Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5800 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.R., già dipendente della Servizi Autotrasportatori Europei spa (qui di seguito per brevità, indicata anche come SAE), impugnò sei sanzioni disciplinari conservative, in alcuni casi accompagnate da richieste risarcitorie per danni, irrogategli dalla ex datrice di lavoro.

Il Giudice adito dichiarò l’illegittimità di quattro fra le sanzioni impugnate, condannando la parte datoriale alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto al lavoratore.

La Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 14 – 29.1.2010, accogliendo per quanto di ragione il gravame proposto dalla SAE, riconobbe la legittimità di due dei suddetti provvedimenti disciplinari, riducendo conseguentemente l’importo complessivo da restituire al lavoratore.

Per quanto ancora qui specificamente rileva (e dunque con riferimento al provvedimento disciplinare di un giorno di sospensione da servizio e dalla retribuzione per fatto avvenuto il 30.1.2006), la Corte territoriale ritenne quanto segue:

doveva riconoscersi il rispetto del termine fissato da CCNL per l’irrogazione della sanzione, posto che, sulla base della documentazione dimessa dalla parte datoriale, era risultato che il lavoratore aveva ritirato la raccomandata contenente la contestazione il 17.2.2006, che la lettera di giustificazione, consegnata a mano, era datata 20.2.2006 e che la sanzione era stata applicata con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata il 10.3.2006 e, quindi, entro il termine di 20 giorni;

risultava indirettamente la prova della negligente condotta di guida del lavoratore, poichè il mezzo del datore di lavoro era uscito dalla sede stradale in un tratto di strada rettilineo, mentre procedeva a velocità rientrante nei limiti massimi consentiti e senza che il conducente avesse provato che tale fuoriuscita dalla sede stradale fosse dipesa da un evento perturbatore estraneo che avesse reso inevitabile siffatta manovra, cosicchè l’uscita di strada, che aveva determinato il ribaltamento del veicolo, non poteva che essere ricondotta ad un’imperita o distratta condotta di guida, diversamente non potendo che dedursi la volontarietà dell’evento;

la contestazione sull’entità dei danni indicati nelle fatture era stata tardiva, non essendo stata effettuata in primo grado, ove era stata invece lamentato soltanto che la loro comunicazione era avvenuta a distanza di sette mesi dall’emissione delle fatture.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, L. R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria. L’intimata SAE ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di legge e di contratto collettivo (art. 32 CCNL e art. 1335 c.c.), nonchè vizio di motivazione, deducendo che:

erroneamente la Corte territoriale aveva preso in considerazione la data in cui esso ricorrente aveva ritirato presso l’ufficio postale la lettera di contestazione (17.2.2006), anzichè quella del 13.2.2006, giorno in cui tale lettera era pervenuta al suo indirizzo, cosicchè il termine di 5 giorni per proporre le giustificazioni decorreva dalla suddetta precedente data;

ancora erroneamente la Corte territoriale aveva individuato nel 10.3.2006 la data di spedizione della sanzione, basandosi su quanto risultante nella cartolina di ricevimento e dovendosi invece ritenere che tale cartolina fosse stata evidentemente compilata il giorno prima dell’accesso all’ufficio postale, che risultava avvenuto, secondo quanto attestato dal dimesso estratto del sito internet della Poste spa, in data 11.3.2006;

risultava quindi superato il termine massimo (5 giorni per le giustificazioni, più 20 giorni per la sanzione) indicato dall’art. 32 del CCNL. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di legge e di contratto collettivo (artt. 32 e 34 CCNL; artt. 1218, 2104, 2106 e 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, pur condividendo la tesi secondo cui incombe sul datore di lavoro fornire la prova della colpa del lavoratore, aveva erroneamente ritenuto che tale prova fosse stata fornita, limitandosi a descrivere l’evento dannoso ed individuando la colpa del lavoratore "in via del tutto presuntiva e del tutto apodittica", smentendo con ciò le premesse da cui era partita e ponendo su esso ricorrente la prova positiva dell’evento accidentale e fortuito;

