Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 16423

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con scrittura privata del 20 aprile 1974 N.O. e i figli S. e L. si obbligavano a condurre in comunione i loro tre fondi rustici, per un totale di 68 ettari, riconosciuti tutti di esclusiva proprietà del padre, con amministrazione riservata a quest’ultimo e con suddivisione in tre parti uguali delle spese e dei ricavi.

I figli P. e G.B., che non partecipavano alla conduzione, sottoscrivevano l’atto.

Morto il padre nel (OMISSIS), si aggiungeva al sodalizio G. B. che apportava un suo fondo.

Alla, morte di S. ((OMISSIS)), gli eredi M., N. e N.P. e la vedova Z.S. convenivano in giudizio L. e N.G.B., assumendo che S. aveva sempre provveduto alle necessità di tutti i fondi e che in base al rendiconto i due fratelli erano debitori del loro dante causa.

Il Tribunale di Padova – ritenendo che l’azione doveva essere qualificata come actio mandati contraria, e negando che potesse esistere tra i fratelli una società di fatto, in assenza della forma scritta del conferimento dei terreni, condannava N.L. al pagamento di Euro 43.767,29 e N.G.B. al pagamento di Euro 29.127.42.

Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2003 L. e N.G.B. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 12435/2002, contestando che l’azione potesse essere qualificata come actio mandati contraria, non avendo essi mai conferito alcun incarico al fratello di gestire la loro proprietà; sostenevano quindi che il Tribunale aveva travisato i presupposti di fatto; che non esisteva nessun sodalizio; che ogni pendenza collegata alla scrittura del 20 aprile 1974 era stata risolta con scrittura del 23 gennaio 1989; che il Tribunale aveva pronunciato ultra petita condannandoli a pagare una somma persino superiore a quella chiesta dagli attori. Si dolevano inoltre della carenza di motivazione e dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie nonchè della condanna alle spese.

Si costituivano gli attori di primo grado, chiedendo la conferma dell’appellata sentenza.

La Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto da L. e N.G.B. avverso la sentenza del Tribunale di Padova ed in riforma della stessa, respingeva la domanda di rimborso delle spese di gestione degli appellati, fondata sulla base di un dedotto rapporto di mandato, o di società di fatto o di negotiorum gestio; condannava gli appellati Z.S., N.P., N.M. e N.N., in solido, al pagamento delle spese di lite.

Propongono ricorso per cassazione Z.S., P., M. e N.N. con tre motivi.

Resistono con controricorso L. e N.G.B. che presentano memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., n. 5, laddove la corte ha affermato che si deve escludere l’esistenza di un mandato tacito a N.S., in quanto il padre N.O. era unico amministratore in forza della scrittura 20.04.1974.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1722 c.c..

I due motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha negato l’esistenza del mandato in capo a S. perchè l’unico amministratore riconosciuto in forza del sopra citato accordo del 1974 era il padre O.. La Corte sarebbe così incorsa in un evidente errore logico per non aver considerato che il periodo di riferimento per la valutazione dell’esistenza/conferimento o meno del mandato allo stesso S. era quello successivo alla morte di O..

Secondo questa tesi quindi l’esistenza del mandato in capo al solo O., in forza della scrittura del 1974, non costituiva un valido motivo per escludere il conferimento del mandato al figlio S., visto che detto conferimento si riferiva ad un periodo diverso.

Ad avviso di parte ricorrente inoltre la Corte d’Appello ha errato perchè il mandato dell’ O. era comunque venuto meno, con la sua morte avvenuta il 30 luglio 1988, in forza dell’art. 1722 e quindi non poteva interferire con il rilascio/modifica del mandato al figlio S. da parte dei fratelli.

I motivi sono infondati.

Con accertamento di fatto e con ragionamento convincente ed immune da vizi logici o giuridici l’impugnata sentenza nega infatti che S. abbia proseguito nella stessa opera del padre ed afferma che la prova dell’esistenza di un accordo modificativo deve essere fornita dal mandatario il quale assume essere stato concluso un nuovo contratto di mandato. Nè l’esistenza del mandato può trarsi per presunzione dalla sola circostanza che N.S. gestì gli acquisti dei fratelli. Manca infatti la prova che al termine di ogni anno egli abbia reso il rendiconto ai suoi fratelli.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere considerato e valutato gli elementi probatori offerti dalla istruttoria orale e documentale circa la prova del mandato art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1703, 2727 e 2729 c.c..

Lamenta parte ricorrente che la Corte d’appello non ha nè menzionato nè valutato una pluralità di fatti accertati e provati che rappresentavano invece l’essenza del contenuto del mandato conferito a S. e ne erano insieme la prova dell’esistenza. In specie, proseguono i ricorrenti, la Corte non ha considerato i fatti emersi per cui l’attività di S. abbracciava la coltivazione vera e propria dei fondi e le attività connesse, nonchè la gestione dei pagamenti che non si riduceva ad una semplice attività materiale.

La Corte ha pure errato, ad avviso dei ricorrenti, nella interpretazione ed applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di presunzioni laddove non ha considerato e valutato che tutti gli atti compiuti da S. per i fratelli, nel corso di quasi quattro anni avevano le caratteristiche delle presunzioni gravi, precise e concordanti e quindi assumevano la veste di prova del mandato allo stesso S. di compiere quegli atti.

Il motivo non può essere accolto perchè interamente incentrato su circostanze di fatto. I vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non possono infatti consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).

Nè la motivazione dell’impugnata sentenza presenta elementi di contraddittorietà o vizi logico – giuridici.

