Cassazione, sez. III, 21 giugno 2011, n. 13593 Per l’azione di rilascio dell’appartamento in comodato al figlio serve il consenso dei due genitori?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 febbraio 2007 il Tribunale di Siena – sezione distaccata di Poggibonsi – dichiarava inammissibile la domanda proposta da C. P., proprietaria in comunione con il marito R. V. di un’azienda agricola con fondi e fabbricati rurali, nei confronti del proprio figlio R. A., al, quale assumeva di aver concesso in godimento gratuito un appartamento con contratto di comodato a scadenza 31 marzo 2005 e dichiarava tardivo ex art. 419 c.p.c. l’’intervento in giudizio del marito R. V.

Su gravame principale della C. e incidentale di R. A. e R.V. la Corte di appello di Firenze il 5 dicembre 2008 rigettava l’appello della C. e accoglieva quello dei R., addebitando alla prima totalmente le spese dei due gradi.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la C., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il solo R. V.

Motivi della decisione

Preliminarmente va posto in rilievo che il ricorso non è inammissibile, come, invece, eccepisce il resistente, allorché trascrivendo una frase contenuta nel quarto motivo “comunemente ai punti suindicati si ribadisce, nel merito, quanto già espresso nei precedenti gradi ed assorbito dalla decisione impugnata” sottolinea che le ragioni addotte attengono al merito della controversia e non sono riferibili al tassativo elenco indicato dall’art. 360 c.p.c. e tutti i quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c. sarebbero infine mal posti (p.3 e 4 controricorso).

Infatti, da un lato le ragioni del ricorso non sono attinenti nel loro complesso a questioni di merito, dall’altro non tutti i quesiti formulati risultano in conferenti, come si avrà modo di esplicitare.

1.- Ciò posto, va esaminata quella che ritiene il Collegio la questione centrale della impugnazione e contenuta nel terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt 180 comma 1 e 2 e 1809 c.c., ovvero che, a suo avviso, scaduto il contratto di comodato, rientrare in possesso del bene comune sarebbe un atto di ordinaria amministrazione diretto alla conservazione del bene, per cui sarebbe esercitabile da ciascun coniuge e, quindi, ella ben poteva da sola promuovere l’azione di rilascio del bene detenuto dal figlio in comodato, regolarmente scaduto e disdetto.

In punto di fatto, la C. ha proposto domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento nei confronti di R.A., il figlio comune, o per intervenuta cessazione e/o risoluzione del rapporto di comodato perché scaduto o per accertare il suo diritto ad ottenere la restituzione dell’immobile con l’effetto di condannare l’A. al rilascio dello stesso.

Il contratto fu stipulato congiuntamente da entrambi i coniugi.

Quindi, l’azione doveva essere esercitata da entrambi o da uno di essi, ma con il consenso dell’altro, che, nella specie, non vi è stato né prima né in corso di causa, allorché, pur spiegando intervento, ritenuto dal giudice di primo grado tardivo perché effettuato solo in sede di discussione nella fase di primo grado, ma poi ritenuto ammissibile dal giudice dell’appello, in quanto proposto da un litisconsorte necessario, vi è stata la ferma opposizione del coniuge ad agire giudizialmente contro il figlio.

Correttamente, quindi, è stato rigettato il gravame della C., stante il chiaro disposto di cui agli artt. 180 e 320 comma 1 c.c.

2.- Circa la censura del quarto motivo, con il quale la ricorrente si duole che il giudice dell’appello avrebbe trascurato la circostanza che ella, all’epoca del contratto fosse affittuaria dell’azienda agricola ed esclusiva titolare del diritto e del potere di agire, osserva il Collegio che la censura non coglie nel segno.

Di vero, se è pacifico che il contratto fu stipulato da entrambi i coniugi, non ha alcun rilievo, come correttamente afferma il giudice dell’appello, tale circostanza, per cui il quesito di diritto non appare conferente.

