicabile anche alla redazione della sentenza di non luogo a procedere, perchè non conterrebbe "alcuno specifico riferimento al giudizio", avrebbe una portata di carattere generale e "non disciplin(erebbe) la materia relativa ai termini del deposito delle sentenze con modalità incompatibili con quelle della camera di consiglio".

Devesi, in contrario, osservare che l’art. 544 cod. proc. pen., inserito nel Capo 3, Titolo 3, Libro 7, si riferisce specificamente alla redazione della sentenza pronunciata in giudizio e non è, pertanto, estensibile alla sentenza camerale di non luogo a procedere, per la quale l’art. 424 cod. proc. pen. prevede la specifica disciplina innanzi esposta. Appare altresì arduo, sotto il profilo ermeneutico, volere individuare nel solo comma 3 dell’art. 544 cod. proc. pen. una disposizione di carattere generale, che sì inserirebbe tra le previsioni contenute negli altri commi, tutte univocamente riferibili alla sola sentenza dibattimentale.

Un’interpretazione sistematica e coerente dell’intera norma conduce, invece, a non differenziare il campo operativo delle varie previsioni in essa contenute.

1.2. La sentenza di non luogo a procedere deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), che disciplina in via generale il termine per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, tra i quali rientra certamente la detta pronuncia.

Non rileva, ai fini dell’ampiezza del termine per impugnare, la circostanza che il Giudice dell’udienza preliminare, nell’adottare la decisione, se ne riservi la motivazione nel termine previsto dall’art. 424 c.p.p., comma 4, o addirittura, con iniziativa irrituale, entro un maggior termine da lui espressamente determinato, incidendo tale evenienza, come si dirà, esclusivamente sulla decorrenza del termine d’impugnazione.

Il termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere, in sostanza, non rimane coinvolto, a differenza di quello previsto per l’impugnazione delle sentenze dibattimentali, dall’eventuale utilizzazione da parte del giudice del regime della motivazione differita, ma è e rimane sempre di quindici giorni.

Qualunque perplessità interpretativa al riguardo, pur espressa in precedenza, deve ritenersi definitivamente superata dopo la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 31312 del 26/6/2002, dep. 19/9/2002, imp. D’Alterio, le cui argomentazioni vanno qui richiamate e ribadite.

E’ il caso di ricordare che la norma di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), ha superato anche il vaglio di costituzionalità, essendo stata ritenuta infondata la corrispondente questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., perchè il differenziato regime dei termini per l’impugnazione, fissati in tre distinte fasce (quindici, trenta e quarantacinque giorni), in quanto rapportato ai diversi tipi e alla diversa struttura dei provvedimenti, ha una sua ragionevolezza e non incide negativamente sull’esercizio dell’azione penale (Corte Cost. sent. n. 206 del 1997).

La sentenza di non luogo a procedere, pur dopo le profonde innovazioni introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, resta una sentenza di tipo processuale, destinata a null’altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, è sottratta al regime del ne bis in idem, è designata da un mero effetto preclusivo, può – ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 434 cod. proc. pen. – essere revocata e si differenzia, quindi, da quella emessa all’esito del giudizio di merito, per la quale l’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c), (per il richiamo fatto ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 544) prevede termini diversi d’impugnazione a seconda delle modalità di redazione e pubblicazione del provvedimento.

1.3. Quanto alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere, deve escludersi, ove il giudice rispetti le previsioni di cui all’art. 424 cod. proc. pen., l’operatività dell’art. 128 cod. proc. pen., che, facendo espressamente salvo quanto il codice dispone in relazione ai provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, è riferibile ai provvedimenti camerali così detti "tipici" e ne disciplina il deposito, la comunicazione o la notificazione del relativo avviso alle parti processuali cui la legge attribuisce il diritto d’impugnazione.

Deve invece farsi riferimento alla norma di cui all’art. 585 c.p.p., comma 2, che regola la decorrenza dei termini per l’impugnazione non solo delle sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice.

Con quest’ultima norma, il legislatore del 1988 ha dato attuazione alla direttiva di cui al punto 83 della Legge-Delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, in cui si stabiliva che la determinazione della decorrenza dei termini per le impugnazioni fosse "ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione", e ha conseguentemente privilegiato meccanismi automatici predefiniti per l’individuazione del momento da cui detti termini devono decorrere, limitando il ricorso alla comunicazione o alla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento ai soli casi in cui, non potendo operare il modello presuntivo, risulti necessario garantire l’effettiva conoscenza alle parti interessate a proporre impugnazione.

La decorrenza dei termini per impugnare, secondo la previsione dell’art. 585 cod. proc. pen., è infatti collegata – di norma – in via automatica ai termini prestabiliti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

E’ evidente quindi che, sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 424 c.p.p. e art. 585 c.p.p., comma 2, il termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere deve farsi decorrere, ove il dispositivo e la contestuale motivazione siano letti in udienza, da tale momento, secondo la previsione di cui all’art. 585, comma 2, lett. b), equivalendo la lettura a notificazione per le patti presenti o presunte tali.

Ove il Giudice dell’udienza preliminare, nel dare lettura in udienza – alla presenza delle parti – del solo dispositivo della sentenza, opti per il regime della motivazione differita e questa sia depositata, così come previsto dall’art. 424 c.p.p., comma 4, nei trenta giorni successivi alla pronuncia, è dalla scadenza di tale termine legale, non prorogabile, che deve farsi decorrere in via automatica, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), prima parte, il termine iniziale per proporre impugnazione, giacchè, in tal caso, per le parti interessate e presenti in udienza opera una forma di presunzione legale di conoscenza e non deve alle stesse essere comunicato o notificato l’avviso di deposito della motivazione.

Ovviamente la necessità della comunicazione o della notificazione di tale avviso sussiste allorchè il giudice non rispetti il termine, meramente ordinatorio, previsto dalla legge per il deposito della motivazione differita, e ciò al fine di garantire l’effettiva conoscenza del provvedimento, con la conseguenza che il termine d’impugnazione deve decorrere, in ossequio al disposto dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), ultima parte, dal giorno in cui è stata eseguita detta comunicazione o notificazione.

Coerentemente con la ratio che informa il sistema delle impugnazioni, la comunicazione o la notifica dell’avviso di deposito va fatta, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d), al Procuratore generale presso la Corte d’appello, che altrimenti non avrebbe la possibilità di proporre impugnazione.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell’ipotesi in cui il Giudice dell’udienza preliminare abbia irritualmente indicato, come nella specie, un termine per il deposito della motivazione della sentenza superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dall’art. 424 cod. proc. pen. ed abbia osservato tale termine preannunciato.

