Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 26-09-2011, n. 34789 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.T. è stato assolto dalla corte di appello di L’Aquila dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5 perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Nei confronti dello stesso imputato la pena è stata invece rideterminata in relazione al comma 1 del medesimo articolo contestato perchè, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa agricola Cantina Sociale Tollo, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuava nella fognatura pubblica lo scarico di acque reflui industriali provenienti dal ciclo di produzione del vino, che presentavano valori eccedenti i limiti fissati dalla tabella 3 dell’allegato 5, parte 3, relativamente ai parametri "odore Bod 5 e COD".

Si rileva, in particolare, nella sentenza impugnata che le emergenze fattuali risultano pacificamente conclamate nel senso che la cooperativa rappresentata dall’imputato aveva realizzato un nuovo depuratore che al momento dell’accertamento era regolarmente in funzione e scaricava le acque reflue nel pozzetto di collegamento alla rete fognaria. Quanto al rilievo formulato dalla difesa secondo cui lo scarico era stato debitamente autorizzato per le acque provenienti dal vecchio depuratore, si fa rilevare, in conformità alle motivazioni del primo giudice, che l’autorizzazione in questione si riferiva in realtà alle sole acque meteoriche o a quelle derivanti da usi civili e che non era quindi estensibile a quelle di natura industriale, come sostenuto dalla difesa. Ciò posto, deduce in questa sede il ricorrente:

1) la violazione degli artt. 74 e 80 c.p.p. e la mancanza di motivazione con riferimento alla omessa esclusione della parte civile. Si assume che la corte di appello avrebbe dovuto riesaminare la questione della effettiva sussistenza del diritto al risarcimento del danno senza limitarsi ad un richiamo della valutazione di primo grado.

2) mancanza di motivazione sul rilievo formulato nei motivi di appello secondo cui l’atto acquisito al fascicolo del dibattimento non era riferibile all’atto autorizzatorio cui hanno fatto riferimento agli organi investigativi in merito alla autorizzazione allo scarico in fogna del vecchio depuratore.

3) illogicità è contraddittorietà della motivazione e violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, comma 2 contestandosi che le maggiori quantità scaricabili dal nuovo impianto siano frutto di mere ipotesi formulate del giudice di appello senza alcun riferimento ad atti processuali.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Con il primo motivo di ricorso si insiste sulla doglianza relativa alla mancata esclusione della parte civile rilevando che la violazione contestata – D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1 costituisce una violazione formale della vigente normativa che non rappresenta di per sè una compromissione dell’ambiente e che non è ipotizzabile un diritto costituzionalmente inviolabile alla fungibilità ambientale ove non siano interessati profili di salubrità.

Ciò posto sulla causalità della condotta rispetto al danno, i giudici di appello hanno evidenziato che lo scarico illegittimo è da ritenersi in relazione causale con il danno lamentato dalle parti civili nel senso che se non fosse stato attivato lo scarico contro legge, nemmeno sarebbero state in funzione le vasche di decantazione del depuratore da cui provenivano gli effetti molesti e maleodoranti.

E, dunque, la parte civile è stata nella specie correttamente ritenuta legittimata in relazione al pregiudizio direttamente subito nella vita quotidiana ed al perturbamento psicologico direttamente risentito in relazione agli effluvi molesti e maleodoranti connessi all’attività di scarico non autorizzata.

Come già affermato dalla Corte, non vi può essere dubbio, infatti, che debba ritenersi legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell’ambiente, ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività, diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall’art. 2043 cod. civ.. (sez. 1, sent. n. 10337 del 12/10/1992 rv 192304).

Nè è stato posto in dubbio che proprio l’attività di scarico, non autorizzata, sia stata foriera nella specie degli effluvi maleodoranti per le ragioni correttamente indicate dai giudici di merito.

Del tutto generico si appalesa il secondo motivo di ricorso non indicandosi l’atto di cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, nè il contenuto di esso, nè le ragioni per le quali quello preso in considerazione non era in realtà l’atto autorizzativo cui avevano fatto riferimento gli organi investigativi ma, soprattutto, non confrontandosi il ricorrente con la considerazione ritenuta centrale nel ragionamento seguito dai giudici di merito, secondo cui lo stesso ricorrente aveva provveduto a chiedere una nuova autorizzazione proprio in quanto consapevole della necessità di un nuovo provvedimento.

Si appalesano, infine, di merito i rilievi formulati con il terzo motivo sulla maggiore capacità di smaltimento del nuovo impianto genericamente contestandosi l’esistenza di elementi di prova al riguardo.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali nonchè il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in Euro 2500 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in favore del difensore in Euro 2500 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-11-2011, n. 8581 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 219 del 7. 09.2006 emessa dal Comune di Fiumicino – Area Edilizia e Mobilità – si ordinava alla ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione o rimozione delle opere abusive.

