Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 24-03-2011, n. 11766 Misure di prevenzione

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lo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con decreto in data 11 giugno 2010, il Tribunale di Messina, nell’ambito del procedimento per l’applicazione di misura di prevenzione nei confronti di P.D. disponeva la proroga di un anno del termine di efficacia del sequestro a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2-ter.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso P. N., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per abnormità del decreto impugnato, perchè emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Motivi della decisione

Presupposto del ricorso per abnormità è che il provvedimento non sia diversamente impugnabile.

Lo stesso ricorrente riconosce che il decreto di proroga del sequestro è stato pronunciato dal Tribunale nell’ambito del procedimento di prevenzione, mentre si trovava in camera di consiglio per essersi riservato la decisione nel merito.

Il decreto era quindi impugnabile con l’appello assieme al provvedimento che decideva nel merito della misura di prevenzione.

"In tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati dell’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, così come in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di indagini complesse, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2-ter, comma 3, non è consentita l’autonoma e immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione del principio generale di tassatività delle impugnazioni, della natura meramente strumentale del provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze; nè è consentita l’opposizione allo stesso giudice nella forma dell’incidente di esecuzione, che condurrebbe ad eludere, mediante il riesame della vicenda cautelare da parte del giudice dell’esecuzione prima e poi, eventualmente, della Corte di cassazione, il principio generale di tassatività delle impugnazioni". (Cass. Sez. 1, 25.5-25.6.1999 n. 3814).

Peraltro l’impugnazione non può essere qualificato come ricorso "per saltum".

"In materia di impugnazione delle misure di prevenzione trova integrale applicazione la disciplina di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, che non prevede la possibilità di ricorso diretto per cassazione, esperibile solo dopo la proposizione dell’appello" (Cass. Sez. 4, 2.7-2.8.2004 n. 33161).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della particolarità della materia non si ravvisano i presupposti per irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3036 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Genazzano in data 19 aprile 2006 e depositato il successivo 10 maggio, il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale quell’amministrazione comunale gli ha ingiunto la demolizione di opere abusive, sottoponendole, altresì, a sequestro.

Espone il ricorrente di avere anche presentato domanda di condono ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 per le opere in questione acquisita al protocollo comunale al numero 2441 in data 1° aprile 2004.

Avverso l’ingiunzione a demolire il ricorrente oppone:

1. Violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici; in particolare travisamento dei fatti e degli atti, contraddittorietà.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, ha contestato tutte le doglianze ponendo in rilievo che il ricorrente è stato pure condannato per gli abusi edilizi di cui è questione con sentenza n. 107 del 25 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Tivoli ed ha rassegnato dunque opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2006 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della valutazione della domanda di condono.

Con memoria per l’udienza pubblica parte ricorrente rappresenta che non vi è stata ancora una pronuncia sulla domanda di condono.

Il ricorso infine è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 3 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Genazzano gli ha ingiunto la demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo e consistenti: "nella realizzazione di un solaio piano costituito da travetti prefabbricati in cemento armato e pignatte, il tutto gettato con conglomerato cementizio; sono stati inoltre posti in opera fogli di guaina bituminosa alla base dei pilastri; sono state smontate tutte le impalcature e ponteggi in ferro"; nel prosieguo l’ordinanza rileva che le opere ammontano ad una superficie complessiva di mq. 183,00 per una volumetria di mc. 514,00 e che il’…solaio presenta una sporgenza rispetto alla struttura verticale di m. 1,30 circa lungo tutto il perimetro". Le opere già sottoposte a sequestro del 28 ottobre 2003, con la stessa ordinanza sono state sottoposte nuovamente a sequestro con nomina del ricorrente quale custode giudiziario.

2. Avverso tale provvedimento l’interessato lamenta che è mancata completamente la comunicazione di avvio del procedimento e che, nell’ordinanza il Comune non dà atto che per l’opera abusiva in questione, che fa parte di un immobile adibito ad attività agrituristica, è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269 del 2003 acquisita al protocollo comunale al n. 2441 in data 1° aprile 2004 e che ai fini della concessione del detto condono basta che l’edificio sia stato completato al rustico. Nel caso in esame non solo l’opera è idonea ad usufruire del richiesto condono, ma gli abusi contestati evidenziano opere quali la posa in opera di fogli di guaina bituminosa non modificanti in alcun modo le dimensioni e la volumetria dell’immobile. D’altra parte l’intervento del ricorrente sulla struttura è stato determinato dalle infiltrazioni di acqua nel tetto, causate dal ritardo con cui l’Amministrazione comunale sta istruendo la pratica di condono.

