T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6994 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 21 aprile 2011, depositato il successivo 4 maggio, la Società A.C.N. S.r.l., impugna il silenzio serbato dalla Regine Lazio sulle istanze presentate in data 6 ottobre 2010 e 20 ottobre 2010, aventi ad oggetto la richiesta di voltura dell’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio del laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche nei locali siti in Roma, Via Ippolito Nievo, n. 62 ed il trasferimento dell’accreditamento provvisorio per la branca di patologia clinica, per cessione di ramo di azienda dalla s.r.l. Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi, con sede in Roma, via Ippolito Nievo n. 62, alla s.r.l. A.C.N., con sede in Roma, Via Ippolito Nievo n. 62;

Riferisce che con atto di cessione di ramo di azienda in data 20 luglio 2010 acquisiva la titolarità della S.r.l. Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi, accreditata provvisoriamente per il laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;

che l’Azienda USL Roma/D, con nota del 24 settembre2010 nell’esprimere parere favorevole al trasferimento dell’accreditamento per la suddetta branca di laboratorio di analisi, chiedeva, nel contempo, alla Regione Lazio chiarimenti in merito all’istruttoria da espletare onde adottare il provvedimento di voltura dell’accreditamento in favore della ricorrente. Non avendo avuto riscontro alcuno da parte della Regione Lazio, in data 6 ottobre 2010 la ricorrente medesima chiedeva direttamente alla predetta Regione il rilascio del parere favorevole al trasferimento dell’accreditamento di cui sopra. Non otteneva risposta e con ulteriore istanza del 20 ottobre 2010 la ricorrente chiedeva l’autorizzazione alla voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento provvisorio, cui è seguita la nota del 20 dicembre 2010, con cui la Regione Lazio invitava l’Azienda USL Roma D a procedere ad una ispezione presso la Struttura. Quest’ultima forniva prontamente i chiarimenti richiesti in ordine all’immobile di Via Ippolito Nievo, n., 62, ribadendo il proprio parere favorevole alla voltura dell’accreditamento provvisorio.

Tuttavia, nonostante la predetta attività istruttoria e propulsiva, la Regione non ha concluso il procedimento, sicché la ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio opposto alle proprie istanze, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Lazio.

Alla camera di consiglio13 luglio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Giova premettere che la Regione Lazio, con nota depositata in data 22 giugno 2011 ha ricordato che con l’emanazione del Decreto n. 90 del 2010 è stato intrapreso un percorso di verifica dell’intero sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti, il cui obiettivo, tra gli altri, è anche quello di concludere tutte le controversie precedenti con l’adozione, per le strutture aventi tutti i requisiti, del provvedimento di accreditamento istituzionale. Tale procedura porterà, quindi, ad una positiva soluzione anche per quanto concerne le aspettative della ricorrente.

Puntualizza, altresì, la Regione Lazio che il percorso delineato del predetto decreto n. 90 del 2010 è stato, peraltro, condiviso dalla medesima ricorrente, posto che la stessa ha provveduto alla propria registrazione informatica.

Osserva il Collegio che la comunicazione della Regione Lazio sopra riportata è volta, da un lato, a giustificare il ritardo all’adempimento di quanto richiesto; dall’altro, costituisce una dichiarazione di intenti, che tuttavia, non può soddisfare le aspettative della ricorrente intese ad ottenere la voltura dell’accreditamento come sopra specificato ovvero un provvedimento esplicito anche se negativo.

Nella specie, quindi, la Struttura ricorrente ha prodotto apposite istanze sia all’Asl RM/D che specificamente alla Regione Lazio per il riconoscimento del diritto alla voltura dell’autorizzazione ed all’esercizio del laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche nei locali siti in Roma, Via Ippolito Nievo, n. 62 con conseguente trasferimento dell’accreditamento provvisorio per la branca di patologia clinica.

L’Amministrazione é tuttavia rimasta inerte, nonostante l’esplicita statuizione dell’art. 2 della l. n. 241/90, a mente delle cui previsioni "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento…il termine entro cui esso deve concludersi."

Dal dato letterale della disposizione emerge che l’interessato può proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Nel caso in esame tutte le condizioni richieste sussistono, poiché vi è la pendenza di un procedimento amministrativo, avente ad oggetto le varie richieste, formulate dall’interessata, non ancora concluso.

Tale obbligo non risulta essere stato adempiuto, posto che la ricorrente non ha ricevuto alcun atto formale assunto dalla Regione Lazio.

Può conclusivamente affermarsi che esiste il dovere di concludere il procedimento con atto espresso e motivato (a prescindere dal contenuto dello stesso) da parte della Regione Lazio intimata, in quanto il provvedimento richiesto è espressamente previsto dalla normativa di settore, onde l’Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, deve pronunciarsi sulla domanda del privato con esplicita determinazione.