4.- Infine, in merito ai primi due motivi (violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 419 c.p.c. – il primo; condanna anche alle spese del primo grado – secondo motivo), che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, osserva il Collegio che essi vanno disattesi sia perché il R.V. era litisconsorte necessario, per cui il giudice dell’appello ha ritenuto tempestivo il suo intervento sia per la semplice ragione che il R.V. si è visto accogliere il suo appello incidentale, per cui, risultando vittorioso, il giudice dell’appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza nei confronti della C.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-10-2010) 20-01-2011, n. 1733

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, ha assolto C.D. dal reato di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia a lui ascritto, perchè il fatto non sussiste, ha dichiarato non punibile lo stesso dal reato dal reato di ingiurie ex art. 599 c.p., e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di lesioni guarite in sei giorni in danno della G..

2.- Il C. propone ricorso per cassazione, deducendo:

a.- omessa motivazione in ordine alla specie di aggravante, menzionata solo genericamente;

b.- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 582 c.p., comma 2, e al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 affermando che il delitto di lesioni aggravato solo dal fatto di essere in danno del coniuge è di competenza del Giudice di Pace e punibile a querela della persona offesa.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

L’art. 582 c.p., comma 2, prevede che il reato è punito a querela di parte nel caso in cui le lesioni hanno una durata inferiore a venti giorni, come nella specie, e non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle derivanti, tra l’altro, dal rapporto di coniugio (art. 577, ult.parte).

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52 stabilisce che nel procedimento davanti al giudice di pace per le fattispecie di cui all’art. 582, comma 2 punibili a querela si applica la pena della multa ovvero la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Pertanto, a seguito alla riqualificazione dei fatti operata dalla Corte di merito la pena da irrogare doveva essere quella relativa al trattamento sanzionatorio previsto dal citato art. 52.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, per nuovo giudizio su di esso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52 in quanto imposto per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 5877 Relata di notifica

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4 novembre 1996 nella cancelleria del Tribunale di Livorno, L.L., quale legale rappresentante della ditta RA.TE.MA., proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della Finnanutica s.r.l. per la parte in cui non era stata disposta la restituzione ad essa ditta, che ne aveva fatto richiesta, di due motori marini, viceversa acquisiti al fallimento. Esponeva la ricorrente di essere depositaria della VM Motori S.p.A., di aver ricevuto in conto deposito due motori marini, di averli inviati, sempre in conto deposito, alla Finnautica s.r.l., con bolla del (OMISSIS). Dopo il fallimento di quest’ultima impresa, dichiarato il (OMISSIS), il giudice delegato aveva respinto la domanda di restituzione alla RA.TE.MA. del motori in questione, ritenendo che non fosse possibile attribuire data certa alla correzione, sulla bolla d’accompagnamento, della causale del trasporto da vendita a conto visione. Al contrario, a detta del ricorrente, era dimostrato che i due motori erano stati consegnati in forza di un accordo che ne prevedeva soltanto la visione: dove risultava dalle dichiarazioni delle stesse parti e dei testimoni, di cui si chiedeva l’ammissione, nonchè dalle circostanze che nessuna fattura era stata emessa dalla RA.TE.MA. alla Finnanutica, nessuna somma era stata versata dalla seconda in favore della prima, la bolla corretta forniva riprova dei contenuti dell’accordo. Si costituiva la curatela, resistendo alla domanda. Il Tribunale, ritenuto che non fosse stata raggiunta a prova che la bolla di accompagnamento dei motori fosse stata corretta (da vendita a conto visione) prima della consegna dei motori stessi alla Finnautica, respingeva la domanda.

Avverso questa decisione proponeva appello la RA.TE.MA., che con unico, articolato motivo di gravame censurava la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale. La curatela rimaneva contumace.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 17.1.05 rigettava il gravame.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il L. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui non resiste con controricorso il fallimento Finnautica srl.
Motivi della decisione

La società ricorrente contesta con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il possesso dei due motori da parte della società fallita valesse titolo ed ha conseguentemente respinto la domanda di restituzione senza valutare che dalla documentazione in atti risultava che il motore marino proveniva dalla ditta Ratema.

