T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorso in epigrafe, originariamente proposto da tutti i ricorrenti come sopra elencati, reca il petitum pure in epigrafe specificato.

Dai medesimi ricorrenti è stata depositata istanza di fissazione d’udienza in data 06/12/95 e, in data 09/12/96, istanza di prelievo.

L’Amministrazione si è costituita, e ha depositato documenti e due memorie.

In esito ad avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2005, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni, i ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C. hanno depositato in data 3 maggio 2010 istanza, a firma congiunta a quella del difensore, di fissazione della udienza di discussione.

In data 20 luglio 2011 i medesimi ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C. hanno depositato una memoria.

Nell’udienza di merito del 5 ottobre 2011 il difensore dei suddetti ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C. ha dichiarato l’interesse alla decisione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo e dell’articolo 82, comma 2, dello stesso codice.

Nella medesima udienza del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

2. – Va preliminarmente dichiarata la perenzione del ricorso – ai sensi del citato articolo 1, comma 3, dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo e dell’articolo 82, comma 2, dello stesso codice – quanto ai ricorrenti diversi da quelli che, tramite il difensore, hanno dichiarato in udienza interesse alla decisione ai sensi delle disposizioni testé citate.

Infatti soltanto i ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C. risultano aver espresso la necessaria dichiarazione di interesse.

3. – Nel merito il ricorso va rigettato.

I ricorrenti, dipendenti della intimata AUSL inquadrati al nono livello, sollevano questione di costituzionalità – lamentando la violazione degli articoli 3, comma 1, 36, comma 1, 97, comma 1, della Costituzione – dell’art. 18, comma 2 bis (aggiunto dall’art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successivamente disapplicato nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e della Sanità ai sensi dell’allegato B al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in applicazione del quale essi sono stati inquadrati in una fascia economica inferiore rispetto a quella in cui, in applicazione del medesimo articolo 18, comma 2 bis, è stato invece inquadrato il personale della superiore posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario.

La doglianza è infondata per le seguenti considerazioni:

– i ricorrenti, sino alla data di adozione della contestata delibera, erano inquadrati al nono livello; e dunque si differenziavano dai colleghi inquadrati nel superiore decimo livello;

– i cennati livelli corrispondevano a posizioni di lavoro differenziate quanto a requisiti di accesso, responsabilità, mansioni, trattamento economico;

– la disposizione di cui si deduce l’incostituzionalità costituisce puntuale applicazione dei principi e criteri direttivi posti dall’art. 1, lett. q), della leggedelega 23 ottobre 1992, n. 421; il quale, nel voler evitare – in presenza di indubbie differenze di carriera e di anzianità tra i lavoratori interessati dalla riforma – repentine e forzate equiparazioni, è anch’esso espressione coerente (cfr., sul punto, Corte Cost. n. 605/1987) dei canoni costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza;

– la conformità al dettato costituzionale della contestata disposizione è ulteriormente confermata dalla sua espressa previsione della possibilità – per i soggetti della fascia inferiore – di conseguire la fascia retributiva superiore a seguito di giudizio di idoneità (cfr. Tar Lazio, Sez. 1^ bis, n. 1991/2005).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 6.000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del Codice di procedura civile, e vanno dunque poste, in solido, a carico dei suddetti ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C..

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale così decide:

– dichiara il ricorso in epigrafe estinto per perenzione quanto ai ricorrenti diversi da M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C.;

– rigetta il medesimo ricorso quanto ai citati ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C..

Condanna i suddetti ricorrenti M.C., F.F., C.S., C.B., M.P., R.P., M.G., G.D.M., F.D., A.S., D.F., L.G., G.O., A.G., R.P., F.L., V.P., S.P., S.V., E.C., A.F., R.N., M.M., M.T., G.M., M.B., M.C., in solido, al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 6.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2012, n. 9713

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha parzialmente ridotto le somme che il Tribunale di Catania aveva condannato la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) a pagare agli attori, L.A., L.G., C.C. e C.G., in risarcimento dei danni subiti a seguito di un grave incidente ferroviario verificatosi la notte del 21 novembre 1980 nei pressi di Lamezia Tenne, nel quale gli attori hanno riportato lesioni personali ed ha trovato la morte P.L., moglie di L.A. e madre di L.G..

