T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 440 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato il Responsabile del settore "Servizi alla comunità" ha ingiunto alla ricorrente, titolare della concessione demaniale n. 13 del 29 dicembre 2001, lo sgombero dall’area in concessione di una serie di manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi nell’esercizio del potere previsto dall’articolo 54 cod. nav.

2. Con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo in quanto: a) le opere di cui è stato ingiunto lo sgombero sono state in parte autorizzate a fini edilizi dallo stesso comune (autorizzazione n. 848 del 14 settembre 2001 a firma del responsabile del settore urbanistica), per cui contraddittoriamente il medesimo comune ingiunge lo sgombero, perché abusive, di opere che lo stesso ente ha autorizzato e in parte sono oggetto di una procedura di condono edilizio ex lege 23 dicembre 1994, n. 724, con conseguente necessità di attendere la definizione di quest’ultimo procedimento; b) l’atto non è assistito da sufficiente motivazione; sul punto il ricorrente osserva che le innovazioni in questione – in forza del principio dell’accessione – sarebbero destinate al termine della concessione ad essere, a scelta dell’ente concedente, acquisite alla mano pubblica o demolite; rileva il ricorrente, che richiama pronunce giurisprudenziali in tal senso, che tale scelta è applicabile non solo al termine della concessione ma ogni qual volta sull’area in concessione siano realizzate opere; di conseguenza l’amministrazione, prima di ingiungere lo sgombero, dovrebbe valutare l’opportunità di mantenere le opere realizzate e, in caso ritenga ciò inopportuno, dovrebbe esternarne le ragioni nel provvedimento che dispone lo sgombero; c) non è stato preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il comune di S. Felice Circeo si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.

4. Con ordinanza n. 323 del 19 aprile 2002 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Anzitutto è infondato il primo motivo; la circostanza che per una parte delle opere in contestazione il ricorrente avesse ottenuto un titolo edilizio, infatti, ne esclude l’abusività dal punto di vista urbanisticoedilizio ma non esclude la necessità che, trattandosi di opere da eseguire in area demaniale, egli si munisse della necessaria autorizzazione (art. 24 reg.nav.), che non risulta sia mai stata richiesta. Mutatis mutandis lo stesso vale per le opere per le quali pende il procedimento di condono ex lege n. 724, relativamente alle quali va aggiunto che esse ancora non possono definirsi non abusive anche dal punto di vista urbanisticoedilizio.

In altri termini le opere in questione necessitano di due distinti titoli, uno a fini edilizi e uno a fini demaniali; il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto, neppure contestato, che le opere non fossero previste dal titolo concessorio (nel senso che, né prima di eseguirle né dopo averle eseguite, il ricorrente, già titolare di una concessione, ha richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione); in questa prospettiva il provvedimento impugnato non è illogico o contraddittorio ma costituisce la semplice conseguenza della mancanza del titolo demaniale.

Va infine precisato, in relazione alle opere per le quali pende condono edilizio, che "l’esercizio doveroso dei poteri repressivi di polizia demaniale, attribuiti dall’art. 54 c. nav…., non trova impedimento nella domanda di condono presentata ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui accoglimento, come non pregiudica i diritti soggettivi dei terzi, tanto meno può incidere, apponendovi limiti non espressamente previsti dalla legge, su quella complessa situazione giuridica soggettiva che ha per oggetto il bene demaniale, costituita da un particolare diritto di proprietà rafforzato da poteri e doveri strumentali all’esercizio della funzione pubblica" (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 27 settembre 2002, n. 576, Consiglio Stato, sez. VI, 1 settembre 1999, n. 1151).

3. In ordine al profilo motivazionale, il Collegio ritiene, uniformandosi alla ormai prevalente giurisprudenza, che l’ordine di sgombero di innovazioni eseguite sul demanio senza autorizzazione costituisce un atto dovuto e vincolato che, come tale, non richiede particolare motivazione e rispetto al quale neppure sono ammissibili censure di eccesso di potere (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 9408, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 marzo 2009, n. 1212).