In particolare si tratta di: "manufatto in corso di realizzazione di mq 25,00 circa avente altezza variabile da m 2,10 a m 2,25 circa al colmo, ad una falda spiovente, con copertura in pannelli plastificati, poggianti su struttura in tubolari di ferro, posta a ridosso di una preesistente recinzione in muratura, alta m 1,80 circa. L’opera si presenta con tamponatura in pannelli plastificati nella parte anteriore, ove era presente una porta di accesso, e da due pareti perimetrali in muratura, parzialmente rifinite e di recente edificazione, agli estremi delle quali erano state realizzate n. 4 colonne in conglomerato cementizio armato; all’interno era stato realizzato anche un plancito in cemento e rete elettrosaldata, avente le stesse dimensioni del manufatto".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione della normativa richiamata (la ricorrente contesta gli accertamenti effettuati nell’ordinanza impugnata e sostiene di avere presentato in data 15.3.2004 istanza di condono n. 14808, integrata in data 22.3.2006).

In data 24.1.2007 il Comune resistente ha precisato quanto segue: "in data 15.3.2004, con prot. n. 14808, è stata presentata richiesta di concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di un box in lamiera di mq 25,44 mentre dal progetto, allegato alla domanda di condono, presentato in data 23.3.2006, n. 18658 il box risulta di mq 17,10.

In data 5.8.2006 è stato emesso da parte del locale Comando di Polizia Municipale un verbale di constatata violazione urbanistico edilizia a carico della ricorrente per la realizzazione di un manufatto di mq 25 circa. Dalle foto allegate al verbale e dalla descrizione effettuata dall’incaricato sembrerebbe che l’abuso in questione riguardi il box auto oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria n. 14808/2004."

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria – presentata anteriormente – e non definita.

E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.

Cosicché proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Comune all’esito della domanda di sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 23-11-2011, n. 9214

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti hanno impugnato il risultato delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Olevano Romano, svoltesi nei giorni 15 e 16 maggio 2011.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Comune di Olevano Romano, nonché i controinteressati G.A., M.C., A.C., F.C., S.M., A.P., I.R., T.T., i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale.

3. Con ordinanza n. 6529/2011 il Collegio ha disposto una verificazione al fine di acquisire copia di una serie di schede e per l’esatta rilevazione dell’assegnazione dei voti ad esse relativi, allo scopo di decidere sul primo motivo di ricorso e sul ricorso incidentale, e il controinteressato G.R..

4. In esito all’esecuzione degli incombenti istruttori, la causa è stata infine chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 17 novembre 2011.

5. Il primo motivo di ricorso è volto a ottenere la correzione del risultato elettorale in quanto il candidato sindaco M. ha ottenuto 1659 voti al posto dei 1663 voti che gli spetterebbero, mentre il sindaco eletto M. ne ha ottenuto 1662 invece dei 1656 voti che avrebbero dovuto essergli attribuiti.

5.1 Alla stregua del risultato della verificazione, il motivo deve essere disatteso per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono.

A) Non spettano al candidato M. i 4 voti in più richiesti con il ricorso, in quanto:

– nella sezione n. 1, la scheda recante un contrassegno di voto per la lista n. 1 e la preferenza per il sig. "P.D.M." legittimamente non è stata assegnata, in quanto detto nome non solo non corrisponde al nome di alcun candidato (esiste infatti il candidato M.D.M., con diverso nome di battesimo), ma corrisponde al nome di un elettore della sezione stessa;

– nella sezione n. 1 non è stata rinvenuta la scheda annullata che, a detta della parte ricorrente, avrebbe recato un contrassegno di voto in favore della lista n. 1 con l’indicazione alterata dello pseudonimo del candidato consigliere della lista n. 1 G.R. detto "Bullettina";

– nella sezione n. 4 non sono state rinvenute le due schede annullate che secondo la parte ricorrente avrebbero recato la preferenza per il sig. "Carleti" (invece che "Carletti") a fianco del contrassegno della lista n. 1;

B) non vanno sottratti al sindaco eletto M. i 6 voti di cui al ricorso, in quanto:

– nella sezione n. 3 non sono state rinvenute le (almeno) 5 schede che secondo parte ricorrente avrebbero recato accanto al contrassegno della lista n. 3 "Cittadini per il cambiamento", l’indicazione del cognome di un candidato della medesima lista, dapprima cancellato e poi riscritto nuovamente;

– nella sezione n. 4 è stata invece rinvenuta la scheda contestata priva di contrassegno di voto per la lista e recante solamente una preferenza per il sig. "C.C." posta in corrispondenza della lista n. 3, ma è risultato che detto voto non è stato assegnato, contrariamente all’assunto di parte ricorrente.

