T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 727

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– si controverte di un diniego di sanatoria per realizzazione terrazza e piscina prefabbricata a Soiano del Lago,

– il problema nasce da una questione civilistica: uno dei comproprietari si è opposto, ed il Comune ha preso atto che non tutti i proprietari erano d’accordo, ed ha negato il permesso,

– la difesa del ricorrente sostiene che il Comune avrebbe potuto anche rilasciare il titolo edilizio senza l’assenso del condomino, perché basta un qualsiasi titolo di disponibilità,

– in realtà, questa tesi non è corretta, in quanto "conformemente a quanto previsto dall’art. 11 t.u. dell’edilizia e, nell’ordinamento trentino, dall’art. 88 della l.p. 22/1991, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi, che peraltro può essere manifestato anche per fatti concludenti. Qualora vi sia un conclamato dissenso fra i comproprietari in ordine all’intervento progettato, l’amministrazione non può assentirlo, nonostante sia conforme agli strumenti urbanistici, mancando l’effettiva corrispondenza tra la richiesta di concessione e la titolarità del prescritto diritto di godimento. La mancata sottoscrizione dell’istanza da parte del comproprietario, che tuttavia non si sia attivato per denunciare il proprio dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio, mentre l’interessato era nell’obiettiva difficoltà di integrare la propria domanda con l’esplicito atto di assenso del primo, non deve essere d’ostacolo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria" (Trga Trento 152/08), "l’Amministrazione può, in sede di rilascio della concessione edilizia, legittimamente richiedere il consenso del comproprietario dell’area interessata dall’intervento edilizio, essendo necessari, al fine del rilascio del titolo abilitativo, una corrispondenza tra richiesta di concessione e titolarità del prescritto diritto di godimento (Tar Napoli, II, 7295/05), "ben può l’amministrazione comunale, in sede di rilascio della concessione edilizia, legittimamente richiedere il consenso del comproprietario dell’area interessata dall’intervento edilizio" (CdS, V, 6529/03),

– nel caso di specie, l’area è allo stato (e salvo intervengano nelle more cause per usucapione o acquisto della proprietà per altro titolo) pacificamente condominiale, e tutto ciò di cui godono i ricorrenti è solo l’uso esclusivo, in questo contesto pertanto il Comune ha correttamente chiesto che ci fosse l’assenso di tutti i proprietari alla realizzazione dell’opera,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA i ricorrenti al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di lite che quantifica in euro 2.500 (oltre iva e cpa, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 27-05-2011, n. 21404

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Svolgimento del processo

C.M.; CA.AL..

Impugnavano per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, del 06.07.2010 che, riformando la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Latina, li aveva riconosciuti colpevoli di concorso nel delitto di rapina aggravata in danno del Supermercato "Eurospin" di Latina, e li aveva condannati ala pena di anni 4 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa – per il C., ed alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione ed Euro 400 di multa – per la Ca., riconosciute solo per quest’ultima le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate;

nei ricorsi proposti separatamente si deducono motivi sostanzialmente coincidenti:

C., Ca.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)-i ricorrenti censurano la decisione impugnata perchè fondata su motivazione illogica avendo omesso di considerare gli elementi probatori favorevoli agli imputati e per avere valorizzato l’unico elemento di accusa costituito dall’individuazione fotografica effettuata dalla teste B.;

a parere dei ricorrenti tale riconoscimento era smentito da una serie di circostanze probatorie ed in particolare:

-dalla confessione degli imputati in procedimento connesso: C. S. e S.V., che si erano assunti la responsabilità della rapina in esame;

-dall’intercettazione ambientale del 16.09.2008 dalla quale emergeva che gli odierni ricorrenti, lungi dall’avere partecipato alla rapina, si erano prodigati a dare consigli a C.S. e S. V., il che dimostrava la loro estraneità all’azione delittuosa;

-dalla testimonianza di Ca.Co., che aveva dichiarato di avere visto gli imputato nel suo bar in ora incompatibile con la rapina;

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità degli imputati, avendo osservato:

-che i due erano stati riconosciuti fotograficamente dalla cassiera del supermercato: B.A.;