inoltre non era stato considerato che la lettera di contestazione non conteneva neppure l’affermazione dell’esistenza di una negligenza del lavoratore, ipotizzata invece soltanto nella comunicazione di applicazione della sanzione disciplinare.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di legge e di contratto collettivo (artt. 32 e 34 CCNL; artt. 2104, 2106 e 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale aveva ritenuto la prova dell’ammontare dei danni basandosi soltanto sulle fatture dimesse dalla parte datoriale e ritenendo erroneamente che il danno non fosse stato contestato, laddove nelle conclusioni di primo grado era stata formulata domanda volta alla declaratoria dell’inesistenza dei danni richiesti.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della disposta compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio di merito, deducendo che l’accoglimento dei precedenti motivi avrebbe dovuto comportare la cassazione della sentenza impugnata anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, come detto, la violazione dell’art. 32 CCNL e art. 1335 c.c., per avere la Corte d’Appello affermato la validità, ossia la tempestività, della sanzione disciplinare, inflitta l’11 marzo 2006, vale a dire dopo la scadenza del termine contrattuale di venti giorni, iniziato nella specie cinque giorni dopo la contestazione dell’addebito disciplinare (i cinque giorni costituiscono il termine per le difese dell’incolpato), avvenuta il 10 febbraio 2006, in altre parole, secondo la doglianza del ricorrente, la sanzione avrebbe dovuto essere inflitta al più tardi venticinque giorni dopo quest’ultima data.

2.1 La tesi non può essere accolta.

I giorni del termine a difesa sono stati calcolati dalla Corte d’Appello nel modo più favorevole al lavoratore, ossia a partire dal giorno in cui egli ritirò la lettera di contestazione (17 febbraio 2006). Il 20 successivo egli fornì le sue giustificazioni, che la datrice di lavoro, sempre in base al principio del favor rei, considerò tempestive e delle quali perciò tenne conto. Da quella data la Corte d’Appello fece decorrere i venti giorni per l’irrogazione della sanzione, che avvenne il 10 marzo 2006 (secondo il ricorrente, l’11 marzo), ossia in tempo.

2.2 Deve perciò affermarsi che, qualora il lavoratore incolpato per illecito disciplinare abbia presentato le proprie difese oltre il termine impostogli dalla legge o dal contratto, il successivo termine perentorio, imposto al datore di lavoro per l’adozione del provvedimento disciplinare, decorre dal giorno di presentazione delle difese suddette.

Il motivo all’esame non può dunque essere accolto.

3.1 Quanto al secondo motivo, deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità del profilo di doglianza relativo all’asserita mancata indicazione della negligenza del lavoratore nella lettera di contestazione, dato che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato ivi trascritto il contenuto della predetta comunicazione datoriale.

3.2 Quanto ai restanti profili di doglianza, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fondato il decisum sulla base di una prova presuntiva, traendo dalle emergenze probatorie acquisite la conseguenza che, nel concreto contesto fattuale in cui l’evento si era verificato, solo la negligenza o l’imperizia del conducente avrebbe potuto – a di fuori dell’ipotesi della volontarietà dell’atto – determinare la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale e il suo successivo ribaltamento. Correttamente inoltre la Corte territoriale, facendo applicazione del generale principio di ripartizione dell’onere probatorio, ha ritenuto che la circostanza fattuale dedotta dal debitore del verificarsi di un evento perturbatore estraneo, che aveva reso inevitabile la fuoriuscita del veicolo, come tale configurante una forza maggiore, avrebbe dovuto essere dimostrata dal soggetto che l’aveva invocata.

Non è quindi condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui la sua responsabilità sarebbe stata affermata senza che fosse stata fornita la prova della sua colpa, ma soltanto sulla base del nesso causale fra l’evento e la condotta del lavoratore.

