T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8477Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. GDAP02722482011 dell’8.7.2011, comunicato in data 22.7.2011, con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – ha respinto l’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, avanzata dal ricorrente per assistere la propria suocera disabile;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento;

Considerato:

che il provvedimento impugnato ha negato il beneficio del trasferimento in ragione della carenza del requisito dell’esclusività nell’assistenza, da parte del ricorrente;

che, come fondatamente dedotto in ricorso, per effetto della modifica apportata alla citata disposizione normativa dalla legge n. 183/2010 (vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato), ai fini della concessione del beneficio previsto dalla norma in esame non è più necessario il requisito dell’esclusività nell’assistenza, in quanto espunto dalla disposizione, a seguito della citata modifica legislativa;

che tale opzione ermeneutica risulta confermata dalla Circolare n. 13/2010 del Ministero per la Funzione Pubblica;

che, in particolare, per il combinato disposto del comma 3, 2° periodo, e comma 5, del vigente art. 33 della legge n. 104/1992, l’esclusività va intesa unicamente nel senso che il beneficio del trasferimento per assistere una persona disabile parente o affine, entro il grado ivi stabilito, non può essere accordato a più di un lavoratore dipendente e non già in assoluto a più di un parente o affine;

che nel provvedimento impugnato il rigetto dell’istanza di trasferimento non fa affatto riferimento alla circostanza che altro parente o affine lavoratore dipendente già fruisca del beneficio in parola;

Ritenuto:

che la menzionata disposizione, nel testo attualmente vigente, debba immediatamente applicarsi anche al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, essendo ciò imposto da un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, in quanto, in caso contrario, potrebbe ipotizzarsi un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei disabili che risultano parenti del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia stesse;

che per i suesposti motivi il ricorso sia fondato e da accogliere, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’Amministrazione di assumere le proprie determinazioni coerentemente con quanto rilevato nel presente provvedimento;

che le spese di giudizio, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 24-10-2011, n. 38299

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione A.P. e L.A. avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Cagliari in data 16 giugno 2010 con la quale, a seguito di annullamento della Cassazione, è stata rideterminata la pena inflitta, con la sentenza di primo grado della Corte di assise di Nuoro, in data 13 febbraio 2008. In appello, con la sentenza del 26 gennaio 2009 poi annullata dalla Cassazione, gli imputati, tratti a giudizio per rispondere del fatto di avere confezionato, nel 2006, di un ordigno esplosivo posizionato all’esterno di un ufficio elettorale di Alleanza nazionale, erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 280 bis c.p. (ossia atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, con modifica della qualificazione giuridica del fatto che era stato contestato all’originario capo 2) a titolo di tentata devastazione ex artt. 56 e 285 c.p.), previa esclusione della aggravante e L. n. 15 del 1980, art. 1 (avere agito con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico).

Inoltre gli imputati, sempre all’esito del primo appello, si erano visti assolvere da due reati ascritti loro in primo grado (ex art. 270 bis c.p., comma 2, – capo 1)- e ex art. 272 c.p. – al capo 2) – e conseguito declaratoria di non procedibilità in ordine al reato di cui al capo 4) per mancanza di querela.

Avevano anche visto confermare nel resto la sentenza di primo grado quanto alle condanne per i reati di fabbricazione di ordigno esplosivo, di detenzione e porto del medesimo ordigno e detenzione della miccia detonante nonchè di minacce di cui al capo 2).

I giudici del primo appello avevano dunque fissato come reato più grave quello dell’art. 280 bis c.p. ed applicato in relazione ad esso la pena base di anni tre e mesi sei di reclusione, diminuita poi per attenuanti generiche; in relazione ai reati in continuazione appena citati avevano applicato la pena di cinque mesi di reclusione per il primo, quella di mesi tre per il secondo, quella di un mese per il terzo e quella di un ulteriore mese per il quarto. In conclusione, la pena finale era stata quella di anni tre e mesi due di reclusione.

La Cassazione ha annullato tale sentenza, in accoglimento del ricorso del PM. Ha ritenuto erronea la esclusione della aggravante L. n. 15 del 1980, ex art. 1 in relazione a tutti i reati che la prevedevano; in secondo luogo ha ritenuto erronea la "determinazione della pena" in ragione del fatto che era stato individuato come reato più grave, ai fini della fissazione della pena base, quello ex art. 280 bis c.p. mentre avrebbe dovuto esserlo quello di fabbricazione del congegno micidiale, aggravato ai sensi della circostanza speciale sopra ricordata che ha sanzione più elevata nel minimo e nel massimo.

La Corte di assise di appello, quale giudice del rinvio, aveva rideterminato la pena in anni sette e mesi 10 di reclusione oltre alla multa.

Aveva cioè assunto a pena base, per il nuovo reato individuato come più grave, tenuto conto del criterio di medietà già adottato (in relazione all’altro reato) nella sentenza annullata, quella di anni sette di reclusione ed Euro 1000 di multa, aumentata di un mezzo per effetto della aggravante speciale. Aveva poi computato nel massimo la diminuzione dovuta alle attenuanti generiche e aveva operato l’aumento per i reati satelliti riconoscendo la formazione del giudicato per le entità non contestate nel ricorso.

Deducono i ricorrenti nell’interesse di A.:

la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla determinazione della pena per il reato più grave.

La Corte di assise di appello aveva individuato la pena base in relazione al reato più grave fra quelli unificati nel vincolo della continuazione, nella misura media fra il minimo e il massimo anzichè nella misura minima (anni tre di reclusione e 413 Euro di multa) che era quella indicata nella sentenza di primo grado, con statuizione che il PM non aveva impugnato e che quindi doveva ritenersi divenuta cosa giudicata.