-che tale riconoscimento doveva ritenersi:

-intrinsecamente credibile, perchè effettuato senza incertezze ed a carico di entrambi gli autori della rapina, ed anche:

-del tutto attendibile perchè riscontrato:

-dalla circostanza che l’uomo che impugnava la pistola era mancino (circostanza corrispondente al C.M.);

-dalla circostanza che la teste aveva riconosciuto anche la borsa usata dalla donna che aveva partecipato ala rapina, rinvenuta in casa degli imputati;

-dalla circostanza che l’operante Z. aveva riferito che l’abbigliamento degli imputati corrispondeva a quello descritto dai testi.

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12255.

La Corte territoriale ha motivatamente preso in considerazione tutte le obiezioni difensive, osservando come gli elementi indicati dalla difesa e – in specie la confessione di altri soggetti – la deposizione del barista – il tenore letterale delle captazioni ambientali – non erano muniti del crisma della univocità, atteso si trattava di elementi che si prestavano a più interpretazioni, così da non essere idonei a smentire in maniera decisiva la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado e fatta propria in quella di appello, ricostruzione che risultava prevalere perchè conseguente agli altri elementi probatori acquisiti e valorizzati nella sentenza impugnata che, pertanto, risulta del tutto conforme alle massime di comune esperienza e, come tale, immune da illogicità evidenti.

Non possono in questa sede prendersi in esame le diverse ricostruzioni dei fatti, come operate dai ricorrenti, atteso che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, Cassazione penale, sez. 4^, 16 gennaio 2006, n. 11395.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 3613 Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo

Gli odierni appellati hanno partecipato al concorso indetto dal Ministero dell’interno con decreto n. 2231 del 15 maggio 2008 per la copertura del quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre 2006 nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il concorso era stato indetto in base alle previsioni di cui al d.m. 12 ottobre 2007, n. 236 (Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei capi squadra e dei capo reparto del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), che prevede l’accesso al predetto ruolo mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnicopratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

L’art. 3, comma 6, del detto d.m. n. 236 del 2007 dispone: "l’esame consta in una prova scritta a contenuto tencicopratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso".

L’art. 4, primo comma, del bando di concorso dispone: "l’esame consta in una prova scritta a contenuto tecnicopratico in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate successivamente".

Con successive circolari n. 3653/A2/174/CS/B del 19 agosto 2008, n. 4013/A2/CONC/B dell’8 settembre 2008 e n. 4231/174cs del 17 settembre 2008, il Ministero dell’interno ha provveduto a comunicare le materie oggetto delle prove scritte ed a fissare il calendario delle prove d’esame.

Il verbale della Commissione relativo alle operazioni svolte in data 10 marzo 2009, prodromiche allo svolgimento della prova scritta, riporta testualmente che la Commissione ha "proceduto, in prima istanza, alla verifica del regolare funzionamento dei mezzi di collegamento ubicati nella sala autorimessa da utilizzare per le comunicazioni di servizio negli altri poli didattici… Terminate le operazioni preliminari di cui sopra, contestualmente agli altri poli si avviano le procedure di identificazione ed accredito dei candidati presenti nel polo di Roma… Ultimata l’identificazione, si constata la presenza nel polo di Roma di 137 candidati; il Presidente richiede a tre di essi di approssimarsi al tavolo della Commissione per dare luogo alla scelta della busta contenente l’elaborato su cui verterà la prova d’esame…I suddetti candidati, dopo aver constatato l’ìintegrità delle tre buste predisposte, hanno selezionato quella contraddistinta dalla lettera "C"… Il Presidente procede a leggere ed illustrare, di fronte alla telecamera, l’estratto del disciplinare concernente le modalità di svolgimento della prova e le avvertenze cui attenersi invitando i Presidenti dei Comitati di vigilanza a fare altrettanto, mentre i restanti componenti della Commissione danno corso agli adempimenti propedeutici quali la trasmissione del questionario agli altri poli nonché la fotocopiatura del medesimo…".

