Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8364 danno

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Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Pesaro, adito dalla Bianchi sas che aveva convenuto la Bertoni Gomme srl per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni susseguiti alle riparazioni necessarie per un suo autocarro, già affidato a tale scopo alla convenuta e rivelatosi inefficiente, ed al mancato guadagno conseguito al fermo dello stesso autoveicolo, nella resistenza della controparte, con sentenza del 2001, respingeva la domanda attorea e quella ex art. 56 c.p.c. proposta dalla convenuta e regolava le spese. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente cui resisteva la Bertoni gomme srl;

il tribunale di Pesaro, con sentenza in data 14/18.6.2004, respingeva l’impugnazione e regolava le spese; osservava il giudice di appello che sia la tesi della denuncia immediata dei vizi che quella della denuncia telefonica del giorno successivo al fatto risultavano smentite rispettivamente dalla tesi stessa della attrice e dalla testimonianza di B.A.: ogni ulteriore indagine risultava quindi superflua.

La tesi della responsabilità extra contrattuale poi era tardiva e pertanto inammissibile, come inammissibili erano le prove richieste solo in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al primo giudice, poi riproposte ad ampliate in sede di appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la Bianchi sas; resiste con controricorso la Bertoni gomme srl.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., in relazione alla qualificazione della domanda di parte attrice e 320 c.p.c. in relazione alla pretesa tardività delle istanze istruttorie di parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al Giudice di pace.

Premessa uni fumosa ricostruzione del fatto, la tesi difensiva che si sostiene è quella secondo cui, ove pure le riparazioni richieste alla controparte fossero state effettuate e che la causa del fermo del veicolo fosse invece dovuta al mancato montaggio di anelli grover, o comunque alla mancata avvertenza, da parte della controparte, della necessità di procedere a tanto, il tutto rientrerebbe comunque nella responsabilità contrattuale della Bertoni, o, al più, in una responsabilità extracontrattuale, peraltro prospettavate già in sede di merito.

Premesso che legittimamente il Giudice di prime cure non ha ammesso le prove richieste in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che le stesse erano assolutamente tardive, devesi ritenere che non rientrasse affatto nei doveri contrattuali della Berroni rendere edotta la controparte della necessità di un lavoro diverso ed ulteriore rispetto a quello commissionato e di solare evidenza per una ditta di autotrasporti.

La asserita deduzione (tempestiva?) anche della responsabilità extracontrattuale risulterebbe da incisi e da velate, circospette deduzioni, peraltro solo successivamente avanzate; è compito del giudice di merito interpretare la domanda di parte e, a fronte della situazione quale emergente, devesi riconoscere che la analisi ermeneutica della domanda della Bianchi è stata svolta con assoluta aderenza alle risultanze processuali.

Il motivo pertanto risulta fondato su presupposti non aderenti allo svolgersi dell’iter processuale, invece letto con assoluta coerenza dal giudice dell’appello e deve essere pertanto respinto.

Con il secondo mezzo, si lamenta vizio di motivazione circa la valutazione della testimonianza resa dal teste B.A.;

premesso che la testimonianza di costui era volta a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi riscontrati, a seguito delle riparazioni effettuate sul mezzo da parte della Berroni e che costui ha negato che la telefonata con cui tale denuncia sarebbe stata fatta non v’era stata, ci si duole che l’esame del teste non fosse proseguito, atteso che costui avrebbe deposto nel senso che altra telefonata vi era stata, utile al fine.

La pretesa di sapere quale sarebbe stata la deposizione del predetto teste in caso di prosecuzione del suo esame (su quali capitoli?) è del tutto arbitraria e sfornita di riscontri, per cui la doglianza relativa appare del tutto sfornita di validi argomenti.

La tesi difensiva prospettata era quella della tempestiva denuncia dei vizi derivanti da inesatto adempimento contrattuale mediante una comunicazione telefonica da parte del teste in questione; altro il capitolato ammesso non prevedeva e pertanto la pretesa di proseguire l’esame del teste su circostanze comunque non capitolate non può essere considerata degna di accoglimento, attesa la sostanziale discrasia con la tesi originaria.

