Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11620

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GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

Con decreto in data 24.10.2007 il Tribunale di Caltanisetta ordinava, ai sensi della L. n. 575 del 1965, artt. 2 ter e segg., la confisca di beni sequestrati (con distinti decreti in data 28.12.2005, 15.3.2006 e 20.12.2006) dei quali S.A. aveva la disponibilità, direttamente o indirettamente, in quanto riteneva sussistere un vizio di origine che aveva impresso carattere di illiceità a tutta l’attività imprenditoriale del predetto, anche a prescindere da ogni considerazione sulla sproporzione fra redditi e investimenti, che veniva ritenuta comunque sussistente.

A seguito di appello proposto dalla difesa di S.A., la Corte d’appello di Caltanisetta, con decreto in data 29.12.2009, rigettava l’impugnazione proposta per i seguenti motivi.

Respingeva l’eccezione di nullità del decreto emesso dal Tribunale di Caltanisetta in data 31.1.2007/2.3.2007 – con il quale era stata applicata la misura della sorveglianza speciale e disposto il rinvio all’udienza del 4.4.2007 per la prosecuzione del procedimento in ordine alla trattazione della proposta per la misura patrimoniale – per omessa notifica dell’avviso dell’udienza all’avv. Santi Magazzù, codifensore del proposto insieme all’avv. Danilo Tipo, in quanto negli atti non risultava la nomina dell’avv. Magazzù come difensore di fiducia di S.A..

Il predetto legale, in effetti, risultava essere stato nominato, all’udienza del 12.4.2006, quale difensore di fiducia solo da S.C., figlio del preposto e terzo intestatario di beni.

La Corte d’appello riteneva sussistente la prova di una illiceità ontologica dei beni in sequestro, sulla base delle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia C.E., V.C., G.A. e R.T., i quali non si erano limitati a riferire sui fatti da cui desumere la vicinanza di S.A. all’organizzazione criminale "Cosa Nostra", ma avevano indicato quali specifici appoggi illegali il predetto aveva ricevuto che gli avevano consentito una rapida ascesa economica nel campo dei lavori edili (in particolare presso l’azienda agricola del conte (OMISSIS) e nella metanizzazione del Comune di (OMISSIS)).

Riteneva altresì che fosse stata accertata l’impossidenza da parte del preposto e dei familiari conviventi di un flusso reddituale lecito, idoneo a consentire l’acquisizione dei beni di cui, direttamente o indirettamente, aveva la disponibilità.

A tal fine la Corte d’appello faceva riferimento agli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali era emersa una notevole sperequazione tra entrate e uscite, sì da far ritenere con certezza che gli acquisti dei numerosi beni in sequestro erano stati effettuati con i guadagni illeciti realizzati dallo S..

A giudizio della suddetta Corte, la confisca non poteva essere limitata ai soli beni riconducibili all’attività di impresa, in quanto l’acquisto di cespiti immobiliari effettuato dalla moglie dello S. non era stato giustificato da una idonea fonte reddituale.

Le operazioni bancarie, e in particolare i contratti di mutuo stipulati, non erano in alcun modo riconducibili agli acquisti dei terreni sequestrati, in quanto detti acquisti risultavano effettuati in epoca antecedente alle operazioni bancarie. Le modalità illecite di esercizio dell’attività imprenditoriale costituivano un criterio prioritario, in ordine alla valutazione della provenienza illecita dei beni sequestrati al prevenuto, e inducevano a considerare detto criterio prevalente su quello della proporzione del valore di tali beni rispetto ai redditi dichiarati e all’attività economica svolta, atteso che i redditi di cui aveva goduto il proposto apparivano essere esclusivamente quelli derivanti dall’attività imprenditoriale inquinata.

La Corte d’appello riteneva, infine, irrilevante che l’accertamento del reato di partecipazione ad associazione mafiosa fosse ancora sub iudice, stante l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento della Corte d’appello di Caltanisetta l’avv. Danilo Tipo, difensore di S.A. e di S.C., terzo interessato dal provvedimento di confisca, deducendo come primo motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c per omessa notifica all’avv. Santi Magazzù della fissazione dell’udienza nella quale doveva essere trattata la richiesta per l’applicazione della misura patrimoniale, nonostante il suddetto difensore fosse stato nominato da S.A.. Secondo il ricorrente, l’avv. Megazzù era stato nominato dal proposto sin dall’origine unitamente all’avv. Danilo Tipo e non aveva ricevuto alcun avviso del procedimento, ad eccezione del decreto di proroga del termine annuale per la durata del sequestro, notificato in data 10.1.2007. Da questa data, nessun atto era stato più notificato al predetto difensore, e in particolare non gli era stato notificato il decreto in data 31.1.2007 con il quale S.A. era stato sottoposto alla sorveglianza speciale e, contestualmente, il procedimento era stata rinviato all’udienza del 4.4.2007 per la trattazione della proposta di applicazione della misura patrimoniale.

Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C, B ed E per aver il decreto disposto la confisca con motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente e, comunque, in assenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

Secondo il ricorrente, la confisca non poteva interessare l’intero patrimonio, ma il giudice avrebbe dovuto effettuare una ricostruzione puntuale dei singoli elementi patrimoniali da rapportare al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, individuando un nesso di derivazione del bene sequestrato o confiscato con il coinvolgimento del prevenuto in attività criminali mafiose. Nella motivazione della Corte d’appello non era stato indicato in quali modi si sarebbe formato illecitamente il patrimonio dello S., e comunque non potrebbero essere considerati sufficienti a dar conto di tale illecita origine gli indizi concernenti la pericolosità del soggetto che avevano indotto a promuovere l’azione di prevenzione.

Il provvedimento impugnato aveva fatto derivare tutti i redditi prodotti dallo S. dall’adesione del medesimo a "Cosa Nostra", senza considerare che detta adesione era ancora in discussione, in quanto S.A. non era stato condannato neppure in primo grado per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. Il giudice non aveva verificato la provenienza illecita dei beni, accertando una sproporzione tra gli investimenti effettuati e le disponibilità economiche del preposto, nelle quali peraltro sarebbero dovuti rientrare tutti gli elementi finanziari comunque posseduti dallo S., purchè non di provenienza illecita, che non poteva essere accertata solo sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La motivazione del provvedimento impugnato doveva essere ritenuta illogica, in quanto non aveva considerato – ai fini della sussistenza delle liquidità necessarie ad effettuare acquisti immobiliari – somme erogate con un mutuo, negando anche una perizia che sarebbe stata invece necessaria al fine di effettuare una ricostruzione dei flussi patrimoniali del nucleo familiare.
Motivi della decisione

Il primo motivo appare inammissibile.

Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente aveva già eccepito davanti alla Corte d’appello di Caltanisetta la nullità dell’intero procedimento di prevenzione, in quanto non preceduto dalla notifica all’avv. Santi Magazzù.

La Corte d’appello ha ritenuto infondata la suddetta eccezione, poichè dagli atti non risultava la nomina del predetto avvocato, in qualità di difensore di S.A., ma la sola nomina dello stesso avvocato, quale difensore di S.C..

Il ricorrente ha sollevato davanti a questa Corte la medesima eccezione, senza dare alcuna indicazione sulla data, sugli estremi o sulle circostanze in cui detta nomina sarebbe stata effettuata da S.A..

Essendosi, quindi, il ricorrente limitato a riproporre lo stesso motivo già discusso e ritenuto infondato dal giudice del gravame, senza fornire alcuna specificazione sulla esistenza della suddetta nomina dell’avv. Magazzù da parte di S.A., detto motivo deve essere ritenuto inammissibile perchè non specifico.

Anche il secondo motivo appare inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato non è privo di motivazione nè la stessa risulta meramente apparente, e neppure la confisca è stata disposta omettendo di motivare sui presupposti del provvedimento di confisca previsti dalla L. n. 575 del 1965.

Si deve premettere che la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma penultimo ammette il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello solo per violazione di legge, e quindi non è deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione, a meno che questa sia del tutto carente ovvero ometta di prendere in considerazione un presupposto essenziale per l’applicazione della legge.

Dalla lettura della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3 si evince, per quanto rileva nel presente processo, che la confisca viene disposta per due categorie di beni: quelli di cui la persona nei cui confronti è stato instaurato il procedimento abbia la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività, e quelli che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Secondo il Tribunale e la Corte d’appello di Caltanisetta il compendio sequestrato, per intero e nel suo complesso, è risultato acquisito ab origine al patrimonio di S.A. per effetto diretto o mediato di provenienza di attività illecite, che sono state accertate attraverso le concordanti dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia.

