Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-07-2011, n. 16574 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 118 in data 28.102006 la sez. 47^ della CTR di Napoli, adita sugli appelli riuniti dell’Ufficio di Napoli (OMISSIS) e dell’Ufficio di Pozzuoli della Agenzia delle Entrate proposti avverso la sentenza di primo grado (CTP Napoli n. 471/44/2004) che aveva annullato l’avviso di accertamento di ufficio della imposta dovuta a titolo di IVA per l’anno 1997 emesso nei confronti di R. G. n.q. di institore della ditta individuale di S. R. (esercente impresa edile), veniva:

– rigettata la eccezione di inammissibilità dell’appello – rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado – confermata la decisione del Giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredati dei quesiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c..

Resiste con controricorso l’intimato.
Motivi della decisione

1. La Agenzia delle Entrate ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente denuncia la mera apparenza della motivazione dei Giudici territoriali in quanto fondata esclusivamente su generiche affermazioni di fondatezza delle conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado, senza alcuna indicazione e valutazione degli elementi e delle risultanze processuali esaminate;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., (omessa pronuncia su un motivo di appello) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente sostiene che Giudici di appello hanno omesso di pronunciare su tutti i motivi di appello dedotti dall’Ufficio appellante (recte dagli Uffici appellanti) ed in particolare sulla critica mossa alla decisione di primo grado in ordine alla esclusa soggettività passiva di imposta del contribuente;

3) omessa motivazione su un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La Agenzia rileva che i Giudici di appello limitandosi a conferire la sentenza di primo grado avevano omesso di valutare e motivare in ordine al disconoscimento nel giudizio tributario delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso R. ai verbalizzanti (fg. 3 all. al PVC) relative alla esecuzione di lavori edili per conto della ditta individuale ripartendo con lo S. i corrispettivi versati dalla committente CAMA Edil s.r.l..

2. il resistente con il controricorso:

– ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di accertare la tempestività del ricorso per cassazione proposto dalla Agenzia delle Entrate.

– eccepisce la inammissibilità di documenti (PVC) non prodotti e di (non precisate) eccezioni non proposte nei precedenti gradi di merito – rileva la infondatezza del primo motivo, la mancata allegazione in grado di appello del documento attestante la procura institoria, la correttezza della pronuncia di appello laddove conferma la valutazione compiuta dai Giudici di primo grado in ordine alla rilevanza probatoria della sentenza penale del Tribunale di Napoli n. 761 in data 6.2.2003 con la quale il contribuente era andato assolto dal reato di "distruzione ed occultazione delle scritture contabili" della ditta "Ars Aetas" di S.R..

4. Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla Agenzia delle Entrale con atto notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e spedito dall’Ufficiale giudiziario in data 13.12.2007 a mezzo del servizio postale, tramite l’ufficio postale di Roma, come risulta dalla relata di notifica redatta in pari data e dal modulo "accettazione di atti raccomandata per i quali si chiede la notifica" anch’esso sottoscritto in pari data dall’Ufficiale giudiziario.

Avuto riguardo al termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., previsto per la proposizione del ricorso in assenza di notifica della sentenza di appello depositata in segreteria in data il 28.10.2006, la notifica del ricorso per cassazione deve ritenersi tempestiva essendo stata eseguita entro l’ultimo giorno utile.

5. Il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, rimanendo assorbiti gli altri due motivi.

Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 15.1.2009 n. 971; id. sez. lav.

21.12.2010 n. 25866).

Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 16.7.2009 n. 16581; id. 1 sez. 4.8.2010 n. 18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr.

Corte Cass. 5^ sez. 10.11.2010 n. 2845) ed impedendo ogni controllo sul percorso logico – argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte Cass. 3^ sez. 3.11.2008 n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost.; id. sez. lav.

8.1.2009 n. 161).

Con specifico riferimento alla sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di prime cure (ipotesi che ricorre nella specie), questa Corte ha statuito che "è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado "per relationem" a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte" (cfr. Corte Cass. 2^ sez. 28.1.2000 n. 985. Massima consolidata:

Corte Cass. SU 8.6.1998 n. 5712; id. 3^ sez. 18.2.2000 n. 181; id. 1^ sez. 27.2.2001 n. 2839; id. 5^ sez. 12.3.2002 n. 3547; id. 5^ sez. 3.2.2003 n. 1539).

In tale ipotesi pertanto, la motivazione – quale elemento costitutivo della sentenza- risponde ai requisiti indispensabili di sufficienza laddove richiami punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, confutando le censure mosse contro di essi con il gravame attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dalla integrazione dei due corpi motivazionali (cfr. Corte Cass. 2^ sez. 4.3.2002 n. 3066; id. 1^ sez. 14.2.2003 n. 2196 d. 3^ sez. 2.2.2006 n. 2268).