Anche tale motivo non può pertanto essere accolto; consegue la reiezione del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 700,00 Euro, di cui 500,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 09-03-2011, n. 9651 Applicazione della pena Bancarotta fraudolenta

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el PG Dott. Febbraro Giuseppe, inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per Cassazione N.N. avverso la sentenza del Gip di Monza in data 15 maggio 2001 con la quale le è stata applicata la pena concordata col PM, in ordine a due ipotesi di bancarotta preferenziale e ad altrettante ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario. Alla N., quale componente del consiglio di amministrazione della spa Dataconsyst – dichiarata fallita il (OMISSIS) – era stata mossa la contestazione di avere, in concorso con C. (che era stato parimenti componente del Cda) e con Ca., eseguito una serie di pagamenti preferenziali in favore sia di C. personalmente, che del suo studio, di Ca. e della Banca commerciale italiana, essendo consapevole dello stato di dissesto della società (capi A e B).

Inoltre le era stato contestato di avere, nella stessa qualità, ed in concorso anche con Ca. e con Ce. (consigliere della Dataconsyst) fraudolentemente esposto nel bilancio dell’esercizio 1994 della società poi fallita, fatti non rispondenti al vero ex art. 2621 c.c. (capi D ed E).

La ricorrente, rimessa in termini per la presentazione del ricorso con ordinanza del giudice della esecuzione in data 19 novembre 2009, deduce:

1-2) la mancanza di motivazione in ordine alla assenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p..

Il giudice aveva adottato una formula di stile senza considerare che i requisiti per il proscioglimento nel merito invece sussistevano ed erano stati poi anche rilevati dal giudice che, in separato procedimento, aveva assolto i coimputati C. e Ce. con la formula "perchè il fatto non sussiste" (sentenza del Tribunale di Monza del 17 aprile 2003).

In tale sentenza, a favore del C., in ordine alle contestazioni di bancarotta preferenziale, era stata riconosciuta la assenza del dolo specifico del reato, essendosi riconosciuto che quello aveva agito non per alterare la par condicio creditorum ma nella convinzione del salvataggio prossimo della società: evenienza non verificatasi per fatti indipendenti dalla volontà del soggetto e cioè per la sopravvenuta impossibilità della vendita di un immobile di prestigio della società, rimasto privo di certificato di agibilità a causa dell’incendio scoppiato nel palazzo del Comune.

Nella stessa sentenza citata, riguardo alla contestazione di bancarotta fraudolenta impropria contestata a Ce., il Giudice era giunto alla conclusione che il reato in questione, nella fattispecie concretamente individuata, tale più non poteva considerarsi a seguito della novella introdotta con D.Lgs. n. 61 del 2002, mancando la contestazione e la prova del requisito del nesso di causalità tra la condotta di falso e il dissesto della società;

3) la prescrizione dei reati.

Il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In data 10 gennaio 2011 la difesa ha depositato una memoria a confutazione delle argomentazioni del PG. Il ricorso è fondato.

In ordine al denunciato vizio di motivazione riguardante le contestazioni di bancarotta preferenziale occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e dall’art. 125 c.p.p., comma 3 per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a i una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedetti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica; richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di i proscioglimento a norma del citato art. 129 (Sez. 1, Sentenza n. 752 del 27/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212742).

Nella specie non risulta che la parte abbia dedotto, in sede di patteggiamento, specifici motivi e argomenti a sostegno di una eventuale richiesta di proscioglimento nel merito della ricorrente, come del resto implicitamente confermato anche nella memoria difensiva depositata il 10 gennaio 2011 (pag. 3).

Non si tratta evidentemente, della creazione di uno specifico onere di allegazione della parte, come sembra sostenere il difensore nella memoria, ma della rappresentazione del perimetro entro il quale deve dispiegarsi il dovere di motivazione del giudice, alla stregua del principio sopra esposto, pena la censura da parte del giudice della legittimità.