I danneggiati propongono quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste RFI con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, perchè tardivamente notificati oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ..

Il ricorso principale è stato notificato a mani presso il difensore domiciliatario di RTI costituito per il giudizio di appello, avv. Giovanni Ingrascì, il 22 settembre 2010.

Il termine per il deposito del ricorso principale veniva a scadere il 12 ottobre 2010 ed il termine per la richiesta di notifica del controricorso il 1 novembre 2010, lunedì, da prorogarsi al 2 novembre successivo, trattandosi di giorno festivo.

La notificazione del controricorso con il ricorso incidentale – avvenuta con lettera raccomandata ad opera del difensore di RFI, all’uopo autorizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 7 – è stata richiesta all’ufficio postale solo il 3 novembre 2010, quindi tardivamente.

Ne consegue che controricorso e ricorso incidentale si debbono ritenere come non proposti e non possono essere presi in esame.

2.- Il ricorso principale è stato invece tempestivamente notificato il 22 settembre 2010, entro il termine di un anno dalla data del deposito della sentenza impugnata (11 agosto 2009) e non notificata, al netto della sospensione feriale dei termini processuali.

E’ nella specie applicabile, infatti, il testo originario dell’art. 327 cod. proc. civ. – anteriore alla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto a sei mesi il termine di decadenza dall’impugnazione della sentenza non notificata (art. 46) – essendo la nuova disposizione applicabile solo ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore della legge stessa (cit. L. n. 69, art. 58, comma 1).

3.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 75, 77, 83, 157 e 182 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello respinto la loro eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da RFI, per mancanza di valida procura.

Rilevano che nell’atto di appello non è stata identificata la persona del rappresentante legale di RFI che ha conferito la procura all’avv. Giovanni Ingrascì e che nell’atto risulta indicato solo come il rappresentante legale in carica. Richiamano la giurisprudenza secondo cui la procura è invalida, qualora non sia rilevabile dall’intestazione dell’atto giudiziario il nome della persona che l’ha conferita (Cass. n. 27444/2005 ed altre).

Lamentano poi che la Corte di appello non abbia preso in esame la loro eccezione di difetto di legittimazione ad agire di RFI, per non avere la società fornito la prova della sua derivazione dall’ente inizialmente evocato in giudizio, nonostante la specifica contestazione di essi appellati.

3.- Il motivo è inammissibile perchè non autosufficiente.

I ricorrenti non hanno riportato nel ricorso il testo preciso della procura alle liti, conferita da RFI a margine dell’atto di appello, nè il testo dell’atto in cui è contenuta, si da consentire alla Corte di verificare se ivi figurino o meno le indicazioni che si assumono mancanti.

La Corte di appello ha motivato il rigetto dell’eccezione in base al rilievo che "…la procura all’avv. Ingrascì è stata conferita dal Dr. M.D., al quale l’amministratore delegato della s.p.a. RFI ha conferito, con la procura speciale del 25.3.2002, tutti i poteri di rappresentanza sostanziali e processuali".

Le notizie che i ricorrenti assumono mancanti risultano quindi essere state acquisite al giudizio. Ed è noto che, qualora la procura sia conferita a margine di un atto difensivo, essa non può ritenersi generica ove le specificazioni di cui si lamenta l’omissione siano contenute nell’atto a cui accede.

Quanto alla mancata indicazione del nome del rappresentante legale di RFI ed alla mancata documentazione del fatto che RFI è subentrata all’ente Ferrovie dello Stato, originaria convenuta, i ricorrenti non hanno specificato in quale data e tramite quali atti essi abbiano sollevato le suddette eccezioni, indicando se tali atti siano stati prodotti nel presente giudizio, come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (cfr. fra le tante, Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161; Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966).

Le eccezioni sono comunque infondate, considerato che le notizie mancanti possono essere agevolmente tratte dalla pubblicità legale delle società commerciali (cfr. Cass. civ. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20596; Cass. civ. Sez. 3, 12 gennaio 2007 n. 504: Idem 16 novembre 2007 n. 23819, ed altre).

