T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-04-2011, n. 3615 Equo indennizzo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferisce la ricorrente, Titolare di Educazione Tecnica presso la Scuola Media A. Toscanini di Roma:

– che il 28.04.1990 inoltrava domanda intesa ad ottenere che le fossero riconosciute come dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: "spondilartrosi diffusa e coxatrosi bilaterale";

– che la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Roma Cecchignola, in data 07.03.1994 esprimeva giudizio che la infermità è stata contratta in servizio e per causa di servizio e che la stessa infermità è ascrivibile ai fini dell’Equo Indennizzo alla Tab. A SETTIMA ctg. ma che la domanda dell’interessata risulta non tempestiva ai fini dell’equo indennizzo.

In riferimento al decreto 24.01.1996, con il quale il Direttore Generale per l’Istruzione Secondaria di Primo Grado ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio, l’infermità costituita da: spondilartrosi diffusa e coxatrosi bilaterale ma ha ritenuto il predetto riconoscimento ininfluente ai fini dei benefici di cui all’art. 68 – VII ed VIII comma – del D.P.R. n. 3/1957 per intempestività della domanda deduce ora i seguenti motivi di gravame:

I) Mancanza di qualsiasi motivazione in ordine alla "non tempestività" della domanda poiché dal giudizio medico legale espresso il 07.03.1994 dalla C.M.O. Roma Cecchignola non può trarsi alcun elemento di valutazione che giustifichi la declaratoria di intempestività della domanda e, parimenti, nel decreto impugnato, che richiama acriticamente il giudizio della Commissione Medica.

Rileva la difficoltà di individuare la esistenza di patologie ad andamento alterno e che richiedono approfonditi accertamenti nel caso di specie effettuati successivamente alla data del 24.01.1990 e cioè quando accertamenti radiografici approfonditi presso l’Ospedale del Bambin Gesù rivelarono le infermità e indussero la odierna ricorrente, nel termine successivo di tre mesi (aprile 1990), a presentare la domanda. Allega anche, a comprova di tanto, relazione medicolegale di medico privato e rileva che solo dopo la suindicata data ha conseguito conoscenza piena e sicura della menomazione mentre anteriormente ne aveva cognizione inesatta e largamente approssimativa.

II) Assenza di motivazione anche per quanto concerne il riconoscimento della ascrivibilità della invalidità alla VII ctg. della Tab. A mentre era riconoscibile la VI e attualmente la V ctg. in relazione allo stato avanzato della invalidazione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio, il ricorso, ad avviso del Collegio trova possibilità di accoglimento in considerazione che la declaratoria di tardività della domanda deve specificare il momento nel quale si ritiene intervenuta la conoscenza da parte dell’interessato della patologia menomante.

Tale principio trovasi affermato in varie decisioni della giurisprudenza amministrativa (Cfr. TAR Lazio II 6/12/2004 n. 14990) e prima ancora TAR Calabria – Reggio Calabria – 19/9/2002 n. 11505 "…gravando sull’amministrazione l’onere di provare la data in cui l’interessato ha acquisito tale conoscenza" ed anche TAR Basilicata 6/5/2002 n. 334.

Già affermato in giurisprudenza il precetto trovasi consacrato anche in sede normativa. Con la riforma introdotta dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 è stato prescritto che dal verbale della Commissione medica ospedaliera, oltre alle altre indicazioni, deve risultare anche la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui deriva una menomazione ascrivibile a categoria di cui al D.P.R. 30/12/1981 n. 834.

Nel caso di specie né il verbale di visita medico collegiale dell’O.M. Roma Cecchignola n. 2688/91 prot. del 7/3/1994 contiene tale indicazione limitandosi a riferire che la domanda della interessata risulta non tempestiva ai fini dell’equo indennizzo; né il Decreto del 24/1/1996 del Direttore Generale per l’Istruzione Secondaria di Primo Grado che allo stesso giudizio del Collegio medico aderisce e fa riferimento ma nulla specifica al riguardo.