La motivazione sul punto appare dotata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità che la sottraggono al vizio di violazione di legge per carenza di motivazione.

Si deve aggiungere che la confisca non è stata disposta solo in base agli indizi di appartenenza o vicinanza dello S. all’associazione mafiosa, ma accertando attraverso le dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia le modalità illecite dell’attività imprenditoriale attraverso le quali si era formato il patrimonio nella disponibilità del predetto.

Dal provvedimento impugnato risulta anche che la confisca è stata decisa solo dopo aver verificato che i redditi dello S. e dei suoi familiari erano del tutto sproporzionati rispetto al valore dei numerosi beni acquistati nel periodo considerato e che non erano state fornite adeguate giustificazioni sulle disponibilità con le quali erano stati effettuati i numerosi acquisti di terreni e di altri beni.

Essendo stato accertato che i beni in sequestro erano stati, nel loro complesso, acquistati mediante attività illecite, non era necessario indicare, per ogni singolo bene, da quale attività illecita lo stesso provenisse.

Correttamente la Corte d’appello ha rilevato che l’esito del giudizio penale, riguardante l’accusa rivolta a S.A. del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., non è pregiudiziale alle decisioni del procedimento di prevenzione, non risultando peraltro che in questo procedimento siano stati posti a base dell’illecita matrice dei beni oggetto di apprensione circostanze risultate insussistenti in sede penale.

Dal provvedimento impugnato risulta che la Corte d’appello ha congruamente motivato anche la ragione per la quale le operazioni bancarie indicate non potevano giustificare l’acquisto di beni di cui è stata ordinata la confisca. Pertanto anche il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 2133 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con appello notificato il 13 novembre 2009 la soc. E. B. s.r.l. EBM, con sede in Foligno, in proprio e quale capogruppo dell’ATI con altre imprese meglio indicate in epigrafe, ha chiesto la riforma della sentenza 4368/2008 (non notificata) con cui il TAR Campania, Napoli, Sezione prima, accogliendo il ricorso proposto da A. s.r.l. (gestore uscente e secondo in graduatoria), con sede a Giugliano (NA), aveva annullato l’aggiudicazione (e le presupposte operazioni di gara) alla EBM s.r.l. (in ATI con altre imprese) dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche presso l’Azienda USL Napoli 3 (disposta con determinazione dirigenziale 27 maggio 2008 n. 1027 per l’importo triennale di euro 969.720,00 oltre IVA); l’annullamento era stato disposto in quanto la stazione appaltante non aveva verificato l’anomalia delle offerte presentate, il giudice di primo grado aveva stabilito, quindi, che la valutazione delle offerte medesime doveva essere ripetuta.

Si è costituita in giudizio la A. s.r.l., che, contestando le censure alla sentenza, ha proposto, altresì, ricorso incidentale (con valenza anche autonoma) avverso la stessa ammissione alla gara dell’appellante principale, nonché avverso la composizione della commissione di gara, chiedendo, quindi, l’affidamento del servizio e la condanna al risarcimento del danno per equivalente, ove quello in forma specifica non fosse stato possibile.

Si è costituita in giudizio anche la Azienda USL di Napoli 2 Nord (ex ASL NA/3), precisando che, (nelle more del giudizio di appello) con determinazione 25 febbraio 2010 n. 561/A e in esecuzione della sentenza di primo grado, la commissione aveva rivalutato le offerte aggiudicando il servizio all’ATI di cui la EBM era capogruppo (odierna appellante principale); quanto all’appello incidentale ha chiesto che sia dichiarato inammissibile o, comunque, sia respinto perché infondato.

Con memoria dell’aprile 2010 l’appellante principale, nel far presente che nelle more l’ASL NA 2 nord (ripetuta la valutazione delle offerte), aveva confermato l’aggiudicazione del servizio a suo favore, eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse all’appello incidentale da parte dell’ATI A. in assenza di impugnativa della nuova aggiudicazione; nel merito, poi, controdeduceva alle censure dell’appello incidentale, chiedendone il rigetto.

Successivamente, con istanza depositata il 17 febbraio 2011, l’appellante principale, visto che la determinazione della ASL resistente n. 561/2010 non era stata impugnata, ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse o la cessata materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2011 la causa è passata in decisione, uditi i difensori presenti ed in particolare quello dell’appellante incidentale che ha aderito, recependola, all’istanza dell’appellante principale; concordi le parti anche con riguardo alla compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

2. Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, il collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito sia dell’appello principale che di quello incidentale (a valere anche come autonomo) proposto dalla A. s.r.l.