Con il secondo motivo deduce dei vizi di omessa e contraddittoria motivazione della sentenza.

Con il terzo deduce l’omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità ed inattendibilità della deposizione del teste S..

Va preliminarmente osservato che il ricorso risulta notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo dell’ufficio postale in data 21.9.05.

In atti risulta depositata la cartolina di ritorno della notifica che, tuttavia, non reca alcuna sottoscrizione da parte del destinatario e parimenti non risulta in essa sbarrata alcuna delle caselle ove viene specificata la qualifica della persona che riceve la notifica.

In atti, pertanto, non vi è alcuna prova che il ricorso sia stato effettivamente notificato alla curatela del fallimento Finnautica srl che è rimasta contumace.

Deve concludersi per la inesistenza della notifica del ricorso con conseguente inammissibilità dello stesso alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento ( ovvero la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del destinatario) comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (da ultimo ex plurimis 13639/10).

Non si procede a liquidazione delle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 1570 Prove d’esame

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20 ottobre 2009 e depositato il 9 novembre 2009, M.S. ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe meglio specificati.

La ricorrente ha partecipato alle prove scritte del concorso a cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 27 febbraio 2008, senza essere ammessa alle prove orali in relazione al giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice su ciascuna delle tre prove scritte (civile, penale, amministrativo).

A sostegno dell’impugnativa, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per errore nel presupposto, intrinseca irragionevolezza, illogicità, superficialità, manifesta incongruenza e contraddittorietà della decisione. Eccesso di potere per perplessità della motivazione e contraddittorietà. Violazione dei criteri di massima. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione art. 3 Cost.

Il giudizio negativo, affidato alla generica formula "non idoneo", contrasta con il contenuto degli elaborati scritti che "…non presentano né errori di sintassi, né di ortografia, né di lessico", e dai quali non è dato evincere che "…la ricorrente sconosca le tematiche oggetto dei quesiti di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo", e in definitiva si pone in contraddizione con i criteri di valutazione fissati dalla commissione esaminatrice.

La formula "non idoneo" discrimina i candidati non ammessi alle prove orali rispetto a quelli che abbiano conseguito una valutazione espressa mediante voto numerico.

2) Difetto di motivazione in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

La formula della non idoneità elude l’esigenza di motivazione delle valutazioni anche tecnicodiscrezionali, addirittura oltre l’insufficienza del mero voto numerico, preclude l’esercizio del diritto di difesa e vanifica la garanzia costituzionale del giusto processo, soprattutto quando non accompagnata da annotazioni, glosse o segni grafici di correzione (come nel caso di specie), onde s’impone l’applicazione estensiva dell’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006 che, nell’ambito dei concorsi notarili, prescrive che il giudizio di non idoneità sia motivato.

Costituitesi in giudizio le Autorità intimate, con memorie difensive dell’Avvocatura generale dello Stato, depositate il 24 novembre 2009 e in vista dell’udienza di discussione, è stata diffusamente dedotta l’infondatezza di tutte le censure.

Con ordinanza n. 5486 del 26 novembre 2009 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione,
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere, pertanto, rigettato.

1.1) La disciplina normativa del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria è costituita in parte dalle disposizioni tutt’ora vigenti del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e in parte da quelle introdotte dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificate dall’art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Queste ultime hanno dettato, in particolare, una nuova regolamentazione concernente l’oggetto delle prove scritte e orali, i punteggi minimi per l’ammissione agli orali e il superamento del concorso, nonché la nomina e la composizione della commissione esaminatrice e la disciplina dei suoi lavori.

