Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7655 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La spa Banca Fideuram propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria centrale che, nel giudizio introdotto con l’impugnazione di avvisi di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile cat. B e dell’imposta sulle società per gli anni dal 1970 al 1973, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria avverso la decisione di secondo grado che aveva dichiarato l’illegittimità degli atti impositivi per difetto di motivazione.

Il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva ridotto l’imponibile di ricchezza mobile, riconoscendo le detrazioni di cui alla L. n. 1089 del 1968, e riducendo "l’imposta sulle società di conseguenza per tutti gli anni". In relazione alle altre poste gli avvisi erano annullati per difetto di motivazione.

Il giudice d’appello aveva invece ravvisato il difetto di motivazione degli atti impositivo anche per la parte concernente l’imposta di ricchezza mobile, annullando in toto gli accertamenti.

La Commissione tributaria centrale, accogliendo il ricorso dell’amministrazione, riteneva invece adempiuto da parte dell’ufficio l’obbligo di motivazione degli avvisi in relazione ai quali la contribuente si era doluta in appello, riformando in parte qua la sentenza di secondo grado: da una parte, perciò, restava "affermata, in forza del giudicato interno, la nullità degli accertamenti sanzionata dalla Commissione di 1^ grado"; dall’altra, sussistendo gli elementi per poter giudicare nel merito – essendosi rivelata insussistente la carenza motivazionale ravvisata dal giudice d’appello negli ulteriori avvisi – correttamente la Commissione di 1^ grado si era pronunciata sulla pretesa di tali atti impositivi.

"Restava quindi definitiva, la decisione di primo grado che, giudicando nel merito, ha fissato i valori dei redditi … in conclusione, la decisione della Commissione tributaria di 2^ grado va annullata e resta fermo il dispositivo della decisione della Commissione tributaria di 1^ grado".

L’amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la contribuente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 37 si duole sia stata annullata la pronuncia di secondo grado che aveva dichiarato l’illegittimità per difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, ed assume che siano illegittimi e non sufficientemente motivati, ai sensi della disposizione in rubrica, "gli accertamenti in cui siano meramente elencate le poste accertate e gli importi asseritamente indeducibili, senza alcuna indicazione circa le ragioni per cui l’ufficio ha rettificato le suddetta poste ed importi".

Il motivo è nella sostanza inammissibile in quanto, sotto la veste della denuncia della violazione di legge, la censura è diretta ad un riesame, non consentito in sede di legittimità, dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in modo congruo e coerente sul piano logico, in ordine alla sufficienza della motivazione degli avvisi. Nè, peraltro, nella sentenza censurata è dato ravvisare affermazioni in diritto che si discostino dall’orientamento di questa Corte in tema di requisiti degli atti impositivi.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta "omessa od insufficiente motivazione circa la legittimità e/o la fondatezza degli avvisi di accertamento concernenti l’imposta di ricchezza mobile, cat. B e l’imposta sulle società ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 360 c.p.c., n. 5)".

Anche a voler trascurare i profili di inanmissibilità del motivo, contenente tre "momenti di sintesi" di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. che non rispecchiano i termini della censura, quest’ultima, che pure è assai diffusa, da una parte non soddisfa il requisito dell’autosufficienza, per non aver riportato organicamente i passi degli atti di causa cui pure fa riferimento, la motivazione sul punto della sentenza impugnata, congrua e coerente, non è adeguatamente censurata dalla ricorrente, che finisce per limitarsi a postularne una alternativa.

Questa Corte ha in proposito chiarito come "il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell1attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo" (Cass. n. 12052 del 2007).

Il terzo motivo, con il quale la ricorrente, denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli avvisi di accertamento relativi all’imposta sulle società ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 360 c.p.c., n. 5 ", assume "non capirsi se la Commissione tributaria centrale ha annullato gli avvisi di accertamento riguardanti l’imposta sulle società per difetto di motivazione ovvero se essa li abbia ritenuti legittimi e/o fondati (nella misura già stabilita nella decisione della Commissione tributaria di primo grado)", è infondato.

