Cass. pen., sez. VI 28-11-2008 (13-11-2008), n. 44421 Detenzione per altra causa sopravvenuta – Legittimo impedimento a comparire

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore dell’imputato A. – citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto (dieci giorni prima dell’udienza di 2^ grado) per causa diversa da quella per la quale si procedeva-comunicava al giudice d’appello il sopravvenuto impedimento a comparire dell’appellante, chiedendo un rinvio dell’udienza.
La Corte distrettuale, rilevata l’intempestività della segnalazione, ha dichiarato la contumacia dell’imputato ritenendo l’insussistenza dell’obbligo di rinvio della trattazione del processo, al fine di disporre la chiesta traduzione dell’imputato stesso.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente prospetta sul punto violazione di legge ex art. 178 c.p.p., lett. c), sostenendo, a contrario, che era diritto inviolabile dell’imputato essere presente all’udienza, in relazione al disposto costituzionale dell’art. 24 e con riferimento all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
In particolare il difensore evidenzia come il tempo di 10 giorni prima dell’udienza debba essere considerato come "a ridosso immediato dell’udienza stessa" e che, comunque, solo il legittimo impedimento del difensore deve essere "prontamente comunicato" ai fini del rinvio dell’udienza (art. 420 ter c.p.p. e art. 486 c.p.p.), mentre tale onere non risulta a carico dell’imputato, per il quale basta l’obiettivo accertamento della condizione impediente.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione ai disposti degli artt. 62 bis e 133 c.p., avuto riguardo alla modestia sociale del fatto illecito.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento impedisce la valutazione della seconda doglianza.
Le SS.UU. risolvendo il contrasto interpretativo sul punto (Cass. Penale SS.UU. 37483/2006, 234600, Arena) hanno stabilito che la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento.
Ne consegue pertanto che, nella fattispecie odierna, la conoscenza da parte del giudice, del legittimo impedimento a comparire dell’imputato era ostativa alla dichiarazione di contumacia, posto che l’imputato stesso non aveva manifestato il consenso alla celebrazione dell’udienza in sua assenza, nè aveva rifiutato di assistervi (Cass. Penale SS.UU. 37483/2006, 234600, Arena).
La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. III, 17 maggio 2011, n. 10811 Il limite del massimale è eccezione o deduzione?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione dei ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 14 aprile 1997 C.N.F. e R..M. convennero in giudizio innanzi ai Tribunale di Nocera Inferiore la ASL Salerno X chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte della figlia C..M., caduta dal balcone dell’Ospedale civile di XXXXXX ove si trovava ricoverata.

Costituitosi in giudizio, l’Ente convenute contestò l’avversa pretesa, chiedendo e, ottenendo, di chiamare in causa la compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a.

Con sentenza del 15 giugno 2004 il giudice adito condannò i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di Euro 50.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Proposto gravame principale da N.F..C. e da R..M. e incidentale dall’Azienda, la Corte d’appello di Salerno, in data 13 dicembre 2008, in parziale riforma della. decisione impugnata, ha rideterminato l’importo dovuto a ciascuno degli appellanti a titolo di danno non patrimoniale in Euro 250.000,00, oltre accessori con le modalità di calcolo indicate nella sentenza di prime cure, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassa2ions, illustrato anche da memoria, Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a., conferitaria di Lloyd Adriatico s.p.a.), formulando sei motivi, con pedissequi quesiti, e notificando l’atto a N.F..C., a M.B., in proprio e nella qualità di eredi di M.R., deceduto nelle more, nonché alla ASL Salerno X.

Resistono con controricorso N.F..C. e M.B., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un solo mezzo, mentre nessun attività difensiva ha svolto l’altra intimata.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’ari:. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Allianz s.p.a., nonché da N.F..C. e da B..M., avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo Allianz s.p.a. lamenta violazione degli artt. 100, 343 e 346 cod. proc. civ., ex art, 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla sua condanna ai pagamento di una somma superiore al massimale di polizza, contrattualmente fissato in un. miliardo di lire.

Deduce che nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, dopo aver precisato di costituirsi qua Le Istituto assicuratore della chiamante, aveva espressamente dedotto, in via estremamente subordinata, che era in ogni caso tenuta a rispondere solo entro i limiti del massimale.

