Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2012, n. 1464 Competenza legislativa della Regione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.9.2008, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Palermo, dichiarata l’inammissibilità dell’appello di A.C. e di D. G.P. e la cessazione della materia del contendere tra l’appellata AMAP s.p.a. e T.G., confermava nel resto la decisione di rigetto delle domande avanzate con il ricorso introduttivo.

Rilevava la Corte territoriale, quanto agli appellanti C. e D.G., che, essendo gli stessi deceduti in data successiva a quella della sentenza di primo grado ed anteriore a quella di produzione del gravame, il mandato al difensore doveva ritenersi estinto, non valendo il principio dell’ultrattività della procura, derogatorio del principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato e quindi valido entro il rigoroso limite applicativo fissato dall’art. 300 c.p.c., commi 1 e 2. In relazione agli altri appellanti, osservava che gli artt. 14 e 15 dello Statuto della Regione Sicilia, in relazione alle materie soggette alla potestà legislativa regionale esclusiva, e l’art. 17, in relazione alla potestà legislativa regionale concorrente, non contemplavano la fattispecie in esame, essendo la riserva di legislazione regionale palesemente limitata ad ambiti che riflettono la natura pubblica dell’ente locale di riferimento ed attengono al piano dell’organizzazione dello stesso e che, pertanto, la L. n. 3 del 1979, art. 5 ter era immediatamente applicabile anche nel territorio della Regione Siciliana. Rilevava, poi, che il divieto posto dalla norma – che riguardava la stipulazione e l’approvazione di nuovi accordi integrativi aziendali dal 1 marzo 1979 e fino all’entrata in vigore della legge di riforma delle municipalizzate che prevedessero erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria nonchè di contratti che trattassero materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai CCNL – dovesse intendersi riferito a qualunque manifestazione negoziale, di qualsiasi livello, che prevedesse e confermasse, anche mediante proroga, benefici nel trattamento economico e normativo del personale di una singola azienda non attribuiti dalla contrattazione nazionale, e non in maniera formale e restrittiva. La norma doveva interpretarsi nel senso che vietato era il risultato – con qualsiasi procedimento ottenuto – di vincolare l’azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che fossero l’effetto di un atto perfezionatosi successivamente all’entrata in vigore della norma imperativa. Le deroghe migliorative individuate dagli appellanti nell’art. 15 del contratto aziendale 16.9.1949 e nella Delib. 23 luglio 1959, n. 272 in materia di divisore per il calcolo della retribuzione e di orario di lavoro, nell’accordo aziendale 26.2.1973 e nella Delib. 15 marzo 1973, n. 75 quanto agli scatti di anzianità, non erano il frutto di normazione a tempo indeterminato stipulata in data anteriore all’entrata in vigore della legge Stammati, ma costituivano norme integrative di contrattazione collettiva nazionale la cui vigenza non poteva che essere originariamente circoscritta a quella della contrattazione collettiva di riferimento, per cui la perdurante applicazione di tali fonti oltre la data della relativa vigenza era stata il frutto di successive proroghe, che, però, dal 1.3.1979, non erano più consentite. Peraltro, la contrattazione collettiva nazionale successiva al 1979 aveva delimitato l’ambito di quella aziendale alle sole materie o istituti espressamente demandati alla contrattazione aziendale da specifiche norme del c.c.n.l., tra i quali non rientravano le materie oggetto del giudizio. Anche la previsione dei c.c.n.l. che sancivano la conservazione delle condizioni locali di miglior favore violava il disposto della L. n. 3 del 1979, art. 5 ter ed era affetta da nullità. Doveva ritenersi assorbito il motivo di gravame relativo alla legittimazione soggettiva delle partii stipulanti l’accordo del 16.2.1996, recepito nella delibera 154/96, sul rilievo che il miglior trattamento economico era senza titolo.

Quanto alla riconvenzionale dell’AMAP, riferita a domanda restitutoria, la sentenza impugnata confermava la statuizione di primo grado sia sotto il profilo della rilevanza della buona fede dell’accipiens, ai fini della decorrenza degli interessi, sia in ordine alla individuazione del soggetto tenuto alla restituzione delle imposte trattenute alla fonte dal sostituto d’imposta.

Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso i lavoratori, con ventidue motivi.

Resiste, con controricorso, l’AMAP s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Va, preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dai ricorrenti I. ed A., che hanno conciliato la controversia dinanzi all’UPLMO, e di quello proposto da Al., B. e M., che hanno proceduto alla conciliazione in sede sindacale. I rispettivi verbali di conciliazione risultano debitamente sottoscritti dagli interessati, oltre che dal procuratore speciale della società; dai suddetti verbali di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

I suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti della società sopra indicata, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S. U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dei suddetti lavoratori, per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al contenuto degli accordi transattivi intervenuti tra le parti.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 300 e 328 c.p.c., sostenendo che, per effetto del combinato disposto degli indicati articoli, il giudice d’appello, nel pronunciare l’inammissibilità del gravame proposto dall’ A. e dal D. G., non aveva considerato che il gravame era stato introdotto prima della scadenza del primo semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza appellata, onde doveva valere il principio dell’ultrattività della procura.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ulteriore violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 300 c.p.c., in via subordinata ed in riferimento alla posizione processuale dell’ A.. Quest’ultimo era deceduto il (OMISSIS), quindi dopo il dispositivo della sentenza, ma prima della pubblicazione del 3.12.2003, onde si domanda, con specifico quesito, se il giudice sia incorso in errata applicazione dell’art. 300 c.p.c., non ritenendo l’ultrattività della procura ex art. 300 c.p.c..

Con il terzo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter come risultante dalla L. n. 3 del 1979 di conversione, sostenendo che il principio alla base di tale normativa è quello del consolidamento della spesa pubblica e non il suo contenimento e domandando, con quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se la norma, nell’impedire l’attribuzione ai lavoratori di retribuzioni maggiori rispetto a quelle di cui ai c.c.n.l. a far data dal 1.3.79, non ostava al mantenimento di quelle già in godimento alla stessa data.

Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono di ulteriore violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 3 del 1979, art. 5 sul rilievo che la norma non impone un trattamento unico nazionale su tutto il territorio della Repubblica in conformità assoluta e generale ai c.c.n.l. del settore.

Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 ter in combinato disposto con la L.R. Sicilia n. 175 del 1979, artt. 1 e 2 e delle disposizioni di cui alla L.R. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 di approvazione dell’ordinamento degli enti locali, sostenendo l’inapplicabilità in Sicilia della legge Stammati per competenza esclusiva legislativa della Regione Sicilia in materia di ordinamento degli enti locali di cui all’art. 14, lett. O e P dello Statuto di cui al R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Ritengono che, in difetto di recepimento della normativa statuale, non possono che trovare applicazione le norme regionali in tema di personale degli enti locali, che nulla dispongono a tale proposito, e che ha errato il giudice del gravame a ritenere che la riserva legislativa regionale non operi nell’ambito dei rapporti di lavoro di natura pacificamente privata. Formulano quesito con il quale domandano se corrisponda al diritto vivente, per il periodo per cui è causa (1978-1990/1991), l’inapplicabilità della L. n. 3 del 1979 in via integrale agli enti locali e loro municipalizzate nel territorio della Regione Siciliana e se la materia finanziaria degli enti locali avesse già trovato normazione compiuta di rango primario in via esclusiva.

Con il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione della L. n. 3 del 1979, art. 5 ter in combinato disposto con la L. n. 142 del 1990, rilevando la caducazione del divieto e della correlata comminatoria di nullità di cui alla L. n. 3 del 1979, art. 5 ter, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 142 del 1990, in tema anche di riordino delle municipalizzate e domandando, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 142 del 1990 e, quindi, dal 27.6.1990, sia cessato il divieto di cui all’art. 5 ter, con conseguente caducazione dell’"ancillare" comminatoria, prevista al comma 2, degli atti posti in essere in violazione di detto divieto.

Con il settimo motivo, e con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 ter in combinato disposto con la L.R. n. 48 del 1991, rilevando l’avvenuta caducazione della comminazione di nullità di cui all’indicato art., per effetto dell’entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 48 del 1991, in tema anche di riordino delle municipalizzate.

Con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del R.D. n. 108 del 1904, art. 16 e del D.P.R. n. 902 del 1986, art. 23, osservando che nella sentenza si confonde il concetto di approvazione con quello di esecuzione delle fonti contrattuali e che, poichè le disposizioni citate conferiscono alla commissione amministratrice delle municipalizzate il potere di deliberare circa gli uffici, gli stipendi ed i salari dei dipendenti, la ricorrenza di atti aziendali in violazione dell’art. 5 ter doveva essere ricercata in forma positiva esplicita e scritta, non potendo essere configurata in guisa da contrastare con le norme di legge richiamate.

Con il nono motivo, viene dedotta l’insufficienza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, adducendosi che il giudice di appello, pur ritenendo possibile un’approvazione per facta concludenza, aveva il dovere di specificare quali fossero questi ultimi, nonchè in quale guisa gli stessi abbiano determinato quell’effetto approvativo da cui si è fatta discendere la relativa nullità.

Con il decimo motivo e con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, i lavoratori deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia circa la durata degli accordi aziendali privi di data di scadenza. Assumono l’omessa motivazione in ordine all’iter logico seguito dalla Corte territoriale, che ha attribuito a detti atti aziendali (1949 e 1973) privi di data di scadenza, una vigenza circoscritta a quella dalla contrattazione collettiva (nazionale) di riferimento, laddove tali accordi non erano stati disdettati e, osservano che, peraltro, la prima previsione cogente di durata dei contratti collettivi aziendali trovava ingresso con il Protocollo d’Intesa 23.7.1993. Con quesito, domandano se la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio, per non avere accompagnato la statuizione con argomentazioni idonee a giustificare la decisione sul punto.

Insufficiente motivazione su un fatto controverso (esistenza di un termine di durata delle fonti esaminate) decisivo ai fini del giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, viene dedotto con l’undicesimo motivo, rilevandosi che le fonti aziendali sono tutte anteriori al 1.3.1979 e che la motivazione secondo cui tali fonti costituivano integrazione della contrattazione collettiva nazionale era riferita in particolare alle Delib. n. 272 del 1953 e Delib. n. 75 del 1973, intitolate disposizioni di attuazione in sede aziendali di accordi nazionali ed accordo interconfederale, essendo stato omesso il richiamo alle altre fonti aziendali e alla relativa durata e non potendo aversi riguardo semplicisticamente alle relative titolazioni.

Per il principio di autosufficienza, si riportano gli articoli dei vari contratti aziendali che prevedono trattamenti migliorativi, per comprovare che, se non avesse la Corte territoriale esteso alle altre il contenuto delle delibere desunto dall’esame dei provvedimenti nn. 272/59 e 75/53, non le avrebbe considerate scadute alla data del 1.3.1979.

Con il dodicesimo motivo, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. e la violazione dei canoni di ermeneutica con riferimento al contenuto negoziale della Delib. n. 272 del 1959 ed al contenuto negoziale della Delib. n. 75 del 1973, sostenendo che le delibere che hanno nel preambolo richiamato le disposizioni di contratti aziendali precedenti erano atti unilaterali del datore a contenuto economico, senza riferimento a negoziati intercorsi con le parti ed a trattative intercorse con la controparte sindacale e che la Corte territoriale non avrebbe indagato sull’animus datoriale di modificare in melius l’accordo aziendale originario del 1949, e, per quanto attiene la Delib. n. 75, avrebbe omesso di considerare il comportamento successivo delle parti. Domandano se il giudice del gravame sia incorso nel vizio di violazione dei richiamati canoni ermeneutici codicistici (artt. 1362 e 1363 c.c.), avendo omesso di effettuare le prescritte indagini a fini ermeneutici.

Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deducono, con il tredicesimo motivo, violazione e falsa applicazione del Protocollo di intesa 23.7.1993, con riferimento all’efficacia della regola della durata quadriennale dei contratti ed accordi collettivi aziendali, osservando che la Delib. n. 75 del 1973 contiene una disciplina di carattere parzialmente novativo e non meramente integrativo del CCNL rinnovato e che l’assetto negoziale collettivo a livello aziendale non prevedeva alcuna scadenza pattuita ed alcun termine di durata opponibile da altra fonte. Con il quesito chiedono se la Corte del merito sia incorsa in violazione e falsa applicazione dell’accordo sindacale e, segnatamente, del punto 2, per avere statuito che la vigenza dei due negozi giuridici non poteva che essere originariamente circoscritta a quella della contrattazione collettiva di riferimento, atteso che per la prima volta nell’ordinamento intersindacale proprio con il predetto protocollo è stata introdotta una regola generale cogente di attribuzione automatica della durata quadriennale ai contratti collettivi aziendali.

Il quattordicesimo motivo è riferito alla assunta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme codicistiche ermeneutiche, con riferimento ad atti negoziali aziendali, in relazione ai quali si ritiene arbitraria l’affermazione circa la scadenza, atteso che anche la continua ed ininterrotta esecuzione delle fonti in parola nei vari periodi di causa costituisce quel comportamento complessivo confermativo della loro vigenza ininterrotta nel tempo. Si rileva che il dichiarato intento di disciplinare e contrastare le disposizioni del c.c.n.l. quanto alle percentuali di maggiorazioni per lavoro straordinario va in direzione contraria a quanto sostenuto dal giudice di appello e, con quesito, si chiede affermarsi che l’atto unilaterale costituito dalla Delib. n. 272 del 1959, interpretato secondo le regole di cui agli artt. 1324, 1362 e 1363 c.c., consiste in una manifestazione della volontà di impedire l’entrata in vigore della clausola del c.c.n.l. 1958 e di mantenere la vigenza per il presente e per il futuro delle regolamentazioni sancite dall’art. 16 del contratto aziendale del 1949, con conseguente attribuzione ai lavoratori ricorrenti delle percentuali di maggiorazione ivi stabilite. Si riporta il contenuto dell’art. specifico della Delib. n. 75 del 1973 e si pone quesito riferito all’autonomia del termine di durata del contratto aziendale rispetto a quella del c.c.n.l..

Ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunziano, con il quindicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento ai CCNL 1980 (art. 51), c.c.n.l.

1986 (art. 54), c.c.n.l. 1988 (art. 60) e 1990, nonchè al c.c.n.l.

17.11.1995 e, segnatamente, al suo Allegato 1, con riferimento, per quest’ultimo, alla pattuita clausola di dovere di influenza rivolta alle Parti aziendali a garantire la conservazione (fino al 30.6.1996) dell’efficacia degli accordi collettivi aziendali in rinegoziazione e sino al perfezionamento delle relative procedure definite nel Protocollo di intesa, assumendo la mancata indagine sulla reale volontà delle parti e sul significato delle formulazioni in tali atti contenute.

Deducono, poi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. a riguardo della volontà delle parti e del significato letterale delle formulazioni contenute nell’accordo sindacale 16.2.1996 e di quelle contenute nella comunicazione AMAP del 4.8.1995, da cui esso scaturisce, nonchè nella Delib. AMAP 1 marzo 1994, n. 154 con la quale si è ritenuto concluso l’iter di rinegoziazione delle condizioni a livello aziendale per cui è causa, rilevando, altresì, la mancata delibazione della rinuncia implicita al recupero di somme potenzialmente indebite.

Con il diciassettesimo motivo, gli istanti lamentano il difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che il rigetto della domanda dei lavoratori è stato motivato esclusivamente per assorbimento, laddove essi avevano dedotto l’illegittimità dell’accordo aziendale del 16.2.1996 anche con riguardo al difetto di legittimazione dei soggetti stipulanti ed al mancato rispetto del termine di proroga (al 30.6.1996) così come individuato nel Protocollo d’Intesa allegato al c.c.n.l. del 95. Quale fatto controverso indicano la legittimità della procedura di rinegoziazione dell’accordo aziendale del 16.2.1996, in relazione alla quale la Corte del merito avrebbe omesso ogni valutazione, che, se effettuata, avrebbe accertato il permanere, nelle more, di una valida rinegoziazione e, in capo ai lavoratori, del diritto ai trattamenti economici nella misura in godimento anteriormente allo stesso.

Con il diciottesimo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Protocollo d’intesa allegato al c.c.n.l. del 17.11.1995 e degli artt. 1 e 7 dello stesso c.c.n.l. anche in riferimento all’art. 1367 c.c. e sostengono che questi, se correttamente interpretati, avrebbero sancito il diritto dei lavoratori al pagamento delle differenze retributive rivendicate.

Ulteriore violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 5 ter viene dedotta con il diciannovesimo motivo, osservandosi che la norma vieta solo l’erogazione di trattamenti economici aggiuntivi, ma non ha imposto l’elevazione degli orari di lavoro previgenti.

Ex 360 c.p.c., n. 5, viene poi, denunziata, al ventesimo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi ai fini del giudizio, rilevandosi che la Corte territoriale ha omesso di valutare se dalla declaratoria di nullità potessero venire travolti diritti quesiti dei lavoratori e di motivare coerentemente in ordine all’esclusione di tali diritti dal coacervo dell’indebito.

Con il ventunesimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1154 c.p.c., osservando che l’AMAP non ha mai specificato l’ammontare della domanda di restituzione e che il giudice del merito ha emesso inamissibilmente una sentenza solo sull’an debeatur.

Infine, con il ventiduesimo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2033 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, domandando, con specifico quesito di diritto, se, in caso di indebita retribuzione, ex art. 2033 c.c., i lavoratori in causa possono essere chiamati a restituire soltanto le somme nette effettivamente percepite e non anche quelle versate all’erario dal datore di lavoro-sostituto d’imposta (a titolo di ritenute IRPEF sulle stesse), in quanto è quest’ultimo titolato in via principale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 1, a chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria.