Tanto premesso la sentenza impugnata, dopo essersi limitata a riferire soltanto che il ricorso del contribuente aveva trovato accoglimento nella sentenza emessa dalla CTP, ha motivato il rigetto degli appelli proposti dagli Uffici finanziari affermando che "la motivazione della decisione dei primi giudici è condivisibile sotto il profilo giuridico, in quanto ha esaminato la questione ed ha argomentato in ordine ai motivi proposti nel ricorso presentato dal contribuente…", omettendo ogni ulteriore indicazione in ordine al contenuto delle ragioni in diritto espresse dal primo giudice e tanto meno delle censure rivolte dal contribuente con il ricorso introduttivo. Ha inoltre aggiunto, esaminando i motivi di appello, che gli stessi "appaiono privi di pregio e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata…l’Ufficio…non prova il suo assunto con documentazione tale da inficiare la motivazione resa nella sentenza", omettendo di specificare tanto il contenuto dei motivi esaminati quanto gli argomenti logico-giuridici svolti dal primo giudice che resisterebbero a tali censure.

Del tutto criptica è poi l’affermazione per cui "Le eccezioni dell’Ufficio di cui al punti da A) ad F) trovano esaurienti risposte nella sentenza impugnata", così come non è idonea ad esternare le ragioni di condivisione della motivazione della sentenza di primo grado l’ulteriore proposizione secondo cui "appaiono condivisibili le argomentazioni del difensore del ricorrente".

Non supera il vaglio critico neppure l’esame della rilevanza probatoria del giudicato penale nel giudizio tributario che solo apparentemente sembra esprimere un criterio logico-argomentativo idoneo a giustificare la decisione, atteso che l’adesione alla sentenza di primo grado si risolve nella affermazione tautologica ed apodittica secondo cui il giudice di prime cure "ha verificato, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la rilevanza specifica della fondatezza ella pretesa tributaria".

Siffatta motivazione della sentenza appello non consente: 1 – di individuare il contenuto motivazionale o i punti essenziali posti a fondamento della decisione di primo grado, condivisi dai Giudici territoriali; 2 – di individuare le censure mosse con i motivi di appello alla sentenza primo grado; 3 – di comprendere le ragioni in diritto per le quali tali censure sono state ritenute infondate e corrispondentemente sono state considerate suscettibili di conferma le statuizioni della sentenza di primo grado; 4 – di comprendere gli elementi desunti dalla motivazione della sentenza di primo grado in base ai quali i Giudici di appello hanno ritenuto esente da censura l’esame critico del giudicato penale compiuto dal giudice di prime cure.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, quanto al primo motivo, rimanendo assorbito nella pronuncia di cassazione con rinvio con l’esame degli altri motivi di ricorso dedotti dalla Agenzia delle Entrate.

La sentenza impugnata, in quanto affetta da nullità assoluta ed insanabile, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Campania che provvederà ad emendare il vizio riscontrato nonchè a liquidare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione:

– accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Campania che provvederà ad emendare il vizio riscontrato nonchè a liquidare anche le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-09-2011, n. 18651

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Svolgimento del processo

V.E. conveniva davanti al tribunale di Cagliari la S.T.S. e proponeva opposizione a decreto ingiuntivo notificatogli il 5.4.2003, con cui gli era ingiunto il pagamento della somma di Euro 193.671,33 in favore della S.T.S. s.r.l., sulla base di una scrittura privata con cui il V. riconosceva che la STS aveva rilasciato una fideiussione alla Cassa Rurale di Albiano ed Aita Va di Cembra per L. 375 milioni a garanzia delle obbligazioni della ditta Interservice di D.G. e che in caso di escussione della fideiussione la STS avrebbe avuto diritto di rivalsa nei suoi confronti. La STS nel richiedere il d.i. aveva dedotto l’escussione della fideiussione, poichè la Cassa aveva ottenuto dalla Banca di Sassari, a sua volta fideiussore della Cassa nell’interesse della STS, il pagamento di quanto dovuto, con riferimento al debito del D..

Il V. invece negò che la fideiussione della STS, indicata nella scrittura privata da lui sottoscritta, fosse stata escussa dalla Cassa rurale, la quale aveva chiesto ed ottenuto il pagamento della Banca di Sassari, fideiussore della STS in base ad un rapporto al quale egli si professava estraneo. Il tribunale accoglieva l’opposizione.

