T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 184 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato il 30.10.1991, depositato il 13 novembre 1991, il nominato in epigrafe impugna l’ordinanza sindacale n. 193 del 18 luglio 1991 recante acquisizione al patrimonio del Comune di una pensilina antistante il fabbricato, unitamente all’area di sedime, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Non risulta costituito in giudizio il Comune di Capaccio.

3.- Con ordinanza cautelare n. 1257 del 21 novembre 1991 risulta accolta l’istanza di tutela cautelare.

4.- All’udienza del 11 novembre 2010, il Collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- Per un principio ormai consolidato in giurisprudenza, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo, ex art. 38 l. 28 febbraio 1985 n. 47, di astenersi fino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni attività repressiva o sanzionatoria, che potrebbe vanificare a priori l’interesse al rilascio del titolo abilitativo, con la conseguenza che prima la Pubblica Amministrazione deve pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’opera e, solo dopo una valutazione negativa, deve sanzionare l’abuso commesso (ex, multis Tar Lazio Roma n. 8655 del 2006; Cons. St. Sez. IV 17 marzo 1998 n. 298).

1.a- Nella specie, parte ricorrente ha versato in atti copia della domanda di condono edilizio presentata in data 28 agosto 1986, prot. n. 15605, relativa all’immobile abusivo in località "ponte di ferro", i cui grafici lasciano intravedere una pensilina antistante il fabbricato, verosimilmente coincidente con quella oggetto dell’impugnato provvedimento.

Siffatta documentazione rende fondata la doglianza attorea, articolata con l’unico motivo di gravame ed autorizza l’accoglimento del ricorso, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che risulta, pertanto, onerata a procedere in conformità all’enunciato principio giurisprudenziale.

2.- Sussistono giusti motivi per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 23-02-2011, n. 7050 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Chieti condannava R.N. per il reato di ingiuria.

Ha proposto ricorso il difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.

Sono pervenuti agli atti la remissione di querela e la relativa accettazione.

Va pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna il querelato alle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poichè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato R. N. al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2011 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 2376 del 1999, questo Tribunale – in accoglimento del ricorso n. 8196/1995 – ha riconosciuto il diritto, tra gli altri, del sig. I.P. "a percepire – con le modalità e con la decorrenza di cui all’art. 2, punto 5, della legge n. 472/87, nonché con interessi e rivalutazione monetaria – i due scatti aggiuntivi del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento alla data del 25 giugno 1982".

2. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, "nella qualità di erede ab intestato del coniuge sig. I.P.", deceduto in data 8 maggio 1996, domanda l’esecuzione di detta sentenza n. 2376/1999, divenuta "cosa giudicata il 5 dicembre 2000".

A tale fine denuncia che l’Amministrazione – ancorché destinataria di perpetrate richieste – non ha effettuato l’adempimento dovuto.

Con atto depositato in data 12 gennaio 2011 si è costituito il Ministero dell’Interno, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre memorie e/o documenti.

3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

3.1. Nel caso di specie, si tratta non di una sentenza autoapplicativa, immediatamente satisfattiva degli interesse del ricorrente (ossia, del sig. I.P.), bensì di una pronuncia di accertamento e connessa condanna – nel rispetto, tra l’altro, della domanda inizialmente proposta – alla corresponsione di somme di danaro che, comunque, impone un nuovo intervento dell’Amministrazione, diretto a mutare la realtà giuridica e materiale alla stregua di quanto deciso.

Ciò premesso, va, pertanto, riscontrato un obbligo di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe mediante il computo e la successiva corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente, in ragione del riconoscimento "a percepire – con le modalità e con la decorrenza di cui all’art. 2, punto 5, della legge n. 472/87, nonché con interessi e rivalutazione monetaria – i due scatti aggiuntivi del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento alla data del 25 giugno 1982", atteso che non risulta che l’Amministrazione stessa abbia provveduto al disposto pagamento.

In definitiva, sussiste l’inottemperanza e, dunque, si impone l’obbligo per il Ministero dell’Interno di conformarsi agli effetti della sentenza n. 2376/1999, divenuti incontrovertibili in virtù del passaggio in giudicato, provvedendo al pagamento di quanto statuito.

A tale fine si assegna il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, decorso il quale provvederà il Commissario ad acta, all’uopo nominato su apposita istanza della ricorrente, ritualmente notificata all’Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso n. 10417/2010 e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza n. 2376/1999 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, provvedendo al computo ed alla corresponsione delle somme dovute; scaduto detto termine, si provvederà, su apposita istanza della ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-03-2011, n. 2462

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il perdurante silenzio dell’Amministrazione comunale sulla richiesta di riqualificazione urbanistica a seguito dell’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo che gravava sulla propria area;

2. Che questo Tribunale, avendo riconosciuto l’ammissibilità del ricorso e la sussistenza di un chiaro e specifico interesse del ricorrente, ed a seguito della mancata allegazione di valide ragioni ostative opposte dal Comune al tempestivo esame dell’istanza, deve accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente e motivatamente, in senso positivo ovvero negativo che sia, sulla domanda di riqualificazione urbanistica in epigrafe;

3. Che, infatti, non appare dubbio l’obbligo del Comune di provvedere sulla domanda di procedere alla risistemazione urbanistica delle aree delle ricorrenti, in presenza di una loro specifica e motivata istanza ed alla luce del principio generale dell’ordinamento concernente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, codificato da ultimo dalla legge n. 241/1990 ma rispondente ai più generali principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;