All’esito dello svolgimento delle prove concorsuali, gli odierni appellati, pur avendo superato la prova scritta, non venivano ammessi al corso di formazione professionale prodromico all’attribuzione delle nuove funzioni.

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (n. R.G. 5746/2010), essi lamentavano sotto diversi profili l’illegittimità della procedura e chiedevano, anche con successivi motivi aggiunti, l’annullamento del bando di concorso, della graduatoria e degli ulteriori provvedimenti adottati dall’Amministrazione a conclusione della procedura.

Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale, ordinata preliminarmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati alla conservazione degli atti impugnati e ritenuti poi sussistenti, all’ésito della intervenuta e non contestata corretta instaurazione del contraddittorio, i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi del c.p.a., accoglieva il ricorso nel suo petitum di annullamento del bando e degli atti successivi, ravvisando:

a) la violazione delle univoche indicazioni dettate dall’art. 3 del d.m. n. 236 del 2007, in relazione alla mancata indicazione nel bando di concorso delle materie oggetto della prova scritta;

b) la violazione degli indirizzi forniti dalla Circolare ministeriale del 19 agosto 2008 in ordine alle modalità del sorteggio e dell’apertura delle buste contenenti i quiz.

La sentenza viene appellata dal Ministero dell’interno (ricorso n. R.G. 10514/2010), che ne chiede l’integrale riforma deducendone l’erroneità.

Non si sono costituiti in giudizio gli appellati.

Con Ordinanza n. 00342/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 28 gennaio 2011, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

All’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2011 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. – Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con cui è stato accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso gli atti della procedura concorsuale indetta dal Ministero dell’interno con decreto n. 2231 del 15 maggio 2008 per la copertura del quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre 2006 nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. – L’appello è in parte da respingere ed in parte da dichiararsi inammissibile per carenza di interesse.

3. – Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta che la sentenza indebitamente abbia ritenuto che la procedura concorsuale nel suo complesso fosse illegittima per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 3 del d.m. 12 ottobre 2007, n. 236 (Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), "(atteso che) i quesiti in cui si articolava la prova scritta avrebbero dovuto concernere materie da specificarsi (ciò che, nell’occasione, non si è pacificamente verificato) nel bando di concorso".

Secondo l’appellante stesso la sentenza è, infatti, per questa parte viziata, perché le materie oggetto d’esame sono state poi in realtà specificate con la circolare n. 3653/A2/CS/B in data 19 agosto 2008, "di poco successiva alla pubblicazione del bando (15.5.2008)… diramata con le medesime modalità" (pag. 11 app.).

Il T.A.R. avrebbe invero "basato sic et simpliciter su di un elemento meramente formale, quale la semplice constatazione della mancata tempestiva e dettagliata specificazione delle materie d’esame nel bando di concorso, il proprio convincimento circa la sussistenza di un vizio di legittimità, rinviando poi in modo del tutto generico ai principi – da tempo canonizzati in giurisprudenza – che presiedono allo svolgimento dei concorsi pubblici, senza tuttavia esplicitare quali sarebbero gli specifici principi effettivamente violati, sorvolando sulle esigenze di economicità, speditezza, efficacia ed efficienza che avevano determinato l’Amministrazione a bandire comunque la procedura concorsuale nelle more della puntuale definizione delle materie d’esame" (ibidem).

Il Giudice di primo grado avrebbe poi anche omesso "di precisare quali lesioni si sarebbero prodotte alle posizioni giuridiche dei ricorrenti, dal momento che l’indicazione successiva delle specifiche materie oggetto della prova d’esame… è stata tempestiva per tutti gli aspiranti al concorso nel pieno rispetto della par condicio, e non già solo per i ricorrenti" (pagg. 11 – 12 app.).

3.1 – Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva anzitutto che l’appello non si dirige (e non contiene alcuna censura) avverso il capo della sentenza impugnata, che afferma l’insussistenza nella fattispecie di un ònere di proposizione di immediata impugnativa avverso la previsione del bando di concorso contestata (art. 4), sì che le relative statuizioni debbono intendersi passate in giudicato ed in quanto tali non suscettibili di revisione, in mancanza di espresso e specifico gravame sul punto, in sede di appello; il che costituisce fondamentale elemento di divergenza del presente giudizio rispetto a quello concernente fattispecie concorsuale analoga, deciso in senso favorevole all’Amministrazione con la recente decisione di questo Consiglio n. 177/2011.

