Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25454 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 27828 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

p.1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 948 del 2 dicembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro, che aveva accolto la domanda di L.P., + ALTRI OMESSI intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma, 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta". p.2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.. p.3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone tre motivi, la parte intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono due censure, la prima di "violazione dell’art. 1339 c.c., in relazione alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3): si sostiene che l’art. 1339 c.c. non consentirebbe l’inserimento automatico dell’art. 6, comma 4 della detta Delibera nel contratto di utenza, sia perchè l’integrazione sarebbe consistita nel sopperire ad una lacuna della volontà negoziale, sia per essere la Delibera generica, sia perchè per la sua violazione era prevista una sanzione diversa.

Con una seconda censura si lamenta "violazione degli artt. 1182 e 1196 c.c., in rapporto alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)" e si sostiene che la Delibera avrebbe avuto carattere programmatico e non precettivo e, dunque, non avrebbe potuto integrare il contratto di utenza.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo ad un comportamento dell’Enel che avrebbe potuto – secondo la pronuncia impugnata – rappresentare ottemperanza alla Delibera.

Con un terzo motivo si denuncia, con una prima censura, violazione dell’art. 112 c.p.c." e con una seconda vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi: a) con la prima che gli attori avevano proposto, in subordine alla domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata assicurazione della modalità gratuita di pagamento, una domanda intesa ad ottenere – per il caso che quella modalità fosse risultata assicurata – il risarcimento del danno da mancata informazione in proposito, e che essa era stata accolta nonostante l’accoglimento della domanda principale; b) con la seconda che erroneamente, una volta postasi nell’ottica dell’integrazione, la pronuncia impugnata avrebbe rilevato anche che era rimasto inadempiuto l’obbligo di informazione del consumatore sul pagamento gratuito delle bollette.

2. Le due censure proposte con il primo motivo, afferendo entrambe alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota Deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondate per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giungo 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: "Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, comma 37 possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore-.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della Deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c, soggiungendo, altresì, che Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c. e che Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto". 3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle prime due censure, perchè erroneamente il Tribunale ha attribuito alla Delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza dell’inadempimento.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota Delibera avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.

4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che, in riforma della sentenza di primo grado, l’appello dell’Enel debba essere accolto e la domanda proposta dalle parti qui intimate debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la Delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota Deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo al primo motivo. Dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul merito dell’appello lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Petilia Policastro, rigetta la domanda degli attori qui intimati. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna gli intimati alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7358 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, i ricorrenti impugnano le note provvedimentali in epigrafe (n. 1182 del 20 maggio 1994 e n. 685 del 14 aprile 1994) con le quali l’intimata amministrazione comunica all’Associazione A. di "provvedere ad espletare presso questo Servizio le pratiche tendenti ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività come ambulatorio".

In punto di fatto, gli interessati espongono che:

i medici chirurghi Giancotti e Richter costituivano una associazione professionale denominata A. per l’espletamento di attività professionale in campo odontoiatrico;

poiché tale attività richiede l’utilizzazione di apparecchiature RX, essi inviavano la prescritta comunicazione alla USL RM/11;

in data 5 aprile 1994, gli stessi inviavano la documentazione;

con nota del 14 aprile 1994, la USL comunicava che "dall’esame della documentazione si è rilevato che l’associazione ha un proprio numero di partita Iva e, secondo le attuali disposizioni, questa si configura come una società di fatto. Pertanto, è necessario che codesta associazione provveda ad espletare le relative pratiche con il servizio di igiene pubblica di questa USL… per ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività come ambulatorio;

con successiva nota n. 1182 del 20 maggio 1994, la USL precisava che "… si è rilevato che l’associazione ha un proprio numero di partita Iva per cui si configura una società di fatto secondo le vigenti disposizioni. Ai sensi dell’art. 193 del TULS facendo riferimento al Bollettino Ufficiale regione Lazio del 19/12/1992, nota allegata al n. d’ordine 5, codesta associazione deve provvedere ad espletare presso questo Servizio pratiche tendenti ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività come ambulatorio".

