Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 23625 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria n. 82/12/05, depositata il giorno 1 dicembre 2005, con la quale l’appello della seconda contro quella di primo grado veniva rigettato, sul presupposto che l’avviso di accertamento per Irpef e Ssn relativo al 1994, emesso anche nei confronti di G. C., esercente l’attività di amministratore di condomini, nonchè della moglie, L.M., e scaturito dalla verifica della Guardia di finanza, non era fondato, dal momento che i contribuenti avevano fornito la prova che diverse operazioni attive sui conti correnti bancari e postali erano costituite da versamenti di rate condominiali. Solo C. resiste con controricorso, essendo la moglie nel frattempo deceduta.

Motivi della decisione

2. Preliminarmente va esaminata la questione, aventi carattere pregiudiziale, sollevata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza dei quesiti.

L’eccezione è manifestamente infondata, atteso che si tratta di sentenza impugnata pubblicata nel mese di dicembre 2005, e quindi anteriormente al 2 marzo 2006, data a decorrere dalla quale la disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c., come introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art., 27, comma 2 andava applicata.

3. Ciò premesso, col primo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che solo alcune voci di operazioni bancarie erano state giustificate, come la vendita di un immobile; la pensione della moglie e i ricavi dell’attività di lei;

poste che erano state tenute presenti nella rettifica, giusta le risultanze della verifica della Gdf, sicchè il giudice non poteva inferire che la prova fosse stata fornita, e per di più relativamente a tutte quelle operazioni attive bancarie.

Il motivo è generico, atteso che i ricorrenti non hanno riportato la parte relativa a tale specifica doglianza inerente all’appello nel ricorso proposto in sede di legittimità, onde mettere il Collegio nella condizione di verificare la sussistenza o meno dei vizi lamentati, senza dovere esaminare il gravarne del secondo grado, sicchè la doglianza secondo cui il giudice di appello non indicava le ragioni e le fonti, in virtù delle quali riteneva fondata la contestazione degli appellati, e in particolare che la dedotta prova, peraltro generica, di alcune poste, inficiasse tutta la rettifica, non può che essere ritenuta inammissibile.

4. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di norme di legge, e vizi di motivazione, giacchè il giudice del gravame non considerava che il contribuente non aveva fornito la prova dei propri assunti, senza che peraltro l’eventuale dimostrazione, però esclusa, di qualche posta a suo favore, potesse comportare l’annullamento dell’atto impositivo nella sua interezza.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al primo motivo, avendone peraltro lo stesso carattere di genericità. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto anche delle ragioni addotte in ordine alla prova presuntiva delle operazioni bancarie.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 13-07-2011, n. 27366

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Nola, con sentenza del 29 giugno 2010, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cicciano del 22 settembre 2009 che aveva condannato P.A., Pe.

A., P.M., I.G. e F. A. alla pena di Euro 500 di multa ciascuno per il delitto di lesioni personali in danno di G.S..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentandone:

a) la nullità per irregolare citazione a giudizio degli imputati e per il mancato rispetto del termine a comparire;

b) la contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa;

c) l’erronea applicazione dell’aggravante dei motivi futili neppure contestata nel decreto di citazione a giudizio e l’erroneo giudizio di bilanciamento per equivalenza delle circostanze generiche.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento soltanto quanto all’ultimo motivo.

2. Il primo motivo, in rito, sembra essere pretestuoso in quanto la dedotta nullità del giudizio d’impugnazione per violazione delle modalità di notificazione e del termine a comparire appare, da un lato, inesistente posta la notifica ritualmente effettuata in appello e sulla quale la difesa di fiducia nulla ha eccepito in tal grado limitandosi a richiedere il rinvio del dibattimento per concomitanti impegni e, d’altra parte, sanata, quanto al mancato rispetto del termine, dalla mancata deduzione del vizio in limine litis, trattandosi di nullità di carattere intermedio che risulta dedotta per la prima volta avanti questa Corte (v. Cass. Sez. 5, 28 ottobre 2008 n. 43443).

3. Ancora più infondato è il secondo motivo dell’odierno ricorso posto che il Giudicante, con motivazione pienamente logica, ha chiarito il perchè della credibilità delle dichiarazioni testimoniali della parte offesa, corroborate da idonea certificazione medica in merito alle subite lesioni.

Una rilettura delle risultanze probatorie del giudizio di merito non si concilia con il presente giudizio di legittimità, allorquando la motivazione del giudicante non si appalesi, come nella specie, manifestamente illogica.

4. Di converso, appare fondato il terzo e ultimo motivo di ricorso.

Effettivamente nel decreto di citazione a giudizio in primo e secondo grado non v’è la contestazione dell’aggravante dei futili motivi, di cui all’art. 61 c.p., n. 1, neppure contestata in fatto.

Il che vale a rendere non corretto l’avvenuto bilanciamento, operato dal Giudice di prime cure e non emendato dal Giudice di appello sia pur investito della relativa questione con i motivi dell’impugnazione, tra un’aggravante non contestata e le concesse attenuanti generiche.

Ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l) questa Corte ritiene, pertanto, di dover procedere, da un lato, all’annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione, limitatamente alla applicata aggravante dei futili motivi che deve essere eliminata con rideterminazione della pena, per ciascun ricorrente, nella misura di Euro 350,00 di multa e, d’altra parte, rigettare i ricorsi nel resto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante dei futili motivi, che elimina; ridetermina la pena in Euro 350,00 di multa ciascuno.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-07-2011, n. 29888

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha affermato la colpevolezza di H.A. in ordine ai reati:

a) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), così diversamente qualificata l’imputazione di cui alla citata legge, art. 171 ter, comma 1, lett. d), a lui ascritta, perchè, pur non avendo concorso nella riproduzione o duplicazione, deteneva al fine di porli in commercio, in vendita o comunque cedere a terzi, n. 260 CD musicali, 6 CD per play station e 60 DVD riproducenti film non contrassegnati dalla Società Italiana Autori ed Editori; b) di cui all’art. 648 c.p. per avere ricevuto i predetti supporti, conoscendone l’illecita provenienza.