Nel merito della questione, vale rilevare che, con il ricorso di primo grado, gli odierni appellati avevano lamentato sul punto l’illegittimità del bando di concorso laddove integrato per quanto riguarda la indicazione delle materie dell’esame scritto, in violazione del regolamento ministeriale n. 236/2007, dalla circolare n. 3653/A2/174/CS/B del 19 agosto 2008.

Orbene, il T.A.R. ha in proposito osservato che "… (in deroga a quanto stabilito, "in parte qua", dal D.P.R. n.487/94) l’art.12, comma 7, del d.lg. n.217/2000 ha affidato direttamente alla fonte regolamentare il compito di stabilire (tra l’altro) le materie oggetto dell’esame scritto; -che tale disposizione è stata, nella circostanza, palesemente disattesa: essendosi, col decreto n.236/2007, demandato al bando di gara di disciplinare questo importantissimo aspetto della procedura…", così sancendo, pertanto, la violazione della fonte gerarchicamente sovraordinata ad opera del D.M. n. 236/2007.

Tanto il Giudice di primo grado ha tuttavia operato con quello che deve considerarsi un mero "obiter dictum" (sul quale peraltro l’appello principale dell’Amministrazione nulla osserva), dal momento che nel prosieguo della motivazione, così come del resto nel dispositivo della sentenza stessa, il T.A.R. si limita a qualificare in termini di illegittimità (e ad annullare) "quale primo atto riconosciuto illegittimo" il solo bando di concorso e gli atti successivi della procedura e non anche il D.M. n. 236/2007.

Peraltro, la violazione, affermata in via incidentale dal T.A.R., dell’art. 12 del D. Lgs. n. 237/2005 ad opera del D.M. n. 236/2007, non risulta ad avviso del Collegio sussistente.

Se è vero, infatti, che il comma 7 dell’art. 12 cit. demanda al potere regolamentare dell’Amministrazione (poi esercitato nella fattispecie con l’emanazione del D.M. 12 ottobre 2007, n. 236) l’indicazione delle "materie oggetto dell’esame scritto di cui al comma 1, lettera b)", non ritiene il Collegio che con detta disposizione il legislatore abbia anche inteso introdurre (pur se "minus dixit quam voluit") una "riserva assoluta" di legge o di regolamento in tema di scelta delle materie oggetto del predetto esame, dal momento che, secondo un pacifico cànone ermeneutico, le "riserve" (di materie oggetto di disciplina normativa) a fonti normative determinate sono da considerare "assolute" solamente in presenza di espresse (o quantomeno inequivoche) disposizioni in tal senso.

E poiché l’art. 12 cit. non ha espressamente né inequivocabilmente "vietato" che la fonte regolamentare di settore potesse, a sua volta, "delegare" la fissazione delle materie ad altra specifica "fonte di regolazione" (quale quella dell’atto a contenuto generale non normativo rappresentata dal bando di concorso), il Regolamento, laddove (all’art. 3, comma 6) ha a sua volta demandato alla stessa Amministrazione tale disciplina in relazione alla specificità del singolo concorso di volta in volta da bandirsi – gravandola di un vero e proprio ònere in tal senso, dal cui adempimento deriva, come meglio si vedrà più avanti, la legittimità dell’azione procedimentale e del provvedimento finale – non contrasta affatto ed è anzi perfettamente compatibile con i principii posti dal veduto art. 12, comma 7, della fonte legislativa sovraordinata, da ravvisarsi esclusivamente nel divieto, riconducibile ai generalissimi principii di trasparenza ed imparzialità dell’azione amminisrtrativa, di fissare le materie oggetto della prova scritta in un momento successivo a quello dell’indizione del concorso; ciò anche tenuto conto della considerazione che non si comprenderebbe la ratio di una "riserva assoluta di regolamento" in tema di fissazione delle materie oggetto dei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in un sistema ordinamentale – all’interno del quale comunque la predetta specifica normativa di settore si inserisce – in cui l’indicazione delle materie oggetto delle prove scritte ed orali dei concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi è in ogni caso in via generale demandata al bando di concorso (art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994).

