T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 41

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il difensore della ricorrente ha dichiarato che nelle more del processo è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 15 giugno 2010, n.22790 IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ASSORBE IN SÉ I REATI DI INGIURIE, MINACCE E VIOLENZA PRIVATA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione B. Rino avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10giugno 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità — per quello che qui interessa- in ordine ai reati di lesioni personali volontarie, maltrattamenti in famiglia e violenza privata, nonché ingiuria e minacce gravi, commessi tutti in danno della moglie separata N. Rita, fino al dicembre 2005.

La persona offesa aveva fornito alla PG, a sostegno delle proprie querele nei confronti dell’ex marito, i testi degli SMS inviatigli dal ricorrente sul telefono cellulare e le registrazioni delle telefonate parimenti ricevute sulla postazione fissa. Nel processo tali elementi erano entrati attraverso la acquisizione dei verbali di PG

— quali atti irripetibili- verbali nei quali erano state annotate le trascrizioni delle registrazioni e le foto degli sms.

I giudici del merito avevano ritenuto inoltre particolarmente attendibile il racconto della persona offesa, corroborato dai referti medici e dalla perizia psichiatrica fatta eseguire nel corso del processo, perizia che aveva lasciato emergere il vizio parziale di mente del prevenuto.

Deduce

1) la violazione degli artt. 234 e 348 c.p.p.

Era stata eccepita in appello la inutilizzabilità delle trascrizioni sopra indicate Tali atti erano stati acquisiti sul presupposto del loro carattere irripetibile. Era vero invece che la PG aveva il dovere di assicurare la traccia del reato acquisendo il telefono cellulare sul quale gli SMS erano registrati e il nastro relativo alla postazione fissa sul quale erano parimenti registrate le telefonate.

Le registrazioni dovevano essere poste a disposizione del giudice il quale avrebbe individuato ex art. 234 c.p.p. la modalità corretta del relativo utilizzo. La Corte aveva erroneamente ritenuto che vi fosse il pericolo della cancellazione delle registrazioni, dimenticando che tale cancellazione non poteva che essere il frutto dì una scelta volontaria e pertanto irrilevante ai fini della configurabilità del “atto irripetibile”.

Ad ogni buon conto era stata violata la procedura prevista dall’art. 360 c.p.p. per il compimento di atti irripetibili.

La questione veniva indicata come decisiva dalla difesa per l’importanza del contenuto delle trascrizioni.

2) il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità in ordine ai fatti contestati a titolo di maltrattamenti in famiglia.

La prima lacuna argomentativa riguardava il motivo di appello con il quale si era richiesto — nella ottica della esclusione della imputabilità o quantomeno dell’elemento psicologico dei reati- di far maggiore luce sulla corresponsabilità della persona offesa nella causazione degli eventi. Essa infatti era consapevole della patologia psichica che affliggeva il marito e si era comportata in modo tale da scatenarla ogni volta con iniziative vessatorie (telefonate, prosciugamento di un conto bancario, divieto di vedere i figli) di cui è traccia in sentenza.

La seconda lacuna riguardava il motivo di appello col quale era stata richiesta una migliore valutazione della deposizione del teste B. a proposito della imputazione di lesioni. Tale teste , diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, aveva fornito una prova d’alibi pressoché inattaccabile, affermando di avere visto il ricorrente andare a dormire la sera in cui si verificò l’azione aggressiva ai danni della querelante. La Corte, sul punto, era incorsa in un travisamento della relativa deposizione.

3) il vizio di motivazione e la violazione di legge riguardo alla ritenuta configurabilità dei reati di ingiurie, minacce e violenza privata.

Si era trattato di comportamenti contemporanei alla condotta ritenuta atta ad integrare il reato di maltrattamenti e pertanto da reputare assorbiti in essa per la coincidenza delle condotte materiali.

Il difensore ha depositato in udienza una memoria.

Il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno.

Occorre in primo luogo dare atto della inammissibilità della memoria difensiva depositata in udienza. Come posto in evidenza ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prenderle in esame (Rv. 228646 Massime precedenti Conformi: N. 2628 del 1992 Rv. 194321, N. 4801 del 1993 Rv. 196231, N. 853 del 1995 Rv. 203500).

Quanto al merito del gravame deve evidenziarsi che il primo motivo di ricorso è articolato in termini inammissibili.

In primo luogo è da osservare che , come sottolineato anche di recente dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (SSUU Fruci, Rv. 243416).

Ebbene, il ricorrente nella specie lamenta la assunta inutilizzabilità delle trascrizioni di telefonate e SMS ma non ne dettaglia il contenuto per consentire a questo giudice di legittimità il vaglio sulla rilevanza della questione nell’ottica della necessaria “prova di resistenza” cui sottoporre la motivazione della sentenza impugnata.

D’altra parte, proprio l’esame ditale motivazione, rende evidente che l’utilizzo processuale ditali registrazioni è rimasto marginale nella economia della ricostruzione della vicenda. Questa risulta affidata piuttosto al racconto della persona offesa, al tenore dei referti medici nonché alle deposizioni degli agenti di PG e degli assistenti sociali intervenuti più volte per sedare i numerosi episodi di aggressione fra i coniugi.

Lo stesso ricorrente afferma semplicemente che l’accoglimento della denuncia di inutilizzabilità “potrebbe” comportare una modifica del verdetto di condanna mentre non illustra, come invece avrebbe dovuto, la tesi della centralità del mezzo probatorio ai tini della conferma della decisione del primo giudice.

