Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21413 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui non ha resistito l’intimata, avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Roma lo aveva condannato ai sensi della L. n. 89 del 2001, al pagamento di Euro 8.000,00 oltre interessi in favore di P.V., con riferimento alla durata di un giudizio civile, apprezzata come ragionevole per tre anni e irragionevole per otto.

In particolare con i primi cinque motivi di impugnazione il Ministero ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sotto vari profili, con riferimento al mancato accoglimento della proposta eccezione di prescrizione del credito azionato, mentre con il sesto motivo ha lamentato l’errata determinazione del periodo di durata ragionevole, asseritamente stabilito "sulla base di una mera operazione aritmetica", e quindi in modo del tutto automatico.

Rileva il Collegio che le censure sono infondate, quanto alla questione relativa alla prescrizione poichè, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la L. n. 89 del 2011, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione della domanda previsto dal medesimo art. 4 (C. 11/478, C. 10/3325, C. 10/1886, C. 09/27719), circostanza da cui discende che nella specie il detto termine non è decorso; quanto a quella ulteriore concernente il preteso automatismo nel computo del termine di durata ragionevole, poichè il detto termine è in linea con i parametri CEDU, cui il giudice nazionale deve di norma attenersi, ed il ricorrente non ha indicato elementi idonei ad addebitare al comportamento dell’originario ricorrente parte del tempo impegnato per la trattazione della causa.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 23609 Plusvalenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di accertamento, ai fini Irpef per l’anno 1999, con il quale l’Ufficio aveva determinato la plusvalenza, connessa alla cessione di un terreno edificabile e ritenuto che l’indennità percepita dovesse essere sottoposta a tassazione ordinaria e non già a tassazione separata.

L’adita CTP di Forlì respingeva il ricorso, tranne che per l’indennità percepita per dismissione del fondo, della quale affermava la natura risarcitoria, mentre i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello principale della contribuente ed incidentale dell’Agenzia Entrate, li accoglieva, ritenendo ed affermando che, ai fini di che trattasi, la mera adozione della variante al PRG, non era idonea a trasformare il terreno in edificabile e, d’altronde, che la somma percepita quale indennizzo per dismissione del fondo, andava sottoposta a tassazione ordinaria, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. e) TUIR. Con ricorso 09/01//2007, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso 14/17 febbraio 2007, la contribuente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione principale e con contestuale ricorso incidentale, ha chiesto l’annullamento della decisione nella parte in cui ha ritenuto e dichiarato che l’indennità percepita dovesse essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Motivi della decisione

In via preliminare, ex art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei due ricorsi, iscritti ai n.ri di R.G. n. 2701 e 6275 del 2007, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

Con l’unico mezzo, la ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. B), come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, lett. f..

Il contribuente, oltre a ribadire l’infondatezza della tesi erariale, deducendo che la mera delibera di adozione dello strumento urbanistico, non è sufficiente a determinare l’edificabilità di un terreno, con il ricorso incidentale deduce l’erroneità della decisione di appello, per non avere considerato che solo il signor B.E., era "il titolare del diritto ed il titolare dell’intero indennizzo" e, comunque, per avere escluso la natura risarcitoria delle somme liquidate. La decisione di appello, così come motivata, fa malgoverno di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e condiviso dal Collegio.

L’unico motivo del ricorso principale va, dunque, accolto, avuto riguardo alla ratio dell’impugnata decisione ed al principio affermato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione con le sentenze n. 25505/2006 e 25506/2006. Ivi, fra l’altro, è stato, infatti, chiarito, sia che l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, sia pure che l’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.

La sentenza della CTR ha fatto malgoverno di tali principi, avendo affermato che la natura edificatoria del terreno consegue solo al completamento dell’iter di formazione degli strumenti urbanistici e, pertanto, sotto tale profilo, va cassata.

L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

L’inammissibilità, per un verso, è connessa all’inconferenza del quesito formulato e, sotto altro profilo, alla novità della questione prospettata. Infatti, ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, come nel caso, a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al c.p.c. in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Il quesito posto a conclusione del motivo, non risulta formulato in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che il quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e non può risolversi, come nel caso, in "una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo".

Va, altresì, rilevato che la questione prospettata, secondo cui il diritto all’indennizzo competeva al marito B.E. e non ad essa ricorrente, è nuova, non essendo stata dedotta nei gradi di merito, dove la ricorrente si era limitata ad evidenziare che "l’indennizzo doveva considerarsi già incluso nel reddito agrario determinato sulla base della rendita catastale", senza nulla eccepire in ordine alla spettanza ed alla liquidazione dell’indennità. Come tale, è inammissibile, in quanto per consolidato orientamento giurisprudenziale, è preclusa la proposizione di domande nuove in sede di impugnazione e la relativa questione, anche se non dedotta dalla controparte, – che nel caso, peraltro, con il controricorso all’impugnazione incidentale, ha formulato espressa eccezione, va rilevata d’ufficio dal giudice adito ed, anche in Cassazione, salvo solo il giudicato (Cass. n. 28302/2005, n. 273432/2005).