L’art.1 del d.lgs. n. 160 del 2006 dispone che:

– la prova scritta è data dallo svolgimento "…di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo" (comma 3);

– la prova orale verte su dieci materie (diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; procedura civile; diritto penale; procedura penale; diritto amministrativo, costituzionale e tributario; diritto commerciale e fallimentare; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto comunitario; diritto internazionale pubblico e privato; elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario) nonché su un colloquio facoltativo su lingua straniera indicata dal candidato tra inglese, spagnolo, francese e tedesco (comma 4);

– sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono "…non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta" e conseguono l’idoneità i candidati che ottengano in ciascuna materia della prova orale "non meno di sei decimi… e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti", salvo il giudizio almeno di sufficienza nel colloquio facoltativo di lingua straniera (comma 5);

– "agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"" (comma 5).

L’art. 5 del d.lgs. n. 160 del 2006, per quanto qui interessa, ha poi stabilito che:

– la commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro della giustizia "nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta… a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura" (comma 1), è composta da un magistrato che abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità (che la presiede); venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame "…nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale…"; tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori "…nominati su proposta del Consiglio nazionale forense" (comma 1 bis);

– la nomina è preclusa nei confronti di magistrati, professori universitari e avvocati che "…che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario" (comma 2);

– presidente e componenti possono essere nominati anche tra magistrati collocati a riposo da non più di due anni e professori universitari collocati a riposo da non più di cinque anni, già in possesso dei relativi requisiti all’atto della cessazione dal servizio (comma 4);

– nell’assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce il magistrato componente presente di maggiore anzianità di servizio (comma 5);

– nella seduta di cui al sesto comma dell’art. 8 del r.d. n. 1860 del 1925 (ossia a seguito del raggruppamento delle buste degli elaborati di ciascun candidato in unica busta contrassegnata da numero progressivo, operazione immediatamente prodromica all’inizio delle correzioni) "…la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; (mentre) i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse"; "Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1" (comma 3);

– qualora i candidati che hanno portato a termine le prove siano più di trecento, eseguita in seduta plenaria della commissione, con la partecipazione di tutti i componenti, la valutazione degli elaborati di almeno venti candidati, il presidente forma due sottocommissioni per ciascuna seduta di correzione, cui assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati (recte: gli elaborati della metà dei candidati) da valutare, presiedute rispettivamente dal presidente e dal magistrato più anziano presente, gradatamente sostituiti dai magistrati via via più anziani tra quelli presenti; ciascuna sottocommissione è divisa in tre collegi, composti da almeno tre componenti, ognuno dei quali collegi esamina gli elaborati di una delle tre materie oggetto della prova scritta relativamente a ogni candidato (comma 6);

– alle sottocommissioni e ai collegi trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 e, quanto alle prove orali e all’assegnazione del punteggio finale, di cui agli artt. 14, 15 e 16 del r.d. n. 1860 del 1925 (comma 7).

Le richiamate disposizioni prevedono, a loro volta:

– le operazioni prodromiche alla correzione, nonché le modalità della correzione (esame contestuale da parte delle sottocommissioni o dei collegi dei tre elaborati riferibili a ciascun candidato, con assegnazione del punteggio, salvo l’eventuale annullamento di elaborati che risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o dai quali risulti che il concorrente si sia fatto riconoscere): art. 12;

– le operazioni successive a ciascuna correzione (annotazione a cura del segretario della commissione e "a piede di ciascun lavoro" del voto assegnato, sottoscritta dal presidente della commissione o sottocommissione) e delle operazioni conclusive della correzione (apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati, al fine dell’abbinamento con gli elaborati corretti e dell’individuazione dei candidati ammessi agli orali; pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’orale): art. 13;

– lo svolgimento in seduta pubblica delle prove orali: art. 14;

– le modalità delle interrogazioni dei candidati, di assegnazione della votazione e l’immediata pubblicazione del risultato della prova: art. 15;

– il numero di voti a disposizione di ogni commissario (sino a 10 per ciascuna prova scritta e orale), la cui attribuzione è subordinata alla valutazione, a cura della commissione o sottocommissione, se il candidato meriti di conseguire il punteggio minimo richiesto: art. 16.

