T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le signore P.E. e P.L. (madre e figlia) impugnano i provvedimenti del 31. 10. 2007 n. 94034, 94060, 94103 con cui il Comune di Bergamo ha negato loro il condono per opere abusive realizzate dal loro dante causa (A.P., rispettivamente padre e marito delle ricorrenti, deceduto nelle more) consistenti in costruzione corpo di fabbrica ad uso autorimessa, costruzione di autorimessa, costruzione corpo di fabbrica ad uso civile abitazione.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che, trattandosi di area vincolata, sarebbero possibili solo condoni delle opere rientranti nella tipologia 6, mentre quelle in esame rientrano nella tipologia 1.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè il Comune avrebbe errato a qualificare le opere come categoria 1, perché sarebbe evidente dalle fotografie che le stesse sono categoria 6, vi sarebbe anche difetto di motivazione e violazione del principio di efficacia ed economicità sempre in relazione allo stesso motivo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Bergamo, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 11. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è infondato.

II. La questione attiene alla possibilità di sussumere le opere abusive realizzate dalla signora P. nella categoria 6 della tabella allegata al d.l. 269/03 in punto di condono edilizio. La categoria 6 è quella relativa ad opere che non hanno comportato aumento di volume o di superfici.

Il Comune evidenzia che nella stessa domanda di condono le opere erano qualificate come categoria 2, e non 6, ed era scritto che il primo abuso aveva consistenza di circa 54 mq per una cubatura di 126 mc, il secondo di 57 mq per una cubatura di mc 134, il terzo di mq 28, per un cubatura di mc 143, per cui nessuno di essi poteva essere opere priva di volume e superficie.

In giudizio le ricorrenti sostengono però di aver errato nel presentare la domanda di condono perché in realtà le opere che contengono l’aumento di volume e di superficie risalirebbero alla fine anni "60 – inizio anni "70, epoca di realizzazione del fabbricato principale, e quindi sarebbero antecedenti alla costituzione del Parco dei Colli di Bergamo (che è la fonte del vincolo che impedisce di sanare opere diverse dalla categoria 6).

La tesi delle ricorrenti è rimasta però sfornita di prova, non solo in giudizio (c’è solo una parziale dichiarazione contenuta nella perizia stragiudiziale del geometra Mandelli che si riferisce soltanto alle opere di formazione di una autorimessa interrata, che è soltanto uno dei tre oggetti del giudizio, e su cui per di più la dichiarazione del geometre Mandelli è talmente generica da non poter essere utilmente pesa in giudizio), ma anche nel procedimento davanti all’autorità amministrativa, che si è quindi basata sulla stessa ricostruzione proposta dalla parte in ordine alla qualificazione dell’abuso ed ha ritenuto conseguentemente di non poterla sanare.

In definitiva, la tesi su cui è fondato il ricorso non si ritiene essere stata adeguatamente provata in giudizio, fermo restando che essa andava in realtà provata nel corso del procedimento amministrativo dove invece la parte aveva presentato un realtà difforme da quella introdotta poi in sede giurisdizionale.

III. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 1.500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21397 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 15 Ottobre 2008, la Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di V.M. della somma di Euro 2000,00, oltre gli interessi legali alla domanda, a titolo di equo indennizzo, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per il danno da ritardo nella definizione di un processo pensionistico, promosso da V.A., dante causa a titolo ereditario dell’attrice, con ricorso presentato il 30 dicembre 1968 e finito con sentenza di rigetto della Corte dei Conti, sez. centrale in data 17 marzo 2003.

Motivava che la V. aveva agito in proprio e non anche jure hereditario; e che il ritardo irragionevole, dalla data della sua costituzione in giudizio (maggio 1995), rispetto alla durata ordinaria di anni tre per il primo grado e di un anno e mezzo per il giudizio di impugnazione, doveva essere stimato in anni due e mesi sei, detratto il periodo di un anno di quiescenza del giudizio in attesa dell’impugnazione della sentenza di primo grado.

Compensava le spese di giudizio, in considerazione della mancata resistenza della controparte pubblica.

Avverso il provvedimento la signora V. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 10 Giugno 2011, il P.G. ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia la violazione di legge nell’omesso cumulo del periodo di pendenza fino alla morte dell’originario attore, dante causa della V., è fondato.

Emerge infatti dalle conclusioni del ricorso introduttivo – che questa corte può esaminare, quale giudice del fatto in tema di error in procedendo – che quest’ultima richiese espressamente l’equa riparazione anche a titolo ereditario, per la durata del processo promosso e coltivato dal dante causa V.A..