Per tale ragione lo stesso provvedimento che ha riconosciuto tardiva la domanda ai fini dell’equo indennizzo è da ritenersi sotto tale profilo illegittimo e va perciò annullato.

Quanto alla iscrizione della invalidità alla VII ctg. della Tab. A anziché a categorie alla stessa VII superiore di cui la ricorrente chiede nel secondo motivo il riconoscimento, vanno fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle conseguenti Autorità al riguardo, conseguenti alla eventuale ripresa del procedimento di concessione di equo indennizzo.

Quanto alle spese relative al presente giudizio le stesse vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura nel dispositivo indicata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nella complessiva misura di Euro. 1.500 (millecinquecento) comprensive degli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 712

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il ricorrente – vigile del fuoco – lamenta la illegittimità, sotto vari profili, del provvedimento di cui in rubrica con il quale, anche in relazione alla eventualità di una concessione di un equo indennizzo, gli si nega il riconoscimento per causa di servizio di un episodio infartuante.

1.1. – A fini demolitori del medesimo provvedimento il ricorrente premette che tale causalità pare essere stata riconosciuta dalla CMO; ciò anche in relazione alle specificità lavorative poste in essere, alle particolari responsabilità inerenti ed agli eccezionali disagi sostenuti.

1.2 – Sono stati così introdotti i seguenti qui riassunti motivi di censura:

a – violazione di legge; art. 2 e seguenti D.P.R. 461/2001; eccesso di potere sotto vari profili; in buona sostanza si sostiene che il Ministero intimato non avrebbe condotto altro che in termini superficiali la relativa indagine tecnico sanitaria, immotivatamente disconoscendo ogni profilo utilmente probabilistico per dimostrare la asserita causalità e non altrimenti considerando, in alcun modo, i denunciati vari aspetti defatiganti e disagevoli connessi al concreto svolgimento del servizio.

2 – Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale; la medesima, ex adverso deducendo, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

3 – All’U.P. del 20 aprile 2011 la causa è stata spedita, dopo breve formale discussione, in decisione.

4 – Non pare possibile accogliere il ricorso.

4.1 – Ed invero il CdV sviluppa puntualmente le ragioni per le quali l’infermità riscontrata non è parsa essere stata determinata casualmente dal servizio svolto. Trattasi di uno specifico giudizio di merito che compete esclusivamente al detto Comitato e che non pare, in modo evidente, nè irrazionale né illogico.

4.2 – Del resto la natura e la detta portata del citato giudizio permette di superare lo stesso giudizio iniziale della C.M.O.. Inoltre, ancora in ragione di ciò, nulla di diverso avrebbe potuto concludere il Ministero, trovandosi così la motivazione propria nell’ambito del solo giudizio del detto Comitato. Invero solo un ulteriore motivazione diversa avrebbe potuto sussistere, in ipotesi estrema, qualora lo stesso Ministero avesse voluto andare di diverso avviso. Ma, pur tutto concedendo sotto tale ultimo aspetto, và ricordato che una consolidata giurisprudenza afferma che il compito del Ministero nei casi di specie è limitato a sole verifiche estrinseco – formali intorno all’operato del citato Comitato. Da qui anche l’inutilità della richiesta istruttoria, sussistendo affermazione formale da parte dello stesso Comitato di aver compiutamente verificato quali fossero le modalità con cui il ricorrente ha svolto il proprio servizio.

5 – Soccorrono, comunque, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-05-2011, n. 21423 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16/12/2010, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza pronunciata in data 30/11/2010 con la quale il g.i.p. del tribunale della medesima città aveva disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di S.D. per il delitto di riciclaggio continuato di denaro provento dell’illecita importazione di stupefacenti.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Carenza di motivazione, per essersi il Tribunale limitato a riproporre l’elencazione degli elementi probatori a sostegno dell’accusa senza alcuna valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate. In particolare, il tribunale avrebbe ricompreso tra gli elementi di fatto da cui desumere gravi indizi, circostanze al di fuori del capo d’imputazione perchè riferibili ad una condotta posta in essere dall’indagata prima della commissione del reato ipotizzato, ed esattamente i viaggi a (OMISSIS);

