Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-10-2011, n. 5535 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. L’attuale appellante, Sig.ra A.M.D.N., ha a suo tempo ottenuto dalla Capitaneria di Porto di Gaeta (Latina) una concessione demaniale marittima ricadente nel litorale del Comune di Formia (Gaeta), nella quale ha attivato un chioscobar denominato M..

Più esattamente, il chioscobar è stato realizzato in Via Lungomare di Pianola, sulla spiaggia di Santo Janni.

L’Amministrazione Comunale di Formia, quale soggetto subdelegato in materia di demanio marittimo dalla Regione Lazio à sensi della L.R. 6 agosto 1999 n. 14, ha peraltro denegato il rinnovo di tale concessione demaniale con provvedimento prot. n. 35818 dd. 25 febbraio 2001 adottato dal Dirigente preposto al Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio: e ciò nel presupposto di un asserito ampliamento abusivo di tale concessione, la quale riguarderebbe quindi, oltre all’originario manufatto regolarmente esteso per mq. 76, anche altro manufatto annesso, esteso in superficie per mq. 23, 31, ma – per l’appunto – non regolarmente assentito, realizzato in materiale ligneo asseritamente nel 1983 e adibito in parte a ripostiglio e per il resto a servizio igienico.

Avverso tale atto la D. N. ha proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sezione distaccata di Latina, un ricorso a tutt’oggi pendente sub R.G. 187 del 2001, non ancora definito al momento della presentazione della sentenza resa dalla medesima Sezione e qui impugnata, ma accolto medio tempore con sentenza n. 446 dd. 22 maggio 2005 pronunciata sempre dallo stesso giudice di primo grado.

La D. N. ha, comunque, nel frattempo presentato in data 30 marzo 1995 domanda di concessione in sanatoria per il predetto manufatto di mq. 23,31 à sensi dell’art. 39 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche.

Il Responsabile del Servizio Vincoli del Comune di Formia ha peraltro espresso in data 7 dicembre 2000 parere negativo sull’istanza stessa, e in conseguenza di ciò con ordinanza n. 961 dd. 16 dicembre 2002 il Dirigente preposto al Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio del Comune medesimo ha respinto la domanda della D. N., trattandosi "di opere rientranti in quelle non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, insistenti nel pubblico demanio marittimo".

1.2. La D. N. ha conseguentemente proposto sub R.G. 642 del 2004, sempre innanzi alla Sezione distaccata di Latina del T.A.R. per il Lazio, ricorso avverso il testé riferito provvedimento di diniego della sanatoria, nonché avverso il presupposto parere negativo emesso dal Responsabile del Servizio Vincoli del Comune di Formia, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione sotto più profili degli artt. 32 e 33 della L. 47 del 1985, l’avvenuta violazione dell’art. 5 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24, violazione ed erronea applicazione degli artt. 6, 33 e 38 delle N.T.A. del Piano territoriale paesistico approvato dall’Amministrazione Regionale, sviamento dell’azione amministrativa, contraddittorietà intraprocedimentale, illegittimità derivata e difetto di motivazione.

1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Formia, eccependo preliminarmente l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e concludendo, comunque, per la sua reiezione.

1.4. Con sentenza n. 642 dd. 21 maggio 2004 il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso per quanto attiene al parere espresso in data 7 dicembre 2000 dal Responsabile del Servizio Vincoli del Comune di Formia e inammissibile per quanto attiene al diniego di condono emesso dal Dirigente preposto al Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio del Comune medesimo, stante l’omessa impugnazione in termini dell’atto ad esso presupposto.

Il T.A.R. ha integralmente compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, ravvisando idonei motivi in tal senso.

2. Con l’appello in epigrafe la D. N. chiede ora la riforma di tale sentenza, contestando innanzitutto l’affermata tardività dell’impugnazione proposta avverso il predetto parere reso dal Responsabile del Servizio Vincoli del Comune di Formia e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego del condono, e ha quindi riproposto anche nel presente grado di giudizio le medesime censure già dedotte innanzi al T.A.R..