Il materiale di cui alla contestazione era stato rinvenuto nell’auto dell’ H., occultato sotto il sedile nelle immediate vicinanze di un lido balneare.

La Corte territoriale, previa diversa qualificazione del fatto di cui al capo a) dell’imputazione, ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva, tra l’altro, dedotto la inopponibilità ai privati della mancanza del contrassegno SIAE, in quanto regola tecnica non comunicata previamente alla Commissione Europea.

La sentenza ha altresì rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che non era certa la prova in ordine alla appartenenza dei supporti magnetici, in quanto sull’auto vi erano anche i figli dell’ H., ed alla loro destinazione alla vendita.

In accoglimento di un subordinato motivo di gravame, la Corte territoriale ha, però, disposto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 521, 522 e 597 c.p.p..

Si deduce che è stato violato il principio di correlazione tra imputazione e fatto accertato, atteso che l’imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello ascritto in rubrica ed in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi. Si osserva, in sintesi, che l’ H. si è difeso dalla imputazione relativa alla detenzione per la vendita di supporti magnetici privi del contrassegno SIAE, mentre è stato condannato per la detenzione dei medesimi supporti in quanto contenenti opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente riprodotte, fatto che non doveva costituire oggetto di accertamento in relazione alla imputazione originaria.

Con i successivi due mezzi di annullamento si denunciano vizi di motivazione in ordine all’accertamento della appartenenza dei supporti rinvenuti all’ H. ed alla loro destinazione alla vendita.

Sul primo punto si reitera l’osservazione in ordine alla presenza sull’auto dei due figli dell’imputato e si deduce che l’appartenenza dei supporti all’ H. è stata illogicamente desunta dal ritenuto disinteresse dell’imputato per il giudizio. Sul secondo punto si deduce che la destinazione alla vendita deve essere desunta da elementi oggettivi della condotta e non essere fondata sulla vantazione del mero elemento intenzionale. Il primo motivo di ricorso è fondato.

All’imputato era stata contestata, nel giudizio di primo grado, oltre al reato di ricettazione, la fattispecie di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 lett. D), per avere detenuto per la vendita CD per play station, musicali e DVD riproducenti film non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori.

L’accertamento di merito contenuto nella sentenza di primo grado, inoltre, ha avuto ad oggetto e da atto esclusivamente della mancanza del contrassegno SIAE sui citati supporti magnetici.

E’ evidente, pertanto, che la sentenza impugnata non ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato, ma all’accertamento di un fatto (detenzione per la vendita di supporti magnetici contenenti opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente duplicate o riprodotte: dell’art. 171 ter, comma 1, lett. c)) diverso da quello oggetto di contestazione e di accertamento in primo grado.

L’affermazione di colpevolezza per un fatto diverso è pertanto nulla, ai sensi dell’art. 522 c.p.p., mentre l’imputato deve essere assolto, perchè il fatto non sussiste, dall’originaria imputazione di cui alla della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), e conseguentemente da quella di cui all’art. 648 c.p..

Sul punto è ormai noto che a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia della Comunità Europea il contrassegno SIAE deve essere considerato una regola tecnica, adottata successivamente all’entrata in vigore della Direttiva 83/189/CE, non comunicata alla Commissione Europea, e, per l’effetto, non opponibile ai privati, fino alla comunicazione della predetta regola tecnica, sicchè la sua mancanza non può essere configurata come fatto illecito.

Ne consegue la mancanza di illiceità, all’epoca del fatto, della ricezione di supporti magnetici privi del contrassegno SIAE. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ad entrambi i reati perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29705 Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 7 marzo 2005 C.C. impugnava, dinanzi alla Corte di appello di Venezia, il lodo arbitrale depositato il 28 ottobre 2004 in conseguenza della previsione di apposita clausola compromissoria in un contratto preliminare intervenuto tra lo stesso C. e L.F.. Con sentenza n. 690 del 2009 (depositata il 21 aprile 2009), l’adita Corte veneta dichiarava l’inammissibilità della proposta impugnazione e condannava il C. alla rifusione delle spese processuali in favore del L., patrocinato dall’avv. F. B..

Avverso la citata sentenza della Corte territoriale (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 3 aprile 2010 e depositato il 16 aprile successivo) l’avv. B.F., basato su un unico motivo, in ordine al quale si è costituito in questa fase, con controricorso, il solo intimato C.C..

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con l’unico motivo proposto il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 93 c.p.c., per l’omessa attribuzione delle spese ed onorari direttamente in suo favore malgrado egli ne avesse fatto richiesta in virtù del dichiarato anticipo.

Rileva il collegio, in via assolutamente pregiudiziale, che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile in virtù del recente arresto intervenuto, sulla questione dedotta, con la sentenza delle Sezioni unite n. 16037 del 2010. Con tale pronuncia è stato, infatti, statuito che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. In particolare si è affermato che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Alla stregua del richiamato principio non può, perciò, rimanendo assorbita ogni altra questione, che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia e alla portata dell’evidenziato sopravvenuto intervento delle Sezioni unite di questa Corte sul regime di impugnabilità dell’omessa pronuncia relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, per dichiarare interamente compensate, tra le parti costituite, le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

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