Non può condividersi l’orientamento secondo cui, in questo caso, non vi sarebbe "ragione di condizionare all’avviso di deposito la decorrenza del termine per l’impugnazione", in considerazione del fatto che le parti interessate, presenti alla lettura del dispositivo in udienza, sono poste comunque al corrente del termine più ampio fissato per il deposito della sentenza, dalla cui scadenza, se rispettato, decorrerebbe quello per impugnare (cfr. Sez. 6, n. 39458 del 09/10/2003, dep. 20/10/2003, imp. Bassetto; Sez. 6, n. 40877 del 01/10/2007, dep. 07/11/2007, imp. Esposito).

Osserva la Corte che la disposizione di cui all’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), nella parte in cui stabilisce che il termine d’impugnazione decorre dalla scadenza di quello "determinato dal giudice per il deposito della sentenza", è chiaramente riferibile alle sole sentenze dibattimentali, per le quali soltanto, come si è detto, opera la previsione di cui all’art. 544 c.p.p., comma 3.

La riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare la natura del provvedimento deliberato dal G.u.p, nè il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (Sez. 6, n. 1798 del 28/11/2002, dep. 16/01/2003, imp. Vidoni; Sez. 6, n. 43609 dell’11/10/2007, dep. 23/11/2007, imp. Lancella; Sez. 6, n. 21520 del 07/05/2008, dep. 28/05/2008, imp. Formisano).

In sostanza, nell’Ipotesi in esame, non può esplicare alcuna funzione vicaria la presunzione di conoscenza della decisione impugnata, per effetto del preannunciato e rispettato termine di deposito della sentenza, fissato irritualmente dal giudice. Si finirebbe col dare vita ad una disciplina ibrida, estranea al sistema, priva di coordinamento e idonea ad ingenerare equivoci sul termine per impugnare, che la parte interessata, com’è accaduto nella specie, potrebbe individuare, secondo una visione ermeneutica paradossalmente più coerente, in quello di 45 giorni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), anzichè di quindici giorni, che, come si è precisato, è il termine inderogabile previsto dalla lett. a) della norma citata per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’epilogo del procedimento in camera di consiglio.

1.4. E’ il caso di precisare che il sistema delineato sulla base del modello legale prefigurato dall’art. 585 cod. proc. pen. è in generale previsto, come si è detto, per tutte le sentenze camerali, fatti salvi gli opportuni adattamenti, in relazione alla specifica disciplina, quanto all’individuazione del momento dal quale fare decorrere il termine d’impugnazione.

Esemplificativamente, può farsi riferimento: alla sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U n. 43055 del 30/09/2010, dep. 03/12/2010, imp. Dalla Serra, con riferimento all’ipotesi di pronuncia de plano ex art. 459 c.p.p., comma 3); alla sentenza predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen.; alla sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., quando la stessa è deliberata fuori dalla sede dibattimentale, vale a dire nel corso delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ipotesi queste in cui la pronuncia deve ritenersi assunta in camera di consiglio (Sez. U, n. 295 del 12/10/1993, dep. 17/01/1994, imp. Scopel); alla sentenza in materia di estradizione.

In tutti questi casi, è fuori discussione che il termine per impugnare è quello di quindici giorni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).

Quanto alla decorrenza, la stessa deve coincidere con la lettura in udienza del provvedimento contestualmente motivato (è quanto si verifica per la sentenza di patteggiamento, che – di regola – secondo la previsione dell’art. 448 c.p.p., comma 1, deve essere pronunciata "immediatamente" e non è ammessa la riserva di motivazione) ovvero con la data di comunicazione o notifica del provvedimento depositato fuori udienza, in assenza di una previsione normativa che consenta il "distacco temporale" tra decisione e deposito della relativa motivazione.

Quando il legislatore ha inteso derogare al meccanismo d’impugnazione dei provvedimenti camerali, ha lasciato traccia nel testo normativo di riferimento.

E’ il caso della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato. In virtù del rinvio operato dall’art. 442 c.p.p., comma 1, agli "artt. 529 e segg.", tra i quali è ricompresso l’art. 544 cod. proc. pen., al quale fa rinvio, a sua volta, l’art. 585 cod. proc. pen., deve ritenersi che si sia voluto assimilare, per questo specifico aspetto, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato a quella dibattimentale, con l’effetto che il termine d’impugnazione varia, secondo le diversificazioni contenute nell’art. 585 c.p.p., comma 1, in relazione al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza, e decorre dai diversi momenti specificati nelle lett. b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo (sez. U n. 16 del 15/12/1992, dep. 30/03/1993, imp. Cicero).

1.5. Il percorso argomentativo sin qui seguito deve essere sintetizzato nei seguenti principi:

"il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio";

"detto termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine"; "non è consentito al Giudice dell’udienza preliminare fissare, ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 3, un termine più ampio per il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere";

"ove ciò si verifichi, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare". 1.6. Alla luce di tali principi, considerato che, nel caso in esame, il documento-sentenza pacificamente risulta essere stato depositato non nel termine legale di trenta giorni dalla deliberazione (art. 424 c.p.p., comma 4), bensì in quello irritualmente determinato dal G.u.p, doveva darsi corso alla comunicazione e alla notificazione del relativo avviso di deposito a tutte le parti processuali interessate, incombenti questi che, in particolare, non risultano essere stati eseguiti per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e per il difensore dell’imputato. Ne discende che la decorrenza del termine per l’impugnazione da parte del primo, in difetto della relativa comunicazione, non ha avuto mai inizio e il ricorso dal medesimo proposto deve, pertanto, ritenersi tempestivo.

2. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: "se il delitto di bancarotta, nel caso in cui siano poste in essere più condotte tipiche nell’ambito di uno stesso fallimento, sia un unico reato, con l’effetto di un aumento di pena in funzione di circostanza aggravatrice, o se – invece – la pluralità di condotte di bancarotta dia luogo ad un concorso di reati, con conseguente esclusione del divieto di bis in idem per l’eventuale giudicato intervenuto su alcune delle indicate condotte". 3. La prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte, nell’affrontare varie problematiche, sostanziali e processuali, con approcci interpretativi – in verità – non sempre omogenei e di corto respiro, perchè incentrati su tematiche specifiche e comunque condizionati dalla lettera della disposizione di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, privilegia la concezione unitaria del reato di bancarotta.

