Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10242 Contributi

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Svolgimento del processo

1. L’odierna parte intimata otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che;, con la sentenza qui impugnata, osservava che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui ai D.L. n. 253 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto:

a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica;

b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con quattro motivi.

La parte intimata non ha svolto difese. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6. Aggiunge, con gli altri motivi, che la Corte di merito ha omesso di pronunciare, o comunque di motivare, in ordine all’eccezione con cui la P.A. aveva dedotto di avere versato i contributi in base alle specifiche istruzioni dell’INPDAP, sì che tale versamento, ai sensi dell’art. 1189 c.c. aveva avuto efficacia pienamente liberatoria; deduce, infine, in via subordinata, che la sospensione dell’obbligo di versamento dei contributi non poteva estendersi alla fase della trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota spettante al dipendente.

2. La censura relativa alla inapplicabilità della O.P.C.M. è fondata (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: "L’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2011, n. 12564 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13.6/15.7.2006 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale di Benevento il 23.9.2003, impugnata dall’azienda Sanitaria Locale ASL Benevento (OMISSIS) (di seguito l’Azienda), che condannava quest’ultima al pagamento in favore di P.R., dirigente responsabile dell’area gestione economico- finanziaria, al pagamento della somma di Euro 14.917,25, corrispondente alla differenza fra l’importo riconosciutogli definitivamente a titolo di retribuzione variabile e l’acconto versatogli dall’Azienda. Osservava in sintesi la corte territoriale che, avendo le parti sociali previsto l’intangibilità di tutta la posizione minima contrattuale, sia nella parte fissa che in quella variabile, dall’importo determinato a titolo di parte variabile andava sottratta unicamente la somma già anticipata e percepita a tale titolo, e non anche quanto percepito a titolo di retribuzione di posizione fissa, trattandosi di voci distinte ed autonomamente determinate.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Azienda con otto motivi. Resiste con controricorso P.R..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c., osservando che la corte territoriale aveva omesso di esaminare i motivi di appello con i quali era stata dedotta la erronea interpretazione della deliberazione (n. 223/2000) di determinazione dell’indennità di posizione, avendo l’Azienda sin dal primo grado eccepito che con tale deliberazione era stato determinato il valore complessivo dell’indennità (sia per la parte fissa, che per quella variabile) e che, pertanto, correttamente era stata determinata la differenza retributiva dovuta, a titolo di incremento della retribuzione variabile, tra l’indennità globale determinata e quanto già corrisposto sulla base del minimo contrattuale (comprensivo sia della parte fissa che di quella variabile). Sicchè erroneamente la corte territoriale aveva supposto che con tale deliberazione fosse stato determinato il solo valore della parte variabile aggiuntiva di posizione.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva, in via gradata, che, ove pur si ritenesse che tali difese fossero state esaminate dalla corte, si doveva, comunque, apprezzare una evidente contraddizione della motivazione, laddove la sentenza afferma che l’Azienda avrebbe determinato la sola parte variabile della retribuzione, sebbene il moltiplicatore richiamato nella deliberazione riguardasse l’intera retribuzione ( parte fissa e variabile), con la conseguenza che risultava incongruo sostenere che l’Azienda avesse operato su dati disomogenei.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora vizio di motivazione osservando che, sebbene la corte di merito avesse riconosciuto che la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione dei dirigenti rientrasse nella competenza dell’Azienda, non aveva, poi, in alcun modo verificato, attraverso l’esame della deliberazione già richiamata, la regolamentazione in concreto adottata, nè aveva specificato le ragioni per cui la stessa dovesse disattendersi.