I ricorrenti nell’impugnare le suddette note, deducono un unico, articolato motivo di ricorso per: violazione dell’art. 193 del TU n. 1265/1934, del DPR n. 633/1972, della L. R. Lazio n. 30/1980, della L. n. 241/1990, degli artt. 222 e segg. c.c. nonché eccesso di potere.

Contestano gli atti impugnati in quanto l’amministrazione sanitaria, illegittimamente:

ha qualificato l’attività dell’associazione professionale come "Ambulatorio", assoggettandola al requisito della autorizzazione di cui all’art.193 del regio decreto n. 1265/1934;

ha trascurato che l’attribuzione all’associazione di un proprio numero di partita Iva non comporta in alcun modo che la stessa venga configurata come società di fatto;

che il suo reddito, infatti, viene valutato ai fini fiscali come reddito professionale non come reddito di impresa;

difettano i requisiti obiettivi che consentono di qualificare coma "ambulatorio" l’intrapresa attività che è, e resta, di tipo professionalepersonale da parte degli associati;

non ha esplicitato una congrua motivazione sugli elementi che indicevano a qualificare come "ambulatorio" l’attività in questione.

Si è costituita l’amministrazione sanitaria.

Con memoria depositata il 29 aprile 2011, i ricorrenti insistono per l’accoglimento del gravame.

All’udienza del 1 giugno 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

La USL evocata in giudizio ha motivato i propri atti sul triplice profilo che:

l’associazione ha un proprio numero di partita Iva;

si configura come associazione di fatto;

detiene apparecchio RX per uso odontoiatrico e perciò, ai sensi della nota allegata al n. d’ordine 5 del B.U.R. L. del 19/12/1992, necessita espletare le pratiche tendenti ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività come ambulatorio.

Orbene, in punto di fatto consta che i medici chirurghi hanno costituito una associazione professionale che ha una propria sede operativa ed una propria organizzazione di mezzi (vedi apparecchio RX).

Recita l’art. 193 del T.U.LL.SS. approvato con regio decreto n. 1265/1934:

"Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medicochirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità.

L’autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l’apertura dei locali ove si da alloggio per mercede.

omissis….

Ritiene il Collegio, aderendo ad un indirizzo interpretativo dominante, che l’autorizzazione di cui all’art. 193, T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 è funzionale alla esigenza di uno specifico controllo di tutte quelle attività svolte con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati e, comunque, non facenti parte dell’apparato sanitario pubblico.

Segnatamente, l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie di cui all’art. 193 citato è richiesta per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e di altre professioni sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente.

Gli studi odontoiatrici, all’interno dei quali si svolgono prestazioni del tipo di quelle sopra indicate, possono, dunque, concretamente operare solo se muniti di specifica autorizzazione, la cui necessità è prevista da una vigente legge dello Stato per le esigenze di controllo appena evidenziate.

Nella fattispecie, lo studio odontoiatrico dei ricorrenti rientra certamente nell’ambito degli istituti indicati nell’art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie trattandosi di luogo ove si esercita una prestazione di carattere sanitario tecnicamente qualificata ed ove esiste una certa organizzazione strumentale (apparecchio RX).

In particolare, detto studio ben può qualificarsi come vero e proprio ambulatorio medico e cioè come luogo destinato ad attività terapeutiche che non richiedono ospedalizzazione e nel quale i medici ricorrenti intendono svolgere operazioni di tipo invasivo sul paziente, anche assistite da interventi di anestesia, che certamente possono farsi rientrare nell’ambito delle procedure terapeutiche potenzialmente rischiose per colui che ne è sottoposto.

Le prefate considerazioni inducono a ritenere sussistenti, nella fattispecie, i presupposti di fatto legittimanti le determinazioni impugnate.

Ed invero, l’intimata amministrazione si è determinata nei divisati sensi sul presupposto della organizzazione strutturale dello studio medico richiamando, a tal fine, il contenuto prescrittivo della nota allegata al n. d’ordine 5 del B.U.R. L. del 19/12/1992.