Infatti l’azienda sanitaria, nelle more del giudizio di appello ed in esecuzione della sentenza di primo grado, ha rinnovato la valutazione delle offerte, confermando l’aggiudicazione del servizio alla EBM s.r.l. con determinazione n. 561/2010, non impugnata.

Visto l’accordo delle parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio restano compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia nel merito sia sull’appello principale che su quello incidentale.

Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 27-04-2011, n. 16501 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.D. ricorre avverso la corte di appello di Roma datata 12.6/26.8.2009, di conferma della pregressa decisione del tribunale della stessa città che lo dichiarava colpevole dei reati di detenzione di armi, anche clandestine, e di ricettazione delle armi stesse, condannandolo alle pene di legge, deducendo vizio di motivazione per aver travisato il significato della prospettazione difensiva che si poneva alternativa al costrutto accusatorio.

Per la verità la sentenza dopo aver segnalato la circostanza, non contestata, del rinvenimento delle armi in un immobile in ristrutturazione, di proprietà e nella piena disponibilità dell’ imputato, confezionate e collocate in modo tale da sfuggire certo alla attenzione di eventuali persone che si dovessero trovare per qualsiasi circostanza nell’immobile, avevano prospettato come inverosimile l’asserita tesi difensiva nel senso che l’imputato si fosse indotto a tale condotta di nascondimento "per compiacere lo zio C.G. o qualsivoglia altro soggetto rimasto ignoto". Ma i motivi di ricorso sottolineano che le critiche in sede di appello alla sentenza di primo grado erano ben altre: e cioè quelle per non aver ben considerato l’ipotesi alternativa proposta dalla difesa, che cioè le armi potevano essere state nascoste dallo zio dell’imputato, C.G. per l’appunto, il soggetto passivo della perquisizione volta alla ricerca di armi, perquisizione che iniziata nella sua abitazione, dove erano state rinvenuto materiale di illecita provenienza, era poi continuata nell’immobile dell’ imputato per essere, per l’appunto, il C.D. impegnato nei lavori di ristrutturazione di quell’immobile.

Ora, libero il giudice di merito di una valutazione autonoma delle circostanze prospettate, ma vincolato a considerarle nel costrutto motivazionale, vincolato dall’ obbligo, scaturente dall’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), di esporre le ragioni della inattendibilità delle prove contrarie.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Roma.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-09-2011, n. 18581 Costituzione delle servitù

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1994, L. C., proprietario di un fondo con capannone industriale in Arona, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Verbania P. e G.D., proprietari di fondi confinanti, per l’accertamento di una servitù di passaggio non identificata, quanto a ubicazione, tipologia e luogo di esercizio se non con richiamo ai vari contratti fra soggetti terzi, alcuni dei quali danti causa delle parti, risalenti al 1938, al 1956 e al 1957. 2. – La domanda fu rigettata con sentenza del 4 febbraio 2002, in base al rilievo della genericità del riferimento nei titoli alla servitù, ed alla relazione del c.t.u., giudicata condivisibile, dalla quale era emerso che il diritto prediale cui si riferivano i titoli contrattuali prodotti non coincideva con quello oggetto della domanda.

3. – Il C. propose avverso detta sentenza gravame che fu respinto dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 22 novembre 2004.

La Corte di merito, premesso che solo all’udienza di precisazione delle conclusioni la parte appellante aveva indicato, mediante elencazione dei relativi mappali identificativi, senza tuttavia precisare la estensione del locus servitiutis, i fondi sui quali avrebbe insistito la dedotta servitù, rilevò che le doglianze, che si perdevano nelle critiche all’operato del c.t.u., tendevano a trarre elementi probanti l’esistenza della strada indicata come locus servitutis, nella convinzione che solo a ciò potesse affidarsi l’accertamento della servitù, senza considerare che, come già rilevato nella ordinanza del Tribunale di Verbania di nomina del c.t.u. e di formulazione dei quesiti, i contratti prodotti non prevedevano alcuna costituzione di servitù, mentre l’unica scrittura che vi si avvicinasse, quella del 1940, prevedeva la creazione di una strada vicinale privata ex agris collatis, la cui identità rispetto a quella sulla quale il C. intendeva esercitare la servitù era stata esclusa dal c.t.u..

