Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 24-06-2011, n. 25313 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16 giugno 2010 la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale presso la stessa Corte, ha revocato nei confronti di S.M. il beneficio del condono allo stesso concesso, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1 con ordinanza del 12 marzo 2007 del Tribunale di Pesare in relazione alla sentenza emessa il 20 marzo 2006 dallo stesso Tribunale, irrevocabile il 14 dicembre 2006, per il reato di tentata rapina e altro, commesso il (OMISSIS), e con ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro in data 8 ottobre 2008 in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte il 25 giugno 2007, irrevocabile il 4 dicembre 2007, per il reato di rapina e altro, commesso il (OMISSIS).

La Corte ha motivato la decisione rilevando che lo S. aveva riportato condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro trecento di multa con sentenza 4 luglio 2008 della stessa Corte (in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini del 26 luglio 2007) per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., la cui permanenza era cessata il 23 settembre 2006, e quindi entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, escludendo la possibilità di frazionare la condotta.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, S.M., chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, in particolare, rileva che la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza del 4 luglio 2008, ha riconosciuto il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. tra il reato associativo commesso fino al (OMISSIS), oggetto della sentenza della stessa Corte in riferimento alla sentenza del 26 luglio 2007 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, e il reato commesso il (OMISSIS), oggetto della sentenza del Tribunale di Pesaro del 20 marzo 2006, e che, pertanto, scorporata dalla pena totale di anni due e mesi sei di reclusione la parte della pena coperta dal provvedimento di clemenza, la sanzione relativa ai cinque mesi successivi alla entrata in vigore dello stesso non poteva superare due anni ed essere ostativa alla permanenza del concesso indulto.

Per effetto della scissione del reato continuato e dell’autonomia riacquistata dai singoli reati, pertanto, la Corte d’appello, ad avviso del ricorrente e conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto tenere conto della pena inflitta per ciascun reato al fine del riconoscimento dell’indulto per i singoli fatti.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo il principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite, nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi nei cinque anni dalla entrata in vigore del provvedimento di clemenza, la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta. A tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato (Sez. U. n. 21501 del 23 aprile 2009, dep. 22 maggio 2009, Astone, Rv. 243380).

Tale principio, espresso con riguardo alla revoca dell’indulto ai sensi del D.P.R. n. 394 del 2000, art. 4 superando il contrario prevalente orientamento (Sez. 1, n. 2934 del 20/05/1998, dep. 16/09/1998, P.G. in proc. Soaviti, Rv. 211415; Sez. 1, n. 363 del 14/01/1999, dep. 12/04/1999, Trane, Rv. 212959; Sez. 1, n. 5257 del 29/11/2001, dep. 08/02/2002, Schisa, Rv. 220683; Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, dep. 28/04/2003, Cali, Rv. 223852; Sez. 1, n. 45770 del 25/11/2008, dep. 11/12/2008, Ammar, Rv. 242265; Sez. 1, n. 2060 del 11/11/2008, dep. 20/01/2009, Marincola, Rv. 242837), che riteneva si dovesse aver riguardo alla sanzione edittale minima prevista per i reati in continuazione, è stato ripreso dalle successive sentenze (Sez. 1, n. 25204 del 29/05/2009, dep. 17/06/2009, Scafuti, Rv.

243822; Sez. 1, n. 46905 del 10/11/2009, dep. 09/12/2009, Castorina, Rv. 245864; Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, dep. 30/12/2009, Agnello, Rv. 245967) anche con riguardo alla revoca dell’indulto ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3.

Si è, in particolare, evidenziato che milita a favore di tale soluzione – oltre al dato testuale rappresentato dalla circostanza che la L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, disciplinando la revocabilità dell’indulto, usa l’espressione "riporti condanna", come già li D.P.R. n. 394 del 2000, art. 4 evocando, come evidenziato dalle Sezioni Unite con la predetta sentenza, "il concetto di pena inflitta dal giudice", nell’ambito del suo potere discrezionale, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – la ratio della previsione della revoca, ispirata, come pure sottolineato dalle Sezioni Unite, a finalità di prevenzione speciale e volta a controllare la meritevolezza del beneficio da parte del singolo condannato, a differenza della finalità di prevenzione generale, perseguita dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, con l’esclusione dall’applicabilità del beneficio di una serie di delitti individuati attraverso le norme incriminatrici.

Tale rilievo si raccorda anche alla disciplina della continuazione ispirata al favor rei e al principio, costantemente affermato da questa Corte, con riguardo agli effetti dello scioglimento del cumulo delle pene irrogate per il reato continuato sui singoli reati, che riacquistano la loro autonomia, e sulle pene per le quali è considerato "l’aumento in sè" (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, dep. 27/06/1997, Mammoliti, Rv. 207939; Sez. 6, n. 31089 del 22/06/2004, dep. 15/07/2004, Gagliardi, Rv. 229502).