Ad avviso della difesa dovrebbe ritenersi che la statuizione del giudice di primo grado (relativa alla pena che sarebbe spettata per ciascuno dei più reati giudicati, se non uniti nel cumulo giuridico, in ossequio al disposto dell’art. 533 c.p.p., comma 2) costituiva un punto della sentenza che, se non impugnato, passa in giudicato.

Ebbene quel giudice aveva stabilito che per i reati satelliti, in difetto di continuazione, la pena adeguata sarebbe stata pari al minimo edittale.

Ed il Pm, appellando la sentenza di primo grado, si era, si, doluto della modestia della pena, ma riferendosi a quella fissata per il reato in quella occasione ritenuto il più grave, ossia il delitto ex art. 270 bis c.p., comma 2.

Egli non aveva previsto la assoluzione dal reato ritenuto più grave in primo grado nè aveva chiesto la rideterminazione della pena in ragione di una diversa individuazione del reato più grave.

Il principio della legalità della pena e della personalità della stessa, entrambi costituzionalizzati, avrebbero dovuto imporre comunque al giudice del rinvio un percorso motivazionale che non fosse quello meramente legato alla adozione di un criterio matematico (quello della medietà della pena).

Sull’ampio raggio esistente tra il minimo e il massimo, nella specie, i giudici avevano operato con eccessiva discrezionalità, ancorandosi a parametri indicativi di una finalità di prevenzione speciale e non meramente retributiva della pena. Anche gli aumenti di pena per la continuazione apparivano opinabili;

nell’interesse di L.:

il vizio di motivazione e la violazione di legge.

In ordine alla determinazione della pena per il reato che la Cassazione aveva indicato come più grave, il giudice del rinvio aveva assunto determinazioni non ancorate ai parametri di legge ( art. 133 c.p.) ma si era attenuta ad un criterio matematico che, se fosse stato l’unico possibile, sarebbe stato applicabile direttamente dalla Cassazione ex art. 620 c.p.p..

La Corte in sede di rinvio aveva fissato la pena base senza tenere conto della incensuratezza dei prevenuti e del fatto, valorizzato dal primo giudice, che avevano cercato un obiettivo che non recasse danno a terzi estranei.

In conclusione, la valutazione globale del fatto così come operata dal primo giudice (che aveva irrogato una pena di anni tre e mesi due di reclusione) avrebbe dovuto subire una modesta oscillazione a seguito dell’annullamento della Cassazione, tenendo conto che anche il più grave reato individuato dai giudici di legittimità, con l’aggravante, presentava un minimo di anni quattro e mesi sei, riducibile per effetto delle generiche ad anni tre.

Avere individuato una pena più che doppia comportava per i giudici del rinvio un dovere motivazionale ben più ampio di quello assolto con la sentenza impugnata tanto più che la natura dei fatti accertati e la loro gravità era rimasta quella valorizzata nella sentenza di primo grado, con copertura di giudicato.

Si rimarcava infine il fatto che per il reato, divenuto satellite, ex art. 280 bis c.p., fosse stato applicato un aumento di pena pari a quello a suo tempo individuato per il reato di illecita fabbricazione di ordigno (all’epoca satellite), pur essendo, il primo, meno grave del secondo.

I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

Il principio enunciato in materia dalle Sezioni unite, da indicare come criterio guida per la risoluzione delle questioni denunciate, è quello della sentenza n. 4460 del 19/01/1994 Ud. (dep. 19/04/1994) Rv. 196887, Presidente: Zucconi Galli Fonseca F. Estensore: Della Penna B. Imputato: Cellerini ed altri. P.M. Aponte. (Parz. Diff.), secondo cui ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 545 cod. proc. pen. 1930, (norma integralmente riprodotta nell’art. 624 cod. proc. pen. 1988 come affermato anche da Sez. U, Sentenza n. 373 del 23/11/1990 Ud. (dep. 16/01/1991) Rv. 186165) concernente l’annullamento della impugnata sentenza da parte della cassazione, per "parti non annullate della sentenza" devono intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l’"iter" processuale e che hanno, così, acquistato, perchè definitive, "autorità di cosa giudicata", mentre il rapporto di "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza deve intendersi, fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 45 c.p., come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l’annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata.

Orbene ritiene questo Collegio che la Corte di assise di appello di Cagliari, quale giudice del rinvio, si sia attenuto al detto principio.

Infatti l’annullamento disposto con sentenza di questa Corte di legittimità dell’11 febbraio 2010 aveva avuto come specifico oggetto la determinazione della pena quale fosse derivata dall’applicazione dell’ulteriore principio di diritto enunciato dalla Cassazione stessa: e cioè mutare il reato da ritenere il più grave ai fini della continuazione e determinare, muovendo da esso, il trattamento sanzionatorio complessivo, ritenendo altresì sussistente l’aggravante speciale della finalità di terrorismo.

Il tema devoluto al giudice del rinvio, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, era dunque in primo luogo quello espressamente indicato dalla Corte di legittimità ossia relativo alla individuazione della pena che era stata fissata in modo illegittimo, senza cioè tenere conto della incidenza di una circostanza aggravante e invece tenendo conto di un minimo e di un massimo erronei perchè afferenti a reato che non era il più grave.