Nè la Corte di merito ritenne accoglibile l’istanza istruttoria volta all’ammissione di prova testimoniale sull’esercizio del passaggio in favore della proprietà C., ritenendo generici i capitoli dedotti.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso P. e G.D..
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1058 e art. 1350 cod. civ., n. 4. La Corte di merito, muovendo dall’erronea prospettiva giuridica secondo la quale, ai fini della costituzione di servitù, sarebbe necessario un atto dal quale possa ricavarsi sia la volontà di costituire il diritto reale, sia tutti i suoi estremi identificativi, e ponendo in secondo piano l’elemento della comune intenzione delle parti, avrebbe disatteso le convergenti risultanze della copiosa documentazione versata in atti dall’attuale ricorrente, e cioè della scrittura privata 13 novembre 1940, degli atti notarili 12 luglio 1956 e 18 aprile 1957, e soprattutto dell’atto notarile del 15 settembre 1930, con il quale il dante causa dello stesso ricorrente aveva venduto una parte dei propri terreni ai danti causa degli odierni controricorrenti, ed in cui si dava atto che vi era "a ponente strada privata di proprietà ancora del venditore" (quella per cui è causa), e si conveniva tra le parti che "l’accesso al terreno qui venduto sarà praticato attraverso la strada dei quattro metri esistente sul lato di ponente", cioè quella stessa il cui accesso era reclamato dall’appellante cui era stato indebitamente intercluso.

2.1. – La doglianza è destituita di fondamento.

2.2. – Anzitutto, nessun errore giuridico è ravvisabile nella sentenza impugnata in ordine alle affermazioni, ivi contenute, sulla prova del diritto di servitù.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall’atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo in equivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (V. Cass., sentt. n. 9475 del 2011, n. 2658 del 2001).

2.3. – Nella specie, il giudice di secondo grado ha escluso la esistenza di un titolo contrattuale idoneo a costituire la invocata servitù di passaggio.

Il relativo apprezzamento è incensurabile nella presente sede di legittimità in quanto motivato in modo articolato ed immune da vizi logico-giuridici.

Invero, la Corte territoriale si è fatta carico della ricerca, tra gli atti di causa, di un contratto corrispondente alla costituzione di una servitù di passaggio, tanto che ne ha individuato uno, quello del 1940, che poteva essere accostato ad un atto costitutivo di un siffatto diritto, escludendone, però, la corrispondenza ad esso, sia perchè esso prevedeva, in realtà, la creazione di una strada vicinale privata ex agris collatis, e non già di una servitù di passo, sia perchè lo stesso appellante – attuale ricorrente – aveva convenuto sulla non identità tra la strada cui si fa riferimento nella predetta scrittura e quella sulla quale egli intendeva esercitare la servitù.

Per la verità, il C. aveva anche sostenuto che dalla citata scrittura si desumeva che "l’altro e diverso tratto di strada oggetto di causa anche allora esisteva ed anche all’epoca dava accesso ai contraenti della scrittura 13.11.1940" e agli eventuali acquirenti successivi, nel senso che consentiva di raggiungere quella strada "a metà presa" (cioè frutto di conferimento comune) che doveva nascere in forza di tale scrittura. Ma al riguardo la Corte di merito ha rimarcato come tale affermazione riproduca l’equivoco a base della prospettazione difensiva dell’appellante, secondo il quale la esistenza del diritto di servitù sarebbe stata provata sol che si fosse dimostrata la esistenza della strada.

Quanto agli altri contratti, essi non sono stati neanche presi in considerazione dal giudice di secondo grado, in quanto essi si limitavano a menzionare delle strade nella descrizione dei beni venduti, la cui esistenza appariva irrilevante perchè inidonea a costituire la prova di una volontà comune dei contraenti di dare luogo alla invocata servitù. In tale contesto, la mancata specifica considerazione del contratto del 1930, stigmatizzata nel ricorso, assume in realtà un solo significato, quello del convincimento della Corte di merito – insindacabile, per quanto si è detto, nella presente sede – in ordine alla irrilevanza dello stesso contratto ai fini che qui interessano. E ciò a prescindere dai rilievi, di merito, svolti nel controricorso.