3.3 Inoltre va considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; infatti, è sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza e, a tal riguardo, l’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 9961/1996;

Cass., nn. 2700/1997; 26081/2005).

3.3 Ne discende quindi l’infondatezza anche del motivo all’esame.

4. Dalle stesse allegazioni contenute in ricorso risulta che, in prime cure, il lavoratore aveva svolto domanda diretta a negare l’esistenza dei danni e lamentato che gli stessi gli erano stati comunicati a distanza di alcuni mesi dall’emissione delle fatture, ma nient’affatto che avesse anche svolto – dopo essere stato portato a conoscenza delle fatture – espressa e specifica contestazione in ordine all’entità dei danni quali risultanti dalle medesime, sicchè nessun vizio logico può essere ravvisato nell’avere la Corte territoriale valorizzato le risultanze di tali documenti. Anche il terzo motivo non può pertanto essere accolto.

5. Il quarto motivo, svolto condizionatamente all’accoglimento dei precedenti, resta conseguentemente assorbito.

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2012, n. 7639

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Terni, depositato il 14/6/2004, R. F.C. rappresentava che, mentre era dirigente presso il Comune di Terni, gli era stato conferito – per la durata di cinque anni – l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di (OMISSIS), con contratto del 10/7/1998. Il Comune di Terni, collocatolo in aspettativa senza assegni, in conformità al D.Lgs. n. 229 del 1999 aveva continuato a versargli i contributi previdenziali sulla base non della retribuzione che avrebbe percepito quale dipendente del Comune stesso, ma del compenso annuo corrispostogli quale Direttore Generale di Azienda Ospedaliera. A seguito delle sue dimissioni dal rapporto di lavoro con il Comune di Terni, in data 30/6/2002, l’INPDAP, con determinazione 26/2/2003, aveva disposto il pagamento, in suo favore, dell’indennità di fine servizio sulla base del trattamento economico che avrebbe percepito se non avesse assunto l’incarico di Direttore Generale di Azienda Ospedaliera. Chiedeva, invece, che, previo annullamento delle diverse determinazioni dell’INPDAP, quest’ultimo venisse condannato a corrispondergli l’indennità di fine servizio calcolata sulla base del trattamento economico percepito quale Direttore Generale di Azienda Ospedaliera, oltre accessori di legge e spese del giudizio.

Si costituiva l’INPDAP, facendo rilevare l’impossibilità di considerare unitariamente il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza e quello di direttore generale di Azienda Ospedaliera, quest’ultimo di natura privatistica e non contemplante il trattamento economico di fine rapporto, cosicchè la normativa menzionata dai ricorrente poteva trovare applicazione esclusivamente nelle fattispecie dalla stessa espressamente contemplate, vale a dire del trattamento pensionistico e previdenziale, proseguito con l’INPDAP in forza del diritto alla conservazione del posto pubblico durante l’aspettativa per l’espletamento dell’incarico privatistico.

Concludeva per la reiezione della domanda.

Con sentenza 3/5/2006 il giudice adito accoglieva la domanda e, dichiarate illegittime le contrarie determinazioni dell’INPDAP, condannava l’Istituto a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 244.924,54 – previa detrazione della minor somma eventualmente già erogata – quale trattamento di fine servizio calcolato sulla base di quanto percepito quale direttore generale di Azienda Ospedaliere, oltre accessori di legge e spese del giudizio.

2. Ha proposto appello l’INPDAP con ricorso depositato l’11/7/2007, chiedendo la riforma della pronuncia e la reiezione della domanda.

Si è costituito il R.F., prospettando l’infondatezza dell’impugnazione, che ha chiesto respingersi.