Una volta premesse tali considerazioni sulla insussistenza di qualsivoglia illegittimità nella disposizione dell’art. 3 del D.M. 12 ottobre 2007, n. 236, laddove devolve al bando di concorso l’indicazione delle "materie istituzionali" oggetto della prova scritta del concorso interno ivi disciplinato, l’opinione del Collegio converge con quella del T.A.R. nel ritenere illegittimo il bando di concorso oggetto del presente giudizio, pacificamente privo della specificazione delle materie richiesta dall’art. 3 del D.M. n. 236/2007.

Invero, la difformità del bando dalla previsione normativa (art. 3 cit. ed art. 12 del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217) genera una palese violazione di legge (che, come s’è visto, richiede che la fissazione delle materie avvenga in un momento non successivo a quello della indizione del concorso), la cui deduzione e rilevabilità in sede giurisdizionale prescinde dalla ricerca della sussistenza di una perdurante e specifica lesione in capo ai candidati a séguito della emanazione della successiva circolare, che l’Amministrazione afferma essere "intervenuta a perfezionare la procedura colmando la potenziale mancanza del presupposto di legittimità ab origine" (pag. 11 app.).

Una volta chiarito, infatti, che, in relazione alla procedura per cui è causa, il bando ometteva di indicare direttamente le materie che avrebbero costituito oggetto della prova scritta (e solo il bando, sulla base delle citate norme, poteva prescrivere ciò), non occorre domandarsi quale lesione i candidati possano aver avuto (in particolare sulla preparazione propedeutica allo svolgimento del concorso, sulla quale insistono le argomentazioni dell’Amministrazione) dalla clausola del bando stesso (art. 4), che ne prevedeva la successiva indicazione, atteso che, al di fuori delle situazioni in cui lo Stato esercita le proprie funzioni sovrane, il modo in cui l’amministrazione esercita i proprii poteri discrezionali per realizzare i pubblici interessi cui è preposta è scrutinabile in termini di legittimità ogni qual volta siano state violate norme di legge o quel potere abbia comunque ecceduto i proprii limiti e ne sia risulta pregiudicata una posizione soggettiva individuale; e l’interesse del soggetto leso dallo scorretto esercizio del potere si configura, in questi casi, come interesse legittimo a che, per quanto riguarda in specie il caso particolare di un pubblico concorso, lo stesso si svolga correttamente, senza subire alterazioni procedimentali, che ne possano pregiudicare la regolarità in violazione del paradigma disegnato dal legislatore.

In presenza, invero, di siffatte alterazioni, l’interesse legittimo (della cui sussistenza in capo agli originari ricorrenti qui non si controverte, né v’è motivo per metterla in qualche modo in discussione) si presenta come la situazione giuridica naturale di protezione dell’interesse del singolo nascente dalla normativa, che, nell’attribuire quel determinato potere (autoritativo) all’Amministrazione, abbia individuato in capo alla stessa obblighi di comportamento orientati al rispetto della legge proprio in funzione della valutazione, compiuta direttamente dal legislatore e non suscettibile di rivisitazione né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale (tanto meno alla luce di pretese esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa asseritamente contrastanti con l’osservanza "meramente formale" delle norme), della attitudine del rispetto di quegli obblighi a soddisfare l’interesse legittimo dello specifico individuo, che ne risulti titolare in relazione a quella specifica funzione amministrativa (nel caso di un pubblico concorso, il candidato); in particolare, nel presente giudizio, risultano così del tutto inconferenti, a fronte dell’accertato inadempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di indicazione delle materie oggetto d’esame nel corpo del bando di concorso, le insistite argomentazioni della stessa circa la "prevedibilità" (e ricavabilità da altre fonti) delle materie stesse e circa il tempo più che adeguato di cui comunque avrebbero usufruito i candidati per una adeguata preparazione, atteso che la lesione per il candidato deriva di per sé dall’inosservanza dell’obbligo normativamente stabilito, che non può certo essere declassato a mera "raccomandazione" in funzione di una valutazione del tutto arbitraria (ed unilaterale) compiuta dall’Amministrazione in ordine alle conseguenze pratiche della violazione compiuta.