Non v’è dubbio in altri termini che il tema assegnato al giudice del rinvio fosse quello della determinazione della pena senza altre limitazioni sia perchè così si esprimeva il dispositivo della sentenza (annullamento relativamente alla determinazione della pena) sia perchè la Cassazione aveva individuato e indicato le ragioni della erronea determinazione della precedente pena senza che tali ragioni potessero rappresentare esse stesse i criteri per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

Infatti i giudici della Cassazione hanno fissato per i giudici del rinvio il reato aggravato da assumere come quello più grave, senza che tale indicazione contenesse anche limiti interni impliciti ai fini della determinazione del quantum. Per usare proprio l’argomento del difensore di L., se così non fosse stato e se fosse vero – come sostenuto dal difensore di A. – che era immutabile (perchè coperta da giudicato) la determinazione del giudice di primo grado sulla entità (pari al minimo) della pena spettante per il reato di fabbricazione di ordigno, la Cassazione bene avrebbe potuto essa stessa, in virtù dei poteri concessile dall’art. 620 c.p.p., lett. l), partire dal detto minimo della pena ed effettuare tutti gli ulteriori calcoli su basi già espresse nelle sentenze di merito.

Se ciò non ha fatto è perchè, con evidenza, la determinazione della pena era per intero rimessa al giudice del rinvio, quantomeno con riferimento al reato che la cassazione stessa aveva indicato come più grave, alla relativa aggravante speciale e al reato che in origine reputato il più grave dal giudice del merito, risultava così divenuto satellite.

D’altra parte non è condivisibile l’argomento della difesa secondo cui sarebbe passata in giudicato perchè non impugnata dal PM la indicazione, da parte del giudice di primo grado, relativa all’essere, il reato di illecita fabbricazione di ordigno, sanzionabile (ove non applicato il cumulo giuridico) con il minimo edittale. Non rileva certo ai fini che qui interessano la giurisprudenza in tema di diritto al mantenimento della pena base individuata nella sentenza poi annullata con rinvio sul trattamento sanzionatorio, atteso che essa deriva dalla applicazione del divieto di reformatio in peius, operativo solo nel caso – diverso da quello in esame – di impugnazione del solo imputato (vediSez. 1, Sentenza n. 28862 del 18/06/2008 Ud. (dep. 11/07/2008) Rv. 240461).

Quella statuizione del giudice di primo grado ha perso ogni giuridica rilevanza quando il quadro fattuale di riferimento per la determinazione della pena è mutato sostanzialmente con la affermazione da parte della Cassazione – resa in accoglimento della impugnazione del Pm e quindi senza che potesse entrare in gioco il divieto di reformatio in peius – secondo cui la condotta in esame era da riconsiderare completamente ai fini della pena sia perchè ontologicamente la più grave in assoluto (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e dal giudice dell’appello) sia perchè da ritenere circostanziata come non rilevato dagli stessi giudici.

Costituisce in altri termini quantomeno un tema legato da connessione logico giuridica con la materia espressamente presa in considerazione dalla Cassazione, quello della rivalutazione della effettiva entità del fatto reato indicato come più grave e quindi quello della relativa sanzione.

E ciò, senza considerare che la sentenza impugnata da atto a pag. 19 e 20 che "il pubblico ministero aveva impugnato specificamente la sentenza di primo grado anche in ordine alla misura degli aumenti per la continuazione ritenuti eccessivamente ridotti per reati gravissimi" (il richiamo è a pag. 19 della sentenza poi annullata).

E tale affermazione non è contestata nei motivi di ricorso ma anzi risulta conforme al tenore della prima sentenza di appello (vedi primo capoverso pag. 19).

Nè appare fondata la censura relativa alla necessità di congruente e specifica motivazione sul punto.

La Corte di assise di appello, quale giudice del rinvio, ha esaminato espressamente i criteri posti dall’art. 133 c.p. con una diffusa motivazione resa a pag. 22 e 23, motivazione che è esattamente la applicazione del principio secondo cui pur costituendo la adeguatezza della pena nella sua concretezza più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale di determinazione di essa, per evitare che la discrezionalità di trasformi in arbitrio, ha l’obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni che l’hanno indotto alla decisione in concreto adottata sul punto (Rv.

191064). Si rinviene nella motivazione un analitico richiamo agli accertamenti in punto di fatto che hanno concorso, nella valutazione del giudice dell’appello, a determinare la gravità del reato, la intensità del dolo, i motivi a delinquere, la condotta susseguente al reato. I giudici non hanno mancato di considerare l’elemento favorevole agli imputati costituito dalla loro giovane età mentre la mancata esplicitazione del loro essere incensurati, lungi da costituire motivo di censura della sentenza impugnata, sostanzia semmai un argomentare che è comunque completo e conforme a legge in ragione del rilievo che non ogni elemento favorevole dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti deve essere preso in considerazione dal giudice essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (Rv. 248244).

Le censure della difesa, sul punto, rasentano la inammissibilità perchè si sostanziano in una implicita richiesta di giudizio avente natura fattuale e di merito, da parte della Cassazione, in alternativa a quello invece congruo e completo operato dal giudice del merito.

Del tutto infondata è infine la doglianza relativa all’aumento di pena per il reato che nella sentenza di appello annullata era stato ritenuto il più grave e che poi era divenuto satellite.

L’annullamento parziale operato dalla Cassazione sul trattamento sanzionatorio relativo anche a tale fattispecie, valutata nella sentenza annullata come reato più grave e da valutarsi invece, in sede di rinvio, come reato satellite comportava il recupero della piena discrezionalità da parte del giudice del rinvio senza vincoli che non fossero quelli della indicazione di un criterio soggetto a verifica di logicità oltre che di legittimità.