5.2 Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale presentato dai controinteressati e diretto a ottenere l’attribuzione di 1667 voti alla lista del sindaco eletto M..

6. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, parte ricorrente chiede l’annullamento delle operazioni elettorali e il conseguente rinnovo delle stesse, contestando in particolare la legittimità dell’ammissione della lista n. 4 ("Forza del Sud") collegata con il candidato sindaco Claudio Carboni, in quanto detta lista è stata autenticata dal consigliere provinciale Massimo Caprari, il quale ha formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione, presentando anche apposita denuncia all’autorità giudiziaria.

Parte ricorrente sostiene, in particolare, che in questo caso si avrebbe l’assoluta inesistenza di un atto pubblico fidefaciente ai sensi dell’art. 2700 c.c., trattandosi di un atto non proveniente da un pubblico ufficiale. Conseguentemente, il giudice amministrativo potrebbe prendere atto di questo disconoscimento, ovvero – in subordine – disporre una verificazione senza alcuna necessità di sospendere il processo per la proposizione in via pregiudiziale della querela di falso.

6.1 Il Collegio ritiene che la questione dell’autenticità della sottoscrizione del soggetto che appare aver autenticato le firme dei presentatori della lista n. 4 è rilevante ai fini della decisione della causa. Tuttavia, essa non può che essere decisa dal giudice civile nel contesto del procedimento di querela di falso, della cui attivazione è onerata la parte ricorrente.

La diversa prospettazione di quest’ultima, pur pregevolmente argomentata, non può infatti essere accolta. In particolare, gli argomenti logici e giuridici volti a ribadire che il regime civilistico degli atti fidefacienti fino a querela di falso si applichi solamente agli atti effettivamente provenienti da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri colgono nel segno solamente ove si verta nell’ipotesi di falso grossolano, o in simili casi di scuola, nei quali non esista alcuna apparenza giuridica da tutelare mediante l’applicazione del regime della pubblica fede, con le connesse conseguenze sul piano sostanziale e processuale; il che accade anche nel caso di atti provenienti da pubblici ufficiali incompetenti (art. 2701 c.c.), o da soggetti che siano privi di rapporto organico con un determinato ufficio pubblico (come nel caso affrontato da un importante precedente della Suprema Corte: cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 1997, n. 11823). Quando invece, come nella specie, l’atto del quale si assume la falsità abbia prodotto i propri ordinari effetti – proprio perché esso si presenta come un atto apparentemente valido sotto il profilo della provenienza da un pubblico ufficiale competente e delle altre caratteristiche formali – sussiste integralmente la ratio dell’applicazione del regime giuridico della pubblica fede.

Detta ratio è stata recentemente ribadita da un’importante pronuncia del giudice delle leggi, secondo la quale resta fermo che la certezza del traffico giuridico debba essere assicurata – anche nella materia elettorale – mediante lo specifico procedimento giurisdizionale della querela di falso e non in via meramente incidentale (cfr. Corte cost. 11 novembre 2011, n. 304). Ma – e questo è il punto decisivo – se questa ratio vale ad es. per una falsità materiale concretantesi in un’alterazione del testo dell’atto pubblico, essa non può non valere, a maggior ragione, per il caso in cui venga in contestazione la stessa autenticità della sottoscrizione dell’atto. In entrambi i casi viene infatti in rilievo un contrasto tra un atto che costituisce una sorta di apparenza giuridica e la realtà: e la rimozione di questo contrasto, in presenza dei requisiti estrinseci che connotano gli atti pubblici fidefacienti ai sensi dell’art. 2700 c.c., rimane comunque riservata al giudice civile nell’apposita sede del procedimento per querela di falso.

7. Dalle suesposte considerazioni discende:

– che occorre respingere il ricorso con riferimento al primo motivo;

– che va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;

– che occorre assegnare al ricorrente un termine per la proposizione della querela di falso in sede civile;

– che l’eventuale sospensione del presente giudizio resta riservata all’esito del deposito della prova dell’avvenuta proposizione della menzionata querela di falso ai sensi dell’art. 77, comma 3 del cod. proc. amm..

– che restano riservate alla sentenza definitiva le ulteriori questioni in rito, in merito e sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo respinge con riferimento al primo motivo di impugnazione;

b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da G.A., M.C., A.C., F.C., S.M., A.P., I.R., T.T.;

c) con riferimento al secondo motivo di ricorso:

– assegna al ricorrente un termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per la proposizione della querela di falso davanti al competente tribunale civile;

– si riserva di sospendere il presente giudizio a seguito del deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso.

Rinvia al definitivo le ulteriori determinazioni in rito, in merito e sulle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-12-2011, n. 3178

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento n. 8292/11 Imm. emesso in data 08.06.2011.dal Questore della Provincia di Milano.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.