2.1. Esso è anche in linea con altra sentenza di questa Corte, che, investita, a Sezioni Unite, del quesito sorto in relazione a fattispecie processuale nella quale, essendo intervenuta sentenza di condanna non definitiva per un reato continuato, si discuteva circa l’eventuale dichiarazione di inefficacia, ex art. 300 c.p.p., comma 4, della custodia cautelare applicata solo per il reato meno grave, ha aderito all’opzione interpretativa secondo cui, per stabilire l’entità della pena irrogata alla quale commisurare la durata della custodia già subita, occorre fare riferimento alla pena inflitta come aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Vitale, Rv. 243588), ed ha ribadito che la mancata individuazione degli aumenti di pena per i reati-satellite va colmata dal giudice di merito (che nella specie era investito della questione cautelare), che, con il limite dell’aumento complessivo di pena risultante dalla sentenza di condanna, deve determinare la frazione di pena riferibile a ciascuno dei reati in continuazione, ispirandosi a criteri che tengano conto della loro natura e oggettiva gravità, secondo l’apprezzamento fattone dal giudice di merito (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Vitale, Rv. 243589).

2.2. Tali principi sono univocamente riferiti ai reati-satellite, uniti al reato base dal vincolo della continuazione, ponendosi per gli stessi, se commessi nei cinque anni dalla entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il problema della individuazione della pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto, e non al reato-base per il quale la pena applicata è già specificata.

3. Nella vicenda in esame il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione di questi principi, condivisi dal Collegio, avendo rilevato che per il reato di associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., commesso fino al (OMISSIS) e giudicato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 4 luglio 2008, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini del 26 luglio 2007, è stata irrogata a S.M. la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di Euro trecento di multa, realizzandosi in concreto i presupposti della revoca di diritto del concesso condono.

La deduzione del ricorrente secondo la quale, operata la scissione del reato continuato nei singoli reati, doveva essere scorporata dalla pena totale inflitta quella relativa a ciascuno di essi per consentire il riconoscimento dell’indulto per i singoli fatti, non tiene conto dell’assorbente rilievo che, con la sentenza del 4 luglio 2008 della Corte d’appello di Bologna, la pena per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. è stata determinata in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro trecento di multa a titolo di aumento per continuazione della pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa, applicata dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro con la sentenza del 20 marzo 2006, con determinazione della pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro novecento di multa.

La pena applicata per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., corrispondendo all’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per detto solo reato, non doveva, pertanto, essere ulteriormente scorporata.

La cessazione della permanenza della condotta contestata entro il termine previsto dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, e la pena detentiva inflitta superiore a due anni sono state fondatamente ritenute ragioni di revoca del beneficio concesso.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 18-07-2011, n. 1372 Impugnativa in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo

La ricorrente, in possesso di idoneità all’insegnamento nella scuola elementare e di idoneità all’insegnamento della lingua inglese, ha impugnato le operazioni di nomina a tempo indeterminato del personale della scuola effettuate dal Provveditore agli studi di Brindisi laddove i posti di lingua inglese vengono ricoperti da aspiranti privi dell’idoneità a tale insegnamento e, in subordine, le operazioni di nomina a tempo determinato effettuate dal provveditore.

Le Amministrazioni si sono costituite il 7 gennaio 2000.

Con ordinanza n. 2280 del 9 febbraio 2000 è stata accolta la domanda cautelare; con ricorso dell’11 aprile 2000 la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della detta ordinanza. Il ricorso per l’esecuzione è stato accolto con ordinanza n. 1046/2000.

Il Provveditore, con provvedimento del 3 luglio 2000, ha dato esecuzione all’ordinanza n. 2280/2000.

Le Amministrazioni e la ricorrente hanno depositato ulteriori memorie rispettivamente il 14 aprile 2011 e il 25 maggio 2011.

Nella pubblica udienza del 16 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

È da premettere che nel caso in esame sussiste la giurisdizione di questo Tribunale.

La giurisprudenza ha precisato che "Alla luce dell’art. 63 comma 45, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.A., rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che ha per oggetto la formazione della graduatoria degli insegnanti delle scuole secondarie prevista dalla l. 3 maggio 1999 n. 124. Tali atti sono, infatti, caratterizzati da concorsualità, insita nella valutazione dei titoli e nell’assegnazione della posizione utile per aspirare alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., sia esso di durata temporanea (incarico), sia esso a tempo indeterminato (immissione in ruolo); gli atti in questione hanno pertanto carattere autonomo, presentano natura selettiva e risultano finalizzati ad una formalizzazione, che precede la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A., con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa." (Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 228).

Nel merito il ricorso è fondato.