La Corte di appello di Cagliari, adita dalla s.r.l. STS, con sentenza del 23 marzo 2009, rigettava l’opposizione.

Riteneva la corte di appello che la Banca di Sassari aveva garantito l’obbligo fideiussorio della STS verso la Cassa; che la STS non aveva onorato il proprio debito verso la banca; che nella fattispecie si trattava della stessa garanzia, poichè il V. non aveva dedotto l’esistenza di altri debiti della STS srl, per i quali era intervenuta la garanzia della banca.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione V. E.. Resiste con controricorso la STS s.r.l..

Il V. e la STS hanno presentato memorie.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.1. Con i primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria della sentenza sull’identificazione dell’obbligazione garantita e segnatamente in merito all’interpretazione del contenuto della fideiussione prestata dalla banca nei confronti della Cassa (ex art. 365 c.p.c.).

1.2. Con i secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria in merito alla ritenuta avvenuta escussione della fideiussione prestata da STS alla cassa rurale a garanzia del debito di Interservice.

1.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta Sa motivazione insufficiente in merito alla pretesa strumentalità della fideiussione, rilasciata da Banca di Sassari, per garantire l’obbligazione fideiussoria assunta da STS verso la Cassa rurale a garanzia del debito di Interservice.

Ritiene questa Corte che i suddetti tre motivi di ricorso sono infondati.

La corte di merito ha ricostruito il collegamento tra fideiussioni, nonchè l’avvenuta escussione della garanzia prestata da STS sulla base dell’interpretazione della documentazione prodotta ed essenzialmente delle fideiussioni.

Con le censure il ricorrente richiede una diversa interpretazione di tali documenti negoziali, rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, nonchè una diversa ricostruzione dei fatti.

Osserva questa Corte che da un lato che la parte, che denunzi in cassazione l’erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito, è tenuta ad indicare e dimostrare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati e dall’altra che la motivazione adottata dalla corte di merito nella ricostruzione dei fatti non è esente da censure perchè si fonda proprio su documentazione erroneamente interpretata.

Nella fattispecie il giudice di appello ha rilevato, con motivazione immune da censure in questa sede di legittimità, che il collegamento tra il debito di STS e la garanzia prestata dalla Banca di Sassari, emergeva in modo chiaro dalla lettera inviata dalla stessa banca e che lo stesso V. non aveva mai dedotto l’esistenza di altri debiti della STS verso la Banca di Sassari.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1936, 1937 e 1346 c.c. e l’indebita estensione, oltre il pattuito, dell’obbligazione di garanzia del fideiussore del fideiussore. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto, dopo aver rilevato che la ed. fideiussione del fideiussore costituisce un autonomo negozio "Il fideiussore, che abbia assunto nei confronti di altro fideiussore l’obbligazione, per garantire a quest’ultimo il rimborso di quanto versato al creditore garantito in ragione della garanzia prestata, risponde solo per quanto versato dal fideiussore al creditore garantito, in ragione della garanzia prestata, ma non è tenuto, in difetto di specifica pattuizione, al rimborso al fideiussore garantito delle somme che questo abbia dovuto pagare, in via di regresso, ad un terzo che abbia, su richiesta di questi, prestato separata garanzia fideiussoria al creditore principale". 4. Ritiene questa Corte che il motivo è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris". (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658). Nella specie il quesito di diritto, così come posto, è astratto, non rappresentando gli elementi della fattispecie concreta e risolvendosi in una generica affermazione di un principio giuridico, con la conseguenza che questo va dichiarato inammissibile (Cass. 25.9.2007, n. 19892).

5. Il ricorso va, pertanto rigettato.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 5200,00, di cui 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 3247 Armi da fuoco e da sparo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tar Lombardia, sede di Milano, il provvedimento con il quale il Prefetto di Milano gli aveva revocato l’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale poiché non offriva sufficiente affidamento di non abusare delle armi, munizioni ed esplosivi avendo lasciato incustodita la pistola nella propria auto, consentendo che ignoti ladri se ne impossessassero.

A sostegno del proprio gravame il ricorrente deduceva eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, errore e travisamento dei fatti atteso che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che il giorno del furto il ricorrente era stato colpito da un grave malore che gli aveva impedito di tenere una condotta maggiormente diligente nella custodia dell’auto e quindi dell’arma.