Tale orientamento evidenzia che il legislatore, collocando la pluralità dei fatti nell’ambito della tecnica sanzionatoria e qualificandola formalmente, con la richiamata norma, come circostanza aggravante, considera le diverse violazioni -in deroga alle norme sul concorso materiale dei reati e sulla continuazione -come un unico reato, posto che una circostanza non può che aggravare un solo fatto di reato, nel quale essa si innesta (Sez. 3, n. 2492 del 26/05/1959, imp. Jerussi; Sez. 5, n. 314 del 24/03/1972, dep. 15/06/1972, imp. Draghi; Sez. 5, n. 1431 del 20/11/1981, imp. Borselli; Sez. 5, n. 4403 del 14/01/1980, dep. 01/04/1980, imp. Testa; Sez. 5, n. 8390 del 04/06/1981, dep. 28/09/1981, imp. Picardi; Sez. 5, n. 9266 del 24/06/1988, dep. 15/09/1988, imp. Ricelli; Sez. 5, n. 10260 del 05/10/1981, dep. 13/11/1981, imp. Brandinelli; Sez. 5, n. 43 del 25/11/1983, dep. 04/01/1984, imp. Giovannoni; Sez. 5, n. 8988 del 01/06/1988, dep. 23/08/1988, imp. Termini; Sez. 5, n. 4431 del 14/03/1998, dep. 15/04/1998, imp. Calabro; Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, dep. 15/07/1999, imp. Larini; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, dep. 02/10/2000, imp. Piana; Sez. 5, n. 4901 del 16/12/2002, dep. 03/02/2003, imp. Gazzani; Sez. 5, n. 38810 del 04/07/2006, dep. 22/11/2006, imp. Vassallo).

Secondo altro indirizzo interpretativo, la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, prevede l’unificazione solo quoad poenam della pluralità dei fatti di bancarotta posti in essere nell’ambito della stessa procedura concorsuale, ma non esclude l’autonomia ontologica dei singoli episodi delittuosi; tale unificazione, pur esplicitamente qualificata come aggravante, costituisce in realtà un’ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, consistendo la deroga nella determinazione dell’aumento di pena fino a un terzo (e non fino al triplo ex art. 81 cod. pen.) e nell’assoggettabilità al giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen. (Sez. 5, n. 2588 del 16/10/1980, dep. 21/11/1980, imp. Caltagirone; Sez. 5, n. 2547 del 08/10/1981, dep. 16/02/1981, imp. Murgia; Sez. 5, n. 4913 del 21/11/1994, dep. 29/12/1994, imp. Migliavacca; Sez. 5, n. 32254 del 04/06/2003, dep. 31/07/2003, imp. Pazienza; Sez. 5, n. 26794 del 17/05/2008, dep. 03/07/2008, imp. Schiavone).

4. Entrambi gli orientamenti sono intrinsecamente connessi alla interpretazione della struttura del reato di bancarotta e, più esattamente, all’individuazione della relazione che intercorre tra la dichiarazione di fallimento e la molteplicità delle azioni tipiche poste in essere dal fallito.

Il principio della cd. unitarietà della bancarotta, secondo il quale il reato resta unico anche se realizzato attraverso una molteplicità di fatti, trova la sua genesi nell’antica concezione del fallimento come evento del reato, al quale si accompagnerebbero, "in secondo piano e quasi in ombra", i fatti di bancarotta.

Alla luce di ciò, nella vigenza del codice di commercio del 1882, si sosteneva che "il reato è sempre uno solo, anche nel concorso di più fatti; si ha sempre una sola e medesima lesione giuridica, epperò sarebbe un errore ravvisare in questi altrettanti reati distinti", che sono – invece – "aspetti di un unico evento che la legge vuole punito".

Il codice di commercio francese del 1807, dal quale aveva tratto origine quello unitario, d’altra parte, non dava adito a perplessità: era previsto esplicitamente che si dichiarava "colpevole di bancarotta il commerciante fallito che si trovasse in uno o più dei casi seguenti" (artt. 533 e 593).

Con l’entrata in vigore della L. 16 marzo 1942, n. 267, le critiche mosse alla concezione tradizionale del fallimento come evento del reato di bancarotta e il paritario rilievo dato ai singoli fatti tipici, espressione concreta della violazione degli interessi protetti, hanno determinato, per un verso, l’insorgere della cd. teoria pluralista della bancarotta e, per altro verso, la necessità, anche per i sostenitori della contrapposta teoria, d’individuare la ragione del principio unitario nell’identità in concreto del bene leso da ogni fatto di bancarotta e nella conseguente identità dell’evento giuridico, che rimane unico a prescindere dalla molteplicità di quegli stessi fatti.

In sostanza, oggetto della punizione non è il fallimento, ma i singoli fatti di bancarotta, che ledono o pongono comunque in pericolo gli interessi dei creditori, sempre che l’imprenditore sia o sia stato dichiarato fallito, rappresentando tale dichiarazione una "condizione di esistenza del reato" (Sez. U del 25/01/1958, imp. Mezzo).

Il fallimento, infatti, non integra – di per sè – l’illecito penale della bancarotta, non fosse altro perchè può trovare origine in cause non attribuibili in alcun modo all’imprenditore di riferimento (si pensi ad una grave crisi economica generale, al dissesto finanziario di una banca con la quale l’imprenditore opera, ad una guerra). Può esservi fallimento senza che vi sia, quasi per automatismo, bancarotta. Ad integrare tale illecito concorrono, con pari incidenza, i fatti tipici previsti dalle corrispondenti norme incriminatici e la dichiarazione di fallimento, elemento quest’ultimo imprescindibile per la punibilità dei primi, che altrimenti sarebbero, come fatti di bancarotta, penalmente irrilevanti.

5. La questione controversa rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite, per essere ragionevolmente risolta in aderenza ai diritto positivo e alla ratio che ispira l’intero sistema, impone d’individuare la reale natura giuridica della disposizione di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, e di apprezzare la configurazione delle singole condotte tipiche delineate dai precedenti artt. 216, 217 e 218, senza trascurare, ai fini che qui specificamente interessano, i riflessi processuali connessi alla disposizione di cui all’art. 649 cod. proc. pen..

5.1. Preliminare è l’analisi del contenuto e della portata delle norme incriminatici (L. Fall., artt. 216, 217 e 218) richiamate dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, la cui interpretazione ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale.