Nel "Diritto" della sentenza oggi impugnata è chiaramente esposto che la Commissione tributaria di primo grado aveva "così ridotto l’imponibile di ricchezza mobile cat. B": per il 1970, per L. …, per il 1971, per L…. , per il 1972 …, per L. …, per il 1973 …, per L…., … "e l’imposta sulle società di conseguenza per tutti gli anni", mentre venivano annullati per difetto di motivazione in relazione a tutte le altre poste".

L’imposta sulle società, di cui al D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, recante il t.u. delle leggi sulle imposte dirette, era stata infatti ridotta dal primo giudice "di conseguenza", in dipendenza, cioè, della nuova determinazione dell’imposta di ricchezza mobile, in quanto essa (l’imposta sulle società) è dovuta, a norma dell’art. 146, in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile "e del 15 per cento della parte del reddito complessivo netto eccedente il 6 per cento del detto patrimonio". Ed il reddito complessivo netto è costituito appunto, secondo il successivo art. 148, dalla sortire di più "elementi", il primo dei quali, indicato alla lettera a) del comma 1, è il "reddito di ricchezza mobile di categoria B, determinato ai fini della relativa imposta".

Il riferimento della parte conclusiva della sentenza della Commissione tributaria centrale impugnata – "resta quindi definitiva la decisione della stessa Commissione di 1^ grado che, giudicando nel merito ha fissato i valori dei redditi"; "la decisione della CT di 2^ grado va annullata e resta fermo il dispositivo della decisione della CT di 1^ grado" – nonchè del relativo dispositivo – "dichiara definitiva la pronuncia della CT di 1^ grado" – è quindi trasparente ed univoco nel senso che, una volta riformata la sentenza di appello escludendo la carenza di motivazione in quegli avvisi in relazione ai quali il primo giudice si era pronunciato nel merito della pretesa impositiva, "resta quindi definitiva" la decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi relativi all’imposta sulle società, riducendola per tutti gli anni "di conseguenza" alla riduzione dello "imponibile RM cat. B".

Con il quarto motivo del ricorso, denunciando falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 26 e 29 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75 in relazione agli avvisi di accertamento concernenti l’imposta di ricchezza mobile cat. B nonchè a quelli concernenti l’imposta sulle società ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 360 c.p.c., n. 3)", assume che la Commissione tributaria centrale avrebbe proceduto ad una valutazione estimativa, esclusa dalla sua competenza.

Il motivo è infondato, in quanto la Commissione tributaria centrale, chiamata a pronunciarsi sulla validità degli avvisi di accertamento annullati dal giudice d’appello perchè carenti di motivazione, li ha ritenuti invece adeguatamente motivati, ed ha perciò riformato la decisione sul punto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 25-11-2011, n. 43728

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Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 4 marzo 2011, ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, ha applicato la pena di mesi sei di reclusione a S.M., imputato del delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, perchè, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore di Verona, notificatogli il 1 ottobre 2010, con il quale gli veniva intimato di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla data predetta (fatto accertato in (OMISSIS)).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, il quale denuncia, con un unico motivo, la violazione dell’art. 129 c.p.p., per omesso esame di eventuali cause di non punibilità.

Motivi della decisione

2. Le fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater, che puniscono la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine, rispettivamente, iniziale e reiterato di allontanamento del questore, ancorchè poste in essere prima della scadenza dei termini, entro il 24 dicembre 2010, per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, devono considerarsi non più applicabili nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C- 61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità delle suddette norme incriminatrici con la normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (c.f.r., in termini, Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

Il recente D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha novato la fattispecie, sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitici criminis.

La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5 ter e quater, introdotta con l’intervento legislativo suindicato, non realizza, infatti, una continuità normativa con la precedente disposizione, sia per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, sia per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto è sufficiente ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE).

La più recente normativa ha, dunque, istituito nuove incriminazioni, applicabili solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis impone di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena sull’accordo delle parti con motivazione che, ancorchè succinta, sarebbe in astratto adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni anche con riguardo all’esclusa ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p.), nel senso che l’abrogazione è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi riconducibili all’art. 2 c.p. La nozione di condanna ricavabile da quest’ultima norma, in combinato con l’art. 673 c.p.p., deve essere, infatti, ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fino a quando esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale (conformi: Sez. 5, n. 39767 del 27/09/2002, dep. 26/11/2002, Buscemi, Rv. 225702, relativa proprio ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta; Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, dep. 16/06/2003, Giordano, Rv. 224606, con riguardo ad un più complesso caso di successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo del reato oggetto di condanna).

Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 47

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Svolgimento del processo

Nel ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. T. espone di esercitare la propria attività di coltivatore diretto ed allevatore per tramite della propria Azienda agricola, proprietaria di fondi su cui insistono, sin dal 1971, fabbricati rustici e colonici.

Nell’anno 1994, prosegue il ricorrente, il medesimo ha realizzato tre tettoie con montanti in legno e metallo, utilizzate per il ricovero del foraggio e solo stagionalmente coperte con materiale plastico, oltre ad un piccolo fabbricato adibito a stalletta per una superficie di mq 76.36: strutture tutte a servizio dell’allevamento esistente e realizzate su area destinata dal PRG allora vigente al mantenimento dei servizi agricoli e degli allevamenti (SR4).

A seguito della notificazione dell’ordinanza con cui il Comune ingiungeva la demolizione dei suddetti manufatti, il sig. T. notificava il ricorso in esame e presentava, altresì, una domanda per ottenere una concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, che, però, è stata rigettata (prot. n. 28752 del 18 agosto 1999) in ragione del fatto che "le opere richieste in sanatoria sono in contrasto con lo strumento urbanistico vigente in quanto è previsto il mantenimento di strutture abusive in zona "E5" agricola id tutela e caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, in edificabile secondo le prescrizioni dell’art. n. 17.05 delle N.T.A. del piano regolatore generale".

Anche tale provvedimento è stato impugnato, ma con autonomo ricorso.

In ragione di ciò e, quindi, della sopravvenienza di un provvedimento sanzionatorio novativo, in vista della pubblica udienza, la stessa parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all’annullamento dell’atto impugnato con il ricorso in esame.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di poter condividere la costante giurisprudenza secondo cui, a seguito della presentazione di una domanda volta ad ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria, detto ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo l’interesse della parte ricorrente traslato sul contenuto dell’atto conclusivo del nuovo procedimento così avviato.

Come ben evidenziato nella sentenza del TAR Campania, Napoli, IV, 29 giugno 2010, n. 16439, recente espressione di un orientamento da tempo costante e consolidato, infatti, a seguito dell’istanza di sanatoria, l’ingiunzione di demolizione deve essere necessariamente sostituita o dalla concessione in sanatoria o, nel caso di rigetto, da un nuovo provvedimento sanzionatorio, con la conseguenza che deve escludersi l’esistenza stessa di un interesse alla caducazione dell’originario ordine di demolizione.

Ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame, così come richiesto dalla stessa parte ricorrente.

Nulla deve essere disposto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2012, n. 13883