Ed invero, la rappresentanza processuale delle persone giuridiche e la loro legittimazione – anche quando siano specificamente e tempestivamente contestate – debbono essere documentate ad opera della persona giuridica stessa, solo quando derivino da atti non soggetti a pubblicità legale; non invece quando i dati mancanti risultino dall’atto costitutivo, dallo statuto o da altri atti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese, poichè in questi casi qualunque interessato ha la possibilità di controllare la conformità al vero di quanto dichiarato da chi si presenta come rappresentante legale, e l’onere di fornire la prova contraria grava su chi contesti la sussistenza dei poteri rappresentativi (Cass. civ. S.U. n. 20596/2007 cit., Cass. civ. Sez. 3, 21 ottobre 2009 n. 22287 e 26 aprile 2010 n. 9908, fra le tante).

4. – Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1226 cod. civ., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello annullato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha liquidato in via equitativa i danni da essi subiti per spese mediche e di cura, nell’importo forfetario del 10% dell’entità del danno biologico, a causa dell’impossibilità di esaminare analiticamente una documentazione prodotta in forma generica, alla rinfusa e senza una preventiva verifica istruttoria.

Assumono che la Corte di appello avrebbe dovuto confermare la valutazione equitativa, trattandosi di danni certi nella loro esistenza.

Il motivo non è fondato.

Correttamente ha rilevato la sentenza impugnata che il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare; non allo scopo di supplire all’inadempimento delle parti all’onere su di esse gravante di dimostrare l’esistenza e l’entità dei danni.

E’ vero che le spese di cura costituiscono un danno certo, nei casi in cui l’illecito abbia arrecato lesioni, ma la relativa quantificazione può variare da un minimo ad un massimo, fino ad importi particolarmente elevati, ed è onere del danneggiato documentarne l’entità con la maggiore diligenza possibile.

5.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 cod. civ., nonchè omessa o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di merito ha respinto il loro appello incidentale, tendente ad ottenere più cospicue somme in risarcimento dei danni biologici da inabilità temporanea e permanente e dei danni morali, omettendo di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio e di valutare adeguatamente il danno subito da L.A. e G. per la perdita della rispettiva moglie e madre.

5.1.- Il motivo è inammissibile perchè esclusivamente fondato su censure in fatto, che riguardano l’attendibilità degli accertamenti peritali e censurano le valutazioni compiute dalla Corte di appello circa l’entità delle lesioni, riproponendo in questa sede di legittimità l’intero riesame del merito della controversia.

La sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato la soluzione accolta, rilevando che gli appellanti incidentali non hanno rivolto censure specifiche alla relazione peritale, limitandosi a chiedere il pagamento di determinati importi senza esplicitare le ragioni che avrebbero dovuto condurre alla modificazione delle conclusioni raggiunte.

Anche in questa sede essi chiedono la riforma della sentenza impugnata non sulla base di vizi logici o giuridici intrinseci alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma elencando a questa Corte la natura delle lesioni subite, al fine di sollecitare una diversa e più congrua valutazione dell’importo del danno risarcibile.

Chiedono cioè una nuova e diversa valutazione di merito in ordine all’entità dei danni, che è inammissibile in sede di legittimità (cfr. fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119).

6.- Il quarto motivo – che lamenta violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito compensato per intero le spese del giudizio di appello – è inammissibile, sia per difetto di specificità, non essendo stato in alcun modo illustrato; sia perchè il giudizio sulla compensazione delle spese è rimesso alla discrezionalità del giudice e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, soprattutto in base al rito applicabile al presente giudizio, che neppure richiedeva una specifica motivazione sul punto (Cass. civ. 17 novembre 2006 n. 24495; Cass. civ. 6 ottobre 2011 n. 20457, fra le più recenti).