4. Quanto infine all’omissione dell’avviso di procedimento, dato il carattere di atto dovuto e vincolato dell’ordine di rimessione allo stato pristino, la sua omissione non può condurre all’annullamento dell’atto, in applicazione della disposizione dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, per il suo carattere, ormai riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, di norma processuale, è applicabile anche a procedimenti definiti prima della sua entrata in vigore (Consiglio di Stato, sez. V, 17 dicembre 2009, n. 4414, T.A.R. Lazio, Roma, I, 8 giugno 2009, n. 8460).

5. Il ricorso deve quindi essere respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-09-2013, n. 20777 Accertamento Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 aprile 2008 la sezione nissena della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di R.M., confermando l’annullamento dell’avviso di rettifica notificato al contribuente il 7 dicembre 1998, per l’anno d’imposta 1997, con riferimento a detrazioni IVA relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

Il giudice d’appello, nel motivare la sua decisione, "rileva che l’ufficio fonda il suo convincimento sul fatto che le fatture emesse nei confronti dell’impresa del contribuente da imprese edili che hanno mantenuto comportamenti contrari alla legge debbano essere considerate come emesse per operazioni inesistenti, e non considerando che nessun imprenditore può essere responsabile del comportamento illegittimo dei suoi fornitori".

Aggiunge che "era onere dell’ufficio, in quanto attore sostanziale, produrre concreti elementi di prova delle legittimità della pretesa erariale".

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il contribuente non ha spiegato attività difensiva.
Motivi della decisione

1. In rito, preliminarmente si rileva la carenza di legittimazione processuale del ricorrente Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimata ad causarti.

2. Nel merito, con il primo motivo, l’agenzia ricorrente denuncia violazione di norme di diritto D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello trascura che l’accertamento operato dall’ufficio, in riferimento agli elementi dedotti nel processo verbale di constatazione, ha invertito l’onere probatorio secondo i criteri della prova per presunzioni alla quale è consentito ricorrere in materia tributaria.

Con il secondo motivo, inoltre, l’agenzia ricorrente denuncia violazione di norma di diritto D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nella parte in cui la sentenza d’appello trascura che la detrazione d’imposta è consentita solo quando vi sia assoluta corrispondenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale e non come, nella specie, quando tale corrispondenza non sia sussistente per la presenza di evidenti discrasie.

3. I mezzi, da trattarsi congiuntamente per la reciproca correlazione logica e giuridica, vanno entrambi disattesi.

Secondo i più recenti approdi dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria (v. Corte di Giustizia, 21/06/2012, nelle cause riunite C- 80/11 e 142/11), spetta all’amministrazione finanziaria, che contesta il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti), provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente abbia, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode. (Sez. 5, Sentenza n. 23560 del 20/12/2012, Rv. 624737).

La relativa prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, dimostrando che, al momento in cui pagò l’imposta che successivamente intese portare in detrazione, il contribuente disponeva di elementi tali da porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, (ult. cit.) Inoltre, siccome l’ipotesi di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente si risolve nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’IVA in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perchè ad esempio sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce di per sè stesso idoneo elemento sintomatico dell’assenza di buona fede del contribuente, poichè l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario o committente) può indurre ragionevolmente a escluderne l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta. (Sez. 5, Sentenza n. 6229 del 13/03/2013, Rv. 625538).

In tal caso, è il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell’IVA versata, (ult. cit.).

4. Nel ricorso in esame, invece, mancano da parte del Fisco – finanche graficamente – l’enunciazione e il riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti), circa l’inesistenza soggettiva, richiesti dalla giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia, 21/06/2012, cit.) e nazionale (Sez. 5, Sentenza n. 23560 del 20/12/2012, cit.).

Dalla parte narrativa della sentenza d’appello si apprende che il Fisco avrebbe addotto in secondo grado alcuni indici rivelatori dell’asserita utilizzazione di fatture non riconducibili a operazioni veritiere.

Ma nella specie quello che manca proprio è quell’indispensabile esposizione logica ed esauriente (Cass. 7825/2006) che sola consente la chiara e completa cognizione dei fatti (Sez. Un. 11663/2006 e 2602/2003). Nel ricorso non si rinvengono, infatti, quegli elementi minimi per un’adeguata conoscenza (Cass. 3905/1987 e 13550/2004) delle operazioni contestate, della loro natura fittizia e del fatto che il contribuente sapesse o potesse sapere che il soggetto formalmente cedente avesse evaso l’imposta o compiuto una frode, senza la necessità per questa Corte di ricorrere ad altre fonti (art. 366 c.p.c.; conf. Sez. 5, Sentenza n.11987 del 31/05/2011, Rv.618265).