3. Non si è costituito in giudizio il Comune di Formia.

4. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Tutto ciò premesso, il Collegio reputa che, in effetti, il ricorso proposto in primo grado non poteva essere dichiarato irricevibile per quanto riguarda il parere reso dal Responsabile del Servizio Vincoli e inammissibile per quanto attiene al provvedimento di diniego di rilascio del condono edilizio, posto che il parere emesso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo trova comunque origine nell’avvio del procedimento edilizio partitamente disciplinato anche nelle sue diverse scansioni temporali, trattandosi di atto che assume valenza esterna nella parte in cui esprime la valutazione che l’autorità medesima ha compiuto in ordine agli interessi attribuiti alla sua cura, nel mentre la concreta lesività del parere stesso si manifesta soltanto nel momento in cui esso è trasposto o comunque richiamato nell’atto conclusivo del procedimento, laddove quindi è definita la domanda di sanatoria edilizia (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2004 n. 480 e 20 marzo 2000 n. 1511, nonché Sez. VI, 28 gennaio 1998 n. 114).

6. Nondimeno, la conseguente valutazione nel merito dell’impugnativa proposta in primo grado dall’appellante va definita in senso per lei negativo, dovendo il relativo ricorso essere comunque respinto.

In effetti, la presenza di vincoli di inedificabilità assoluta à sensi dell’art. 33 della L. 47 del 1985 introdotti in un momento successivo all’edificazione non esclude di per sé la sanatoria, imponendo comunque la verifica di compatibilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (così Cons. Stato, A.P., 22 luglio 1999 n. 20).

Nel caso di specie il manufatto di cui trattasi risale asseritamente al 1983 e il vincolo discende dalla novellazione dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 disposta a suo tempo dall’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985 n. 431, recepito dalla disciplina susseguente (cfr. art. 142, comma 1, lett. a, del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o, del D.L.vo 26 marzo 2008 n. 63) e puntualmente reso ostativo agli effetti della sanatoria edilizia dall’art. 33 della L. 47 del 1985.

Va peraltro precisato che, à sensi dello stesso art. 1 del D.L. 312 del 1985 convertito in L. 431 del 1985 e del corrispondente art. 142, comma 1, lett. a), del D.L.vo 42 del 2004, la disciplina ivi contenuta non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B, ovvero erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del medesimo D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, e a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate

In tal senso, l’art. 5, comma 5, della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che "ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo" ai sensi dellaallora vigente L. 29 giugno 1939 n. 1497 e, ora, dell’anzidetto art. 142 del D.L.vo 2004 n. 42, "con provvedimento dell’amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate…alle attrezzature balneari… nonché ai servizi indispensabili per la loro fruizione", con la precisazione che i relativi manufatti "debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche, avere preferibilmente carattere precario e non possono comunque consistere in opere di carattere precario"; né va sottaciuto che, come rimarca a sua volta la stessa appellante, gli artt. 5 e 6 del vigente Piano paesistico contemplano "la possibilità di concedere autorizzazioni per la realizzazione di eventuali strutture rimovibili per l’assistenza ai bagnanti… il cui numero e localizzazione va demandato alla definizione di piani comunali di utilizzazione delle spiagge, con relativa valutazione degli espaces de charge compatibili, l’ubicazione degli accessi opportunamente distanziati e i relativi parcheggi".

Consta che il Piano comunale di utilizzazione delle spiagge, ovvero il piano comunale degli arenili di cui all’art. 5, comma 8, della L.R. 24 del 1998, è stato approvato dal Comune di Formia con deliberazione consiliare adottata il 17 dicembre 2004, ossia in epoca ampiamente successiva a quella in cui è stata respinta la domanda di condono presentata dalla D. N..

Da ciò pertanto discende che, alla data del 16 dicembre 2002 – nella quale è stato emesso il provvedimento di diniego del condono – e, a fortiori, alla data in cui è stato emesso il presupposto parere contrario alla concessione del condono medesimo, l’Amministrazione Comunale non poteva che determinarsi in senso negativo sull’istanza della D. N.; e ciò in quanto, a quel tempo, nessuna disciplina di piano aveva concretamente determinato i presupposti e i limiti per l’inserimento del manufatto di cui trattasi – tra l’altro, agevolmente rimuovibile – nell’ambito dell’arenile e, conseguentemente, non era all’epoca vigente nel territorio comunale alcuna disciplina di piano derogatrice del vincolo di cui all’art. 33 della L. 47 del 1985: vincolo che, pertanto, è stato quindi legittimamente opposto alla medesima D. N..