E la Corte d’appello tale criterio ha esplicitato ponendo in evidenza, sopra ogni altra considerazione, il fatto che tale reato satellite subiva una rivalutazione necessariamente negativa ai fini della complessiva determinazione della relativa pena, in ragione del fatto che andava reputato aggravato dalla finalità di terrorismo invece non considerata da parte dei giudici autori della sentenza di appello annullata.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 10-11-2011, n. 40936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata il 1 giugno 2009 e pubblicata il successivo 28 settembre il Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) del Tribunale di Venezia, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, ha condannato F.M. alla pena di anni trenta di reclusione per i delitti, unificati nella continuazione, di sequestro di persona a scopo di estorsione con morte della vittima (capo A), rapina (capo D), porto di coltello (capo E), e distruzione di cadavere (capo C), assorbito in quest’ultimo reato il pur contestato reato di vilipendio di cadavere (capo B), fatti tutti commessi in danno di T.I., in (OMISSIS) (capi A, D ed E) e prima del (OMISSIS) (capo C).

Con sentenza pronunciata l’11 giugno 2010 e depositata il successivo 20 agosto la Corte di assise di appello di Venezia, in parziale riforma della prima decisione, accogliendo il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale di Venezia, convertito in appello per la contestuale impugnazione presentata dalle parti civili, genitori e sorelle della vittima, ha escluso dal ritenuto delitto continuato il reato di distruzione del cadavere (capo C), applicando per esso la pena di anni cinque di reclusione e rideterminando, ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 72 c.p., comma 2, la pena finale in quella dell’ergastolo.

La Corte d’appello, dopo aver premesso che il ricorso del pubblico ministero, convertito in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p. in relazione all’art. 576 c.p.p., continuava ad essere regolato anche davanti al giudice d’appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, ha ritenuto che le doglianze dell’ufficio pubblico non attenessero al merito della vicenda, bensì alla coerenza e alla logica della motivazione in punto di valutazione dei fatti e di applicazione dell’istituto della continuazione.

Nel giudizio rescindente la Corte territoriale ha, quindi, rilevato la palese contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per malgoverno dei criteri posti dall’art. 81 c.p., 1 cpv., avendo il G.u.p., da un lato, escluso la distruzione del cadavere della giovane T. dall’originario progetto di sequestro di persona, e, dall’altro, ricompreso invece il medesimo fatto in una indistinta previsione, da parte dell’imputato, di tutto quanto potesse rendersi necessario per portare a termine il complessivo disegno criminoso.

Dalla sequenza degli eventi, come ricostruita sulla base delle indagini svolte (gli strumenti impiegati per il sezionamento del cadavere, tagliato in trenta pezzi dispersi in tre sacchi di plastica, erano stati comprati dopo l’uccisione della donna, come dimostrato dal raffronto tra la data della morte e quella riportata negli scontrini fiscali di acquisto) e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso dei suoi numerosi interrogatori, era emerso, secondo la Corte di merito, che l’unico intento iniziale del F. era quello di sequestrare la T., di famiglia benestante, per ottenere una cospicua somma di denaro come riscatto (richiesti inizialmente ai familiari della giovane la somma di Euro 200.000,00 e 30 chilogrammi di oro, domanda successivamente sostituita con quella di Euro 800.000,00).

La decisione del F. di portare la T. nella propria casa era stata successiva al rapimento e determinata dall’allarme per avere casualmente incrociato una pattuglia dei carabinieri, subito dopo il sequestro, e per l’invio di un s.m.s. da parte della vittima;

giunto a casa, accortosi che la giovane, imbavagliata e legata, era riuscita a liberare la bocca e gli occhi, temendo di essere riconosciuto o che fosse individuata la sua casa, il F., preso dal panico, aveva trascinato la T. dietro un divano e l’aveva accoltellata alla gola, uccidendola.

Solo allora sarebbe sorta, secondo la Corte territoriale, la necessità di disfarsi del cadavere, con la risoluzione dell’imputato di procedere allo smembramento del corpo della vittima, senza neppure organizzare la destinazione da dare ai sacchetti contenenti i pezzi del cadavere lacerato, al punto che essi erano stati ritrovati, dopo svariati giorni, là dove erano stati originariamente collocati dal F..

Sulla base delle predette circostanze la Corte d’appello ha perciò escluso, nel giudizio rescissorio, la ritenuta continuazione del delitto di distruzione del cadavere (capo C) con gli altri reati contestati all’imputato e, valutati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha applicato per il medesimo reato la pena di anni cinque di reclusione, ferma la pena dell’ergastolo per il delitto continuato di cui all’art. 81 c.p., comma 2; art. 630 c.p.p., commi 1 e 3, (capo A); art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, nn. 1 e 2 (capo D); L. n. 110 del 1975, art. 4 (capo E).

In particolare, la Corte ha applicato il seguente calcolo: pena base dell’ergastolo per il delitto di cui al capo A), aumentata di un anno per il delitto di cui al capo D) e di sei mesi per la contravvenzione di cui al capo E), cui ha aggiunto la pena di anni cinque di reclusione per il reato di distruzione del cadavere (capo C), escluso dalla continuazione. Essendo la pena temporanea per i delitti di cui ai capi C) e D) complessivamente superiore a cinque anni, la Corte ha, quindi, ritenuto di dover applicare, oltre all’ergastolo, la sanzione dell’isolamento diurno ai sensi dell’art. 72 c.p., comma 2, e, perciò, la pena finale dell’ergastolo ex art. 442 c.p.p., comma 2, secondo periodo.