E’ noto che vi sono disposizioni a più norme (o norme miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatici, aventi ciascuna una propria autonomia ontologica ed un’autonoma rilevanza penale, e norme a più fattispecie (norme miste alternative o fungibili), che viceversa prevedono un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso di realizzazione di più fattispecie, che degradano al rango di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato.

La L. Fall., art. 216, in particolare, apprezzato nella sua complessa articolazione, è inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione, per sanzione prevista: a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal comma 1, n. 1, e cioè la distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni, nonchè l’esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti (diminuzione fittizia o effettiva del patrimonio), condotte queste che ledono l’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offerta dall’integrità patrimoniale dell’imprenditore; b) bancarotta fraudolenta documentale, contemplata dal comma 1, n. 2, che lede l’interesse dei creditori alla ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore; c) bancarotta preferenziale, contemplata dal comma 3, che lede l’interesse dei creditori alla distribuzione dell’attivo secondo i principi della par condicio; d) le anzidette figure criminose possono integrare fatti di bancarotta pre-fallimentare o post- fallimentare, a seconda che siano poste in essere prima o durante la procedura concorsuale (cfr. commi primo, secondo e terzo); e) diversa è la collocazione temporale della bancarotta pre-fallimentare, la cui consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento (condizione di esistenza del reato), rispetto a quella post- fallimentare, in cui la già intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato e la consumazione coincide temporalmente con le condotte vietate poste in essere; f) differenziato è anche il trattamento sanzionatorio previsto: più grave per le ipotesi di bancarotta fraudolenta in senso stretto (comma 1, n. 1) e per le frodi nelle scritture contabili (comma 1, n. 2), meno grave per le indebite preferenze usate ai creditori (comma 3).

La L. Fall., art. 216, però, contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili. E’ il caso delle condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma 1, n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente): in tal caso, l’atto conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguità temporale, di altro atto di per sè stesso tipico. Analoghe considerazioni possono ripetersi per le ipotesi, pur esse omogenee, di esposizione e di riconoscimento di passività inesistenti (entrambe lesive dell’interesse specifico alla veridica indicazione del passivo).

In difetto della detta unitarietà d’azione con pluralità di atti, è indubbio che, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipiche siano "distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale" e abbiano ad oggetto beni specifici differenti.

Anche il comma 1, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonchè della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un’azione unica, integrano un solo reato.

La L. Fall., art. 217, è disposizione a più norme, prevedendo ipotesi di bancarotta semplice, riconducibili a condotte ontologicamente diverse e distinte tra loro: a) spese personali o per la famiglia eccessive; b) dissipazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; c) operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; d) aggravamento del dissesto con l’astenersi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento; e) inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concordato preventivo o fallimentare; f) omessa o irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili.

Non va sottaciuto che alcune di tali previsioni incriminatici sono strutturate normativamente in modo tale da comprendere tanto un solo fatto quanto una molteplicità di fatti: si pensi alle spese personali o per la famiglia eccessive (comma 1, n. 1), alle operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (comma 1, n. 2), alla tenuta irregolare o incompleta dei libri e delle altre scritture contabili (comma 2). In queste ipotesi, la molteplicità dei fatti, intesi come atti di un’unica azione, integra un reato unico.

La L. Fall., art. 218, disciplina una sola fattispecie delittuosa: il ricorso abusivo al credito, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza dell’impresa commerciale.

L’analisi delle norme citate evidenzia che in esse sono previste plurime, distinte e autonome fattispecie delittuose, le quali, ad esclusione delle ipotesi a cui innanzi si è fatto cenno, sono in concorso materiale tra loro.

Si tratta ora di stabilire la disciplina applicabile al riguardo.

5.2. Non può farsi riferimento al sistema generale delineato dal codice penale (artt. 72 e ss.) in tema di concorso di reati, venendo, invece, in rilievo la norma specifica di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, e la natura giuridica della relativa disciplina.

Quest’ultima norma dispone che le pene stabilite nei precedenti artt. 216, 217 e 218 "sono aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati".

Tale regolamentazione sembra, almeno formalmente, non discostarsi, in linea di massima, dalla direttiva tradizionale della unitarietà della bancarotta.

E’ necessario, però, cogliere, attraverso un’interpretazione corretta e aderente alla logica del sistema, la reale portata della previsione unificante, se cioè integri, sotto il profilo strutturale e al di là di quello funzionale, una effettiva circostanza aggravante, così come si evincerebbe dalla rubrica della norma, o piuttosto una peculiare disciplina del concorso di reati alla stregua del principio del cumulo giuridico in luogo di quello generale del cumulo materiale.

La configurazione unitaria della bancarotta ha trovato, come sopra precisato, la giustificazione più significativa nell’antica concezione del fallimento come evento del reato e ha avuto come "supporto naturale la spiccata omogeneità dei comportamenti criminosi commessi dall’imprenditore nella fase della decozione".

Nella realtà contemporanea, con l’abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento e in considerazione del fatto che i comportamenti dell’imprenditore insolvente possono essere estremamente eterogenei per tipologia e per offensività, deve ritenersi che i plurimi fatti di bancarotta nell’ambito del medesimo dissesto fallimentare, pur unificati normativamente nella previsione della L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, rimangono naturalisticamente apprezzabili, se riconducibili a distinte azioni criminose, e sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, ciascuno dei quali costituisce un autonomo illecito penale.

E’ in rapporto, quindi, alla natura e alla eterogeneità delle fattispecie previste dalle norme incriminatrici che deve essere valutata e colta la reale portata della L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1.

Tale norma postula l’unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, "circostanze", adottato nella rubrica; b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento ("le pene (…) sono aumentate") implica il necessario richiamo all’art. 64 cod. pen., che è l’unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria.

E’ indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante.

In realtà, però, il riferimento formale e anche quello funzionale a tale categoria giuridica non sono coerenti con la connotazione strutturale della stessa.

Difetta, infatti, il rapporto tra un fatto-base, cioè il fatto del reato, e un fatto accessorio, cioè il fatto della circostanza.