Il silenzio serbato sul merito da parte del difensore in sede di rappresentazione della richiesta di patteggiamento vale in altri termini a circoscrivere l’ampiezza della motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ampiezza che non può certo mutare in relazione all’evento successivo dell’accertamento della insussistenza del reato in capo al coimputato in separato procedimento. Lo svolgimento della istruttoria dibattimentale e l’accertamento di elementi valorizzatali ai fini della esclusione dell’elemento soggettivo riguardante il coimputato C., cioè, sono evenienze che, in quanto tali ossia nella loro natura di emergenze di altro processo, non possono spiegare i loro effetti riguardo alla vicenda processuale di chi ha in precedenza concordato la pena: e ciò per il rilievo, già evidenziato, che in tale ultima sede il giudice è tenuto al proscioglimento solo quando apprezzi in maniera chiara ed inequivoca situazioni atte a comportare la sentenza di proscioglimento nei confronti dell’imputato. E la chiarezza e/o inequivocità della possibilità di estendere alla N. le cause di proscioglimento riguardanti il C. peraltro personali riguardando il dolo – è soltanto affermata dal ricorrente nel gravame in esame mentre non risulta che, alla stessa conclusione, il giudice del patteggiamento sia stato sollecitato a giungere e, quel che conta, potesse giungere in base agli atti in suo possesso al momento della ratifica del concordato.

Tuttavia il ricorso risulta fondato in quanto è da accogliere la doglianza sulla abolitio criminis riguardante i reati sub D) ed E).

Si afferma in giurisprudenza che è dal capo di imputazione elevato che la Corte di Cassazione deve rilevare la "abolitio criminis" sopravvenuta alla sentenza impugnata indipendentemente dall’oggetto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammissibile (Rv.

225702).

Si è aggiunto, sia pure con riferimento alla fase della esecuzione, che l’istituto della revoca della sentenza a seguito di "abolitio criminis", a norma dell’art. 673 c.p.p., opera anche in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall’art. 444 c.p.p., atteso che, da un lato, il rito del patteggiamento non tocca il principio di diritto sostanziale "nullum crimen sine lege", operante anche retroattivamente, con conseguente cessazione delle sanzioni irrogate e dei loro effetti, in caso di abrogazione della norma incriminatrice, e, dall’altro, il giudice dell’esecuzione non deve compiere alcun accertamento di merito, ma solo la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, e ciò anche quando la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività (Rv.

217089).

Nel caso di specie deve darsi anche applicazione ai principi che, in materia di accertamento dell’eventuale abolitio criminis, le Sezioni unite hanno dettato con riferimento alla fase del giudizio di legittimità.

Secondo il supremo consesso "la Corte di Cassazione è chiamata a decidere sulla base dell’accertamento compiuto dal giudice di merito e contenuto nella sua sentenza. Se nelle more tra la pronuncia della decisione impugnata e la trattazione del ricorso è intervenuta un’abolizione parziale è alla decisione impugnata che la Corte di Cassazione deve fare riferimento per stabilire se gli elementi richiesti dalla nuova legge avevano o meno formato oggetto dell’accertamento giudiziale, e in caso affermativo su di essi deve esercitare il suo giudizio; ma se quegli elementi non hanno formato oggetto di accertamento e la Corte di Cassazione si trova in presenza di un fatto che, per come è stato accertato dal giudice di merito, rientra nell’ambito dell’abolizione, e dunque non è più previsto come reato, non può che trame le conseguenze imposte dall’art. 129 c.p.p. e art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a). Un annullamento con rinvio in funzione meramente esplorativa non può ritenersi consentito".

Nella specie non risulta dalla formulazione del capo di imputazione o dalla motivazione della sentenza che la condotta di falsificazione del bilancio addebitata e N. sia stata intesa dal titolare della azione penale o dal giudice come capace di avere cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società.

Nella descritta situazione il reato di bancarotta fraudolenta impropria è destinata a cadere per la operatività dell’abolitio criminis, fatta salva la eventuale rilevazione di fattispecie penalmente rilevanti, di minore gravità ed in rapporto di continenza, che, ove mai fossero da reputare sussistenti per il superamento delle "soglie" di punibilità in esse previste, sarebbero comunque prescritte.

Il rilevato intervento dell’istituto della abolitio crimins su talune delle fattispecie che hanno formato oggetto del patto sulla pena comporta che tale patto debba ritenersi sciolto, non potendo superare indenne, nella sua globalità, il vaglio da parte di questa Corte di legittimità.