Con il quarto complesso motivo la ricorrente lamenta molteplici errori in procedendo ed in indicando, ed in particolare la violazione degli artt. 112, 113, 414, 437 e 345 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 40 e art. 63, n. 5 per avere la corte territoriale omesso l’esame del contratto collettivo dell’8 giugno 2000 (art 40) sebbene a tale disposizione facessero richiamo atti ritualmente acquisiti al processo, sin dalla sua instaurazione, e la corte di merito fosse, comunque, tenuta a farne applicazione, trattandosi di contratti del pubblico impiego privatizzato, efficaci erga omnes ed equiparati alle fonti di diritto; ed ancora la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 24 e 26 nonchè della contrattazione collettiva applicabile e dei relativi criteri di ermeneutica contrattuale, per avere la corte territoriale esaminato la fattispecie controversa solo alla luce della disposizione dell’art. 53 del CCNL del 5 dicembre 1996 senza tener conto del complessivo testo contrattuale e delle disposizioni negoziali che erano nel frattempo subentrate, anche quali manifestazione del comportamento successivo delle parti negoziali.

Con il quinto motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 osservando che i giudici di appello avevano erroneamente dato rilievo al mancato rispetto della procedura di interpretazione autentica e alla mancata sottoscrizione di tutte le originarie parti stipulanti, e non al mero fatto dell’esistenza dell’accordo, che andava direttamente ad interagire sulle fonti già esistenti.

Con il sesto motivo, prospettando la violazione delle stesse disposizioni da ultimo indicate nonchè dell’art. 1362 c.c., l’Azienda si duole che i giudici di appello non avessero considerato la successiva disposizione contrattuale chiarificatrice nemmeno quale manifestazione di un comportamento delle parti idoneo a consentire una penetrante indagine sulla volontà espressa nell’originario testo contrattuale.

Con il settimo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, l’Azienda lamenta che la corte territoriale aveva omesso di esaminare il motivo di appello relativo alla erronea determinazione delle somme oggetto di condanna, con riferimento all’anno 1998.

Con l’ultimo motivo, infine, prospetta violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. per essere la corte di appello incorsa nel vizio di ultrapetita, condannando l’Azienda, per l’anno 1998, ad una somma eccedente quella richiesta.

2. Il primo motivo è fondato.

Per come si è già esposto, l’Azienda lamenta che la corte territoriale aveva omesso di esaminare i motivi di appello con i quali era stata dedotta la erronea interpretazione della deliberazione (n. 223/2000) di determinazione dell’indennità di posizione, avendo la stessa sin dal primo grado eccepito che con tale deliberazione era stato determinato il valore complessivo dell’indennità (sia per la parte fissa, che per quella variabile) e che, pertanto, correttamente era stata determinata la differenza retributiva dovuta, a titolo di incremento della retribuzione variabile, tra l’indennità globale determinata e quanto già corrisposto sulla base del minimo contrattuale (comprensivo sia della parte fissa che di quella variabile). Sicchè erroneamente la corte territoriale aveva supposto che con tale deliberazione fosse stato determinato il solo valore della parte variabile aggiuntiva di posizione.

Più in particolare, nel sollecitare la corte di merito ad esaminare ed interpretare la deliberazione da cui si originava, alla luce della disciplina contrattuale applicabile, il preteso diritto, l’Azienda aveva prospettato che essa aveva " individuato -conformemente al CCNL 5/12/1996 art. 50, comma 3- il valore economico globale riferito all’incarico per effetto della graduazione sulla base del sistema a punti corrispondente alla retribuzione di posizione complessiva (comprensiva sia della parte fissa che della parte variabile), e in relazione a questo (aveva) determinato la parte variabile aggiuntiva aziendale, coerentemente incrementano quanto già corrisposto a titolo di parte fissa e variabile secondo il minimo contrattuale…" (così in primo grado: v. trascrizione in seno al ricorso); ed aveva espressamente, altresì, contestato " che la somma di L. 31.913.000 (L. 37.189.709) indicata in delibera riferita alla posizione del P. costituisse la determinazione della parte variabile, evidenziando che era l’ammontare complessivo della intera retribuzione di posizione, specificando il metodo utilizzato per la determinazione ed illustrandone la conformità alla CCNL" (così in sede di appello: v. trascrizione).