7.- Per concludere, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

8.- Tenuto conto della natura della controversia e degli interessi in discussione; considerato altresì che il controricorso è stato dichiarato inammissibile, sicchè l’attività difensiva della resistente si è limitata alla partecipazione all’udienza di discussione, le spese del presente giudizio si compensano per intero.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11801

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 153 del 2004 il Tribunale di Bolzano rigettava l’opposizione proposta da D.F. contro l’iscrizione a ruolo – di cui alla cartella n. (OMISSIS) – per il recupero dei contributi previdenziali pretesi dell’INPS relativi all’iscrizione alla gestione commercianti. Il D. esponeva di essere socio della s.r.l. D. e di operare esclusivamente come amministratore con iscrizione alla gestione separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26.
2. La decisione anzidetta di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 16 del 2005.
La Corte territoriale ha osservato che non rilevava tanto la circostanza che il D. avesse o meno svolto in maniera prevalente l’attività di amministratore in favore della società L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 208, quanto che lo stesso avesse esercitato attività lavorativa aziendale a favore della società ai sensi all’art. 1, comma 203, stessa legge.
Tale ultima circostanza, ad avviso della Corte territoriale, risultava ammessa dal D., il quale aveva affermato di essersi occupato con continuità dell’organizzazione interna della società, predisponendo e curando lo svolgimento delle attività in cui consiste l’oggetto sociale (trarre profitto dalle attività di commercializzazione).
Ne conseguiva, concludeva la Corte territoriale, che il D. era tenuto all’iscrizione anche alla Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi ratei.
3. Di questa sentenza il ricorrente domanda la cassazione sulla base di un motivo.
L’INPS resiste con controricorso, anche quale mandatario della S.S.p.A..

Motivi della decisione

1. Il D. deduce violazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208) e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha considerato che non sussisteva il presupposto impositivo ai fini contributivi, in quanto esso ricorrente risultava iscritto – quale amministratore della società in forza di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – alla gestione separata prevista dalla L. n. 335 del 1995. Dal che la non possibilità di iscrizione contemporanea alla gestione commercianti ai sensi della richiamata L. n. 662.
2. Sulla decisione della controversia influisce il D.L. n. 78 del 2010, sopravvenuto art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010 di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Non opera, perciò, l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17076 del 2011, la norma sopravvenuta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e pertanto non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost. (cfr anche Corte Cost. n. 15 del 2012).
3. In base a tale norma sussiste l’obbligazione contributiva dedotta dall’INPS e quindi il ricorso non può essere accolto, pur se la sentenza di appello deve essere corretta ed integrata nella motivazione.
4. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate in ragione della sopravvenienza della norma interpretativa e del consolidarsi recente della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-08-2012, n. 14103