2. Avverso la predetta sentenza il F., tramite il suo difensore, avvocato Piero Longo del foro di Padova, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di gravame.

I difensori delle parti civili, T.L., R.M., T.R. e Ta.Lu., hanno depositato memoria difensiva, denunciando l’infondatezza di entrambe le censure dedotte.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 580 e 597 c.p.p.: il giudizio espresso dalla Corte d’appello sul ricorso del pubblico ministero, convertito in appello a norma dell’art. 580 c.p.p., non sarebbe stato un giudizio di legittimità ma di merito, con elusione dunque della disposizione di cui all’art. 443 c.p.p., comma 3, che esclude l’appellabilità delle sentenze di condanna, rese all’esito di giudizio abbreviato, da parte del pubblico ministero.

La Corte territoriale avrebbe rilevato una contraddittorietà o illogicità inesistenti nella sentenza impugnata, emettendo in realtà un giudizio di fatto per escludere la continuazione tra il reato di distruzione di cadavere e gli altri delitti contestati, coerentemente affermata dal G.u.p. sulla base della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui è ravvisabile un medesimo disegno criminoso quando le plurime azioni del reo siano espressione di un unico programma di intenzioni, che le abbia considerate anche solo in linea di massima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità che siano frutto di una precisa e dettagliata ideazione, nell’ambito di un progetto criminale esattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte (richiamata Sez. 2, 10/01/1993, dep. il 18/03/1993, n. 2611, Bergamaschi, Rv.

193576).

La violazione degli artt. 580 e 597 c.p.p. sui limiti di cognizione del giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero, convertito in appello, integrerebbe il vizio previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con la conseguente nullità della sentenza impugnata, da annullare senza rinvio.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 72 c.p., comma 2, e dell’art. 442 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).

E, invero, una volta escluso dal delitto continuato il reato di distruzione del cadavere, suscettibile di essere contestato al F. anche in un distinto procedimento, la diminuente per il rito abbreviato avrebbe dovuto essere applicata prima del cumulo materiale delle pene, con la conseguente riduzione della pena di anni cinque di reclusione inflitta per il medesimo reato a quella di anni tre e mesi quattro, che, cumulata con la pena dell’ergastolo irrogata per il reato continuato di sequestro di persona con morte della vittima e rapina aggravata, pur considerando l’aumento di pena di un anno per quest’ultimo delitto, non avrebbe determinato, essendo le pene temporanee complessivamente inferiori a cinque anni, l’applicazione dell’isolamento diurno a norma dell’art. 72 c.p., comma 2, con la conseguente riduzione della sola pena dell’ergastolo ad anni trenta di reclusione ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 2, secondo periodo.

Erroneo sarebbe, invece, il riferimento della Corte distrettuale alla sentenza, a sezioni unite, di questa Corte di cassazione n. 45583 del 2007, al fine di giustificare l’operata rideterminazione della pena in quella finale dell’ergastolo, poichè la detta sentenza aveva esaminato, secondo il ricorrente, il diverso tema dei limiti agli aumenti delle pene principali di cui all’art. 78 cod. pen., con riferimento ai casi di concorso di reati previsti dagli artt. 73 e 74 cod. pen. implicanti pene detentive temporanee, rispettivamente, della stessa specie o di specie diversa; mentre il caso in esame, disciplinato dall’art. 72 cod. pen., attiene alla diversa ipotesi di concorso di reato che importa l’ergastolo (sequestro di persona determinante la morte della vittima) in continuazione con delitto (rapina aggravata; sanzionato con pena detentiva temporanea, e di ulteriore delitto (distruzione di cadavere), non compreso nella ritenuta continuazione, a sua volta sanzionato con pena detentiva temporanea, l’uno e l’altro non eccedenti, per l’applicata diminuente processuale, il tetto complessivo di anni cinque, fissato dall’art. 72 c.p., comma 2, cit., per l’irrogazione dell’ulteriore sanzione dell’isolamento diurno.

Da qui la richiesta del ricorrente a questa Corte di pronunciare sentenza, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, con rideterminazione della pena finale di anni 30 di reclusione ovvero di annullare senza rinvio la decisione impugnata.

4. I difensori delle parti civili, nella memoria difensiva trasmessa il 23 maggio 2011, osservano l’infondatezza dei motivi di ricorso, vuoi per l’effettiva sussistenza del vizio di legittimità denunciato dal pubblico ministero con riguardo alla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, in punto di inclusione del delitto di distruzione del cadavere nel ritenuto reato continuato di sequestro di persona a scopo di estorsione con uccisione della vittima, rapina e porto di coltello;

vuoi per la corretta applicazione, in sede di rideterminazione della pena da parte del giudice d’appello, del principio di diritto fissato nella sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 45583 del 2007, secondo cui la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica sempre alla fine e, perciò, dopo che la pena è stata determinata in osservanza di tutte le norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e segg. c.p., e, quindi anche della regola posta dall’art. 72 c.p. e non solo della disposizione limitativa del cumulo materiale di cui all’art. 78 c.p., secondo l’arbitraria limitazione sostenuta dal ricorrente.

Motivi della decisione

5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di conversione del ricorso in appello, l’atto di gravame continua ad essere regolato anche davanti al giudice d’appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicchè il giudice ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall’art. 606 c.p.p. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità (Sez. 2, n. 4468 del 17/12/2008, dep. 02/02/2009, D’Avino, Rv.