Trattandosi, poi, di attività che richiede l’accertamento di specifici elementi ai fini di una valutazione favorevole dell’istanza, l’ordine di questo Tribunale, conseguente all’accoglimento del ricorso, va limitato al mero esercizio dell’attività provvedimentale, non essendovi spazio, in questa sede, per la pretesa sostanziale vantata. Quest’ultima è, invero, rimessa al momento successivo (ed eventuale) della impugnativa del provvedimento espresso, ove non satisfattivo degli interessi di cui la ricorrente è titolare.

Può concludersi, riconoscendo la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere accertato il silenzioinadempimento e per ordinare alla Regione Lazio di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente decisione.

Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

In considerazione delle circostanze rappresentate dalla Regione Lazio nella nota depositata il 22 giugno 2011, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della Società ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sulle istanze presentate ed ordina alla Regione Lazio, in persona del legale rappresentante protempore, di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-06-2011) 19-08-2011, n. 32542

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il presente procedimento nasce da uno stralcio, per omesso avviso dell’udienza nei confronti di D.P., del procedimento n. 22603/2009 R.G. Corte Cassazione a carico di B.S. + altri, conclusosi con sentenza n. 1546/09.

Con sentenza in data 31.10.2008 il GUP presso il Tribunale di Perugia, all’esito dell’udienza preliminare, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.P., B.S. e altri in ordine ai reati di falso ideologico ( art. 483 c.p.) e truffa aggravata a lui ascritti perchè il fatto non sussiste. Il giudice rilevava che i reati riguardavano l’immatricolazione in Italia e quindi la nazionalizzazione delle autovetture provenienti da acquisti intracomunitari e che la contestazione si basava sulla falsa attestazione contenuta nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate presso gli uffici della motorizzazione di avere assolto gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario dei veicoli in oggetto quando in realtà detti obblighi non erano stati assolti dal momento che dette auto erano state indebitamente assoggettate al regime del "margine" ovverossia ad un regime tariffario più favorevole rispetto a quello ordinario ( art. 483 c.p.), nonchè sulla qualificazione di detta falsificazione in termini di artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore l’ufficio provinciale della motorizzazione al fine di conseguire l’ingiusto profitto rappresentato dall’immatricolazione/nazionalizzazione delle autovetture e dalla possibilità quindi di commercializzare tali veicoli avendo ottenuto il relativo libretto di circolazione e le targhe con conseguente danno per la P.A. e per l’Erario che rilasciava tale autorizzazione amministrativa senza incassare l’imposta connessa all’acquisto intracomunitario ( art. 640 c.p., comma 2).

Osservava quindi che dalle conclusioni peritali, alle quali aderiva integralmente, risultava che non vi era alcun obbligo di presentare la dichiarazione riguardante l’assolvimento degli obblighi IVA per le nazionalizzazioni delle auto usate acquistate sia in regime del margine, sia tramite l’IVA intracomunitaria e che tale obbligo, preteso dagli Uffici dei Trasporti, non trovava origine da una disposizione normativa ma da una lettura errata e/o estensiva della normativa IVA avente ad oggetto esclusivamente i mezzi nuovi, la cui ratto era quella di rispondere alla necessità di effettuare al momento dell’immatricolazione degli stessi il controllo degli adempimenti dell’IVA anche nei confronti dei soggetti privati in quanto questi ultimi non hanno una contabilità.

Rilevato che, ai fini della sussistenza del reato di falso in argomento, doveva esserci una norma giuridica che assegni rilevanza ai fatti attestati al pubblico ufficiale e faccia rilevare la falsa dichiarazione resa, riteneva non integrare il delitto in argomento la condotta del privato che attesti falsamente con dichiarazione diretta al P.U. una circostanza quando detta dichiarazione non è destinata, in base a disposizioni normative, a confluire nell’atto pubblico e quindi a provare la verità dei fatti attestanti, riteneva insussistente il reato di falso contestato difettando l’elemento materiale, in termini di condotta punibile.

Osservava che tale condotta in astratto poteva integrare i raggiri previsti dall’art. 640 c.p., ma rilevava che l’induzione in errore dell’ufficio provinciale della motorizzazione, anche se intervenuta, non riguardava un elemento essenziale della condotta poi posta in essere dall’ufficio. Sottolineava che gli artifici e i raggiri devono essere diretti allo stesso soggetto passivo che attraverso l’induzione in errore subisce un danno, mentre nella fattispecie in esame la condotta ingannatrice era stata posta in essere nei riguardi di una differente amministrazione ed era diretta non all’evasione fiscale bensì all’immatricolazione/nazionalizzazione delle auto.