Né a siffatti principii consentono poi di derogare quelli, invocati dall’Amministrazione appellante, "di ponderazione e bilanciamento degli interessi (pubblici e privati), della proporzione della misura adottata, del minor sacrificio per le posizioni dei soggetti interessati dai provvedimenti adottati e quello della conservazione degli atti giuridici" (pag. 13 app.).

A siffatte deduzioni basta invero opporre, oltre alle considerazioni sopra svolte, il convincimento del Collegio che il pur fondamentale principio di conservazione dei valori giuridici che riguarda i rapporti e le attività sia dei privati che delle pubbliche amministrazioni (così come gli altri invocati, che attengono più specificamente al momento della disciplina dell’attività pubblicistica della P.A.) siano applicabili solo quando non risultino nella vicenda coinvolti altri principii di carattere generale in qualche modo violati o comunque compromessi dalla operazione di salvezza o di bilanciamento; pricipii ravvisabili, in un concorso indetto da una P.A., nella regolarità dello svolgimento della procedura selettiva e nella idoneità effettiva dello strumento utilizzato a selezionare i concorrenti più meritevoli, che, a loro volta espressione dei principii di rango costituzionale di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, risultano nella fattispecie messi in concreto pericolo dalla indicazione delle materie oggetto della prova d’esame in un momento successivo a quello della indizione della prova concorsuale, e successivo addirittura al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura con indicazione dei titoli fatti valere; un momento, insomma, in cui la scelta in questione può essere anche solo in astratto influenzata dalla conoscenza del numero dei partecipanti alla procedura, dei loro nominativi e dei titoli da ciascuno "spesi" per l’attribuzione del relativo punteggio.

Come, invero, ha correttamente rilevato il Giudice di primo grado, i "principi – da tempo "canonizzati" in giurisprudenza – che presiedono allo svolgimento dei concorsi pubblici… prima ancora che "essere", devono – soprattutto – "apparire" ispirati dalla trasparenza e dall’imparzialità"; e tali principii risultano indubbiamente messi in pericolo laddove, in violazione peraltro di precise norme che individuano nel primo atto della procedura selettiva quello in cui si fissano tutti gli elementi oggetto della valutazione (tra cui gli argomenti oggetto delle prove d’esame), siffatti elementi siano scelti nel corso della procedura medesima, con tutti i conseguenti risvolti in termini quanto meno di mancanza di trasparenza.

3.2. – In definitiva, la sentenza impugnata è da confermare laddove ha ritenuto l’illegittimità del bando del concorso di cui si tratta nei sensi e nei limiti di cui sopra, risultando le vedute contrarie deduzioni svolte dall’Amministrazione appellante con il primo motivo dell’atto di appello del tutto infondate.

4. – Tanto comporta l’inammissibilità per carenza di interesse del secondo motivo dell’appello principale, rivolto avverso la statuizione della sentenza di primo grado che ha ravvisato un profilo di illegittimità in operazioni della procedura concorsuale comunque ponentisi a valle del bando di concorso, che, come s’è visto, risulta annullato in accoglimento del primo profilo preso in considerazione dal T.A.R. (statuizione che come s’è sopra accertato resiste all’appello opposto dall’Amministrazione), con conseguente travolgimento dei successivi atti della procedura.

5. – In conclusione, l’appello va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Nulla è da statuirsi circa spese ed onorari del presente grado di giudizio, non essendosi in esso costituite le parti appellate.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Nulla spese.