La fondatezza di uno dei motivi di ricorso comporta d’altro canto che in ordine ai reati sub A) e B) possa e debba intervenire, ad opera di questa Corte, la declaratoria della prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza del 2001.

Invero, pur essendo pacifico, allo stato attuale della giurisprudenza, che nel caso di specie debba applicarsi il vecchio regime della prescrizione il nuovo è operativo, in ragione del calcolo della pena, più favorevole, solo in relazione ai processi che, alla data di entrata in vigore della novella – 8 dicembre 2005 – non avevano raggiunto la fase della pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado), è anche da notare che, in ragione delle concesse attenuanti, la pena edittale è inferiore ai cinque anni di reclusione e il termine di prescrizione era di sette anni e mezzo. Il termine della prescrizione è cioè scaduto nel 2003 e tanto va rilevato in questa sede.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto ai capi A) e B) perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione e quanto ai capi D) ed E) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11743 misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia cautelare in carcere di P.G. indagato per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo A, riqualificato in concorso esterno), art. 513 bis cod. pen., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi B e C), estorsione aggravata (capo B 2) frode informatica e truffa aggravata (capi B1, D, D1, E, E1, F, G, G1, G2, H, H1, I, 11, L, L1,M, N, O, P, Q).

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Catania, con ordinanza del 16.7.2010, annullò il provvedimento impugnato limitatamente al capo A ed alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e confermò nel resto l’ordinanza cautelare.

Ricorre per cassazione l’indagato deducendo:

1. violazione della legge processuale in relazione alla nullità dell’ordinanza cautelare in quanto non conteneva i capi di imputazione, per i quali si limitava a richiamare per relationem la richiesta del P.M., che non fu contestualmente notificata all’indagato;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione aggravata sulla base delle dichiarazioni di C. G., titolare del bar (OMISSIS); questi aveva affermato di aver accettato di posizionare all’interno dei sui locali macchine videopoker "per dormire tranquillo", perchè la maggior parte dei locali che consentivano a detta collocazione non subivano richieste estorsive; non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2 cioè l’essere stata la violenza o minaccia da soggetto associato mafioso, avendo escluso il Tribunale sia la partecipazione di P. all’associazione, anche sotto il profilo del concorso esterno e l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; in ogni caso P. non pose in essere violenza o minaccia; non vi è prova che il denaro fosse destinato ad organizzazioni mafiose; la divisione degli introiti con il gestore del bar esclude l’estorsione;

è stata ritenuta la minaccia implicita trascurando che C. era suggestionato;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 513 bis cod. pen. di cui ai capi B e C relativamente agli episodi ai danni di C.G. e di V.R., titolare del Bar (OMISSIS); i reati sono stati ritenuti consumati attraverso una forma di minaccia implicita, derivante dal fatto che P. rappresentava il gruppo malavitoso; l’esclusione del reato associativo e la divisione degli introiti escluderebbe i reati;

4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 640 ter cod. pen. (capi B1, D, D1, E, E1, F, G, G1, G2, H, H1, I, 11, L, L1, M, N, O, P, Q); i reati sono stati contestati sul presupposto della manomissione e della mancanza di collegamento in rete, ma gli accertamenti effettuati proverebbero solo la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, (T.U.L.P.S.); la violazione dell’ari. 640 ter cod. pen. è stata invece ipotizzata in base ad un’unica intercettazione telefonica tra V. e P..

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In materia di misure cautelari, ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), secondo cui tra i requisiti dell’ordinanza applicativa di misura cautelare deve esservi quello costituito dalla "descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate", deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del P.M., cui nell’ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell’ordinanza medesima. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1158 del 9.10.2007 dep. 10.1.2008 rv 238411).

L’obbligo della descrizione sommaria del fatto e dell’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto per le ordinanze applicative di misure cautelari dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), può considerarsi soddisfatto anche quando il giudice abbia allegato all’ordinanza il foglio contenente le imputazioni formulate dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione della misura o in altri eventuali atti. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2109 del 12.5.1992 dep. 13.10.1992 rv 191916).