Riteneva insussistente il reato di truffa così come contestato mancando un danno patrimoniale per lo Stato che con l’immatricolazione delle auto non ha compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale, nè ha subito alcun danno di contenuto economico.

Ricorre per Cassazione il P.M. deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge. Evidenzia che la circostanza che la richiesta di attestazione rivolta dalla P.A. al privato non trovasse giustificazione in una precisa norma, ma solo in circolari, non facoltizza il privato a fornire una falsa dichiarazione. A tal fine richiama il disposto del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76, in materia di documentazione amministrativa così come interpretato dalla Suprema Corte (sentenza n. 20570/06). Sottolinea che l’integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa e che, comunque nel caso in esame i soggetti in questione sono sempre P.A. Il ricorso è fondato. Come già affermato da questa Corte nel procedimento principale per quanto riguarda l’imputazione di falso ideologico del privato in atto pubblico, l’insegnamento consolidato di questa Corte è nel senso che la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 2000, integra il delitto di cui all’art. 483 c.p. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15485 Ud. del 24/03/2009 Ud. Rv. 243521 in proc. Ferraglie; Sez. 5, sent.

20570 del 10.5 – 15.6.2006 in proc. Esposito; Sez. 5, sent. 5122 del 19.12.2005 – 9.2.2006 in proc. Grossi). Il fatto che, nel caso di specie, la dichiarazione sostitutiva non fosse specificamente prevista dalla legge, ai fini della validità del procedimento di immatricolazione delle autovetture usate, essendo la relativa richiesta frutto di una mera prassi amministrativa, è irrilevante dal punto di vista della condotta punibile, trattandosi di circostanza di fatto che esula dalla fattispecie penale tipica.

Ugualmente errate sono le conclusioni a cui è giunto il Gup con riferimento al reato di truffa aggravata in danno dello Stato per evasione dell’IVA. Al riguardo è stato osservato da questa Sezione che: "il reato di truffa non esige necessariamente l’identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata verso un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, purchè, comunque, anche in assenza di una diretta relazione fra truffato e truffatore, sussista un rapporto causale tra l’induzione in errore, il profitto ed il danno" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10085 del 21/02/2008 Ud. (dep. 05/03/2008) Rv.

239508).

Non v’è dubbio, pertanto, che nella fattispecie il Gup abbia esorbitato dai propri poteri in quanto: "Il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutatone di innocenza dell’imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Cc. (dep. 13/11/2009) Rv. 245464).

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente a D.P. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 13-10-2011, n. 7934

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso notificato il 28 agosto 2011, il ricorrente impugna la graduatoria finale della procedura selettiva per titoli ed esami di progressione verticale per n. 51 posti per l’area C, posizione economica C1, nell’ambito del ruolo amministrativocontabile della CRI., deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere;

Considerato che l’Amministrazione, con nota depositata in data 1ottobre 2011, ha fatto presente che con Determinazione R.U.O. n. 124 del 4.8.2011 è stata disposta l’elevazione dei posti per il ruolo amministrativocontabile da 51 a 64, sicché il ricorrente è stato nominato vincitore e inquadrato nell’Area C, posizione C1 del profilo amministrativo con decorrenza 8 agosto 2011;

Considerato, pertanto, che della piena soddisfazione dell’interesse azionato, il Collegio non può non prendere atto, dichiarando cessata la materia del contendere;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-03-2012, n. 3649 Decreto ingiuntivo

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Svolgimento del processo

1. La società Azienda Agricola Villalta di Buccioli Gabriele & c. s.a.s. in liquidazione, ed il B. in proprio, proponevamo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti il 9 settembre 1997 dal Tribunale di Forlì per il pagamento in favore della ricorrente Cassa di Risparmio di Cesena, a titolo di scoperto di conto corrente, della somma di L. 58.481.601 oltre interessi e spese. Deducevano, tra l’altro, la carenza di prova scritta del credito (anche in ragione del disconoscimento della sottoscrizione apposta all’atto integrativo del contratto di apertura di credito), assumendo inoltre che tutto il rapporto di conto corrente in questione aveva avuto un andamento anomalo, con ripetute contabilizzazioni di poste derivanti da operazioni attuate con soggetti non legittimati o da falsificazioni delle sottoscrizioni dei legittimati o senza autorizzazione della società. 2. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria espletata nel contraddittorio con la Cassa di Risparmio di Cesena, che resisteva all’opposizione, respingeva l’opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo.