Il decreto deve essere quindi cassato.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla decisione nel merito ( art. 384 cod. proc. civ., comma 2). Tenuto conto, da un lato, che la Corte europea dei diritti dell’uomo in due recenti decisioni (Volta e altri contro Italia, 6 marzo 2010; Falco e altri contro Italia, 6 aprile 2010) ha ritenuto congrua la liquidazione di somme notevolmente inferiori a quella di Euro 1000,00 normalmente liquidata, e dall’altro, che si verte in ipotesi di procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, il cui protrarsi inusitato è comunque rivelatore di uno scarso interesse alla causa della parte privata (Cass., sez. 1^, 18 giugno 2010, n. 14.754), l’indennizzo per la violazione del termine ragione al processo può essere liquidato, in via equitativa, nella somma di Euro 17.500,00, con interessi legali dalla domanda.

Resta assorbita la censura sulla liquidazione delle spese di giudizio ( art. 336 cod. proc. civ., comma 1).

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore ritenuto in sentenza e del numero e complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell’avv. Alessandro Marchetti, antistatario.
P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 17.500,00, con gli interessi legali dalla domanda;

– Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.920,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 1220,00 per onorari, e della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge; da distrarre in favore dell’avv. Alessandro Marchetti, antistatario.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-11-2011, n. 23581 Risarcimento del danno

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Svolgimento del processo

B.R., C.L., F.M., S. L. e A.V., medici che hanno conseguito la specializzazione nel periodo tra il 1/1/84 e l’anno accademico 1991/92, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato il loro gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale, che aveva respinto, ritenendo maturata la prescrizione decennale, la loro domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica al pagamento de compenso previsto dalle norme comunitarie ed al risarcimento del danno per l’illecito commesso dal legislatore italiano.

Gli intimati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti propongono il tema della decorrenza della prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per la tardiva ed incompleta trasposizione della direttiva, decorrenza che – secondo il giudice a quo – dovrebbe ancorarsi al "momento del conseguimento dell’attestato di specializzazione, ovvero ancora prima, ossia al termine di ciascuno degli anni di frequentazione del corso di specializzazione" mentre, secondo i ricorrenti, dovrebbe fissarsi "all’atto della pubblicazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257". 1.1.- Il mezzo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Va premesso che, riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, il Collegio non è vincolato dalla prospettazione dei ricorrenti. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass., SSUU 25 luglio 2002 n. 10955). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo.

Ciò posto, va ricordato, quanto alla individuazione del dies a quo del termine prescrizionale decennale del diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzati, che questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).

Il ricorso va pertanto accolto nei sensi che precedono, restando così irrilevante la diversa indicazione, in sentenza, rispetto al ricorso, della data di notifica dell’atto introduttivo.

2.- La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato sub 1.1.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 13-07-2011, n. 27456

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di gravame proposto dal Procuratore della Repubblica, la Corte di Assise d’appello di Napoli, con sentenza 2/2/2010, riformando la decisione di assoluzione "per non avere commesso il fatto" adottata il 21.4.2006, all’esito del giudizio abbreviato, dal Gup del locale Tribunale, dichiarava C.E. F. G. e R.E. colpevoli dei reati, commessi il 15/5/2000, di omicidio volontario pluriaggravato in danno di P.L., di detenzione e porto illegali di due pistole cal. 9 parabellum, con l’ulteriore aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e li condannava, previa unificazione degli illeciti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge.

Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza degli imputati era conclamata dalle convergenti e attendibili dichiarazioni accusatorie di diversi collaboratori di giustizia, le quali, oltre a riscontrarsi reciprocamente, avevano trovato ulteriore e definitivo riscontro nell’ampia confessione resa dagli imputati nel corso del dibattimento di appello. Riteneva, inoltre, di non concedere agli imputati le invocate attenuanti generiche, avuto riguardo alla particolare efferatezza delle modalità esecutive dell’omicidio, nonchè al notevole spessore criminale degli agenti, già inseriti nel clan camorristico "La Torre" e gravati da numerosi e allarmanti precedenti penali.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati, deducendo il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili, considerato che la doglianza in essi articolata si risolve in una non consentita censura in fatto alla scelta sanzionatoria operata dalla Corte di merito e affidata esclusivamente al suo potere discrezionale. Delle ragioni che giustificano il diniego delle invocate attenuanti viene dato adeguato e logico conto nella sentenza in verifica, che sottolinea in particolare, con riferimento ai parametri di valutazione dettati dall’art. 133 c.p., le spietate modalità esecutive dell’omicidio e la negativa personalità degli imputati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

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