T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04-01-2012, n. 78 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne del periodo 1999/2000 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 9788/2000, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito della parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in L. n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente, Estensore

Francesco Riccio, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-07-2012, n. 11871 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

che:

1. C.U. e D.T.G. hanno chiesto, con ricorso del 16 gennaio 2009 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti con ricorso del 15 dicembre 2003 e definita con sentenza del 30 maggio 2008.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in un anno e cinque mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 700 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorrono per cassazione C. e D.T. affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.u. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e della tariffa professionale forense relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quella di questa Corte che ritiene necessaria una liquidazione pari almeno a 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura giudiziaria e pari ad almeno 1.000 Euro annui per il periodo successivo (Cass. civ. n. 21840 del 14 ottobre 2009).

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 1.170 Euro, per ciascuno dei ricorrenti, e al pagamento di tali somme, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

3. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento dell’indennizzo, ex L. n. 89 del 2001, liquidato in Euro 1.170, in favore di ciascun ricorrente oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 873 Euro, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 595 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 17-05-2013, n. 21194

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 luglio 2011 dal G.u.p. del Tribunale di Brescia all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di F.R. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, ha condannato Fi.

F. alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 44.445 per l’acquisto in più occasioni di cocaina, per un quantitativo complessivo di circa 5 chilogrammi.

2. Nel ricorso per cassazione presentato nell’interesse di F. viene censurata la sentenza per violazione dell’art. 192 c.p.p. e per il vizio di motivazione. Si assume che i giudici non abbiano valutato l’attendibilità intrinseca del M., sottolineando che agli atti del procedimento mancherebbe un provvedimento di stralcio della sua posizione; si considerano generiche e non riscontrate le sue dichiarazioni accusatorie, in cui non vengono indicate nè date, nè luoghi delle varie consegne dello stupefacente; si criticano i riscontri presi in esame dai giudici, tra cui l’identificazione avvenuta sulla base del nomignolo "(OMISSIS)" trovato nelle carte di M., il tracciamento GPS, le soste registrate nei pressi della pizzeria gestita dall’imputato e della sua abitazione; si evidenzia la contraddittorietà della motivazione là dove considera irrilevanti alcune incongruenze presenti nella dichiarazione del M., riguardanti il modello dell’autovettura del F. e l’inesistenza di un bambino in tenera età, figlio della sua convivente.

Con gli altri due motivi si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione immotivata dell’aumento di pena per la recidiva.

3. Nel ricorso presentato nell’interesse di Fi. si censura la sentenza d’appello per manifesta illogicità della motivazione e per erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p.. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel capovolgere la decisione del primo giudice, che aveva escluso l’esistenza di riscontri alla chiamata in correità del M., ha valorizzato il dato relativo alla conoscenza tra Fi. e Me.

altro imputato di questo processo – e il controllo eseguito dalla polizia giudiziaria, in cui i due vennero trovati a bordo della stessa autovettura, circostanza neutra che non appare idonea a dimostrare che il riferito rapporto di conoscenza abbia portato alla commissione di attività illecite. Inoltre, viene sottolineato come la sentenza dia per scontato la valenza di riscontri oggettivi ad una serie di elementi – foglietto manoscritto in cui compare l’indicazione del nominativo "FIA"; risultati del monitoraggio satellitare – che lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto del tutto arbitrari e comunque insufficienti a giustificare un’affermazione di responsabilità. In conclusione, i giudici di appello avrebbero attribuito valore di prova ad elementi ai quali avrebbe dovuto essere riconosciuta una valenza puramente indiziaria.

Motivi della decisione

4. Entrambi i ricorsi sono infondati, al limite dell’inammissibilità, in quanto i motivi dedotti contengono censure nel merito e propongono letture alternative delle prove acquisite e correttamente valutate.

Si apprende dalla sentenza impugnata che il procedimento, che ha riguardato anche altri coimputati, ha avuto origine dalle dichiarazioni accusatorie di M.S., che gestiva assieme a P.D. il commercio di cocaina nel bresciano, il quale ha iniziato a collaborare fornendo il nominativo dei vari acquirenti della sostanza stupefacente, tra cui F. e Fi.. In particolare, M. ha riferito di avere venduto in diverse occasioni, assieme a P., quantitativi di cocaina a F., per una fornitura complessiva di 15 chilogrammi tra il maggio 2007 e il giugno 2008; allo stesso modo ha sostenuto di avere fornito cocaina anche a Fi., conosciuto tramite P..

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto riscontrata la chiamata in correità nei confronti di F.; mentre il G.u.p. ha escluso la sussistenza di riscontri obiettivi nel caso di Fi., decisione che è stata riformata dalla Corte territoriale che, invece, ha individuato una serie di riscontri che hanno portato al riconoscimento della responsabilità dell’imputato.

Tra questi riscontri vi è quello costituito dalla documentazione cartacea riferibile ad una sorta di contabilità dei traffici illeciti gestiti dalla coppia P. e M. (l’indicazione FIA e ACC con accanto delle cifre, porterebbe al cognome dell’imputato e al sua appellativo, quello di "(OMISSIS)" riferito dallo stesso chiamante in correità); quello relativo al controllo di polizia in cui l’imputato viene trovato in compagnia di Me.