In particolare il ricorrente insiste che ai fini dell’applicazione del cosiddetto condono edilizio è sufficiente provare, ai sensi del precedente articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che l’edificio possa essere considerato ultimato laddove sia stato eseguito il rustico, considerandosi come tale il completamento di tutte le strutture essenziali che configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria.

3. La censura principalmente proposta è smentita dalla ricostruzione in fatto operata dall’Amministrazione comunale.

Quest’ultima, infatti, rappresenta che in data 28 ottobre 2003 gli agenti del Comando di Polizia Municipale accertavano che il ricorrente aveva realizzato su un immobile preesistente "una sopraelevazione di forma irregolare della superficie coperta di m. 13,80 e per complessivi mq. 182,73".

Con ordinanza n. 144/2003 veniva ingiunto all’interessato di sospendere i lavori e di demolirli, essendo realizzati senza permesso a costruire.

Il ricorrente allora presentava in data 1° aprile 2004 la istanza di condono ai sensi della legge n. 326 del 2003, come in narrativa precisato, dichiarando che la sopraelevazione era ultimata al 10 febbraio 2003.

In data 25 ottobre 2005 il Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina con sentenza n. 107/05 condannava il ricorrente per il reato di abuso edilizio irrogandogli la pena di 5 mesi di arresto e E.6.000,00 di ammenda oltre il pagamento delle spese processuali.

Dalle risultanze processuali è emerso che, quanto alla ultimazione dell’opera, nonostante le dichiarazioni dell’interessato che ha asserito di essere stato costretto a causa delle ingenti piogge a ripristinare il tetto dello stabile adibito alla sua attività di agriturismo, "non vi è traccia di una preesistente sopraelevazione, né gli operanti hanno rinvenuto sul posto tracce di un preesistente ampliamento e neanche di ruderi o materiali di risulta". Nel prosieguo la sentenza rileva che "E’ pacifico, per quanto dichiarato dai testi e dallo stesso imputato, oltre che rappresentato fotograficamente, che l’opera non era "ultimata" alla data del 31 marzo 2003, infatti all’atto del sequestro si presentava priva di tamponature laterali e di copertura, necessari per considerare l’opera ultimata".(sentenza del Tribunale di Tivoli, 25 ottobre 2005, n. 107/05)

Invero dall’apparato fotografico, offerto a corredo della memoria di costituzione dall’Amministrazione comunale, si evince che alla data del 28 ottobre 2003 sull’edificio in questione non si stava sostituendo il tetto, ammalo rato da infiltrazioni, ma insistevano le impalcature della sopraelevazione, vi erano i pilastri (ben 14) in cemento armato ed un abbozzo della copertura ad essa relativa, laddove alla data 1° febbraio 2006 il tetto della sopraelevazione risultava completato e le impalcature rimosse, come emerge dalla ordinanza impugnata.

Di conseguenza le opere non potevano essere considerate ultimate alla data del 31 marzo 2003, né alla data del 10 febbraio 2003 dichiarata nella istanza di condono. Come specifica la sentenza del Tribunale di Tivoli "la nozione di "ultimazione" dell’immobile, ai fini dell’applicazione della sanatoria edilizia deve in ogni caso essere tratta dalla formulazione dell’art. 31 della legge n. 47/1985 che considera tali gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura – sì da rendere immodificabile la volumetria impegnata" e tali osservazioni trovano conferma nella cospicua giurisprudenza amministrativa sull’argomento (tra le tante TAR Toscana, sezione III, 6 aprile 2010, n. 927, Consiglio di Stato, sezione IV, 12 marzo 2009, n. 1474).

Tali considerazioni inducono ad escludere l’utilità dell’apporto che la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe potuto far conseguire all’Amministrazione, come sostenuto, invece, dal ricorrente con la prima doglianza, qualora questa l’avesse inviata al ricorrente, il quale se ne duole principalmente col ricorso ed insiste con la memoria per l’udienza. In presenza di una sentenza di condanna del ricorrente per l’abuso specificamente sanzionato dapprima nel 2003 e successivamente nel 2006 l’Amministrazione non aveva altra possibilità se non adottare il provvedimento in esame, che viene considerato costantemente dalla giurisprudenza quale espressione di attività vincolata e che non deve necessariamente essere preceduto dall’osservanza delle garanzie procedimentali alle quali presiede l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, (TAR Campania, sezione IV, 13 gennaio 2011, n. 84). Al riguardo va pure osservato che anche la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, non può comportare più l’annullamento dell’atto "qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (art. 21 octies della legge n. 241 del 1990) (TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046) e l’Amministrazione comunale ha appunto dimostrato di non aver potuto operare diversamente.