Sostiene quindi che essa, condannata in prime cure a pagare un importo decisamente inferiore a quella soglia, non aveva l’onere di riproporre espressamente l’eccezione in appello.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 345 cod. proc. civ., e 1917 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Evidenzia che, in ogni caso, il mancato contenimento della condanna entro il massimale di polizza era illegittimo perché la domanda di pagamento oltre tale limite non era mai stata proposta dalla ASL Salerno 1 nel corso del giudizio di merito, laddove la richiesta dell’assicurato di essere tenuto integralmente indenne per mala gestio dell’assicuratore deve essere espressamente formulata, non potendosi ritenere implicita nella chiamata in causa dello stesso con la generica richiesta di manleva.

1.3 Con il terzo motivo l’impugnante deduce violazione dell’art. 1917 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. perché, anche a voler ritenere implicitamente proposta la domanda di condanna al pagamento oltre il massimale, la chiamante non ne aveva indicato i presupposti, quali la colpevole inerzia dell’assicuratore nel risarcimento del danno. Del resto questi. neppure erano stati individuati dal giudice di merito.

1.4 Con il quarto mezzo la società denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La critica ha ad oggetto il mancato esame da parte della Corte d’appello della polizza in data 3.3. giugno 1979, n. 96066 e relativi allegati e proroghe, regolarmente depositati a dalla chiamante e dalla chiamata, al momento della sua costituzione in giudizio.

1.5 Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ricorda l’impugnante che la liquidazione del danno morale sia fatto illecito, ancorché rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta mediante l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione dell’entità del pregiudizio subito e che tale dovere è particolarmente pregnante laddove, come nella fattispecie, il risultato finale si discosti in misura notevole da quello raggiunto dai primo giudice. La Corte d’appello aveva invece proceduto alla elevazione del danno da Euro 50.000 a Euro 250.OOC indicando gli stessi criteri che erano già stati considerati dal Tribunale, quali la gravità del fatto, la giovane età della terrazzo e il turbamento del rapporti familiari.

1.6 Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione alla medesima questione, violazione degli artt. 1226, 2043, 2054 e 2059 cod. civ.

2. Con un unico motivo N.F..C. e M.B. denunciano violazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 cod. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio. Le critiche si appuntano contro il mancato riconoscimento del danno patrimoniale subito dagli attori, per asserita carenza di prova del contributo che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente dato alla famiglia e del possibile stato di bisogno in cui i genitori potrebbero trovarsi in futuro. Secondo i ricorrenti il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale istruttorio acquisito, dal quale emergevano indizi gravi precisi e concordanti in ordine a tali elementi, quali lo stato di impossidenza della famiglia e l’attività di infermiera che la figlia deceduta avrebbe verosimilmente svolto in futuro.

3 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i primi quattro motivi del ricorso di Allianz s.p.a.

Le censure con essi formulate – che ruotano intorno al problema della legittimità della condanna della società assicuratrice al pagamento di una somma superiore al massimale di polizza e alla completezza delle allegazioni difensive dalla stessa formulate al riguardo nei giudizio di merito, ove non furono espressamente riproposte in appello – sono fondate per le ragioni che seguono.

Mette conto in proposito evidenziare che, ragionando intorno – alla contigua e specifica questione della natura e della disciplina dell’eccezione concernente il massimale di polizza in materia di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – ove la materia risulta maggiormente arata, per l’Impatto statistico dei casi giudizialmente scrutinati – la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente distinto tra l’ipotesi in cui l’importo del massimale sia fissato nel contratto di assicurazione e quella in cui, intervenuta l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, vigano i limiti sanciti dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969 e dalle fonti secondarie cui gli stessi – rinviano (confr. Cass. civ. 26 marzo 2003, n. 4485; Cass. civ. 17 settembre 2005, n. 18440; Cass. civ. 29 marzo 2006, n. 7247).

Ribadito che in entrambi i casi la deduzione sull’esistenza della soglia massima (di polizza o di legge) entro cui opera la garanzia, ha per oggetto il contenuto del diritto fatto valere dai danneggiato medesimo, ha ritenuto questa Corte, salvo sporadiche pronunce in senso contrario (vedi, ad es. Cass. civ. 14 giugno 2006, n. 13754), che essa, non ancorata da alcuna disposizione a una specifica istanza dell’assicuratore, non ha natura di eccezione in senso stretto (Cass. civ. n. 4485/2003 cit.), – ha poi affermato, in ordine alla prova, che, mentre il massimale di polizza, fissato nei contratto di assicurazione, deve essere dimostrato dall’assicuratore, quello normativamente stabilito, ex artt. 19 e 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990, rientra nell’ambito della conoscenza dei giudice, in base al principio iura novit curia (confr. Cass. civ., 1 marzo 2001, n. 2991; Cass. civ. 26 marzo 2003, n. 4485).