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Svolgimento del processo
1) Il ricorso concerne la sentenza n. 2111/06 del 31 agosto 2006 della Corte di appello di Milano, la quale, in parziale riforma della sentenza resa nel 2003 dal tribunale di Corno, ha disposto la costituzione di servitù coattiva di passo carraio in favore del fondo sito in (OMISSIS) di proprietà degli odierni resistenti Gr. – M. e a carico del fondo vicino, di proprietà dei ricorrenti signori A. G. e B.G..
Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 dicembre 2006, svolgendo tre censure, compendiate in due motivi.
Gr.Ma. e M.M. hanno resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
2) La Corte d’appello di Milano, dopo aver confermato che la servitù originariamente esistente era venuta meno per non uso ultraventennale, ha esaminato la domanda di servitù carrabile di passo da imporre coattivamente in relazione alle esigenze abitative del fondo.
La ha accolta, trattandosi non di mera comodità, ma di passaggio carraio necessario a "rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso nella destinazione preesistente, arrecando nel contempo il minor possibile danno al fondo servente", gravato soltanto "in una porzione minuscola e marginale".
3) Il primo motivo di ricorso censura questa decisione sotto duplice profilo.
Denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c..
Sostiene che il giudice ha concesso servitù coattiva in relazione a esigenze di maggiore comodità degli attori, non previste dalla normativa, che tutela solo "situazioni di oggettiva necessità".
Il quesito posto alla Corte Suprema chiede di stabilire se sia "rispondente ad un’imprescindibile esigenza di conveniente utilizzo di un fondo, destinato ad uso abitativo, la necessità di accedervi non soltanto a piedi, ma anche con autovettura".
3.1) Il secondo profilo del motivo ricorda che erano stati i danti causa degli attori a creare un muraglione che di fatto precludeva l’accesso carrabile al fondo, ditalchè si tratterebbe ormai di realizzare un nuovo tracciato e non di ampliare quello esistente, facoltà che sarebbe preclusa dall’esistenza di "comodo accesso pedonale" (definita in memoria "un’agevole scaletta di collegamento") e dalla scelta effettuata con l’opera (il muraglione) a suo tempo realizzata.
4) Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c..
Parte ricorrente si duole della circostanza che in sentenza sia stata ipotizzata la realizzazione di un box all’interno del terrapieno e di una rampa a tornante, ipotesi esclusa dal giudice di prime cure. Si verserebbe in un caso di "ultra e/o extrapetizione".
5) Il ricorso è infondato.
Per comodità espositiva può essere subito esaminato il secondo motivo, che censura una pronuncia insussistente.
La Corte d’appello si è soffermata sulle modalità attuative del passaggio carrabile coattivo solo al fine di verificare la fattibilità concreta e quindi la legittimità, sotto questo profilo, della pretesa.
Quanto alle soluzioni progettuali prospettate, la sentenza ha ben evidenziato che si trattava di congetture ipotetiche.
Ha quindi lasciato alla fase esecutiva la individuazione delle tecniche di realizzazione, sull’area individuata, del percorso e delle modalità attuative.
Non v’è quindi alcuna decisione che fuoriesca dall’ambito della domanda di costituzione o ampliamento di servitù coattiva.
6) Più complesso è stabilire se sia tutelabile ex artt. 1051 e 1052 c.c. la richiesta di passo carrabile in relazione alle necessità abitative di un fondo già provvisto di accesso pedonale.
Questa Corte giudica corretta la decisione assunta dai giudici di merito, che è conforme ad un precedente di legittimità (Cass. 10045/08), a mente del quale ai sensi dell’art. 1052 cod. civ. – da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale – la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura o dell’industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all’affermazione secondo cui e1 impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici).
6.1) Trattasi di conclusioni aderenti alla modifica dell’art. 1052 introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 1999.
Esso recita: "Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria".
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1 possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo.
La portata della sentenza, pur se occasionata da una controversia instaurata da un portatore di handicap, trascende la tutela di questa categoria di soggetti deboli e investe integralmente la disposizione modificata.
La Corte ha infatti ritenuto che "il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all’epoca identificato nelle esigenze dell’agricoltura o dell’industria".
Questa limitazione, che considerava "prive di ogni rilievo ai fini della costituzione del passaggio coattivo le esigenze abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile", è apparsa incostituzionale al giudice delle leggi.
La Corte Costituzionale ha rilevato che "l’accessibilità dell’abitazione è intesa a realizzare" una "molteplicità" di principi costituzionali, misura dei quali è la condizione dei portatori di handicap. A favore di questa categoria di soggetti è stata introdotta una serie di disposizioni normative, le quali impongono il superamento delle barriere architettoniche tanto negli edifici pubblici quanto in quelli privati, di nuova costruzione o già esistenti.
La fissazione di queste caratteristiche nella vigente legislazione abitativa, osserva la Corte Costituzionale, astrae dalla "effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone handicappate".
