T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 22-02-2011, n. 1660 Parchi naturali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è proprietaria della Villa Muti in Grottaferrata, che è bene storico ed artistico monumentale tutelato con DM di vincolo.

Il Parco suburbano dei Castelli Romani è stato istituito, in applicazione dell’art. 20 della l.reg. n. 46/1977, con l.reg. n. 2/1984 allo scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali dei quindici paesi che occupano l’antico Vulcano Laziale e per contribuire al riequilibrio territoriale e allo sviluppo socioeconomico delle popolazioni interessate.

L’originario perimetro, fissato in via provvisoria dalla stessa legge, coincideva in linea di massima con gli interi territori comunali delle amministrazioni costituenti il consorzio al quale la legge affidava la gestione.

Le successive leggi n. 64/1984 e 63/1990 hanno ridimensionato in modo consistente tale perimetro e hanno attribuito agli organi di gestione del Parco (Consorzio formato da rappresentanti dei Comuni rientranti nel perimetro del Parco) il compito di formulare, unitamente al Piano di assetto, una proposta di perimetrazione definitiva, sulla base delle direttive espressamente individuate dalla Regione nell’art. 6.

La l.reg. n. 2/1984 prevede delle norme di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del Piano di assetto (art. 8).

Successivamente, la l.reg. n. 29/1997 ha sostituito il Consorzio di gestione, previsto dalla l.reg. n. 2/1984, con l’Ente regionale di diritto pubblico Parco regionale dei Castelli Romani cui ha affidato l’amministrazione e la gestione delle attività e del territorio del già costituito parco.

La l. reg. n. 29/97 detta una disciplina transitoria per le aree protette esistenti all’art. 39, poi modificata dalla L.reg. n. 14/98.

Con delibera n. 1 del 31.3.1998 il Commissario straordinario del Parco dei Castelli Romani ha adottato il programma di attuazione e la perimetrazione del Parco suddetto.

La citata delibera è stata adottata nella vigenza del testo originario della norma che prevedeva, decorso il termine di un anno, cui si aggiungeva quello per l’esercizio del potere sostitutivo regionale, la decadenza delle norme di salvaguardia stabilite nelle singole leggi istitutive.

Essa è stata adottata tempestivamente nel termine di decadenza

Con successiva delibera di G.R. n. 566 del 25.7.2007 e n. 1205 del 21.12.2007 la Regione Lazio ha adottato il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), ai sensi e per gli effetti della l.reg. n. 24/1998 e del D.Lgs. n. 42/2004.

Infine, con la delibera impugnata n. 23 del 21.5.2009, il Consiglio direttivo del Parco ha adottato il Piano di assetto del Parco ai sensi dell’art. 7 della legge istitutiva n. 2/1984, dell’art. 14, comma 2, della l.reg. Lazio n. 29/1997 e dell’art. 8 dello statuto del Parco, adottato dal Consiglio direttivo del Parco con deliberazione n. 57/1999.

Alla Comunità del Parco partecipano la provincia di Roma, l’XI Comunità montana e i seguenti 15 Comuni: Albano, Ariccia, Castelgandolfo, Frascati, Genoano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora.

Nel ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti vizi:

1). Illegittimità costituzionale art. 7 l.reg. Lazio n.2 del 13.1.1984, e art. 26 della l.reg. Lazio 6.10.1997, n. 29, per violazione art. 22 della L. n. 394/1991; art. 117, commi 1 e 3 Cost., nonché del principio costituzionale di leale collaborazione;

2). Illegittimità della delibera n. 1/1998;

3). Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost.; art. 1 L.Cost. n. 1/1948; 23 L. n. 87/1953;

4). Violazione e falsa applicazione artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e 118, comma 3, Cost., e agli artt. 3,4,5,13,20,29,135,143 e 146 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; nonché artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della l. 6.12.1991, n. 394;