Né tale situazione di diritto, a quel tempo assolutamente ostativa per l’attuale appellante, ragionevolmente poteva essere superata in relazione ai pareri forniti dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e dalla Capitaneria di Porto di Gaeta in senso favorevole alla condonabilità dell’opera (cfr. produzioni documentali da 1 a 5 di parte appellante), posto che il primo di tali pareri non proviene da Amministrazione competente a pronunciarsi in materia di demanio marittimo e il secondo è incentrato sulla sola esiguità dell’opera medesima, ma non reca alcuna valutazione in ordine all’anzidetta mancanza della disciplina di piano necessariamente imposta dalla legge statale e regionale al fine della valutazione della fattispecie.

6. La mancata costituzione in giudizio del Comune di Formia esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto – e come da motivazione – respinge il ricorso in primo grado.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-03-2012, n. 3784 Azioni per il rispetto delle distanze

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Svolgimento del processo

La controversia tra le parti è nata nel 1993, con una richiesta da parte di C.M. della condanna del convenuto M., proprietario di terreno confinante, alla: a) demolizione del manufatto realizzato in violazione delle distanze legali; B) estirpazione di una siepe; c) rimozione di un prefabbricato; d) ristabilimento dei confini dei fondi limitrofi; e) risarcimento danni.

Il M. ha resistito e ha spiegato domanda riconvenzionale.

Il tribunale di Roma il 20 novembre 2000 ha accolto parzialmente la domanda dell’attrice e ha dichiarato l’illegittimità del manufatto eseguito dal convenuto, condannandolo all’arretramento a dieci mt dal confine.

La medesima sentenza ha accolto analoghe domande del convenuto, tra cui quella di arretramento di parte del porticato della confinante casa costruita dalla M. in (OMISSIS).

La corte d’appello di Roma con sentenza numero 347/2005 ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla C.; pertanto ha ordinato al M. l’arretramento del prefabbricato monoblocco fino alla distanza di metri 10 del confine.

Ha invece considerato rinunziate, per mancata riproposizione nell’udienza di precisazione delle conclusioni, le domande relative alla estirpazione della siepe e al ristabilimento dei confini dei fondi limitrofi.

C.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 20 febbraio 2006, resistito da controricorso.

Motivi della decisione

2) Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente alla condanna della ricorrente all’arretramento della parte di porticato inclusa fra il terzo e quarto pilastro.

La ricorrente sostiene tra l’altro che la sentenza non ha tenuto conto della deposizione di due testimoni, secondo i quali il porticato era stato ultimato già nel 1985/86.

Contesta inoltre che la Corte d’appello abbia tratto la sua conclusione circa l’epoca di ultimazione dei lavori (post 1989), fondandosi su fotografie e planimetria – prodotte nell’ambito della pratica di condono edilizio – che non rispecchiavano la realtà dell’epoca di presentazione, ma quella dell’epoca di realizzazione, anteriore al 1986. Aggiunge che, secondo la norma di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 31, la concessione in sanatoria era ammessa per opere anteriori al 1 ottobre 1983 e che quindi il tecnico incaricato dalla ricorrente non avrebbe potuto "riportare nella planimetria costruita successivamente al 1983; diversamente avrebbe esposto la C. ad un illecito penalmente rilevante e facilmente accertabile".

La censura non merita accoglimento. Con ineccepibile rigore logico, la Corte di appello ha scelto di fare affidamento sulla domanda di condono presentata nel 1986 dalla C., corredata dalla documentazione fotografica, nella quale il porticato risultava edificato solo fino al terzo pilastro. Ha inoltre rilevato che nel 1989 era stata presentata documentazione integrativa, con planimetria che esibiva ugualmente solo la costruzione fino al terzo pilastro.

La tesi della presentazione di documentazione infedele non è stata suffragata nemmeno dalla conferma testimoniale del tecnico autore del condono, con conseguente assunzione delle responsabilità penali e amministrative per l’istante e per il tecnico.

In mancanza, risulta ineccepibile e congrua logicamente la scelta dei giudici d’appello di attribuire maggiore credibilità ai documenti presentati in sede di condono, quale fedele prospettazione della realtà allora esistente, e non ai ricordi comunque incerti – vista la distanza di tempo e la scarsa rilevanza delle circostanze per i testi – dei muratori esecutori dei lavori.

3) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 189 c.p.c..