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Svolgimento del processo
Con sentenza pubblicata il 7 ottobre 2010 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 maggio 2003 con la quale era stata rigettata la domanda di I. H.U. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla B. I. s.p.a. il 31 agosto 1998 con conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia disattendendo l’eccezione di violazione del principio del "ne bis in idem" sollevata dall’ I. sul presupposto che per il medesimo fatto era già intervenuta pronuncia passata in giudicato relativa ad un precedente licenziamento dichiarato illegittimo. La Corte d’Appello ha considerato che il primo licenziamento dichiarato illegittimo era motivato dalla contestata inadempienza del lavoratore che, in qualità di consegnatario, avrebbe violato le disposizioni in tema di custodia delle tessere bancomat e quelle della custodia della corrispondenza di pertinenza della clientela domiciliata presso l’agenzia ove prestava servizio il dipendente in questione, consentendo l’illegittimo utilizzo della medesima tessera bancomat, mentre il licenziamento in questione è stato motivato dall’appropriazione della medesima tessera bancomat di pertinenza di un cliente e dal suo indebito utilizzo con conseguente appropriazione di un’ingente somma di denaro tramite numerosi prelievi. La Corte napoletana ha poi considerato che per i medesimi fatti di cui al licenziamento in questione si era svolto anche procedimento penale concluso con la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato i reati contestati all’ I. estinti per amnistia o per intervenuta prescrizione; tale pronuncia in sede penale, anche se di estinzione del reato, ha effetto di giudicato anche in sede civile ex art. 654 cod. proc. pen. quanto all’accertamento dei fatti.
L’ I. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Intesa Sanpaolo s.p.a. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta omesso esame di un aspetto e di un punto decisivo della controversia con riferimento al mancato esame dell’eccezione della tardività del provvedimento espulsivo.
Con il secondo motivo si deduce erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in tema di eccezione di giudicato;
l’esistenza di giudicato esterno; l’omesso esame di un punto della controversia decisivo; insufficienza della motivazione; copertura del giudicato del dedotto e del deducibile; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 2; omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’erronea considerazione del pregresso giudizio tra le parti conclusosi con sentenza passata in giudicato con tre pronunce tutte favorevoli al ricorrente, ed aventi ad oggetto il precedente licenziamento intimato al medesimo e che costituirebbero, quanto meno, un giudicato interno contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale che ha invece considerato la diversità dei fatti contestati nei due licenziamenti.
Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 654 cod. pen. In particolare si deduce che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto che l’efficacia dell’accertamento penale abbia valore di accertamento anche in relazione ai fatti contestati all’ I. e fondanti il licenziamento intimato, in quanto l’art. 654 cod. pen. non si riferisce anche alle sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del reato. Comunque la Corte d’Appello di Napoli avrebbe omesso di considerare il giudicato esterno desumibile dalla pronuncia della Corte d’Appello di Napoli nel giudizio relativo al primo licenziamento.
Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento all’omesso esame delle richieste istruttorie formulate sia in primo che in secondo grado.
Il primo motivo è inammissibile per la sua genericità. Il ricorrente, infatti, si duole che la corte territoriale non avrebbe esaminato la contestazione relativa alla tardività della contestazione, senza tuttavia precisare ed indicare il motivo d’appello relativo a tale questione. La controparte, anzi, espressamente contesta che la questione abbia fatto parte dei motivi di appello, per cui comunque, in mancanza della necessaria indicazione da parte del ricorrente, il motivo sarebbe comunque infondato non risultando, appunto, che la dedotta tardività della contestazione, esclusa dal giudice di primo grado, abbia costituito motivo di appello.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte napoletana ha dettagliatamente e lungamente motivato sull’analogo motivo di appello relativo all’asserito giudicato formatosi sul medesimo licenziamento con le sentenze che avrebbero giudicato sul medesimo fatto. La contestazione che aveva dato luogo al licenziamento di cui alle sentenza passate in giudicato, si riferisce a fattispecie diversa e relativa alla omessa custodia della corrispondenza domiciliata e della tessera bancomat di pertinenza di un cliente, mentre il licenziamento di cui al presente giudizio si riferisce all’improprio utilizzo della medesima tessera bancomat.
Tale diversità di fattispecie è stata, come detto, lungamente considerata dalla Corte territoriale, ed appare logica e condivisibile.
Pure infondato è il terzo motivo di gravame. Anche sul rilievo giuridico della pronuncia della Corte d’Appello penale che si è pronunciata sul medesimo fatto, la sentenza qui impugnata si è dilungata ampiamente con considerazioni comunque giuridicamente esatte. In questa sede può solo ribadirsi il principio, più volte affermato da questa corte, secondo cui la pronuncia penale di estinzione del reato ha effetto vincolante per il giudice civile se il giudice penale abbia proceduto ad un accertamento del fatto, limitato ai fini della pronuncia di estinzione del reato, ferma restando la possibilità, per il giudice civile, di valutare autonomamente i medesimi fatti storicamente accertati in sede penale, circostanza avvenuta nella fattispecie in esame. Di regola, il proscioglimento per estinzione del reato per amnistia, in quanto prescinde dall’accertamento dei fatti, non pregiudica in alcun modo gli interessi civili: estinto il reato per amnistia, il giudice civile, adito per interessi civilistici, conserva piena ed autonoma facoltà non solo di ricostruire il fatto, ma anche di accertare, agli effetti rilevanti in sede civile, se in esso ricorrano gli elementi costitutivi del reato.
E’ pure infondato il quarto motivo relativo alla mancata ammissione di mezzi istruttori. Il motivo è infatti generico: allorchè nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, è necessario che il ricorrente non si limiti ad una censura generica, ma invece specifichi gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando il contenuto e le finalità della richiesta istruttoria stessa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in Euro 40,00, oltre ad Euro 4.000,00 per onorario oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012

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