5). Violazione e falsa applicazione artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e 118, comma 3, Cost., e agli artt. 3,4,5,6,7,101,135,143 e 146 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; nonché artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della l. 6.12.1991, n. 394; violazione e falsa applicazione artt. 143 e 145 commi 3 e 4, D.Lgs. n. 42/2004 e artt. 38, 8 e 41, 29, 30, 34 comma 12, 13 e 14 del PTPR adottato dalla Giunta regionale con atti n. 566 del 25.7.2007 e 1025 del 21.12.2007; violazione e falsa applicazione art. 26, comma 6, della l.reg. Lazio n. 22/1997 come modificato dall’art. 1 l.reg. Lazio 30.3.2009, n.5; violazione e falsa applicazione art. 117 Cost., violazione della riserva di legge (regionale e nazionale) in materia di disciplina di procedimenti amministrativi in materia di urbanistica, paesaggio, edilizia e ambiente, nullità assoluta ratione materiae;

6). Istanza di remissione alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost., art. 1 L.Cost. n. 1/1948; 23 L. n. 87/1953;

7). Violazione e falsa applicazione artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e 118, comma 3, Cost., e agli artt. 3,4,5,135,143 e 146 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; nonché artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della l. 6.12.1991, n. 394; violazione e falsa applicazione art. 7 Leg. Reg. 2/1984;

8). Violazione art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, violazione dei principi generali che sovrintendono alla apposizione dei vincoli; violazione artt. 10,12,13 e ss. e 136141 D.Lgs. 42/2004, violazione artt. 3, 7 e 8 l. n. 241/1990; mancata comunicazione avvio procedimento, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per erroneità e falsità del presupposto, errata valutazione dei fatti;

9). Violazione, falsa ed erronea applicazione artt. 9 e 41 Cost., difetto di motivazione;

10). Violazione e falsa applicazione artt. 13, commi 1,2 e 4 della L. n. 394/1991 e 28 l.reg. n. 29/1997; violazione e falsa applicazione art. 117 Cost.; in tema di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale, violazione e falsa applicazione art. 21septies L. n. 241/1990 carenza in concreto di potere e/o difetto di attribuzione.

L’Ente Parco si è costituito in data 8.3.2010 e ha eccepito:

a). inammissibilità del ricorso;

b). infondatezza nel merito.

Anche la Regione Lazio ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.

Tanto premesso, il presente ricorso è inammissibile.

In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La Regione Lazio, nella memoria depositata il 26.10.2010, eccepisce l’inammissibilità per mancanza di capacità lesiva specifica degli atti impugnati nei confronti della ricorrente.

Anche l’Ente Parco dei Castelli Romani sostiene che il Piano di assetto adottato non è produttivo di alcun effetto pregiudizievole nei confronti del ricorrente in quanto l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge istitutiva del Parco non dipende e non è consequenziale al provvedimento di adozione ma prescinde da esso.

L’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 8 della l.reg. n. 2/1984 è, infatti, esclusivamente, correlata alla perimetrazione adottata ai sensi dell’art. 6 della l.reg. n. 2/1984 dal Commissario ad acta con deliberazione n. 1/1998 in base agli ampi poteri conferiti dal Legislatore regionale agli organi di gestione del Parco.

La ricorrente replica, nella memoria depositata il 21.10.2010, richiamando parte della giurisprudenza che stabilisce l’immediata impugnabilità dell’atto di adozione di uno strumento urbanistico come rimedio inteso ad ampliare il perimetro di tutela del soggetto inciso e precisa di essere toccata nei propri interessi urbanistici dall’adozione del Piano di assetto in questione.

Il Collegio ritiene di dover aderire alle tesi svolte dalle controparti (Regione Lazio ed Ente Parco dei Castelli Romani) e di poter – pertanto – accogliere la predetta eccezione preliminare.