Ne deriva l’inammissibilità di entrambi i motivi, per difetto del requisito dell’autosufficienza.

5. La completa reiezione del ricorso non comporta conseguenze sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte contribuente svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 23658

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo della l.c.a. della "S GIOVANNI DEL DOTT. BRUNETTO MANCINI & C SIM SPA" proposta ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 87 da D.F.S. contro l’esclusione del proprio credito di Euro 20.000,00 per provvigioni maturate in seguito a prestazioni lavorative e di Euro 22.868,71 per investimenti effettuati. Contro la sentenza di appello il D.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la liquidazione coatta intimata, la quale in via preliminare eccepisce l’inammissibilità per tardività del ricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla procedura resistente è fondata perchè il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2 dispone che "Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello".

Nella concreta fattispecie la sentenza di appello, come ammette lo stesso il ricorrente, è stata notificata il 5.11.2008 mentre la notificazione del ricorso è stata richiesta soltanto il 22.12.2008 (ed eseguita il 29.12.2008). Quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione previsto dalla disciplina innanzi menzionata.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-07-2011, n. 27393

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva applicata, fra gli altri, nei confronti di E.H. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi partecipando ad un’associazione operante in Bologna dall’ottobre del 2009 nel traffico di stupefacenti, in particolare tagliando la sostanza e custodendo la stessa ed i proventi delle vendite, secondo le indicazioni del coindagato T.A., presso l’abitazione in Camposanto ove l’indagata viveva con il T. dal novembre del 2009 al 3.1.2010.

La ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’esistenza dell’associazione criminosa, al ruolo che sarebbe stato svolto nella stessa dalla E., al concorso dell’indagata nel reato di detenzione di stupefacente ed alle esigenze cautelari, osservando che il provvedimento impugnato si limitava a dare conto dell’essere l’abitazione in Camposanto adibita a luogo di deposito e confezionamento dello stupefacente, della fungibilità delle condotte degli indagati e di una sola telefonata che coinvolgerebbe la E., ed a trasporre il dettato normativo sull’esistenza delle ragioni di cautela.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Posto invero che il ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva, quale quello in esame, è proponibile unicamente per violazione di legge ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2, l’unico vizio motivazionale rilevabile in questa sede è quella della totale mancanza di una qualsiasi motivazione, costituente inosservanza della previsione normativa di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c laddove la stessa indica l’esposizione degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi di fatto che ne giustificano l’esistenza quale componente necessaria del provvedimento a pena di nullità (Sez. U, n. 5 del 26.2.1991, imp. Bruno, Rv.186999; Sez. 6, n. 41123 del 28.10.2008, imp. Melechì, Rv. 241363); non essendo viceversa consentito dolersi con tale mezzo di gravame dell’insufficienza, incompletezza o illogicità della motivazione, difetti rimediabili nell’ambito della procedura del riesame (Sez. 5, n. 982 del 24.2.1999, imp. Pacini Battaglia, Rv. 241664; Sez. 6, n. 44996 del 13.11.2008, imp. Guadalupi, Rv. 241664).

Orbene, a prescindere dal formale riferimento alla violazione di legge ed al difetto di motivazione, il ricorso in oggetto si risolve in una mera censura di insufficienza del contenuto giustificativo del provvedimento impugnato con riguardo ai gravi indizi, a fronte della puntuale indicazione degli stessi e dei relativi elementi a sostegno nel rinvenimento nell’abitazione in Camposanto di kg. 156 di hashish e kg.2 di cocaina, della somma di Euro 34.000 e di materiale per la preparazione ed il confezionamento delle dosi stupefacente, nelle numerose intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto l’attività delittuosa svolta presso quell’abitazione, nella comparsa della E. in dette conversazioni in un ruolo fungibile con quelli di altri soggetti nell’esecuzione delle direttive del T.; nonchè in un’apodittica asserzione di apparenza della motivazione sulle esigenze cautelari, viceversa individuate a carico di tutti gli indagati nella natura associativa e nel carattere non occasionale della condotta, connotata da approvvigionamenti di stupefacenti dall’estero. Il gravame è pertanto proposto al di fuori dei casi previsti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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