F. – che il primo giudice non aveva valorizzato -, in quanto conferma le accuse del M. che aveva indicato che i due erano in società nell’acquisto dello stupefacente; i risultati del monitoraggio satellitare, che ha dimostrato che l’autovettura del M. si è recata in più occasioni nei luoghi in cui sarebbero avvenuti gli acquisti di droga da parte dell’imputato.

Si tratta di una motivazione che non risulta essere manifestamente illogica ovvero intrinsecamente contraddittoria, nè risulta che vi sia stata una erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., in quanto i giudici di merito hanno attentamente verificato la sussistenza di elementi di riscontro alle chiamate in correità.

5. Del tutto infondato è anche il motivo, proposto dal solo F., con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’immotivata applicazione della recidiva. La sentenza ha motivato coerentemente l’esclusione delle attenuanti in relazione alla gravità della condotta posta in essere; inoltre, ha correttamente applicato la recidiva semplice, regolarmente contestata e ritenuta sussistente.

6. All’infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 27-11-2008 (18-11-2008), n. 44362 Patrocinio esercitato in procedure incidentali – Spese – Liquidazione – Competenza del giudice del procedimento principale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con atto del dì 8 agosto 2008 il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, ha sollevato conflitto negativo di competenza a decidere sulla liquidazione dei compensi professionali richiesti dall’avvocato difensore di imputati ammessi al gratuito patrocinio, liquidazione relativa all’attività difensiva svolta nella procedura incidentale di appello di cui all’art. 310 c.p.p..
Ad illustrazione della ragioni di conflitto il giudice proponente richiama il decreto in data 14.03.2007, con il quale il Tribunale di Modena, provvedendo sulla richiesta del difensore interessato, dava corso alla liquidazione facendo salva, però, quella relativa alla procedura incidentale di cui in premessa, sul rilievo della estraneità di quella autorità giudiziaria rispetto all’attività svolta nell’ambito del "procedimento avanti al Tribunale distrettuale della libertà".
Da parte sua quest’ultimo giudice oppone che la norma di riferimento, e precisamente il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, come novellato, dispone la liquidazione dei compensi professionali al termine di ciascuna fase o grado, e che nel termine "fase" non può ricomprendersi il momento incidentale dato dalla impugnazione di misure cautelari personali, con la conseguenza che il giudice competente a decidere sulla domanda di liquidazione del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato va individuato nel giudice chiamato a conoscere il processo principale, nel caso in esame il Tribunale di Modena, in composizione monocratica. Ciò premesso osserva il Collegio che ai lini della decisione, occorre tener conto della sopravvenuta abrogazione della L. n. 217 del 1990 e della nuova disciplina della materia ad opera del T.U. emanato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (v., in particolare, gli artt. 82, 105, 299 e 302), entrato in vigore il 1 luglio 2002, nonchè della integrazione normativa dettata dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3.
Durante la vigenza dell’anteriore testo legislativo la giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento in senso contrario (su cui si veda., in particolare, Cass., Sez. 1^, 6.5.99, confl., comp. in proc. Sapere), era pervenuta alla conclusione che la competenza a liquidare il compenso al difensore spettava, per ciascun grado del giudizio, interamente e inderogabilmente al giudice di merito del grado e, per l’attività professionale prestata nel corso delle indagini preliminari, al G.I.P. (tale era il caso all’esame di quel collegio che richiamava per questo la L. n. 217 del 1990, art. 7).
Il giudice di merito, secondo la riferita elaborazione giurisprudenziale, era perciò tenuto a liquidare anche i compensi per i subprocedimenti incidentali innestatisi nel corso della fase o del grado di sua competenza, non esclusi quelli "de libertate"; ciò per tassativa indicazione dell’art. 7 e art. 12, comma 2, Legge appena citata (Cass., Sez. 1^, c.c. 22 maggio 2002, Piccolo).
Tale disciplina appariva coerente con la "ratio" di assegnare la decisione all’organo meglio in grado di apprezzare l’importanza complessiva dell’opera svolta e quantificare il compenso alla stregua delle tariffe professionali, che appunto fanno riferimento alle caratteristiche del procedimento nel suo complesso, secondo parametri variabili in ragione della tipologia dell’ufficio giudiziario competente per il merito.
La nuova disciplina del 2002 ha espressamente ripetuto il riferimento al giudice "della fase o grado" in cui è avvenuta la prestazione, con ciò confermando la "ratio" sottostante, come sopra individuata, di guisa che la competenza del giudice di merito del grado, nella particolare ipotesi in esame, poteva comunque continuare a desumersi da considerazioni sistematiche, in ragione cioè della presupposta competenza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 93, comma 1) e di quanto espressamente stabilito per le parallele procedure di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed ausiliari del giudice (art. 83, comma 2) (Cass Sez. 1^, 25/09/2002, n. 35071; Cass., Sez. 1^, 22.4.2004 n. 21605).
Tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato autorevole conferma normativa con l’intervento novellatore di cui alla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, il quale ha esplicitamente inserito le parole "al difensore" nell’art. 83, comma 1, citato T.U. che attualmente, anche per ragioni formali oltre che sistematiche da soluzione al conflitto prospettato in conformità alla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata.
Nel caso di specie va perciò dichiarata la competenza del Tribunale di Modena, in composizione monocratica, quale giudice di merito in primo grado.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Modena, in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.