In particolare, si osserva quanto segue:

a). è principio pacifico che gli strumenti urbanistici, una volta adottati, possono formare oggetto di immediata impugnazione – soltanto – quando da essi consegue l’eliminazione o la limitazione dello "ius aedificandi" in forza delle previsioni vincolistiche in essa racchiuse (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 06 febbraio 2010, n. 302);

b). la recente giurisprudenza del Tar Lazio (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577; n. 49/2000) ha, già, affermato che la delibera n. 1 del 31.3.1998 è legittima in quanto il procedimento ricavabile dal regime previgente alla L. reg. n. 29/97 (L.reg. n. 46/1997) e dalla legge istitutiva del Parco (art. 8 L.reg. n. 2/1984) era inverso rispetto a quello attuale: la Regione individuava un nucleo essenziale e frammentario di perimetrazione, delegando all’ente di gestione la perimetrazione definitiva, sulla base dei dovuti approfondimenti scientifici e conoscitivi (oggi invece è la Regione che vi provvede prima della istituzione del parco, in capo al quale residua solo un potere di correzione). Quindi occorre rifarsi all’art. 6 della legge istitutiva che consente, purché siano rispettati i criteri direttivi, l’ampliamento in misura consistente dei confini del parco;

c). altra giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, n. 10252 del 21.10.2009), sulla scia della precedente sentenza n. 49/2000, non si pronuncia diffusamente sul problema della decadenza delle misure di salvaguardia, ma presuppone che – alla stregua dell’art. 8 della L.reg. n. 2/1984 – esse restino in vigore fino all’approvazione regionale del piano di assetto;

d). in altre parole, l’adozione del perimetro definitivo produce l’effetto di rendere applicabili alle nuove aree, fino all’approvazione regionale, le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva. In particolare, la previsione dell’art. 8 della L.reg. n. 2/84 – "Fino all’entrata in vigore del piano di assetto, del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1977 n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo" – si intende riferita alla data di approvazione da parte degli organi regionali del piano di assetto. E quindi le norme di salvaguardia fissate nella legge istitutiva del Parco si applicano anche alle aree inserite nel perimetro definitivo (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577);

e). peraltro, la stessa recentissima giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10577) ha pure affermato che – nel sistema della l. reg. n. 29/97 – la decadenza quinquennale riguarda testualmente il Piano regionale della aree protette, che precede l’istituzione del piano e la relativa perimetrazione provvisoria; mentre l’art. 9, comma 3, lettera b), rinvia a misure di salvaguardia specifiche a seguito dell’istituzione per legge del piano, facendo riferimento a un’applicazione delle stesse "fino alla data di operatività della disciplina dell’area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27" (ossia fino al piano di assetto con la relativa perimetrazione definitiva), senza prevedere decadenza alcuna; in presenza della "eadem ratio", è a quest’ultima disposizione che bisogna quindi fare principalmente riferimento quale elemento di comparazione;

f). in definitiva, il Legislatore ha chiaramente escluso, sia nell’art. 8 della L. reg. n. 2/84, sia nella disciplina transitoria come ricostruita da questo TAR nelle precedenti sentenze, sia nella L. reg. n. 29/97, che questo tipo di misura di salvaguardia sia soggetta a decadenza;

g). significativo, al riguardo, è anche l’art. 6, comma 4, della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91, secondo cui le misure di salvaguardia ivi previste operano sino all’approvazione del regolamento del parco;

h). dunque, il Collegio non ha motivo di disattendere l’impostazione di fondo delle precedenti sentenze in ordine al fatto che l’adozione del perimetro definitivo produce l’effetto di estendere le misure di salvaguardia previste dalla legge originaria anche alle aree non comprese nella precedente perimetrazione provvisoria e che le stesse misure di salvaguardia fossero efficaci anche alla data di adozione dell’atto impugnato con il presente ricorso;

i). ne deriva che il Piano di assetto adottato non è produttivo di alcun effetto pregiudizievole nei confronti del ricorrente in quanto l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge istitutiva del Parco è indipendente dal provvedimento di adozione.