2. il tribunale, poi, non aveva preso in considerazione gli elementi forniti dalla difesa che aveva dimostrato come: 1) già dal 1999, sui c.c. vi fosse un ammontare di denaro idoneo a giustificare le disponibilità economiche possedute dalla S.; 2) le intercettazioni telefoniche erano state male interpretate; 3) nessuna attività illecita era stata compiuta dall’indagata successivamente all’arresto del marito;

3. infine, nessuna considerazione era stata svolta in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura adottata rispetto al caso concreto.
Motivi della decisione

3. motivo SUB 1: è vero che il Tribunale, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ha motivato anche facendo riferimento a "significativi versamenti in denaro che, dal mese di (OMISSIS), sono stati quantificati in Euro 820.450,00 (..)", ossia un periodo che parrebbe escluso dal capo d’imputazione dove la condotta contestata va dal 2009 al 2010. Tuttavia, va osservato che l’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) impone solo che, nell’ordinanza di custodia cautelare, sia contenuta la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e ciò perchè, nella fase delle indagini, il materiale probatorio è ancora fluido sicchè può ben mutare successivamente. Ed è proprio in ossequio a tale principio che le SS.UU., già con la sentenza n. 9/1998 Rv. 210801, statuirono che "l’ordinanza che dispone la misura cautelare richiede, ai sensi di legge, soltanto la descrizione sommaria del fatto, cioè una sintetica e sommaria precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all’indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa. L’indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando si tratti di reato permanente che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risulti dall’indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, sia pur schematicamente enunciati". In altri termini, ciò che rileva, ai fini del diritto della difesa è che gli elementi di accusa – sui quali si fonda il provvedimento restrittivo -siano stati tutti esplicitati in modo da consentire all’indagato di difendersi.

Orbene, sul punto, il tribunale, avanti al quale la stessa questione era stata sollevata, ha correttamente ribattuto che "quello che rileva ai fini della legittima adozione del titolo è quanto risulta dal contenuto del provvedimento con riferimento alle condotte illecite ipotizzate". Di conseguenza, poichè nel corpo dell’ordinanza di custodia cautelare veniva presa in esame anche la condotta illecita avvenuta nel (OMISSIS), bene ha fatto il tribunale a considerare anche questo periodo sebbene non formalmente ancora ricompreso nella data del provvisorio capo d’imputazione.

Nel respingere la suddetta censura, si può, quindi, enunciare il seguente principio di diritto: "in sede di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, il tribunale, al fine di controllare la conformità della contestazione allo schema legale tipico nonchè la gravità degli indizi a carico dell’indagato, deve prendere in considerazione tutte le indicazioni fattuali contenute nel provvedimento complessivamente inteso, senza che abbiado alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è graficamente composto. Di conseguenza, ove venga contestato un reato che l’indagato ha reiteratamente commesso nel corso di più anni, e nella motivazione sia indicato (e contestato) come grave indizio la condotta criminosa svoltasi in un determinato periodo non formalmente compreso nella data del provvisorio capo d’imputazione, ben può il Tribunale valorizzarlo e tenerne conto atteso che l’indagato è messo nelle condizioni di difendersi dovendosi ritenere che anche quel periodo sia ricompreso nella provvisoria contestazione". 4. motivo SUB 2: in ordine al quadro gravemente indiziario, il tribunale ha evidenziato gli elementi a carico dell’indagata definendoli di "lampante chiarezza".

Sul punto, la ricorrente, in pratica, nulla obietta deducendo una generica doglianza in ordine al fatto che il tribunale non avrebbe preso in esame gli argomenti difensivi, ma non avvedendosi che, in realtà, il Tribunale non solo 1 ha prese in esame (cfr ad es. quanto alla motivazione in ordine alla correlazione tra il denaro ed il traffico di stupefacenti; sul fatto che la condotta era persistita anche dopo l’arresto del marito; sull’irrilevanza del prelievo di Euro 15.000,00) ma 14 ha anche disattese con motivazione congrua, logica ed adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede.