4 Questi principi, la cui enunciazione è strettamente connessa alle particolari connotazioni della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella quale, da un lato, il danneggiato ha azione diretta nei confronti della impresa assicuratrice ma, essendo estraneo ai contratto di assicurazione, neppure ne conosce, in via di principio, i limiti di operatività; e, dall’altro, per l’ipotesi di insussistenza o inoperatività della garanzia, è previsto l’intervento solidaristico di un ente pubblico, aiutano tuttavia a ricostruire il regime giuridico dell’eccezione volta a far valere il limite del massimale fuori di tale peculiare ambito, con riferimento quindi a un contratto di assicurazione come quello dedotto in giudizio. E invero, ad onta delle suggestioni prospettiche indotte dalla circostanza che, nella fattispecie, v’è stata condanna diretta del garante al pagamento della somma dovuta dall’assicurato, la praticabilità degli approdi giurisprudenziale testé enunciati va saggiata tenendo conto che la presente controversia attiene a un’ipotesi di assicurazione che non abilita il danneggiato ad agire tour court contro l’assicuratore.

5 In tale prospettiva va allora precisato che il garantito, nel momento in cui chiama in causa il garante, aziona un contratto dei quale il massimale è elemento essenziale, ad esso conformandosi anche l’entità dei premi che, ai momento della sottoscrizione, egli si è impegnato a pagare.

Ne deriva che, trattandosi del contenuto stesso del diritto fatto valere dal chiamante, o quanto meno di un profilo dirimente di questo – atteso che non esiste un generico diritto ad essere manlevato, ma un diritto a essere garantito in base a un certo contratto di assicurazione, e quindi entro i limiti dallo stesso previsti – il massimale ha natura di fatto costitutivo della pretesa azionata.

Conseguentemente non solo sarebbe contrario alle regole in materia di onere della prova rovesciare sull’assicuratore l’onere di provarlo, ma la evidenziazione del limite del massimale neppure soggiace alle preclusioni deduttive connesse alla precisazione del thema decidendum, preclusioni che maturano con l’esaurimento della fase della trattazione. Il carattere di mera difesa della relativa allegazione – con la quale il chiamato non fa che richiamare l’attenzione del decidente sui connotati propri del contratto assicurativo attivato dal chiamante – la sottrae anche al regime dell’art. 346 cod. proc. civ., in base al quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

6 Chiarita l’insussistenza di ostacoli di carattere processuale alla circoscrizione entro i limiti del massimale dell’area della manleva alla quale è tenuta la ricorrente Allianz, deve ritenersi che erroneamente il giudice di merito di tali limiti non ha tenuto conto nella sua sentenza di condanna. Né il superamento della soglia della garanzia contrattualmente convenuta si presta a essere salvato come forma di responsabilità contrattuale dell’assicuratore (comunemente definita, mais gestio c.d. propria), per effetto della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Non par dubbio infatti che sarebbe stata a tal fine necessaria, secondo gli schemi elaborati, ancora una volta, nell’ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la formulazione di un’espressa domanda, introdotta dal danneggiante assicurato, o dal danneggiato in via surrogatoria, ex art. 2900 cod. civ., domanda che nella fattispecie manca del tutto.

Consegue da tanto che la condanna di Allianz s.p.a. al pagamento in favore di N.F..C. e di B..M. del risarcimento dei danni agli stessi, derivati dalla morte di M.C. deve essere contenuta entro i limiti del massimale di polizza, in applicazione dei seguente principio di diritto: la deduzione sull’esistenza del limite del massimale entro cui opera la garanzia assicurativa ha per oggetto il contenuto del diritto a essere manlevato fatto valere dall’assicurato. Essa, in quanto mera allegazione difensiva, con la quale l’assicuratore precisa la portata del rischio assunto, è sottratta al regime preclusivo dettato dall’art. 346 cod. proc. civ.