Infine, l’assorbimento delle imputazioni di minacce e ingiurie nel delitto di maltrattamenti — che qui si disporrà in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con futura eliminazione della pena stabilita ex art. 81 cp per tali figure di reato fa venire meno anche la concretezza dell’interesse alla coltivazione del primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo è infondato.

La motivazione della sentenza dà atto del comportamento talvolta anche provocatorio della persona offesa, riconosciuto dal giudice di primo grado e riportato nella premessa.

Ciò nonostante, i giudici dell’appello hanno ritenuto in modo argomentato di escludere che una simile evenienza potesse avere influito sulla configurabilità del vizio di mente (in forma diversa da quella accertata) o sull’elemento psicologico del reato in quanto hanno apprezzato anche i racconti degli agenti di PG e dell’altro personale istituzionale che aveva assistito alle aggressioni tisiche e morali poste in essere dal B. nei confronti della moglie, così da rendere evidentemente non più influente l’apprezzamento sulla singola causa scatenante della singola lite. Il giudizio, in altri termini, non presenta le vistose aporie denunciate nel ricorso il quale, quindi, si risolve in una rappresentazione, al giudice della legittimità, di una ricostruzione alternativa del fatto, non valutabile se non dal giudice del merito. Anche il motivo articolato nella forma della denuncia del travisamento della prova (deposizione del teste Bascherini) in realtà by-passa la valutazione effettuata in maniera del tutto plausibile dai giudici.

Questi, infatti, hanno espresso legittimi dubbi sulla tenuta della prova di alibi riguardo al reato di lesioni, affermando che i ricorrente ben poteva essere uscito di casa quantomeno “dopo” che il teste lo aveva visto in tale luogo, pronto ad andare a riposare.

Non si apprezza in alteri termini, in tale valutazione,l’estremo per ritenere che il giudice abbia ignorato una prova invece positivamente esistente ed acquisita agli atti, dovendosi ancora una volta sottolineare che solo tale è l’ambito del travisamento denunciabile con ricorso, mentre, al contrario, il frutto di un apprezzamento della prova motivato e logico si sottrae al sindacato ex art. 606 lett. e) c.p.p..

Il terzo ed ultimo motivo è invece fondato.

Nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali( Rv. 243416; Rv. 234047).

Ne consegue che, non risultando diversamente accertato dal giudice del merito e tenuto conto della coincidenza temporale dei delitti contestati ex art. 572, 610, 612, cp, i singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti La relativa pena potrà essere calcolata e sottratta dal giudice del merito cui gli atti si rimettono per tale unico giudizio.

P.Q.M.

Ritenuto l’assorbimento nel reato di maltrattamenti di quelli di minacce, ingiuria e violenza privata, annulla la sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. III, 26 maggio 2011, n. 21022 Daspo convalidato prima delle 48 ore, manca il tempo di difendersi!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

1) Il Questore di Catania, con provvedimento in data 25.8.2009, notificato il 12.4.2010, imponeva a C. S. le prescrizioni di cui all’arto L.401/1989. Il P.M., in data 13.4.2010, nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il GIP del Tribunale di Catania, con ordinanza in data 13.4.2010, depositata il 14.4.2010, convalidava il provvedimento del Questore.

2) Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore, per violazione del diritto di difesa, essendo la convalida intervenuta il giorno stesso della richiesta del P.M. e non essendo stato, quindi, consentito il deposito di scritti o memorie difensive. Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

3) Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 13 Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell’A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3).

Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell’art.6 cit. (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all’autorità di P.G.) è riconducibile alla previsione del terzo comma dell’art. 13 Cost., ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio". Le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere.

Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire – già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti – sarebbe sostanzialmente elusa).

Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni.

E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l’interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa.

Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata dell’art. 6 L.401/89, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima per l’esercizio del diritto di difesa: "le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza (motivata) di convalida, dal gip, il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine; ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di 48 ore, l’ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge" (cfr. Cass. sez. 3 sent. n. 1239 dell’11.12.2007).

Tanto premesso risulta dagli atti che il decreto del Questore venne notificato al C. il 12.4.2010 alle ore 11,20, mentre l’ordinanza di convalida del GIP è del 13.4.2010 e, perciò, risulta emessa prima del termine di 48 ore.

Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione siffatto termine, non è stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ovviamente ogni altra deduzione e censura.

Come affermato dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, "offerendo il vizio alla ritualità della procedura di convalida, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Cass. pen. sez. 3, n. 21344 del 15.4.2010).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni di presentazione alla p.g..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-02-2011, n. 3372 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità de termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 25 giugno 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con I.G..

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore è rimasto intimato.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso contiene quattro distinti motivi; in tutti viene denunziata violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e più precisamente: dell’art. 112 cod. proc. civ. (primo motivo), dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ. e art. 100 cod. proc. civ. (secondo motivo), della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 e segg. cod. civ. (terzo motivo), degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. (quarto motivo); col secondo motivo viene altresì denunziato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Poichè la sentenza è stata depositata in data 23 marzo 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso; quanto all’ipotesi di censura ex art. 360, comma 1, n. 5, è stato precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) che la stessa deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze quanto alla formulazione del ricorso e alla valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto nè, con riferimento alla seconda censura, nella parte in cui si riferisce al vizio di motivazione, è rinvenibile il "momento di sintesi" nell’accezione sopra indicata.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non incide sulla suddetta conclusione la circostanza che la quarta censura di cui al ricorso riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità del termine in relazione alle quali, come dedotto da Poste Italiane s.p.a. con la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., si pone il problema dell’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c..

Ed infatti deve osservarsi che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, a necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici, etc.; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.; ne consegue che l’inammissibilità della censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

Nulla deve essere statuito in tema di spese, atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte dell’ I., rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.