La censura si riferisce al capo di sentenza con cui la Corte di appello ha considerato rinunciate le domande di estirpazione della siepe di lauro piantata dal M. e di ristabilimento dei confini, perchè non riproposte esplicitamente nell’udienza di precisazione delle conclusioni.

La ricorrente non nega che le conclusioni di citazione non siano state riportate in quella sede, ma invoca l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale comportamento non configura necessariamente abbandono della domanda, ma solo una presunzione di abbandono della stessa.

Non sfugge al collegio l’esistenza in argomento di una pluralità di voci giurisprudenziali, divise tra coloro che ritengono operante una presunzione di abbandono della domanda non riprodotta in sede di conclusioni (cassa 14964/06; 4794/06; 4783/04;) e coloro che negano l’esistenza di tale presunzione (Cass. 3593/10; 14104/08; 9462/97).

Tuttavia, anche questo secondo orientamento rimanda a un accertamento di fatto del giudice di merito, che deve trarre dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte il convincimento del venir meno dell’interesse di essa a coltivare la domanda.

Nella specie la Corte di appello ha compiuto tale accertamento di fatto e lo ha motivato, confermando l’orientamento del tribunale, secondo il quale la mancanza di connessione tra le domande riproposte e quelle tralasciate in conclusioni induceva a far credere che quel momento cruciale del processo la parte avesse inteso abbandonare le domande di cui si tratta.

La censura non poteva pertanto concernere un’ipotesi di violazione di legge, ma doveva appuntarsi su eventuali vizi di motivazione.

Risulta quindi non meritevole di accoglimento.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.800 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-04-2012, n. 5768 Procedimento disciplinare

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Svolgimento del processo

1. – Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione promosse l’azione disciplinare nei confronti della Dott.ssa G. C., magistrato con funzioni di giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria incolpandola, in due distinti procedimenti:

(nel proc. N. 64/2009) degli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a) e g), segnatamente consistiti:

A) nell’avere omesso di depositare, nel termine di novanta giorni, le sentenze pronunciate nei confronti di imputati in stato di custodia cautelare: F.G. e G.M., condannati con sentenza del 30 gennaio 2007 – depositata con circa otto mesi di ritardo – alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e di Euro 1.600,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 99 e 110 c.p., art. 628 c.p., commi 2 e 3 (violazione grave, dell’art. 544 c.p.p., comma 3, per le conseguenze che ne sono derivate, determinata da negligenza inescusabile che non aveva consentito di osservare il termine di un anno per la pronuncia della sentenza d’appello ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c, n. 2);

e:

B) nei confronti di D.A. e L.D., condannati con sentenza del 6 novembre 2006 – depositata con un ritardo di un anno e tre mesi – alla pena di dodici anni e quattro mesi di reclusione per i delitti di omicidio, ricettazione, porto e detenzione illegali di arma (violazione grave, dell’art. 544 c.p.p., comma 3, per le conseguenze che ne sono derivate, determinata da negligenza inescusabile che non aveva consentito di osservare il termine di un anno e nove mesi per la pronuncia della sentenza d’appello ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c, n. 3 e art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c);.

(nel proc. N. 127/2009);

A) degli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a) e g), consistiti nell’avere omesso di depositare, nel termine di novanta giorni, le sentenze pronunciate nei confronti degli imputati C.R., V.F., I.N. e V.V., condannati, unitamente ad altri imputati, con sentenza del 21 novembre 2006 – depositata con un ritardo di un anno e dieci mesi circa – a pene varie per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione ed altri, all’esito di altrettanti giudizi abbreviati, con conseguente cessazione della misura coercitiva (violazione grave, dell’art. 544 c.p.p., comma 3, per le conseguenze che ne sono derivate, determinata da negligenza inescusabile che non aveva consentito di osservare il termine di un anno e nove mesi per la pronuncia della sentenza d’appello ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c, n. 3 e art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c);

e degli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. q), segnatamente consistiti:

B) nell’avere ritardato, in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito, nei procedimenti n. 3023/04 a carico di T.C. + 8, e n. 4632/04 a carico di G.D.S. + 1, di ulteriori due provvedimenti giurisdizionali adottati nei confronti di imputati detenuti (rispettivamente il 15 aprile 2008 e il 15 maggio 2008), omettendo di depositare le relative sentenze nonostante il superamento, alla data del 24 marzo 2009, dei triplo dei termini previsti dalla legge, così rendendo concretamente ipotizzabile il rischio di una possibile scarcerazione di detti imputati;

C) nell’avere, pur dopo numerosi solleciti, ispezioni ministeriali e procedimenti disciplinari, ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di provvedimenti giurisdizionali decisi nel corso delle sue funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, in particolare non tenendo fede all’impegno assunto il 13 ottobre 2008 circa il "programma di lavoro di rientro dalle pendenze" esistente al momento di lasciare le predette funzioni per assumere quelle di componente della Corte di assise e del Tribunale misure di prevenzione di Reggio Calabria.

