T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2856 Assunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ditta ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui era stata rigettata la richiesta di assunzione di un lavoratore straniero per assenza di requisiti economici.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia l’eccesso di potere per carenza di istruttoria dal momento che la Direzione Provinciale del Lavoro non aveva voluto tener conto della richiesta di integrazione documentale e non aveva accolto la richiesta del legale della ditta di avere un incontro presso i suoi uffici.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.9.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

La ditta non ha fornito alcun elemento per contrastare il giudizio espresso nel parere della Direzione Provinciale del Lavoro fondato sull’insufficienza reddituale anzi la dichiarazione IVA prodotta dall’amministrazione rileva che il volume di affari del 2007 è stato pari a 41.000 euro da cui ragionevolmente si può ricavare un reddito appena sufficiente per garantire il mantenimento del titolare non certo per assumere un dipendente.

La motivazione del provvedimento pertanto è esente da censure e non vi sono i presupposti per il richiesto annullamento.

Per ragioni di congruità concreta si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-12-2011, n. 1018 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – La ricorrente ha rappresentato che con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Catania impugnava gli atti relativi alla procedura concorsuale bandita dall’Università di Messina con D.D. del 3.9.2008 per la copertura di n. 2 posti, area amministrativa-gestionale, di categoria D, posizione economica D1, di esperto di settore "Relazioni internazionali e Segreteria di direzione, procedura dalla quale, dopo essersi utilmente classificata, era stata illegittimamente esclusa; che, con sentenza n. 959/2010, il T.A.R. Catania si limitava ad accogliere solo uno dei motivi di ricorso; che avverso la sentenza del T.A.R. proponeva appello, che era accolto da questo Consiglio con la sentenza n. 246 del 21 marzo 2011; che, malgrado l’invito del 5 aprile 2011, l’Amministrazione non ottemperava al giudicato formatosi sulla decisione.

Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che questo Consiglio dichiari l’obbligo dell’Università di ottemperare, nominando sin da adesso un Commissario ad acta.

2) – L’Amministrazione universitaria di Messina e i controinteressati intimati non si sono costituiti in giudizio.

3) – Alla camera di consiglio del 13 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4) – Il ricorso è fondato.

Dalla decisione da ottemperare emerge che, essendo stato ripristinato l’esito della summenzionata procedura concorsuale con il collocamento della ricorrente al secondo posto della graduatoria, l’Amministrazione ha l’obbligo di porre in essere gli atti necessari ai fini della stipula del contratto con la ricorrente e all’immissione in ruolo della stessa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Ove l’Amministrazione non abbia posto in essere gli atti summenzionati, all’adozione degli stessi provvederà il Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Messina, con facoltà di avvalersi di un dirigente della Prefettura da lui delegato, nel termine di sessanta giorni.

Al commissario ad acta competerà un compenso a carico dell’Amministrazione universitaria di Messina, che sarà stabilito con successivo provvedimento. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, le stesse sono poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate a favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 246 del 2011. In caso di inadempienza, nomina come Commissario ad acta il Prefetto di Messina, il quale, anche a mezzo di un dirigente della Prefettura da lui delegato, porrà in essere gli atti necessari all’adempimento del giudicato. Condanna l’Università degli studi di Messina al pagamento a favore della ricorrente delle spese, competenze e onorari di questa fase del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-06-2012, n. 9588 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al T.A.R. per il Lazio le società Ambulanze Città di Roma s.r.l., Croce Amica s.r.l. e Medis s.a.s. impugnarono il verbale del 13.6.2003 della Commissione permanente acquisti della sede di Roma della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di aggiudicazione a trattativa privata dell’appalto dei servizi di ambulanza, trasporto infermi, bioliquidi e sangue, assumendone l’illegittimità per non essere stata l’aggiudicazione effettuata in evidenza pubblica.

Con sentenza n. 13574 del 19.11.2004 il T.A.R. dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sul rilievo che l’Università appaltante non riveste la qualità di "amministrazione aggiudicatrice" o di "organismo di diritto pubblico" nel quadro della regolamentazione derivante dal D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 2 e dell’allegato 7 allo stesso decreto legislativo, con conseguente esclusione dell’obbligo di osservare le procedure di evidenza pubblica al fine della scelta del contraente per l’espletamento dei servizi sopra menzionati.