Cessano gli effetti dell’Ordinanza n. 00342/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 28 gennaio 2011, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-07-2011, n. 3951 Interesse di mero fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 9070 del 2005, il C. V. A. M. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta, n. 90 del 20 luglio 2004 con la quale è stato accolto il ricorso proposto contro la Regione autonoma della Valle d’Aosta, l’Autorità di bacino del fiume Po ed il Comune di Valtournenche per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta in data 27 ottobre 2003, n. 3939, avente ad oggetto: "Approvazione della conformità alla l.r. n. 11/98 della cartografica delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche"; del verbale di istruttoria del 17.10.03 a firma del Responsabile della Direzione prevenzione rischi idrogeologici dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento territorio e ambiente – della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, allegato alla deliberazione anzidetta; della deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 16/03 in data 31.07.03 avente ad oggetto: "Adozione della direttiva Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici", nella parte relativa alle procedure di attuazione del PAI nel settore urbanistico per la Regione Valle d’Aosta (pagine 2022) e relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione; di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale.

Il C. V. A. M. – realizzato nel Comune di Valtournenche, Frazione BreuilCervinia, in terreni oggetto di una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1968 – impugnava, insieme alla condomina Signora E. P. – la deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta in data 27 ottobre 2003 n. 3939, concernente la "Approvazione della conformità alla l.r. n. 11/98 della cartografica delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche".

I ricorrenti impugnavano inoltre la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 16/03 in data 31.07.03, di adozione della direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici", nella parte relativa alle procedure di attuazione del PAI nel settore urbanistico per la Regione Valle d’Aosta, nonché il verbale di istruttoria del 17 ottobre 2003, a firma del Responsabile della Direzione prevenzione rischi idrogeologici dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubblicheDipartimento territorio e ambiente della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 2003.

Con il ricorso si sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

1.a – La deliberazione regionale di approvazione della conformità delle cartografie comunali alla legge regionale n. 11 del 1998 sarebbe illegittima perché – in contrasto le affermazioni contenute in precedenti sentenze di questo Tribunale concernenti la medesima vicenda – non avrebbe tenuto conto della assoluta preminenza della disciplina del PAI sulla pianificazione comunale; la deliberazione regionale sarebbe di conseguenza illegittima perché muove dall’erroneo presupposto che la cartografia delle aree a rischio di frane adottata dal Comune di Valtournenche – per il solo fatto di essere dichiarata conforme al dettato e alle finalità della legge regionale n. 11 del 1998 – possa ritenersi sostitutiva delle prescrizioni del PAI; la deliberazione sarebbe poi illegittima perché la verifica di conformità – effettuata con parametri meramente formali e non sostanziali – si fonda su una valutazione tecnica erronea e contraddittoria, su affermazioni apodittiche, su una istruttoria del tutto inadeguata e comunque non preceduta da alcuna verifica sotto il profilo idraulico.

1.b – La direttiva di attuazione del PAI sarebbe invece illegittima perché adottata in attuazione di una disposizione – il nuovo art. 6 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino n. 16/2003 – che doveva ritenersi ancora inefficace perché il DPCM di approvazione della relativa modifica era in corso di pubblicazione. Nella parte concernente l’attuazione del PAI nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, la direttiva sarebbe illegittima perché – in violazione dei principi contenuti negli articoli 1, 3 e 17 della legge n. 183 del 1989 – prevede un meccanismo di esonero dei Comuni della Valle d’Aosta dall’obbligo di adeguarsi in modo sostanziale alle prescrizioni del PAI, così subordinando la normativa di tutela introdotta dal piano di bacino ad una disciplina regionale risalente, senza nemmeno dar conto di una attività istruttoria volta a verificare la corrispondenza dei rispettivi criteri di classificazione.

Costituitisi la Regione autonoma della Valle d’Aosta, il Comune di Valtournenche e la Immobiliare L. M. s.r.l. (già L. M. s.r.l.), il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze in relazione alla illegittimità per carenza istruttoria della delibera regionale, ritenendo di dover assorbire i successivi motivi di ricorso.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia il proprio interesse all’accoglimento del ricorso anche in relazione alle ragioni ritenute assorbite, al fine esplicito di evitare il passaggio in giudicato dei capi di sentenza relativi alla non prevalenza della normativa e delle cartografie del P.A.I..