243277); tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte di appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all’annullamento della pronuncia di primo grado (Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, dep. 14/11/2008, Raia, Rv. 241872).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 443 c.p.p., comma 3, convertito in appello ex art. 580 in relazione all’art. 576 c.p.p., per la rilevata contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in punto di estensione della continuazione a tutti i delitti contestati all’imputato, sebbene la distruzione del cadavere della vittima non fosse stata oggetto di preventiva ideazione e volizione da parte dell’agente, secondo la ricostruzione della dinamica della progressione criminosa indicata nella stessa sentenza.

Valutata, dunque, la fondatezza del predetto motivo all’esito del giudizio rescindente, la Corte ha escluso, nel successivo giudizio rescissorio, con motivazione adeguata e coerente, la continuazione tra i coevi delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e porto di coltello, da un lato, e il successivo reato di distruzione del cadavere, dall’altro, cosicchè l’iter procedurale seguito è stato corretto e non merita censura alcuna.

5.2. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, seppure per ragioni diverse in diritto da quelle sostenute dal ricorrente.

Questa Corte, con la sentenza a sezioni unite n. 45583 del 25/10/2007, dep. 06/12/2007, Volpe, Rv. 237692, ha affermato il principio che "la riduzione di pena, nella misura prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, in caso di condanna nel giudizio abbreviato, deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e segg. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione dell’art. 78 cod. pen., limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta".

La Corte distrettuale, pur avendo dichiarato di uniformarsi al predetto principio di diritto nella rideterminazione della pena inflitta all’imputato, dopo avere escluso il delitto di distruzione di cadavere dalla ritenuta continuazione con gli altri reati contestati al F., ne ha fatto tuttavia un’errata applicazione;

così come erronea è la pretesa inoperatività del medesimo principio nel caso in esame, sostenuta dal ricorrente per affermare l’illegittimità della pena dell’ergastolo applicata dal giudice di appello.

Il principio giuridico enunciato nella predetta sentenza di questa Corte richiama, infatti, tutte le norme in tema di concorso di reati e di pene poste dagli artt. 71 e segg. cod. pen., stabilendone l’applicazione prima della riduzione della pena, per la scelta del rito abbreviato da parte dell’imputato, ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 2.

Tra le norme richiamate in tema di "concorso di reati", di cui al capo 3 del titolo secondo, in materia di "pene", del libro primo sui "reati in generale" del codice penale, vi è l’art. 81 che, al comma 2, prevede il reato continuato, punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo, disponendo, al comma 3, che la pena non può, comunque, essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti sul concorso di reati e di pene, tra cui c’è l’art. 72 c.p., comma 2, secondo il quale, "nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi" (sulla natura di vera e propria sanzione penale dell’isolamento diurno: c.f.r. Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, Rv. 195438; n. 2116 del 21/03/2000, Rv. 215933;

n. 34564 del 12/06/2007, Rv. 237853).

Come si è detto, la Corte distrettuale ha limitato la continuazione tra i delitti ascritti al F. al sequestro di persona a scopo di estorsione con causata morte della vittima, punito con la pena dell’ergastolo, ai sensi dell’art. 630 c.p., commi 1 e 3, (capo A), e al delitto di rapina aggravata commesso contestualmente al sequestro di persona (capo D), oltre alla contravvenzione di porto di coltello utilizzato per eseguire il sequestro (capo E), determinando la pena base per il delitto più grave (A) in quella dell’ergastolo e l’aumento per il delitto satellite (D) in un anno di reclusione. Ne è derivata, ai sensi dell’art. 72 c.p., comma 2, applicabile per il rinvio ad esso operato dall’art. 81 c.p., comma 3, l’applicazione della sola pena dell’ergastolo, non superando la pena temporanea per il delitto, applicata a titolo di aumento di quella base, la durata di cinque anni.

Per il delitto di distruzione del cadavere, di cui al capo C, escluso dalla continuazione, la stessa Corte territoriale ha poi determinato la pena di cinque anni di reclusione.

Si è, pertanto, determinato un concorso di reati separatamente sanzionati nella stessa sentenza, di cui il reato continuato (capi A + D) punito con il solo ergastolo senza applicazione dell’ulteriore sanzione dell’isolamento diurno e il delitto non unificato ai primi (capo C) punito con pena temporanea non superiore a cinque anni, con la conseguente inapplicabilità della disciplina posta dall’art. 72 c.p., comma 2, non superando l’unica pena temporanea concorrente con l’ergastolo inflitto per il delitto continuato la soglia di anni cinque di reclusione.

Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dalla Corte territoriale e coerentemente al principio di diritto statuito nella sentenza a sezioni unite di questa Corte, la diminuzione della pena per il prescelto rito abbreviato, da applicare alla fine di tutte le predette operazioni (determinazione della pena base dell’ergastolo per il reato più grave, con aumento di pena inferiore a cinque anni per il delitto meno grave in continuazione, e, quindi, applicazione del solo ergastolo per il delitto continuato, con l’ulteriore pena di cinque anni di reclusione per l’unico delitto non ritenuto in continuazione), innestandosi sulla pena dell’ergastolo non accompagnata dall’ulteriore sanzione dell’isolamento diurno, per essere l’unica pena temporanea esterna a quella del reato continuato non superiore a cinque anni, avrebbe imposto la pena finale di anni trenta di reclusione, ex art. 442 c.p.p., comma 2, secondo periodo, e non quella dell’ergastolo come illegittimamente disposto.