Occorre, per configurare una circostanza in senso tecnico, che si sia in presenza di un elemento non essenziale del reato, di un quid cioè che può esserci o non esserci, senza che il reato venga meno nella sua previsione di base. Si è obiettato che, nel caso in esame, il legislatore avrebbe considerato proprio la pluralità dei fatti di bancarotta come una circostanza aggravante. E’ agevole replicare che i fatti sono tutti sullo stesso piano, ciascuno di essi delinea – secondo la corrispondente previsione tipica – un’ipotesi delittuosa e non v’è, quindi, alcuna ragione logica per assegnare ad uno o più di essi la funzione di circostanza, declassando così condotte tipiche di determinate fattispecie incriminatrici ad accadimento eventuale di altra fattispecie incriminatrice.

La L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disciplina, nella sostanza, un’ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante. Tale scelta appare chiaramente ispirata dall’esigenza, avvertita dal legislatore, di mitigare le conseguenze sanzionatorie e di non pervenire a forme di repressione draconiana dei reati di bancarotta, la cui pluralità in un fallimento è evenienza fisiologica.

Detta norma non da vita a un reato unico nella forma del reato complesso ex art. 84 c.p., comma 1, seconda parte, con riferimento all’ipotesi in cui "la legge considera (…) come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero, per se stessi, reato": il reato complesso, certamente costruito come reato unico a tutti gli effetti, è integrato da fatti-reato realizzati contestualmente (si pensi, esemplificativamente, al furto aggravato dalla violazione del domicilio, al danneggiamento aggravato dalla minaccia o dalla violenza concretizzatasi in sole percosse), mentre difetta tale contestualità nei fatti di bancarotta riconducibili a distinte azioni criminose.

Non può parlarsi neppure di reato abituale, considerato che tale categoria penalistica richiede la reiterazione nel tempo di condotte omogenee e una differenza qualitativa tra la volontà del fatto singolo e la volontà del fatto complessivo, mentre le condotte di bancarotta sono o possono essere eterogenee e la prospettazione soggettiva dell’agente non subisce mutamento alcuno per il moltiplicarsi delle condotte medesime.

Non va sottaciuto che è rinvenibile nel nostro sistema giuridico altra ipotesi accostabile all’interpretazione, che qui si privilegia, della norma in esame: il riferimento è all’art. 589 c.p., comma 4;

che, pur atteggiandosi apparentemente come circostanza aggravante, non è tale e non costituisce neppure un’autonoma figura di reato complesso, ma configura, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte, un’ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l’unificazione rileva solo quoad poenam, con la conseguenza che, ad ogni altro effetto, anche processuale, ciascun reato rimane autonomo e distinto (Sez. 4 n. 1509 del 15/12/1989, dep. 09/02/1990, imp. Mangili; Sez. 4 n. 10048 del 16/07/1993, dep. 08/11/1994, Rv.

195698,; Sez. 1 n. 175 del 07/11/1995, dep. 09/01/1996, imp. Ferraioli; Sez. 4 n. 12472 del 15/06/2000, dep. 01/12/2000, imp. Pellegrini; Sez. 4 n. 4738 del 29/10/2008, dep. 19/12/2008, imp. Pilato).

5.3. Conclusivamente, la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, altro non è che un’ipotesi di concorso di reati, icasticamente definita da una parte della dottrina come una sorta di "continuazione fallimentare", regolamentata in deroga alla disciplina generale sul concorso di reati e sulla continuazione.

Non è un caso che l’ambito di operatività della norma coincide con quello dell’art. 81 c.p., comma 2, così come modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99, art. 8 (introdotto dalla L. di conversione 7 giugno 1974, n. 220): la norma codicistica fa riferimento sia all’inosservanza di ipotesi delittuose diverse, sia alla violazione della medesima disposizione di legge; la norma della legge fallimentare deve intendersi, come meglio si preciserà in seguito, applicabile sia in caso di "più fatti" costituenti reiterazione della medesima fattispecie tipica", sia in caso di "più fatti" rappresentanti la realizzazione di situazioni differenti".

La portata derogatoria della disciplina introdotta dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, rispetto a quella generale di cui all’art. 81 cod. pen., si apprezza in maniera ancora più evidente, ove sì consideri che, al momento dell’entrata in vigore della legge fallimentare, il reato poteva definirsi "continuato", in base al testo originario dell’art. 81 c.p., comma secondo, soltanto in costanza di "più violazioni della stessa disposizione di legge".

Il legislatore del 1942, quindi, facendo ricorso alla categoria giuridica della circostanza aggravante, che, come si è detto, è tale solo dal punto di vista funzionale, ma non da quello strutturale, ha inteso, per ragioni di favor rei, dettare una particolare disciplina della continuazione in tema di reati fallimentari, con l’effetto che i singoli fatti di bancarotta, pur unitariamente considerati quoad poenam, conservano, ove ne ricorrano i presupposti, la loro autonomia sia sul piano ontologico che su quello giuridico.

La concezione unitaria, che contrasta tale conclusione, riconducendo a unità fatti autonomi e diversi, finisce col precludere – dopo un’eventuale sentenza definitiva su un singolo fatto di bancarotta – l’accertamento completo di altri fatti emersi successivamente, si pone in contrasto con la logica del sistema penale e con gli artt. 3 e 112 Cost., determina conseguenze paradossali: esemplificativamente, una condanna per bancarotta preferenziale di scarso rilievo condurrebbe all’impunità di altri e più gravi fatti di bancarotta fraudolenta commessi dallo stesso soggetto nell’ambito dello stesso fallimento ed emersi solo successivamente al fatto già giudicato.

6. La L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt. 216 e 217.

In relazione al primo aspetto, rileva la Corte che l’espresso richiamo fatto dalla norma in esame anche al reato di cui alla L. Fall., art. 218, che disciplina una sola fattispecie delittuosa (ricorso abusivo al credito), non lascia margini di dubbio sull’operatività della disposizione in caso di reiterazione della stessa condotta tipica. Diversamente opinando, si determinerebbe una interpretatio abrogans del richiamo che l’art. 219 fa all’art. 218.

In relazione al secondo aspetto, vanno condivise, a superamento dell’esistente contrasto giurisprudenziale, le argomentazioni sviluppate da Sez. 5, n. 27231 del 03/06/2005, dep. 21/07/2005, imp. Laface e da Sez. 5, n. 3619 del 15/12/2006, dep. 31/01/2007, imp. Belsito.