3. Proponevano appello gli opponenti, i quali ribadivano le loro argomentazioni, disattese dal primo giudice, in ordine alla carenza di prova del credito, dolendosi inoltre della omessa considerazione nella sentenza di primo grado della nullità delle clausole del contratto di conto corrente prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori. La Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame sotto entrambi i profili e, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto opposto. Rilevava la Corte a sostegno di tali statuizioni: a) che, come si evince dagli atti di causa e risulta ammesso dalla banca, anche persone non legittimate a rappresentare la società correntista, in particolare R.P., hanno compiuto operazioni nell’ambito del rapporto di conto corrente in questione, senza esserne legittimate non risultando essere state a ciò autorizzate dalla società correntista: in presenza di simile circostanza indubbiamente grave, il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto riconoscere il credito reclamato dalla banca; b) che le clausole prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi debbono, in quanto nulle, essere disapplicate, e tale disapplicazione travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base ad esse, rendendo il credito azionato dalla banca con il decreto ingiuntivo non certo nè liquido nè esigibile.

4. Avverso tale sentenza, resa pubblica il 12 novembre 2004, la Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., rappresentata da Unibanca s.p.a. ha, con atto notificato il 21 dicembre 2005, proposto ricorso a questa Corte formulando quattro motivi. Resiste con controricorso la Azienda Agricola Villalta s.a.s. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente censura le statuizioni della sentenza impugnata riguardanti il compimento di operazioni nell’ambito del conto corrente in questione da parte di soggetti non legittimati.

1.1 Con il primo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che all’affermazione generale di una pluralità di persone che avrebbero operato sul conto senza averne legittimazione segue il riferimento alla sola R.P., la quale però dalla documentazione in atti risulterebbe aver effettuato solo tre operazioni, di cui due attive per la società; sì che l’affermazione secondo la quale il credito della banca si è formato per effetto di operazioni indebite e non autorizzate dalla società sarebbe apodittica, mentre la Corte avrebbe dovuto determinare gli importi delle operazioni non autorizzate e detrarlo da quello totale.

1.2 Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 1189 c.c.: la Corte avrebbe dovuto ritenere la R. rappresentante apparente della società correntista, il cui amministratore avrebbe ingenerato nella banca stessa la convinzione che la R. fosse legittimata ad agire per conto della società, consentendo con regolarità alla predetta il compimento di atti giuridici in nome e per conto della società stessa e quindi ratificando per facta concludentia tali atti.

2. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto introducono per la prima volta in questa sede di legittimità questioni di merito che non risultano, dall’esame della sentenza impugnata, essere state sollevate nel corso del giudizio di merito. Nè la ricorrente ha precisato in quale luogo del processo avrebbe dedotto il fatto che R.P. avrebbe compiuto solo tre operazioni nell’ambito del conto corrente in questione; ed altrettanto vale per la allegazione (peraltro, parzialmente contrastante con l’altra) delle circostanze di fatto in base alle quali il giudice di merito avrebbe dovuto desumere la sussistenza di un’ipotesi di rappresentanza apparente.

3. Con il terzo motivo, si censura la statuizione avente ad oggetto la nullità delle clausole del contratto di conto corrente prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi: la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1283 c.c., sostenendo la validità della capitalizzazione trimestrale quale normale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente. Il motivo si palesa infondato, alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di Cassazione a partire dal 1999 (cfr. più di recente, ex multis: S.U. n. 21095/04; Sez. 1 n. 23974/10; Sez. 3 n.6518/11; cfr. anche, per la capitalizzazione annuale, S.U. n. 24418/10), al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari a carico del cliente devono considerarsi nulle in quanto basate su un uso negoziale, non già su un uso normativo.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 645 cod. proc. civ., lamentando che la Corte, stabilita la illegittimità degli interessi anatocistici, si è limitata a revocare il decreto ingiuntivo: anche ritenendo la illegittimità degli interessi anatocistici, la Corte d’appello avrebbe dovuto rideterminare l’importo dovuto detraendo tali interessi, mentre si è limitata ad affermare apoditticamente ed erroneamente che da quella illegittimità deriverebbe la carenza, nel credito azionato con il decreto ingiuntivo, dei caratteri della liquidità ed esigibilità.

La doglianza è fondata. L’opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall’ingiungente opposto – che ha la posizione sostanziale dell’attore – e delle eccezioni e delle difese dell’opponente – che assume posizione sostanziale di convenuto – e non già stabilire – salvo che ai fini dell’esecuzione provvisoria o dell’incidenza delle spese della fase monitoria – se l’ingiunzione sia stata, o non, legittimamente emessa.

Pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo (tranne che sia connessa a ragioni di competenza) non può essere d’ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l’opposizione. Nel caso in esame, la accertata nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l’intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi calcolati in base a dette clausole, ed impone quindi al giudice di merito di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti, senza applicare la suddetta capitalizzazione.

Si impone pertanto la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di merito che si atterrà al principio qui esposto, provvedendo sulla domanda proposta dalla odierna ricorrente con la notifica del decreto ingiuntivo, regolando anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.