5. motivo sub 3: dalla motivazione addotta dal tribunale in ordine alle esigenze cautelari si desume agevolmente che, in considerazione della personalità della prevenuta, delle modalità della condotta, del pericolo di recidiva, fuga ed inquinamento probatorio, unica misura adeguata non può che essere la custodia cautelare in carcere.

Si tratta di motivazione amplissima, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicchè è incensurabile in sede di legittimità non essendo evidenziabili nè violazioni di legge nè vizi motivazionali.

6. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-06-2011, n. 434 Impresa agricola

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Edilfin s.a.s., proprietaria di un edificio rurale con annesso terreno in territorio di Avola, compreso in area di protezione pre-riserva del R.N.O. di "Cava Grande del Cassibile", ebbe a partecipare alla procedura di cui al bando emesso con decreto dell’Assessore regionale per il turismo 31 luglio 1997, pubblicato nella G.U.R.S. del 7 ottobre 1997, per l’ammissione al contributo nell’ambito del P.O.P. Sicilia 1994/1999, sottoprogramma 2 – Misura 2.3 "Aiuti per il Turismo rurale", presentando un progetto di recupero ed adeguamento funzionale dell’edificio di sua proprietà che veniva ammesso al n. 9 della graduatoria.

Il rilascio della concessione edilizia era poi condizionato dal Comune di Avola al nulla osta dell’Assessorato regionale territorio e ambiente, in considerazione della localizzazione dell’opera.

Avanzata apposita istanza, ad un primo ricorso proposto dalla interessata avverso il silenzio serbato dall’Assessorato, faceva seguito un secondo ricorso autonomo per l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Assessorato assentiva gli interventi ordinari e straordinari ma escludeva dall’autorizzazione la realizzazione di opere esterne e degli ampliamenti; la Regione non si pronunciava sul mutamento di destinazione, ma questo era presunto dalla interessata, in quanto il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), di cui il nulla-osta parziale aveva recepito il parere, annoverava il mutamento di destinazione d’uso fra quanto non assentibile "in assenza del Piano di utilizzazione della riserva di cui all’art. 4 del Regolamento".

In corso di causa, la società presentava al Comune un progetto di variante, dal quale erano stati espunti gli interventi edilizi esterni, insistendo sul mutamento di destinazione, ma anche su tale progetto il Comune riteneva di dovere richiedere il parere dell’Assessorato (richiesto dallo stesso Comune con nota del 15 dicembre 1999).

Sennonché, con decreto del 27 dicembre 1999, l’Assessorato regionale al turismo, rilevato che il beneficiario non era stato in grado di trasmettere, nei termini prescritti, la relativa concessione edilizia con connessa attestazione della cantierabilità, per l’inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1999, revocava la concessione del contributo.

Successivamente, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con provvedimento del 19 marzo 2001, pronunciandosi contestualmente sia sulla richiesta di parere del Comune circa l’assentibilità del mutamento di destinazione, una volta intervenuta la variante progettuale, sia sulla distinta richiesta di autorizzazione alla installazione di un campo fotovoltaico per il sollevamento dell’acqua e l’illuminazione del fabbricato rurale, precisava che l’autorizzazione al mutamento di destinazione interveniva sul progetto "rielaborato eliminando gli interventi di sistemazione degli spazi esterni".

Da quest’ultimo atto la sezione I del T.A.R. di Catania, davanti alla quale pendevano le impugnazioni, faceva derivare la cessazione della materia del contendere sul secondo dei ricorsi citati.