Il primo motivo è infondato, in quanto il principio espresso in sentenza sulla non ultrattività del mandato in caso di morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza, ai fini della proposizione del gravame attiene ad un piano differente da quello richiamato dai ricorrenti che riguarda la notifica e, nello specifico, l’ipotesi della morte della parte o di altro evento interruttivo dopo la notificazione della sentenza. In tale caso è previsto che il termine breve per impugnare è interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza agli eredi, o, in mancanza di tale rinnovazione, che l’impugnazione debba essere proposta nel termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall’evento interruttivo, salva una proroga di sei mesi dal giorno dell’evento, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia intervenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. (Cass. 22.10.2008 n. 25583). La questione qui in esame è, invece, quella della mancanza di legittimazione a proporre gravame da parte del difensore della parte costituita che sia deceduta dopo la sentenza, che si riconnette al dettato dell’art. 1722 c.c., n. 4, secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato, dovendo l’ultrattività della procura alle liti essere contenuta entro il rigoroso ambito applicativo previsto dall’art. 300 c.p.c., commi 1 e 2, che si configura come norma derogatoria del generale principio – che qui trova applicazione – fissato dalla suddetta norma del codice civile (cfr, Cass., 19 aprile 2006, n. 9064).

Anche il secondo motivo va disatteso, essendo principio pacifico, affermato da questa Corte, quello alla cui stregua "Qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo si verifichi dopo la chiusura della discussione, ma prima della pubblicazione della sentenza, non sussiste la cd. stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall’evento, nè si verifica alcuna ultrattività della procura conferita al suo difensore. Invero, l’art. 328 cod. proc. civ. è rivolto non soltanto a modificare la decorrenza dei termini per impugnare, ma, soprattutto, ad esprimere il principio generale, secondo il quale l’intervenuto mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione attiva ad impugnare e passiva a ricevere la notificazione della sentenza, in tal modo riconoscendo la norma, in relazione ai successivi gradi del giudizio, l’automatica efficacia di quei mutamenti. Nè a diversa conclusione conduce il disposto dell’art. 300 cod. proc. civ., il quale concerne la sola fase processuale in cui il mutamento della situazione soggettiva della parte si è verificato ed è insuscettibile di interpretazione estensiva, o dell’art. 286 c.p.c., comma 1, che, nel necessario coordinamento con l’art. 328 cod. proc. civ., induce a interpretare la facoltà di scelta, da esso attribuita al notificante, non già tra la notifica nei confronti del deceduto e quella nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente a norma dell’art. 303 c.p.c., comma 2, bensì tra quest’ultima e la notifica agli eredi stessi singolarmente e personalmente nel loro domicilio" (cfr. Cass. 13.5.2011 n. 10649). E’ dunque, evidente, che l’evento che ha colpito la parte in tale lasso temporale ha determinato l’estinzione della procura e la cessazione della legittimazione attiva ad impugnare.

Quanto al terzo motivo di ricorso, la censura involge la questione, già trattata in precedenti di questa Corte, relativa alla portata della norma di cui alla L. n. 3 del 1979, art. 5 ter (di conversione, con modifiche, al D.L. n. 778 del 1978), la quale dispone che "a partire dal 1 marzo 1979 e fino all’entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, è fatto divieto agli enti locali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azioni a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare, o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonchè accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Gli accordi raggiunti in deroga sono nulli".

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in tema di trattamento economico dei dipendenti di aziende municipalizzate, l’art. 5 ter, costituisca norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonchè al contenimento dei costi medesimi. Pertanto, il divieto espresso da tale norma va inteso non in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l’azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l’effetto di un atto perfezionatosi successivamente all’entrata in vigore della norma imperativa (Cfr. Cass. 22.12.2008 n. 29926; Cass. 5.3.01 n. 3196, che riprende S.U. 19.11.98 n. 11714 e Cass,. 29.4.98 n. 4386).

Anche in merito al quarto motivo vanno svolte considerazioni analoghe a quelle espresse con riferimento ai precedenti richiamati, che hanno ribadito come la portata del divieto non riguardi l’unificazione del trattamento economico, ma la preclusione di trattamenti più favorevoli, attraverso contrattazione derogatoria (v. sentenze della Cassazione su richiamate).

Quanto alla doglianza riferita alla esistenza di una riserva legislativa regionale, l’argomento principale, posto a base del quinto motivo, che i ricorrenti adducono a sostegno della tesi della non applicabilità della detta disciplina al caso di specie, è che, non essendo l’art. 5 ter, formalmente recepito dalla legislazione regionale, in forza dello Statuto siciliano approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, – che prevede la potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento, stato giuridico, regime e controllo degli enti locali e delle circoscrizioni relative – dovendosi assegnare all’AMAP la natura giuridica di ente locale, dovrebbe trarsi la conclusione che la contrattazione integrativa aziendale nel caso di specie non incontrasse alcun ostacolo e che gli interventi operati sul trattamento economico dei ricorrenti fossero legittimi. Ma, al riguardo occorre osservare, come, già affermato da questa Corte, che la norma di legge in esame, nel fissare il divieto agli "enti territoriali e alle loro aziende municipalizzate… a partecipazione maggioritaria degli enti locali" fa espresso riferimento alle aziende strutturate secondo lo schema dell’AMAP, in cui l’azienda stessa non svolge una sua funzione istituzionale, ma è uno strumento operativo adottato dall’ente locale per perseguire sul piano operativo uno dei suoi scopi di interesse pubblico (cfr., in tali termini, Cass. 22.12.2008, n. 29926).

In relazione alla pretesa riserva di legge regionale in subiecta materia, deve rilevarsi che l’art. 14 dello Statuto siciliano, nel fissare i poteri legislativi della Regione, in materia di rapporto di lavoro limita detta riserva al solo status dei dipendenti regionali, affermando che "l’Assemblea (regionale), nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato,… ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:… q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionar della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato". Norma analoga non viene enunciata per i dipendenti degli enti locali (e meno che mai per i dipendenti delle aziende municipalizzate a partecipazione dei comuni), atteso che per detti enti la riserva di legge regionale è limitata al "… o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative".