Il Tar respingeva il ricorso sul rilievo che il potere dell’autorità di pubblica sicurezza nell’esplicazione del giudizio in ordine alla valutazione della sussistenza o meno del presupposto del possibile abuso del porto d’armi, ai sensi del R.D. 18.6.1931, n. 773, è connotato da una forte discrezionalità e non richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base di circostanze oggettive, nell’esigenza primaria di circondare, il rilascio del porto d’armi, a particolari cautele in considerazione dell’intrinseca pericolosità che lo caratterizza e della tenuità dell’ interesse del titolare.

Il signor P. ha impugnato la sentenza del Tar sostenendone la erroneità e concludendo per la sua riforma.

Alla udienza del 6 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. L’appello merita accoglimento.

Risulta infatti che l’appellante era stato colto da un improvviso e gravissimo malore che imponeva il suo ricovero in ospedale tramite autoambulanza essendo rimasto privo di conoscenza. Il malore che aveva colpito l’appellante impediva a questi l’uso di normali cautele nella custodia dell’auto che veniva rubata da ignoti ladri. La pistola regolarmente detenuta per difesa personale non era posta in luogo della vettura visibile dall’esterno o comunque facilmente raggiungibile, ma custodita all’interno della tasca del giubbotto del ricorrente, posto nel bagagliaio della sua auto.

Si è quindi revocato il porto d’armi per un comportamento omissivo dell’appellante nel recupero del giubbotto personale e quindi dell’arma senza considerare che le condizioni di salute dell’appellante, di gravità tali da determinare lo stesso rischio della sua vita, al momento non gli permettevano di tenere un comportamento consapevole, normalmente esigibile dall’uomo medio non turbato da eventi patologici. La stessa denuncia per furto veniva presentata il giorno in cui era avvenuto il malore da persona diversa dall’appellante che si trovava nella impossibilità di provvedere a sé stesso.

Appare quindi erronea la sentenza del Tar che ha ritenuto che il malore che aveva colpito l’appellante fosse irrilevante ai fini della revoca.

In disparte, ai fini di inquadrare la personalità del ricorrente, si aggiunga poi che nei tredici anni intercorsi dalla pronunzia dell’ordinanza cautelare di sospensione della revoca, lo stesso non si è mai reso responsabile di alcun comportamento che possa concretizzare un abuso di strumenti difensivi ex art. 39 del d.p.r. 773 del 1931, né ha riportato alcuna condanna penale o comminatoria di sanzione da cui possa dedursi una inclinazione ad abusare dello strumento di difesa posseduto.

3. L’appello pertanto merita accoglimento ed in riforma della sentenza appellata deve essere accolto il ricorso di primo grado, annullato il provvedimento impugnato.

4. Sussistono motivi tuttavia per compensare integralmente spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello come in epigrafe proposto e per l’effetto accoglie il ricorso in primo grado, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-10-2011, n. 21513 Contravvenzione

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o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Terni propone ricorso per cassazione contro M. M., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Terni n. 1511/04 che ha accolto l’opposizione annullando il verbale n. (OMISSIS) della P.M. di Terni del 2.7.2003, elevato per eccesso di velocità,perchè nel verbale notificato, rispetto a quello della rilevazione, era indicato solo l’art. 142 C.d.S., ma non il comma otto, non si erano indicate le ragioni della mancata contestazione immediata ed era possibile ad altro agente fermare il veicolo nè la copia notificata era conforme alla elaborazione meccanografica dell’originale.

Si denunzia, con unico articolato motivo, violazione dell’art. 383 C.d.S., comma 1, degli artt. 384 e 385 C.d.S., anche in relazione alla statuita nullità del verbale per inidoneità delle ragioni giustificanti il differimento della contestazione. La censura è fondata.

Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc). L’art. 384 reg. att. C.d.S. identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

La sentenza, pur riportando le deduzioni dell’opposta circa l’indicazione nel verbale impugnato dei motivi della impossibilità della contestazione immediata (pagina due), afferma, a pagina quattro, che fosse possibile ad altro agente fermare il veicolo, dando luogo ad un inammissibile sindacato delle prerogative di organizzazione del servizio.

E’, poi, irrilevante la mancata indicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 rispetto alla chiara indicazione del fatto contestato mentre è pacifica la possibilità di notifica del verbale redatto con sistemi meccanografici (ex multis Cass. 6.3.1999 n. 1923), tanto più che la stessa sentenza riconosce che la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla idoneità a garantire il diritto di difesa.

La deduzione del controricorrente circa la mancata prova dell’inserimento del tratto di strada tra quelli indicati nella L. n. 168 del 2002, art. 4 andava proposta con ricorso incidentale.

Donde l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza ed il rigetto dell’opposizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese di merito in euro 500,00 e da legittimità in Euro 700,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori.

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