La Corte d’appello di Perugia con sentenza del 21 ottobre 2009 – 16 dicembre 2009 ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado e compensando tra le parti le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPDAP con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, commi 8 e 11. Pone in rilievo che il rapporto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privalo inquadrabile nella fattispecie del lavoro autonomo. Esso pertanto è incompatibile con la liquidazione del premio di servizio previsto dalla L. n. 152 del 1968. In particolare sottolinea che il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 1, comma 6, nel ribadire la natura autonoma del rapporto di lavoro delle figure professionali suddette, ha previsto espressamente che nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonchè per dimissioni.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Il quadro normativo di riferimento della questione posta dal ricorso dell’istituto vede inizialmente il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 8, che contemplava solo l’ipotesi dei pubblici dipendenti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario; per questi – e non anche per quelli che pubblici dipendenti non erano – si prevedeva che il periodo di aspettativa era utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

Per parificare la posizione dei dipendenti pubblici e privati la Legge di delega n. 419 del 1998, intervenendo proprio in materia di trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda sanitaria locale, dava mandato al Governo di rendere omogenea la disciplina di tale trattamento, nell’ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 8, secondo periodo, e successive modificazioni.

Il D.Lgs. n. 229 del 1999, attuativo della delega, ha abrogato il citato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 8, sostituendolo con l’art. 3 – bis, comma 11, che ha previsto che la nomina a direttore generale, amministrativo o sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto; aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Quanto poi al profilo contributivo è stato previsto che le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di legge ed a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

Questa disciplina ha superato poi il vaglio di costituzionalità. C. cost. 3 dicembre 2010 n. 351 ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, abroga la disposizione di cui del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 8, ed aggiunge il medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 – bis, comma 11, prevedendo che i contributi previdenziali – da versarsi da parte dell’amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale di azienda di sanitaria locale siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito.

2.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che la questione interpretativa posta dal ricorso dell’Istituto è già stata esaminata e risolta da questa Corte (Cass., sez. lav., 13 maggio 2008, n. 11925), che ha affermato che il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3 e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito; ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nel limiti del massimale di cui al D.Lgs. 181 del 1997, art. 3, comma 7. Cfr. anche, da ultimo Cass., Sez. 6 – L, 18 novembre 2011, n. 24286, che ha ribadito che il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 6 bis come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. 18 del 1997, art. 3, comma 7, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 2010, secondo cui deve affermarsi il diritto a fruire di contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, in attuazione del principio di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l’opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale.

A tale principio è pienamente conforme la sentenza impugnata che pertanto è immune dalla censura mossa dall’Istituto ricorrente.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44074 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 18 febbraio 2011, pronunciata ex art. 444 c.p.p., il GIP del Tribunale di Verona ha applicato agli imputati la pena da questi richiesta, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis.

2. – Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione di legge e la mancanza della motivazione, perchè questa non recherebbe una disamina della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

3. – Il ricorsi, di analogo contenuto, sono genericamente formulati.

Gli imputati si limitano, infatti, ad asserire, senza alcun concreto riferimento al provvedimento impugnato, che non vi sarebbe alcuna disamina della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Deve, peraltro, rilevarsi che la motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. appare pienamente sufficiente, perchè richiama i verbali di sequestro, arresto e interrogatorio, e reca una dettagliata descrizione dei risultati dell’attività investigativa svolta.