Deve osservarsi, invero, che, di fronte al dato testuale non univoco ("più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli"), l’applicabilità della L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, alla pluralità di fatti di bancarotta commessi, a prescindere se gli stessi siano contemplati nello stesso articolo o in articoli diversi, è imposta dalla necessità di privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, perchè, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l’art. 3 Cost., situazioni di palese e irragionevole disparità di trattamento: ove si ritenga, infatti, che la norma in esame sia applicabile solo ai casi di concorso interno, quello cioè tra più fatti di bancarotta tutti semplici o tutti fraudolenti, mentre il concorso esterno tra fatti di bancarotta semplice e fatti di bancarotta fraudolenta rientrerebbe nella sfera di operatività dell’art. 81 cod. pen., si finirebbe col "punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a chi abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta", dovendo il primo soggiacere al più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 81 cod. pen..

Il reato rimane logicamente unico nelle ipotesi, già sopra richiamate, di condotte criminose in rapporto di "alternatività formale" o "alternatività di modi", di condotte espressione di un’unica azione con pluralità di atti, di fattispecie costruite, per espressa previsione normativa, su una base strutturale unitaria, assimilabile a quella del reato abituale ma non coincidente con la stessa.

6.1. La peculiare disciplina di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, deve essere estesa anche alle ipotesi di cd. bancarotta impropria, vale a dire ai fatti di reato previsti negli artt. 216, 217 e 218 allorchè siano commessi da persone diverse dal fallito (L. Fall., artt. 223, 224 e 225).

E’ vero che, sul piano della interpretazione letterale, tale estensione sembra insostenibile, non contemplando la disciplina della bancarotta impropria la normativa di cui all’art. 219 (e quindi anche del comma 2, n. 1) e non facendo quest’ultimo rinvio agli artt. 223 e segg..

E’ agevole, tuttavia, osservare, in aderenza al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull’applicabilità del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l’aggravante sui generis di cui si discute. D’altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v’è ragione, ricorrendo l’eadem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatoria. L’applicazione analogica della L. Fall., art. 219, ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa, trattandosi di disposizione favorevole all’imputato (Sez. 5. n. 561 del 17/03/1967, dep. 16/05/1967, imp. Folonari; Sez. 5, n. 1209 del 29/11/1968, dep. 31/01/1969, imp. Solaro; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980, dep. 11/03/1980, imp. Riva;

Sez. 5, n. 12531 del 25/10/2000, dep. 01/12/2000, imp. Mazzei; Sez. 5, n. 8829 del 18/12/2009, dep. 05/03/2010, imp. Truzzi).

7. La soluzione privilegiata, integrando una unità fittizia di reati, che in realtà concorrono tra loro, comporta conseguenze rilevanti sul piano processuale e, per la individuazione di tali effetti, la figura di unificazione legislativa deve necessariamente essere scissa nelle sue componenti.

E’ sufficiente ricordare che:

– la contestazione nel decreto che dispone il giudizio deve indicare ogni singolo fatto;

– ogni singolo fatto deve essere oggetto di accertamento in sede di istruttoria dibattimentale;

– ogni singolo fatto deve essere oggetto di un autonomo capo della decisione anche ai fini dell’effetto devolutivo in sede di eventuale impugnazione;

– per ogni diverso e autonomo fatto di bancarotta che emerge nel corso di un processo riguardante altro fatto di bancarotta, relativo logicamente alla stessa procedura fallimentare, occorre procedere a nuova contestazione;

– la diversità ontologica dei singoli fatti, unificati fittiziamente dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, si riflette sul giudicato e sul connesso problema dell’operatività dell’art. 671 cod. proc. pen. in materia di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato.

7.1. Sono questi due ultimi aspetti processuali, intimamente connessi tra loro, che assumono rilievo specifico nel caso rimesso alla cognizione delle Sezioni Unite.

Osserva la Corte che, poichè – secondo la concezione pluralista qui privilegiata – i diversi episodi di bancarotta nell’ambito dello stesso fallimento conservano la loro autonomia e la disciplina dettata dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, costituisce, sotto il profilo strutturale, non un’aggravante ma un’ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, l’eventuale giudicato intervenuto su uno dei detti fatti non è di ostacolo alla perseguibilità di altro e diverso fatto di bancarotta relativo allo stesso fallimento.

A chiarire meglio la insussistenza, in tale ipotesi, del divieto del bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen. è la nozione di "medesimo fatto" che la norma evoca.

L’identità del fatto sussiste quando v’è corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persone (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, imp. Donati).

Non v’è certamente tale corrispondenza tra le varie ipotesi di bancarotta.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale, quella fraudolenta documentale, quella preferenziale, le plurime e diverse ipotesi di bancarotta semplice, la bancarotta pre-fallimentare e quella post- fallimentare si concretizzano attraverso condotte diverse, determinano eventi diversi, hanno gradi di offensività non omologhi, sono sanzionate in modo differenziato, non tutte coincidono come tempo e luogo di consumazione (la bancarotta pre-fallimentare si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene la sentenza di fallimento, mentre la consumazione di quella post-fallimentare si attua nel tempo e nel luogo in cui vengono posti in essere i fatti tipici).

7.2. A non diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla previsione di cui all’art. 669 cod. proc. pen. in tema di pluralità di sentenze di condanna irrevocabili pronunciate contro la stessa persona per il "medesimo fatto".

Anche in questo caso, se più condanne irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per reati di bancarotta commessi nell’ambito dello stesso fallimento, in tanto può ordinarsi l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la pena meno grave e revocarsi le altre, in quanto vi sia esatta coincidenza, nel senso innanzi indicato, tra i fatti-reato oggetto dei plurimi giudizi.

7.3. Una riflessione merita la questione concernente la possibilità di applicare l’art. 671 cod. proc. pen. al caso in cui contro la stessa persona siano state pronunciate, in procedimenti distinti, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta riguardanti la medesima procedura concorsuale.

La detta norma menziona testualmente la "disciplina del reato continuato" e ha carattere eccezionale, nel senso che fa eccezione alla regola generale dell’intangibilità del giudicato, con l’effetto che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti.

L’operazione ermeneutica, però, non può rimanere negli angusti limiti del dato testuale offerto dalla citata norma, ma deve essere di più ampio respiro, nella prospettiva di non vanificare la finalità che la norma persegue e di non determinare irragionevoli disparità di trattamento, che legittimerebbero dubbi di costituzionalità, in riferimento all’art. 3 Cost..