Nel caso di specie assume, dunque, rilievo decisivo il prevalente profilo organizzativo dell’attività esercitata su quello professionale con la conseguenza che l’attività in questione va qualificata come "ambulatorio" e non come studio professionale rendendosi, pertanto, necessaria, la richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 193 del r.d. n. 1265/1934.

Il ricorso è, in definitiva, infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio possono trovare compensazione in ragione della difesa formale opposta dall’amministrazione sanitaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2012, n. 1481 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

I. e Z.G., con atto di citazione del 26 febbraio 1996, convenivano davanti al Tribunale di Modena, B.A. chiedendo: a) l’adempimento dei contratti preliminari stipulati rispettivamente il 15 dicembre 1988 e il 15 febbraio 1989 e, quindi, la pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; b) la condanna del convenuto al pagamento delle spese da essi sostenute per il completamento degli immobili a carico del promittente venditore (pavimentazione in legno, rivestimenti in ceramica, pose di ringhiere, prato e recinzione, completamento della mansarda nell’unità promessa da Z.I.) da compensare con il conguaglio del prezzo pari a lire 32.000.000 ancora dovuto e da versare all’atto del rogito.

Si costituiva il B. aderendo alla domanda degli attori proposta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ma contestava il suo inadempimento eccependo che:

a) in qualità di appaltatore aveva eseguito per incarico degli attori una serie di varianti delle opere in corso, pattuendo, a saldo della vendita e dell’appalto, l’importo di lire 210.000.000, di cui lire 75.000.000 a titolo di appalto sicchè residuava a suo credito la somma di lire 135.000.000, oltre a lire 5.565.767 per il rilascio della concessione edilizia; b) gli attori non avevano mai indicato il notaio nè la data della stipula; c) il termine originario fissato per il trasferimento della proprietà era stato di fatto superato dalle richieste di varianti; e) la stipulazione del rogito era stata impedita dalla mancanza dei provvedimenti amministrativi.

Il Tribunale di Modena, con sentenza del 6 ottobre 2003, disponeva il trasferimento delle abitazioni, oggetto dei preliminari di vendita, subordinando la trascrizione della sentenza al pagamento da parte dei promittenti acquirenti della somma di Euro 16.526,62.

Avverso questa sentenza, interponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Bologna, B.A., lamentando che il Tribunale aveva determinato il residuo del prezzo dovuto dai promittenti acquirenti in base ad un’errata; valutazione delle risultanze istruttorie.

Si costituivano I. e Z.G. chiedendo il rigetto del gravame, e, con appello incidentale, deducevano che il giudice di primo grado non aveva esattamente individuato e quindi quantificato, l’importo dei lavori da essi eseguiti in luogo del promittente venditore.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1416 del 2005, accoglieva l’appello e riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Modena, rideterminando l’importo dovuto dai promissari acquirenti, in Euro 68.721,68. A sostegno di questa decisione, la Corte bolognese osservava: a) i documenti acquisiti in giudizio valutati nel loro insieme e nella loro concatenazione temporale inducevano a ritenere che l’originario prezzo di acquisto delle unità immobiliari fosse passato da lire 835.000.000 a lire 1.013.000.000, evidentemente a seguito delle opere aggiuntive effettuate dal B. su richiesta dei fratelli Z.. Se così non fosse non si capirebbe perchè i fratelli successivamente riconosciuti debitori per lire 210.000.000. Risultando dei pagamenti pari a lire 878.000.000 a favore del B., residuava un credito di lire 135.000.000 pari ad Euro 69.721,62 e, non quello di lire 32.000.000 pari ad Euro 16.526,62, come aveva ritenuto il Tribunale di Modena.

La cassazione della sentenza n. 1416 del 2005 della Corte di Appello di Bologna, è stata chiesta dai fratelli Z. con ricorso affidato ad un motivo sia Z., che avevano già corrisposto lire 803.000.000, si fossero, pure articolato, illustrato da memoria.

B.A., regolarmente intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attività processuale.