2. Con sentenza n. 67/2010 de 20 aprile 2010, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura assolse la Dott.ssa G. dalle incolpazioni contestatele, per essere risultati esclusi gli addebiti. Motivando questa decisione il giudice disciplinare osservò che l’incolpata:

– per molti anni era stata impegnata con continuità nella trattazione, sovente non programmabile, sia di richieste cautelari sia di processi molto impegnativi, comportanti anche adempimenti e sforzi organizzativi che non trovano riscontro nelle statistiche, in un ufficio notoriamente caratterizzato da gravi disfunzioni e costretto a far fronte, con un organico inadeguato, all’elevata (per quantità e per qualità) mole di lavoro proveniente dalla locale Procura della Repubblica di Reggio Calabria;

– ciò nonostante, aveva costantemente dato prova di scrupolo e di disponibilità, ad esempio tenendo nell’agosto 2008, in prossimità del passaggio ad altro incarico, un processo le cui particolari difficoltà – del tutto verosimilmente fonte anche di particolare stress – emergono chiaramente dalla deposizione del collega Dott. Gr.;

– in tale contesto, aveva comprensibilmente accumulato una condizione di temporaneo affaticamento che, coincidendo con il periodo in cui doveva essere attuato il programma di recupero, ha anche finito con l’incidere sui ritardi che ne erano oggetto.

3. Accogliendo il ricorso del Ministro della giustizia, questa Corte, con sentenza 14 aprile 2011 n. 8488 cassò la sentenza disciplinare affermando i seguenti principi:

a) il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali integra l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), qualora sia – indipendentemente da ogni altro criterio di valutazione – oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi – in ogni caso – il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

b) diversamente da quanto avveniva nella vigenza del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, perchè tale illecito sia integrato, non rilevano – quali condizioni per la sua stessa configurabilità – nè la compromissione del prestigio dell’Ordine giudiziario o il venir meno della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, nè la sussistenza di scarsa laboriosità o di negligenza dello stesso magistrato, nè la valutazione della complessiva organizzazione dell’ufficio di appartenenza e di tutte le funzioni svolte dal magistrato oltre quelle interessate da detto ritardo, in quanto nessuno di tali elementi è previsto dalla fattispecie tipica del nuovo illecito disciplinare;

c) tali circostanze di fatto – laboriosità o no del magistrato incolpato, suo carico di lavoro, organizzazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza, funzioni giurisdizionali concretamente svolte – ed altre ancora, possono rilevare, se adeguatamente dimostrate, quali indici di "giustificazione" del ritardo, vale a dire quali situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo che determinino la concreta "inesigibilità" del rispetto dei termini stabiliti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali;

d) in ogni caso, la soglia di giustificazione deve ritenersi sempre superata in concreto, qualora il ritardo leda il su richiamato diritto delle parti alla durata ragionevole del processo;

e) quando, per quantità di casi ed entità del ritardo, risulti superata in concreto tale soglia di giustificazione, il comportamento del magistrato è di per sè espressione di colpa, quantomeno in relazione all’incapacità di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 16557 del 2009, 7000, 14697 e 19704 del 2010).

La forte annullò quindi la sentenza, con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura perchè, nel riesaminare il caso, si uniformasse ai principi di diritto enunciati, aggiungendo che avrebbe potuto anche utilizzare dei criteri comparativi, mettendo a confronto il numero dei provvedimenti depositati dall’incolpata con quelli depositati da altri magistrati dello stesso ufficio che abbiano operato in condizioni comparabili, beninteso con il rispetto del limite di giustificazione costituito dal carattere ragionevole del ritardo.

