T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3052 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione dirigenziale 7.12.2005, n. 2311, impugnata con il presente gravame, è stata ingiunta, nei confronti dei ricorrenti, la demolizione di opere edilizie, consistenti in un ampliamento e di un muretto, realizzate sul terrazzo di pertinenza dell’appartamento, di proprietà degli stessi, ubicato in Roma in Via Attio Labeone n. 16 – scala D- interno 34.

I ricorrenti evidenziano che ex ante, in data 10.12.2004, hanno presentato domanda di condono edilizio, giusta prot. n. 182536, provvedendo anche a versare il quantum dovuto a titolo di oneri concessori e di oblazione, comprensiva dell’integrazione prevista dalla Regione Lazio.

Effettivamente è in atti un’istanza di condono edilizio, corredata dell’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri concessori e dell’oblazione, concernente l’ampliamento di una veranda preesistente ed una tettoia, limitrofa alla veranda stessa, realizzati sul terrazzo suindicato.

Si fa, altresì, notare, quanto al muro, che in realtà si sarebbe proceduto alla rimozione del preesistente muro divisorio ed allo spostamento della veranda, con allineamento al muro perimetrale dell’edificio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, che ha prodotto una memoria defensionale.

Con ordinanza 21.4.2006, n. 2396, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Il precedente difensore del Comune di Roma, andato in quiescenza, è stato sostituito dall’attuale, giusta nomina ad opera del Sindaco di detto Comune.

Con riguardo ai ricorrenti, è stato nominato, quale nuovo difensore, l’Avv. Megna, ma, in assenza di deposito di atto di revoca del mandato nei confronti dei precedenti procuratori, lo stesso deve aggiungersi a questi ultimi nella difesa.

Dopo un rinvio disposto nella pubblica udienza del 3.2.2011, necessario per consentire al Comune resistente il deposito del nuovo mandato defensionale, nella pubblica udienza del 17.2.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Da quanto sopra descritto si evince che il ricorso è fornito di fondamento, in virtù della dedotta e dimostrata tempestiva presentazione della domanda di condono edilizio, corredata della prova dell’avvenuto pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione, con riferimento a quanto contestato nella determinazione gravata, anteriormente all’adozione di detto provvedimento.

Ciò rilevato in fatto, deve richiamarsi l’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, il quale, al comma 25, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47.

Orbene, ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo perciò l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

Alla luce di quanto appena rilevato, il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto affetto da violazione del menzionato art. 38 della legge n. 47/1985, e deve essere annullato ed il ricorso è fondato e va accolto.

Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del Comune resistente, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma alle spese di giudizio, nei confronti dei ricorrenti, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16622 Licenziamento per riduzione del personale

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto – con sentenza pubblicata in data 16 luglio 2009, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta, con ricorso del 13 marzo 2002, da D.C.E. nei confronti di Peyrani sud S.p.A. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli, con missiva del 23 dicembre 1997, a seguito di procedura di consultazione sindacale ex L. n. 223 del 1991 avviata con comunicazione del 19 settembre 1997.

La predetta Corte rilevava, preliminarmente, che il thema decidendum in quanto limitato, così come circoscritto dalle allegazioni del lavoratore in primo grado e dalle conseguenti difese della società convenuta, alla verifica del rispetto dei criteri di scelta con riguardo ad altri solo due dipendenti ( G.G. e D. N.), non consentiva di tener conto delle ulteriori violazioni dei predetti criteri dedotte, solo in sede di note difensive, con riferimento ad altri dipendenti non indicati in ricorso.

Tanto premesso la Corte del merito accertava che il D.C. era titolare delle mansioni di autista di seconda categoria e come tale rientrante nell’esigenza tecnico produttiva posta a base del licenziamento, mentre non era aderente alla realtà processuale che le mansioni svolte dagli altri due lavoratori – rispetto ai quali si era lamentata la violazione dei criteri di scelta – fossero corrispondenti a quelle svolte abitualmente dal D.C.. Del resto, precisava la Corte territoriale, era risultato che solo in via provvisoria il D.C. era stato utilizzato nell’area portuale.