L’art. 17 dello stesso Statuto, inoltre, prevede che l’Assemblea regionale, "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato" ed al fine "di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione" possa emanare leggi in materia di "… f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato".

Da tale complesso normativo emerge, pertanto, la volontà del legislatore statutario di apprestare, in materia di rapporto di lavoro, una competenza di legge esclusiva per il solo rapporto dei lavoratori regionali (senza estensione, quindi, al rapporto dei dipendenti degli altri enti locali) ed una competenza concorrente che, però, è subordinata ai limiti ed agli interessi generali perseguiti dalla legislazione dello Stato (v. Cass. 8.11.95 n. 11625 e, coni, Cass. 22.12.2008 n. 29926). Ne consegue che il rapporto di lavoro in questione è sottratto alla legislazione esclusiva perchè svolto alle dipendenze di un ente diverso dalla Regione e, comunque, non è toccato da alcuna norma di competenza concorrente, la quale, se esistente, sarebbe in ogni caso subordinata ai principi ed interessi generali della legislazione dello Stato e, quindi, cederebbe dinanzi al divieto dell’art. 5 ter, ora in esame. Indiretta conferma a tale impostazione è, come rilevato da giudice di merito, desumibile dalla circostanza che la Regione Sicilia abbia recepito la Legge dello Stato 8 giugno 1990, n. 142 che pose fine alle restrizioni previste dalla L. n. 3 del 1979, e dell’art. 5 ter, in esame. Un tale recepimento sarebbe incomprensibile ove la legge de 1979 fosse stata ritenuta non applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali siciliani (ed a quelli delle aziende cui essi partecipavano).

Deve, dunque, rigettarsi il quinto motivo di ricorso ed affermarsi la piena vigenza della norma in questione anche nel territorio della Regione Sicilia e la sua applicabilità anche al rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda municipalizzata dell’acquedotto di Palermo.

Il sesto motivo, relativo all’ambito temporale di applicabilità del divieto va anch’esso disatteso. Quanto ai limiti temporali del divieto, premesso che il cit. art. 5 ter, ne individua i termini iniziale e finale rispettivamente nel 1 marzo 1979 e nell’"entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione", va notato che con la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 1, comma 2 (concernente l’ordinamento delle autonomie locali e contenente nell’art. 23 una nuova disciplina delle "Aziende speciali ed istituzioni") era stato stabilito che le disposizioni della legge non si applicassero alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Quindi, la non ulteriore operatività del menzionato art. 5 ter nella Regione siciliana non poteva conseguire alla nuova disciplina, trattandosi di disciplina non immediatamente applicabile nella Regione. Ciò risulta confermato dalle successive vicende legislative regionali, visto che la L.R. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48 (recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali") nell’art. 1, comma 1 aveva stabilito che "Le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e della L.R. 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della L. 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli etc." recependo così taluni dei contenuti della riforma nazionale delle autonomie locali e rendendo quindi palese che, fino al detto recepimento, tale riforma e la conseguente abrogazione del divieto di attribuzioni economiche del quale si controverte, non potevano trovare applicazione nella Regione Siciliana. L’argomento letterale (riferito al significato della locuzione "entrata in vigore") che secondo i ricorrenti dovrebbe minare la validità di tale conclusione, si rivela quindi infondato, perchè non tiene conto che, per effetto della ripartizione delle competenze legislative, l’entrata in vigore" della norma statale non comporta necessariamente il medesimo effetto a livello regionale.

D’altra parte le diversità fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, con riferimento in particolare alla disciplina vigente all’epoca dell’entrata in vigore della L. n. 142 del 1990, giustificano le differenze nel trattamento dei relativi rapporti di lavoro (cfr., in tale senso, Cass. 6.10.2009 n. 21293).

Anche il settimo motivo va respinto in forza delle considerazioni di cui sopra, tenuto conto, sotto altro versante, che anche la caducazione del divieto, alla data di entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, non determina automaticamente la reviviscenza delle norme contrattuali aziendali derogatorie, divenute nuìle per effetto dell’operatività del divieto.

L’ottavo ed il nono motivo con i quali, sotto il differente profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si censura la estensione del concetto di approvazione di accordi aziendali di cui alla L. n. 3 del 1979, art. 5 ter, riferito anche solo all’esecuzione di precedenti atti negoziali e prescindendo dalla sussistenza di atti deliberativi successivi all’entrata in vigore del divieto, devono respingersi in forza delle considerazioni svolte con riferimento al terzo motivo, quanto all’interpretazione non formalistica e restrittiva del divieto, da intendersi nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l’azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l’effetto di un atto perfezionatosi successivamente all’entrata in vigore della norma imperativa.

Il decimo motivo risulta formulato in dispregio del principio dell’autosufficienza, atteso che, con riguardo alla dedotta erroneità della motivazione nella parte in cui era stata ravvisata una data di scadenza degli atti aziendali menzionati, ritenuti, al contrario, mai disdettati, non si indica con precisione quale sia la statuizione affetta dal vizio enunciato, a prescindere dalla considerazione che valgono i principi su espressi in relazione ai comportamenti ricompresi nel divieto. Peraltro, anche il quesito è generico, non indicandosi specificamente il fatto controverso e la sua decisività, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

Anche l’undicesimo motivo, con il quale ci si duole della esclusione della persistenza della vigenza delle fonti aziendali derogatorie dopo la data del 1.3.1979, riguarda analoghi profili di censura già trattati nel disattendere i precedenti motivi di ricorso. Peraltro, va anche osservato che il divieto di cui al citato art. 5 ter deve intendersi riferito a qualunque manifestazione di volontà, anche se espressa in sede di contrattazione collettiva nazionale, diretta a conferire efficacia agli accordi stipulati in sede aziendale, e che pertanto devono ritenersi nulle anche le clausole del contratto nazionale di categoria che, dopo il 1 marzo 1979, dispongano la proroga di accordi integrativi aziendali stipulati in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma limitativa. (Cfr. Cass. s. u. cit n. 11714/1998). In ogni caso, anche l’individuazione del fatto controverso e decisivo, cui si ricollega la doglianza, presenta carenze analoghe a quelle sopra individuate. integralmente tutte le fonti collettive aziendali vigenti in AMAP contenuta nella sentenza impugnata, che ha ritenuto violato il divieto in ragione dei comportamenti materiali ed in difetto di negozi di proroga formalmente stipulati, con estensione a clausole ad effetto neutro ai fini dell’esborso economico. Si ritiene che illegittimamente non si sia proceduto all’esclusione degli stessi, ove concretanti diritti quesiti, dal coacervo dell’indebito. Anche tale motivo si compendia in quesito privo dei necessari requisiti di specificità, non individuando compiutamente i diritti asseritamente acquisiti non interessati dal divieto legislativo.