In conclusione – richiamando anche il preminente rilievo degli interessi ambientali sul piano costituzionale ( art. 9 Cost.), che impedisce di assimilare la presente questione a quella delle ordinarie misure di salvaguardia urbanistiche – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in mancanza di effetto lesivo in capo al ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il presente ricorso.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-03-2011, n. 332 concorso

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Svolgimento del processo

Con l’odierno gravame i ricorrenti, tutti aspiranti Vigili Urbani in attesa di stabilizzazione presso il Comune di Amantea, impugnano le deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 35 del 26/02/2010, avente ad oggetto "Fabbisogno Triennale di personale anni 20102012. Modifiche alla dotazione organica", e n. 27 del 18/02/2010, avente ad oggetto "Revoca deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165 del 10.09.2009, recante ad oggetto: "Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale anni 20092011" limitatamente alle annualità 2010 e 2011", entrambe assunte con i poteri della Giunta Comunale, nonché il parere del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie reso dal Direttore Centrale in data 11.12.2010 prot. n. 15700 15 A.

Espongono di aver superato la selezione per l’assunzione di vigili urbani provvisori per 45 giorni deliberata dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 5/5/2004 e di essersi collocati nella graduatoria degli idonei, approvata con determina n. 68 del 22 luglio 2004, a seguito di selezione per titoli ed esami (due prove scritte ed una prova orale).

La graduatoria in discorso è rimasta aperta anche negli anni successivi e dal 2004 ad oggi tutti i ricorrenti sono stati impiegati a tempo determinato fino al 2006.

Con deliberazione n. 197 del 18.06.2007, veniva dato mandato al responsabile del servizio di procedere all’assunzione di 6 vigili con contratto a tempo parziale per 18 ore per un periodo non superiore a 36 mesi, e per l’assunzione di altri 6 agenti per 9 ore settimanali.

I ricorrenti, benché in tempi diversi venivano quindi assunti a tempo determinato.

Successivamente, con delibera n. 94 del 24 aprile 2008 la Giunta Comunale di Amantea provvedeva alla programmazione del personale comunale da assumere a tempo indeterminato per il triennio 20072010, "privilegiando le modalità di stabilizzazione previste dal comma 558, art. 1 della legge finanziaria 2007 e della successiva legge finanziaria per il 2008", in conformità all’accordo stipulato con i Sindacati il 23 aprile 2008.

Le assunzioni degli 11 vigili urbani sarebbero, pertanto, dovute avvenire ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 558 della legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 e dell’art. 3 commi 9095 e comma 106 l. finanziaria 2008 n. 244/2007.

In base a tali disposizioni delle leggi finanziarie del 2007 e del 2008 i Comuni avrebbero potuto procedere alla stabilizzazione del personale che, superata una selezione, avesse espletato almeno tre anni di servizio anche non continuativo in forza di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

Il requisito dei tre anni di servizio anche non continuativo sarebbe stato acquisito da tutti gli odierni ricorrenti tra il febbraio 2010 e il mese di Luglio 2010, avendo gli stessi stipulato i contratti a tempo determinato con il Comune in periodi precedenti al 28 settembre 2007.

Essi, quindi, avrebbero dovuto essere assunti nel corso del 2010, dal Febbraio 2010 al luglio 2010.

Tuttavia, con la delibera qui gravata n. 27 del 18/2/2010 la Commissione Straordinaria del Comune di Amantea, in sostituzione degli organi disciolti per condizionamento mafioso, revocava la delibera n. 165 del 10/9/2009 con la quale era stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale limitatamente alle annualità 20102011, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore della dell’art. 17 comma 10 del dl n. 78/2009 convertito in legge 102/2009, sarebbe stato possibile garantire la stabilizzazione del personale precario solo mediante previsione di una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a pubblico concorso ovvero mediante assegnazione di un punteggio specifico a favore dei concorrenti che avessero prestato detto servizio triennale, ciò in conformità al parere espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno (nota prot. n. 16106 dell’11/12/2009 – anch’essa impugnata).

Secondo il suddetto parere, infatti, il requisito del servizio triennale ai fini della stabilizzazione doveva maturarsi entro il 2009.