Pertanto la Corte di Appello affermava che le determinazioni dell’azienda erano conformi ai criteri di scelta e, quindi, la domanda del lavoratore risultava infondata.

Avverso questa sentenza il D.C. ricorre in cassazione sulla base di otto censure, precisate da memoria.

Resiste con controricorso la società intimata che deposita memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che l’eccezione di giudicato esterno sollevata da parte resistente è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, così come richiamato dall’art. 370 c.p.c..

Invero questa Corte ha ritenuto (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n.20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161) che il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, "postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità.

Applicando tali principi, in virtù del richiamo operato dall’art. 370 c.p.c., comma 2, al predetto art. 366 c.p.c., – e per la regola di reciprocità fissata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 -, al controricorso emerge che, nella specie, non risulta specificata in quale sede processuale è rinvenibile la sentenza passata in giudicato.

Del resto, secondo giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del giudicato esterno va condotta alla stregua dell’esegesi delle norme, essendo pertanto sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato stesso con cognizione piena, che si estende al riesame, alla valutazione ed all’interpretazione degli atti processuali, richiedendosi però – affinchè possa ascriversi rilevanza espansiva al giudicato esterno, nei giudizi tra le stesse parti che derivino da una medesima situazione giuridica – la presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, munita dell’attestazione dell’intervenuto passaggio in giudicato (per tutte V. Cass. 9 settembre 2008 n. 22883).

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, art. 5, commi 1 e 3, art. 24, e dell’art. 2697 c.c., assume che nella procedura dei licenziamenti collettivi le denunciate norme impongono al datore di lavoro di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei criteri di scelta individuati in sede di consultazione sindacale, od in mancanza, dei criteri di scelta previsti dalla predetta L. n. 223 del 1991, art. 5, mentre il dipendente licenziato non ha l’onere d’indicare su quali altri dipendenti avrebbe dovuto ricadere la scelta del licenziamento da parte datoriale. Ha, quindi,errato, sostiene il ricorrente, la Corte di Appello nell’affermare che incombeva al lavoratore indicare su quali altri lavoratori avrebbe dovuto ricadere la scelta del licenziamento.

Con la seconda censura il D.C., denunciando violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., prospetta che la società, in conformità dei principi di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto tenere conto, nella applicazione dei criteri di scelta concordati, delle reali fasce professionali e del contenuto oggettivo delle mansioni concretamente svolte da ciascun dipendente e non degli astratti livelli o classificazioni contrattuali.

Con la terza critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 414, 420 e 437 c.p.c., prospetta che, erroneamente, la Corte del merito ha ritenuto inammissibile il riferimento, operato da esso ricorrente solo nelle note difensive, agli altri dipendenti non tenendo conto che tale riferimento trovava riscontro nella documentazione (organigramma) acquisita ritualmente agli atti e richiamata da controparte per sostenere la legittimità della condotta aziendale.

I primi tre motivi, che per la loro stretta connessione logica- giuridica vanno trattati unitariamente,non sono condivisibili.

Occorre prendere le mosse dal rilievo che la Corte di Appello,nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non pone a carico del lavoratore l’onere della prova della violazione dei criteri di scelta concordato in sede di procedura ex L. n. 223 del 1991, bensì ritiene che se il lavoratore, in sede di ricorso introduttivo del giudizio, circoscrive la denuncia di violazione dei criteri di scelta con precipuo riferimento alla posizione di altri due nominati lavoratori rispetto ai quali assume la non corretta applicazione dei menzionati criteri, ed in ordine alla posizione dei predetti lavoratori il datore di lavoro convenuto si difende ed articola le proprie allegazioni istruttorie, il tema decidendum e probatorio rimane conseguentemente in tal senso delimitato. Pertanto, secondo la Corte di Appello, in considerazione anche delle preclusioni stabilite per il rito del lavoro ex art. 416 c.p.c., non è consentito al ricorrente ampliare successivamente l’ambito d’indagine giudiziale da lui stesso delimitato. La Corte del merito, quindi, ritiene di escludere dal proprio apprezzamento tutte quelle allegazioni – rectius riferimenti – alle posizioni di altri lavoratori che secondo la prospettazione tardiva del lavoratore- attore avrebbero evidenziato attraverso la relativa comparazione ulteriori violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di scelta concordati.

Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata è sotto il profilo in questione corretta in diritto.

Invero deve ritenersi, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul rito del lavoro ed in particolare in ragione della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo che "impone all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" (cfr. sul punto in motivazione: Cass. S.U. 28 febbraio 2007 n. 4636 e Cass. S.U. 30 luglio 2008 n.20604), che la delimitazione del tema decidendum e del consequenziale tema d’indagine operata dall’attore nel ricorso introduttivo del giudizio determina, per effetto del regime delle preclusioni di cui al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e art. 437 c.p.c., comma 2, secondo la interpretazione fornita da questa sessa Corte (Cass. S.U. 20 aprile 2005 n. 8202 e successiva giurisprudenza – fra cui – per tutte V. Cass. 26 maggio 2010 n.12847), l’impossibilità di un successivo ampliamento dell’oggetto sostanziale dell’azione implicante nuovi accertamenti di fatti.

Questa Corte, d’altro canto, ha già affermato che le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dall’art. 420 c.p.c., comma 1, previa autorizzazione del giudice e giustificate da gravi motivi, sono quelle che integrano non una mutatio ma soltanto una mera emendatici libelli, nè il rapporto di lavoro può giustificare di per sè la proposizione di ulteriori domande rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, quando la nuova pretesa implichi nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto, i quali alterano il combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 cit. – e art. 437, comma 2, e i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine, dovendo nel contempo ritenersi consentita una emendatio allorchè cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il thema decidendum (Cass. 20 aprile 2006 n. 9247).

Alla luce dei richiamati principi deve, quindi, ritenersi corretta la sentenza impugnata che ritiene, in sede d’impugnativa di licenziamento collettivo ex L. n. 223 del 1991, precluso per il lavoratore, il quale ha limitato nel ricorso di primo grado la deduzione della violazione dei criteri di scelta con riferimento precipuo ad altri nominati dipendenti rispetto ai quali, invocando la relativa comparazione, fonda il diritto azionato. Infatti il successivo e tardivo riferimento alla comparazione con altri e diversi dipendenti, in relazione ai quali prospetta il fondamento del diritto azionato, si traduce in un tardivo e come tale inammissibile ampliamento dell’oggetto del giudizio ed in particolare del tema d’indagine.

Nè l’interpretazione, fornita dalla Corte territoriale, della domanda giudiziale è idoneamente censurata essendosi il ricorrente limitato ad affermare che l’indicazione dei due nominativi era stata operata a titolo puramente esemplificativo.

Secondo questa Corte, infatti, l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cfr. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475 e Cass. 6 febbraio 2006 n. 2467, nonchè in particolare Cass. 12 ottobre 1998 n. 10101 – seguita da Cass. 25 settembre 2002 n. 13945 – la quale ha precisato che il sindacato su tale operazione interpretativa, in quanto non riferibile ad un vizio in procedendo, è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità).

Conseguentemente, stante la rilevata corretta ratio decidendi sul punto in questione della sentenza impugnata, risultano del tutto infondate le critiche in esame palesandosi la prima relativa all’onere della prova ex L. n. 223 del 1991 – inconferente in quanto fa riferimento ad una ratio estranea alla decisione di appello, la seconda non pertinente poichè è relazionata a tutti i dipendenti che, come rilevato, non sono stati considerati dalla Corte territoriale e, la terza, per le esposte ragioni, non condivisibile.

Con il quarto motivo il D.C., assumendo omessa e/o insufficiente motivazione, asserisce che la Corte di Appello ha omesso qualsiasi comparazione con il dipendente D. nonostante questi fosse stato tempestivamente indicato nel ricorso introduttivo ed avesse svolto le stesse mansioni ad esso D.C. attribuite.

Il motivo infondato.

La Corte del merito, invero, prende in considerazione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la posizione del dipendente D. rispetto al quale il D.C. rivendica la "sovrapponibilita delle mansioni".