Motivi della decisione

1.- Con un unico motivo di ricorso, i fratelli Z. lamentano l’omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti, la Corte di Bologna avrebbe omesso l’esame integrale della quietanza del 13 ottobre 1995. In particolare, – precisano i ricorrenti – la decisione della Corte di merito si fonda sull’esame dei seguenti documenti acquisiti al processo: a) dei contratti preliminari del 15 dicembre 1988 e del 15 febbraio 1989; b) della quietanza del 9 maggio 1991 con la quale B. ha dichiarato di aver ricevuto dai fratelli Z. lire 803.000.000 per la vendita delle due civili abitazioni, oggetto di causa; c) della dichiarazione del 23 gennaio 1992 con la quale Z.I. riconobbe di essere debitore della somma di lire 210.000.000; d) della quietanza del 13 ottobre 1995 con la quale B. dichiarò di aver ricevuto dagli odierni ricorrenti 878 milioni per la vendita degli immobili.

Sennonchè, la Corte territoriale, nell’esaminare questi documenti, non ha tenuto conto della dichiarazione resa dal B. nella quietanza del 13 ottobre 1995, con la quale – sempre, secondo i ricorrenti – lo stesso riconoscerebbe di essere creditore nei confronti di Z.I. e Z.G. del solo importo di lire 22 milioni. Quest’ultima dichiarazione non può che essere un’indiscussa ricognizione del credito effettivamente esigibile da parte del promissario venditore. Pertanto, la Corte – sempre secondo i ricorrenti – avrebbe omesso di motivare la sentenza sulla base di tutte le risultanze istruttorie acquisite nel processo. E di più, evidenziano i ricorrenti, in entrambi i giudizi di merito il Giudicante ha ritenuto provata l’esecuzione di numerosi lavori da parte dei fratelli Z. per una spesa di lire 41.623.948.

Sennonchè, la Corte di Appello ha ritenuto che quelle maggiori spese sostenute dai fratelli Z. sarebbero state defalcate dal debito che i due acquirenti avevano nei confronti del B.. Epperò, evidenziano i ricorrenti, la Corte bolognese ha omesso di fornire una congrua ed esaustiva motivazione da giustificare il ritener che le opere eseguite dai fratelli Z. fossero state defalcate dal debito dei due acquirenti.

1.1 .- Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza.

1.1.a).- Come insegna questa Corte, ove il ricorrente per cassazione deduca l’omessa valutazione di prove documentali, a pena di inammissibilità, deve, non soltanto, riprodurre il testo integrale o la parte significativa del documento, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma, contestualmente indicare, in relazione alla pretesa fatta valere, anche quali argomenti, deduzioni o istanze formulate in sede di merito in base a tale documento, posto che la sola produzione in detta sede non accompagnata da specifica istanza di esame e da deduzioni circa la rilevanza dei documenti prodotti in relazione alle pretese fatte valere, è irrituale ed irrilevante (sent. n. 19138 del 2004) 1.1.b).- Ora, nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati ad affermare che la Corte territoriale ha tenuto conto solo della prima parte della dichiarazione resa dal B. in data 13 ottobre 1995 (nella quale il B. dava atto di aver ricevuto dai promittenti acquirenti la complessiva somma di lire 878.000.000) e, non anche della parte finale dello stesso documento (nella quale, a loro dire, il B. aveva riconosciuto di essere rimasto creditore nei confronti dei promittenti acquirenti del solo importo di lire 22.000.000). Epperò, gli attuali ricorrenti non solo hanno omesso di riprodurre il testo integrale del documento di cui si dice, ma non hanno neppure precisato se e quali specifiche deduzioni trascurate dal giudice del gravame avessero svolto nelle fasi di merito per evidenziare la rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva del credito resa nell’occasione dal promittente venditore. Pertanto, resta preclusa in questa sede l’introduzione di un tema di dibattito che, secondo quanto è dato desumere dalla lettura della sentenza impugnata e dalla stessa ricostruzione della vicenda processuale contenuta nel ricorso, non risulta affrontato nei precedenti gradi del giudizio.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorrer provvedere alla liquidazione delle spese perchè gli intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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