2.- La decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato che, in accoglimento dell’appello delle società ricorrenti, con sentenza n. 841 del 16.2.2010 ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la controversia al T.A.R. per il Lazio per la decisione nel merito.

Ha ritenuto il C.d.S. che, essendo l’Università Cattolica del Sacro Cuore persona giuridica di diritto pubblico a mente dello statuto dell’ente, essa rientra nella categoria degli "enti pubblici non economici" che il D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 2, comma 1, lett. a), qualifica come "amministrazioni aggiudicatrici", obbligate all’osservanza delle regole di evidenza pubblica per l’aggiudicazione degli appalti dei servizi, secondo i principi di concorrenzialità ed accessibilità da parte delle imprese che operano nel settore di mercato interessato dall’affidamento. E che, una volta riconosciuta la qualifica di "ente pubblico non economico" alla stazione appaltante, non può farsi ricorso, onde restringere l’ambito di applicazione della lett. a) dell’art. 2 citato, alla diversa regolamentazione dettata dalla lett. b) ed all’allegato 7 cui tale lettera rinvia, che concerne gli "organismi di diritto pubblico" e che è ampliativa e non riduttiva dell’area dei soggetti pubblici tenuti all’applicazione delle regole dettate dal D.Lgs. n. 157 del 1995, per gli appalti dei servizi (di valore superiore a quello indicato dall’art. 1 dello stesso decreto). Tali ultime previsioni – continua il C.d.S. – sono chiamate ad operare nei confronti di enti con personalità giuridica di diritto privato, per i quali l’assoggettamento alle regole dell’evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione dei contratti va di volta in volta accertato sulla base di criteri che indichino la finalizzazione o la connessione dell’attività esercitata con scopi di rilievo pubblico.

3.- Avverso la decisione ricorre per cassazione l’Università Cattolica del Sacro Cuore affidandosi ad un unico motivo, col quale deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Resistono con controricorso le società Ambulanze città di Roma s.r.l. e Croce Amica s.r.l..

L’Università Cattolica ha depositato memoria illustrativa.

L’intimata società Nuova Croce Rossa Romana s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Le società controcorrenti prospettano pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso:

a) ex art. 360 cod. proc. civ., comma 3, nell’assunto che, non avendo il Consiglio di Stato definito neppure parzialmente il giudizio, il ricorso si sarebbe potuto proporre solo allorchè fosse stata impugnata la sentenza che lo aveva definito;

b) in via subordinata, per intervenuta acquiescenza alla decisione del Consiglio di Stato, giacchè nel giudizio di rinvio (definito, con l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, con sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 39150/2010) l’Università Cattolica non ha proposto alcuna riserva di impugnazione nè ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione, essendosi limitata a difendersi nel merito;

c) perchè, inoltre, a seguito dell’intervenuto annullamento con rinvio disposto con la sentenza in questa sede impugnata, il TAR del Lazio ha accolto l’originario ricorso delle tre società che lo avevano proposto con sentenza n. 39150/2010, passata in giudicato in quanto non impugnata nel termine dimidiato di tre mesi previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 119, comma 2 (applicabile, tra le altre, alle controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture).

2.- In ordine alla terza eccezione di inammissibilità va subito detto che la sentenza del TAR è stata impugnata e che la decisione sulla questione processuale della tempestività dell’impugnazione in relazione all’applicabilità dell’art. 119 cod. proc. amm. compete al Consiglio di Stato.

Sulla prima, la controricorrente Università Cattolica obietta in memoria che la lettura prospettata dal ricorrente dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 3 ("Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio") presuppone che il ricorso possa essere poi esperito avverso la sentenza che, in tutto o in parte, definisce il giudizio. Ed assume che, poichè in caso di soccombenza nel merito innanzi al Consiglio di Stato non le sarebbe consentito ricorrere per cassazione per essere il ricorso ammesso solo per motivi di giurisdizione (ex art. 111 Cost., u.c. e art. 362 cod. proc. civ., comma 1), si imporrebbe una lettura della disposizione in esame nel senso della sua inapplicabilità alle sentenze non definitive emesse dai giudici speciali.