Tanto è attestato dal rilievo che la predetta Corte in proposito, nel dare atto che alcuni testi effettivamente fanno riferimento "alla sovrapponibilita delle mansioni dell’appellante con quelle dei due dipendenti richiamati", osserva che l’appellante- ossia l’attuale ricorrente- "però non ha sottoposto a censura l’affermazione del primo giudice, peraltro aderente alla realtà processuale, secondo cui non era desumibile dalle deposizioni in questione se le mansioni dai due svolte fossero corrispondenti abitualmente a quelle dell’appellante".

Nè in questa sede di legittimità è specificamente censurata siffatta affermazione.

Con la quinta censura il ricorrente, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione, prospetta che la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sulla non veridicità dell’asserzione di controparte secondo la quale esso D.C. era l’unico autista di seconda categoria, mentre vi erano altri dipendenti di pari qualifica come evincesi dall’organigramma – rispetto ai quali andava operata la comparazione.

La censura deve considerarsi assorbita per il riferimento agli altri dipendenti la cui valutazione, come sottolineato, è stata correttamente esclusa dal tema d’indagine essendo stato questo limitato dallo stesso D.C. alla comparazione di due soli nominati dipendenti.

Con la sesta critica il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, sostiene che la Corte di Appello "non ha speso neppure una parola, sulla circostanza che esso D.C. aveva prestato la propria attività lavorativa anche presso il porto mercantile e, quindi, non solo presso lo stabilimento siderurgico.

La critica è infondata.

Infatti anche in questo caso la Corte del merito, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, ha preso in considerazione l’attività svolta in area portuale.

La Corte territoriale al riguardo testualmente rileva: "Quanto all’utilizzazione dell’appellante nell’ambito dell’area portuale, dalla deposizione del teste M. emerge che l’appellante vi era adibito soltanto in via del tutto provvisoria. Peraltro, come esattamente rileva il tribunale, al riguardo può essere data rilevanza probatoria alla documentazione prodotta ritualmente dalla società appellata, che, in quanto risalente ad epoca di gran lunga antecedente alle vicende di cui qui si discute, può ritenersi attendibile, ancorchè proveniente dall’appellata. Da essa si desume chiaramente la posizione professionale dell’appellante nei termini indicati dall’appellata".

Vi è quindi, sul punto in questione, precisa argomentazione sorretta da iter logico congruo e privo di contraddittorietà.

Con il settimo motivo il D.C., allegando vizio di motivazione, prospetta che la Corte di Appello non ha tenuto conto che le mansioni di fatto svolte sono sempre state, come confermato della espletata istruttoria, polivalenti (autista, stivatore ed imbracatore) e, quindi, l’organigramma predisposto dalla società non rispecchiava la realtà concreta dell’azienda. Conseguentemente la comparazione andava operata con riferimento a tutti quei dipendenti che espletavano le stesse polivalenti mansioni.

Con l’ottava, ed ultima censura, il D.C., sempre denunciando vizio di motivazione, asserisce che la Corte di merito, erroneamente non considerando che esso ricorrente aveva svolto anche altre mansioni, non ha proceduto alla comparazione della sua posizione con quella di altri dipendenti svolgenti le stesse mansioni rispetto ai quali egli, in base ai criteri sussidiari – carichi di famiglia ed anzianità di lavoro – sarebbe stato escluso dalla riduzione di personale.

Questi due ultimi due motivi devono ritenersi assorbiti per le stesse ragioni espresse in occasione dell’esame del quinto motivo cui si rinvia.

In base alle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00, per esborsi oltre Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-09-2011, n. 18528 Sospensione del rapporto di lavoro Cassa integrazione guadagni Disoccupazione Previdenza sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 1999 M.F., n.q. di tutore di G.S. – premesso che questi, trasferito alla Iniziativa Siciliana spa, era stato collocato in Cigs dal 28.3.83, indi, in data 4.4.91 era transitato alla Arp Azienda di reimpiego di (OMISSIS), rimanendo in Cigs fino al 19.10.1994, data di collocamento in mobilità – lamentava che l’Inps aveva corrisposto all’interessato solo la somma di L. 3.799.353 maturata alle dipendenze della Arp, sicuramente inferiore a quella spettante per l’intero periodo dal 28.3.83 al 18.10.1994, comprensiva di rivalutazione e interessi.