7 Sull’importo del massimale decorreranno, dai momento della pronuncia della sentenza di appello, gli interessi legali, atteso che, fuori dell’ambito della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore, l’assicuratore è tenuto al loro pagamento solo dalla data della liquidazione dell’indennità, senza che rilevi che la richiesta di manleva sia stata effettuata anteriormente, non equivalendo la chiamata in causa a norma dell’ultimo comma dell’art. 1917 cod. civ. a un atto di messa in mora (Cass. civ., 22 maggio 1998, n. 5137; Cass. Civ. 25 maggio 2004, n. 10036).

8 Sono invece infondati il quinto e il sesto motivo dei ricorso principale che, per la loro attinenza all’entità della somma liquidata dalla Corte d’appello a titolo di danno non patrimoniale, possono essere esaminati insieme.

Va al riguardo evidenziato che il decidente, ravvisata la ricorrenza nella fattispecie dell’ipotesi astratta di omicidio colposo a carico della struttura, sanitaria e la conseguente necessità di tener conto non solo del danno morale vero e proprio, inteso come sofferenza per La perdita subita, ma anche della lesione dei rapporto parentale, ha ritenuto insufficiente la somma di Euro 50.000 attribuita dal giudice di prime cure a ciascuno dei due genitori. Ha quindi considerato equo e conforme al caso concreto, in ragione anche dei criteri di liquidazione normalmente adottati nel distretto, elevare la misura dei ristoro a Euro 250.000.00.

Ritiene il collegio che tale motivazione resista alle critiche formulate in ricorso, e ciò tanto più che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o se essa macroscopicamente 31 discosti dai dati di comune esperienza (Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 15295. Né è superfluo ricordare che quel di cui qui si discute è pur sempre il ristoro pecuniario, con funzione consolatoria, di un danno in realtà irrisarcibile, stante l’irreversibilità dell’evento morte e la non misurabilità del dolore conseguente alla perdita di un prossimo congiunto.

9 Infine infondato è anche l’unico motivo del ricorso incidentale.

Il giudice di merito non ha ignorato né disatteso il principio di diritto per cui, a norma dell’art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggetti vi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (confr. Cass. civ. 1 marzo 2007, n. 4791).

Ha tuttavia valutato negativamente la prova, prognostica offerta dagli attori in ordine allo stato di bisogno e all’aiuto che essi avrebbero ricevuto dalla figlia.

A giudizio della Corte l’apprezzamento del decidente, lungi dall’essere affetto da contrasti disarticolanti cori il contesto fattuale di riferimento, è a questo congruente, di talché le critiche formulate ai riguardo dagli impugnanti mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e del materiale istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

9 In definitiva, accolti i primi quattro motivi del ricorso principale, rigettati gli altri, nonché il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Ritiene peraltro il collegio che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. In base a tale norma, invero, la Corte può – e, per quanto di qui a poco si dirà, deve – non rinviare la causa ad altro giudice tutte le volte in cui essa si presti ad essere definita, stante il difetto di ulteriori fatti da accertare e l’univoca valenza di quelli accertati (Cass. civ. 10 settembre 2010, n. 19301; Cass. civ. 2 3 marzo 2010, n. 63 51; Cass. civ. 15 febbraio 2005 n. 2005). E di ciò, nel caso di specie, non si ravvisa necessità, tenuto conto che si tratta di limitare la condanna di Allianz all’importo del massimale maggiorato degli interessi decorrenti dal momento della liquidazione.