Sostiene che se ne fosse data una diversa, dovrebbe allora sollevarsi questione di legittimità costituzionale per lesione del diritto di difesa.

3.- Con sentenza 25 novembre 2010, n. 23891 queste Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo il quale, in applicazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado da un giudice speciale possono essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso solo nell’ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. E’ stato in quell’occasione dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti in sede giurisdizionale che, in un giudizio di responsabilità contabile, aveva rigettato con sentenza non definitiva i motivi di appello relativi al difetto di giurisdizione, disponendo il prosieguo del giudizio nel merito.

L’esigenza deflativa dei ricorsi immediati in cassazione perseguiti con la novella del 2006 è d’altronde identica sia per le sentenze emesse dai giudici ordinari che per le sentenze emesse dai giudici speciali. E l’art. 360 cod. proc. civ., comma 3, contiene un’indicazione unificante di carattere generale, concernente la disciplina del processo di cassazione in sè (così la citata Cass., sez. un., n. 23891/2010, confermativa dell’orientamento espresso da Cass., n. 5456/2009), che sarebbe incoerente applicare esclusivamente alle sentenze emesse dai giudici ordinari.

3.1.- La sentenza pronunziata in secondo grado a seguito di appello contro la decisione di primo grado declinatoria della giurisdizione, se riforma la sentenza impugnata e rimette al primo giudice per la decisione sul merito è, infatti, una sentenza che decide una questione senza definire neppure parzialmente il giudizio nel merito e non è dunque immediatamente ricorribile per cassazione.

Perchè sia reso possibile l’accesso alla Corte sulla questione di giurisdizione attraverso l’impugnazione della sentenza che solo quella questione abbia deciso è necessario che la parte, ove risulti soccombente in primo grado nel merito, impugni tale sentenza per conservare la possibilità di discutere della giurisdizione nel caso che sul merito risulti soccombente anche in secondo grado. Se risultasse vincitrìce sul merito, non avrebbe invero alcun interesse a dolersi della decisione sulla giurisdizione.

La logica che presiede alla inammissibilità del ricorso immediato per cassazione contro la sentenza che abbia deciso solo sulla questione di giurisdizione è insomma che, per attingere il livello del giudizio di legittimità, la soccombenza non deve essere virtuale ma effettiva e dunque riguardare il fondo della controversia.

3.2- Tanto si giustifica sul piano sistematico col rilievo che le parti, se hanno interesse a provocare una decisione già solo sulla giurisdizione perchè la individuano come di per sè risolutiva del giudizio davanti al giudice che è stato adito, dispongono del rimedio del regolamento preventivo. Se tralascino di avvalersene, si precludono l’accesso immediato alla cassazione sulla sola questione di giurisdizione, avendo mancato di realizzare il presupposto richiesto dalla norma.

Nè varrebbe obiettare che, nel caso del regolamento, si ammette dalla giurisprudenza della Corte che, una volta adita la cassazione col regolamento, la decisione della questione di giurisdizione non è impedita dalla circostanza che, non sospeso il giudizio di primo grado, si abbia in quella sede una decisione sul merito, nè che impedita lo sia dal passaggio in giudicato di questa. Tanto perchè la scelta del giudice di non sospendere il giudizio non può comunque pregiudicare il diritto processuale che la parte abbia acquisito avvalendosi del rimedio che la legge le attribuisce.

3.3.- Sulla scorta di tali considerazioni, la prospettata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

4.- Il ricorso è, dunque, allo stato inammissibile. Potrà essere eventualmente riproposto in esito alla decisione del Consiglio di Stato sul merito (se sfavorevole al ricorrente, già soccombente sulla questione di giurisdizione): sarà ovviamente rivolto solo contro la sentenza che ha pronunciato sulla giurisdizione, nei termini che peraltro decorreranno con riferimento alla sentenza di merito.

Le ragioni della decisione, il cui primo precedente specifico è successivo alla proposizione del ricorso (e non in linea con Cass., n. 520/2010, che aveva diversamente deciso pur senza affrontare ex professo il problema), inducono alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2012, n. 11832 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.
Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo del medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione del trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari escluso che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvedere anche sulle spese.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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