Il motivo di cui al n. 21) del ricorso risulta, poi, inconferente rispetto al contenuto decisorio, riferendosi alla inammissibilità della domanda restitutoria, laddove avrebbe dovuto configurare l’eventuale infondatezza della stessa.

Fondato è invece, l’ultimo motivo di ricorso.

La questione oggetto di esame è se il datore di lavoro, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, debba effettuare detto recupero al lordo o al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Osserva al riguardo la Corte che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d’interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute fiscali prescritte (cfr. Cass. 7.7.2008 n. 18584). Quanto al diritto al rimborso di somme indebitamente percepite dal lavoratore, la sentenza della Cassazione da ultimo richiamata non affronta specificamente la questione della modalità del rimborso dell’indebito. Al riguardo deve osservarsi che il diritto al rimborso dell’imposta che si assume indebita, riscossa in tutto o in parte mediante ritenuta alla fonte, spetta in prima istanza al sostituito, il quale, ai fini della ripetizione della stessa, deve fornire la prova di aver subito detta ritenuta, senza dovere, altresì, dimostrare che l’imposta è stata effettivamente incassata dall’erario, ma anche il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, ha facoltà di richiedere il rimborso dell’indebito, ed in questo caso dal calcolo di quanto il prestatore di lavoro dovrà restituirgli per importi retribuitivi indebitamente percepiti dovrà essere esclusa la ritenuta d’imposta già versata all’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 11.12006 n. 239).

Tale orientamento si fonda sulla considerazione che, nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, il primo versa al secondo la retribuzione al netto delle ritenute fiscali (nonchè previdenziali e assistenziali). Ciò si verifica anche quando, come nella specie, siano erogate al lavoratore, per errore, somme maggiori di quelle dovute: anche in tal caso il datore opera, sulle somme erroneamente erogate in eccesso, le ritenute fiscali, a loro volta erronee per eccesso.

La ripetizione dell’indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest’ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto.

Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorchè le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. 6, 2.3.2009 n. 1164, con riguardo al rapporto tra amministrazione e dipendente).

Quanto, poi, alle ritenute e versamenti fiscali erroneamente disposti dall’amministrazione quale sostituto di imposta, l’amministrazione può provvedere alla richiesta di rimborso direttamente nei confronti del fisco, allorchè ne sussistano le condizioni (in termini, Cons. Stato, Comm. Spec, 5 febbraio 2001). Sussiste, pertanto, la denunziata erroneità dell’interpretazione delle norme di diritto, onde la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del menzionato motivo, senza rinvio (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultimo periodo), in quanto la causa può essere decisa nel merito, sulla base dell’enunciata interpretazione delle norme censurate – senza che siano necessari all’uopo accertamenti di fatto – e, per l’effetto, va accolta la domanda dei ricorrenti e dichiarato il diritto della società intimata alla restituzione, da parte dei primi, delle somme effettivamente erogate, e non dovute, al netto delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro.

Il regolamento delle spese operato nei gradi di merito può essere confermato in considerazione del limitato accoglimento del presente ricorso e della peculiarità della questione trattata, che giustifica la compensazione per l’intero anche delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da I., A., Al., B. e M.; accoglie il ventiduesimo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dell’AMAP s.p.a. alla restituzione, da parte dei lavoratori, delle somme effettivamente erogate e non dovute, al netto delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-11-2011, n. 8523 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto la società odierna ricorrente di essere titolare di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, di cui al decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 2 marzo 1994, e di avere acquistato dalla T. S.r.l. gli impianti di diffusione operanti su 96.850 NMHZ da Lido Estensi, Viale Carducci e su 100.700 MHZ da Ferrara Via della Costituzione, che li aveva acquistati dalla T.R.L. S.r.l.

Con il gravato provvedimento, detti impianti sono stati esclusi dalla concessione nella considerazione della perdita della legittimità operativa per mancato esercizio nel periodo in cui erano nella titolarità di T.R.L. S.r.l.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Lamenta parte ricorrente la mancata indicazione, nel gravato provvedimento, del termine e dell’autorità cui ricorrere.

2 – Incompetenza del Direttore Generale della DGCA del Ministero delle Comunicazioni.

Lamenta parte ricorrente come il gravato provvedimento sia stato adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, laddove la relativa competenza è attribuita, ai sensi delle leggi n. 223 del 1990 e n. 422 del 1993 al Ministro.

3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 80 del 1996, reiterato con i decreti legge n. 216 del 1996, n.442 del 1996 e n. 544 del 1996, e definitivamente recepito nell’ordinamento con l’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996. Violazione del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 3 giugno 1995 di rilascio della concessione a favore di T.R.L. S.r.l. e del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 4 marzo 1994 di rilascio della concessione a favore di T. S.r.l.

Invoca parte ricorrente la norma epigrafata, che consente la possibilità per i concessionari di radiodiffusione sonora in ambito locale di effettuare acquisizioni di impianti o rami di azienda da altri concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, come avvenuta nella fattispecie in esame, dovendo pertanto le acquisizioni ritenersi valide e legittime.

4 – Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti.

Denuncia parte ricorrente come non sia stato provato il presupposto su cui si basa la gravata esclusione degli impianti, relativo alla inattività degli impianti quando erano nella titolarità di T.R.L. S.r.l.

5 – Violazione di legge e del decreto di concessione.