Va, dunque, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale. Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai principi affermati dalle citate pronunce, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, cassa, in relazione, l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna; rigetta l’impugnazione incidentale, per inammissibilità del -motivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 13-07-2011, n. 27403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.M., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 23.3.2010 con la quale la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della decisione 22.2.2008 de Tribunale della medesima città, lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e 2.000,00 per la violazione: a) dell’art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3; b) art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 614 c.p., comma 4 (fatti commessi in (OMISSIS)).

La difesa richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo p.1.) vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perchè la Corte d’Appello "ha analizzato la posizione processuale del sign. A.M. in modo carente". p.2.) vizio di illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). p.3.) vizio di illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte d’Appello, avrebbe dovuto valutare positivamente l’incensuratezza dell’imputato.

I primi due motivi di ricorso sono inammissibili (ex artt. 581 e 591 c.p.p.) perchè generici e non specificatamente confutativi della motivazione della decisione della Corte d’Appello che va letta congiuntamente a quella di primo grado attesa la loro conformità. In particolare va osservato che la difesa non ha esplicitato le ragioni di fatto e quelle di diritto a sostegno del suddetti motivi di ricorso indicando in modo specifico i punti della decisione caratterizzati dai vizi denunciati.

Il terzo motivo va invece rigettato.

Infatti, se da un lato va riconosciuto che "La disposizione normativa che fa divieto di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dalla novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, ha natura sostanziale e, pertanto, trova applicazione solo per i fatti connessi successivamente alla sua entrata in vigore". Cass. pen., sez. 1^, 19.5.2009, n. 23014, va peraltro riaffermato il principio per il quale il giudice può negare le attenuanti generiche, svalutando il dato della incensuratezza dell’imputato prendendo in considerazione ulteriori elementi in quanto indicati nell’art. 133 c.p..

Nel caso in esame la Corte territoriale, accogliendo la impugnazione proposta dall’ufficio del Pubblico Ministero, con giudizio non sindacabile nel merito, ha ritenuto i fatti particolarmente gravi per la particolare "intensità del dolo" siccome denotativo di "personalità negativa".

Trattasi di motivazione adeguata e non manifestamente illogica in relazione alla natura della vicenda così come descritta nella sentenza impugnata integrata da quella di primo grado.

Peraltro la non manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso impone, ex art. 129 c.p.p. l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla violazione dell’art. 614 c.p., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

All’imputato è stato contestato il delitto di cui all’art. 614 c.p., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

All’imputato è stato contestato il delitto di cui all’art. 614 c.p., comma 4, commesso in data 15.1.2000. L’ A. è stato giudicato in primo grado con sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 22.2.2008. Pertanto nel presente caso trova applicazione la disciplina della prescrizione secondo le modificazioni introdotte con L. n. 251 del 2005. In base al novellato art. 157 c.p. il reato contestato si prescrive in anni sei e con la interruzione di cui all’art. 160 c.p., ex art. 161 c.p. in anni se3tte e mesi sei.

Tenendo conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, ex art. 159 c.p., nel caso in esame il delitto di cui all’art. 614 c.p. va ritenuto estinto alla data del 5.8.2008, quindi prima della pronuncia della decisione di appello.

La dichiarazione di estinzione del delitto di cui all’art. 614 c.p. per intervenuta prescrizione determina l’annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pronuncia relativa al suddetto reato, con susseguente eliminazione della relativa pena stabilita nella misura di mesi sei di reclusione 500.00 Euro di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 614 c.p. perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione e 500,00 Euro di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-07-2011, n. 29881 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.L.A. e C.E. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Roma con la quale veniva confermata quella del tribunale di Latina in data 8 marzo 2006 che aveva condannato entrambi alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 81 capoverso, art. 609 bis, per avere in (OMISSIS), costretto C.C. a subire atti sessuali. Deducono in questa sede i ricorrenti:

1) nullità dell’impugnata ordinanza contumaciale emessa il 30 giugno 2010 per violazione degli artt. 125, 485 e 487 c.p. per mancata citazione degli imputati all’udienza di rinvio;

2) nullità della sentenza per effetto della nullità dell’ordinanza citata;