3. – Le esposte considerazioni danno conto altresì della infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, osservandosi che l’attuale ricorrente aveva offerto alla Corte territoriale gli elementi documentali sufficienti all’accoglimento della domanda, il cui rigetto era stato determinato dalla obliterazione da parte del giudice di secondo grado della predetta documentazione (in particolare dell’atto notarile del 1930) pur puntualmente evidenziata nell’atto di appello, nella comparsa conclusionale, nella memoria di replica. Il richiamato atto di vendita del 1930 – si sostiene nel ricorso – individuava esattamente fondo dominante e fondo servente, definiva i confini, la larghezza della strada, ne conteneva una diretta, immediata e inequivoca definizione, mentre i successivi atti risultavano coerenti con la costituzione e disciplina della servitù come stabilita nell’atto del 1930. Si sono, invero, chiarite sub 2.3. le ragioni della irrilevanza,- nella presente sede, del mancato esplicito riferimento, nella sentenza impugnata, all’invocato contratto del 1930. 4. – Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte d’appello aveva respinto le istanze istruttorie avanzate dall’odierno ricorrente, consistenti nell’ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio, o supplemento di quella già esperita, o comunque richiamo a chiarimenti del c.t.u., con riferimento a quanto esposto negli atti di parte e dal consulente di parte, e nella prova testimoniale in ordine alla esistenza ed all’esercizio del diritto di passaggio a favore della odierna proprietà C. sul fondo G., e in particolare al sistematico passaggio degli operai che si recavano a lavorare presso la conceria di proprietà C..

La richiesta di ulteriori approfondimenti tecnici era stata rigettata con la motivazione che, nell’unico punto di rilievo, l’elaborato del c.t.u. aveva fornito una risposta che la parte appellante non aveva saputo confutare. Tale soluzione -sostiene la difesa del ricorrente – rappresentava una ulteriore conseguenza dei vizi motivazionali già denunciati, ed in particolare della omessa considerazione della documentazione versata in atti. Quanto alla istanza di ammissione di prova testimoniale, essa era stata erroneamente respinta alla stregua della asserita genericità dei capitoli dedotti. Al contrario, i capitoli sarebbero stati assolutamente precisi, ammissibili e rilevanti, mirando a conseguire la prova del passaggio sull’unico tratto percorribile tra le proprietà C. e G., dell’esercizio di esso per il periodo della fondazione della conceria C. (anno 1950), attività esercitata dall’odierno ricorrente, sino al 1973-1974 e successivamente nel 1988, all’atto della riconversione dell’attività esercitata dal ricorrente ad altra commerciale, contrastando l’avversa eccezione di decorrenza dei termini prescrizionali.

5.1. – Anche tale censura è immeritevole di accoglimento nella sua duplice articolazione.

5.2. – Sotto il primo profilo, deve premettersi che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione della prova acquisita. Pertanto, la decisione di ricorrere o meno ad essa – così come quella in ordine al richiesto supplemento di perizia -rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, quando in essa siano state indicate le ragioni della ritenuta indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione.

Nella specie, la Corte di merito ha dato conto in modo esplicito delle ragioni che la avevano indotta a non accedere alla richiesta di ulteriori approfondimenti tecnici, facendo riferimento alla circostanza, già evidenziata, che lo stesso C. aveva dovuto ammettere la non coincidenza tra la strada di cui alla scrittura del 1940 – l’unica, come si è visto, ritenuta dalla Corte di merito assimilabile, pur senza corrispondervi, ad un titolo costitutivo di un diritto di servitù – e quella sulla quale lo stesso intendeva esercitare il diritto: rendendo, così, ad avviso della Corte, vano l’approfondimento richiesto.

5.3. – Quanto all’altra istanza istruttoria di cui si lamenta il rigetto, anche in ordine ad esso il giudice di secondo grado ha motivato puntigliosamente la propria decisione, ritenendo i capitoli dedotti generici siccome non recanti alcuna specifica indicazione del tipo di percorso sul quale si sarebbero dovuti sentire i testi, nè del momento a partire dal quale sarebbe stato esercitato il passaggio, nè della esistenza ultraventennale della via utilizzata per il transito e delle sue caratteristiche passate: elementi in assenza dei quali la Corte di merito ha rilevato che non sarebbe stato possibile apprezzare l’ulteriore requisito dell’apparenza ex art. 1061 cod. civ..

A fronte di una motivazione così esaustiva, e corretta sul piano logico e giuridico, nessun sindacato della scelta istruttoria del giudice di merito è consentito a questa Corte.

6. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.