Afferma parte ricorrente come nessuna norma preveda la possibilità di revocare la concessione di impianti risultati non operativi per un certo tempo, né tale previsione sarebbe contenuta nel decreto di concessione, il quale si limita a stabilire la disattivazione degli impianti nel caso di loro non corretto funzionamento e solo fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio.

6 – Violazione dell’art. 31, commi 8 e 9, della legge n. 223 del 1990.

Afferma parte ricorrente che avrebbe dovuto essere attivata la procedura prevista dall’art. 31, commi 8 e 9, della legge n. 223 del 1990, procedendo alla contestazione degli addebiti ed assegnando un termine per le giustificazioni, con diffida a cessare il comportamento illegittimo, laddove nella fattispecie in esame non è intervenuta alcuna diffida né è stato adottato alcun provvedimento di sospensione della concessione.

Si è costituita l’intimata Amministrazione con formula di stile.

Con ordinanza n. 4539/1999 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.

Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Pubblica Udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso i provvedimenti – meglio indicati in epigrafe nei loro estremi – con cui sono stati sostituiti gli allegati A e B del decreto ministeriale del 2 marzo 1994 (di concessione dell’esercizio della radiodiffusione sonora alla Malibù S.a.s) ed è stato rettificato l’allegato A di detto decreto di concessione escludendo gli impianti di diffusione operanti su 96.850 MHZ da Lido Estensi, Viale Carducci e su 100.700 MHZ da Ferrara Via della Costituzione, acquistati dalla ricorrente dalla T. S.r.l che li aveva a sua volta acquistati dalla T.R.L. S.r.l.

Tale esclusione trova il proprio fondamento, per come indicato nella nota dell’1 febbraio 1999, anch’essa impugnata, nella circostanza che i due impianti di diffusione operanti su 96.850 MHZ da Lido Estensi, Viale Carducci e su 100.700 MHZ da Ferrara Via della Costituzione "hanno perso la loro legittimità operativa, per mancato esercizio, già quando erano in capo all’emittente T.R.L.".

Così sinteticamente ricostruito il contenuto dei gravati provvedimenti, ritiene il Collegio dover delibare nel senso della fondatezza del ricorso.

Deve, innanzitutto, osservarsi che nessun provvedimento di revoca delle concessioni di cui agli impianti acquistati dalla società ricorrente risulta essere stato adottato dalla competente Amministrazione, la quale ha proceduto alla esclusione dalla concessione di detti impianti senza alcuna garanzia procedimentale ed in assenza di una congrua motivazione che consenta di rinvenire i presupposti giuridici e fattuali della gravata determinazione, dando compiutamente conto delle circostanze sottese al rilevato mancato esercizio degli impianti.

Ciò in violazione, altresì, dell’art. 31, commi 8 e 9, della legge n. 223 del 1990, ai sensi del quale "8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 36 e nell’atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato."

Viene, in tal modo, delineata un procedura in contraddittorio tra le parti per il caso di violazione alle prescrizioni contenute nell’atto di concessione – dovendo comunque a tale riguardo rilevarsi come la resistente Amministrazione non abbia in alcun modo indicato se e quali disposizioni della concessione siano state violate – modellata sul procedimento tipico e garantista del procedimento sanzionatorio, articolato nelle distinte fasi della contestazione degli addebiti, delle giustificazioni e della eventuale applicazione di una sanzione, che, ai sensi della norma in esame, riveste natura pecuniaria.

Nella fattispecie in esame tale procedura risulta essere stata completamente disattesa – e comunque nulla la resistente Amministrazione ha al riguardo rappresentato – risultando peraltro del tutto oscuro il procedimento che necessariamente avrebbe dovuto precedere la gravata esclusione degli impianti di diffusione dalla concessione e degli elementi che hanno condotto a ritenere il mancato esercizio degli stessi, con indicazione dei relativi accertamenti e del periodo di inattività.

Consegue, dalla suesposte considerazioni, che il ricorso in esame deve essere accolto sotto gli esaminati profili – con assorbimento delle censure non esaminate – con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti limitatamente al mancato inserimento nel decreto di concessione degli impianti sopra indicati.

Le spese possono essere equamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 15058/1999 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 25-10-2011, n. 38554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 23.5.2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova dispose la custodia cautelare in carcere di C.G. indagato per i reati di cui all’art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1 commessi il (OMISSIS).

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Genova, con ordinanza del 22.6.2011, confermò il provvedimento impugnato.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza desunti dai tabulati che dimostrerebbero la presenza a Genova del ricorrente insieme ai coindagati, la compatibilità parziale fra le fattezze di C. e quelle di uno dei rapinatori e le identiche modalità delle rapine commesse il 28.10.2010 in danno di Banca Intesa ed il 15.11.2010 in danno di Carige. L’indizio sarebbe costituito solo dai tabulati che proverebbero soltanto la presenza in Genova del cellulare dell’indagato il giorno della rapina in danno di Banca Intesa, mentre per il giorno della rapina in danno di Carige il tabulato riguarda solo l’utenza altro indagato. L’indizio non sarebbe grave dal momento che non potrebbero trarsi validi argomenti dalla parziale compatibilità delle fattezze e dalle modalità di esecuzione delle rapine: L’impianto indiziario sarebbe congetturale e si risolverebbe in una circolarità dimostrativa. Sarebbe stata altresì operata un’indebita traslazione dall’indizio indicato nella parziale compatibilità delle fattezze, relativo alla prima rapina, alla seconda rapina.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti, dal momento che svolge censure di merito, in parte trascurando gli elementi indiziali segnalati nell’ordinanza impugnata.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

(Cass. Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Cass. Sez. 1, sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Il Tribunale ha rilevato che i fotogrammi relativi alla rapina in danno di Banca Intesa aveva consentito di identificare uno degli autori in S.F..

Venivano rilevati dai tabulati contatti fra il cellulare di S. e quelli di altri indagati fra cui C.G..

I cellulari dei predetti indagati risultavano presenti in Genova il giorno della rapina in danno di Banca Intesa.

Dai fotogrammi della rapina relativa alla Carige e dalle impronte digitali su una distinta di versamento veniva identificato uno dei rapinatori in G.E.R., nipote di S..