Deve rammentarsi, per completezza, che la dichiarazione di inidoneità "per tre volte in concorsi per l’ammissione in magistratura" preclude la partecipazione a ulteriori concorsi in magistratura; l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema durante le prove scritte "…equivale a inidoneità"; il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o successivi concorsi il candidato che "durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso" (art. 7 del d.lgs. n. 160 del 2006).

1.2) Così sintetizzato il quadro di riferimento normativo, il Tribunale deve rilevare l’infondatezza di tutte le censure dedotte dalla ricorrente.

1.2.1) La prima censura investe direttamente la formula mediante la quale è espressa la valutazione della commissione esaminatrice nel caso in cui gli elaborati dei candidati partecipanti al concorso in magistratura non conseguano, in ciascuna prova scritta, il punteggio minimo stabilito per l’ammissione agli orali (12/20).

Giova rammentare che la commissione esaminatrice nella seduta del 2 dicembre 2008, ha enucleato tre parametri di valutazione alla stregua dei quali considerare idonei i candidati, richiedendo che ciascuno degli elaborati nelle tre materie:

– "presenti una forma italiana corretta sotto il profilo lessicale, sintattico e grammaticale, e riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica, unita a capacità di sintesi. In particolare, la chiarezza va valutata in relazione alla linearità del periodo ed alla comprensibilità del contenuti nonché alla precisione del linguaggio comune e giuridico";

– "offra una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando adeguata conoscenza dell’istituto cui direttamente esso si riferisce, dei principi fondamentali della materia, della giurisprudenza e della dottrina, nonché un’adeguata capacità di inquadramento dogmatico e sistematico";

– "riveli la capacità del candidato di procedere all’analisi delle specifiche questioni a lui sottoposte e di proporne una soluzione logicamente argomentata in coerenza con gli istituti e i principi della materia".

Orbene, i suddetti criteri di valutazione -che la ricorrente non contesta in via diretta- risultano pertinenti, razionalmente coordinati alla preparazione richiesta per il superamento delle prove scritte di un concorso debitamente selettivo quale quello per l’accesso alla magistratura ordinaria, sufficientemente esaurienti nella delineazione del profilo di "adeguatezza" richiesto all’elaborato.

E’evidente che il conseguimento di un livello minimale di sufficienza presuppone la dimostrazione di un livello, anzitutto, di cultura generale (correttezza lessicale, sintattica e grammaticale del testo) e di cultura tecnicospecialistica (padronanza della terminologia giuridica), che insieme debbono fondersi in una trattazione lineare, comprensibile, adeguatamente sintetica, onde evitare inutili prolissità volte piuttosto a riempire di surrettizi contenuti lo svolgimento dell’argomento e al limite a dissimulare la relativa povertà dei concetti esposti.

E’ innegabile, poi, che la trattazione non possa non essere pertinente agli istituti giuridici da esaminare e per quanto possibile esauriente, tale da denotare la conoscenza degli istituti, dei principi fondamentali di ciascuna materia, della giurisprudenza e della dottrina, quale può conseguire soltanto da un previa corretta analisi e inquadramento delle questioni giuridiche affrontate.

E’ elementare, infine, che, in funzione della professionalità richiesta ad aspiranti magistrati, gli elaborati debbano dimostrare che il candidato è in grado di procedere all’analisi delle questioni giuridiche sottoposte e di proporre una soluzione argomentata coerente con la disciplina degli istituti e i principi generali della materia oggetto della prova.

Né può sottacersi che la individuazione dei criteri di valutazione delle prove appartiene comunque all’ampia sfera della discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici insindacabile salvo che per profili, nella specie del tutto assenti, di "manifesta e intrinseca illogicità e irrazionalità" (così, tra le tante, e tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835, che ha riconosciuto la legittimità di omologhi criteri valutativi delle prove scritte concernenti um precedente concorso per l’accesso a posti di uditore giudiziario.

La ricorrente sostiene che il giudizio di non idoneità, espresso dalla commissione con riferimento a tutte e ciascuna delle prove scritte (civile, penale e amministrativo) contrasterebbe con i criteri di valutazione perché i suoi elaborati non presenterebbero errori grammaticali, sintattici e lessicali, peraltro non evidenziati da segni di correzione, e denoterebbero che ella non "sconosceva" le tematiche oggetto delle tracce assegnate.