Lamentava altresì la mancata corresponsione della integrazione salariale sia per i periodi di restrizione della libertà personale, sia tra l’uno e l’altro di essi, nonchè la omessa erogazione dell’indennità di mobilità dal 19.10.94, nonostante la sussistenza delle condizioni di legge; chiedeva quindi la condanna dell’Inps alla erogazione della Cigs, dell’indennità di mobilità e del TFR maturato per l’intero periodo, detratto quanto già percepito.

L’Inps si costituiva tardivamente ed eccepiva la improcedibilità e la decadenza dalle domande di Cigs e i indennità di mobilità, nonchè la prescrizione del diritto alla integrazione salariale;

contestava la debenza dell’indennità di mobilità e sottolineava che il TFR era stato liquidato sulla base solo dei periodi di integrazione pagati. Il Tribunale di Agrigento, rilevata la tardività delle eccezioni di improcedibilità e di prescrizione, ritenuto che era maturata la decadenza sia in relazione alla Cigs per gli intervalli tra i vari periodi di restrizione della libertà (ritenendo che la medesima non spettasse durante la detenzione), sia in relazione all’indennità di mobilità, condannava l’Inps solo alle differenze di TFR tra quanto spettante comprendendo nel calcolo i suddetti periodi e la minor somma erogata.

Sull’appello della M., la Corte d’appello di Palermo confermava la statuizione di primo grado. I Giudici d’appello affermavano preliminarmente che la decadenza era rilevabile d’ufficio, onde era irrilevante la tardività della costituzione in giudizio dell’Inps. La Corte escludeva poi il diritto alla Cigs durante i periodi di detenzione, per l’espiazione di condanne definitive. Con riferimento al diritto alla Cigs per i periodi di rimessione in libertà, riteneva maturata la decadenza, giacchè dalla data del 29 maggio 1987, quando la prestazione era stata sospesa, l’interessato aveva il termine di cinque anni e 300 giorni per proporre l’azione giudiziaria, termine che scadeva dunque il 30 agosto 1993; avendolo iniziato il giudizio il primo ottobre 1999, si era verificata la decadenza per i ratei anteriori al quinquennio, ossia per quelli anteriori al primo ottobre 1994 , dopo il quale non vi erano più stati periodi di libertà. La Corte confermava la decadenza anche in relazione alla indennità di mobilità, in quanto la relativa domanda non era stata presentata entro i 68 giorni dal licenziamento. Con la medesima sentenza si escludeva altresì la maturazione del TFR per i periodi corrispondenti allo stato di detenzione.

Avverso detta sentenza la M. propone ricorso con sei motivi.

Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 416 e 112 c.p.c. dell’art. 2969 cod. civ., nonchè degli artt. 3, 97 e 24 Cost., si censura la sentenza per avere rilevato d’ufficio la decadenza dall’azione giudiziaria.

Il motivo non merita accoglimento . La sentenza impugnata è infatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, essendosi più volte affermato (tra le tante Cass. n. 12508 del 21/09/2000) che: " La decadenza processuale, che sanziona – a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3 nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1 convertito dalla L. n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale decadenza è s rilevabile d’ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile anche tardivamente dall’istituto previdenziale".

Con il secondo motivo, denunziando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992 e difetto di motivazione, si sostiene che era errata la pronuncia di decadenza sui ratei della Cigs; questa infatti era già stata autorizzata, era stata poi sospesa il 29.5.87 ed il 30 ottobre 1987 era stato proposto il ricorso giudiziario.

Neppure questo motivo merita accoglimento. E’ ben vero che la stessa sentenza impugnata fa riferimento ad un ricorso depositato il 30 ottobre 1987, ma aggiunge che con esso si facevano valere "analoghe pretese". Non si trattava quindi, per quanto risulta in sentenza, della domanda di ripristino della Cigs, e con la presente impugnazione non si precisa quale fosse l’oggetto di quel ricorso, onde la censura non essendo sufficientemente specifica, non è idonea a dimostrare alcun errore della statuizione in oggetto.