La soluzione adottata, appare, del resto, coerente con il disposto dell’art. 111 Cost., comma 2, che, demandando alla legge di assicurare la ragionevole durata dei processo, detta una regola per una interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio (Cass. civ. 7 gennaio 2009, n. 55; Cass. civ. 28 ottobre 2010, n. 22873). Ed è a dir poco ovvio che tale celerità, risulterebbe, nella specie, inutilmente sacrificata, se si seguisse la diversa soluzione della cassazione con rinvio. Non par dubbio, infatti, che il principio di cui all’art. 111 cit., impone di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione in merito (art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), evitando di rinviare la causa in appello, tutte le volte in cui non vi siano poteri istruttori da esercitare.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese di questo giudizio tra le parti, mantenendo ferma la statuizione delle spese per il giorno di appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, limita la condanna di Allianz s.p.a. all’importo del massimale, oltre interessi dalla data della pronuncia della sentenza di appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione fermando la statuizione delle spese per il giorno di appello.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-02-2011, n. 3366 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.F., dipendente di poste italiane come quadro di secondo livello ha impugnato il recesso comunicatogli da Poste italiane s.p.a il 22 gennaio 2002 all’esito della procedura di mobilità di cui nella L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 deducendone l’illegittimità per avere la società proceduto al licenziamento in difetto del presupposto costituito dall’esubero di personale avente la qualifica rivestita dal V. nell’area territoriale della regione Lazio dove egli operava, tale presupposto, menzionato nell’originaria comunicazione di avvio della procedura risalente al giugno 2001, essendo venuto meno nel corso della procedura medesima e prima dell’accordo con le organizzazioni sindacali dell’ottobre 2001.

L’ impugnazione rigettata dal Tribunale, è stata accolta dalla Corte d’Appello di Roma che ha ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto all’atto della sua intimazione non sussisteva il nesso causale tra lo stesso ed il programma di ristrutturazione aziendale, che prevedeva un esubero di personale con la qualifica di quadro di secondo livello, condizione venuta meno nelle more della procedura.

Poste Italiane s.p.a. impugna questa sentenza con ricorso per un motivo.

V.F. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5 con riguardo alla determinazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità e alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, benchè con indirizzo non del tutto unanime, ha affermato che in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza (coincidendo la collocazione dei dipendenti da licenziare con l’intero complesso aziendale) ovvero l’indicazione delle concrete posizioni lavorative o delle mansioni svolte, (v. fra le molte, Cass. 84/2009; 4653/2009).

La Corte di appello non si è uniformata a tale principio, qui condiviso. D’altra parte, diversamente da quanto sostenuto dal resistente nella memoria, la questione delle aree territoriali di riferimento ai fini della valutazione degli esuberi risulta chiaramente esaminata nella sentenza impugnata sicchè non ricorre inammissibilità del ricorso per novità della questione.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata per nuovo esame della controversia alla luce del principio indicato.

Il giudice di rinvio, che si indica nella stessa Corte d’appello in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-03-2011, n. 5857 Sanzioni

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 9.10.2006 è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle finanze nonchè all’Agenzia delle Entrate un ricorso della "UNICOM srl", per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata l’8.7.2005). nella quale si dichiara respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrale, sede di Parma, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma n. 134/04/1999.

Quest’ultima aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da UNICOM (riuniti ne corso del primo grado di giudizio) contro: avviso di accertamento ed irrorazione di sanzioni in rettifica della dichiarazione IVA per l’anno 1995: tre distinti avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni in rettifica delle dichiarazioni IVA relative agli anni d’imposta 1986-1987-1988;

cartella esattoriale adottata in correlazione al primo dei predetti avvisi: distinti avvisi di accertamento "integrativi" e di irrigazione di sanzioni concernenti IVA per gli anni 1987 e 1988.

L’anzidetta pronuncia di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’avviso di rettifica relativo all’anno 1985 e della conseguente cartella esattoriale: aveva respinto i ricorsi avverso gli avvisi di rettifica per gli anni 1986-1988 (sia pur accertando l’intervenuta sanatoria delle violazioni formali con detti avvisi contestate):

aveva rideterminato le sanzioni.

Nel ricorso introduttivo di questo grado di giudizio la Unicom srl riferisce di avere a sua volta proposto appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado n. 134/04/1999 e che il procedimento di appello avverso la anzi menzionata pronunzia era stato poi riunito (avanti al collegio della sezione n. 16 della predetta Commissione Regionale) con altro procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 210/02/2000 (che infatti è menzionata nel frontespizio della sentenza qui impugnata), sentenza pure emessa dalla CTP di Parma in relazione ai ricorsi proposti da UNICOM srl contro ulteriori avvisi di accertamento per le imposte dirette afferenti gli anni d’imposta dal 1985 al 1988. Riferisce pure che con la sentenza qui appellata la C’IR di Bologna aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia avverso la prima delle anzidette pronunce della CIP di Parma, ma non aveva in alcun modo affrontato l’appello incidentale di essa UNICOM contro la predetta sentenza n. 134/04/1999.