Con la seconda delibera impugnata, la n. 35 del 26/2/2010, la Commissione Straordinaria provvedeva a modificare la dotazione organica in conseguenza della revoca della delibera 165/2009, mantenendo tuttavia fermo il numero di vigili urbani da assumere ma con un differimento dell’assunzione, dovendosi espletare il concorso non prima della avvenuta maturazione dei requisiti di servizio in capo a tutti i vigili urbani precari per consentire loro di acquisire un titolo aggiuntivo per la procedura concorsuale.

Avverso i suddetti provvedimenti della Commissione Straordinaria i ricorrenti formulano i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 17 comma 10 d.l. n. 78/2009, in quanto, ad avviso della difesa dei ricorrenti, la disposizione di cui al comma 10 dell’art. 17 del dl 78/2009 non avrebbe abrogato le disposizioni di cui al comma 558 dell’art. 1\ della legge Finanziaria 2007 né le disposizioni di cui ai commi 90 e 94 dell’art. 3 della Finanziaria 2008 in materia di stabilizzazione così consentendo ai Comuni di definire i piani per la stabilizzazione del personale precario entro il 31 dicembre 2009 (in tal senso la Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2008) e potendosi quindi maturare il requisito del servizio triennale anche nel corso del 2010;

2) Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 1 comma 558 e 560 della legge n. 296/2006 e dell’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106 della legge 244/2007, in quanto gli iter di stabilizzazione si sarebbero correttamente e legittimamente conclusi sotto la vigenza delle sopra richiamate disposizioni di legge, entro cioè il 31 dicembre 2009;

3) Violazione dell’accordo decentrato "Intesa sulla stabilizzazione" del 23 aprile 2008 e dell’art. 40 comma 4 del dlgs 165/2001, T.U. sul pubblico impiego privatizzato, in quanto revocando la deliberazione n. 94 del 24/4/2008 nella parte in cui recepiva l’Accordi con le rappresentanze sindacali la Commissione Straordinaria ne ha violato gli impegni in materia di stabilizzazione in esso recepiti in contrasto altresì con l’art. 40 del dlgs nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni l’adempimento degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi;

4) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 per avere revocato atti precedentemente adottati senza la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ovvero agli odierni ricorrenti ed ai sindacati;

5) Violazione del principio di ragionevole affidamento atteso che nella more della revoca e per ben due anni circa i lavoratori avevano reso le loro prestazioni in attesa dell’assunzione definitiva programmata dalla Giunta Comunale in conformità alla normativa vigente;

6) Violazione dell’art. 21 quinquies della legge 241/90, omessa motivazione in ordine all’interesse pubblico che si fa prevale su quello privato;

7) Violazione del principio del contrarius actus pr avere revocato atti precedentemente adottati con procedure diverse ovvero senza la partecipazione e concertazione dei sindacati;

8) Eccesso di potere per sviamento – motivazione incongrua, illogica e contraddittoria – violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., atteso che le delibere impugnate non tengono conto del fatto che i ricorrenti hanno già superato una selezione e hanno espletato per tre anni le mansioni per le quali dovrebbero superare un’altra selezione.

Concludono chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.

Per la Commissione Straordinaria del Comune di Amantea si è costituita l’Avvocatura erariale.

Si è costituito altresì il Comune di Amantea per resistere nel merito e chiedere il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con l’odierno gravame i ricorrenti contestano la legittimità della delibera con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Amantea, dando una interpretazione conforme al parere del Ministero dell’Interno sull’ambito temporale di applicabilità delle norme sulla stabilizzazione, contenute nelle leggi finanziarie del 2007 e del 2008, a seguito dell’entrata in vigore del dl 78/2009, ha revocato le precedenti delibere con le quali è stata programmata la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato che avrebbero acquisito il requisito dei tre anni di servizio pregresso richiesto dalle suddette disposizioni delle leggi finanziare dopo l’entrata in vigore del dl 78/2009 convertito nella legge 102/2009.

In particolare con l’art. 3, comma 90, della legge 24/12/2007 (Finanziaria 2008) si stabilisce che "Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009 (…)

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007".