2. Pertanto, con la sentenza n. 266/2009 – riuniti il ricorso n. 454/99, avverso il silenzio, ed il successivo ricorso n. 3053/99, avente ad oggetto il sopravvenuto provvedimento ARTA del 5 maggio 1999 n. 8754, che accordava il nulla-osta parziale – il medesimo T.A.R. dichiarava l’improcedibilità del primo e la cessazione della materia del contendere sul secondo, e, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata con motivi aggiunti al secondo ricorso, condannava l’Amministrazione regionale al risarcimento del danno per equivalente, la cui determinazione, quanto alla perdita di chance, veniva affidata alla stessa Amministrazione obbligata, a norma dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (disposizione poi definitivamente abrogata dal recente c.p.a. di cui al D.Lgs. n. 104/10), fissandosene i criteri.

In particolare, la detta decisione stabiliva che:

"ad avviso del Collegio, in conclusione, il danno risarcibile a favore della ricorrente va quantificato nella misura intera del contributo perduto, che verrà corrisposto, previo rilascio della concessione edilizia, con gli stessi criteri, obblighi e controlli previsti per la sua erogazione (e, quindi, potrà anche essere revocato, in tutto o in parte, ove la ricorrente non realizzi la costruzione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa appositamente dettata).

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento derivante dal mancato utile di esercizio, esso va quantificato, essendo una mera chance, nella misura media del 10% di quanto la ricorrente ha indicato nella Relazione di progetto sopra indicata (per il primo anno di esercizio, Lire 38.254.000), e va riconosciuto anche per i successivi anni, fino al decimo (fino, cioè, al periodo in cui incombe l’obbligo derivante dal contributo di non mutare la destinazione del fabbricato), in misura concordata tra le parti, ferma la predetta proporzione del 10%.

Sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dal di della domanda sino all’effettivo soddisfo".

3. Con ricorso proposto ai sensi del citato art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 80/1998 (se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto n. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta), l’originaria ricorrente chiedeva che il Tribunale procedesse "alla determinazione, in conformità ai fissati criteri della citata sentenza, della somma dovuta (per sorte, rivalutazione ed interessi) dall’ARTA, a fronte del decennale mancato utile d’esercizio, all’uopo adottando ogni opportuno provvedimento".

4. In accoglimento della domanda di determinazione dei danni risarcibili, l’ARTA veniva condannato, con la gravata sentenza T.A.R. n. 3756/10, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 48.322,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di della domanda sino all’effettivo soddisfo.

5. L’intestato Assessorato ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo particolarmente sulla circostanza che con decisione di appello n. 1354 del 4 novembre 2010, resa da questo Consiglio di Giustizia, si è proceduto all’integrale riforma della pronunzia di primo grado (n. 266/09) della cui esecuzione si discute, essendosi dunque definitivamente escluso ogni presupposto di legge per la configurabilità di un obbligo risarcitorio.

6. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio per resistere all’appello.

Con ordinanza della n. 1061/10, del 17 dicembre 2010, è stata sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado, apparendo l’appello assistito da favorevole prognosi in ordine al proprio esito.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

7. L’appello merita accoglimento.

In effetti, con decisione n. 1354/10, questo Consiglio di Giustizia, in accoglimento del gravame dell’Amministrazione regionale, ha riformato la sentenza del T.A.R. Catania n. 266/09, della cui esecuzione si verte, da un lato decidendo che, in luogo della declaratoria di cessazione della materia del contendere, il ricorso n. 3035/1999 doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dall’altro, ed è quello che più conta in questa sede, statuendo che le censure rivolte alla sentenza impugnata con l’appello principale, per ciò che concerne l’accertamento del nesso di causalità e della colpa ai fini del risarcimento dei danni, dovevano trovare accoglimento, con conseguente assorbimento dell’appello incidentale vertente sulla misura del danno.

La domanda di risarcimento dei danni per equivalente proposta dalla ditta appellata è stata, dunque, definitivamente respinta in sede di giudizio di merito, per difetto dei presupposti.

8. In questa sede, pertanto, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, non resta che prenderne atto e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso di primo grado, avente ad oggetto la corretta determinazione del quantum dei danni risarcibili, chiesta al giudice in sede esecutiva/integrativa, ai sensi della disposizione di legge citata.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito, possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di giudizio, con riguardo ad entrambi i gradi, possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, e per l’effetto dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado.

Compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.