Nei confronti di detto ricorso non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Il giorno 9.10.2006 è stato notificato ad "UNICOM srl" un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della medesima pronuncia di cui dianzi si è detto, nel quale l’Agenzia ha dato analiticamente atto di avere interposto appello avanti alla CTR di Bologna sia contro la sentenza n. 210/02/2000 sia contro la sentenza n. 134/04/1999 della CTP di Parma (quest’ultima limitatamente alla dichiarazione di nullità dell’avviso di rettifica per l’anno 1985 e della relativa cartella di pagamento) ed ha poi evidenziato nella sentenza qui impugnata manca alcun riferimento, e quindi qualsivoglia pronuncia, in ordine all’impugnazione della predetta sentenza n. 210/02/2000.

In riferimento a questo secondo ricorso non ha svolto attività difensiva la UNICOM srl.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento – rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Si omette il riferimento ai fatti di causa, perchè l’esito del presente grado di giudizio ne prescinde.
Motivi della decisione

I ricorsi principali proposti da entrambe le parti nei termini dianzi riassunti, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. siccome relativi allo stesso provvedimento giudiziale.

3. Il ricorso per cassazione di UNICOM. Il ricorso per cassazione di UNICOM srl è sostenuto con quattro motivi di ricorso.

Il primo di detti motivi (rubricato come "Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato: art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione su punti decisivi della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 – art. 360 c.p.c., n. 4) appare fondato ed assorbente rispetto agli altri.

Esso si basa sull’assunto che la sentenza di secondo grado risulta redatta senza alcun apporto originale da parie dei giudici della CTR di Bologna, siccome le pagine da 2 a 7 della sentenza impugnata (e cioè tutta la parte "in fatto") risultano pedissequamente ricopiate dall’atto di appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza 134/04/1999 della CTP di Parma, mentre le pag. da 7 a 9 della medesima sentenza (e cioè quella concernete "il diritto") risultano pedissequamente ricopiate dalla parte motiva della sentenza n. 134/04/1999 della medesima CTP di Parma. Il motivo di impugnazione si fonda ancora sull’evidenza del fatto che i giudici della CTR di Parma hanno del tutto omesso di considerare l’appello incidentale dalla UMCOM proposto contro la predetta sentenza n. 134/04/1999.

Ed invero, osserva la Corte, la decisione qui impugnata, non solo risulta mera trascrizione della narrativa in fatto dell’appello dell’Agenzia per ciò che concerne il capitolo intitolalo "Fatto", ma risulta addirittura pura e semplice trascrizione delle allegazioni difensive della predella parte per quanto concerne la prima parte del capitolo intitolato "Diritto".

E pertanto, nel predetto ultimo capitolo (che si apre con la frase "si osserva in via preliminare"…sicchè parrebbe doversi leggere di seguito le considerazioni del giudicante a proposito degli argomenti sviluppati dalle parti) si leggono invece espressioni del genere:

"l’obiettivo primario di quest’Ufficio"; "con condanna del contribuente alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio", frasi che nella loro formulazione non sono neppure precedute dall’espressa indicazione della loro estrapolazione dagli atti di parte appellante.

Del pari dicasi per ciò che concerne il seguito del predetto capitolo in "Diritto" della sentenza qui impugnata, che altro non è se non la pura trascrizione da pag. 2 a pag. 3 e poi da pag. 4 a 8 e poi ancora da pag. 10 fino a pag. 14. e cioè fino al termine, del tessuto motivazionale della sentenza qui impugnata (con espunzione di pochi brani), sicchè le due pronunce in definitiva – differiscono soltanto per ciò che concerne il dispositivo.

Si tratta, per evidenza, di una modalità di redazione del provvedimento giudiziario che neppure può essere qualificata come "sentenza per relationem" ad altri provvedimento giudiziario, atteso che nella sentenza qui impugnata non vi è alcun elemento letterale che faccia supporre che il giudicante abbia inteso richiamare specifici e ben individuati contenuti di altro provvedimento, mentre invece si è limitato ad una pura e semplice trascrizione (confusa e disorganica) di parte del provvedimento giudiziario di primo grado e di parte dell’atto introduttivo del grado di appello, senza neppure correlarli tra loro con una valutazione critica.