Nel giudizio di appello, si sono costituiti la Regione autonoma della Valle d’Aosta ed il Comune di Valtournenche, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo un rinvio dato all’udienza del 17 dicembre 2010, alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – In via preliminare, occorre rilevare come sia fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, formulata dalla Regione Valle d’Aosta.

Va infatti notato come la sentenza di prime cure abbia accolto il ricorso proposto in relazione al richiesto annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta in data 27 ottobre 2003, n. 3939, avente ad oggetto: "Approvazione della conformità alla l.r. n. 11/98 della cartografica delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche" e, contestualmente, del verbale di istruttoria del 17.10.03 a firma del Responsabile della Direzione prevenzione rischi idrogeologici dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento territorio e ambiente – della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, allegato alla deliberazione anzidetta. In relazione a tali atti, espressamente il T.A.R. ha rivolto l’efficacia demolitoria della sentenza gravata, come si legge al punto 6. della pronuncia.

Altrettanto espressamente è rimasta esclusa da tale pronuncia di annullamento la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 16/03 in data 31.07.03 avente ad oggetto: "Adozione della direttiva Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici", nella parte relativa alle procedure di attuazione del PAI nel settore urbanistico per la Regione Valle d’Aosta (pagine 2022) e relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione. In relazione a tali atti, il T.A.R., rilevatane la natura di atti presupposti per il procedimento di adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici dei comuni della Valle d’Aosta, ha evidenziato il rapporto di mera specificazione della delibera in relazione ai principi contenuti nell’atto a monte.

La incontestata natura di atto presupposto di tale delibera (incontestata in quanto ritenuta tale non solo dalle amministrazioni appellate ma dallo stesso C. appellante) è consequenziale alla circostanza che lo stesso viene gravato in relazione all’attuazione che ne è stata data dalla delibera regionale impugnata. Pertanto, la sentenza gravata, nei limiti di quanto effettivamente utile alle parti, ha integralmente accolto la prospettazione del ricorrente, annullando gli atti direttamente lesivi, e non estendendo la pronuncia demolitoria agli atti presupposti, in quanto questi necessitavano obbligatoriamente di un ulteriore passaggio amministrativo prima di poter incidere sulla situazione giuridica della parte ricorrente.

Tuttavia, l’attuale appellante e ricorrente in primo grado ha espressamente agito per "evitare il passaggio in giudicato dei capi di sentenza relativi alla non prevalenza della normativa e delle cartografie P.A.I., che prevedono l’inedificabilità dei suoli, sulla legislazione speciale valdostana" (pag. 5 del ricorso in appello). Si tratta quindi di una azione non più tesa alla eliminazione di un provvedimento lesivo, ma a conseguire una diversa argomentazione giuridica delle ragioni poste a sostegno di una sentenza favorevole alla stessa parte appellante.

In questo senso, va richiamato un condivisibile indirizzo giurisprudenziale da cui non vi è motivo per discostarsi (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4990; id., 21 maggio 2007, n. 2570), secondo il quale l’appello proposto dalla parte la cui domanda sia stata nel primo grado di giudizio pienamente accolta, è effettivamente inammissibile per difetto di interesse, a nulla rilevando l’interesse di mero fatto ad un diverso percorso motivazionale della pronunzia già a lui completamente favorevole.

Infatti, l’interesse ad impugnare una sentenza (che, com’è noto, costituisce una species della categoria generale della categoria dell’interesse ad agire predicato dall’articolo 100 c.p.c.) deve in ogni caso ricollegarsi ad una situazione di soccombenza, anche parziale, da intendersi in senso sostanziale e non formale e quindi come situazione nella quale la sentenza di primo grado abbia in ogni caso tolto o negato alla parte comunque vittoriosa un bene della vita o una qualche utilità, determinando concretamente un vantaggio per la controparte.

Nel caso di specie una simile situazione di soccombenza sostanziale non sussiste, perché, come sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha annullato il provvedimento immediatamente lesivo della Regione Valle d’Aosta.

2. – L’appello va quindi dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara inammissibile l’appello n. 9070 del 2005;

2. Condanna il C. V. A. M. a rifondere alla Regione autonoma della Valle d’Aosta ed al Comune di Valtournenche le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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