In virtù di tale disposizione, il Comune di Amantea, con l’accordo dei Sindacati, aveva programmato l’assunzione, nel corso del 2010, degli 11 vigili urbani precari, ovvero con rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto gli stessi avrebbero conseguito il requisito di servizio dal febbraio 2010 al luglio 2010.

Con il Dl 78/2009, entrato in vigore nel luglio 2009, viene introdotta una nuova disciplina in materia di stabilizzazione.

All’art. 17, comma 10, si prevede infatti che "Nel triennio 20102012, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti."

E’ opinione del Collegio che l’intento del legislatore sia stato quello di limitare e disciplinare la possibilità di stabilizzare i cosiddetti precari, in attuazione dei principi ripetutamente affermati dalla Corte Costituzionale in materia di pubblici concorsi.

La Corte Costituzionale ha, infatti, più volte affermato (cfr sentenze 293/2009; 205/2006 n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004) che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza.

Da tale principio consegue che "Le deroghe al principio del pubblico concorso per l’assunzione a posti di pubblico impiego sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze idonee a giustificarle, tenendo presente che non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’Amministrazione, né basta la personale aspettativa degli stessi alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno della P.A. e non acquisibili all’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga de qua sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento, alle quali è di regola strumentale il meccanismo del pubblico concorso (Così CdS, Sez. VI, 1433 – 11 marzo 2010).

Ancor più di recente la Corte Costituzionale con la sentenza 235/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge Regione Sardegna nella parte in cui autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge.

La Corte ha esplicitamente affermato che "anche tale norma viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive".

Già con precedenti pronunce, la Corte Costituzionale aveva affermato il principio che "l’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti" (sentenza n. 205 del 2006); e che "il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere" (sentenza n. 293 del 2009).

Ma se questi sono i principi sottostanti la disposizione in esame, è da escludere una ultravigenza delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già di per se derogatorie del principio di cui all’art. 97 Cost., che finirebbe per limitare la portata di una norma che trova il suo fondamento proprio nel richiamato principio costituzionale.

La norma del dl 78/2010 espressamente prevede la riserva del 40% per il triennio 20102012, con ciò escludendo la possibilità di una diversa modalità per la stabilizzazione di precari a far data dal 1° gennaio 2010.

Tanto più che è lo stesso legislatore del 2009 che contempera gli interessi del personale precario prevedendo una riserva del 40% dei posti per tutti coloro che dovessero aver maturato il requisito del servizio previsto dalle leggi finanziarie precedenti dopo l’entrata in vigore del decreto legge.

Sembra quindi corretta l’interpretazione che la Commissione Straordinaria e, prima di questa, il Ministero dell’Interno, hanno dato delle norme in esame.

Nel caso di specie, poi, le delibere revocate avevano, in palese contrasto con i principi sopra richiamati, ritenuto di stabilizzare nel corso del 2010 personale in servizio a tempo parziale con contratto a tempo determinato il quale aveva superato una selezione per contratti a tempo determinato di brevissima durata (massimo 45 giorni).

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 235/2010, proprio a tale riguardo, ha escluso che la selezione per contratti a tempo determinato possa equipararsi a quella per contratti a tempo indeterminato attesa "La diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato".

Vi è poi da dubitare persino della sussistenza in capo ai ricorrenti del requisito del servizio triennale ove si consideri che gli stessi sono stati assunti a tempo parziale e che quindi bisogna tenere presente, al fine del compimento del triennio, anche della minore durata giornaliera del servizio..

Alla luce delle sopra esposte osservazioni, deve ritenersi accertata la sussistenza della illegittimità per contrasto con il principio costituzionale dell’art. 97 e per violazione dell’art. 17, comma 10 del dl 78/2009 convertito nella legge 102/2009, delle delibere revocate nella parte in cui hanno recepito l’accordo con i sindacati che prevedeva la stabilizzazione nel corso del 2010 del personale precario parttime a tempo determinato (vedi deliberazione n. 197 del 25 giugno 2007).