4. Che, nella fattispecie in esame, la mancata riqualificazione urbanistica, in una materia sottoposta alla giurisdizione esclusiva di questo Giudice, causa pertanto la violazione dei diritti di libera iniziativa economica e di piena disponibilità della proprietà privata, espressamente e direttamente riconosciuti al ricorrente dagli artt. 41 e 42 della Costituzione, nell’ambito del più generale "favor libertatis" del nostro ordinamento costituzionale e con i soli limiti di legge a tutela della libertà e dignità umana e della utilità sociale, determinando uno sviamento rispetto al corretto esercizio della potestà pubblicistica di conformare le diverse possibili utilizzazioni del territorio, riconosciuta dal nuovo Titolo V della Costituzione all’Ente locale solo in virtù del perseguimento dell’interesse pubblico generale e solo nel rispetto dei diritti dei singoli secondo i generali principi di legalità e certezza del diritto;

5. Che l’illegittimità costituzionale di una situazione di inedificabilità indefinita e indefinitamente protratta nel tempo senza indennizzo, è stata più volte sanzionata dalla Corte Costituzionale che, in particolare, con sentenza 1220 maggio 1999, n. 179 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40, della legge n. 1150 del 1942, e 2, primo comma della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentivano all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo;

6. Che la temporaneità ovvero la indennizzabilità dei vincoli aventi carattere ablativo del diritto di costruire caratterizza, quindi, il vigente ordinamento ed è puntualmente disciplinata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), secondo il cui art. 9 il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni, decorsi i quali decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il vincolo può poi essere motivatamente reiterato, determinando (solo a quel momento) il diritto all’indennizzo (Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 1754 del 26012007).

Viceversa, in caso di mancata reiterazione del vincolo, secondo la Cassazione Civile (Sez. I, Sent. n. 8384 del 31032008) in materia urbanistica, la scadenza del termine quinquennale del vincolo di destinazione di piano preordinato all’esproprio comporta il venir meno della regolamentazione urbanistica e l’applicazione delle norme di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali (già art. 4, ultimo comma, legge n. 10 del 1977). Tuttavia, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di piano (cosiddetto vuoto urbanistico) è per sua natura provvisoria, avendo l’autorità comunale l’obbligo di reiterare il vincolo (con previsione di indennizzo) ovvero, in alternativa, di provvedere all’integrazione dello strumento pianificatorio divenuto parzialmente inoperante, stabilendo la nuova destinazione da assegnare all’area interessata;

7. Che il Comune certamente mantiene, peraltro, la propria più generale potestà di pianificazione urbanistica del territorio, e quindi può limitarsi a statuire per le aree di proprietà delle ricorrenti ovvero inserire tale statuizione in un contesto territoriale generale o comunque più ampio, che tenga conto dell’interesse pubblico generale della Comunità locale (di cui l’Ente locale è esponenziale secondo il principio di rappresentanza democratica) ad una idonea disciplina e ad un ordinato sviluppo del proprio Territorio (comprendendo nella nozione di "sviluppo", riconosce la giurisprudenza, anche il risanamento e la conservazione edilizia e la tutela, salvaguardia e valorizzazione paesistica ed ambientale), ed a tal fine può, certamente, anche conformare o espropriare i diritti di proprietà interferenti con l’interesse pubblico generale, ovvero apporre e se del caso reiterare, alle condizioni di legge,vincoli solamente conformativi oppure preordinati all’espropriazione;

8. Che, al riguardo, occorre subito evidenziare che il Tribunale si limita a statuire l’illegittimità dell’inerzia del Comune, ma non accerta né alcuno "jus aedificandi" del ricorrente, né in alcun modo statuisce circa la riespansione della destinazione edificatoria delle aree;

9. Che sulla base delle pregresse considerazioni, l’istanza di parte ricorrente deve essere parzialmente accolta, e per l’effetto deve essere posto un congruo termine al Comune per dare motivata risposta alla domanda del ricorrente e dare quantomeno un principio d’avvio alla procedura amministrativa conseguentemente prescelta come sopra indicato, preavvertendo fin d’ora che, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, questo stesso Giudice dovrà procedere alla nomina di un Commissario ad acta, che dovrà porre tempestivamente in essere tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie, senza peraltro sovrapporsi alle scelte di discrezionalità amministrativa fra i diversi interessi in gioco ed alle connesse scelte di politica del territorio, estranee all’ambito della predetta decisione giurisdizionale e di competenza esclusiva del Comune, nell’ambito dei vincoli ambientali regionali e nazionali, ai sensi del Titolo V della Costituzione;

10. Che sotto tale profilo, il Commissario ad acta, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, dovrà limitarsi a valutare le legittime aspettative delle ricorrenti optando per una forma di reintegrazione per equivalente del pregiudizio causato dall’inerzia dell’Amministrazione alla stregua della vigente normativa in tema di indennizzabilità dei vincoli edilizi aventi carattere ablatorio, ferma restando ogni possibile azione volta al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, secondo l’insegnamento della Corte di Strasburgo in tema di risarcibilità della lesione dei diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

11. Che sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità e almeno parziale novità delle questioni;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, assegna al Comune intimato il termine di giorni novanta, dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, per dare motivata risposta all’istanza delle ricorrenti meglio specificata in premessa e per dare concreto avvio alla procedura amministrativa ivi indicata.

Avverte che in caso di perdurante inerzia provvederà, a semplice istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta ai sensi e per gli effetti di cui in premessa.

Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.