4. All’esito del giudizio di rinvio, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza 16 novembre 2011, ha ritenuto che a reiterazione e la gravità dei ritardi contestati siano indiscusse, e che in particolare la gravità sia dimostrata dal fatto che essi avevano anche raggiunto i due anni, e avevano per di più talora cagionato la scarcerazione di imputati in custodia cautelare. Ha inoltre considerato che a giustificazione erano state addotte situazioni prive di specifica idoneità a causare i ritardi; che l’incolpata si era presentata come magistrato impegnato e laborioso nel contesto di un ufficio in difficoltà, ma non aveva allegato quelle circostanze eccezionali e transitorie idonee a giustificare ritardi superiori a un anno e scarcerazioni di imputati detenuti; che l’imputata non aveva avuto una produzione significativamente superiore a quella degli altri colleghi del medesimo ufficio; e che non aveva rispettato il piano di smaltimento dell’arretrato che aveva concordato con il capo dell’ufficio, adducendo a giustificazione solo generici problemi di salute.

All’incolpata è stata pertanto irrogata la sanzione della censura.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre la difesa con cinque motivi.

Motivi della decisione

6. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 649 c.p.p. in relazione ai fatti contestati per violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a e g. L’impugnazione da parte del ministero della precedente sentenza assolutoria si era concentrato sulla "giustificatezza" del ritardo, elemento riferibile esclusivamente agli illeciti per violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q, di cui ai capi B e C come sopra riportati, per i quali soltanto aveva prodotto effetto l’impugnazione proposta dal Ministero.

7. Il motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata si afferma espressamente che la precedente decisione della stessa sezione disciplinare era stata cassata esclusivamente con riferimento agli addebiti di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), cui si erano riferiti i motivi d’impugnazione proposti dal Ministero della giustizia, sicchè solo essi erano ancora in discussione, sebbene in epigrafe fossero riprodotti anche gli altri capi d’incolpazione.

8. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e la mancanza di motivazione relativamente alla rilevazione dei fattori giustificativi, e precisamente delle carenze organizzative e di personale dell’ufficio, l’eccezionale carico di lavoro, le funzioni giurisdizionali svolte e le precarie condizioni di salute.

Con il successivo motivo si denuncia la mancanza di motivazione relativamente al giudizio di ragionevolezza del ritardo ed esigibilità della condotta doverosa, a tanto non essendo sufficiente l’affermazione che non erano state allegate circostanze eccezionali e transitorie idonee a giustificare i ritardi superiori ad un anno e scarcerazioni di imputati detenuti.

Con il quarto motivo si denuncia la mancanza di motivazione relativamente al ricorso al criterio comparativo.

Con il quinto motivo si lamenta un difetto di motivazione relativamente al giudizio di ingiustificatezza del ritardo rispetto alle enunciate caratteristiche di laboriosità dell’incolpata.

Con l’ultimo motivo si denuncia il vizio di motivazione relativamente al mancato rispetto del piano di rientro.

9. Le censure sono tutte riferibili alla motivazione sull’inesistenza di cause di giustificazione, e possono essere esaminate insieme. Esse sono infondate.

Come è ricordato nello stesso ricorso, il vizio d’insufficienza della motivazione delle pronunce della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciabile con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è rilevabile solo nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice disciplinare alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi" (Cass. Sez. un. 21 dicembre 2009 n. 26825). Nella fattispecie, la motivazione dell’impugnata sentenza in punto di mancanza di giustificazioni valide per i ritardi contestati tiene doverosamente conto dei principi enunciati da questa Corte in occasione della cassazione della precedente sentenza pronunciata dal CSM nello stesso procedimento. L’affermazione che non erano state addotte circostanze eccezionali e transitorie idonee a giustificare i ritardi contestati è tale da dar pienamente conto delle ragioni della decisione, e sfugge alla censura in esame, gravando semmai sulla difesa l’onere di esporre – negli stretti limiti compatibili con il giudizio di legittimità – quali sarebbero le circostanze eccezionali e transitorie che avrebbero giustificato in concreto i singoli ritardi contestati, e che, pur essendo state sottoposte al giudice disciplinare, sarebbero state da questi ignorate.

Tali circostanze non emergono in realtà dalla precedente sentenza di questa Corte, nella quale si riferisce che l’assoluzione era stata giustificata sulla base di elementi (qui riportati al punto 2. dello svolgimento del processo) nei quali o è del tutto assente il puntuale riferimento cronologico ai periodi rilevanti ai fini dei fatti contestati, o sono valorizzate qualità personali dell’incolpata in contrasto con i principi regolatori della materia dell’illecito disciplinare da ritardo dei provvedimenti, o è valorizzato un temporaneo affaticamento che, al di là del suo riferimento esclusivo all’ultimo capo d’incolpazione, era del tutto generico.