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va, di conseguenza, respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente S.B. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Genazzano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16606 Mansioni e funzioni

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Campobasso, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda di M.L., ufficiale giudiziario inquadrato nella settima qualifica funzionale e successivamente, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nella posizione economica C1, ha riconosciuto al M. il diritto alle differenze di retribuzione dovute dal l luglio 1998, per l’esercizio di mansioni proprie di detta superiore posizione economica, corrispondente all’ottava qualifica funzionale del sistema precedente, attualmente C2, in quanto ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio UNEP del Tribunale di Isernia. In sintesi e per ciò che interessa, la Corte territoriale, evidenziava che il M., oltre ad essere investito della qualifica di dirigente con formale provvedimento, aveva espletato atti di rilevanza esterna, come la stipula di un contratto di assistenza software, di un contratto di servizio con Poste Italiane; che l’ufficio Unep di Isernia ha una pianta organica di numerose unità ed era quindi riconducibile alla posizione C2; le differenze spettavano dal primo luglio 1998, non essendo rilevante quanto osservato dal Ministero appellante, e cioè che solo con il D.M. 6.4.2001 erano state individuate le posizione C2 e C3 presso l’Unep di Isernia, in quanto il diritto alle maggiori retribuzioni scaturiva dall’espletamento di fatto delle mansioni superiori mentre il posto in organico atteneva all’inquadramento.

Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso.

Il M. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il Ministero denunzia violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, del CCNL Comparto Ministeri e di quello integrativo per il Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000. Sostiene il ricorrente che le attività svolte dagli ufficiali giudiziari a diretto contatto con il pubblico non sono assimilabili agli "uffici di rilevanza esterna" e quindi non rientravano nella ottava ma nella settima qualifica funzionale; dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego competeva l’inquadramento in area C, posizione economica C1, perchè la Corte territoriale non avrebbe considerato il disposto del contratto collettivo integrativo del personale del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000 e quindi non avrebbe tenuto conto del fatto che per la dirigenza degli uffici Nep si esclude l’acquisizione da parte del personale inquadrato in CI della posizione C2/C3 se non per uffici di particolare rilevanza e che tale non potrebbe considerarsi quello di Isernia, avente 15 posti in organico e solo 13 presenti.

Il ricorso è improcedibile per mancato deposito del contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, su cui il ricorso si fonda.

E’ stato infatti affermato ( tra le tante Cass. n. 8231 del 11/04/2011) che "In tema di giudizio per cassazione, l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8".

In mancanza della pubblicità legale, il contratto integrativo invocato doveva essere allegato al ricorso. Al riguardo è stato ritenuto (Cass. n. 3689 del 15/02/2011) che , "A norma dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio "a quo", a norma del terzo comma del medesimo art. 369".

Con l’ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile".

Nella specie non si è neppure indicato che il contratto integrativo era stato prodotto nel fascicolo di merito, onde il ricorso è improcedibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 723

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la questione attiene all’art. 1ter l. 102/09, co. 4, lett. d) nella parte in cui individua i requisiti di reddito necessari per regolarizzare un collaboratore domestico,

– l’asserito datore di lavoro del ricorrente infatti è titolare di un reddito imponibile inferiore alla soglia di 20.000 euro da CUD 2009, ed ha presentato documenti falsi da cui ha fatto risultare il superamento della soglia,

– nel ricorso la difesa del ricorrente oblitera del tutto la circostanza che sono stati presentati a sostegno della domanda documenti falsi (che già di per sé sarebbe motivo sufficiente per respingere la domanda di emersione) e sostiene che la mancanza del reddito sarebbe sanabile aggiungendo il reddito del figlio della ricorrente o mediante sostituzione del datore di lavoro con altro che si era dichiarato disponibile nelle more,

– ma il subentro non è possibile perché comunque alla base c’è un rapporto costituito in modo irregolare (il subentro sarebbe possibile al più – nell’ipotesi ancora non adeguatamente scrutinata in giurisprudenza in cui lo si ritenesse possibile anche per l’emersione 2009 – se ci fosse un rapporto regolare alla base, ed un datore che prima della stipula de contratto di lavoro si rifiuta di continuare a mantenere il rapporto di lavoro regolarmente costituito), che quindi non costituisce titolo su cui può subentrare alcuno,

– in ordine poi alla possibilità di integrare il reddito con quello del figlio della ricorrente, si rileva che dal doc. 3 depositato in giudizio (che è l’unico elemento messo a disposizione del collegio sul punto; si precisa che il documento in questione è depositato senza gli allegati citati nel suo corpo) non emerge che si tratti di figlio convivente, che è il presupposto necessario per poter valutare se sia stato integrato il requisito "di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito",

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre accessori (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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