3) nullità dell’ordinanza emessa 30 giugno 2010 con la quale la corte di merito rigettava la richiesta di esclusione della parte civile per erronea applicazione di legge e difetto di motivazione. Si rileva al riguardo che all’udienza del 30 giugno 2010, prima dell’apertura del dibattimento, la difesa degli imputati aveva chiesto l’esclusione della parte civile per difetto di procura, atteso che quest’ultima era stata rilasciata per il primo grado e non per il grado di appello e che la corte di merito invece, con motivazione illogica e contraddittoria, ha rigettato l’eccezione ritenendo che non si rilevavano intenzioni della parte civile di circoscrivere al giudizio di primo grado la costituzione di parte civile;

4) nullità della sentenza per effetto della nullità dedotta;

5) nullità della sentenza per violazione dell’art. 125 c.p., essendo la motivazione basata su argomentazioni generiche, contraddittorie ed apparenti, nonchè su congetture prive di qualsiasi costrutto logico ed obiettivo, non avendo la corte di merito valutato le circostanze dedotte nei motivi di appello ed essendo la responsabilità degli imputati affermata unicamente sulla base delle evanescenti affermazioni di C.C.. I giudici di appello, inoltre, non avrebbero correttamente e logicamente motivato nel respingere l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale formulata dalla difesa per mancata identificazione nel verbale di ratifica del soggetto che aveva depositato la querela, in violazione dell’art. 337 c.p.p., n. 4;

6) contraddittorietà ed erroneità della motivazione avendo ritenuto i giudici di appello intrinsecamente attendibili le disarticolate, illogiche ed interessate dichiarazioni della vittima; apparenza della motivazione della decisione nella parte in cui si sostiene che le dichiarazioni della denunciante abbiano trovato valido riscontro nella deposizione del P. che ha invece smentito la donna in dibattimento. Si sostiene inoltre che la corte di merito non avrebbe valutato la causale che avrebbe spinto C.C. ad accusare i prevenuti essendo stata da costoro licenziata, nè aveva preso in considerazione le circostanze di natura obiettiva evidenziate negli interrogatori degli imputati circa le limitate dimensioni del locale (di circa 40 m2) e la gestione conduzione familiare che oggettivamente non avrebbero potuto consentire – sempre ad avviso dei ricorrenti – di non accorgersi di quanto stava accadendo alle persone presenti nel locale stesso; che rimane inspiegabile la ragione per la quale la C. non abbia denunciato l’accaduto alle mogli degli imputati, che lo stesso P. ha dichiarato di non aver visto nulla nè di avere sentito grida; che non sarebbero state considerate dalla corte le dichiarazioni rese da C.E. e I. A. che avevano riferito anche ai carabinieri che la C. era adirata per il licenziamento e che intendeva vendicarsi raccontando di essere stata molestata essendo quello d’unico modo per spillare dei soldi. La corte di merito infine non avrebbe valutato che i fatti sarebbero accaduti ai primi di luglio del 2001 mentre la C. aveva formulato la denuncia solo dopo il licenziamento nè la personalità dei prevenuti ultracinquantenni che mai avrebbero potuto agire nel modo denunciato;

7) nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, 495 e 468 c.p., avendo la corte illogicamente respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale laconicamente ritenendo superflua l’audizione dei testi indicati dalla difesa che già il tribunale aveva escluso.

Motivi della decisione

Appaiono fondati i primi due motivi di ricorso.

Si sostiene nel ricorso che il decreto di citazione era stato emesso per l’udienza del 21 maggio 2010; che a tale udienza i due imputati non erano comparsi e che la corte di merito aveva rinviato alla successiva udienza del 30 giugno 2010 per l’assenza del consigliere relatore, udienza nella quale veniva dichiarata la contumacia degli imputati benchè non fosse stato loro notificato un nuovo decreto di citazione per l’udienza del 30 giugno 2010.

Tale rilievo, correttamente esposto sotto il profilo fattuale, è certamente fondato, alla luce dell’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità.

L’omessa notificazione all’imputato non comparso, ma non ancora dichiarato contumace, dell’ordinanza di rinvio del dibattimento è causa di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado dello stesso. (Sez. 6, n. 14376 del 26/02/2009 Rv. 243260; Sez. 1, n. 15814 del 19/03/2009 Rv. 243733).

Ritiene il collegio infatti di dover condividere le motivazioni alla base dell’orientamento indicato secondo cui non essendo stata dichiarata la contumacia dell’imputato, "fisicamente non presente", prima dell’avvenuta decisione del rinvio dell’udienza dibattimentale, nè essendo tale evenienza processuale possibile, per difetto di costituzione del rapporto processuale, il detto imputato appellante non poteva essere considerato "formalmente presente", dato che egli non poteva essere rappresentato dal suo difensore (ex art. 420 quater c.p.p., comma 2), ed aveva pertanto diritto – alla comunicazione della data della nuova udienza, la cui mancanza ha così determinato la nullità, assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, che è stata dedotta La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio. Rimangono ovviamente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla con rinvio la sentenza impugnata alla Corte di appello di Roma, altra sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.