Inoltre nella pronuncia qui impugnata nulla si dice a proposito dell’appello incidentale proposto dalla UNICOM avvero la sentenza 134/04/1999 e nulla – egualmente – si dice a proposito della riunione (che risulta disposta in corso di causa da parte della CTR di Bologna) al procedimento di appello proposto contro la sentenza 134/04/1999 dell’ulteriore procedimento di appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza n. 210/02/2000. E ciò conferma senza ombra di dubbio che la modalità di redazione della pronuncia appellata è del tutto acritica ed irriflessa, avendo il giudicante trascurato di esaminare e rielaborare gli atti di causa, al punto tale da non accorgersi che gli stessi risultano dalla composizione di due diversi fascicoli processuali, nati dall’impugnazione (in un caso sia principale che incidentale) di due diverse sentenze di primo grado.

Attesa l’evidenza dei fatti (che promanano dalla stessa motivazione della pronuncia qui impugnata, senza neppure bisogno di confronto con gli atti del processo di appello e del processo di primo grado, che questa Corte ha esaminato solo per trovare conferma di una già chiara emergenza), non v’e dubbio alcuno che la pronuncia impugnata sia il risultato di un del tutto assente processo elaborativi) e volitivo dei giudicanti di secondo grado, confermandosi quale archetipo della motivazione inesistente, alla luce del ribadito ed incontroverso insegnamento di questa Corte.

Per tutte Cass. Sez. U. Sentenza n. 5888 del 16/05/1992: "La inosservanza del giudice civile all’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge"….. quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie".

Consegue da ciò che -in accoglimento del ricorso proposto dalla UNICOM srl – la sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa al giudice di appello per il nuovo, integrale, esame dell’impugnazione in appello proposta, in via incidentale, dalla medesima UNICOM. 5. Il ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate.

Con unico motivo d’impugnazione (collocato sotto la seguente rubrica:

"Violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3") e dopo avere dato atto con modalità autosufficiente degli appelli proposti sia contro la sentenza n. 134/01/1999 che contro la sentenza n. 210/02/2000, l’Agenzia ricorrente si duole che la pronuncia qui impugnata sia stata emessa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Nel senso che nella pronuncia impugnala manca alcun riferimento, e quindi qualsivoglia correlata pronuncia, all’impugnazione della predetta sentenza n. 210/02/2000 (sostanzialmente riferita alle imposte dirette per gli anni di cui si è dello in narrativa) nella quale l’Agenzia è risultata totalmente soccombente.

Ed invero, come si è già detto a proposito dell’impugnazione proposta da UNICOM srl. e poichè la pronuncia qui appellata è il risultato della mera e acritica riproduzione (con differente forma grafica) della sentenza n. 134/01/1999 e dell’alto di appello contro quest’ultima rivolta, non può che esserne derivato che il giudice di appello ha totalmente pretermesso di pronunciarsi (perchè all’evidenza non si è dato conto alcuno dell’esistenza di un altro procedimento riunito) sulle questioni che nascevano dagli atti diversi rispetto a quelli che unicamente sono stati consultati e "ricopiati".

Ne è derivata la integrale elusione delle domande che sono state proposte dall’Agenzia ad impugnazione della pronuncia a sè integralmente sfavorevole, non meno dell’elusione alle domande di cui si è detto prima con riferimento all’appello incidentale proposto da Unicom.

Anche per quanto concerne il ricorso dell’Agenzia quindi non resta altro che concludere che il medesimo è manifestamente fondato e che la sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa al giudice di appello per il nuovo, integrale, esame dell’impugnazione proposta dall’Agenzia contro la sentenza n. 210/02/2000 della CIP di Parma, che è la sola in relazione alla quale l’Agenzia qui ricorrente si è doluta di omesso esame, siccome risulta per espresso dalla seguente frase inequivoca del ricorso per cassazione: "l’assoluta mancanza di pronuncia sui motivi di appello relativo alle imposte dirette, integra allora una chiara violazione della norma censurata ed impone la cassazione della decisione impugnata".

Sulle spese di lite di questo grado provvede il giudice del rinvio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso di UNICOM srl e dell’Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza qui impugnata. Rinvia la causa alla CTR di Bologna per un nuovo integrale esame dell’appello proposto in via incidentale da UNICOM srl e dell’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate, limitatamente alla sentenza n. 210/02/2000 della CTP di Parma, oltre che per la regolazione delle spese di lite di questo grado.

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