Essa risponde al fine di rendere comunque possibile al portatore di handicap una normale vita di relazione, sopprimendo la disuguaglianza di fatto (art. 3 Cost.) "impeditiva dello sviluppo della persona umana"(art. 2).
Dunque la inclusione nelle ipotesi di ampliamento coattivo della servitù di passaggio ex art. 1052 dell’esigenza di accessibilità alla casa di abitazione risponde a questi principi e più in generale "al principio personalistico che ispira la Carta Costituzionale e che pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana".
La Corte aggiunge, quanto ai portatori di handicap, la rilevanza della ulteriore lesione costituzionale (art. 32) derivante agli handicappati dagli ostacoli alla socializzazione che le barriere architettoniche comportano.
Ma ancora una volta la precisazione non restringe la declaratoria di incostituzionalità alle ipotesi in cui proprietario del bene sia il soggetto con ridotte capacità motorie.
Per la Corte costituzionale è ben evidente che la nuova legislazione, imponendo un’"essenziale" caratteristica degli edifici privati, prescinde dalla "loro concreta appartenenza a soggetti portatori di handicap".
Si desume da questa lettura che l’art. 1052, comma 2 può essere sempre e da chiunque invocato a tutela di esigenze abitative, poichè l’adeguamento dell’accesso risulta comunque funzionale alla possibilità di accesso dei portatori di handicap alla casa di abitazione di cui si tratta.
6.2) Il Collegio condivide pertanto quei commenti dottrinari che hanno salutato con favore la decisione della Corte Costituzionale non solo per la giusta conseguente soluzione del caso concreto, ma per il mutamento di prospettiva in essa insito.
L’istituto della servitù coattiva di passaggio non è più limitato a un’ottica dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una prospettiva dei valori della persona che deve permeare di sè anche statuto dei beni e, in genere, i rapporti patrimoniali.
E’ stata quindi abbandonata ogni ipotesi di separatezza tra talune discipline della costituzione economica, apparentemente dotate di intrinseca ragionevolezza, e il cuore dei principi costituzionali ispiratori della Carta, trasfusi negli artt. 2 e 3.
11 pertinente richiamo, nell’ultimo capoverso di Corte Cost. 167/99, all’art. 42 Cost. e alla funzione sociale della proprietà privata vale a completare la rilettura dell’istituto e a spianare la via a spunti interpretativi che la giurisprudenza civile della Corte intende cogliere, respingendo l’idea che la portata dell’art. 1052 sia stata allargata inconsapevolmente.
Esso è invece stato reso conforme a costituzione, utilizzando quale veicolo interpretativo la pietra di confronto della tutela del disabile e dell’attuazione dei valori costituzionali, data in questo campo dal legislatore ordinario.
Poichè la Costituzione del 48 si invera continuamente nella produzione normativa, non appare strano che la Corte abbia tratto argomento dalla normativa speciale per meglio smascherare l’incostituzionalità di una disposizione del codice del 42. Il giudizio di costituzionalità non è infatti astratta comparazione di norme ordinarie e norme di rango superiore, ma qualificazione delle prime nel sistema dei valori costituzionali, alla cui comprensione contribuisce in modo determinante il tessuto normativo costruito nella luce della Costituzione.
6.3) Mette conto a questo punto precisare che la modifica normativa va inquadrata nell’equilibrato sistema dell’istituto, che comporta l’accoglibilità della domanda di ampliamento non solo ove essa sia praticabile in concreto (previo consenso quindi dell’autorità di vigilanza del territorio), ma anche a condizione che il passaggio imposto non comporti sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per il dominante (l’accesso alla casa del richiedente non può risolversi in impedimento significativo dell’accesso al fondo servente).
Ed ancora: il limite di cui all’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. (esonero di case, cortili, giardini), pur essendo derogabile, in ragione del prevalente interesse del fondo dominante, può esserlo soltanto previa attenta concreta ponderazione degli interessi e con uso accorto dello strumento di cui all’art. 1053 c.c. (indennità).
Ciò al fine di impedire strumentali richieste di ampliamento, in ambiti territoriali che non si prestano alla creazione di nuove aperture carrabili, se non alla inaccettabile condizione di ferire l’assetto territoriale esistente. Queste considerazioni valgono, nella specie, per rintuzzare il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, che vorrebbe, con il suo quesito, negare in via generale e astratta che l’ampliamento del passaggio pedonale possa avvenire ove comporti un completo cambio di sistema di accesso (da comoda scala pedonale a stradina con tornanti).
Sul punto è congrua e ineccepibile la risposta della Corte d’appello, che attesta la residualità e modestia dell’interferenza sull’altrui fondo, apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, nè specificamente contestato.
Altrettanto è da dirsi quanto alla circostanza che in un passato ormai remoto i precedenti proprietari del fondo servente avessero modificato la zona con opere ora di ostacolo al passo carrabile.
Trattasi di fatto non decisivo, poichè la esigenza da valutare ai fini di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. è quella attuale fatta valere in giudizio, in materia che è peraltro retta, di per sè, dalla mutevolezza dei bisogni abitativi o economici.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.000 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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