Pertanto tale obbligo può considerarsi soddisfatto con il richiamo per relationem alla richiesta del P.M..

Il ricorrente lamenta peraltro che l’ordinanza cautelare gli fu notificata senza la richiesta del P.M., (di cui, secondo quanto risulta dall’ordinanza del Tribunale del riesame, ebbe contezza solo dopo l’interrogatorio di garanzia).

In proposito va ricordato che, qualora l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sia notificata in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, derivante dalla previsione dell’art. 171 c.p.p., comma 1, lett. a), non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo sotto il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell’esposizione delle esigenze cautelari nonchè degli indizi richiesti dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), quando l’evidenza dell’errore nella formazione della copia rende la stessa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell’originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell’art. 293, comma terzo del codice di rito. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 25.10.2006 dep. 22.1.2007 rv 236026).

Peraltro la nullità della notifica dell’ordinanza cautelare avrebbe avuto come conseguenza la mancata decorrenza del termine per proporre riesame, ma il ricorrente ritenne comunque di presentare comunque richiesta di riesame, decisa con l’ordinanza qui impugnata.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Pur avendo escluso la partecipazione di P. al sodalizio mafioso, anche sotto il profilo del concorso esterno e la destinazione di una percentuale a tale sodalizio, il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa C.G., che erano giunti nel locale di costui personaggi vicini agli ambienti della criminalità organizzata che gli avevano proposto di collocare macchinette video poker, appartenenti all’uno o all’altro gestore; egli rifiutò affermando che intendeva collocare le macchinette di P., già installate in passato, e senza che egli P. contattasse, costui gli propose l’installazione, che avvenne. Dopo di ciò i personaggi vicini alla criminalità organizzata non si fecero più vedere. Dopo il sequestro degli apparecchi, costoro erano tornati, ma le loro richieste erano cessate al sopraggiungere di P.. C. ha anche collegato l’installazione delle macchinette all’assenza di altre richieste estorsive.

Il Tribunale ha ritenuto che, pur difettando la prova che P. appartenesse al sodalizio mafioso, membri di tale sodalizio, in concorso con P. abbiano imposto, con minaccia implicita l’installazione delle macchinette, sicchè sussistevano sia il delitto di estorsione che la circostanza aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2.

Per le stesse ragioni il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni di C., V. e di altri titolari di esercizi commerciali, richiamando l’ordinanza cautelare, la sussistenza dei reati di cui all’art. 513 bis cod. pen..

In tale motivazione non si ravvisa nè violazione di legge nè vizio di motivazione che la renda sindacabile in questa sede.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La violazione dell’art. 110, cit. T.U.L P.S. non implica che non possa essere integrato il reato di frode informatica, previsto dall’art. 640-ter cod. pen. in caso di alterazione delle cosiddette "slot machine", (V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27135 del 19.3.2010 dep. 13.7.2010 rv 248306 relativa all’introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all’esercizio del gioco d’azzardo).

Altrettanto si deve dire quanto alle ipotesi di truffa, mentre la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e valutazione di merito, desunta dalle risultanze richiamate.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-04-2011, n. 3060 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 19 luglio 1999 e depositato il successivo 26 luglio, gli interessati hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del loro interesse connesso alle operazioni di compensazione delle quote latte.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito l’infondatezza della pretesa fatta valere.

Nella Camera di Consiglio del 29 luglio 1999 con ordinanza n. 2581/ 99 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 16 febbraio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Dall’esame della documentazione versata in atti il Collegio non può non rilevare che:

– le parti ricorrenti, con il ricorso in esame, hanno impugnato, per l’annullamento, le note del mese di giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– le predette note, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, sono state integralmente sostituite con altrettante nuove comunicazioni dell’AIMA, pervenute agli interessati nel mese di ottobre 1999.

Per effetto delle predette circostanze, i difensori delle parti istanti, all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, hanno rappresentato il dato processuale della improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse posto che le note gravate con l’impugnativa in esame non costituiscono più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto agli interessati, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999.

Pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, legati soprattutto alla particolarità ed alla evoluzione della normativa, primaria e secondaria, di riferimento, per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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