Tale operazione deve tenere conto, innanzi tutto, che il vigente codice di rito, favorendo la separazione delle regiudicande, tende a "recuperare in executivis quelle occasioni di riunificazione legislativa dei fatti di reato e di cumulo giuridico tra le pene che non siano state fruite in sede di cognizione"; deve, inoltre, considerare che la previsione di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, configura, come si è detto, una particolare ipotesi di continuazione, cd. "continuazione fallimentare". Sulla base di tali premesse, è agevole concludere che non vi sono ostacoli insuperabili per applicare in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la peculiare disciplina di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, (sostitutiva di quella di cui all’art. 81 cod. pen.) nel caso in cui nei confronti di uno stesso soggetto siano state emesse, in procedimenti distinti e relativi a un unico fallimento, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta, sempre che il giudice della cognizione non abbia già escluso la unificazione quoad poenam dei detti reati.

8. All’esito dell’analisi logico-sistematica della normativa esaminata, devono enunciarsi, in ossequio al disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3, i seguenti principi di diritto:

"più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo a un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico";

"la disposizione di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen., in tema di reati fallimentari";

"deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale". 9. La sentenza impugnata, privilegiando implicitamente la concezione unitaria del delitto di bancarotta, si pone in contrasto con gli enunciati principi di diritto e perviene alla declaratoria, ex art. 649 cod. proc. pen., di non luogo a procedere per precedente giudicato.

Il G.u.p. del Tribunale di Trieste non considera che gli episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto del presente procedimento sono diversi e distinti da quelli già giudicati con la sentenza del 14 marzo 2006 (irrevocabile il 18 luglio 2006) dello stesso G.u.p., sicchè i primi non sono sovrapponibili ai secondi e non sono inquadrabili nella nozione di "medesimo fatto".

Ed invero, i fatti distrattivi per cui si procede (L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1) riguardano operazioni bancarie poste in essere dall’imputato a proprio vantaggio anche in periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (condotte commesse fino al (OMISSIS)) e, quindi, si ipotizzano anche episodi di bancarotta post- fallimentare. La sentenza irrevocabile, invece, si è occupata di fatti di bancarotta preferenziale di cui alla L. Fall., art. 216, comma 3, e di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma 1, n. 4.

Non ricorrono, pertanto, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, i presupposti di operatività della norma di cui all’art. 649 cod. proc. pen..

La sentenza in verifica deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Trieste, che dovrà adeguarsi ai principi di diritto enunciati e rivalutare, in piena libertà di giudizio quanto al merito, la vicenda.

E’ il caso di precisare che l’annullamento va disposto con rinvio, non ricorrendo alcuno dei casi tassativamente previsti dall’art. 620 cod. proc. pen. per l’annullamento senza rinvio, il quale implica concettualmente la superfluità del nuovo giudizio, perchè la decisione della Cassazione risolve ed esaurisce il thema decidendum, anche attraverso l’eventuale adozione di provvedimenti compatibili con la cognizione di legittimità. Nel caso in esame, invece, la riscontrata illegalità della decisione in relazione alla fattispecie concreta impone l’intervento del giudice di rinvio, che ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie e di conformarla alla legge.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trieste per nuova deliberazione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la nota della Soprintendenza Beni Architettonici prot.n.14166 del 13 ottobre 2010 con cui veniva espresso, ai sensi dell’articolo 32 legge 47/85, parere paesaggistico negativo al rilascio della concessione in sanatoria su immobili oggetto di istanza di condono siti nel comune di Alatri in località via Monte San Gregorio in catasto al foglio 27 mappale 1322. Con ordinanza collegiale R.O. 46/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

Il comune di Alatri presentava ricorso incidentale avverso il provvedimento impugnato, nonché avverso le note prot. 9607 del 16/08/2010, prot. 19551 del 1/12/2010, prot. 2011 del 07/12/2010 quali atti connessi. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e difetto di istruttoria nonché eccesso di potere per disparità di trattamento. Le censure sono fondate. Risulta infatti, siccome non contestato dall’amministrazione resistente, che il manufatto abusivo sia stato realizzato nel 1975, ossia in epoca in cui non sussistevano vincoli ostativi che ne impedivano la edificazione, essendo il vincolo di inedificabilità stato imposto con D.M. 22 maggio 1985.

E’ noto che il Consiglio di Stato Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20 ha stabilito che "Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere – previsto dall’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 – dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all’esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono; tale obbligo sussiste quindi anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto". Questo Collegio non ritiene di doversi discostare dal predetto orientamento in considerazione – sotto il profilo sostanziale – della necessità di una valutazione della compatibilità di opere, comunque abusive, con l’assetto conformato del territorio e – sotto il profilo formale – della necessità del rispetto del principio tempus regit actum. Tuttavia, in caso di vincolo successivo, l’amministrazione (ossia la soprintendenza) deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale seguendo una precisa e dettagliata istruttoria che invece è stata completamente omessa. In particolare, l’autorità preposta al vincolo, ai sensi dell’art. 32 L. 47/85 e dell’art. 146 del codice dei beni ambientali, deve esprimere un parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo, mentre non è richiesta una valutazione di conformità delle opere alle predette prescrizioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della realizzazione delle opere abusive. Nè detta amministrazione può sottrarsi a tale dovere chiedendo al comune di modificare gli strumenti di pianificazione.

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Per gli stessi motivi è fondato anche il ricorso incidentale e deve essere accolto con annullamento degli ulteriori atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico della Soprintendenza Beni Architettonici, sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1000 e a favore del Comune di Alatri in Euro 1000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che liquida in Euro 1000 a favore del ricorrente ed Euro 1000 a favore del Comune di Alatri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-06-2011, n. 462 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso dell’odierno appellato è stato annullato il provvedimento direttoriale dell’Università degli Studi di Catania in data 31 luglio 2001, n. 17401/8, con il quale era stata respinta la domanda dell’originario ricorrente volta ad ottenere il pagamento della maggiorazione del 40% sulla quota d’indennità integrativa speciale (i.i.s.), pari a Lire 1.081.000 annue lorde, conglobata in virtù di legge nel livello stipendiale in godimento con decorrenza 1 gennaio 1989.

Conseguentemente, è stato accertato il diritto del prof. Po., docente universitario a tempo pieno, a percepire, con gli accessori di legge ma comunque nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dall’Amministrazione, la detta maggiorazione, prevista appunto per lo stipendio dei docenti universitari a tempo pieno rispetto a quello dei docenti a tempo definito, anche sulla quota di i.i.s. che il D.L. n. 413/1989, convertito in L. n. 37/90, ha conglobato nello stipendio.