L’errore in cui è incorsa la Corte di merito è stato quello di scindere, senza che lo richiedesse il principio generale del favor rei che ispira la disciplina della continuazione (Sez. U, n. 18 del 16/11/89; Sez. U, n. 1 del 26/02/97, Rv. 207939; Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Rv. 243380), la pena inflitta per il reato continuato, da considerarsi invece come pena unica, e di cumulare alla pena temporanea (anni uno), relativa al delitto in continuazione con il più grave reato punito con l’ergastolo, la pena temporanea (anni cinque) applicata al delitto escluso dalla continuazione, ottenendo così pene detentive temporanee per i delitti complessivamente superiori (anni sei) al tetto quinquennale, con la conseguente applicazione, in aggiunta all’ergastolo, della sanzione dell’isolamento diurno e la sostituzione finale di essa, ex art. 442 c.p.p., comma 2, terzo periodo, con la pena dell’ergastolo.

Va, invece, affermato il principio che, in presenza di concorso di reato continuato punito con la sola pena dell’ergastolo, corrispondente a quella base inflitta per il delitto più grave, essendo gli aumenti di pena per i delitti satelliti complessivamente non superiori ad anni cinque, e di altro delitto non incluso nella continuazione, a sua volta punito con la pena della reclusione non superiore a cinque anni, non trova applicazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2 e 3, in riferimento all’art. 72 c.p., comma 2, la sanzione dell’isolamento diurno, e, pertanto, nel caso di scelta del giudizio abbreviato, all’esito delle predette operazioni di determinazione della pena nel rispetto delle norme sul concorso di reati, deve applicarsi, a norma dell’art. 442 c.p.p., comma 2, secondo periodo, la pena di anni trenta di reclusione.

6. Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo all’entità della pena inflitta che va rideterminata, ex lege, in quella di anni trenta di reclusione, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).

Nulla va disposto con riguardo alle spese sostenute dalle parti civili, sia perchè non hanno presentato alcuna nota al riguardo, sia perchè l’imputato, il quale ha proposto ricorso per motivi attinenti alla sola entità della pena inflitta, non risulta soccombente, trovando applicazione anche al giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 168 disp. att. cod. proc. pen., la disposizione di cui all’art. 153 delle medesime disposizioni di attuazione, in relazione all’art. 541 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni trenta di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-01-2012, n. 67

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

– in qualità di congiunto – in particolare, zio – di un collaboratore di giustizia (il sig. F.R.), con delibera in data 28 luglio 1998 il ricorrente veniva ammesso al programma speciale di protezione di cui alla L. n. 82 del 1991;

– con il provvedimento impugnato, la Commissione centrale ex art. 10 della citata legge deliberava la revoca del programma di protezione nei confronti del ricorrente, aderendo alle valutazioni della Direzione Nazionale Antimafia, nonché a quelle non contrarie della Direzione Distrettuale Antimafia, espresse sulla base della circostanza che il predetto "è stato deferito all’A.G. competente perché resosi responsabile di aver procurato illegalmente l’ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato" (cfr. nota del 12 febbraio 2010 del Servizio Centrale di Protezione – menzionata nel provvedimento nonché espressamente richiamata nella nota del 19 febbraio 2010 della Segreteria della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82 del 1991 – a cui si riferiscono sia la DNA che la DDA – cfr. rispettive note del 18 febbraio 2010 e del 10 marzo 2010), e, nel contempo, precisando che – ai fini amministrativi – rileva non l’accertamento penale dei fatti in via definitiva bensì il materiale accertamento di quest’ultimi, "in quanto … indicativi di condotte … che si pongono in assoluto contrasto con la caratterizzazione funzionale del programma e con le esigenze di sicurezza sottese al sistema, che peraltro l’interessato ha dimostrato di non percepire, avendo rifiutato di dare corso al trasferimento disposto per motivi di sicurezza";

– avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto, deducendo – tra l’altro – violazione di legge e, in particolare, dell’art. 13 quater della L. n. 82 del 1991 in quanto difetterebbe il presupposto per l’applicazione della norma in parola, atteso che "non è dato comprendere, e neppure è stato in alcun modo indicato nella delibera impugnata, quale sia l’apprezzamento in concreto effettuato dall’amministrazione sulla" sua condotta, risolvendosi il presupposto del provvedimento in un "mero giudizio di verosimiglianza", in palese violazione dell’art. 27 della Costituzione, soggiungendo – per completezza – che "il rifiuto del trasferimento disposto per motivi di sicurezza" – di cui pure si fa menzione nel provvedimento – non è automaticamente sanzionato con la revoca del programma ed, anzi, per prassi consolidata dà origine ad una mera diffida dell’Amministrazione;

Considerato che l’intimata Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha prodotto documenti, tra cui una nota con la quale ha così- in sintesi – contestato le deduzioni di cui sopra:

– la valutazione dei comportamenti posti in essere da un familiare del collaboratore di giustizia è rimessa alla discrezionalità della Commissione, la quale può procedere alla revoca nel caso in cui la persona ponga in essere violazioni che vanifichino il programma; – tali violazioni non devono necessariamente sostanziarsi in illeciti penali; – nel caso in esame, il ricorrente ha posto in essere comportamenti in contrasto con gli obblighi assunti; – in ogni caso, il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dei pareri della DDA e della DNA, i quali integrano incidentalmente, quoad effectum, la revoca della originaria proposta; – il richiamo dell’art. 7 L. n. 241 del 1990 non è pertinente, stante l’inapplicabilità dello stesso ai sensi del successivo art. 13.