Ma siffatte circostanze eccezionali e transitorie non emergono neppure dalla sintesi contenuta nel ricorso, che si espone alla medesima censura di genericità, e di inadeguatezza ai principi di diritto applicabili nella fattispecie, che ha portato alla cassazione della precedente sentenza del CSM, perchè non tiene conto della necessità di un’indagine sul rapporto di causalità specifica tra le cause di difficoltà e i ritardi (cfr. Cass. Sez. un. 17 gennaio 2012 n. 528).

Infondato è poi l’assunto che la laboriosità sarebbe stata indicata da queste Sezioni unite tra gli indici di giustificazione dei ritardi. Al contrario, le qualità personali sono state esplicitamente ritenute irrilevanti nell’accertamento della consumazione dell’illecito in questione (conf. Cass. Sez. un. 30 marzo 2011 n. 7193). Il riferimento al criterio comparativo non contraddice al principio enunciato, perchè non mira ad accertare una mera qualità personale del magistrato, ma a ricercare degli indici (in questo caso, attraverso il confronto con il lavoro mediamente svolto dai colleghi) dell’esigibilità dal magistrato di un maggiore sforzo di puntualità nel deposito dei provvedimenti, nel contesto particolare in cui si trovava ad operare.

Infine, quanto alla motivazione sull’ultimo capo d’incolpazione, dalla precedente sentenza di questa corte, n. 8488/2011, risulta che il mancato rispetto del piano di rientro era state giustificato non già, come si assume nel ricorso, con "l’eccessiva impegnatività" del piano, bensì con il "temporaneo affaticamento". L’affermazione che il piano di recupero sarebbe stato "ictu oculi troppo impegnativo in quanto comportante la definizione di tutto l’arretrato in poco tempo", pure contenuta in quella sentenza, è troppo generica a fronte della successiva, condivisibile, osservazione che il magistrato addetto al settore penale ha "il dovere di recuperare i ritardi secondo uno schema predisposto, finalizzato ad evitare, per quanto possibile, il verificarsi di particolari conseguenze", perchè potesse essere utilmente riproposta nella decisione in sede di rinvio.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 13 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7787 Lodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con lodo del 2 gennaio 2006, depositato il successivo 9 gennaio, fu dichiarato risolto, per inadempimento della conduttrice Sig.ra B.S., il contratto in data 10 febbraio 2005 con cui l’Associazione Meneghina aveva concesso il locazione alla predetta un appartamento in (OMISSIS).

La sig.ra B. impugnò il lodo davanti alla Corte d’appello di Milano, la quale, in accoglimento dell’impugnazione, ha dichiarato la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, nonchè per carenza della potestas iudicandi in capo all’arbitro unico essendo stato il contratto di locazione, contenente la clausola compromissoria, sottoscritto non dal presidente dell’associazione locatrice, bensì da tale Sig.ra M.M., investita con atto di delega privo di data certa. La Corte ha inoltre dichiarato assorbiti gli altri motivi di impugnazione.

L’Associazione Meneghina ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia ultrapetizione perchè nessuna delle due ragioni di nullità del lodo accertate dalla Corte d’appello era stata dedotta con l’atto di impugnazione.

1.1. – Il motivo è fondato.

Come rilevato dalla ricorrente e confermato dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale della censura), infatti:

– la violazione del principio del contraddittorio non rientrava fra i motivi di impugnazione del lodo e ad essa l’impugnante aveva fatto cenno – tardivamente – soltanto nella comparsa conclusionale;

– nell’atto di impugnazione non era stato accepito il difetto di data certa della delega in favore della sig.ra M., che dunque la Corte d’appello ha illegittimamente rilevato d’ufficio.

2. – Le restanti censure, riguardanti l’omessa declaratoria dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo effettivamente dedotti (secondo motivo) e l’infondatezza della declaratoria di violazione del principio del contraddittorio (terzo motivo), sono assorbite.

3. – La sentenza impugnata va in conclusione cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale dovrà statuire in ordine ai motivi di impugnazione del lodo effettivamente proposti dall’impugnante e dichiarati assorbiti nella sentenza cassata.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.