In tal contesto, l’assunto posto a fondamento della decisione impugnata (e cioè, che l’Azienda non si fosse attenuta alla regola per cui "dall’importo determinato a titolo di parte variabile andava sottratta unicamente la somma già percepita a tale titolo, e non anche quanto già percepito a titolo di retribuzione di posizione fissa, trattandosi di voci distinte ed autonomamente determinate") appare, pertanto, sostanzialmente non giustificato, per essere il decisimi non verificato alla luce dei rilievi svolti dall’Azienda e tesi espressamente a contestare l’interpretazione che della deliberazione aziendale aveva fornito il giudice di primo grado. Ne deriva che l’omessa pronuncia su tali difese vale a concretare il vizio processuale prospettato, apparendo le stesse decisive nell’economia del processo, giacchè relative ad una interpretazione della deliberazione diversa da quella posta a fondamento della decisione, ma che , se fondata, risulterebbe potenzialmente idonea a determinare un diverso esito del giudizio.

La Corte di appello di Napoli, per come emerge dalla sentenza impugnata, non ha in alcun modo pronunciato su tali motivi di impugnazione, pur trattandosi di istanza ritualmente proposta, che abbisognava di espresso esame, con conseguente errore di omessa pronuncia, correlato alla violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ricorrendo, come noto, tale vizio ogni volta che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa necessario in relazione al caso concreto e non ricorra una pronuncia, nemmeno implicita, sull’istanza o il suo assorbimento in altra statuizione.

3. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente assorbimento dei residui.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio alla stessa corte di appello in diversa composizione, la quale la deciderà alla luce dei rilievi svolti e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-04-2011, n. 14400 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo

1. Propone ricorso la difesa di C.G. nei cui confronti la Corte d’appello di Lecce, pur dichiarando prescritto il reato di calunnia ascrittogli, ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Nel ricorso si lamenta violazione di legge sostanziale, per aver il giudice di merito accertato la sussistenza del reato, malgrado il difetto di dolo. Sul punto si chiarisce che la calunnia sarebbe consistita nell’aver denunciato l’insolvenza fraudolenta del proprio cliente; si contesta la consapevolezza dell’innocenza, rilevando che nel rapporto contrattuale il denunciato, pur ritenendo la merce, si era rifiutato di pagarla, così permettendo all’odierno ricorrente di cadere nell’equivoco di valutare la sussistenza del reato nella condotta realizzata. Valorizzando tale circostanza di fatto, che giustificava una convinzione di colpevolezza dell’accusato, si chiede di procedere all’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, poichè, nel richiamare la violazione di legge per omessa valutazione dell’elemento psicologico costitutivo del reato, non si confronta con la sentenza di merito ove è chiaramente evidenziato, in senso contrario all’assunto contenuto nell’atto di impugnazione, che la sussistenza del dolo è dimostrata dalla condotta tenuta dall’imputato.

L’esame della denuncia infatti evidenzia che l’odierno ricorrente ventilò agli inquirenti il proposito di non adempiere della sua controparte contrattuale, senza circostanziare tale convinzione ed omettendo, per contro, di riferire dei contrasti sorti con essa circa le reciproche obbligazioni, pacificamente a sua conoscenza per essere stata espressa dall’acquirente la contestazione di mancanza dell’attestato di conformità della merce fin dall’agosto. Il dubbio sulla volontà di controparte di non adempiere avrebbe potuto escludere il dolo ove il denunciante avesse chiarito in sede di denuncia che la richiesta di integrazione della prestazione era pretestuosa, ed esulava dalle pattuizioni, ma a fronte del silenzio serbato in argomento risulta evidente, in senso contrario, la strumentalizzazione dell’azione penale che C., con la sua generica denuncia intendeva conseguire. Infatti le circostanze indicate, ove conosciute dagli inquirenti, avrebbero potuto porre in dubbio la prospettazione della controversia in termini di illecito penale, frustrando lo scopo illecito che l’autore intendeva raggiungere.