Ancora si evidenzia la disparità di trattamento rispetto ai candidati idonei la cui valutazione è almeno espressa mediante voto numerico.

Osserva il Tribunale che la commissione esaminatrice ha applicato in modo puntuale la disposizione dell’art. 1 comma 5 del d.lgs. n. 160 del 2006 che prevede la sola attribuzione del voto numerico o, in caso d’insufficienza, la sola indicazione della non idoneità, onde il giudizio della commissione esaminatrice è adeguatamente motivato dall’espressione numerica del voto (in ventesimi) o dalla dicitura "non idoneo".

Il legislatore ha ritenuto, nell’ambito di ragionevole esercizio della propria discrezionalità, di fissare un punteggio minimo per ciascuna prova scritta, pari a 12/20, corrispondente al voto di 6, in decimi, ossia alla tradizionale soglia docimologica della sufficienza, e di ragguagliare tutti gli elaborati insufficienti ad un’unica formula "non idoneo", piuttosto che esigere una votazione numerica articolata su una scala da 0/20 a 11/20, tenuto conto dell’irrilevanza obiettiva dell’attribuzione di un voto numerico a elaborati giudicati inferiori alla soglia della sufficienza.

Tale scelta non introduce alcuna disparità di trattamento rispetto ai candidati i cui elaborati conseguano la valutazione di sufficienza attesa la assoluta disomogeneità della loro posizione nei confronti dei candidati che, come la ricorrente, non abbiano conseguito la votazione minima, in ciascuna delle prove, per l’ammissione alla prova orale.

Né può seguirsi la ricorrente nell’autoreferenziale affermazione che i suoi elaborati sarebbero pienamente corretti sotto il profilo grammaticale, sintattico o lessicale, e denoterebbero una sufficiente conoscenza degli istituti e delle problematiche giuridiche sottese alle tracce concorsuali, che mira a introdurre un sindacato di merito precluso alla giurisdizione amministrativa di legittimità.

1.2.2) Non hanno maggior pregio giuridico le censure dedotte con il motivo di ricorso sub 2.) che lamentano la carente motivazione insita nella formula della non idoneità, invocando l’applicazione analogica della disposizione dell’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006.

Ribaditi i rilievi svolti sub 1.2.1) in ordine alla piena legittimità della scelta del legislatore nell’esercizio ragionevole della sua discrezionalità, è appena il caso di rammentare che l’art. 1 comma 5 del d.lgs. n. d.lgs. n. 160 del 2006 dispone espressamente che "agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"".

Tale previsione appare pienamente coerente con i consolidati arresti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi che sono i giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, per i quali è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della non idoneità qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza (pari al voto di 12/20), senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative (tra le tante e ultime vedi Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528, Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835, 13 gennaio 2010, n. 92, 11 maggio 2009, n. 2880 e 11 luglio 2008, n. 3480; C.g.a., 7 ottobre 2008, n. 837).

Nessun rilievo invalidante può, poi, assumere l’assenza di segni di correzione, poiché la valutazione degli elaborati non è indirizzata a evidenziare ai candidati le lacune della loro preparazione.

In presenza peraltro di una specifica e puntuale regolamentazione del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, e quindi mancando alcun "vacuum" di disciplina normativa, è del tutto evidente l’inestensibilità, in via di analogia legis, dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006, che riguarda il solo concorso notarile, e nel quale peraltro il giudizio d’inidoneità può attenere tanto alla singola prova, anche con effetto di "sbarramento" all’esame degli altri elaborati in presenza di "nullità o gravi insufficienze", quanto la valutazione finale complessiva degli elaborati.

2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, siccome infondato.

3.) In relazione alla parziale novità delle questioni esegetiche affrontate sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese e onorari del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese della parte privata intimata non costituita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Nulla per le spese della parte privata intimata non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’A’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.