E, tuttavia, la Commissione Straordinaria non si è limitata ad accertare l’illegittimità delle delibere per contrasto con la nuova disciplina introdotta dalla normativa emergenziale del 2009, avendo motivato espressamente anche in ordine all’interesse pubblico attuale nel contemperamento degli interessi dei destinatari/beneficiari dei provvedimenti revocati.

Si legge infatti nella delibera che "Considerato, in particolare, la delicatezza dei compiti affidati agli operatori di polizia municipale – i quali assumono ex lege le funzioni di agenti di polizia giudiziaria e, previo decreto prefettizio, possono altresì assumere le funzioni di agenti di pubblica sicurezza ed ancora, previa deliberazione del consiglio comunale, possono essere chiamati a svolgere il servizio armati – renderebbe opportuno che in sede di pubblico concorso gli aspiranti agenti siano sottoposti anche ad accertamenti inerenti la loro idoneità psicoattitudinale a ricoprire i citati posti di vigile urbano".

Con ciò evidenziando la diversità tra la selezione pubblica espletata nel 2004 alla quale hanno partecipato i ricorrenti e il pubblico concorso imposto dalla normativa sopravvenuta.

I motivi della prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità risultano pertanto esplicitati ed appaiono adeguati al Collegio, sia in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dalla prima delle delibere annullate (la n. 94 è del 24 aprile 2008), nonché della circostanza che con tali delibere il Comune si era solo impegnato a privilegiare le modalità di stabilizzazione previste dalle leggi finanziarie del 2007 e del 2008, ma non aveva ancora proceduto all’assunzione in quanto i requisiti di servizio si sarebbero maturati solo successivamente, ovvero nel 2010.

Per la precisione l’impegno alla stabilizzazione sarebbe stato efficace solo una volta che il dipendente avesse maturato il pieno requisito del servizio previsto dalla legge finanziaria, requisito che, in considerazione del rapporto a tempo parziale, questo Collegio dubita potesse maturarsi nei tempi previsti nelle delibere legittimamente revocate dalla Commissione Straordinaria.

In ogni caso, proprio in ragione del contenuto dell’impegno assunto, le delibere revocate non potevano produrre i loro effetti favorevoli per i destinatari, odierni ricorrenti, fino a quando gli stessi non avessero acquisito il requisito del servizio triennale, il che certamente affievolisce l’onere motivazionale che tuttavia appare ampiamente soddisfatto.

In ordine alla dedotta violazione del giusto bilanciamento degli interessi vi è da rilevare che la Commissione Straordinaria ha tenuto nel massimo conto possibile le aspettative dei ricorrenti prevedendo di procrastinare l’indizione del concorso al momento in cui anche l’ultimo dei vigili urbani provvisori avesse raggiunto il periodo minimo di servizio per poter fruire della riserva del 40% dei posti.

Alla luce di quanto sopra osservato in ordine alla legittimità delle delibere di revoca, la scelta di differire il concorso appare al Collegio espressione di un pregevole contemperamento degli interessi, tenuto altresì conto del fatto che la stabilizzazione dei lavoratori precari resta, per giurisprudenza consolidata, per l’amministrazione una scelta discrezionale a fronte della quale l’interessato vanta solo una mera aspettativa (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 maggio 2009, n. 4731).

E’ infondata anche la presunta violazione dell’accordo sindacale e la dedotta violazione dei principi del contrarius actus.

Considerato che l’accordo con i sindacati è del 23 aprile 2008, ovvero più di un anno prima della entrata in vigore della normativa nazionale che ridisciplina le procedure in materia di stabilizzazione per il triennio 2010/2012, e che tale accordo è espressamente nel senso che le parti "confermano la scelta di favorire la stabilizzazione di tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri a fronte di esigenze di carattere istituzionale", esso non può ritenersi vincolante per il Comune di Amantea nel senso auspicato dai ricorrenti.