L’art. 522, comma 9, del d.l. 297/1994, prevede espressamente che "I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all’insegnamento di una corrispondente lingua straniera", attribuendo così la precedenza agli insegnanti di lingua inglese inclusi nella specifica graduatoria.

Contenendo la norma un principio di carattere generale,finalizzato alla adeguatezza dell’insegnamento della lingua straniera,lo stesso va osservato anche per le assunzioni a tempo determinato,come per le supplenze.

Pertanto, si deve ritenere che le supplenze debbano essere conferite attribuendo la precedenza prevista in favore dei concorrenti idonei all’insegnamento della lingua inglese.

In conclusione il ricorso deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 265 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

La società ricorrente, gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATI 3 Umbria, ha impugnato la cartella di pagamento n. 08020090031449278000 notificatale il 13 ottobre 2009 da E. S.p.a., mediante la quale si intima il pagamento di euro 270.159,88 a titolo di mancato versamento dei contributi di scolo per l’anno 2006 in favore del Consorzio di Bonificazione Umbra.

Espone come, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 36 del 1994, qualunque soggetto che, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, deve contribuire alle spese consortili in proporzione del beneficio ottenuto; il successivo art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006 contiene una disposizione analoga, che parametra il contributo alle spese sostenute dal Consorzio alla portata di acqua scaricata, specificando altresì che il contributo è determinato dal Consorzio e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

La l.r. Umbria n. 30 del 2004, all’art. 21, aggiunge che il contributo è determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica.

Deduce a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’art. 166, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; violazione dell’art. 21, commi 2 e 3, della l.r. Umbria n. 30 del 2004, nell’assunto che la cartella di pagamento contiene un’errata quantificazione dell’ammontare del contributo di scolo, in quanto si evince dalle norme rubricate che il gestore del servizio idrico integrato è tenuto al versamento di un contributo per lo scolo delle sole acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione.

Di contro, la quota di contributo riferibile alle acque meteoriche non ricomprese all’interno della definizione di "acque reflue urbane" deve essere posta a carico dei Comuni.

Dall’atto gravato, mai preceduto da altri provvedimenti, non è dato evincere come sia stato calcolato l’ammontare del contributo, e quindi capire se attenga solo allo scolo delle acque reflue, ovvero ricomprenda anche quelle meteoriche.

2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, lamentandosi che dal provvedimento impugnato non è possibile evincere alcun dato in ordine alle modalità di calcolo del contributo.

Si sono costituiti in giudizio il Consorzio della Bonificazione Umbra ed E. Umbria S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, appartenendo la cognizione al giudice tributario, oltre che per la mancata impugnativa della nota del 2 febbraio 2009 recante la comunicazione dell’intervenuta iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di quota consortile, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente esaminata, per motivi di ordine processuale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo svolta dalle parti resistenti, ed in particolare modo dal Consorzio della Bonificazione Umbra, nell’assunto della natura tributaria del contributo d’utenza, della cui misura si controverte mediante l’impugnazione della cartella di pagamento, con conseguente cognizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L’eccezione è fondata, nel senso che in ordine alla presente controversia, concernente l’importo dovuto al Consorzio della Bonificazione Umbra, effettivamente non vi è giurisdizione del giudice amministrativo.

Peraltro, secondo la più corretta interpretazione giurisprudenziale, la controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successivamente dell’art. 166 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte del gestore del servizio idrico integrato che utilizzi canali consortili od acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è devoluta alla giurisdizione ordinaria (e non tributaria), allorché la normativa regionale di dettaglio, come è anche nel caso di specie, preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale, differenziandosi in tale modo dalla contribuzione di bonifica prevista dall’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, costituente invece un’obbligazione tributaria a carico dei consorziati (esattamente in termini Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7101).

In altre parole, l’obbligazione gravante sul gestore nasce dal momento negoziale della convenzione tra Autorità d’Ambito e Consorzio di bonifica, e ciò evidenzia un modello differente rispetto a quello del contributo (per la gestione delle opere di bonifica) dovuto, alla stregua di onere reale (art. 860 del c.c.), dai soggetti proprietari dei fondi ricompresi nei consorzi, avente natura indiscutibilmente tributaria, e dunque rientrante nella giurisdizione tributaria (in termini, tra le tante, Cass., Sez. Un., 5 agosto 2009, n. 17943).

Con riguardo alla fattispecie in esame, occorre considerare che l’art. 21 della l.r. Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, al secondo comma, stabilisce che "il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3"; in particolare, il terzo comma dispone che "i soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica".

Risulta evidente la bilateralità della fonte determinativa del contributo, che ne esclude una connotazione propriamente tributaria; la legge ha attribuito rilievo genetico e funzionale alla volontà delle parti nella costruzione della prestazione del servizio fornito dal Consorzio ed a quella, sinallagmatica, assicurata dal gestore.