4. – Il ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.B.M. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore avv. XX, avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a g/l 0,89) accertato in data (OMISSIS). Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata muovendo dall’asserito nullità della notifica degli atti di citazione, sia innanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte d’Appello;
con il ricorso si deduce che: a) il difensore avv. XX, a seguito di un breve colloquio iniziale con il L. in occasione del quale aveva ricevuto la nomina come difensore di fiducia, non era più riuscito a mettersi in contatto con il L. stesso non avendo ricevuto alcun riscontro ai numerosi tentativi telefonici e telematici esperiti per rintracciarlo; b) il L., a seguito del mancato pagamento di decreto penale di condanna, era stato tratto a giudizio con decreto di citazione notificato presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 5, c.p.p. sul presupposto che il L. non era stato reperito al domicilio eletto; c) anche gli atti successivi erano stati notificati con le medesime modalità; d) tali atti erano stati peraltro erroneamente indirizzati in (OMISSIS), mentre il L. aveva eletto domicilio in (OMISSIS); c) dette circostanze erano state appurate dal difensore stesso a seguito di ricerche anagrafiche effettuate presso il Comune di Milano ai fini della liquidazione dei compensi processionali; e) l’imputato non sarebbe stato quindi in grado di venire a conoscenza delle sentenze di condanna pronunciate a suo carico in primo e secondo grado.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
E’ stata denunciata una nullità della notifica degli atti sopra indicati.
In tema di notificazione della citazione all’imputato, questa Corte ha affermato che la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita con forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (Cass. nn. 8826/05, 45990/07, 39159/08); non ricorre, quindi, allorchè essa sia eseguita presso il difensore di fiducia, dovendo considerarsi idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l’atto è stato notificato: in tale ultimo caso, invero, detta notifica non integra necessariamente un’ipotesi di omissione della notificazione, ma da luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 133 c.p.p. ed alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., semprechè non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario (Sez. 5, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588). Orbene, nel caso in esame, la notifica degli atti in questione (decreto di citazione in primo e secondo grado) è stata eseguita mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia, di guisa che non si tratta di un caso di notifica omessa, bensì solo irrituale, perchè eseguita non presso il domicilio eletto, ma mediante consegna dell’atto al difensore; con modalità, cioè, certamente e concretamente idonee a determinare l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’imputato, stante il rapporto fiduciario intercorrente tra costui ed il difensore. D’altra parte non è stato addotto con il ricorso alcun concreto elemento – nemmeno documentale – idoneo ad avvalorare l’ipotesi che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento per il tramite del proprio difensore, non potendo ritenersi adeguate al riguardo le sole asserzioni del difensore circa i tentativi effettuati per rintracciare il proprio assistito. Si è verificata, dunque, nel caso di specie, una irregolarità che non ha determinato una nullità assoluta ed insanabile, bensì a regime intermedio. Una nullità, quindi, che, se non tempestivamente dedotta, deve ritenersi sanata e che, per quanto riguarda il caso in esame, avrebbe dovuto esser proposta non appena rilevata – comunque non oltre la prima udienza utile – e non, come viceversa accaduto, solo in questa sede di legittimità. A ciò aggiungasi che, come si rileva dagli atti, era stato lo stesso avv. XX a proporre appello, e detto difensore, presente personalmente nel giudizio di appello, nulla eccepì circa la irritualità della notifica del decreto di citazione al L.: di tal che, non avendo l’avv. XX sollevato alcuna eccezione al riguardo, come si rileva dal verbale stesso, va affermata l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen.. Secondo quanto prevede l’art. 182 c.p.p., comma 2, infatti, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo";
sicchè, essendo stato presente in giudizio, per l’imputato, il difensore di fiducia, la prospettata nullità doveva essere eccepita appunto in quella sede dal difensore medesimo e non poteva dunque essere dedotta poi con il ricorso per cassazione, conformemente al consolidato, e condivisibile, orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte: "E’ affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione operata con forme diverse da quelle previste, ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da mera nullità cosiddetta a regime intermedio, sanata per non essere stata tempestivamente dedotta, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello presso lo studio del difensore di fiducia, sull’erroneo presupposto che l’imputato avesse mantenuto il domicilio in precedenza eletto – dove non era stato trovato – laddove detta elezione di domicilio era stata in realtà revocata, con contestuale elezione di un diverso domicilio)" in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 6211 del 12/11/2009 Ud. – dep. 16/02/2010 – Rv. 246639. Mette conto sottolineare che in tal senso hanno avuto modo di esprimersi anche le Sezioni Unte enunciando il principio così massimato: "In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen." (Sez. Un., n. 119 del 27/10/2004 Ud. – dep. 07/01/2005 – Rv. 229539). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.