L’accordo sul punto appare finalizzato, non tanto ad obbligare l’ente comunale alla stabilizzazione del personale precario, quanto ad acquisire il consenso dei sindacati per tale modalità di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori anche con contratti flessibili, ovvero parttime, per espresse "esigenze di carattere istituzionale", ma pur sempre ricorrendo i presupposti di cui alle leggi finanziarie richiamate, ma non più applicabili alle stabilizzazioni dopo il 1° gennaio 2010.

Quanto al dedotto riferimento alle norme transitorie contenute nel decreto legislativo 150/09 esse non sembrano applicabili al caso di specie. Il termine del 31 dicembre 2010 è infatti assunto ai fini dell’adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali ai principi di valorizzazione del merito ed appare davvero forzato volerlo estendere alla vigenza di un accordo locale che, per quanto sopra osservato, oltre a porsi in palese contrasto con la normativa sopravvenuta e con il principio di cui all’art. 97 Cost., non poteva avere alcun contenuto immediatamente precettivo atteso che si trattava dell’impegno di favorire la stabilizzazione, impegno che, alla luce di quanto sopra rilevato, il Comune appare voler onorare nei limiti di quanto consentito dai principi e dalle norme del vigente ordinamento, anche mediante il differimento della procedura concorsuale ad una data nella quale i ricorrenti avranno conseguito il requisito di servizio che dà loro la possibilità di accedere alla riserva di posti prevista dal dl 78/2009.

Tutto ciò premesso e osservato, il ricorso deve essere respinto poiché infondato.

Sussistono, anche in relazione alla natura della controversia, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-06-2011, n. 12789 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Procuratore Generale, dott. GAMBARDELLA Vincenzo.
Svolgimento del processo

La controversia promossa da Società Older 94 s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Napoli n. 518/17/2004 che aveva respinto il ricorso della Società medesima avverso le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) per Irpeg ed Ilor relative agli anni 1996, 1997 e 1998, nonchè per Irap relativa all’anno 1998. A fronte dell’appello della società, secondo cui sarebbe stata illegittima la riscossione frazionata a titolo provvisorio della maggiore imposta accertata in pendenza di ricorso avverso l’avviso di accertamento, la CTR riteneva che la iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1; laddove il sopravvenuto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributano.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.
Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello; in assenza di costituzione vanno dichiarate irripetibili le relative spese di giudizio.

Nel merito, la ricorrente con unico motivo (con cui deduce "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5) assume che l’art. 68 cit. non consentirebbe la riscossione frazionata in pendenza di ricorso; egualmente illegittima sarebbe l’iscrizione a ruolo delle sanzioni. La censura è in parte infondata e in parte inammissibile. Infondata è la censura di violazione di legge alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 13/05/2003), secondo cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, art. 68 (relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del medesimo art. 15, comma 1 il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi. Deve quindi riaffermarsi la legittimità della riscossione "gradata" del tributo nella fase amministrativa operata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1.

Inammissibile per difetto di autosufficienza è la censura di violazione di legge laddove si lamenta la violazione della normativa "sotto l’ulteriore profilo del divieto di riscuotere le sanzioni non risultando che detta censura sia stata sollevata in sede di merito.

In tema di ricorso per cassazione, invero, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 22540 del 20/10/2006).

Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione stante l’assenza di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato (Sentenza n. 12052 del 23/05/2007).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiarando irripetibili le spese. Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della Gest Line s.p.a..

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 11-04-2011, n. 14439

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del 6 marzo 2006, con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato F.L. colpevole del reato di cui all’art. 612 c.p., assolvendolo da altra imputazione ai sensi dell’art. 424, così qualificata l’originaria contestazione ai sensi dell’art. 423 c.p..

Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia mancanza e/o contraddittorietà di motivazione. Si duole, in particolare, della mancanza di riscontri oggettivi dell’ipotesi accusatoria, della manifesta illogicità dell’impianto argomentativo e della mancata valutazione delle prove acquisite.

2. – Il ricorso è palesemente inammissibile per evidente genericità.

Si sostanzia, infatti, di astratte proposizioni che si limitano ad affermare, senza alcuna specificazione, l’esistenza dei vizi enunciati, risolvendosi così in mere formule di stile. Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.