Con il terzo mezzo, denunziando violazione della L. n. 464 del 1972, art. 1 della L. n. 160 del 1988, art. 1 e della L. n. 56 del 1997, art. 19 si sostiene che spetterebbe la Cigs anche durante i periodi di detenzione.

La censura è infondata, essendosi già ritenuto (Cass. n. 10087 del 16/10/1990) che "Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato – che, non rientrando tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall’art. 2110 cod. civ., comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima – analogamente determina la cessazione del trattamento di integrazione salariale a carico della C.i.G. cui sia stato ammesso il lavoratore medesimo, trattamento che, per il fatto di sostituirsi alla retribuzione altrimenti dovuta dal datore di lavoro, presuppone la spettanza di questa; senza che possa operare il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione. " Non vi è dubbio infatti che il godimento della Cigs presuppone l’obbligo di pronta disponibilità, sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda in crisi o in ristrutturazione, sia a svolgere lavori socialmente utili o a partecipare a corsi di formazione, mentre detta disponibilità è ovviamente inibita dallo stato di carcerazione.

Con il quarto motivo, denunziando violazione della L. n. 233 del 1991, art. 7, del R.D.L. n. 1827 del 1935, artt. 129 e 73 convertito in L. n. 1155 del 1936 e difetto di motivazione, si sostiene che non era necessaria la domanda per ottenere l’indennità di mobilità e quindi, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di merito, la ravvisata decadenza non poteva operare.

Il motivo è infondato, dal momento che le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza n. 17389 del 06/12/2002, hanno affermato che "L’indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all’INPS – che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni – entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l’indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell’indennità di mobilità), così com’è dimostrato, d’altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20 ter che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell’indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la decadenza dal relativo diritto". E’ quindi corretta la statuizione della sentenza impugnata per cui la indennità di mobilità non spettava per mancanza della domanda proposta nel termine di legge.

Parimenti infondato è il quinto motivo, con cui si deduce l’ignoranza scusabile sulla necessità di proporre la domanda relativa all’indennità di mobilità, con conseguente diritto alla rimessione in termini. Si tratta infatti di questione nuova, sollevata solo in questa sede, giacchè la sentenza impugnata non ne fa cenno, pur avendo confermato la statuizione di primo grado con cui era stata dichiarata detta decadenza, nè in ricorso si lamenta la omessa pronunzia sul punto. Non è meritevole di accoglimento neppure il sesto motivo, con cui si lamenta che ai fini del TFR non siano stati computati i periodi di carcerazione; il TFR spetta solo per i periodi in cui la Cigs sia effettivamente dovuta, il che è da escludere per i periodi di carcerazione, come ormai accertato a seguito del rigetto del terzo motivo. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che si è visto rigettare l’istanza di emersione ex l. 102/09 in quanto gravato da condanna ostativa alla regolarizzazione per il reato di cui all’art. 14, co. 5ter, d.lgs. 286/98,

– il titolo di reato in questione è da ritenersi implicitamente abrogato a decorrere dal 24. 12. 2010 per incompatibilità con il diritto comunitario, secondo l’interpretazione che ha ritenuto di dare la pronuncia della Corte di Giustizia 28. 4. 2011 – C61/11,

– quando un reato è abrogato ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ex art. 2, co. 2, secondo periodo, c.p.,

– la ostatività alla emersione ex l. 102/09 è un effetto penale della condanna, che quindi è venuto meno a decorrere dal 24. 12. 2010,

– il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 10. 5. 2011, nn. 7 e 8 ha ritenuto inoltre di estendere la pronuncia della Corte di Giustizia anche al caso avente ad oggetto provvedimenti emessi prima del 24. 12. 2010,

– ne consegue che il ricorso deve essere accolto,

– spese compensate, stante l’estrema novità ed imprevedibilità per l’amministrazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia e dall’Adunanza plenaria;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.