Le modalità delle due rapine erano identiche.

Il 2.12.2010 S., C. e Ch. furono arrestati in Lucca per una tentata rapina ad un ufficio postale, fatto che proverebbe il tipo di rapporto esistente fra gli indagati.

Dai fotogrammi della prima rapina emergeva una notevole somiglianzà fra C. ed uno dei rapinatori.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna violazione di legge nè alcuna manifesta illogicità che rendano il provvedimento impugnato censurabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato art. 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – B.M. è stato colpito da due ordinanze coercitive emesse dal GIP di Milano in due solo apparentemente, in una prospettiva diacronica, distinti procedimenti (entrambi sub 51746/2005 R.G. P.M. Mod. 21): la prima datata 18.5.2008, alla quale è conseguito l’arresto in data 20.5.2008, per il delitto, in concorso, di detenzione e spaccio di kg. 2 circa di cocaina – ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – consumato in (OMISSIS), per il quale è stato condannato, in seguito a giudizio abbreviato, alla pena della reclusione di anni sei e mesi otto, con sentenza del 16.9.2008, passata in giudicato per non avere il condannato proposto impugnazione; la seconda, – emessa nello stesso procedimento proseguito nei confronti degli imputati, alcuni dei quali, come C.F., concorrenti col B. nel fatto di detenzione e spaccio di cui al primo arresto – datata 24.9 2009 ed eseguita il 14.10.2009 – per i delitti ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e partecipazione ad associazione finalizzata al loro commercio) commessi nel corso dell’anno (OMISSIS).

2 – Il tribunale di Milano con ordinanza in data 6.5.2010, rigettava l’appello proposto dal B. avverso il provvedimento del gip 1.4.2010 di rigetto dell’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima di fase della custodia cautelare applicata con la seconda ordinanza del 24.9.2009, rilevando, ai fini della inoperatività della retrodatazione prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3 per i casi di contestazione a catena, il difetto del presupposto della necessaria coesistenza della pluralità delle misure. Per la verità alla data della seconda ordinanza del 24.9.2009 era già passata in giudicato la sentenza datata 16.9.2008 in ordine al fatto contestato con il primo titolo custodiale e, di conseguenza, il tribunale riteneva preclusa l’applicazione dell’art. 297, comma 3 in forza della regola tratta dalla predetta disposizione da Cass. Sez. Un. C.c.23.4.2009 (dep. 18.5.2009), Iaccarino, la seguente: in tema di cosiddetta contestazione a catena la disciplina prevista dall’art. 297, comma 3 per il computo dei termini di custodia cautelare – nel senso che questi decorrono dal primo titolo custodiale nel caso che il successivo titolo venga emesso per fatti connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c) con quelli oggetto del primo e commessi anteriormente alla sua emissione – non è applicabile nella ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima della emissione della seconda misura.

Riteneva, peraltro, il tribunale, come in precedenza il gip, che nessuna incidenza nella decisione poteva avere la circostanza della scarcerazione, per la ritenuta scadenza dei termini di custodia cautelare, nei confronti del coimputato C.F., la cui posizione cautelare del tutto identica a quella del B. – entrambi in custodia per i fatti di reati di cui alle ordinanze sopra richiamate – aveva comportato, ex art. 272 c.p.p., comma 3 la sua scarcerazione, per ritenersi essere decorso il termine di custodia dal giorno del suo primo arresto per il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non essendo intervenuto per tale titolo alcun giudicato; il B., invece, doveva essere ancora ristretto e per via della stessa imputazione perchè su questa era stato celebrato giudizio abbreviato definito irrevocabilmente con la sentenza di condanna poco sopra richiamata.

3 – Avverso la sopra riportata ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, tramite difensore, criticando la regola iuris stabilita dalle Sezioni unite – C.c. 23.4.2009 (dep. 18.5.2009, Iaccarino R.V. 243322) – con il segnalare che l’art. 273 c.p.p., così come autorevolmente determinato, violerebbe la ratio di garanzia posta a fondamento della disposizione, e sosterrebbe "l’arbitrio del P.M. interessato a ritardare la richiesta di ulteriore ordinanza alfine di attendere la definizione, con il passaggio in giudicato della decisione, del primo procedimento". Nella specie, come già rilevato davanti al gip che ha emesso la seconda misura cautelare coercitiva, sussistevano tutti i presupposti condizionanti l’operatività dell’art. 297, comma 3: a) i fatti di cui alle due ordinanze erano stati commessi prima della emissione del primo provvedimento restrittivo, b) erano chiaramente connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1 (il reato permanente contestato è a struttura chiusa e nel periodo della sua operatività si collocano i reati – fine dell’associazione criminosa; c) ancora le indagini, basate esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche, erano cessate a fine Gennaio 2007, prima ancora dell’emissione delle due ordinanza cautelari. E’ da sottolineare che in base agli stessi presupposti era intervenuta la scarcerazione – dagli atti non si può desumere se di altri del coindagato C. che non aveva optato per il giudizio abbreviato ed il cui procedimento era continuato con il rito ordinario.

4- Con ordinanza depositata il 26.11.2010 questa Sezione ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 13 Cost., comma 5 e art. 27 Cost., comma 2, questione di legittimità costituzionale dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui – secondo l’interpretazione datane dalle sezioni unite della stessa Corte di Cassazione, qualificabile come "diritto vivente" – impedisce la retrodatazione della custodia cautelare in carcere nelle ipotesi in cui per i fatti contestati nella prima ordinanza l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato prima della adozione della seconda misura. La questione come sollevata è stata condivisa dal giudice delle leggi che pertanto, con la sentenza n. 233 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui, con riferimento alle ordinanza che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente alla adozione della seconda misura. Ne conseguiva quindi, sotto il profilo esaminato, il diritto alla scarcerazione dell’imputato, i cui termini di custodia cautelare decorrenti dal 20.5.2008, data del primo arresto dell’imputato, siano scaduti.

L’analisi degli ulteriori presupposti condizionanti la scarcerazione dovrà essere demandata al giudice della cautela.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Milano. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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