Il T.A.R. di Catania è giunto a detta conclusione prendendo spunto dai propri precedenti, e quindi rilevando che la maggiorazione stipendiale, introdotta con il chiaro fine di incentivare la scelta del regime del tempo pieno, trovava applicazione con riferimento al trattamento stipendiale complessivamente considerato, e doveva, pertanto, essere calcolata su tutte le voci costitutive dello stipendio dei docenti a tempo pieno, al fine di mantenere inalterato il rapporto di proporzione voluto dal legislatore tra i trattamenti stipendiali previsti per le diverse categorie di docenti.

Diversamente opinando sarebbe stata introdotta un’inaccettabile sperequazione a svantaggio dei docenti a tempo pieno.

2. L’Amministrazione dell’istruzione e dell’università, unitamente all’Università degli Studi di Catania, ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, lamentando la manifesta erroneità ed illogicità dell’interpretazione propalata dai primi Giudici nonché, non da ultimo, la mancata considerazione delle decisive sopravvenienze normative (con riguardo, in particolare, all’art. 23, comma 2, della legge n. 448 del 2001, norma interpretativa chiara e puntuale conferente alla materia), a conferma, in definitiva, della legittimità delle determinazioni adottate dall’Amministrazione.

3. L’originario ricorrente si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

Le parti hanno depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011, il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello merita accoglimento.

Le due visioni in campo che si fronteggiano possono essere così riassunte.

L’opzione sposata dal T.A.R. vuole che la quota di indennità integrativa speciale in questione, una volta conglobata nella retribuzione, perda l’originaria natura di emolumento aggiuntivo al trattamento stipendiale e ne divenga parte integrante, assoggettandosi perciò alla maggiorazione del 40% prevista dall’art. 36, comma 6, del D.P.R. n. 382 del 1980, a favore dei docenti universitari che avevano optato per il tempo pieno.

L’impianto deduttivo delle Amministrazioni reclamanti vede, invece, la c.d. conglobazione nello stipendio della somma di Lire 1.081.000 lorde annue, corrispondenti – come accennato – a una quota dell’indennità integrativa speciale, non come un aumento di stipendio, ma come la corresponsione di una sorta di assegno ad personam di natura perequativa, tendente ad eliminare gli effetti dannosi dell’eliminazione dell’i.i.s. medesima. La somma conglobata non ha, dunque, natura stipendiale e non ha senso commisurare la differenza stipendiale tra professori a tempo pieno e professori a tempo determinato anche con riguardo a tale maggiorazione. La norma denota, invece, la chiara intenzione di attribuire la stessa somma a tutti i dipendenti, in modo da compensare l’identica somma che viene sottratta dall’i.i.s., dovendo risultare economicamente neutra l’operazione di cui all’art. 15 D.P.R. n. 494/87 (esteso appunto ai docenti universitari dalla legge n. 37 del 1990).

A sostegno delle ragioni delle Amministrazioni appellanti soccorrono, in effetti, sia la disposizione interpretativa contenuta nel menzionato art. 23 della L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), sia l’orientamento giurisprudenziale nel frattempo maturato in virtù di numerose pronunzie del Giudice amministrativo d’appello.

2. L’anzidetta disposizione di legge, finalizzata evidentemente al contenimento delle spese del personale pubblico, così recita: "L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 Euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge".

La disposizione interpretativa di che trattasi dimostra, dunque, che il legislatore era ben consapevole del fatto che dall’inglobamento della quota di i.i.s. nello stipendio iniziale (con relativa contestuale riduzione di pari importo della medesima indennità) delle categorie di personale indicate dal D.L. n. 413/89, convertito dalla L. n. 37/90, sarebbe derivata una conseguente modifica di tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi dei docenti e ricercatori universitari, "anche in relazione al regime di impegno".

3. Il legislatore, come chiarito anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto, dunque, prioritario evitare quella che poteva tradursi, in realtà, in un’ingiustificata disparità di trattamento in favore dei soli professori che avevano optato per il tempo pieno, e quindi, anche a tutela dell’equilibrio del sistema retributivo di settore, ha definitivamente chiarito che ai docenti universitari di ruolo a tempo pieno, aventi diritto ad una quota di maggiorazione stipendiale del 40% rispetto ai docenti optanti per il tempo definito, ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.P.R. n. 382 del 1980, non spetta la detta maggiorazione anche sulla quota di indennità integrativa speciale conglobata nel livello stipendiale in godimento a decorrere dal 1 gennaio 1989, atteso che tale interpretazione è quella più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e dall’art. 1 D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, che ne ha esteso l’applicazione ai docenti universitari a decorrere dal 1 gennaio 1989 (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 20 aprile 2006, n. 2190, ma, soprattutto, Cons. Stato, A.P., 25 ottobre 2002, n. 7).

Trattasi di finalità, peraltro, legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa predetta, la quale, a differenza della c.d. scala mobile già vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa, variabile in ragione dell’incremento del costo della vita, che si aggiunge alla retribuzione, senza confondersi con essa.

4. E in verità siffatti principi erano da ritenersi già impliciti nella norma del 1990, che tale meccanismo ha esteso anche ai docenti universitari; il legislatore del 2001 si è dunque limitato a rendere chiaro ciò che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria della predetta norma del 1990 (ex plurimis: Cons. Stato, VI, 15 maggio 2006, n. 2708 e 4 ottobre 2006, n. 5903).

Tale interpretazione, infatti, era stata già, per parte sua, uniformemente seguita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, prima della sopravvenienza normativa, sul rilievo che la diversa opzione interpretativa avrebbe finito per individuare una particolare categoria di dipendente pubblico che, a differenza della generalità degli altri dipendenti pubblici, goderebbe di un miglioramento retributivo superiore a quello fisso stabilito dalla norma (cfr., per tutte, Cons. Stato, VI, 20 aprile 2000, n. 2441).

La medesima giurisprudenza aveva poi escluso che l’interpretazione qui accolta potesse far sospettare di illegittimità costituzionale la legge n. 37 del 1990, posto che la Corte costituzionale aveva già affermato (Corte Cost. sentenza n. 89/1996) che non era incostituzionale il non aver calcolato l’indennità integrativa speciale ai fini del distacco stipendiale del 40% tra docenti optanti o no per il tempo pieno e che i termini essenziali di questo ragionamento non mutavano con riferimento al conglobarsi di una parte di questa indennità nella retribuzione, per una non sindacabile opzione generale del legislatore.

5. Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Sussistono, nondimeno, vista anche la materia trattata, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe come da motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.

Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25470 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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