D’altro canto è del tutto pacifico che l’elemento soggettivo del reato in esame si debba ricostruire in forza delle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione, che consentano di risalire alla convinzione che muoveva l’autore del reato; nella specie, poichè le cognizioni di fatto che escludevano un inadempimento sine causa erano dal C. conosciute ben due mesi prima della denuncia, la loro mancata esplicitazione, vertendo su un punto decisivo della controversia, che ne segnava potenzialmente il discrimine tra inadempimento e reato è stata ritenuta dal giudice di merito correttamente rivelatrice dell’intento calunnioso, posto che il proposito insolvente della controparte non poteva desumersi ragionevolmente dal mero inadempimento, come si ricava dal testo della denuncia proposta, ma a tutto concedere pretestuosamente motivato.

L’analisi contenuta in sentenza sul punto risulta esauriente e non contraddittoria, oltre che corretta in punto di diritto, sicchè il ricorso deve valutarsi infondato, per insussistenza della lamentata violazione di legge.

2. In applicazione dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2011, n. 16439 Sentenze e atti giudiziari

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che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativa a sentenza emessa dal Tribunale di Napoli. L’adita CTP di Napoli, opinando che il provvedimento dovesse scontare l’imposta fissa, accoglieva il ricorso, e la CTR, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo rigettava, confermando la decisione di prime cure.

Con ricorso notificato il 24 gennaio 2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

L’intimato Fallimento, giusto controricorso notificato il 20.02.2007, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
Motivi della decisione

Il ricorso, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e dell’art. 8, lett. c) ed e) della Tariffa, Prima parte, allegata al detto decreto, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 dle 1986, art. 37 ed art. 8, lett. b), c) ed e), e della nota 2^ al citato art. 8 della Tariffa – prima parte – allegata al citato decreto.

La decisione impugnata è pervenuta alle rassegnate conclusioni, sul presupposto che "In realtà, il credito in questione era stato già ammesso in via definitiva al passivo fallimentare", ragion per cui la successiva sentenza non conteneva alcun accertamento del diritto di credito, bensì si limitava a dichiarare la nullità della riserva apposta nel decreto di ammissione del credito del ricorrente".

Ciò stante, ritiene il Collegio, che la doglianza, svolta con il primo mezzo non sia fondata, basata, come è, sull’apodittica affermazione che la sentenza avrebbe avuto ad oggetto "l’accertamento del diritto del Banco Ambrosiano Veneto ad ottenere l’insinuazione del proprio credito, in via chirografaria e senza condizione alcuna, nel passivo fallimentare della impresa Angiolini Bortolotti spa".

Nessuna argomentazione, infatti, investe la circostanza, verificata dai Giudici di merito alla stregua della documentazione in atti, che il credito, nella sua interezza, era stato, in precedenza, riconosciuto ed ammesso al passivo fallimentare, giusto decreto del Giudice Delegato del 12.11.1997, e, neppure, la questione che, – oggetto del giudizio, al cui esito era stata emessa la sentenza in questione,-era la declaratoria di nullità della atipica condizione apposta al decreto e non certo l’accertamento del credito che era stato già riconosciuto ed ammesso. La questione posta dal primo mezzo, tenuto conto di ciò, del fatto che la sentenza non contiene alcuna affermazione di principio contraria al disposto delle denunciate norme, nonchè della correttezza logico-formale della motivazione, deve essere ritenuta infondata, fra l’altro, in base ai seguenti principi;

– "l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera crongrua e adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire" (Cass. n. 21208/2005, n. 27428/2005);

– "La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento" (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 322/2003).

Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto la sentenza sottoposta a tassazione meramente dichiarativa della nullità della riserva e non già accertativa del credito, non giustifica, quindi, le formulate doglianze, che vanno disattese.

Il secondo mezzo resta assorbito.

Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremilacento, di cui Euro tremila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro tremilacento, oltre spese generali ed accessori di legge.

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