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2932 Procedimento

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, cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Attraverso l’atto di appello in esame (n. 9929/10, notificato il 15.11.2010, si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. II, n. 5108/2009 del 30.9.2009, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal professor F. G. (attuale appellante) avverso il diniego di riconoscimento (con decreto n. 19448 del 22.6.2006) della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "ipoacusia prevalentemente neurosensoriale a sinistra, di tipo misto a destra", dall’interessato ritenuta contratta per "esposizione a pressioni sonore sicuramente patogene, provenienti da trapani a turbina, micromotori, aspiratori, manipoli ad ultrasuoni ecc.", durante il lungo periodo di servizio prestato nella clinica di odontostomatologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli..

Nella citata sentenza – richiamata l’insindacabilità nel merito del giudizio tecnico/discrezionale emesso dall’Amministrazione (salvo evidenti vizi logici o travisamento dei fatti) e rilevato il carattere non perentorio dei termini, di cui si contestava il superamento (con preclusa formazione del silenzio assenso) – si ravvisava conclusivamente l’assenza dei vizi prospettati avverso il provvedimento impugnato.

In sede di appello, le conclusioni sopra sintetizzate venivano contestate per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità ed illogicità sotto vari profili, tenuto conto della documentazione prodotta dall’interessato, circa le condizioni di lavoro del medesimo e la possibile incidenza di tali condizioni sulla patologia riscontrata.

Premesso quanto sopra il Collegio ritiene necessario – ai fini del decidere – disporre verificazione in contraddittorio, con le modalità indicate nella parte dispositiva della presente decisione, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, al fine di condurre l’accertamento, pure specificato in dispositivo, in contraddittorio con il soggetto interessato, che ha facoltà di farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dispone ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 verificazione in contraddittorio, per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità (da valutare – in considerazione del tempo trascorso – non solo tramite esame diretto del paziente, ma anche sulla base di ogni altra documentazione prodotta in giudizio, o comunque fornita dalle parti, con particolare riguardo alle pregresse condizioni di lavoro dell’interessato, quali risultanti dagli atti):

"ipoacusia prevalentemente neurosensoriale a sinistra, di tipo misto a destra"..

Delega al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" la facoltà di designare un esperto nella patologia di cui trattasi, affinchè provveda agli accertamenti sopra descritti

Assegna al medesimo un termine di giorni 40 (quaranta), decorrenti dalla data di recezione della comunicazione relativa all’avvio delle operazioni di verificazione, per il deposito, presso la Segreteria della sezione, di un’apposita relazione sulle operazioni poste in essere e sulle risultanze delle medesime;

Fissa in Euro. 1.500,00 l’anticipo per le spese all’organo verificatore, con onere provvisoriamente a carico della parte appellante.

Autorizza le parti a partecipare alle operazioni di verifica con propri consulenti, con facoltà di darne notizia alla Segreteria della sezione fino alla data comunicata di inizio della verificazione.

Assegna alle medesime parti il termine di giorni 20 dalla scadenza del termine per il deposito della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, per depositare osservazioni scritte alla predetta relazione.

Fissa per il prosieguo l’udienza del 18 ottobre 2011.

Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata, a cura della Segreteria, oltre che alle parti, al citato Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 27-05-2011, n. 21386 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli confermava la misura degli arresti domiciliari a carico di D. P.G. indagato per corruzione.

2. Ricorre il D.P. che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla gravita degli indizi e alle esigenze cautelari.

3. Mentre con la doglianza riguardante gli indizi si introducono in questa Sede elementi di fatto insuscettibili di valutazione, fondata si dimostra la censura circa la valutazione delle esigenze cautelari.

Difetta al riguardo nell’ordinanza impugnata una spiegazione del perchè si debbano ritenere tuttora sussistenti pericoli di ruga o di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato per fatti avvenuti tra il 2003 e il 2005. A tale domanda è chiamato a rispondere il giudice del rinvio.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Napoli.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-06-2011, n. 5239 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(essendo state sul punto preavvertite le parti presenti in Camera di Consiglio) che sussistano i presupposti per una decisione della causa direttamente nel merito in forma abbreviata, trattandosi di ricorso chiaramente inammissibile, per difetto di giurisdizione;

Considerato infatti che la controversia riguarda la richiesta dell’Amministrazione, a seguito di chiusura delle attività e approvazione della rendicontazione finale all’esito delle verifiche amministrativo contabili effettuate dall’Amministrazione stessa, di restituzione di importi corrisposti in eccedenza in sede di anticipo ed erogazione del finanziamento concesso alla ricorrente AGE.FOR.M Agenzia Formativa per il Mezzogiorno, per il progetto in epigrafe specificato;

Considerato infatti che in materia di contributi pubblici rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione, in parte o in tutto, dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione involgente interessi legittimi, la controversia concernente determinazioni assunte dall’amministrazione concedente, in via di autotutela, per originari vizi di legittimità dell’erogazione per contrasto con l’interesse pubblico (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 dicembre 2010, n. 38892; vedi anche CdS, IV, n. 7434/2009

Ritenuto che nella specie la controversia, riguardante l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, rientri appunto nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa (vedi al riguardo Consiglio Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6310; TAR Lazio, Roma, III, n. 6827/2009; TAR Campania, NA, III, n. 6997/2008; CdS, VI, n. 210/2008; CO. CASS., SS. UU., n. 117/2007);

Ritenuto, dunque, alla stregua delle svolte argomentazioni ed ai sensi dell’art. 11, comma 1, del c.p.a., che debba essere declinata la giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario, al quale la causa può essere riproposta, nei termini di legge, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (comma 2, art. 11 cit).

Ritenuto infine quanto alle spese di lite che possano compensarsi tra le parti, sussistendo sufficienti elementi giustificativi per disporre in tal senso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, per difetto di giurisdizione, spettando quest’ultima al G. O. come da motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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