Considerato, ancora, che – in ottemperanza a quanto richiesto con l’ordinanza istruttoria n. 6157 dell’11 luglio 2011 – l’Amministrazione si è, poi, limitata a precisare che "il procedimento penale instaurato a carico del" ricorrente "consta essere tuttora nella fase delle indagini preliminari, non essendo iscritto quale proc. pen. pendente con assunzione della qualità di indagato";

Lette le memorie depositate dalle parti;

Considerato che il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 24 novembre 2011;

Ritenuto che – in ragione di quanto sopra evidenziato – la censura di cui è stata data in precedenza evidenza, concernente la violazione dell’art. 13 quater del D.L. n. 8 del 1991, convertito nella L. n. 82 del 1991, è meritevole di condivisione, atteso che:

– con l’art. 13 quater in argomento, relativo alla "Revoca e modifica delle speciali misure di protezione", introdotto dalla L. n. 45 del 2001, è stato fissato il principio della temporaneità delle misure speciali di protezione (la disposizione prevede che "sono a termine) e la loro mutabilità (laddove si specifica che "anche se di tipo urgente o provvisorio … possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità ed alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma della legge");

– in particolare, il comma 2 dell’articolo disciplina le singole ipotesi di revoca: automatica con la previsione di "fatti che comportano la revoca"; discrezionale con l’indicazione di "fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione";

– in relazione all’ipotesi di revoca discrezionale – di sicura rilevanza in questa sede – la giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che sussiste la possibilità di procedere alla revoca della protezione pur in assenza della commissione di illeciti penali da parte del soggetto tutelato in quanto ha riconosciuto che – a tale fine – è sufficiente la tenuta di un comportamento che non solo renda superflue le speciali misure di protezione accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla L. n. 82 del 1991 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I, 21 dicembre 2010, n. 37834);

– in relazione al caso di specie, appare – in primis – necessario osservare che il provvedimento impugnato risulta adottato essenzialmente sulla base del deferimento all’A.G. del ricorrente "perché resosi responsabile di aver procurato illegalmente l’ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato", mentre al rifiuto "di dare corso al trasferimento disposto per motivi di sicurezza" non può che essere riconosciuto un carattere meramente rafforzativo, senza porsi in "concorrenza" con il precedente. Ciò si trae in termini inequivoci dall’espressione – riportata nel provvedimento – secondo la quale la Commissione ha ritenuto "integrati i presupposti per la revoca … aderendo alle valutazioni espresse" dalla DDA e dalla DNA – le quali, rifacendosi alla nota del 12 febbraio 2010 del Servizio Centrale di Protezione, rivelano che il comportamento preso in considerazione si identifica esclusivamente con il suddetto "deferimento" – e trova, altresì, conferma nelle argomentazioni relative al valore "determinante" di dette valutazioni, riportate nella nota della Segreteria della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82 del 1991 del 5 ottobre 2010, prodotta agli atti;

– ciò detto ma anche osservato che il suddetto provvedimento – pur assunto in aderenza al parere della Direzione Nazionale Antimafia del 10 marzo 2010 – non può essere considerato in linea con il parere della Procura Distrettuale Antimafia del 18 febbraio 2010 (nel cui ambito, la carenza di motivi ostativi alla revoca risulta testualmente condizionata all’accertamento delle "responsabilità penali del ricorrente"), è doveroso rilevare che il suddetto deferimento non vale a supportare la decisione assunta. Il deferimento de quo è, infatti, inidoneo – di per sé considerato – a concretizzare la sussistenza di elementi oggettivi e concreti, utili per affermare la violazione degli obblighi comportamentali assunti dal ricorrente. In definitiva, diviene doveroso escludere che l’Amministrazione abbia provveduto sulla base dell’effettivo materiale accertamento – pur non in sede penale – dei fatti ascritti. Come si desume dal provvedimento impugnato e dagli atti allo stesso presupposti (in particolare, dalla nota della Questura del 3 febbraio 2010) ma anche emerge dalle informazioni fornite dall’Amministrazione in esito all’istruttoria, non risultano, infatti, accertate circostanze valide a sostenere che il ricorrente abbia effettivamente commesso i fatti ascrittigli, da quest’ultimo, tra l’altro, formalmente contestati, come dimostrato anche dalla denuncia – querela dallo stesso sporta in data 28 ottobre 2010, prodotta in allegato alla memoria del 13 maggio 2011, la quale renderebbe "il sig, M. …. addirittura parte lesa del reato" (cfr., tra l’altro, memoria del ricorrente del 2 novembre 2011, pag. 5);

– in ragione di tale constatazione, è doveroso pervenire alla conclusione che il provvedimento impugnato non si fonda su un presupposto di fatto idoneo a supportare la decisione assunta e, dunque, non è stato correttamente adottato;

– per completezza, si precisa, ancora, che non ostano a tale conclusione gli ulteriori eventi, riportati nella documentazione prodotta dall’Amministrazione, consistenti nell’esistenza di un procedimento (il n. 11/1081) "che vede imputato il M.C." per "appropriazione indebita" nonché in due nuovi parere della DDA, resi rispettivamente in data 15 giugno 2011 e in data 5 ottobre 2011, atteso che trattasi di elementi di cui non si fa menzione nel provvedimento impugnato (anche perché "sopravvenuti") e, quindi, di elementi che – in quanto estranei alla decisione assunta – si rivelano inidonei ad interferire con la legittimità o meno del provvedimento stesso;

Ritenuto che, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, il ricorso deve essere accolto;

Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità della vicenda – le spese di lite devono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6588/2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.