Ciò comporta che il canone dovuto dal gestore si atteggia principalmente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà non trae origine dall’atto impositivo, ma piuttosto dalla contrattazione che si colloca a monte, e che, seppure imposta dalla legge, resta espressiva nei suoi contenuti dell’autonomia negoziale (cfr. Corte cost., 11 febbraio 2010, n. 39, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scolo e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, proprio nella considerazione che la tariffa per lo scarico e la depurazione delle acque reflue si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, benché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza).

Giova aggiungere ancora, in considerazione del fatto che dall’iscrizione a ruolo della società ricorrente per il contributo relativo al beneficio di scolo delle acque per l’anno 2006 si desume che il piano di classifica per il riparto delle spese consortili è stato approvato il (e dunque risale al) 28 luglio 2003, come anche la disciplina regionale precedente alla l.r. n. 30 del 2004 prevedeva il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziata; il riferimento è all’art. 12 della l.r. Umbria 25 gennaio 1990, n. 4, nel testo sostituito dall’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2001, n. 37, il cui quinto comma dispone(va) che "i soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997 n. 43, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine le Autorità d’ambito di cui alla l.r. n. 43/1997 stipulano con i consorzi di bonifica apposite convenzioni, sulla base di una convenzionetipo approvata dalla Giunta regionale".

2. – Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, la medesima competendo al giudice ordinario; dinanzi allo stesso il processo potrà essere riproposto con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del cod. proc. amm.

L’obiettiva problematicità della questione concernente la giurisdizione, ed il fatto stesso che l’impugnata cartella di pagamento indicasse la cognizione del giudice amministrativo per le impugnative relative all’ammontare del contributo costituiscono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-12-2011, n. 29684 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17-3-2004 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la s.p.a. Poste Italiane e V.P., per il periodo dal (OMISSIS) ex art. 25 CCNL del 11-1- 2001 "per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione …", e condannava la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni maturate a decorrere dal 29-12-2003.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza e la V. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 21-12- 2006, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con sei motivi.

La V. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c., deduce che, come già allegato nel ricorso d’appello, la V. era stata licenziata con nota del (OMISSIS) e tale licenziamento non era stato impugnato nel termine di legge, per cui per cui nella specie era sopravvenuta "cessazione della materia del contendere con riguardo alla principale domanda di riammissione sul posto di lavoro formulata in seno al ricorso introduttivo del giudizio".

Con i motivi secondo e terzo la società censura, sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, in considerazione della prolungata inerzia assunta dopo la scadenza del contratto a termine lino alla notifica del ricorso introduttivo.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 25 del CCNL del 11-1-2001 e della L. n. 230 del 1962, art. 3, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la nullità del termine non avendo la società fornito la prova della sussistenza, in concreto e con riferimento alla assunzione de qua, delle condizioni che legittimavano l’apposizione del termine.

In particolare la società deduce che, in forza della delega in bianco contenuta dall’art. 23 citato, ai fini della legittimità della assunzione a termine è sufficiente la prova da parte de datore di lavoro della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nella causale del singolo contratto individuale, senza che sia necessario fornire la dimostrazione del nesso causale tra le dette esigenze generali e la singola assunzione.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa "nella violazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni", in particolare considerando quale preteso atto di messa in mora della società, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che a suo dire non conteneva alcuna offerta della prestazione di lavoro ed altresì trascurando che l’aliunde perceptum "non poteva che essere genericamente dedotto" da essa società", "essendo piuttosto onere di controparte provare di non aver intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro e/o di non aver percepito ulteriori somme a titolo retributivo".

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine alla messa in mora configurata dalla Corte di merito nella notifica del ricorso introduttivo.

In ordine logico va esaminato in primo luogo il quarto motivo, riguardante la legittimità del termine apposto al contratto de quo.

Premesso che il contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 del citato decreto, in virtù del quale "i contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a, dispiegare i loro effetti fino alla scadenza".

Nel regime, quindi, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, la censura della ricorrente risulta fondata.

In particolare questa Corte Suprema (v. tra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso a contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3- 2008 n. 6988), nè occorreva la prova di un collegamento concreto tra 1"assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (v. fra le altre Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 30-3- 2010 n. 7656).

Pertanto, ritenuto che le ragioni per le quali la apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima, sono basate su una violazione di legge che ha altresì comportato una interpretazione errata della norma collettiva de qua, va accolto il quarto motivo, risultando così assorbiti gli altri motivi, tutti conseguenti rispetto alla affermazione della illegittimità del termine.

Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto (e non risultando che siano state sollevate questioni ulteriori su diversi profili di nullità del termine o su contratti a termine successivi) la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda.

Infine, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che in passato hanno caratterizzato la materia, ricorrono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della V.; compensa le spese dell’intero processo.

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